<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220194520241207055228191" descrizione="" gruppo="20220194520241207055228191" modifica="07/12/2024 05:58:57" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01945"/><fascicolo anno="2024" n="04047"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220194520241207055228191.xml</file><wordfile>20220194520241207055228191.docm</wordfile><ricorso NRG="202201945">202201945\202201945.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catania\Sezione 2\2022\202201945\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>07/12/2024 05:58:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>07/12/2024 05:58:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuele Caminiti,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>dell''obbligo di provvedere e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania sull’istanza presentata dai ricorrenti a mezzo PEC in data 29 luglio 2022 per la definizione, ai sensi dell''art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, del procedimento ablativo del terreno, di cui essi sono comproprietari, censito in catasto al foglio 20, particella 192.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Antonia Tropea e Francesco Di Mauro, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con sentenza n. 2870 in data 14 agosto 2024 la Sezione ha osservato e ritenuto quanto segue: a) seguito della sentenza n. 1292 in data 20 aprile 2023 - corretta con ordinanza n. 2721 in data 15 settembre 2023 - e della successiva ordinanza n. 420 in data 2 febbraio 2024, il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> ha adottato la delibera n. 189402 in data 24 aprile 2023, disponendo l’acquisizione ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001 e impartendo alla Ragioneria Generale del Comune di Catania le istruzioni del caso per l’esecuzione del provvedimento e la corresponsione di quanto dovuto dall’Amministrazione; b) il Comune di Catania, con reclamo notificato e depositato in data 18 maggio 2024, ha contestato tale seconda parte dell’atto adottato dal commissario, ritenendo che i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati all’organismo straordinario di liquidazione (trovandosi l’ente in stato di dissesto finanziario e venendo in rilievo fatti e atti di gestione risalenti all’anno 1988); c) in relazione alle indennità spettanti a seguito di acquisizione sanante <corsivo>ex</corsivo> art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e quella funzionale della Corte di Appello, anche nel caso in cui la liquidazione sia stata effettuata dal commissario <corsivo>ad acta</corsivo> nominato dal giudice amministrativo (cfr., per tutte, Cassazione Civile, I, ordinanza in data 26 maggio 2022, n. 17059; Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 28573/2018); d) come, infatti, disposto dall’art. 133, lettera g, c.p.a., resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità”; e) come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione, appartengono alla cognizione del giudice ordinario anche le questioni relative alla concreta corresponsione del quantum (e, quindi, anche alle sue modalità), sicché il rilievo del Comune reclamante, secondo cui il commissario ad acta avrebbe dovuto imputare il pagamento all’organo straordinario di liquidazione, non può essere scrutinato da questo Tribunale; f) il reclamo va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e via indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a. </h:div><h:div>Con sentenza n. 727 in data 23 settembre 2024 il giudice di appello ha accolto l’impugnazione del Comune avverso la decisione del Tribunale, osservando che la presente controversia non riguarda la determinazione, né la corresponsione dell’indennità, ma concerne unicamente l’individuazione del soggetto debitore (Comune oppure organo straordinario di liquidazione), obbligato a procedere al pagamento del dovuto, rientrando pertanto la presente questione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. g, c.p.a., anche considerato che la presente controversia è analoga a quella per la quale si è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 15/2020.</h:div><h:div>Il Comune di Catania ha, quindi, riassunto il giudizio con atto notificato e depositato in data 1 ottobre 2024.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 22 ottobre 2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di respingere il reclamo del Comune, osservando, in sintesi, quanto segue: a) nel corso del giudizio l’Amministrazione nulla ha dedotto in ordine all’asserita competenza dell’organo straordinario di liquidazione, affermando, al contrario, di voler spontaneamente avviare la procedura di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; b) con sentenza n. 1292 in data 20 aprile 2023 la Sezione ha condannato il Comune di Catania, non l’organo straordinario di liquidazione, a pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante; c) il Comune avrebbe dovuto sollevare l’eccezione oggetto del reclamo nel corso del giudizio; d) la citata sentenza n. 1292 del 20 aprile 2023 non è stata appellata ed è passata in giudicato; e) deve aggiungersi che con deliberazione n. 62 in data 26 novembre 2021 il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> ha dato esecuzione alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 424/2013, disponendo l’acquisizione sanante di una quota pari al 50% del terreno in questione, ponendo il pagamento del <corsivo>quantum</corsivo> a carico del Comune, senza che l’Amministrazione abbia interposto reclamo avverso tale determinazione; f) in ogni caso, l’art. 6, quinto comma, lettera h, del D.P.R. n. 378/1993 esclude dalla massa passiva i “debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari”; g) il terreno di cui si tratta ricade all’interno del Piano di edilizia economica e popolare “Trappeto sud” ed il Comune di Catania ha incamerato dai soggetti assegnatari il costo delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria, incluso il parcheggio oggetto del provvedimento di acquisizione di cui si discute.</h:div><h:div>Con memoria in data 25 ottobre 2024 il Comune di Catania ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) il perimetro dell’attuale vicenda processuale è stato definito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale ha affermato che la controversia concerne unicamente l’individuazione del soggetto debitore; b) ne consegue che i rilievi contenuti nella memoria del 22 ottobre 2024 sono estranei al <corsivo>thema decidendum</corsivo>.</h:div><h:div>Con ordinanza collegiale n. 3766 in data 12 novembre 2023 la Sezione, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la presente controversia non riguardava la determinazione, né la corresponsione dell’indennità, ma concerneva unicamente l’individuazione del soggetto debitore (Comune oppure organo straordinario di liquidazione), obbligato a procedere al pagamento del dovuto; b) il Tribunale ha assunto la propria decisione ritenendo che l’organo straordinario di liquidazione non potesse considerarsi un soggetto distinto dal Comune, come deve, invece, concludersi sulla base di quanto rilevato dal giudice di appello; c) se l’organo straordinario liquidazione deve considerarsi soggetto controinteressato nel presente giudizio, sopportando esso dirette conseguenze sfavorevoli da un’eventuale pronuncia di accoglimento del reclamo e risultando agevolmente individuabile sulla base del provvedimento reclamato (anzi, più esattamente: essendo stato prontamente individuato dal Comune in sede di proposizione del reclamo), il presente giudizio avverso il provvedimento commissariale potrebbe risultare inammissibile per omessa notifica del gravame alla gestione liquidatoria.</h:div><h:div>Con memoria in data 21 novembre 2024 il Comune di Catania ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) la questione posta dal Tribunale non è stata sollevata in occasione dell’originario reclamo e sul punto nulla ha osservato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che avrebbe dovuto rilevare la circostanza d’ufficio (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, III, 31 ottobre 2014, n. 5395); b) la disciplina in materia di reclamo si caratterizza per la sua specificità, posto che il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> esercita attività di carattere giurisdizionale (come risulta altresì dall’art. 57 del D.P.R. n. 115/2002), sicché le parti del giudizio possono contestare le determinazioni assunte da tale organo ai sensi dell’art. 114, sesto comma, c.p.a., mentre ai soggetti estranei al giudizio sono riservate le garanzie del giudizio ordinario, come espressamente disposto dalla norma appena indicata (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, III, 31 ottobre 2014, n. 5394; Consiglio di Stato, IV, 1 febbraio 2013, n. 635; Consiglio di Stato, IV 20 gennaio 2014, n. 260; Consiglio di Stato, IV, 13 gennaio 2015, n. 52); c) in via subordinata, il ricorso non sarebbe, comunque, inammissibile, posto che il reclamo è stato notificato alle controparti private, sicché andrebbe semmai disposta l’integrazione del contraddittorio.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio riconvocata del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene che le argomentazioni espresse dal Comune di Catania nella memoria depositata in data 21 novembre 2024 siano pienamente convincenti.</h:div><h:div>Il reclamo costituisce effettivamente uno strumento di natura “endoprocessuale”, nel senso che lo strumento è riservato alle parti del giudizio ed interessa solo tali parti, mentre i terzi estranei al giudicato, come espressamente disposto dal citato art. 114, sesto comma, sono comunque tutelati, potendo essi ricorrere al giudizio ordinario al fine di contestare i provvedimenti del commissario ad acta che abbiano inciso sulla loro sfera giuridica. Ciò si riflette sul regime processuale dell’istituto, dovendo, quindi, ritenersi che il reclamo debba essere notificato, come osservato dal Comune, alle sole parti del giudizio e non a terzi estranei.</h:div><h:div>Tanto precisato, il reclamo appare fondato, poiché nel caso in esame il fatto o atto di gestione (l’occupazione illegittima), risale all’anno 1988, cioè ad un’epoca di gran lunga anteriore rispetto al termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2020).</h:div><h:div>Non possono, invece, condividersi le obiezioni dei ricorrenti, in quanto: a) la circostanza che nel corso del giudizio l’Amministrazione nulla abbia dedotto in ordine all’asserita competenza dell’organo straordinario di liquidazione, affermando, al contrario, di voler spontaneamente avviare la procedura di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, appare irrilevante, in quanto l’intenzione di adempiere non si pone in contraddizione con l’obbligo di osservare la disciplina vigente in tema di corretta imputazione dei relativi oneri finanziari; b) con la sentenza n. 1292 in data 20 aprile 2023 il Tribunale ha condannato il Comune di Catania a pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante, ma non ha statuito alcunché quanto all’imputazione degli oneri derivanti da un eventuale provvedimento di acquisizione; c) il Comune non era tenuto a sollevare l’eccezione oggetto del reclamo nel corso del giudizio, in quanto il ricorso è stato proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza con cui gli interessati hanno sollecitato l’adozione di un provvedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e la controversia non concerneva, pertanto, il regime dell’imputazione degli oneri finanziari conseguenti ad un’eventuale acquisizione; d) parimenti irrilevante è il fatto che con deliberazione n. 62 in data 26 novembre 2021 il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> abbia dato esecuzione alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 424/2013, disponendo l’acquisizione sanante di una quota pari al 50% del terreno in questione, ponendo il pagamento del <corsivo>quantum</corsivo> a carico del Comune, senza che l’Amministrazione abbia interposto reclamo avverso tale determinazione, in quanto la circostanza che in situazione analoga non sia stata osservata, in ipotesi, la disciplina di legge non autorizza l’Amministrazione a reiterare la condotta illegittima; e) l’art. 6, lettera <corsivo>h</corsivo>, del D.P.R. n. 378/1993 esclude dalla massa passiva i “debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari”; g) non vi è prova, tuttavia, che nella specie il Comune di Catania abbia incamerato dai soggetti assegnatari il costo delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria, incluso il parcheggio oggetto del provvedimento di acquisizione di cui si discute (come affermato dai ricorrenti), né che l’Amministrazione sia attualmente in grado di adottare eventuali provvedimenti di recupero.</h:div><h:div>In conclusione, il reclamo va accolto e, per l’effetto, va annullata la delibera del commissario ad acta n. 189402 del 24 aprile 2024, nella sola parte in cui imputa il pagamento al Comune di Catania, anziché all’organismo straordinario di liquidazione.</h:div><h:div>Il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> provvederà a modificare - nella sola parte indicata - la citata deliberazione entro il termine di giorni quarantacinque, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.</h:div><h:div>Le spese della presente fase possono essere compensate, anche tenuto conto del particolare andamento processuale della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il reclamo del Comune e, per l’effetto, annulla la delibera del commissario <corsivo>ad acta</corsivo> n. 189402 del 24 aprile 2024 nella sola parte in cui imputa il pagamento al Comune di Catania, anziché all’organismo straordinario di liquidazione; 2) dispone che il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> provveda a modificare - nella sola parte indicata - la citata deliberazione entro il termine di giorni quarantacinque, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 3) compensa fra le parti le spese della presente fase.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 7 novembre 2024, 5 dicembre 2024,  con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/11/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Formisano Marco</h:div><h:div>Daniele Burzichelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>