<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220060920220725170042017" descrizione="appalti accesso tardivo irricevibile Pl 12 2020" gruppo="20220060920220725170042017" modifica="26/07/2022 11:35:36" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00609"/><fascicolo anno="2022" n="02153"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220060920220725170042017.xml</file><wordfile>20220060920220725170042017.docm</wordfile><ricorso NRG="202200609">202200609\202200609.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>26/07/2022 11:15:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Ventura</firma><data>25/07/2022 17:30:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso principale:</h:div><h:div>a) della determinazione del Comune di Terme Vigliatore n. 186 in data 11 marzo 2022 con cui è stata approvata l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 75 in data 2 marzo 2022 Reg. Gen. n. 150 del 03 marzo 2022 per il servizio di gestione dell'asilo nido comunale; b) la determinazione del Comune di Terme Vigliatore n. 75 in data 2 marzo 2022; c) i verbali di gara n. 4 in data 16 febbraio 2022, n. 1 in data 24 gennaio 2022, n. 2 in data 2 febbraio 2022 e  n. 3 in data 9 febbraio 2022, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria; c) l’eventuale contratto stipulato tra l’aggiudicataria e il Comune di Terme Vigliatore.</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>a) per la declaratoria di inefficacia ed il subentro nel contratto del 25.03.2022, stipulato dalla Cooperativa EUROSERVICE Soc. Coop. Sociale con il Comune di Terme Vigliatore; b) per l’annullamento del verbale di consegna del servizio</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Anchise Società Cooperativa Sociale arl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leonforte, corso Umberto 396; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-il Comune di Terme Vigliatore (ME), non costituito in giudizio; </h:div><h:div>-la Euroservice Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le R. Sanzio 60; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Euroservice Soc. Cooperativa Sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con determina dirigenziale dell’Area Amministrativa – AA.GG. n. 580 del 28 dicembre 2021 Reg. Gen. n.1070 del 29 dicembre 2021, il Comune di Terme Vigilatore (ME) ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il periodo dall’1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e dal 16 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. </h:div><h:div>Hanno partecipato alla gara 6 operatori economici (poi ridotti a 5 a seguito del sorteggio in data 27 dicembre 2021) tra cui la società cooperativa Anchise e la società cooperativa Euroservice.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni di gara, con determinazione n. 75 del 2 marzo 2022 Reg. Gen. n. 150 del 3 marzo 2022, la stazione appaltante ha aggiudicato la gara alla Euroservice Soc. Coop. Sociale, odierna controinteressata.</h:div><h:div>Stante l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016, con la determinazione Reg. Gen. n. 186 dell’11 marzo 2022, l’Ente procedeva all’approvazione dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.</h:div><h:div>In data 21 marzo 2022, l’odierna ricorrente inoltrava al Comune istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 53 del D.lgs. n. 50/2016, ottenendo copia della documentazione richiesta in data 4 aprile 2022. </h:div><h:div>2. Con ricorso notificato in data 11 aprile 2022 la ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la determinazione del Comune di Terme Vigliatore n. 186 in data 11 marzo 2022 con cui è stata approvata l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 75 in data 2 marzo 2022 Reg. Gen. n. 150 del 03 marzo 2022 per il servizio di gestione dell'asilo nido comunale; b) la determinazione del Comune di Terme Vigliatore n. 75 in data 2 marzo 2022; c) i verbali di gara n. 4 in data 16 febbraio 2022, n. 1 in data 24 gennaio 2022, n. 2 in data 2 febbraio 2022 e  n. 3 in data 9 febbraio 2022, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’aggiudicataria; c) l’eventuale contratto stipulato tra l’aggiudicataria e il Comune di Terme Vigliatore.</h:div><h:div>Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’offerta dell’aggiudicataria indicava come prezzo complessivo del servizio l’importo di € 70.800,31, indicando come costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro l’importo di € 500,00; b) non potendo ritenersi che tale ultima voce fosse assorbita nella prima, ne consegue che il ribasso offerto sia superiore al 100%, in quanto il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, risultava pari ad € 70.752,20); c) la stazione appaltante, inoltre, non ha posto in essere alcuna verifica effettiva sulla congruità dell’offerta formulata dall’aggiudicataria, ritenendo erroneamente che la stessa comportasse un utile pari a zero; d) le certificazioni UNI EN ISO 9001 prodotte dall’aggiudicataria non sono coerenti con quelle richieste dalla disciplina di gara (sistemi di gestione per la qualità, progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali in asili nido); e) al riguardo occorre specificare che, come affermato dalla giurisprudenza, l’omessa previsione nel bando di gara di una comminatoria espressa di esclusione per la mancanza di un requisito di partecipazione non impedisce l’esclusione dalla procedura; f) la stazione appaltante non ha provveduto, inoltre, a verificare il possesso dei requisiti in capo alla controinteressata, la quale ha anche presentato una garanzia ridotta nella misura del 50% senza che risulti il possesso dei prescritti requisiti; g) l’Amministrazione ha, poi, omesso di esercitare il potere di autotutela o di risoluzione del rapporto negoziale; h) in subordine, la stazione appaltante va condannata al risarcimento del danno, che può essere equitativamente quantificato nella misura del 10% del valore complessivo dell’offerta formulata e, per quanto attiene al danno curricolare, in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante.</h:div><h:div>3. Si è costituita in giudizio la società controinteressata eccependo in sintesi quanto segue: a) il ricorso è tardivo, essendo stato notificato in data 11 aprile 2022, mentre il provvedimento di aggiudicazione risale al 3 marzo 2022; b) l’adempimento di cui all’art. 32, settimo comma, del decreto legislativo n. 50/2016 costituisce elemento di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione; c) il provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente al verbale di gara n. 4, è stato pubblicato sul profilo della committente; d) come chiaramente indicato nell’offerta economica dell’aggiudicataria, i costi di sicurezza aziendale sono compresi nell’offerta, sicché l’importo di € 500 costituisce la componente dell’offerta economica complessiva (pari ad € 72.800,31); e) non è intervenuto alcun ribasso del costo della manodopera, ma soltanto un ribasso sugli oneri di gestione nella misura del 98%; f) la decisione in ordine alla verifica sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e la relativa decisione non può essere censurata dal giudice amministrativo, salva l’ipotesi della obiettiva irragionevolezza; g) non corrisponde al vero in punto di fatto che l’offerta economica della controinteressata determini un utile pari a zero, ma anche qualora l’aggiudicataria non avesse previsto alcun margine di utile, non ne deriverebbe alcuna conseguenza espulsiva; h) la ricorrente afferma che il certificato di qualità UNI EN ISO 9001 prodotto dall’aggiudicataria, in quanto relativo alle categorie  IAF 38 (servizi sociali) e IAF 39 (servizi pubblici) e in mancanza di riferimenti alla categoria IAF 37 (istruzione), non sarebbe coerente con la richiesta della stazione appaltante, senonché la disciplina di gara richiedeva genericamente il possesso della certificazione di qualità in corso di validità senza specificare una determinata categoria IAF; i) la certificazione relativa alla categoria IAF 37 (istruzione), inoltre, viene attribuita ad istituti e scuole che svolgono attività di formazione e, pertanto, non ha nulla a che vedere con l’oggetto dell’appalto; l) la cauzione provvisoria è stata presentata nella misura del 50% in conformità a quanto previsto dall’art.  97, settimo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, poiché la controinteressata è una piccola impresa.</h:div><h:div>4. Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il contratto medio tempore stipulato tra la aggiudicataria odierna controinteressata ed il Comune, chiedendone la declaratoria di inefficacia e domandando il subentro nel contratto medesimo. </h:div><h:div>5. Con memoria in data 9 maggio 2022 la ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) la proposta di aggiudicazione e l’approvazione di tale proposta non sono atti autonomamente impugnabili, come è stato affermato dalla giurisprudenza, sicché appare infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata con riferimento alla determinazione con cui la stazione appaltante ha approvato la proposta di aggiudicazione; b) la stazione appaltante non ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 76, quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 e la ricorrente ha preso visione delle determinazioni n. 186 in data 11 marzo 2022 e n. 150 in data 3 marzo 2022 soltanto in data 21 marzo 2022, formulando immediatamente istanza di accesso agli atti; c) l’accesso ha avuto luogo in data 4 aprile 2022 e ciò ha comportato la prevista dilazione temporale di 15 giorni (allorquando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta).</h:div><h:div>6. Con memoria in data 6 giugno 2022 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.</h:div><h:div>7. Con memoria in data 11 giugno 2022 la controinteressata ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’atto di verifica dei requisiti non assume valenza provvedimentale autonoma e la determina n. 150 in data 3 marzo 2022 costituisce l’aggiudicazione definitiva, che è stata comunicata mediante pubblicazione sul profilo della committente (sul punto richiama Adunanza Plenaria, sentenza n. 12/2020); b) nessun rilievo assume la dilazione temporale di 15 giorni, in quanto la ricorrente era a conoscenza, già in sede di gara, del contenuto dell’offerta economica della controinteressata, avendo sollevato nel corso della procedura le medesime contestazioni effettuate con l’odierno ricorso, come risulta dal verbale n. 3 in data 9 febbraio 2022.</h:div><h:div>8. Il Comune non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>9. Con decreto n. 215/2022 in data 19 aprile 2022, il Presidente della Sezione ha rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche.</h:div><h:div>10. Con ordinanza collegiale n. 261/2022 in data 13 maggio 2022, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate in ricorso potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la data del 22 giugno 2022 ai fini della decisione di merito.</h:div><h:div>11. Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica del ricorso principale sollevata dalla difesa della controinteressata. L’eccezione è fondata nei termini e per le considerazioni che seguono.</h:div><h:div>1.1. Per quanto riguarda la decorrenza del termine di impugnazione degli atti delle gare d’appalto, la ratio delle disposizioni contenute nell’art. 120, comma 5, prima parte, cod. proc. amm. è stata di recente ampiamente esaminata dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 2 luglio 2020, n. 12, che ha affermato i seguenti principi di diritto: «<corsivo>a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati</corsivo>».</h:div><h:div>Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, come correttamente rappresentato dalla difesa della controinteressata, la determinazione n. 75 del 02 marzo 2022 Reg. Gen. n. 150 pubblicata sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente in data 03 marzo 2022, costituisce il provvedimento di aggiudicazione, come risulta, peraltro, in modo incontrovertibile dallo stesso tenore letterale del provvedimento de quo con cui la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale conclusivo delle operazioni di gara n. 4 del 16 febbraio 2022, ha disposto di procedere alla aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Euservice Soc. Coop. Sociale. </h:div><h:div>Difatti è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che, stante l’inesistenza nell’attuale Codice della distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva già conosciuta dal d.lgs. n. 163 del 2006, l’aggiudicazione attualmente è unica ed è la prima, costituendo le successive verifiche sotto il profilo procedimentale solo una integrazione di efficacia. </h:div><h:div>Ed invero, l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, come ben chiarito da ultimo dalla sentenza del C.d.S., sez. V, 15 marzo 2019, n. 1710, «<corsivo>ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”, ma distingue solo tra: - la “proposta di aggiudicazione”, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; - la “aggiudicazione” tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione e che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 33, co. 1 del cit. d.lgs. n. 50 della predetta proposta da parte della Stazione Appaltante. In tale sistematica, la verifica dei requisiti di partecipazione è dunque una mera condizione di efficacia dell'aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla “fase integrativa dell’efficacia</corsivo>” <corsivo>di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta. Anche alla luce dei precedenti della Sezione </corsivo>(cfr. inframultis: Cons. Stato sez. V, 01.08.2018, n.4765), <corsivo>quindi, del tutto esattamente il TAR ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché il termine per impugnare l’aggiudicazione ex art. 32, co. 5 del d. lgs. n.50 ed ex art. 120, co. 2-bis c.p.a. decorre dalla comunicazione della stessa. Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art.76, co. 5, lett. a), d.lgs. n.50/2016, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario. L'aggiudicazione come sopra definita, dato che da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario un'aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto ex lege subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, dall’altro produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della Stazione Appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall'aggiudicazione della gara. ... In linea di principio si osserva che la seconda comunicazione non è astrattamente inutile, ma è diretta ad assicurare la possibilità che, successivamente alla verifica dell’aggiudicazione, il ricorrente che abbia già impugnato l’aggiudicazione faccia luogo all’impugnazione della mancata esclusione dell’aggiudicatario, necessaria a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a</corsivo>. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01.02.2019, n. 815; Cons. Stato, sez. V, 03.04. 2018, n. 2039; id., 28.03.2018, n. 1935; id., 23.12.2016, n. 5445; id., 25.02.2016, n. 754; id., 01.04.2015, n. 1714; id., 23.04.2014, n. 2063; id., 19.07.2013, n. 3940). <corsivo>Nel caso particolare, poi, si deve rilevare che le eventuali erronee indicazioni contenute nel provvedimento non possono consentire di porre nel nulla l’intervenuto superamento dei termini decadenziali per l’introduzione del ricorso anche solo ai fini dell’errore scusabile, per la fondamentale considerazione della condizione di soggetto professionale degli operatori economici che concorrono alle gare».</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ne discende, in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza ora richiamata, che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50 del 2016, la pubblicazione della determinazione n. 75 del 02 marzo 2022 Reg. Gen. n. 150 sul profilo del committente avvenuta in data 3 marzo 2022 era certamente idonea a far decorrere il termine di impugnazione; laddove invece con la determina n. 186 in data 11 marzo 2022 l’Amministrazione ha piuttosto provveduto alla mera verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria (fase successiva all’aggiudicazione).</h:div><h:div>Per quanto sopra, è certamente precluso al Collegio lo scrutinio nel merito del primo motivo di ricorso, relativo all’inclusione o esclusione dell’importo di € 500,00 a titolo di costi per la sicurezza nel prezzo complessivo del servizio, considerato che si tratta di censura che, in quanto afferente all’offerta economica della controinteressata - ed il cui contenuto era già conosciuto dalla ricorrente in sede di gara (come dimostra il fatto che identiche contestazioni risultano essere state sollevate nella seduta di cui al verbale n.3 del 9 febbraio 2022) - avrebbe dovuto essere sollevata nel termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e, cioè, entro il 2 aprile 2022.</h:div><h:div>1.2. Ad analoga conclusione ritiene di dover addivenire il Collegio con riguardo anche al secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la carenza in capo alla controinteressata del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara al punto 5.6 lett b) e consistente nel possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 - 2015 “sistemi di gestione per la qualità - progettazione ed erogazione di servizi e di servizi educativi ed assistenziali in asili nido” (per il settore IAF 37). </h:div><h:div>Afferma la ricorrente che, trattandosi di un vizio la cui conoscenza è stata acquisita in un momento successivo per effetto dell’accesso esercitato agli atti della gara, ciò avrebbe comportato, secondo l’insegnamento della Plenaria n. 12 del 2020, la dilazione temporale di 15 giorni rispetto all’ordinario termine di impugnazione, ergo il ricorso notificato in data 11 aprile sarebbe tempestivamente proposto. </h:div><h:div>Ritiene il Collegio di non poter condividere una tale prospettazione.</h:div><h:div>Se è vero infatti che la Plenaria n.12/2020 ha affermato, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, che l'istanza di accesso agli atti di gara comporta ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.lgs. n.50 del 2016, una “dilazione temporale” di 15 giorni del termine per l’impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario, ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è anche vero che il Supremo Consesso ha altresì chiarito che il termine di 15 giorni previsto dal citato art. 76, testualmente riferito solo alla stazione appaltante, debba valere anche per la formulazione della richiesta di accesso da parte dell’impresa. </h:div><h:div>In particolare, sul punto la Plenaria ha affermato che <corsivo>“…l’art. 76 del ‘secondo codice’ non contiene specifiche regole sull’accesso informale, in precedenza consentito per le procedure di gara dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’ (che contribuiva a dare un compiuto e prevedibile significato all’art. 120, comma 5). Ritiene l’Adunanza Plenaria che – a seguito della mancata riproduzione nel ‘secondo codice’ di specifiche disposizioni sull’accesso informale agli atti di gara – rilevano le disposizioni generali sull’accesso informale, previste dall’art. 5 del regolamento approvato con il d.P.R. n. 184 del 2006., del c.p.a.”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ed ancora, “<corsivo>In considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, ritiene l’Adunanza Plenaria che per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5. La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale”</corsivo>.</h:div><h:div>Ne segue che, una volta avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, in una delle diverse modalità possibili, il concorrente pregiudicato è tenuto nel termine di 15 giorni a presentare istanza di accesso ai documenti e a proporre impugnazione (cfr. in tal senso anche CdS, sez. V, 16 aprile 2021, n.3127).</h:div><h:div>Sul corretto esercizio del diritto di accesso agli atti di gara e i riflessi di questo sul termine di impugnazione si è pronunciato, da ultimo, anche T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 23 maggio 2022, n.329 statuendo che: “<corsivo>nella recente sentenza n. 1792/2022 il Consiglio di Stato ha rivisto le conclusioni, invero abbastanza drastiche, che parte della giurisprudenza aveva ritenuto di poter desumere dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, chiarendo che l’onere di diligenza del concorrente pretermesso di attivarsi per richiedere l’accesso agli atti di gara non pubblicati unitamente all’aggiudicazione non si estende fino al punto da doversi pretendere che la richiesta di accesso sia sostanzialmente istantanea, pena la “sottrazione” dal termine per la proposizione del ricorso di un numero di giorni pari a quello impiegato per formulare l’istanza. Il Consiglio di Stato ha dunque puntualizzato che, fermo restando il principio secondo cui la presentazione della domanda di accesso non può essere procrastinata sine die, essa interrompe il termine decadenziale se è proposta entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.”</corsivo></h:div><h:div>Per quanto sopra esposto, nel caso di specie, poiché la comunicazione dell’aggiudicazione, tramite pubblicazione, è avvenuta in data 3 marzo 2022 e l’istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 21 marzo 2022 (ben 18 giorni dopo la pubblicazione dell’aggiudicazione), la dilazione temporale del termine di impugnazione non poteva operare.</h:div><h:div>Ne discende che anche con riguardo alla seconda censura, il ricorso, notificato in data 11 aprile 2022, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della aggiudicazione in data 3 marzo 2022, deve ritenersi tardivamente proposto.</h:div><h:div>2. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso principale è irricevibile.</h:div><h:div>3. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per motivi aggiunti proposto per la declaratoria di inefficacia ed il subentro nel contratto <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato.</h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell’effettivo apporto difensivo dell’unica parte costituita, mentre nulla deve disporsi nei confronti del Comune in quanto non costituito in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) dichiara il ricorso principale irricevibile; b) dichiara il ricorso per motivi aggiunti inammissibile; c) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controinteressata costituita, quantificate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge. Nulla nei confronti del Comune.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco Nicotra</h:div><h:div>Valeria Ventura</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>