<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210099220210726150139319" id="20210099220210726150139319" modello="3" modifica="7/30/2021 9:01:57 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00992"/><fascicolo anno="2021" n="02565"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210099220210726150139319.xml</file><wordfile>20210099220210726150139319.docm</wordfile><ricorso NRG="202100992">202100992\202100992.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>29/07/2021 14:53:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>27/07/2021 23:57:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti,	Primo Referendario</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione,</h:div><h:div>- della nota della Questura di -OMISSIS- recante protocollo -OMISSIS-;</h:div><h:div>- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-S.A.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Castellucci e Giorgio Troja, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC degli stessi, valentinacastellucci@pecavvpa.it – trojagiorgio@pec.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;</h:div><h:div>Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 31 maggio 2021 e depositato in data 17 giugno 2021 l’esponente ha rappresentato quanto segue.</h:div><h:div>In data 3 agosto 2020 veniva costituita la -OMISSIS-S.a.s. avente come finalità quella di svolgimento di attività di intrattenimento, ricreative e di divertimento, ivi comprese le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le sale da gioco e biliardi. </h:div><h:div>Per il perseguimento di tale finalità, l’esponente stipulava contratto di affitto e, in data 2 ottobre 2020, presentava istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di Polizia <corsivo>ex</corsivo> art. 88 del T.U.L.P.S. per l’installazione di sistemi di gioco VTL e giochi leciti ai sensi dell’art. 110, comma 6/A, in -OMISSIS-, V-OMISSIS-; successivamente, a seguito del sopralluogo igienico-sanitario del 18 agosto 2020 effettuato dall’ASL, perveniva in data 22 settembre 2020 parere positivo. </h:div><h:div>Nelle more, la -OMISSIS-aveva informato la Questura di -OMISSIS- del contratto di concessione stipulato con il ricorrente.</h:div><h:div>Nei giorni immediatamente successivi, la Questura riceveva riscontro positivo dalla Stazione dei Carabinieri -OMISSIS- in relazione al possesso dei requisiti soggettivi in capo all’istante, ultimandone il vaglio il 20 novembre 2020, senza eccepire alcunché. </h:div><h:div>Nelle more, il 7 novembre 2020 è entrata in vigore la legge regionale n. 24/2020, avente ad oggetto “<corsivo>Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo</corsivo>”, promulgata dal Presidente della Regione il 21 ottobre 2020. </h:div><h:div>In data 27 novembre 2020 veniva redatto verbale di sopralluogo ai fini della sorvegliabilità del locale, in occasione della quale emergeva una difformità della pianta planimetrica redatta dal tecnico abilitato, rispetto all’effettiva situazione logistica dell’esercizio; successivamente, il 30 novembre 2020, la Squadra di polizia amministrativa accertava le condizioni di sorveglianza del locale rispetto alla nuova pianta planimetrica prodotta. </h:div><h:div>Decorreva il termine di conclusione del procedimento per il rilascio della licenza <corsivo>ex</corsivo> art. 88 del T.U.L.P.S., fissato in 60 giorni dal D.P.C.M. n. 214/2012, nelle more del quale la Questura non aveva mai ravvisato alcuna difformità o sospeso il procedimento per ricorrere anche all’istituto del soccorso istruttorio. </h:div><h:div>In data 4 dicembre 2020, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale richiedeva al Comune di -OMISSIS- di riferire circa lo stato di attuazione del regolamento sulle distanze dai luoghi sensibili, che ancora non aveva alcuna regolamentazione al momento della richiesta e che informava della presenza di diversi siti sensibili solo il -OMISSIS-. </h:div><h:div>Solo con l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-del Sindaco di -OMISSIS- avente ad oggetto la “<corsivo>determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti “sensibili” per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale gioco e sale scommesse relativi a tali attività</corsivo>”, il Comune di -OMISSIS- si dotava di una “regolamentazione” in materia di distanze dai luoghi sensibili; tale ordinanza veniva emanata perché ritenuta necessaria nelle more delle determinazioni dell’Assemblea Regionale Siciliana sulle linee guida per la regolamentazione e la prevenzione del gioco d’azzardo, come da disegno di legge nr. 215-387-450, poi scaturito nella citata legge regionale n. 24/2020, nonché per finalità di tutela della comunità locale e di garanzia della sicurezza, della salute pubblica, del benessere individuale e collettivo e della cultura solidale all’interno della stessa. </h:div><h:div>Il Sindaco, in particolare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000<corsivo>, </corsivo>ordinava il divieto dell’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, nonché di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., a meno di 500 metri, da misurare secondo il percorso pedonale più breve, da determinati luoghi sensibili, individuati in Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili, centri ricreativi e/o sportivi, centri sportivi frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture sanitarie, comandi di polizia e cimiteri. </h:div><h:div>Il 3 febbraio 2021 veniva quindi notificata al ricorrente comunicazione di avvio del procedimento volto al rigetto dell’istanza per mancata osservanza all’ordinanza sindacale-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- e alla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/003881/12001. In data 13 febbraio 2021 l’esponente, tramite legale di fiducia, rispondeva con memorie difensive; seguiva la nota della Questura del 24 febbraio 2021. </h:div><h:div>In data 31 marzo 2021 veniva notificato, da parte della Questura di -OMISSIS-, il decreto di rigetto -OMISSIS-, emesso in data 30 marzo 2021, relativamente all’istanza di licenza <corsivo>ex</corsivo> art. 88 del c.d. T.U.L.P.S.. </h:div><h:div>Il ricorrente ha quindi proposto le domande in epigrafe.</h:div><h:div>1.1. Si è costituita in giudizio la Questura di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile ed infondato, per insussistenza dei presupposti.</h:div><h:div>1.2. Parte ricorrente, in data 2 luglio 2021, ha depositato note scritte di udienza.</h:div><h:div>All’esito della camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con ordinanza -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è stata rilevata la sussistenza di possibili profili di parziale (limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Sindaco del Comune di -OMISSIS-) inammissibilità del ricorso, con assegnazione alle parti del termine ivi indicato per presentare memorie vertenti sulla questione rilevata d’ufficio. </h:div><h:div>La parte ricorrente ha depositato memoria in data 18 luglio 2021.</h:div><h:div>2. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di legge.</h:div><h:div>In particolare, va evidenziato che l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che, nel periodo compreso fra il 9 novembre 2020 ed il 31 luglio 2021 (termine, quest’ultimo, fissato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) “[…]<corsivo> gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso </corsivo>[…]”<corsivo>
				</corsivo>(comma 2).</h:div><h:div>E comunque, con la predetta ordinanza -OMISSIS- è stata formulata espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..</h:div><h:div>3. Con unico articolato motivo di ricorso <corsivo>Violazione del DPCM 214/2012; Violazione e falsa applicazione della Circolare Ministeriale 557/PAS/U003881/12001; Violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost. e 11 delle Preleggi e Violazione del principio del legittimo affidamento; Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c. 7 T.U.E.L..; Eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta</corsivo>. </h:div><h:div>Per il deducente, il D.P.C.M. 214/2012 (“<corsivo>Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni”</corsivo>), intervenuto in materia di termini di conclusione del procedimento, evidenzia in prima istanza la violazione perpetrata dalla Questura di -OMISSIS- con il diniego notificato il 31 marzo 2021 a fronte di un procedimento avviato ad istanza di parte in data 2 ottobre 2020. </h:div><h:div>Dopo aver richiamato l’art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 ed il citato D.P.C.M. 214/2012 (circa il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento volto al rilascio della licenza <corsivo>ex</corsivo> art. 88 c.d. T.U.L.P.S.), il deducente ha lamentato che la P.A. ha violato il termine per la conclusione del procedimento amministrativo volto al rilascio della licenza. </h:div><h:div>Argomenta la parte ricorrente che sebbene i termini in questione non siano perentori, ammettere che il privato possa subire un gravoso pregiudizio a causa dello <corsivo>jus superveniens </corsivo>intervenuto oltre la naturale conclusione del procedimento, che sarebbe dovuto coincidere con il 1° dicembre 2020, significherebbe azzerare qualsivoglia tutela nei confronti del privato oltre a obliterare i principi fondanti del nostro ordinamento quali il principio di legalità e del legittimo affidamento; soprattutto se come nel caso in esame, l’asserita violazione è da ricondurre al mancato rispetto delle distanze, prevista dalla legge reg. Sic. n. 24/2020 e d-OMISSIS-, successivamente alla decorrenza dei termini di conclusione del procedimento). </h:div><h:div>Allo stesso modo, secondo l’esponente, non vale la presunta violazione della circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003881/12001, in quanto alcunché doveva rispettare il deducente al momento della presentazione dell’istanza, perché tanto al tempo dell’istanza cosi come al tempo della naturale conclusione del procedimento, in cui si sarebbe dovuto concludere lo stesso, nessuna disciplina locale era vigente. </h:div><h:div>Per il ricorrente, legittimare il rigetto a seguito di un mutamento del panorama normativo, da collocare ben oltre il momento della presentazione dell’istanza, momento in cui si sarebbe dovuta allegare l’autodichiarazione sul rispetto delle distanze e ben oltre la naturale conclusione del procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 88 c.d. T.U.L.P.S. fissato in 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, significherebbe violare quanto disposto dall’art. 25, comma 2, Cost e dall’art. 11 delle c.d. preleggi. In breve si giustificherebbe il respingimento in virtù di un’asserita mancata rispondenza ad una regolamentazione locale e regionale, la cui obbligatorietà è sorta solo a fronte di un’applicazione retroattiva della norma sopravvenuta, nel caso dell’ordinanza addirittura oltre il termine di 60 giorni, poiché al momento della presentazione dell’istanza in base alla normativa vigente non era prevista alcuna limitazione o disciplina sulle distanze, non essendo d’altronde mai stata rilevata la sua assenza al momento dell’istruttoria condotta sui requisiti soggettivi e oggettivi ed entro il momento di naturale conclusione del procedimento. </h:div><h:div>La Questura, lamenta il deducente, ha quindi fondato il suo diniego su una disciplina in materia di distanze che non esisteva al momento della presentazione dell’istanza e che non poteva essere applicata retroattivamente. </h:div><h:div>Per tale motivo, aggiunge l’esponente, non si può condividere l’asserita violazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U/003881/12001 (il deducente ha richiamato, in particolare, il punto 4 e ha argomentato nel senso che la circolare è chiara nel cristallizzare nel momento della presentazione dell’istanza l’allegazione dell’autodichiarazione sulle distanze e quindi la sua sindacabilità). </h:div><h:div>Sempre la citata circolare, argomenta la parte ricorrente, al punto 5 prescrive: “<corsivo>La presente circolare si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della Circolare medesima</corsivo>”; la circolare però ha avuto una sua rilevanza nella fattispecie, solo a seguito della citata legge reg. Sic. n. 24/2020, perché prima di questa e dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS-, nulla era previsto in Sicilia e nel Comune di -OMISSIS-. Sicché non può richiamarsi e fondare il diniego sulla base di un atto d’indirizzo che prima della legge reg. Sic. n. 24/2020 e dell’ordinanza sindacale non aveva ragione di essere osservata, mancando i presupposti fattuali e normativi, sopravvenuti alla presentazione dell’istanza e alla naturale conclusione del procedimento amministrativo. </h:div><h:div>Dopo aver richiamato nuovamente il punto 4 della richiamata circolare, la parte ricorrente ha osservato che solo il 4 dicembre 2020, quando il procedimento si sarebbe dovuto già concludere, la Questura ha inviato una richiesta al Comune di -OMISSIS- sull’esistenza di una regolamentazione comunale delle distanze, il quale nulla avrebbe potuto eccepire, essendo stata registrata la prima regolamentazione locale solo il 21 dicembre 2020. </h:div><h:div>Nucleo della vicenda, precisa l’esponente, è dunque il particolare atteggiarsi del principio <corsivo>tempus regit actum </corsivo>nel caso di un procedimento ad iniziativa di parte che sia stato attivato prima dell'entrata in vigore di norme più restrittive, ma che si sia concluso dopo a causa del tardivo operato della P.A.; la problematica è ancor più evidente nella fattispecie in esame, in cui il procedimento non si è concluso entro i termini procedimentali previsti, comportando non solo un censurabile operato della stessa P.A., ma anche la mancata determinazione entro i 60 giorni (la disciplina prevista dall’ordinanza sindacale non sarebbe stata comunque applicabile se il procedimento si fosse concluso entro la tempistica prevista dalla legge). </h:div><h:div>In altri termini, non solo al momento dell’avvio del procedimento ma anche al momento della sua conclusione alcunché doveva essere rispettato essendo la disciplina sulle distanze e il loro consequenziale rispetto intervenuto successivamente. </h:div><h:div>Per il ricorrente, inoltre, il rigetto dell’istanza è fondato sull’ordinanza-OMISSIS- che basa tale ordine sull’art. 50, comma 7, D.Lgs. 267/2000. </h:div><h:div>Dopo aver richiamato l’art. 50, comma 7, del T.U.E.L. nonché l’evoluzione della pertinente giurisprudenza amministrativa, la parte ricorrente ha osservato che al Sindaco non è riconosciuto il potere di stabilire e ordinare le distanze degli esercizi commerciali, quali sono le attività di sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, spettando questa potestà al consiglio comunale. </h:div><h:div>Il ricorrente ha pertanto lamentato che il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, nell’ambito del suo potere ordinamentale, non avrebbe potuto emettere un’ordinanza della portata di quella censurata in riferimento alle distanze minime dai luoghi sensibili, sostituendosi all’organo comunale deputato a regolamentare la materia di riferimento <corsivo>ex</corsivo> art. 42 TUEL né tantomeno la Questura avrebbe potuto rigettare l’istanza sulla base di una disciplina erroneamente, impropriamente e illegittimamente dettata dal Sindaco attraverso l’ordinanza comunale-OMISSIS-. </h:div><h:div>3.1. Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte va respinto.</h:div><h:div>3.1.1. Il ricorso è inammissibile limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Sindaco del Comune di -OMISSIS- (inammissibilità parziale).</h:div><h:div>E’ ben vero che detta ordinanza non è riprodotta nell’epigrafe del ricorso, ma la parte ricorrente ne evidenzia l’illegittimità (cfr. pag. 6 del ricorso), deducendo, in particolare, che al “[…] <corsivo>Sindaco non è riconosciuto il potere di stabilire e ordinare le distanze degli esercizi commerciali, quali sono le attività di sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, spettando questa potestà al Consiglio Comunale </corsivo>[…]” (cfr. pag. 9 del ricorso).</h:div><h:div>Deve sul punto evidenziarsi che, in via generale, nel processo amministrativo, uno degli elementi indefettibili del ricorso è l'individuazione degli atti impugnati che deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte; sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1068).</h:div><h:div>Va tuttavia evidenziato - dopo aver sottoposto la questione rilevata d’ufficio al contraddittorio: cfr. <corsivo>supra</corsivo> - che il ricorso introduttivo del giudizio non risulta notificato (anche) all'Autorità emanante la predetta dell’ordinanza n.-OMISSIS- e che tale omissione non può essere sanata dal giudice adito con l'ordine rivolto alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio.</h:div><h:div>Deve pertanto essere dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra evidenziate, risultando inconferenti le argomentazioni articolate dalla parte ricorrente nella memoria depositata in data 18 luglio 2021, posto che – contrariamente a quanto argomentato – il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, non si è limitato a contestare la scelta della Questura resistente di fondare il proprio provvedimento sull’ordinanza comunale sopravvenuta, ma ha dedotto una specifica censura proprio in ordine alla predetta ordinanza comunale (cfr. punto 5, pagg. 8 e ss., dell’atto introduttivo del giudizio).</h:div><h:div>E comunque, anche a voler accedere alla ricostruzione della parte ricorrente, per come articolata nella predetta memoria, nessun sindacato potrebbe essere espresso sulla più volte citata ordinanza n.-OMISSIS-.</h:div><h:div>3.1.2. Giova quindi evidenziare che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1391; Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6966) i termini di conclusione del procedimento amministrativo - salvo diversa previsione - devono ritenersi ordinatori, sicché una loro inosservanza non determina la decadenza dell’Autorità dall’esercizio del potere, ancora suscettibile di tradursi nell’adozione di una valida (sotto il profilo temporale) determinazione amministrativa. </h:div><h:div>Invero, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge.</h:div><h:div>Il ritardo, in definitiva, non è un vizio in sé dell’atto.</h:div><h:div>La perentorietà dei termini procedimentali può aversi, quale eccezione alla regola della loro natura meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto laddove la stessa perentorietà sia espressamente prevista dalle norme che disciplinano in modo specifico i procedimenti di volta in volta considerati, o queste sanzionino espressamente con la decadenza il mancato esercizio del potere dell’Amministrazione entro i termini stabiliti.</h:div><h:div>Nel caso in esame, tuttavia, non è dato riscontrare alcuna norma che riconnetta al ritardo la consumazione del potere <corsivo>de quo </corsivo>ovvero che qualifichi perentorio il termine di conclusione del procedimento considerato.</h:div><h:div>In conclusione, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo - salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, ipotesi non ricorrente nella specie, come già detto -, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 26 giugno 2020, n. 483; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1237).</h:div><h:div>Va poi evidenziato che, secondo consolidato orientamento, la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021, n. 1908).</h:div><h:div>In particolare, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la corretta applicazione del principio<corsivo> tempus regit actum </corsivo>comporta che l'Amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'<corsivo>iter</corsivo> procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto “cristallizzato” una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio; conseguentemente, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell'istanza. In altri termini, la legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio<corsivo> tempus regit actum </corsivo>e non già al momento dell'avvio del procedimento secondo il principio<corsivo> tempus regit actionem, </corsivo>sviluppato essenzialmente con riferimento alle procedure concorsuali <corsivo>in itinere</corsivo> a tutela dell'affidamento dei concorrenti allo svolgimento della procedura secondo i requisiti ed i criteri fissati nel bando (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 22 giugno 2021, n. 7440; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 14 giugno 2021, n. 168). </h:div><h:div>Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la corretta applicazione del principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, ontologicamente insito nella strutturazione di ogni procedimento amministrativo e che impone di definire le domande in esso presentate in conformità alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui si procede, comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo <corsivo>jus superveniens</corsivo> reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici e che il sopradescritto principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l’Amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un’aspettativa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4 giugno 2020, n. 1143).</h:div><h:div>Ne discende l’infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente, dovendo l’Amministrazione tenere conto di tutti gli elementi – di fatto e di diritto, anche sopravvenuti – esistenti al momento dell’adozione del provvedimento finale.</h:div><h:div>4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte va respinto.</h:div><h:div>5. La peculiarità della vicenda contenziosa e gli interessi alla stessa sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 8 luglio 2021 e 22 luglio 2021, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Grassi Simona</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>