<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210053820210514082656594" descrizione="" gruppo="20210053820210514082656594" modifica="5/17/2021 3:11:55 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="7" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00538"/><fascicolo anno="2021" n="01617"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210053820210514082656594.xml</file><wordfile>20210053820210514082656594.docm</wordfile><ricorso NRG="202100538">202100538\202100538.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1026 Giuseppe La Greca\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe la greca</firma><data>17/05/2021 15:01:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppina Alessandra Sidoti</firma><data>16/05/2021 07:46:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) <corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo>: </h:div><h:div>- della deliberazione n. 2 adottata dal Consiglio Comunale di Rosolini in data 1 marzo 2021, avente ad oggetto “Mozione di sfiducia ex art. 52 D. Lgs. n. 267/00 - art. 10 L. 35/97 ss.mm.ii.”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531/Gab del 12 marzo 2021;</h:div><h:div>b) <corsivo>per quanto riguarda il ricorso incidentale</corsivo>: </h:div><h:div>- della delibera consiliare n. 47 del 28.08.2019, recante adeguamento modifica dello statuto comunale all’art. 24, co, 2, nella parte d’interesse indicata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 538 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Giuseppe Incatasciato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Losi e Fabrizio Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Consiglio comunale del Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- la Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Commissario straordinario del Comune di Rosolini, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>- Giovanni Spadola, Emanuele Monaco, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Roccasalvo, Annamaria Cataudella, Rosario Modica, Vincenzo Vigna, Anna Azzaro, Luigi Calvo, Concetto Di Rosolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Cappello in Catania, via Milano, 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso principale e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Regione Siciliana e di Giovanni Spadola, di Emanuele Monaco, di Maria Concetta Iemmolo, di Corrado Roccasalvo, di Annamaria Cataudella, di Rosario Modica, di Vincenzo Vigna, di Anna Azzaro, di Luigi Calvo, di Concetto Di Rosolini e dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso principale, Giuseppe Incatasciato, Sindaco del Comune di Rosolini, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 1° marzo 2021, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia nei suoi confronti ai sensi dell’art. 10 della l.r. sic. n. 35 del 1997. Ha, altresì, impugnato il decreto con  il quale il Presidente della Regione Siciliana ha preso atto dell’avvenuta cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale di Rosolini con nomina del Commissario straordinario.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>- la deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 24 dello Statuto del Comune di Rosolini, che prevede il <corsivo>quorum</corsivo> funzionale dei due terzi dei consiglieri assegnati, qui asseritamente carente;</h:div><h:div>- gli atti impugnati sarebbero viziati, altresì, per carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 10 l.r. n. 35/1997.</h:div><h:div>2. I controinteressati componenti del Consiglio si sono costituiti per resistere al giudizio ed hanno inoltre impugnato, con ricorso incidentale, la deliberazione consiliare n. 47 del 28.08.2019, che ha modificato lo statuto comunale, nella parte in cui dispone, all’art. 24, co.2, che la mozione di sfiducia del Sindaco debba essere votata favorevolmente da due terzi dei consiglieri comunali, anziché dal 60% dei consiglieri assegnati, come previsto dalla normativa regionale vigente.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti anche la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana.</h:div><h:div>4. Le parti costituite hanno prodotto memorie e documentazione.</h:div><h:div>In particolare, il ricorrente ha eccepito l’irricevibilità e comunque l’inammissibilità del ricorso incidentale.</h:div><h:div>I controinteressati, a loro volta, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per mancanza di specifici motivi di doglianza avverso il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531/Gab del 12 marzo 2021, censurato solo in via derivata.</h:div><h:div>L’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2021, a seguito di rinvio onde consentire il rispetto dei termini a difesa in relazione al depositato ricorso incidentale, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., ponendo infine il ricorso in decisione.</h:div><h:div><corsivo/>6. Il principio della “<corsivo>ragione più liquida</corsivo>”, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni – e quindi di prescindere da ogni valutazione pregiudiziale sulle eccezioni sollevate dalle parti –, essendo il ricorso principale infondato nel merito (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3450/2021).</h:div><h:div>6.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale contesta l’adozione dell’atto impugnato in violazione all’art. 24 dello Statuto comunale, che prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco sia votata dai due terzi dei consiglieri assegnati (ossia, nel caso di specie, da n. 11 consiglieri su 16 di cui si compone l’organo in ragione della dimensione demografica dell’Ente), <corsivo>quorum </corsivo>che non sarebbe stato conseguito, atteso che la mozione è stata votata da n. 10 Consiglieri.</h:div><h:div>6.2. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>6.3. La questione preliminare sottoposta al Collegio riguarda <corsivo>in nuce</corsivo> se si sia effettivamente formato, nel caso di specie, il <corsivo>quorum</corsivo> funzionale necessario per deliberare la mozione di sfiducia del Sindaco, quesito la cui soluzione presuppone l’individuazione della corretta disciplina da applicarsi.</h:div><h:div>Si tratta di stabilire se il <corsivo>quorum</corsivo> a tal uopo previsto dallo Statuto comunale del Comune di Rosolini (due terzi dei consiglieri assegnati) prevalga (o meno) su quello diverso (60% dei consiglieri assegnati) fissato dalla legge regionale (art. 10 l.r. n. 35/1997 nel testo vigente).</h:div><h:div>In particolare, quest’ultima disciplina, nel testo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) l.r. n. 6 del 2011 - a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (art. 4 l.r. n. 17 del 2016), - prevede che “1. <corsivo>Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore</corsivo>”.  </h:div><h:div>Lo Statuto del Comune di Rosolini, da ultimo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 28.08.2019, all’art. 24, 2° comma, stabilisce invece che “<corsivo>Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati</corsivo>”. </h:div><h:div>In fatto, va specificato che, come da documentazione in atti, il Comune di Rosolini rientra tra gli enti con oltre 15.000 abitanti e che il Sindaco e il Consiglio del Comune di Rosolini (composto, come detto, da n. 16 consiglieri) sono stati eletti nella tornata elettorale del giugno 2018.</h:div><h:div>6.4. Dato tale quadro normativo e fattuale di riferimento, va rilevato che, nell’assetto ordinamentale degli enti locali della Regione Siciliana, nessuna disposizione attribuisce, in linea generale, alla fonte statutaria o regolamentare il potere di individuare il <corsivo>quorum</corsivo> necessario per l’adozione delle deliberazioni <corsivo>(quorum</corsivo> funzionale), che continua a essere regolato dalla legge regionale (cfr. art. 184, comma 2, della l.r. 15 marzo 1963, n. 16 O.R.EE.LL., secondo cui “<corsivo>Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale</corsivo>”), alla luce della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 339 del 2021).</h:div><h:div>È vero che il legislatore regionale (l.r. n. 48/1991, come modificata dalla l.r. n. 30/2000), nell’ottica di valorizzare l’autonoma organizzativa e funzionale degli organi consiliari, ha previsto la possibilità che gli stessi, con proprio regolamento, disciplinino, nei limiti fissati dalla legge e dallo statuto, la determinazione del cd. <corsivo>quorum</corsivo> strutturale (ossia il numero di consiglieri presenti necessario per rendere valida la seduta), ma è altresì vero che tale delegificazione non ha interessato anche la determinazione del <corsivo>quorum</corsivo> funzionale, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto per il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale (ancora, in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 339 del 2021).</h:div><h:div>Né si può ritenere che il legislatore regionale abbia demandato tale possibilità allo statuto comunale, il quale, allo stato della legislazione vigente,<corsivo/><corsivo/><corsivo/> non può determinare il numero dei consiglieri necessario per l’approvazione delle deliberazioni (<corsivo>quorum</corsivo> funzionale), tantomeno quando detto <corsivo>quorum</corsivo>, oltre che dalla disciplina generale ex art. 184 l.r. sic. n. 16 del 1963, è fissato da specifiche disposizioni di legge perlopiù indirizzate, come nel caso della mozione di sfiducia in argomento, a determinare <corsivo>quorum</corsivo> qualificati.</h:div><h:div><corsivo/>Come già affermato da questa Sezione in tema di <corsivo>quorum</corsivo> funzionale delle deliberazioni consiliari (cfr. sent. n. 339/2021, cit.), la legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni ad essa contrastanti, a meno che dalla stessa legge “<corsivo>autorizzate</corsivo>”<corsivo/>.  </h:div><h:div>In altri termini e per quel che qui interessa, il <corsivo>quorum</corsivo> funzionale espressamente previsto dalla legge non può essere autonomamente modificato in sede statutaria<corsivo/><corsivo/> (cfr., in tal senso, ord. C.G.A.R.S n. 174 del 2021, resa proprio in relazione alla sopra richiamata sentenza di questo T.a.r. n. 339 del 2021 in tema di revoca del presidente del consiglio comunale, deliberazione anch’essa assistita da <corsivo>quorum</corsivo> qualificato).</h:div><h:div>Ne consegue che né il mancato adeguamento dello statuto in senso ripetitivo della previsione di legge (qui peraltro non previsto), né la difformità dello stesso rispetto al dato primario di riferimento, possono determinare la disapplicazione del <corsivo>quorum</corsivo> di legge.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>Da quanto esposto deriva, pertanto, la necessità di prendere atto di siffatto rapporto tra le fonti con conseguente disapplicazione della normativa statutaria che risulta essere in contrasto con la citata legge regionale e, quindi, statuire l’infondatezza della censura relativa al mancato raggiungimento del <corsivo>quorum </corsivo>funzionale, atteso il voto favorevole del 60% dei consiglieri assegnati, ossia di n. 10 consiglieri.</h:div><h:div>7. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione impugnata per carenza di adeguata motivazione, in quanto complessivamente fondata su fatti e circostanze ritenute inesistenti e su presunte inadempienze, che, ove reali, non sarebbero comunque imputabili al Sindaco.</h:div><h:div>7.1. Il motivo va giudicato infondato in adesione alla lettura che delle pertinenti disposizioni dell’ordinamento regionale degli enti locali ha offerto il giudice d’appello (cfr. C.G.A.R.S. n. 886 del 2007).</h:div><h:div>La mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti “<corsivo>caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità</corsivo>” (testualmente, cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, n. 1170 del 2011, cit.), la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del primo rispetto al programma in base al quale è stato eletto o a inadempienze di tipo giuridico-amministrativo; essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, nella fattispecie non esistenti (cfr. C.G.A.R.S., 28 settembre 2007, n. 886, cit.).</h:div><h:div>È vero, come evidenziato da una parte della giurisprudenza, che l'espressa previsione dell'obbligo di motivazione non rappresenti una mera clausola di stile riproduttiva del generale disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, ma impone un'adeguata esplicitazione delle ragioni a sostegno della mozione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1648 del 2018), ma è altrettanto vero che tale obbligo motivazionale vada correlato alla <corsivo>ratio</corsivo> della normativa in questione,  che è quella di garantire non tanto “<corsivo>la stabilità degli enti locali</corsivo>” e “<corsivo>la governabilità dell’ente locale</corsivo>”, ma piuttosto di “<corsivo>assicurare la necessaria collaborazione</corsivo>” tra il Sindaco e il Consiglio comunale (cfr. Corte cost. n. 305/2000) e consentire la "<corsivo>rimozione</corsivo>" del Sindaco liberamente eletto dal popolo da parte di una maggioranza qualificata di consiglieri comunali, parimenti eletti, ove ricorrano adeguate ragioni giustificative<corsivo/>.  </h:div><h:div>7.2. Venendo al caso in questione, la mozione di sfiducia poggia su motivazioni di carattere “<corsivo>politico</corsivo>” che sono – per la loro stessa natura –  insindacabili da questo Tribunale se non in termini di logicità e congruenza (cfr. CGARS n. 886 del 2007), e che sono state tratteggiate con riferimento alla “<corsivo>frammentazione del quadro politico rispecchiata dal frequente passaggio dei consiglieri comunali dalla maggioranza all’opposizione e viceversa</corsivo>” e comunque a circostanze, specificamente indicate nella mozione, tese a sottolineare “<corsivo> la dissoluzione del vincolo fiduciario che ha legato i consiglieri al Sindaco al momento dell’elezione</corsivo>”, con evidenziato “<corsivo>cattivo funzionamento della macchina amministrativa</corsivo>”. </h:div><h:div>A tali motivazioni – giudicate astrattamente (e, concretamente, nei limiti del perimetro cognitorio di questo giudice) idonee a radicare la scelta di porre ai voti la mozione di sfiducia – ne sono aggiunte, a rafforzare tale scelta, ulteriori quali gli asseriti ritardi nell’adozione di atti fondamentali dell’ente che il Sindaco di Rosolini non avrebbe adottato tempestivamente ai fini della approvazione dell’organo consiliare ovvero inadempimenti vari (anche al programma elettorale) o ancora l’uso distorto della figura dell’ “<corsivo>esperto</corsivo>”.  </h:div><h:div>Ebbene, a prescindere dai contestati e descritti inadempimenti, va ritenuto che una motivazione così articolata, al di là del merito delle questioni, sia in linea, in punto di congruenza e logicità, con la previsione di legge che impone una motivazione della mozione di sfiducia, qui resa in termini di soluzione alla “<corsivo>crisi</corsivo>” politica e riferita all’interrotta collaborazione tra gli organi in questione.</h:div><h:div>7.3. Né è fondata, in senso contrario, la tesi (di sistema) sostenuta dal ricorrente secondo cui i presupposti della mozione di sfiducia vadano letti in senso rigoroso in ragione della <corsivo>ratio</corsivo> e delle finalità dell’elezione diretta del Sindaco nell’attuale sistema elettorale: sul punto è sufficiente osservare che tali aspetti sono stati vagliati dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 305 del 2000,  la quale ha chiaramente escluso ogni profilo di contrasto con la Carta costituzionale in tal senso ivi prospettato.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>7.4 L’applicazione dei principi sopra richiamati alla mozione di sfiducia in trattazione rende immune la deliberazione consiliare impugnata dalle censure prospettate, con conseguente rigetto del ricorso principale.</h:div><h:div>8. Tale esito rende del tutto privo di utilità l’esame del ricorso incidentale, il quale va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>9. Nella complessità delle questioni trattate si ravvisano, in via eccezionale, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>a) rigetta il ricorso principale;</h:div><h:div>b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Grassi Simona</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>