<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190155020210515132805041" id="20190155020210515132805041" modello="2" modifica="5/18/2021 10:27:09 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01550"/><fascicolo anno="2021" n="01632"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190155020210515132805041.xml</file><wordfile>20190155020210515132805041.docm</wordfile><ricorso NRG="201901550">201901550\201901550.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\874 Francesco Brugaletta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Accolla</firma><data>17/05/2021 20:15:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Brugaletta,	Presidente</h:div><h:div>Agnese Anna Barone,	Consigliere</h:div><h:div>Salvatore Accolla,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'ottemperanza</h:div><h:div>della sentenza-OMISSIS-di questo T.A.R, con la quale, annullato il provvedimento di diniego di accesso alla Relazione conclusiva della Commissione di indagine nominata ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000 riguardante-OMISSIS- è stato ordinato alla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale l’esibizione della relativa documentazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rodolfo Danilo Curcio in Catania, via Gabriele D'Annunzio 35;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Prefetto <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 e il D.P.C.S. del 28 dicembre 2020;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Salvatore Accolla;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente esponeva, a premessa del ricorso, di essere stato dipendente -OMISSIS-.</h:div><h:div>Riferiva che nel febbraio 2017 gli era stato contestato un addebito in relazione a fatti asseritamente commessi nell’esercizio delle sue funzioni, oggetto di approfondimenti nella Relazione indicata in oggetto, sui quali era stato avviato un procedimento penale.</h:div><h:div>Nelle more della definizione di tale procedimento, -OMISSIS-, trasferendolo ad altro settore dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Analogamente, in relazione all’incarico dirigenziale -OMISSIS-, era stato in un primo momento collocato in aspettativa senza retribuzione ex art. 110, comma 5, d. lgs. 267/00, quindi aveva subito l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del licenziamento per giusta causa motivato con il presunto venir meno del rapporto fiduciario a seguito delle risultanze della Relazione della Commissione prefettizia d’indagine di cui in oggetto.</h:div><h:div>Il licenziamento era stato poi disposto con provvedimento-OMISSIS-.</h:div><h:div>Anche-OMISSIS-, a seguito della richiesta, presentata in data-OMISSIS-, di riammissione in servizio in conseguenza -OMISSIS-, aveva disposto nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 61 CCNL -OMISSIS-, con corresponsione dell’indennità pari al 50% della retribuzione.</h:div><h:div>Il ricorrente aveva quindi impugnato dinnanzi al giudice del lavoro sia il provvedimento di licenziamento -OMISSIS-che il provvedimento di sospensione dal servizio -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ritenendo necessaria, nell’ambito di tali giudizi, la conoscenza del contenuto delle Relazioni del Prefetto di -OMISSIS- e della Commissione Prefettizia d’indagine, alla base dei provvedimenti per i quali si era rivolto al giudice ordinario, aveva inoltrato, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/90, istanza di accesso agli atti alla Prefettura di -OMISSIS-. </h:div><h:div>L’Amministrazione, tuttavia, si era opposta all’ostensione di tali atti, in quanto costituenti, a suo dire, documentazione sottratta al diritto di accesso.</h:div><h:div>Tali provvedimenti di diniego sono stati impugnati di fronte a questo Tribunale che ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione, con la sentenza-OMISSIS-, l’esibizione al ricorrente della Relazione conclusiva della Commissione di indagine -OMISSIS-.</h:div><h:div>In data -OMISSIS-il ricorrente ha depositato il ricorso in esame per l’ottemperanza di tale sentenza, con cui ha censurato il comportamento tenuto dall’Amministrazione in sede di esecuzione della predetta pronuncia e, in particolare, la limitazione dell’accesso alla sola esibizione di stralci della Relazione delle Commissione prefettizia strettamente riguardanti lo stesso ricorrente ed il rifiuto di rilascio di copie. </h:div><h:div>Il Prefetto di -OMISSIS- aveva motivato tale scelta, sostenendo trattarsi di documentazione classificata come accessibile con le limitazioni di cui all’art. 42 comma 8, L. 124/2007.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente, invece, tale classificazione non sarebbe risultata da alcun atto e, in ogni caso, le limitazioni all’accesso opposte dall’Amministrazione avrebbero leso il suo diritto a difendersi in giudizio.</h:div><h:div>Ha dunque chiesto a questo Tribunale di chiarire le effettive modalità di esercizio del diritto di accesso riconosciuto con la sentenza -OMISSIS-, nominando eventualmente un commissario <corsivo>ad acta</corsivo> ai fini della relativa ottemperanza.</h:div><h:div>L’Amministrazione, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non ha depositato alcuna memoria.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, la causa è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in ottemperanza oggetto del presente giudizio il ricorrente ha censurato la decisione della Prefettura di -OMISSIS- di consentire la cognizione degli atti la cui ostensione era stata ordinata con la sentenza di questo Tribunale qui portata in esecuzione con modalità tali da non garantire a sufficienza, a suo modo di vedere, il soddisfacimento delle sue esigenze conoscitive, finalizzate alla difesa in due distinti giudizi incardinati presso il giudice ordinario.</h:div><h:div>In particolare, il ricorrente ha criticato la concessione, da parte dell’Amministrazione, della mera visione, senza rilascio di copia, di tale documentazione e l’omissione da essa di tutti i passaggi nei quali sarebbero comparsi riferimenti a soggetti terzi. </h:div><h:div>Ha pertanto chiesto al Collegio di accertare le corrette modalità di ostensione della documentazione, con eventuale nomina, a tale fine, di un commissario <corsivo>ad acta</corsivo>.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le modalità di soddisfacimento del diritto di accesso esercitato dal ricorrente, prescelte dall’Amministrazione, siano sostanzialmente corrette e che, pertanto, nessuna critica fondata può in realtà esser mossa alle limitazioni da essa adottate a tutela delle esigenze di segretezza e di riservatezza di soggetti terzi.</h:div><h:div>Non si rileva, infatti, alcuna ingiustificata compromissione del diritto del ricorrente ad avere accesso a tale documentazione, dal momento che, pur non essendogli stato consentito di estrarne copia, risulta comunque essergli stata garantita la visione dei contenuti di suo interesse.</h:div><h:div>La preclusione al rilascio di copia di tale documentazione appare coerente con il carattere riservato di tale documentazione al quale ha correttamente e legittimamente fatto riferimento l’Amministrazione richiamando le previsioni dell’art. 42 della l. 124/2007.</h:div><h:div>D’altra parte, già nella sentenza portata in esecuzione era stato previsto che dall’ambito dei contenuti ostensibili avrebbero dovuto essere escluse le parti coinvolgenti le posizioni di soggetti terzi, sicché, anche sotto tale profilo, le limitazioni opposte dall’Amministrazione appaiono del tutto legittime.</h:div><h:div>Nel complesso, dunque, non può certo affermarsi che l’Amministrazione, con il suo operato, abbia illegittimamente impedito al richiedente l’accesso a documenti necessari per curare o per difendere i suoi diritti, essendosi in realtà limitata ad adottare delle limitazioni (quali il mancato rilascio di copie) che, oltre ad essere previste dalla legge, appaiono del tutto legittime anche nell’ottica del bilanciamento con i contrapposti interessi alla riservatezza dei terzi e al regolare svolgimento dei procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti oggetto dell’inchiesta documentata nei medesimi atti.</h:div><h:div>Le particolari modalità di riconoscimento del diritto di accesso adottate dall’Amministrazione devono pertanto ritenersi legittime, avendo al contempo consentito di tutelare la conservazione, la corretta riproduzione e circolazione degli atti oggetto della richiesta del ricorrente, senza tuttavia impedirne la cognizione da parte di quest’ultimo, mediante la visione del loro contenuto.</h:div><h:div>Non vi è stata, dunque, da parte dell’Amministrazione, sottrazione dei documenti all’accesso richiesto dal ricorrente, ma solo una limitazione di tale diritto, in base ad un bilanciamento di interessi in cui non si rileva alcun profilo di irragionevolezza. </h:div><h:div>Deve poi mettersi in evidenza - per quanto in punto di fatto - che l’esigenza di introdurre la suddetta documentazione all’interno dei procedimenti civili d’interesse del ricorrente non risulta comunque preclusa, restando sempre possibile la loro acquisizione mediante eventuale ordinanza istruttoria impartita dal giudice nell’ambito di tali procedimenti.</h:div><h:div>In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso in ottemperanza del ricorrente in oggetto appare infondato. </h:div><h:div>Nulla deve disporsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione nella presente fase di ottemperanza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione seconda), definitivamente giudicando sul ricorso indicato in epigrafe, lo rigetta, in quanto infondato.</h:div><h:div>Nulla sulle spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. </h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gaetano Susinna</h:div><h:div>Salvatore Accolla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>