<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190024820191226123300159" descrizione="" gruppo="20190024820191226123300159" modifica="12/26/2019 5:39:45 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2019" n="00248"/><fascicolo anno="2020" n="00103"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190024820191226123300159.xml</file><wordfile>20190024820191226123300159.docm</wordfile><ricorso NRG="201900248">201900248\201900248.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catania\Sezione 3\2019\201900248\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>26/12/2019 17:39:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>26/12/2019 12:38:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Giuseppa Leggio,	Consigliere</h:div><h:div>Diego Spampinato,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>dei seguenti atti: a) delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria n. 8 in data 8 gennaio 2019, con cui è stata indetta la procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione in concessione di 74 posteggi di vendita all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria; b) il relativo bando di concorso, la determina dirigenziale n. 74/2019 e gli atti di pubblicazione del bando; c) delibera della Commissione Straordinaria n. 32 in data 27 novembre 2018 di revoca della deliberazione consiliare n. 177/2016 e di approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria; d) il menzionato Regolamento; e) ove occorra, Protocollo di Azione siglato in data 6 novembre 2018 dall’ANAC e dal Comune di Vittoria;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti: </h:div><h:div>dei seguenti atti: a) determinazione dirigenziale del Comune di Vittoria n. 359 in data 20 febbraio 2019, con cui sono stati forniti chiarimenti ed è stato integrato il bando di gara; b) determinazione dirigenziale del Comune di Vittoria n. 5 in data 8 gennaio 2019 e relativi allegati; c) atti che hanno condotto all’approvazione del Protocollo di Azione siglato dall’ANAC e dal Comune di Vittoria (inclusa la nota prot. 81/Gab del 30 ottobre 2018, la nota n. 45289/Gen del 6 novembre 2018, la nota n. 94774/Anac del 19 novembre 2018, la PEC in data 19 novembre 2018, il protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto dalle parti, le osservazioni dell’ANAC sul bando in data 23 novembre 2018 di cui alla nota n. 96731/Anac, il recepimento delle osservazioni dell’ANAC di cui alla nota in data 29 novembre, n. 141/Gab. e la nota di conferma di recepimento delle osservazioni dell’ANAC in data 14 dicembre 2018, n. 103448/Anac); d) la determinazione dirigenziale del Comune n. 349 in data 19 febbraio 2019;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 248 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Associazione Concessionari del Mercato di Vittoria, Nobile S.r.l., Ortostar S.r.l., La Siciliana di Sanzone Emanuele S.r.l., Pollara S.r.l., Ar.Ca. S.r.l., Essedi Ortaggi S.r.l., La Nuova Ortolana S.r.l., Vindigni Angelo &amp; C. S.r.l., La Nuova Oro Verde S.r.l., Agroverde S.r.l., Romano Salvatore e Romano Giovanni &amp; C. S.n.c., Soav S.r.l., La Sorgente Prodotti Ortofrutticoli S.r.l., Vasile Eccellenze Siciliane S.r.l., Primizie Siciliane di Celeste Gaetano &amp; Antonio S.n.c., Vasile Giovanni e C. S.a.s., Euroverde S.r.l., La Fenice di Antonino Salafia S.r.l., Di Gregorio S.a.s. di Brugoletta S. e Santapà R. &amp; C., F.Lli Libretti &amp; C. S.r.l., Ortomundial di Di Pietro Benedetto &amp; C. S.a.s., Ortomec S.n.c. di Carnemolla Vincenzo &amp; Marino Giovanna, Verde Mediterraneo S.r.l., Ortofrutticola Benedetta S.r.l., Lo Bartolo &amp; C. Prodotti Ortofrutticoli S.r.l., Il Quadrifoglio di Puccia Giorgio, Zago Salvatore &amp; C. S.n.c., Ferrisi Roberto – Panagia Giovanni &amp; C. S.n.c., Battaglia Vincenzo di Battaglia Giuseppe &amp; C. S.a.s., Frutti di Sicilia S.r.l., Ortofrutta di Carbonaro S.r.l., Gisa dei F.Lli Giacchi &amp; di Stefano S.r.l., Ortofrutta Occhipinti S.r.l., Ortovit S.r.l., Fratelli Ventura S.r.l., Vittoria Ortaggi S.r.l., Sicilgreen S.r.l., Dila S.r.l., Bl Com S.r.l., Bls S.r.l., Agri 2000 S.r.l., Sicil Ortaggi di Sanfilippo Biagio &amp; C. S.a.s., Trinacria di Corbino &amp; Ferraro S.r.l., Verde Sud S.r.l., Simola G. – Gambina G. S.r.l., Cassibba Trade S.r.l., Ortofrutticola Iblea di Drago Iolanda &amp; C. S.a.s., Vittoria Verde S.r.l., Sicil Red S.r.l., Eden Società Cooperativa Agricola, F.G. S.r.l., Agri-Gi S.r.l., Orto Fruits Service S.r.l., Solverde S.r.l., L'Aurora Ortofrutta S.r.l., F.Lli Boscarino &amp; C. S.r.l., Mg Ortofrutta S.a.s., Ma. Bel Ortofrutta S.r.l., L'Ortoverde S.r.l., Di Bona Emanuele &amp; C. S.a.s., Euro Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso 39; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vittoria, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via G. Ventimiglia, n.145;</h:div><h:div>ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Confesercenti Provinciale Ragusa, e Associazione Nazionale degli Operatori dei Mercati Ortofrutticoli all'Ingrosso D'Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Francesco Fidone in Catania, via F. Riso 39; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente gravame, i ricorrenti, formulando anche richiesta di risarcimento del danno, hanno impugnato i seguenti atti relativi all’indizione della procedura di gara per l’assegnazione di 74 posteggi di vendita al mercato ortofrutticolo di Vittoria: a) delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria n. 8 in data 8 gennaio 2019, con cui è stata indetta la procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione in concessione di 74 posteggi di vendita all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria; b) il relativo bando di concorso, la determina dirigenziale n. 74/2019 e gli atti di pubblicazione del bando; c) la delibera della Commissione Straordinaria n. 32 in data 27 novembre 2018 di revoca della deliberazione consiliare n. 177/2016 e di approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria; d) il menzionato Regolamento; e) ove occorra, il Protocollo di Azione siglato in data 6 novembre 2018 dall’ANAC e dal Comune di Vittoria.</h:div><h:div>Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) risulta illegittima la decisione dell’Amministrazione di porre a bando i posteggi del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria senza previamente effettuare una procedura di rinnovo e ciò in quanto la disciplina normativa fa, per l’appunto, salva l’ipotesi del rinnovo; b) il rinnovo delle concessioni rappresenta una “consuetudo secundum legem” che ha tradizionalmente caratterizzato l’operato di tutti i mercati esistenti sul territorio nazionale; c) tra l’altro, la “ratio” dell’obbligo-diritto di rinnovo, a parte l’esigenza pratica connessa alla necessità di salvaguardare gli ingenti investimenti effettuati dagli operatori economici già concessionari, risiede nel fatto che l’attività di commercio all’ingrosso è un’attività di pubblico interesse; d) il Comune di Vittoria non ha esplicitato, negli atti adottati, le ragioni sottese alla scelta di non procedere il rinnovo delle concessioni, in ciò risiedendo un evidente difetto di motivazione, derivante da un’istruttoria a sua volta carente; e) in via subordinata, dovrà comunque disporsi il rinnovo delle concessioni almeno sino al 31 dicembre 2020, in applicazione dell’art. 1, commi 1180 e 1181, della legge n. 205/ 2017; f) è praticamente certo che i nuovi aggiudicatari saranno imprese “multinazionali” ed operatori del settore con “numeri strabilianti” e che il legislatore ha inteso evitare, con la normativa che salvaguarda il rinnovo delle concessioni, l’ecatombe occupazionale del territorio e la fine economica di operatori economici che rappresentano il perno del tessuto sociale dell’intera l’area; g) la scelta di mettere a bando tutti gli spazi mercatali contrasta con il principio di tutela dell’affidamento del privato; h) il bando, in violazione dell’art. 25, primo comma, del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, non è stato preceduto dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione dei posteggi da parte della Commissione; h) i criteri di valutazione che sono stati previsti non sono idonei a delimitare in modo adeguato la discrezionalità della Commissione, né a consentire ai concorrenti di predisporre una domanda completa ed esaustiva (si vedano al riguardo le voci “anzianità commerciale”, “dimensione aziendale in termini di patrimonio netto”, “anzianità di presenza presso un Mercato alla produzione e all’ingrosso avente dimensione e consistenza non inferiore a quello di Vittoria”, “dimensione aziendale in termini di volume d’affari”, “progetto di sviluppo commerciale d’impresa”, “proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro”; i) appare iniqua la previsione del sorteggio in caso di parità di punteggio; l) fra i requisiti di ammissione è prevista la seguente preclusione incomprensibile: “è fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona”; m) il Comune non ha individuato il “quantum” del fatturato minimo prima dell’emissione del bando; n) in relazione alle procedure di presentazione della domanda, sono previsti incombenti onerosi e forzatamente stringenti, con inutili formalismi; o) appare illegittimo anche il Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo, in quanto sono stati omessi i passaggi obbligatori in base alla legge (consultazione della Commissione di Mercato, approvazione del Prefetto, trasmissione al Ministero per gli eventuali provvedimenti di sua competenza); p) inoltre, riservare il conferimento ai soli produttori contrasta con le previsioni di cui all’art. 10 della legge n. 125/1959 e di cui agli artt. 18, 19 e 20 del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970; q) il Sindaco o l’Assessore non possono legittimamente presiedere la Commissione di Mercato; r) risulta illegittimamente ridotto anche il numero di componenti in rappresentanza dell’ente gestore, che passa dai 3 previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970 e dall’art. 7 della legge n. 125/195 ai 2 previsti dal regolamento; s) risultano escluse dalla Commissione categorie esponenziali del territorio e della struttura, come Confcommercio e Confagricoltura, in violazione delle funzioni rappresentative di cui la Commissione stessa è investita; t) la nomina a Direttore di Mercato risulta illegittimamente esclusa per i soggetti in possesso di laurea in scienze agrarie o di lauree equipollenti; u) l’art. 29 del regolamento, nel disciplinare le modalità di assegnazione dei posteggi, priva la Commissione delle prerogative alla stessa riconosciute dalla normativa di rango primario; v) l’art. 24 del regolamento, relativo all’accertamento del possesso dei requisiti per operare nell’ambito del Mercato, concede un margine di discrezionalità all’ente gestore, nel valutarne la sussistenza, che rischia evidentemente di scadere nell’arbitrio; z) l’art. 15 del regolamento, nel disciplinare auspicabili forme di controllo tese a prevenire fenomeni di infiltrazione, non tiene conto tuttavia delle peculiarità di una struttura che dispone di accessi limitati; a1) l’art. 25 del regolamento, relativo al documento di accesso e all’anagrafe di mercato, prevede restrizioni non confacenti con la tipologia della struttura, rischiando di creare un effetto “tappo” agli ingressi che pregiudica l’afflusso e la commercializzazione, in violazione di ogni norma tesa a garantire la massima resa delle operazioni; b1) L’art. 25, in relazione ai visitatori, confligge altresì con la natura di mercato pubblico della struttura di cui si discute, ove si svolge un’attività di pubblico interesse; c1) l’art. 26 del regolamento, relativo alle operazioni commerciali, prevede una serie di divieti assolutamente generici e indeterminati.</h:div><h:div>Sono intervenuti “ad adiuvandum” i soggetti indicati in epigrafe, sollecitando l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>L’ANAC, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>Il Comune di Vittoria, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) sussiste il difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale dell’Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria, nonché la carenza di interesse a promuovere il presente gravame; b) il gravame è inammissibile, quanto alla posizione delle imprese ricorrenti, in quanto le stesse non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura; c) risulta, altresì, inammissibile l’intervento “ad adiuvandum” degli organismi indicati in epigrafe; d) il ricorso è anche inammissibile per non essere stata impugnata la determina n. 5 in data 8 gennaio 2019 che ha disposto l’indizione della procedura e l’approvazione del bando di gara (essendo, infatti, stata gravata la successiva determina n. 74 del 16 gennaio 2019, che risulta meramente confermativa); e) la legittimazione a impugnare il bando di gara sussiste soltanto in capo alle singole imprese che abbiano presentato domanda di partecipazione; f) per la ragione appena indicata la parte del ricorso che fa riferimento agli asseriti profili di illegittimità del bando è certamente affetta da inammissibilità (non essendo state impugnate clausole immediatamente escludenti, ovvero impeditive della partecipazione alla gara); g) la tesi dei ricorrenti sulla necessità di una previa procedura volta al rinnovo delle concessioni già rilasciate contrasta con i principi, di diritto interno e comunitario, di massima partecipazione alla gara e di parità di trattamento tra gli operatori interessati all'assegnazione dei beni pubblici; h) il rinnovo della concessione non è normativamente configurato come un vincolo obbligatorio, ma deve ritenersi rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione; i) le esigenze di ordine pubblico che impongono l'espletamento di nuove procedure selettive per il rilascio delle concessioni relative ai posteggi vendita nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria devono ritenersi prevalenti; l) l’art. 1, comma 1180, della legge n. 205/2017 riguarda il commercio su aree pubbliche (cioè la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: cfr. l’art. 1 della legge regionale n. 18/1995 e l’art. 27 del decreto legislativo n. 114/1998); m) il mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario collide con i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione volti a garantire una sana gestione del Mercato; n) desta, quindi, perplessità anche il terzo motivo di ricorso, con il quale, senza l’individuazione di alcun riferimento giuridico, si vorrebbe opporre alla procedura a evidenza pubblica il principio del legittimo affidamento del privato (con l’ulteriore precisazione che nella specie non è individuabile alcun legittimo affidamento dei soggetti già concessionari); o) i ricorrenti formulano, in via subordinata, due censure avverso il bando che risultano inammissibili perché rivolte contro criteri di valutazione che, in quanto tali, non hanno portata immediatamente escludente; p) quanto alla Commissione di Mercato, la norma regolamentare ha indicato esattamente i compiti previsti dalla legge; q) il bando è stato emanato in conformità alle norme di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e in collaborazione con l’ANAC; r) quanto ai criteri di valutazione eccessivamente lati, prescindendo dall’inammissibilità delle relative censure, nel caso in esame non si tratta di valutare gli elementi di un'offerta, ma di definire i parametri per la formazione di una graduatoria, sicché è sufficiente allo scopo la circostanza che i criteri di valutazione individuati siano pertinenti alla finalità del bando, chiari nell'individuazione dell'oggetto di valutazione e proporzionali nell'indicazione del punteggio attribuibile; s) non emerge, comunque, una manifesta irragionevolezza dei criteri medesimi; t) il divieto di esercitare al di fuori del Mercato non costituisce un requisito di ammissione, trattandosi di una prescrizione contenuta nell’art. 23 del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970 (e nell’art. 23 - non impugnato - del regolamento comunale, nonché nella non impugnata ordinanza sindacale n. 737 del 7 dicembre 1995); u) da una semplice lettura del bando si ricava che gli operatori professionali devono documentare e dichiarare di possedere ai sensi dell'art. 30 del regolamento comunale il fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) stabiliti dall'ente gestore per l’anno 2019 con deliberazione n. 32 del 27 novembre 2018; v) quanto alle procedure di presentazione della domanda, la relativa censura è generica e inammissibile; z) le censure relative al regolamento sono vaghe, generiche e anche inammissibili per carenza di interesse; a1) il Prefetto non è organo competente all’approvazione dei regolamenti degli enti locali e, comunque, trattasi di adempimento di natura meramente formale; z) l'articolo 21 del regolamento individua, comunque, in maniera puntuale i soggetti ammessi a operare nel Mercato, contraddicendo in modo chiaro le affermazioni erronee di controparte; b1) l’art. 3 del decreto ministeriale indicato dalla ricorrente dispone che, “qualora il Presidente della Camera ritenga di non potere assumere la presidenza delega, di massima, … il Sindaco o l'Assessore all'Annona”; c1) l’affermata riduzione del numero di componenti in rappresentanza dell’ente gestore, da tre a due, è del tutto infondata, considerato che il Regolamento prevede la nomina, tra gli altri, di “- n. 2 componenti in rappresentanza dell'Ente Gestore - n. 1 componente in rappresentanza della Società di Gestione”; d1) appare chiaro che, in riferimento alla particolare situazione di ordine pubblico che interessa il Comune di Vittoria, l’Amministrazione abbia previsto (articolo 6, comma 5, del regolamento) che “l’ente gestore individua il Direttore di Mercato tra i soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore agroalimentare, accertate attraverso la verifica di idoneo titolo di studio (diploma di laurea magistrale o specialistica in materie economiche o giuridiche) e dal possesso di almeno uno dei requisiti” dalla norma indicati; e1) la formulazione dell'art. 24 del regolamento relativa alle violazioni in tema di pagamento di imposte e tasse è identica all’art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016; f1) anche riguardo al “controllo di fatto di posteggi” la previsione del Regolamento trova rispondenza con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (art. 80, comma 5, lettera m); g1) la censura relativa all’art. 15 del regolamento è priva di pregio, tenuto conto di quanto affermato nel decreto di scioglimento del Comune; di Vittoria; h1) l'articolo 25 del Regolamento rafforza la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita; l1) la previsione di cui all’articolo 26 del Regolamento riproduce fedelmente i principi e le norme che regolano la materia.</h:div><h:div>Con successiva memoria i ricorrenti hanno osservato di avere impugnato tutti gli atti disponibili nella sezione “Bandi di gara” del sito istituzionale dell’ente e che in tale sezione non vi era traccia alcuna della determina dirigenziale n. 5 in data 8 gennaio 2019.</h:div><h:div>Mediante motivi aggiunti i ricorrenti, ribadendo la richiesta risarcitoria già formulata in seno al ricorso introduttivo, hanno impugnato i seguenti atti relativi all’indizione della procedura di gara per l’assegnazione di 74 posteggi di vendita al mercato ortofrutticolo di Vittoria: a) determinazione dirigenziale del Comune di Vittoria n. 359 in data 20 febbraio 2019, con cui sono stati forniti chiarimenti ed è stato integrato il bando di gara; b) determinazione dirigenziale del Comune di Vittoria n. 5 in data 8 gennaio 2019 e relativi allegati; c) atti che hanno condotto all’approvazione del Protocollo di Azione siglato dall’ANAC e dal Comune di Vittoria (inclusa la nota prot. 81/Gab del 30 ottobre 2018, la nota n. 45289/Gen del 6 novembre 2018, la nota n. 94774/Anac del 19 novembre 2018, la PEC in data 19 novembre 2018, il protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto dalle parti, le osservazioni dell’ANAC sul bando in data 23 novembre 2018 di cui alla nota n. 96731/Anac, il recepimento delle osservazioni dell’ANAC di cui alla nota in data 29 novembre, n. 141/Gab. e la nota di conferma di recepimento delle osservazioni dell’ANAC in data 14 dicembre 2018, n. 103448/Anac); d) la determinazione dirigenziale del Comune n. 349 in data 19 febbraio 2019.</h:div><h:div>Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno confermano e ribadito tutte le censure formulate con il ricorso introduttivo, con particolare,  ma non esclusivo, riferimento alle doglianze sollevate in ordine ai criteri di valutazione, alla necessità di esperire previamente una procedura volta al rinnovo delle concessioni, alla necessità di prorogare le concessioni sino al 31 dicembre 2020 e agli inutili formalismi della procedura di selezione, precisando, altresì, che non risultava comprensibile l’affermazione del Comune secondo cui il commercio su aree pubbliche riguarderebbe soltanto il commercio al dettaglio e che, in ogni caso, la disciplina in questione risulta applicabile al caso di specie.</h:div><h:div>Il Comune di Vittoria ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, confermando, sostanzialmente, le difese già spiegate con riferimento al ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Con memoria in data 30 marzo 2019 i ricorrenti hanno sostanzialmente ribadito le difese già svolte.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 213/2019 del 4 febbraio 2019, confermata in sede di appello, il Collegio ha rigettato la richiesta di tutela interinale sul rilievo dell’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.</h:div><h:div>Con memoria in data 17 ottobre 2019, i ricorrenti hanno sostanzialmente ribadito le difese già svolte, precisando, in particolare, che risultava indubitabile l’interesse all’impugnazione degli atti contestati, con particolare riferimento ai concessionari attualmente titolari degli stalli mercatali, e che la determina n. 5 in data 8 gennaio 2019 era stata impugnata sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con memoria in data 31 ottobre 2019, il Comune di Vittoria ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte, precisando che, in sede cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva ritenuto che “gli atti gravati non sembrano adottati in difetto del rispetto delle previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia”.</h:div><h:div>Con memoria in data 5 novembre 2019 i ricorrenti hanno richiamato le difese già svolte.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Deve, in primo luogo, osservarsi che sussiste la legittimazione passiva dell’ANAC, in ragione dell’intervenuta impugnazione, sebbene a fini tuzioristici, del Protocollo di Azione siglato in data 6 novembre 2018 dall’ANAC e dal Comune di Vittoria, nonché di tutte le note e degli atti che hanno condotto all’approvazione di tale Protocollo (inclusi quelli emanati dall’ANAC).</h:div><h:div>Quanto, poi, alla legittimazione ad agire, alla legittimazione processuale e alla carenza di interesse a promuovere l’impugnazione da parte dell’Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria, il Collegio deve osservare che lo Statuto dell’Associazione attribuisce al Presidente il potere di “firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio” (art. 11), ma non il potere di deliberare la promozione delle liti o di resistere in giudizio in relazione a controversie da terzi instaurate, di talché deve ritenersi che, in difetto di ulteriori indicazioni sul punto, la relativa competenza spetti all’Assemblea, in quanto deputata ad esprimere in via principale la volontà dell’ente e quale suo “organo sovrano” (art. 9), da convocare “ogni qualvolta” ciò “si renda necessario per le esigenze dell'Associazione”.</h:div><h:div>Ne consegue, che, assorbite le ulteriori censure in ordine al difetto di legittimazione ad agire e alla carenza di interesse, deve accogliersi l’eccezione del Comune di Vittoria in ordine al difetto di legittimazione processuale dell’Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria, non essendo stata prodotta in giudizio la delibera assembleare di conferimento al Presidente del potere di promuovere il giudizio in esame.</h:div><h:div>Quanto all’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Amministrazione Municipale per la mancata impugnazione della determina n. 5 in data 8 gennaio 2019, con cui è stata indetta la procedura a evidenza pubblica ed è stato approvato il bando di gara - nonché lo schema di atto di concessione - allegato al provvedimento indicato, il Collegio rileva che, effettivamente, la successiva determina n. 74 del 16 gennaio 2019 ha semplicemente introdotto alcune parziali e limitate modifiche al precedente provvedimento, di talché, per il resto, la disciplina di gara dovrebbe ritenersi definitivamente consolidata a seguito della mancata contestazione di quanto già statuito nella citata determina n. 5 dell’8 gennaio 2019.</h:div><h:div>Né può condividersi, al riguardo, l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui sarebbero stati impugnati “tutti gli atti disponibili nella sezione ‘Bandi di gara’ del sito istituzionale dell’ente”, nella quale non vi sarebbe stata “alcuna traccia della determina dirigenziale in questione”, posto che l’impugnata determina n. 74 del 16 gennaio 2019 fa esplicito riferimento alla precedente determina n. 8 del 5 gennaio 2019 e al suo contenuto (specificando che si trattava del provvedimento con cui era stata indetta la procedura ad evidenza pubblica tramite pubblico bando, previo esperimento della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), di talché le parti ricorrenti hanno avuto certamente contezza dell’esistenza di tale provvedimento almeno dalla data in cui hanno acquisito cognizione dell’impugnata determina n. 74 del 16 gennaio 2019, mentre non risponde al vero che la loro impugnazione sia stata formulata con riferimento a “tutti gli atti disponibili nella sezione ‘Bandi di gara’” e ciò a prescindere dal rilievo che, secondo l’univoca e risaputa giurisprudenza, in sede giurisdizionale non è possibile formulare contestazioni generiche di atti o provvedimenti, essendo onere del ricorrente individuare in modo puntuale, sebbene non necessariamente formalistico e sacramentale, quelli che egli intende censurare.</h:div><h:div>In conseguenza, secondo la prospettazione indicata, risulterebbero ammissibili le sole censure sollevate dai ricorrenti relative alle parziali e limitate modifiche introdotte con la determina n. 74 del 16 gennaio 2019 e ciò a meno di non sposare la tesi secondo cui, allorquando l’Amministrazione intervenga nuovamente su profili marginali di un precedente provvedimento, il nuovo atto non risulterebbe meramente confermativo, non solo quanto agli aspetti in relazione ai quali si sia ritenuto di provvedere “ex novo”, ma in ordine all’intera questione, inclusi i profili sui quali non si sia verificata alcuna nuova delibazione e che non siano stati tempestivamente contestati.</h:div><h:div>Ad ogni buon conto, qualsiasi soluzione si ritenga di preferire, la questione risulta irrilevante in quanto il ricorso, per i motivi indicati nel proseguo, non può comunque essere accolto.</h:div><h:div>E’, invece, certamente inammissibile l’intervento “ad adiuvandum” della Confesercenti Provinciale di Ragusa e dell’Associazione Nazionale degli Operatori dei Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso d’Italia, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, V, n. 3029/2017), la legittimazione ad intervenire degli enti ed associazioni di categoria nel giudizio amministrativo richiede che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria e che non vengano invece tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi. Posto che altre imprese commerciali, differenti da quelle che hanno promosso il presente gravame (le quali risultano attualmente concessionarie degli stalli), hanno sicuramente interesse all’affidamento tramite procedura concorrenziale degli spazi del mercato, in ipotesi anche secondo le prescrizioni - ritenute  non condivisibili dagli odierni ricorrenti - della disciplina di gara siccome approvata dal Comune di Vittoria, appare chiaro che nel caso di specie la condizione indicata non sussiste.</h:div><h:div>Deve, poi, rilevarsi che, come osservato dal Comune di Vittoria, in difetto di contestazioni in ordine alla stessa indizione della gara, a previsioni immediatamente escludenti o a clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta, l’impresa che non partecipi alla gara non può contestare la relativa procedura perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata, ma riconducibile a un mero interesse di fatto (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, III, n. 474/2017).</h:div><h:div>Tuttavia, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che risulta documentalmente l’intervenuta presentazione dell’offerta da parte di ventisette imprese ricorrenti, il gravame si incentra anche su contestazioni relative all’indizione della procedura e alla previsione di oneri presuntivamente incomprensibili e sproporzionati ai fini della partecipazione alla procedura, di talché la relativa eccezione appare infondata.</h:div><h:div>Tanto precisato in ordine alle questioni di rito, il ricorso deve essere rigettato o dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate (potendosi, quindi, prescindere dal rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione quanto agli atti che presentano natura meramente endoprocedimentale).</h:div><h:div>A differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, la disciplina relativa alla concessione di beni demaniali deve essere ricostruita facendo innanzi tutto riferimento ai principi del diritto europeo.</h:div><h:div>La previsione di cui all’art. 25, secondo comma, del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, secondo cui le concessioni per i mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli non possono avere durata superiore ai sette anni, “salvo rinnovo”, non implica alcuna preferenza per l’ipotesi del rinnovo, il quale, invece, può essere disposto solo in via residuale e a fronte di particolari circostanze che giustifichino l’eccezionale ricorso a tale facoltà da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Come, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. ad esempio, T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 4056/2019, Consiglio di Stato, V, n. 4658/2019, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 345/2016 e Consiglio di Stato, VI, n. 5058/2015), i principi comunitari che impongono procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie si applicano anche alle concessioni di beni del demanio, a prescindere dal recepimento in specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali di attuazione e nonostante l'esistenza nel diritto degli Stati membri di disposizioni contrastanti, che nel caso in esame non sono, invero, ravvisabili e le quali sono comunque destinate a recedere di fronte alla prevalenza del diritto europeo, di talché l’Amministrazione è tenuta a procedere all’assegnazione dei beni tramite una procedura comparativa (sul punto, cfr., in particolare, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, cosiddetta direttiva Bolkestein, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59/ 2010).</h:div><h:div>D’altronde, ciò costituisce elementare applicazione del principio superprimario (espressamente sancito dal diritto europeo, ma che può certamente evincersi anche dai principi costituzionali) secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve favorire rendite di posizione, ma deve incoraggiare la concorrenza e, pertanto, la meritocrazia e il conseguente efficace funzionamento del mercato dei beni e dei servizi nel primario interesse dei consumatori.</h:div><h:div>Non appare un caso, peraltro, che tra i numerosi profili che hanno condotto alla scioglimento del Comune di Vittoria è stata anche fatta menzione della circostanza che il Mercato Ortofrutticolo risultava, in punto di fatto, da lungo tempo nelle mani degli stessi concessionari, in patente dispregio di fondamentali principi di buona amministrazione che avrebbero, invece, imposto il ricorso ad adeguate procedure di selezione.</h:div><h:div>Appare, quindi, evidente che nessun principio di affidamento può essere predicato in relazione al caso di specie, proprio in quanto la nozione di “affidamento legittimo”, nonostante la diffusa riluttanza a percepire tale distinzione, si fonda sul principio secondo va tutelata la situazione giuridica dell’interessato allorquando l’Amministrazione lo abbia esplicitamente indotto a confidare nella stabilità di tale posizione e siffatta nozione non ha nulla a che vedere con il concetto della “rendita di posizione”, fondato sull’inverso principio secondo cui il privato pretende di conservare a tempo indefinito e “contra legem” un privilegio che non gli spetta soltanto perché ciò corrisponde ai suoi desideri egoistici.</h:div><h:div>Inoltre, negli atti impugnati (e, segnatamente, nella deliberazione della Commissione Straordinari n. 8 dell’8 gennaio 2019), anche volendo ammettere che ciò risultasse effettivamente necessario, si è fatto ampio riferimento all’esigenza di conformare il funzionamento del Mercato ai principi cogenti discendenti dal diritto europeo e sono stati richiamati, tra l’altro, il Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, il Regolamento Antipizzo, il Codice Etico “Carta di Pisa”, il Patto per Vittoria Sicura e, in particolare, il Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, per cui le ultra-evidenti ragioni che avevano suggerito l’inderogabile esperimento della procedura selettiva e che impedivano l’applicazione del rinnovo delle concessioni - criterio assolutamente residuale e contemplato, peraltro, in una semplice disposizione ministeriale risalente al 1970 - risultano essere state efficacemente illustrate dall’Amministrazione.</h:div><h:div>La questione, poi, relativa al rinnovo delle concessioni sino al 31 dicembre 2020, in applicazione dell’art. 1, commi 1180 e 1181, della legge n. 205/2017, esula dall’oggetto del giudizio e la relativa censura risulta inammissibile, in quanto mai il Comune ha manifestato l’intento di derogare a tale previsione legislativa.</h:div><h:div>Venendo all’esame delle ulteriori censure, risultano inammissibili quelle dedotte avverso la disciplina di gara, poiché non relative a previsioni immediatamente escludenti o a clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, III, n. 474/2017).</h:div><h:div>Esse, comunque, sono anche infondate, sia alla luce delle difese spiegate dal Comune, sia in quanto: a) l’art. 25, primo comma, del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970, nel prescrivere che “i posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dall'ente gestore del mercato agli operatori di cui agli articoli 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri predeterminati dalla commissione di mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità”, non impone che tali criteri siano specificati nella disciplina selettiva preordinata alla loro assegnazione; b) i criteri di valutazione appaiono idonei a delimitare la discrezionalità della Commissione e a consentire ai concorrenti di predisporre una domanda completa ed esaustiva, atteso che la “anzianità commerciale”, la “dimensione aziendale in termini di patrimonio netto”, la “anzianità di presenza presso un Mercato alla produzione e all’ingrosso avente dimensione e consistenza non inferiore a quello di Vittoria”, la “dimensione aziendale in termini di volume d’affari”, il “progetto di sviluppo commerciale d’impresa”, la “proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro” costituiscono, da un lato, indici non manifestamente irragionevoli per pervenire all’individuazione del miglior assegnatario, anche in relazione alle caratteristiche della procedura, e non essendo consentito al giudice amministrativo interferire con le decisioni discrezionali dell’Amministrazione, salvo, appunto, il caso della manifesta irragionevolezza, e, dall’altro, in alcun modo esse inibiscono la formulazione di un’offerta compiuta da parte degli aspiranti; c) la previsione del sorteggio in caso di parità di punteggio appare equa e ragionevole; d) appare perfettamente comprensibile che sia “fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona”, in quanto il Comune ha inteso ragionevolmente privilegiare i soggetti che svolgeranno l’attività nell’ambito del Mercato in modo esclusivo (e ciò proprio in pregiudizio dei grandi operatori economici che i ricorrenti ritengono, invece, essere stati preferiti); e) la previsione del regolamento (art. 30) che impone all’ente gestori di individuare un fatturato minimo di attività annuale, cui subordinare le concessioni o il loro rinnovo, entro il 31 dicembre di ogni anno, non poteva trovare applicazione prima dell’emissione del bando in quanto le assegnazioni non sono ancora intervenute e, comunque, al momento della proposizione del ricorso la data del 31 dicembre non era scaduta; f) gli “incombenti onerosi e forzatamente stringenti, con inutili formalismi” cui hanno fatto riferimento i ricorrenti non sono stati puntualmente specificati in sede di gravame.</h:div><h:div>Le censure relative al Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo sono, invece, inammissibili, in quanto, a prescindere da ulteriori rilievi in punto di merito (per i quali è sufficiente, almeno in parte, rimandare, per esigenze di sintesi, alle difese spiegate dal Comune di Vittoria), non vi è alcuna prova, né risulta alcuna allegazione da parte dei ricorrenti in ordine al fatto che le relative disposizioni abbiano cagionato un pregiudizio concreto ed effettivo in danno degli interessati, non comprendendosi quale lesione - comunque mai denunciata - possa essere stata determinata dalle seguenti e del tutto ipotetiche circostanze: a) omissione della consultazione della Commissione di Mercato, dell’approvazione del Prefetto e della trasmissione del Regolamento al Ministero; b) riserva del conferimento ai soli produttori; c) presidenza della Commissione di Mercato da parte del Sindaco o dell’Assessore; c) riduzione del numero di componenti in rappresentanza dell’ente gestore; d) esclusione dalla Commissione di categorie esponenziali del territorio e della struttura; e) esclusione della nomina a Direttore di Mercato per i soggetti in possesso di laurea in scienze agrarie o di lauree equipollenti; f) privazione in danno della Commissione delle prerogative alla stessa riconosciute dalla normativa di rango primario; g) attribuzione di un ampio margine di discrezionalità all’ente gestore nel valutarne la sussistenza dei requisiti per operare all’interno del Mercato; h) disciplina sull’accesso al Mercato; i) restrizioni relative al documento di accesso e all’anagrafe di mercato; i) disciplina relativa ai visitatori; l) divieti presuntivamente generici e indeterminati in ordine alle operazioni commerciali.</h:div><h:div>Come è noto, invero, il giudizio ordinario di legittimità innanzi al giudice amministrativo non è configurato dal legislatore come un’azione popolare da chiunque esperibile al fine di consentire un controllo di natura universale sull’operato della Pubblica Amministrazione, ma costituisce espressione di una giurisdizione soggettiva, nell’ambito della quale gli interessati possono far valere pretese che discendono da loro specifiche posizioni giuridiche che siano in tal senso qualificate e differenziate dall’ordinamento e con il preciso onere di fornire un’allegazione minima e persino desumibile dal contesto generale del ricorso, ma comunque esaustiva, sulla concreta lesività dell’atto che viene impugnato.</h:div><h:div>In conclusione, il Collegio deve: a) dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell’Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria; b) dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire della Confesercenti Provinciale di Ragusa e dell’Associazione Nazionale degli Operatori dei Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso d’Italia; c) rigettare e dichiarare inammissibile il ricorso nei termini indicati in motivazione.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, da un lato, della particolare articolazione che i ricorrenti hanno ritenuto di assegnare al ricorso introduttivo e a quello per motivi aggiunti, costringendo in tal modo la controparte immediatamente interessata ad elaborare corpose controdeduzioni, e, dall’altro, del diverso apporto difensivo che, in relazione alla rispettive posizioni, il Comune di Vittoria e l’ENAC sono stati chiamati a rendere.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara il difetto di legittimazione processuale dell’Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria; 2) dichiara il difetto di legittimazione ad intervenire della Confesercenti Provinciale di Ragusa e dell’Associazione Nazionale degli Operatori dei Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso d’Italia; 3) rigetta e dichiara inammissibile il ricorso nei termini indicati in motivazione; 4) condanna le parti ricorrenti e gli intervenienti “ad adiuvandum”, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Vittoria, e in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’ENAC.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2019"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniele Burzichelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>