<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170227920231204164335468" descrizione="recesso citta metropolitana ato  A precedente conforme" gruppo="20170227920231204164335468" modifica="04/12/2023 16:56:38" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02279"/><fascicolo anno="2023" n="03838"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170227920231204164335468.xml</file><wordfile>20170227920231204164335468.docm</wordfile><ricorso NRG="201702279">201702279\201702279.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Agnese Anna Barone</firma><data>04/12/2023 16:54:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Agnese Anna Barone,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 47 del 29.09.2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente, nella parte in cui è stato formalmente approvato il precedente decreto del Sindaco Metropolitano n. 166 del 17.07.2107, relativo alla proposta di recesso della medesima Città Metropolitana dalla società Aciambiente S.p.A. in liquidazione;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 50874 del 09.10.2017 del ragioniere generale della Città Metropolitana di Catania di comunicazione, a mezzo pec, della succitata deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 47 del 29.09.2017;</h:div><h:div>- del decreto del Sindaco Metropolitano n. 219 del 27.09.2017, che propone al Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, l'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Città Metropolitana di Catania alla data del 23.09.2016;</h:div><h:div>- in parte qua, del documento, allegato alla deliberazione commissariale n. 47/2017, denominato “Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate – Revisione straordinaria delle partecipazioni – Relazione tecnica” alla data del 23.09.2016;</h:div><h:div>- ove occorra, della nota del ragioniere generale della Città Metropolitana di Catania, prot. n. 336 del 4.01.2017;</h:div><h:div>- della nota di riscontro del Dirigente del IV Servizio del II Dipartimento della Città Metropolitana di Catania, prot. n. 638 del 7.01.2017;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti atti e provvedimenti, anche se attualmente non conosciuto.</h:div><h:div/><h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti: </h:div><h:div>- della deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 75 del 28.12.2018 avente ad oggetto “razionalizzazione periodica delle partecipazioni, anno 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP ss.mm.ii.”, nella parte in cui “si conferma la decisione di recesso” del medesimo ente dalla società Aciambiente S.p.A. in liquidazione;</h:div><h:div>- ove occorra, in parte qua del documento tecnico elaborato dalla Città Metropolitana di Catania, dipartimento affari amministrativi e risorse finanziarie II servizio - bilancio e partecipate, a supporto della summenzionata deliberazione n. 75/2018, denominato “Relazione tecnica”;</h:div><h:div>- della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 83 del 28.11.2018;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</h:div><h:div>Aciambiente S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Harald Bonura, con domicilio eletto in Catania, via Francesco Crispi, 225; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Provincia regionale di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania ha costituito assieme ai comuni dell’ambito territoriale di riferimento (Viagrande, Valverde, Trecastagni, Acireale, Aci Bonaccorsi, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Aci Castello, Aci Sant’Antonio e Aci Bonaccorsi) la Società Aciambiente S.p.A. - Ambito territoriale ottimale CT2, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 22/1997.</h:div><h:div>L’art. 19 della l.r. n. 9/2010 ha posto le Società d’ambito, e tra queste la ricorrente Aciambiente, in liquidazione e ha istituito al loro posto le S.R.R. - Società Regolamentazione Rifiuti.</h:div><h:div>Con deliberazione del commissario straordinario n. 47 del 29 settembre 2017 la Città Metropolitana di Catania, nell’ambito dell’attività di revisione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e di aggiornamento del piano di razionalizzazione, ha approvato il recesso dalle società ATO rifiuti dallo stesso partecipate (Aciambiente S.p.A. in liquidazione, Catania Ambiente S.p.A. in liquidazione, Joniambiente S.p.A. in liquidazione, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione) per i seguenti motivi (v. relazione allegata alla deliberazione n. 47/2017):</h:div><h:div><corsivo>“- la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti (…) e ha stabilito che, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti”, con acronimo S.R.R.; l’art. 19, primo comma, ha previsto la messa in liquidazione dei consorzi e delle società d’ambito costituite ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- dalla data di messa in liquidazione le cinque sopra citate società per azioni, a seguito del trasferimento dell’attività di gestione in capo ai nuovi soggetti gestori (S.R.R.), hanno svolto esclusivamente l’attività inerente la fase di liquidazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- con nota prot. n. 336 del 04/01/2017, questo Servizio ha chiesto al Dirigente del Servizio Ambiente di esprimere un parere in merito alla possibilità di recesso di questo Ente dalla partecipazione agli A.T.O. rifiuti in liquidazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- con nota prot. n. 638 del 07/01/2017, il Dirigente del Servizio Ambiente ha espresso parere favorevole circa il recesso di questo Ente dagli A.T.O. rifiuti in liquidazione, evidenziando, in particolare, che la normativa di settore vigente prevede termini ormai scaduti per la conclusione delle procedure di liquidazione degli stessi ATO (…)”.</corsivo></h:div><h:div>Con ricorso introduttivo notificato il 7 dicembre 2017, Aciambiente S.p.A. in liquidazione - previa ampia ricostruzione dell’assetto normativo statale e locale in tema di partecipazioni locali inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti - ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 11.06.2002 («Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani»). Omessa motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti e illogicità manifesta. Carenza di potere. </h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene che la messa in liquidazione di Aciambiente S.p.A., disposta dall’art. 19 della l.r. n. 9/2010, non ha in alcun modo prodotto il venir meno dell’obbligo della Città Metropolitana di Catania di partecipare all’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti né, tantomeno, la facoltà, per il medesimo ente, di sottrarsi alle obbligazioni già assunte nel previgente quadro normativo, ma ha soltanto previsto una fase di liquidazione finalizzata al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Tutto ciò comporta che ai soci degli ATO in liquidazione non è consentito l’esercizio del diritto di recesso in costanza di liquidazione e ciò anche in conformità all’art. 2437-bis del codice civile, in base al quale «il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, […] è deliberato lo scioglimento della società». Inoltre, il D.lgs. n. 175/16 non include tra i mezzi a disposizione dell’ente per la dismissione delle partecipazioni il recesso, ma riferisce del riassetto tramite dismissione mediante alienazione, liquidazione o soppressione della società se totalmente partecipata.</h:div><h:div>La Città Metropolitana di Catania si è costituita in giudizio per resistere al ricorso sostenendo, in sintesi, che il recesso sarebbe stato imposto dall’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 che obbliga gli enti pubblici all’eliminazione/razionalizzazione delle partecipazioni societarie e che il recesso sarebbe stato adottato anche in considerazione della sussistenza della criticità, prevista a tal fine dall’art. 20, comma 2, lett. c) del T.U.S.P. del rilevante aumento degli oneri di gestione conseguenti alla “duplicazione” di compartecipazione alle spese generali di amministrazione sia della Aciambiente in liquidazione sia della S.R.R., subentrata alla stessa.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25 febbraio 2017 e depositato il successivo 18 marzo, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa ai successivi provvedimenti con i quali la Città Metropolitana ha confermato, nel piano di razionalizzazione del 2018, il recesso dalle cinque società ATO rifiuti, tra cui l’odierna ricorrente.</h:div><h:div>Con atto depositato il 16 novembre 2022, la Città Metropolitana di Catania si è costituita con un nuovo procuratore.</h:div><h:div>Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza dell’8 novembre 2023, il ricorso è stato posto in decisione, previo avviso alle parti, reso ai sensi dell’art. 73, comma 3°, c.p.a. dell’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti poiché depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni ai sensi dell’art. 119, comma 1°, lett. c) e comma 2°.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso concerne la legittimità del recesso operato dalla Città Metropolitana di Catania dalla Società Aciambiente S.p.A. in liquidazione, dalla stessa costituita unitamente ad altri soci pubblici per la gestione dell’ATO rifiuti.</h:div><h:div>In via preliminare il Collegio rileva la tardività del ricorso per motivi aggiunti (avente ad oggetto, comunque, un atto meramente confermativo del recesso già disposto con la deliberazione n. 47/2017) che è stato depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni ai sensi degli artt.:</h:div><h:div>- 45 c.p.a., comma 1°, c.p.a. (“<corsivo>Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario</corsivo>”);</h:div><h:div>- 119, comma 1°, lett. c) (concernente “<corsivo>i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali</corsivo>”);</h:div><h:div>- 119, comma 2° c.p.a. (che dispone il dimezzamento di “<corsivo>tutti i termini processuali ordinari</corsivo>”).</h:div><h:div>A tale riguardo il Collegio osserva che l’art. 119 comma 1° lett. c), prevede un rito speciale non solo per le controversie sui provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, ma anche per quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali e, quindi, per i provvedimenti che incidono sulla “struttura” di una società partecipata da enti locali, ipotesi questa che si configura nel caso di specie (cfr., in termini, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 31 maggio 2022, n. 1478; 4 aprile 2022, n. 964; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2020, n 3969).</h:div><h:div>Il ricorso introduttivo è fondato sotto l’assorbente motivo concernente l’impossibilità per il socio di società di capitali di recedere dalla società al fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 2437 del codice civile.</h:div><h:div>Occorre premettere che su fattispecie analoga si è recentemente espresso il C.G.A. con sentenza n. 776/2021 che riformando la sentenza di questa Sezione n. 2932/2020 ha accertato l’illegittimità del recesso del socio dalla società pubblica durante la fase liquidatoria.</h:div><h:div>Nella predetta sentenza, il giudice di appello - dopo puntuale ricostruzione dell’istituto del recesso nella disciplina pubblicistica e privatistica - ha fermamente escluso la possibilità per il socio di recedere nella fase di liquidazione della società (e ciò anche nelle società pubbliche) evidenziando che “<corsivo>lo scioglimento delle persone giuridiche richiede di essere coordinato con la responsabilità delle medesime, specie se si considera, quanto alle società di capitali, che esse trovano la propria ragione d’essere nella necessità di reperire capitali al fine di compiere iniziative economiche, evitando nel contempo di esporre a responsabilità personale i soggetti che li conferiscono</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale direzione il giudice di appello ha osservato che “<corsivo>la disposizione contenuta nell’art. 2437-bis c.c., che esclude espressamente la possibilità del socio di recedere durante la fase di liquidazione della società, si inscrive nella anzidetta prospettiva della tutela degli interessi dei creditori, dal momento che il recesso del socio comporta una diminuzione del patrimonio sociale, non compensata dalla responsabilità personale del recedent</corsivo>e”.</h:div><h:div>Le conclusioni del C.G.A. sono in linea, peraltro, con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine all’interpretazione restrittiva delle cause di recesso del socio dalla società di capitali tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l'uscita dalla società anche a tutela nell’ottica del contemperamento dell’interesse del socio al disinvestimento con l'interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccare la consistenza del patrimonio sociale (cfr., in termini, TAR Sicilia – Catania, sez. I,  28 gennaio 2022, n. 267 resa su controversia analoga avente ad oggetto la medesima deliberazione n. 47/2017; Cass. civ. Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4716 e giurisprudenza ivi richiamata).</h:div><h:div>Per tutto quanto sopra esposto e assorbite le ulteriori censure il ricorso introduttivo è fondato e va accolto con conseguente annullamento della delibera impugnata.</h:div><h:div>Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della controversia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla, per quanto di interesse, i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Agnese Anna Barone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>