<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20170200020230929112419374" id="20170200020230929112419374" modello="3" modifica="10/10/2023 14:00:34" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02000"/><fascicolo anno="2023" n="02970"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170200020230929112419374.xml</file><wordfile>20170200020230929112419374.docm</wordfile><ricorso NRG="201702000">201702000\201702000.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\967 Michelangelo Francavilla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>10/10/2023 13:24:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>29/09/2023 11:37:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 09.10.2017, con cui veniva espresso “<corsivo>parere contrario al mantenimento delle opere abusive</corsivo>”, e quindi veniva ordinato “<corsivo>alla ditta -OMISSIS- la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ex art. 167 pt. 1 del D. Lgs 42/04</corsivo>”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2017, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fiorito e Giovanni Sapienza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Sapienza in Catania, via F. Crispi 225; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del Soprintendente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso tempestivamente proposto, la signora -OMISSIS- impugnava il provvedimento con il quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- esprimeva il proprio parere contrario al mantenimento delle opere abusive presenti sull’immobile, di proprietà della ricorrente, sito in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-. </h:div><h:div>Esponeva che l’immobile anzidetto risultava destinatario di misura demolitoria ingiunta con l’ordinanza n. -OMISSIS- – fatta oggetto di impugnazione con il ricorso RG n. 1599/2015 chiamato alla trattazione congiuntamente al presente – e che, nelle more della decisione nel merito del contenzioso attivato contro il provvedimento ripristinatorio in questione, ella avanzava istanza di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Nel corso dell’<corsivo>iter </corsivo>istruttorio concernente detta istanza di sanatoria, il comune di -OMISSIS- riconosceva, con note dell’8.6.2017 e del 2.8.2017 indirizzate alla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di -OMISSIS-, la conformità urbanistica dell’opera.</h:div><h:div>Tuttavia la Soprintendenza provinciale, dapprima con nota del 12.7.2017, faceva pervenire alla ricorrente talune richieste di integrazione istruttoria e successivamente, col provvedimento avversato, essa negava la compatibilità paesaggistica delle opere ai sensi dell’art. 167, d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>In particolare, l’amministrazione dei beni culturali ed ambientali rilevava che:</h:div><h:div>- le opere risultavano ricadere in area di notevole interesse paesaggistico ai sensi del d.P.R.S. n. 6561 dell’11.11.1967;</h:div><h:div>- esse erano altresì ricomprese “<corsivo>all’interno del perimetro in cui vige il livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico Ambito 9 ricadente nella provincia di -OMISSIS- approvato con D.A. 6682 del 29.12.2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31.3.2017</corsivo>”;</h:div><h:div>- le medesime, infine, non rientravano “<corsivo>né nelle fattispecie previste alla lett. a), b) e c) del pt. 4 dell’art. 167</corsivo>” del c.d. ‘Codice dei beni culturali’ “<corsivo>né fra le opere consentite e/o realizzabili in livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico Ambito 9 sopra citato</corsivo>” e che, quindi, le stesse non potevano essere mantenute, ordinandone la rimozione alla ricorrente.</h:div><h:div>Contro il cennato provvedimento, la signora -OMISSIS- proponeva i seguenti motivi di gravame.</h:div><h:div>Con il primo, essa si doleva della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento in questione </h:div><h:div>Con il secondo, essa lamentava l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il D.A. n. 6682 del 29.12.2016 – recante approvazione del Piano paesaggistico per la provincia di -OMISSIS- – in quanto posteriore all’epoca di realizzazione dei manufatti sottoposti ad istanza di accertamento di compatibilità.</h:div><h:div>Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’eccesso di potere <corsivo>sub specie </corsivo>di sviamento, ingiustizia e difetto di motivazione.</h:div><h:div>A suo giudizio infatti la Soprintendenza, contravvenendo anche all’avviso espresso in tal senso dal comune di -OMISSIS- con la nota del 12.6.2017, avrebbe erroneamente ed illegittimamente escluso la riconducibilità delle opere sottoposte ad accertamento di compatibilità dal novero di quelle che, ai sensi del comma 4 dell’art. 167, cod. beni culturali, possono conseguire un giudizio di compatibilità paesaggistica ancorché realizzate in assenza di titolo abilitativo, tanto più che, come pure riconosciuto dall’amministrazione comunale, i lavori eseguiti non avevano comportato né aumento di superficie utile, né volume.</h:div><h:div>Inoltre, il carattere superficiale dell’istruttoria condotta dall’amministrazione sarebbe desumibile anche dall’errata indicazione dell’epoca di completamento delle opere indicata in istanza dalla ricorrente (fine degli anni ’70 del XX secolo e non, come recato nel provvedimento, 2013), nonché dalla richiesta di integrazione istruttoria del 12.7.2017, la quale farebbe riferimento a documentazione da inviare con riguardo, però, ad immobile indicato con estremi catastali differenti da quelli del fabbricato di proprietà della ricorrente.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- resistendo alle domande avversarie.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, la signora -OMISSIS- depositava documentazione e memorie ai sensi dell’art. 73, c.p.a.</h:div><h:div>In particolare, <corsivo/>veniva reso noto che, con note del 14.10.2022 e del 3.8.2023, l’ufficio regionale del Genio Civile aveva chiesto alla ricorrente di produrre documentazione occorrente al fine di consentire a quell’ufficio di esprimersi in ordine alla compatibilità sismica delle opere realizzate in assenza di titolo, richiesta di integrazione cui ella provvedeva, da ultimo, in data 13.9.2023.</h:div><h:div>Infine, chiedeva riunirsi il presente ricorso con quello di cui al numero di RG 1599/2015 e, quindi, rinviarsi la trattazione di entrambe le cause in attesa del pronunciamento dell’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS-.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria di smaltimento del 25.9.2023, la causa passava in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, si ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’istanza di riunione del presente ricorso con quello identificato dal num. RG 1599/2015, atteso che entrambi i contenziosi in parola sono stati chiamati alla trattazione nella medesima udienza straordinaria di smaltimento, mentre si deve ritenere non accoglibile l’istanza di rinvio della trattazione del presente gravame onde consentire all’ufficio del Genio Civile provinciale di rendere il proprio nulla osta sismico ai sensi degli artt. 92 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Detto nulla osta inerisce, infatti, alla richiesta di accertamento di conformità <corsivo>ex</corsivo> art.- 36, d.P.R. cit., già negativamente conclusasi per la ricorrente con il diniego di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- con il provvedimento gravato in questa sede.</h:div><h:div>Al contrario, ulteriore impulso alla definizione – nel senso auspicato dalla ricorrente – del procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria dovrebbe provenire proprio dalla positiva definizione, per la parte privata, del presente giudizio, esito che renderebbe, a quel punto, quantomai opportuno un tempestivo pronunciamento del Genio Civile in ordine alla compatibilità sismica delle opere realizzate in assenza di titolo.</h:div><h:div>Andando ai motivi di ricorso, va premesso che il giudizio di incompatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza provinciale di -OMISSIS- ai beni culturali ed ambientali inerisce un progetto, presentato dalla ricorrente al comune di -OMISSIS- l’8.6.2017 ed alla citata Soprintendenza il 12.6.2017, con la quale la signora -OMISSIS- intendeva conseguire, in sanatoria, il titolo edilizio mancante per le opere realizzate su di un fabbricato, sito in -OMISSIS-, località “-OMISSIS-”, alla via -OMISSIS- e catastalmente identificato al foglio 4, p.lla -OMISSIS-.</h:div><h:div>Tale manufatto traeva la propria legittimità dalla concessione edilizia n. 69/1993 rilasciata in sanatoria, ai sensi della l. n. 47/1985 e L.R. n. 37/1985, ai danti causa della ricorrente.</h:div><h:div>In detto titolo, le opere abusivamente realizzate e successivamente regolarizzate venivano distinte in tre manufatti, contraddistinti dalle lettere “A”, “B” e “C”, ciascuno con propri estremi catastali distinti.</h:div><h:div>L’edificio per cui è causa, contrassegnato con la lettera “C” e catastalmente iscritto al foglio 4, p.lla -OMISSIS-, consisteva in un fabbricato destinato a deposito, ad una sola elevazione fuori terra a quote sfalsate dal piano di campagna, con una superficie lorda totale di mq. 62,95, volume complessivo di mc. 240,73 e superficie netta non residenziale di 28,50 mq.</h:div><h:div>Quanto alla composizione interna, esso era formato da due locali deposito comunicanti tra loro mediante una scala interna, mentre il piano copertura consisteva in un tetto in cemento senza tegole.</h:div><h:div>Infine, quanto alle caratteristiche costruttive, esso presentava infissi esterni in legno e muri perimetrali rivestiti in “<corsivo>pietra a faccia-vista del tipo -OMISSIS-</corsivo>”. Il tetto era in latero-cemento.</h:div><h:div>La competente Soprintendenza, all’epoca ritualmente consultata, aveva espresso parere favorevole al rilascio dell’anzidetto titolo edilizio in sanatoria, subordinato all’unica condizione che la copertura, tra l’altro, del fabbricato “C” fosse pavimentata con mattonelle di cotto rustico, ciò, sia detto incidentalmente, a conferma della sussistenza di un vincolo paesaggistico sull’area preesistente all’emanazione del Piano Paesaggistico di cui al d.A. del 29.12.2016.</h:div><h:div>Dall’accertamento condotto dalle autorità comunali il 12 e 14.5.2015 veniva rilevata la realizzazione, sul fabbricato in questione, di una pluralità di interventi edilizi ivi analiticamente descritti.</h:div><h:div>Aldilà della dettagliata disamina di tali opere, ciò che rileva più di ogni altra circostanza, ai fini della risoluzione da dare al presente contenzioso, è che il manufatto in questione – che, da titolo concessorio rilasciato in sanatoria, presentava destinazione a deposito – vedeva, nel corso del tempo ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione delle autorità preposte, mutare la propria destinazione d’uso in residenziale, sì da presentarsi, all’atto dei sopralluoghi, articolato in 3 vani abitabili (soggiorno-cucina, bagno e camera da letto) completamente rifiniti e ammobiliati.</h:div><h:div>La volumetria e la superficie complessiva del fabbricato risultano, poi, ampliati mediante la creazione, nella parete lato sud del fabbricato, di un vano con larghezza media di circa 3.00 metri, profondità media di 2.60 metri ed altezza media di 2.90 metri, alle spalle del fabbricato, di un vano interrato, nel piano sotto l’ingresso, di un ulteriore vano e, infine, di un vano interrato ancora realizzato accanto al fabbricato sul lato nord e collegato ad esso da una scala esterna.</h:div><h:div>Altre opere consistono nella realizzazione di tettoie e pensiline su tre lati del fabbricato, di terrazze su altre parti del lotto (articolato su varie altezze), di scale di collegamento con i nuovi vani e le nuove terrazze, di un muro di contenimento in gabbioni in rete metallica e pietre e, infine, di una superficie destinata ad ospitare una piscina interrata.</h:div><h:div>Per regolarizzare siffatte opere, la ricorrente avanzava l’istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica di cui sopra, nella quale, sostanzialmente, le opere in questione venivano presentate come elementi accessori e pertinenziali al fabbricato principale di cui alla concessione in sanatoria n. 69/1993.</h:div><h:div>Ometteva, però, la ricorrente di precisare che la destinazione d’uso originariamente prevista per l’edificio in questione era mutata, venendo a destinarsi lo stesso ad abitazione.</h:div><h:div>Orbene, non prima di avere rammentato che, “<corsivo>quando vi sono una pluralità di interventi edilizi su una stessa area, la natura e l'entità della trasformazione in tal modo apportata al territorio devono essere valutate in termini unitari, ovvero con riferimento alla totalità delle opere eseguite. In tal senso, la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere che sono state eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente considerati nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico</corsivo>” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, n. 12930 dell’1.8.2023), il Collegio è dell’avviso che correttamente l’amministrazione dei beni culturali ed ambientali abbia espresso un giudizio di incompatibilità dell’intervento in questione con i vincoli paesaggistici insistenti in quell’area.</h:div><h:div>Prima di tutto, ancorché non evocato quale tema della decisione dal ricorso proposto, occorre precisare che l’efficacia del provvedimento in questione non risulta scalfita dalle pronunce di questo Tribunale nn. 63, 964, 965, 966/2019, con le quali è/ stato annullato il decreto n. 6682 del 29.12.2016 adottato dall’Assessore Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31.3.2017, recante “<corsivo>Approvazione del Piano paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Infatti, come precisato dalle anzidette decisioni, le prescrizioni recate dal cennato piano rimangono ferme fino alla ri-adozione delle eventuali misure di salvaguardia (art. 143, c. 9 d.lgs. n. 42 del 2004) da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, impregiudicata restando l’efficacia di qualsiasi atto o provvedimento fosse stato emesso in applicazione o a seguito del medesimo piano.</h:div><h:div>Pertanto, avendo escluso le pronunce sopra citate il dispiegarsi di effetti caducatori retroattivi sul piano paesaggistico di cui al d.A. n. 6682/2016 e sugli atti conseguentemente emanati, e considerato che il diniego all’accertamento di compatibilità paesaggistica impugnato in questa sede rimonta al 9.10.2017, è pacifico che le prescrizioni contenute nel piano in questione trovino applicazione al contenzioso in questione.</h:div><h:div>Così stando le cose, inevitabilmente la Soprintendenza provinciale non avrebbe potuto rilasciare il nulla osta di compatibilità paesaggistica tra le opere sottoposte ad istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 ed i vincoli di tutela gravanti sull’area ai sensi del citato piano.</h:div><h:div>Con essi, infatti, l’autorità regionale ha inteso escludere la realizzazione di “<corsivo>nuove costruzioni ed interventi di trasformazione urbanistica nonché l’apertura di strade e piste</corsivo>”, ad eccezione di quelle funzionali alle attività istituzionali degli enti preposti alla tutela paesaggistica ed ambientale, nonché l’alterazione della configurazione morfologica delle pareti e dei versanti rocciosi a strapiombo sul mare, fatte salve le opere di consolidamento e contenimento dichiarate indispensabili dai competenti enti.</h:div><h:div>Dall’esame dei suddetti vincoli, giocoforza risulta incompatibile con essi il mutamento in residenziale di un manufatto avente destinazione a magazzino, vieppiù quando è accompagnato, come nel caso di specie, dalla realizzazione di nuovi manufatti la cui erezione, a prescindere dal carattere pertinenziale o meno, risulta del tutto estranea alle finalità di tutela paesistica consacrate nel piano in questione.</h:div><h:div>Pertanto, non colgono nel segno le censure mosse al provvedimento gravato con il terzo mezzo di impugnazione, nel quale si lamenta la (asseritamente illegittimamente) denegata ascrizione degli interventi in questione alla fattispecie legale prevista dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, essendo smentito in fatti che la trasformazione di un manufatto ad uso deposito in un ambiente a destinazione residenziale, accompagnata dall’apertura di nuovi vani, tettoie, pensiline e superfici circostanti (una di esse persino predisposta per contenere una piscina interrata), collegate da scale esterne e sorrette da un muro di contenimento possa assumere i caratteri dell’intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria) o ritenersi non aver comportato la “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.</h:div><h:div>In proposito, non può non rammentarsi che <corsivo>“l'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia di carattere sostanziale che formale, al fine di precludere qualsiasi legittimazione del fatto compiuto, in quanto l'esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'interventi, con la conseguenza che le eccezioni a tali principio e le previsioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 2017 (e al relativo allegato A) sono di stretta interpretazione</corsivo>” (Cons. St., sez. II, n. 4157 del 24.4.2023).</h:div><h:div>Inoltre, “<corsivo>in materia di costruzioni abusive, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi ovvero precluderne una ulteriore modifica. Sicché, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, i manufatti abusivi debbono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria</corsivo>” (così T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, n. 3593 del 12.6.2023).</h:div><h:div>Né, per pervenirsi alla conclusione auspicata dalla ricorrente, è consentito valorizzare le note con cui il comune di -OMISSIS- riteneva le opere in questione non aver comportato incrementi di volumetria eccedenti la misura del 30 percento di quanto consentito dalle NTA di PRG per la semplice ragione che, come testé dimostrato, qualunque intervento di nuova edificazione può conseguire l’accertamento <corsivo>ex post </corsivo>della propria compatibilità paesaggistica mediante la previsione contenuta nell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Inoltre, è indiscusso che la valutazione degli aspetti concernenti l’integrazione delle opere con i valori paesaggistici dell’area sottoposta a vincolo spetti esclusivamente alla Soprintendenza (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 25.1.2021, n. 220: “<corsivo>la circostanza che le opere possano, in ipotesi, essere assentite da un punto di vista urbanistico-edilizio non implica che esse debbano essere autorizzate in sanatoria da un punto di vista paesaggistico, altrimenti non si comprenderebbe la necessità di una valutazione distinta al riguardo da parte del Comune e della Soprintendenza</corsivo>”)</h:div><h:div>In definitiva, dunque, le opere sottoposte ad istanza di compatibilità paesaggistica dalla ricorrente, non possono in alcun modo rientrare nella casistica di interventi che, quand’anche non preceduti da rituale autorizzazione paesaggistica, possano ugualmente sanarsi ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. N. 42/2004 con la conseguenza che l’atto gravato – il quale appare scevro da censure di illogicità, incoerenza ed incompletezza nonché di non correttezza sotto il profilo tecnico (peraltro, neppure dedotte dalla ricorrente) – deve ritenersi immune dai vizi indicati col terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Quanto ai restanti mezzi di gravame, analogamente infondato è il primo, col quale la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Al riguardo, si deve rilevare che l’assoluta estraneità dei manufatti in questione al tipo legale di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 (di cui si è già dato conto) conferisce carattere del tutto vincolato al diniego di accertamento di compatibilità da parte della Soprintendenza, sicché la violazione delle regole procedimentali, in astratto configurabile, non ridonda certo in un vizio di legittimità dell’atto, operando la salvaguardia sostanziale dei suoi effetti prevista dall’art. 21 octies della l. n. 241/1990, essendo palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (cfr. T.A.R Campania – Salerno, sez. II, n. 1442 del 19.6.2023).</h:div><h:div>Infine, neanche il secondo motivo di impugnazione merita adesione.</h:div><h:div>Infatti, a nulla rileva il carattere anteriore delle opere abusivamente realizzate rispetto all’atto di approvazione del vincolo paesaggistico recato dal d.A. n. 6682/2016, tenuto conto, tra l’altro, che l’area in questione risultava sottoposta a misure di protezione già in virtù del d.P.R.S. n. 6561 dell’11.11.1967, circostanza questa che, a prescindere dal concreto contenuto dei vincoli introdotti col suddetto decreto, avrebbe comunque imposto la previa consultazione della competente Soprintendenza anche all’epoca in cui parte ricorrente asserisce essere state eseguite le opere, come confermato dalla circostanza che il rilascio, per il fabbricato in questione, della concessione edilizia in sanatoria n. 69/1993 era stato preceduto dall’espressione di apposito parere della Soprintendenza competente.</h:div><h:div>Conclusivamente, quindi, l’intero gravame è destituito di fondamento e va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS-, che liquida in Euro 2.000,00.</h:div><h:div>Nulla per le spese nei confronti del comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'aglio Gabriella</h:div><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>