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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170178820171125185328590" descrizione="" gruppo="20170178820171125185328590" modifica="12/2/2017 5:45:21 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="01788"/><fascicolo anno="2017" n="02806"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170178820171125185328590.xml</file><wordfile>20170178820171125185328590.docm</wordfile><ricorso NRG="201701788">201701788\201701788.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Catania\Sezione 2\2017\201701788\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco brugaletta</firma><data>02/12/2017 17:45:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Elefante</firma><data>01/12/2017 18:41:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/12/2017</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Brugaletta,	Presidente</h:div><h:div>Agnese Anna Barone,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione </h:div><h:div>del provvedimento prot. 2331/S.T. del 18/09/2017, con cui l'ASP Ragusa decideva di aggiudicare definitivamente alla controinteressata la procedura negoziata effettuata sul MEPA Consip per l'acquisizione della segnaletica esterna ed interna di informazione, comprensiva della posa in opera, da installare presso il P.O. Giovanni Paolo II (CIG 7077371F4B);</h:div><h:div>- dei verbali di gara n. 1 e 2 della Commissione Tecnica del 22/0672017 e 28/07/2017;</h:div><h:div>- di tutte le operazioni e determinazioni della Commissione di gara, oltre ad ogni altro atto, preordinato, connesso e/o conseguente;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione d'inefficacia, nullità, annullamento e/o decadenza del contratto e la condanna al risarcimento dei danni subiti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Ikon Segnali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Stefanelli e Fabio Caruso, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ivi sita alla Via Istituto Sacro Cuore n. 22; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Apogeo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Simone Uliana, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Bivona sito in Catania, alla Via M. Cilestri n. 41; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Apogeo S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>La società IKON Segnali s.r.l. ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di gara di cui in epigrafe - volta alla acquisizione della segnaletica esterna ed interna di informazione, comprensiva di installazione e posa in opera, per il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 D.Lgs.n. 50/2016 – deducendone l’illegittimità per contrasto con il capitolato speciale nella parte in cui prevedeva che l’offerta tecnica fosse accompagnata, a pena di esclusione, da analitica documentazione (codici-prodotto offerti) e certificati di qualità, viceversa assenti nella offerta proposta dalla controinteressata risultata peraltro aggiudicataria. </h:div><h:div>Non si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente.</h:div><h:div>Si costituiva viceversa in giudizio la società controinteressata APOGEO s.r.l. preliminarmente deducendo, <corsivo>ex adverso</corsivo>, l’inammissibilità del ricorso per inesistenza e/o nullità della notifica perchè eseguita alla amministrazione aggiudicatrice a mezzo PEC presso indirizzo non contenuto invero nel “registro PP.AA. RGIndE”, considerato infatti che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa non aveva preventivamente comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia ai fini della formazione del suddetto registro.</h:div><h:div>Nello specifico, faceva rilevare che sulla suddetta questione la giurisprudenza amministrativa maggioritaria (T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017, n. 2401; nei termini cfr. anche T.A.R. Palermo, sez. III, 13.7.2017, n. 1842; T.A.R. Venezia, sez. I, 26.10.2017, n. 955 e T.A.R. Potenza, sez. I, 21.9.2017, n. 607; id. T.A.R. Catania, sez. IV, 9.9.2016, n. 2222), aveva statuito che  “<corsivo>il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle Amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012” – ossia “indirizzi PEC” estratti dal “ReGInde” – il quale  (come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014) onerava le Amministrazioni pubbliche a comunicare, entro il 30 novembre 2014, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, il comma 1-bis (aggiunto all’art. 16-ter del D.L. n. 179 cit. dalla L. n. 114/2014) estendeva alla Giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16-ter, secondo cui ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, evidenziava che non era più espressamente annoverato, tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziali, il “Registro IPA” originariamente disciplinato dall’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2/2009: più precisamente - come rilevato anche da T.A.R. Catania, sentenza n. 2401/2017 - il comma 8, art. 16 del L. n. 2/2009 prevedeva che tutte le Amministrazioni pubbliche istituissero una casella di Posta Elettronica Certificata e ne dessero comunicazione al “Centro Nazionale per l’Informatica nella pubblica Amministrazione” che avrebbe dovuto pubblicarli in un elenco consultabile per via telematica. </h:div><h:div>L’elenco de quo (l’“IPA”) era stato infatti originariamente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. Tuttavia, quest’ultima disposizione era stata successivamente modificata nel senso sopra trascritto dall’art. 45-bis, comma 2, lett. a), numero 1), del D.L. n. 90/2014 ed il “Registro IPA”, che prima era espressamente contemplato, non era più richiamato dalla norma (così come novellata) che continuava a richiamare l’art. 16 della L. n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6 che riguarda il registro delle imprese.</h:div><h:div>In definitiva, concludeva che ai fini della valida notifica telematica di un atto processuale ad un’Amministrazione pubblica non poteva utilizzarsi l’indirizzo PEC del “Registro IPA”, come invece avvenuto nel caso di specie, ma esclusivamente quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia “Registro PP.AA. - ReGIndE” al quale gli Enti avrebbero dovuto previamente comunicarlo entro il 30 novembre 2014 (cfr., nei termini, T.A.R. Palermo, sez. III, 13.7.2017, n. 1842): sicché il ricorso introduttivo del presente giudizio doveva ritenersi inammissibile perché notificato appunto ad un indirizzo PEC dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa tratto dal “Registro IPA” (non possedendo quest’ultima alcun indirizzo nel “ReGIndE” gestito dal Ministero della Giustizia ai fini della notificazione per via telematica ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012). </h:div><h:div>Senza tacere, infine, che secondo T.A.R. Basilicata, sentenza n. 607 del 21.9.2017, era irrilevante il fatto che il sito internet dell’Amministrazione intimata eventualmente recava l’indicazione del recapito PEC, trattandosi di circostanza non idonea a integrare l’errore scusabile considerato, da un lato, che l’art. 37 del C.P.A. riconnetteva quest’ultimo alla “presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” (cfr., nei termini, T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017, n. 2401); dall’altro, che l’“errore scusabile” era un istituto di carattere eccezionale che introduceva una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché di stretta interpretazione.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 22 novembre 2017, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previa indicazione da parte del difensore di parte ricorrente del contenuto, da un lato, dell’ordinanza n. 420/2017 del T.A.R. Molise, che, con riferimento a fattispecie analoga, ha viceversa ritenuto sussistente l’ipotesi dell’errore scusabile dando termine alla parte per provvedere alla notifica <corsivo>ex novo</corsivo> del ricorso ( “<corsivo>Pur condividendo le esigenze di certezza sottese a tale impostazione</corsivo>” – <corsivo>id est</corsivo>, il citato orientamento giurisprudenziale maggioritario – “<corsivo>il Collegio non può non considerare le peculiarità del caso di specie in cui il sito Internet dell’Avvocatura dello Stato indica come indirizzo PEC quello utilizzato da parte ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche. La precisazione presente sul sito per la quale l’indirizzo PEC sia riferito all’attività “istituzionale”, non vale a chiarire in modo univoco che esso non fosse da considerarsi utile ai fini delle notifiche degli atti processuali (attività istituzionale è anche quella tipica consistente nella rappresentanza giudiziale), di modo che la mera indicazione dell’indirizzo PEC dell’Avvocatura, in assenza della precisazione che esso non è valido ai fini delle notifiche degli atti processuali, appare idonea ad ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali. Né può ritenersi che il sito web dell’Amministrazione costituisca una fonte sulla quale le parti non possono riporre affidamento, atteso che ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di accesso civico e trasparenza: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”. Ne consegue che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori.  La scusabilità dell’errore in cui è incorsa parte ricorrente risulta vieppiù avvalorata dal fatto che nella specie risultano varie pronunce rese da questo Tribunale, aventi ad oggetto proprio impugnazioni di provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, in cui l’Amministrazione intimata (Ministero dell’Interno) si era effettivamente costituita per il tramite dell’Avvocatura nonostante la notifica del ricorso introduttivo fosse stata eseguita all’indirizzo PEC erroneamente indicato nell’odierno giudizio, con la conseguenza che anche lo studio di quelle pronunce può ragionevolmente aver rafforzato, nella parte ricorrente che ne ha preso cognizione, il convincimento che l’indirizzo PEC risultante dal sito fosse quello corretto, ritenendo a questo punto verosimilmente ultroneo il controllo diretto dell’elenco formato presso il Ministero della Giustizia di cui al citato d.l. n. 179/2012. Peraltro, il legittimo mutamento della strategia processuale dell’Avvocatura dello Stato, che ha deciso di non costituirsi più nei giudizi in cui venga eseguita la notifica del ricorso introduttivo presso l’indirizzo PEC relativo ad attività diverse dalla rappresentanza processuale, non può produrre fin da subito le gravi conseguenze connesse all’invalidità della notifica stessa, pena la violazione del principio di lealtà processuale, quanto meno fino a quando non venga modificato il sito web dell’Avvocatura medesima in modo da rendere chiaro a tutti gli utenti che l’indirizzo PEC impiegato dalla parte ricorrente nell’odierno giudizio non è utilizzabile per la notifica degli atti processuali a cui è, invece, destinato un altro indirizzo PEC.</corsivo>”); dall’altro, delle sentenze “gemelle” della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, nn. 14916 e 14917/2017, in tema di tassatività delle ipotesi di inesistenza della notifica dell’atto giudiziario con conseguente ampliamento, di converso, dei casi di nullità e di sanatoria della stessa mediante il meccanismo del raggiungimento dello scopo (<corsivo>id est</corsivo>, costituzione in giudizio della parte destinataria della notifica).</h:div><h:div>Così sinteticamente riassunta la vicenda oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato manifestamente inammissibile.</h:div><h:div>A tal fine, infatti, si ritiene di dover ribadire nella presente sede (ex art. 74 c.p.a., secondo cui “<corsivo>nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme</corsivo>”)  il principio stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria – già in precedenza citata, tra i quali anche l’intestata Sezione - per cui la notifica effettuata alla amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge determini l’inammissibilità del ricorso attesa l’inconfigurabilità di un errore scusabile (cfr. nello specifico T.A.R. Basilicata sentenza n. 607/17) tenuto conto che “incombe sul ricorrente l’onere di verificare (sempre) se l’eventuale recapito indicato dall’Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l’accettazione della corrispondenza proveniente dall’utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. “Processo Amministrativo Telematico”: né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all’uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate”.</h:div><h:div>Si vuole cioè ribadire che l’individuazione dell’indirizzo (fisico o virtuale) presso il quale effettuare una notifica costituisce, certamente e da sempre, attività rientrante nell’ambito dell’esercizio della professione di difensore, obbligatoria nella fattispecie (diversamente, infatti, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui la notifica fosse stata effettuata dalla parte personalmente nell’ambito di un processo in cui la stessa può non avvalersi della difesa tecnica).</h:div><h:div>Il Collegio, inoltre, è consapevole che il continuo cambiamento (<corsivo>rectius</corsivo>, capovolgimento), da parte del legislatore, delle regole in punto di notifica via PEC degli atti giudiziari nei vari e numerosi processi (amministrativo, civile e penale) non è certamente di aiuto al piano esercizio della professione forense, soprattutto nei periodi iniziali di transizione, ma tale elemento assume rilevanza non già ai fini dell’art. 44, comma 4, c.p.a. (“<corsivo>Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla</corsivo>”) – ossia, in definitiva, a carico della parte destinataria della notifica che si sia puntualmente difesa, al riguardo, in giudizio eccependo il vizio - quanto piuttosto in senso certamente esimente rispetto alla diversa categoria della responsabilità individuale.</h:div><h:div>Né, infine, può farsi applicazione nella fattispecie - come suggerito all’udienza del 22.11.2017 dal difensore di parte ricorrente – dei principi stabiliti dalle citate sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione tenuto conto che, invero, non assume alcuna rilevanza nel caso la qualificazione del vizio della notifica in discussione (come inesistenza o nullità della notifica) non essendosi l’amministrazione resistente comunque costituita in giudizio. </h:div><h:div>In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve ritenersi inammissibile.</h:div><h:div>Atteso l’esito del giudizio, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata - liquidate come in dispositivo – in base al principio della soccombenza.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni esposte in parte motiva.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente IKON Segnali s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata APOGEO s.r.l. che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/11/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Concetta Schillaci</h:div><h:div>Francesco Elefante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>