<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170047420210602152436416" descrizione="" gruppo="20170047420210602152436416" modifica="6/21/2021 9:08:33 AM" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00474"/><fascicolo anno="2021" n="02026"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170047420210602152436416.xml</file><wordfile>20170047420210602152436416.docm</wordfile><ricorso NRG="201700474">201700474\201700474.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1026 Giuseppe La Greca\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe la greca</firma><data>20/06/2021 21:39:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppina Alessandra Sidoti</firma><data>05/06/2021 08:00:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la condanna</h:div><h:div>- dell’ATO Ragusa Ambiente s.p.a. al risarcimento dei danni da inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto di gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani stipulato il 7 giugno 2005. Riassunzione del giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 474 del 2017, proposto dal Comune di Vittoria, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tamburello e Angela Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia n. 145; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione, in persona del Presidente del Collegio dei liquidatori e legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 23; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con atto di citazione del 22 luglio 2014, il Comune di Vittoria ha convenuto innanzi al Tribunale civile di Ragusa l’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione, chiedendo il risarcimento dei danni economici subiti per le asserite inadempienze al contratto rep. n. 1081 del 7 giugno 2005, con cui il Comune di Vittoria ha trasferito a detta società la gestione integrata del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree e impianti del Comune medesimo.</h:div><h:div>Il Comune di Vittoria ha sostenuto l’inadempimento della società rispetto all’obbligo, previsto nel contratto di gestione, di attivare il servizio di gestione integrata del ciclo rifiuti, oggetto specifico del contratto. In particolare, secondo quanto sostenuto dal Comune, l’ATO in questione:</h:div><h:div>a) avrebbe continuato ad avvalersi per il servizio dell’AMIU (Azienda municipale di igiene urbana), la cui attività, transitoria, avrebbe dovuto cessare con l’entrata in funzione della medesima soc. A.T.O.; </h:div><h:div>b) non avrebbe attivato la raccolta differenziata; </h:div><h:div>c) non avrebbe rispettato l’obbligo di redigere il programma annuale di gestione del servizio; </h:div><h:div>d) non avrebbe attivato i previsti canali di informazione e comunicazione continua per gli utenti; </h:div><h:div>e) avrebbe saturato anticipatamente (luglio 2010) la discarica comunale di c.da Pozzo Bollente, costringendo il Comune a conferire i propri rifiuti in altre discariche site al di fuori del territorio provinciale.</h:div><h:div>Il Comune ha, quindi, chiesto la condanna dell’A.T.O. al pagamento delle seguenti somme: </h:div><h:div>a) € 6.255.931,00 per maggiori costi di effettuazione del servizio nel territorio comunale negli anni che vanno dal 2005 al 2010; </h:div><h:div>b) € 4.618.999,00 per mancato introito dei ricavi che si sarebbero ottenuti, secondo stima della stessa soc. A.T.O., dai materiali riciclabili ove fosse stata effettuata la raccolta differenziata negli anni dal 2005 al 2011; </h:div><h:div>c) € 4.759.920,00 per maggiori costi di conferimento dei rifiuti comunali in discariche site fuori dal territorio provinciale, a seguito della saturazione anticipata, nel luglio del 2010, della discarica comunale di c.da Pozzo Bollente.</h:div><h:div>2. Con sentenza n. 1309 del 6 dicembre 2016, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.</h:div><h:div>3. Il Comune di Vittoria ha, quindi, ritualmente riassunto il giudizio innanzi a questo T.A.R., riproponendo le medesime istanze, con richiesta di misure istruttorie.</h:div><h:div>3.1. Si è costituita la soc. A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione.</h:div><h:div>3.2. Il Comune di Vittoria ha chiesto disporsi la riunione con altro giudizio pendente tra le parti (ricorso n. 522/2019).</h:div><h:div>3.3. In vista della pubblica udienza entrambe le parti hanno prodotto memorie e documenti.</h:div><h:div>4. All’udienza pubblica del 27 maggio 2021, dopo la rituale discussione e previa sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione, rilevata d’ufficio, inerente alla sussistenza di possibili profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso, su richiesta dei procuratori presenti, è stato posto in decisione.</h:div><h:div>5. In via preliminare va disattesa l’istanza di riunione proposta dall’Amministrazione comunale di Vittoria con altro ricorso pendente tra le medesime parti in ragione dell’autonomia dei singoli giudizi e della non completa sovrapponibilità delle questioni prospettate.</h:div><h:div>6. Il Collegio intende sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione poiché è dell’avviso, alla luce di quanto si dirà, che essa spetti al giudice amministrativo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Ragusa nella richiamata sentenza declinatoria della giurisdizione.</h:div><h:div>7. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Ragusa sono così argomentate:</h:div><h:div>- per effetto dell’art. 23 d. lgs. n. 22/97 e dei provvedimenti commissariali adottati in regime di emergenza richiamati nel contratto di servizio, nella Regione Siciliana il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è stato affidato alle società d’ambito, a beneficio delle quali sarebbe stato disposto un vero e proprio «trasferimento di funzioni» (con annesso mutamento nella titolarità dei poteri) già disimpegnate dai comuni (pag. 4 della sentenza);</h:div><h:div>- tali società d’ambito, costituite per legge (e non per patto sociale), pur se formalmente dotate di personalità giuridica di diritto privato, si pongono quali organismi pubblici ad appartenenza necessaria, i quali non agirebbero quali soggetti differenziati dagli enti locali che ne costituiscono la compagine sociale e sarebbero sprovvisti di autonomia imprenditoriale e capacità decisionali, distinte da quelle delle pp.aa. che li compongono (pag. 4 della sentenza);</h:div><h:div>- alla luce del cd. principio di neutralità delle forme societarie, la veste imprenditoriale societaria non costituirebbe, ormai, elemento aprioristicamente ostativo alla connotazione pubblicistica dell’ente, della quale, per contro, costituiscono validi indici rivelatori il perseguimento di finalità di interesse pubblico, la costituzione su iniziativa pubblica, l’esercizio di pubblici poteri, la prevalente partecipazione dello stato o di altri enti pubblici, l’esistenza di un potere di direzione e controllo in capo a un ente pubblico e l’ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice (pagg. 4 e 5 della sentenza); </h:div><h:div>- la veste imprenditoriale non costituirebbe, dunque, elemento ostativo all’equiparazione alle pp.aa. ai fini della qualificazione dei relativi atti e alla conseguente emersione della giurisdizione amministrativa (pag. 5 della sentenza);</h:div><h:div>- la costituzione delle c.d. società d’ambito avrebbe determinato una sorta di successione tra enti pubblici nella gestione di un servizio pubblico indefettibile (unica ragione d’essere delle società d’ambito), svolto nel rispetto delle regole di evidenza pubblica e interamente regolato dalla disciplina di diritto pubblico nazionale e sovranazionale (pag. 5 della sentenza);</h:div><h:div>- anche a voler negare che l’A.T.O. Ambiente s.p.a. abbia la natura di pubblica amministrazione e quindi che qui vengano in considerazione accordi tra pubbliche amministrazioni in senso stretto, comunque la stipulazione tra le parti in causa del contratto avente ad oggetto “<corsivo>l’affidamento alla società delle gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani”,</corsivo> con il corredo di pubblici poteri annessi di cui si è detto, andrebbe – secondo quanto evidenziato – qualificato quale accordo sostitutivo o quanto meno integrativo di provvedimento concessorio, come tale  parimenti rientrante nella riserva di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma primo lett. a) n. 2 d. lgs. n. 104 del 2010 (pagg. 5 e 6 della sentenza);</h:div><h:div>- comunque, la giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe anche ai sensi dell’art. 133, lett. p) cod. proc. amm., trattandosi di “<corsivo>controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili anche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati” </corsivo>(pag. 6 della sentenza).</h:div><h:div>In sintesi, il Tribunale di Ragusa ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo in considerazione che:</h:div><h:div>a) nel caso di specie verrebbe in evidenza un accordo fra pubbliche amministrazioni o comunque un accordo sostitutivo o quantomeno integrativo di provvedimento concessorio;</h:div><h:div>b) si tratterebbe, comunque, ai sensi dell’art. 133, lett. p), di controversia attinente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. </h:div><h:div>8. La scansione logica dell’iter argomentativo seguito dal Tribunale di Ragusa impone di scrutinare la questione di giurisdizione sotto due profili: il primo, relativo all’assetto della natura soggettiva della soc. A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a; il secondo discendente dall’oggetto della pretesa e della sua ipotetica concreta rilevanza ai fini della <corsivo>potestas iudicandi</corsivo>.</h:div><h:div>9. L’esame del dato soggettivo societario si impone per dare una risposta alla domanda se la società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. sia riconducibile (o meno) alla nozione di «pubblica amministrazione» nell’accezione offerta dalla disciplina processuale (art. 133, comma 1, lett. a cod. proc. amm.), la quale prevede che la «<corsivo>formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni</corsivo>» appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Al riguardo, giova osservare quanto segue:</h:div><h:div>a) l’A.T.O. Ambiente s.p.a. è una società privata a totale partecipazione pubblica costituita ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (art. 1 Statuto) e il Comune di Vittoria detiene il 18,2% delle azioni;</h:div><h:div>b) è stata costituita, in adempimento a un preciso obbligo di legge (d. lgs. n. 22 del 1997 e successivamente d.lgs. n. 152 del 2006), tra la (ex) Provincia Regionale di Ragusa ed i Comuni dell’Ambito territoriale ottimale A.T.O. di Ragusa per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza;</h:div><h:div>c) essa svolge attività commerciale malgrado la presenza della partecipazione pubblica (artt. 4, 5 e 6 dello Statuto);</h:div><h:div>c) <corsivo/>l’organizzazione interna dei poteri degli organi societari è quella propria di un soggetto autonomo di stampo societario;</h:div><h:div>d) l’amministrazione della società è affidata ai tradizionali organi delle società di capitali i quali esercitano competenze, poteri e prerogative secondo quanto previsto dal titolo V, capo III, del codice civile;</h:div><h:div>e) l’art. 30 dello statuto rinvia, per la regolamentazione di quanto non previsto, “<corsivo>alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia societaria</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>f) detta società è oggi “<corsivo>in liquidazione</corsivo>” secondo le regole civilistiche<corsivo/>.</h:div><h:div>9.1. La questione della natura delle società partecipate – e nel caso di specie si tratta di partecipazione integralmente pubblica suddivisa tra diversi enti territoriali – ha costituito oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario poi definito dal legislatore con l’emanazione del d. lgs. n. 175 del 2016, «Testo unico delle società partecipate» il quale ha posto in essere un intervento di semplificazione e razionalizzazione delle regole vigenti in materia, «attraverso il <corsivo>riordino</corsivo> delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica» (Cons. Stato, comm. spec., parere n. 968 del 2016).</h:div><h:div>Anteriormente all’entrata in vigore del medesimo Testo unico la giurisprudenza nel ricondurre tendenzialmente il fenomeno delle società partecipate allo schema privatistico del diritto d’impresa aveva operato un distinguo con riferimento alle c.d. società <corsivo>in house</corsivo> per le quali è stata identificata «una forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato.» (Cons. Stato, comm. spec. cit.).</h:div><h:div>9.2. In particolare, la riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal d.lgs. n. 175 del 2016, successivo alla costituzione dell’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a., del quale, sul piano interpretativo, vanno particolarmente segnalate – come evidenziato da Cass. sez. un., n. 24591 del 2016 –  tre disposizioni:</h:div><h:div>a) il terzo comma dell'art. 1, secondo cui: “<corsivo>Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato</corsivo>”;</h:div><h:div>b) l'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate), a norma del quale "<corsivo>I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società </corsivo>in house";</h:div><h:div>c) l'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), il quale stabilisce che "<corsivo>Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi</corsivo>" (comma 1), menzionando testualmente nell'ultimo comma la "<corsivo>dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti</corsivo>" (cfr. art. 14, comma 6).</h:div><h:div>E’ stato ancora una volta, di recente, chiarito che «<corsivo>in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017).</corsivo> […]» (Cass. sez. lav., n. 20911 del 2020).</h:div><h:div>Approdo esegetico, questo, che chiaramente esplicita la riconduzione delle società a partecipazione pubblica all'ordinario regime civilistico (Cass. , sez. un., n. 24591 del 2016, cit., § 3.2.).</h:div><h:div>Sempre nell’ottica di riaffermare la riconducibilità delle s.p.a pubbliche al regime privatistico, la giurisprudenza civile (sotto la vigenza del citato d. lgs. 175 del 2016: cfr. Cass. civ. sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5346) ha, ancora, ritenuto che:</h:div><h:div>- nell’ambito dell’ordinamento nazionale non è prevista per le società partecipate alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali;</h:div><h:div>- la posizione dei comuni all’interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito;</h:div><h:div>- solo in tale veste (di socio) il Comune può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società;</h:div><h:div>- “<corsivo>non hanno fondamento “le suggestioni dirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cui alla L. n. 70 del 1975 art. 4, che vieta l’istituzione di enti pubblici se non in forma di un atto normativo</corsivo>” (Cass. n. 3196 del 2017 richiamata da Cass. n. 5346 del 2019 cit.).</h:div><h:div>Anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di aderire all’orientamento che circoscrive l’equiparazione dei soggetti privati alla pubblica amministrazione alle sole ipotesi in cui sia la legge a effettuarla e nella misura in cui il soggetto privato sia preposto all’esercizio di attività amministrative e in relazione a esse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 502; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 24 maggio 2021, n. 1660).</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>9.3. Orbene, dalle superiori coordinate ermeneutiche discende che l’A.T.O. Ragusa s.p.a. non possa essere qualificata quale pubblica amministrazione, per quel che qui interessa, ai sensi dell’art. 133 co. 1, lett. a) n. 2, cod. proc. amm., in quanto:</h:div><h:div>- nessuna disposizione di legge effettua l’equiparazione in via generale della società d’ambito A.T.O. alla pubblica amministrazione;</h:div><h:div>- indubbia – e oggi confermata anche dal d. lgs. n. 175 del 2016 cit. –  è l’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica, dovendosi mantenere separati i due enti – quello pubblico e quello privato societario – sul piano giuridico, in quanto la società a partecipazione pubblica che gestisce il servizio pubblico rappresenta un centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante (cfr. in tale senso anche Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2017, n. 2533; T.A.R. Brescia, sez. II, n.16 dicembre 2015, n. 1726).</h:div><h:div>9.4. Il Collegio non ignora che talora la giurisprudenza della Corte costituzionale ha, in passato, qualificato gli A.T.O. alla stregua di enti pubblici (sentenza n. 226 del 2012),  ma ciò è avvenuto in presenza di una disciplina regionale (l.r. Puglia n. 8 del 2007) che – a differenza del caso di specie –  attribuiva agli A.T.O. <corsivo/>la forma di consorzi obbligatori di enti locali e, quindi, di “pubblica amministrazione”, ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 267 del 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).  <corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>9.5.- Ne consegue che il contratto di gestione stipulato tra l’A.T.O. Ragusa s.p.a. e il Comune di Vittoria non può qualificarsi quale accordo tra pubbliche amministrazioni, e, dunque, le relative controversie non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario<corsivo/>. </h:div><h:div>10. Il secondo profilo sulla base del quale il Tribunale di Ragusa ha declinato la propria giurisdizione attiene al versante oggettivo del rapporto contrattuale che intercorre tra le parti in causa e del cui addotto inadempimento dell’A.T.O. si discute.</h:div><h:div>Sostiene il Tribunale di Ragusa che, ove pure – a tutto concedere – non si definisse l’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. quale «pubblica amministrazione», la controversia in esame rientrerebbe, in ogni caso, nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. a) n. 2 cod .proc. amm., venendo in questione, secondo la tesi propugnata, un accordo sostitutivo o quantomeno integrativo di provvedimento concessorio, e ciò avuto riguardo all’oggetto del contratto (“<corsivo>l’affidamento alla società della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani</corsivo>”), con il corredo di pubblici poteri annessi, e alla circostanza che la stipulazione del contratto per cui è causa é imposta dalla legge e dalla disciplina emergenziale. </h:div><h:div>Ciò che ne paleserebbe “<corsivo>la consistenza di atto procedimentale dovuto preordinato all’attuazione di queste ultime, piuttosto che atto di esercizio di autonomia negoziale</corsivo>”. </h:div><h:div>10.1. Tale tesi non appare sincronizzabile con l’assetto della disciplina di riferimento.</h:div><h:div>La circostanza che il contratto in questione possa, in tesi, qualificarsi quale accordo amministrativo tra l’A.T.O. e il Comune di Vittoria è irrilevante dal punto di vista del riparto di giurisdizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1142 del 12 aprile 2021), atteso che la vicenda processuale in esame inerisce non all’accordo e al suo contenuto, quanto – diversamente –  agli obblighi nascenti dal rapporto discendente dal contratto di servizio e, più in generale, a posizioni soggettive legate al rapporto di dare/avere, inquadrabile, come tale, nell’ambito delle «indennità, canoni ed altri corrispettivi», aspetti, questi, per i quali è, comunque, esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.</h:div><h:div>E tale impostazione non muta anche ove si qualificasse il rapporto in questione come «concessorio» in ragione della presenza di prestazioni, che potrebbero condurre a siffatta identificazione, che pure sembrano esser qui presenti (si pensi alla riscossione della tariffa prevista all’art. 12 contratto di gestione).</h:div><h:div>La giurisprudenza del giudice regolatore della giurisdizione ha, infatti, a più riprese, evidenziato che l’art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (oggi art. 133 cod. proc. amm.), nel riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ha inteso far salva la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia non abbia ad oggetto la determinazione di pretese che implichino l’esercizio di una discrezionalità da parte della p.a., ossia che non coinvolgano la presenza (e la verifica) dell’azione autoritativa di quest’ultima. Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della p.a. a tutela degli interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. in tal senso, recentemente le sentenze T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2425 del 2020; C.G.A.R.S., sez. giur.,  n. 328 del 2021 di conferma della prima e giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione ivi citata).</h:div><h:div>Nel caso di specie, a ben vedere, la pretesa sostanziale è data dall’invocato pagamento delle somme indicate per l’asserito inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di gestione del 7 giugno 2005, con richiesta di conseguente condanna dell’A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. (e, segnatamente: € 6.255.931,00 per maggiori costi di effettuazione del servizio nel territorio comunale negli anni che vanno dal 2005 al 2010; € 4.618.999,00 per mancato introito dei ricavi che si darebbero ottenuti, secondo stima della stessa soc. A.T.O. dei materiali riciclabili se fosse stata effettuata la raccolta differenziata negli anni che vanno dal 2005 al 2011; € 4.759.920,00 per maggiori costi di conferimento dei rifiuti comunali in discariche site fuori dal territorio provinciale, a seguito della saturazione anticipata, nel luglio del 2010, della discarica comunale di c.da Pozzo Bollente).</h:div><h:div>La controversia in esame, pertanto, non può che essere ricondotta, sotto tale specifico profilo, alle eccezioni che l’art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm pone alle fattispecie di giurisdizione esclusiva allorché esse involgano questioni in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi.</h:div><h:div>10.2 D’altronde, anche il richiamo da parte del Tribunale di Ragusa <corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>all’art. 133, comma 1, lett. p) cod. proc. amm., relativo alla giurisdizione esclusiva del g.a. in tema di gestione dei rifiuti, <corsivo/><corsivo/><corsivo/>non sembra potersi condividere, non venendo nel caso in discussione la legittimità dell'adozione o meno di provvedimenti amministrativi o di comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio pubblico in tema di gestione dei rifiuti (cfr., sul punto, Cass. sez. un., n. 16456 del 2020, emessa su conflitto negativo sollevato da questo T.a.r. con ordinanza n. 1945/2019, alla quale si rinvia per ogni ulteriore richiamo di giurisprudenza).</h:div><h:div>11. Per tutte le superiori ragioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, per cui, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, cod. proc. amm. (“<corsivo>quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione</corsivo>”) e dell'art. 59, comma 3, l. n. 69 del 18 giugno 2009 (“<corsivo>se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito</corsivo>”), deve disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinché pronuncino sul sollevato conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia introdotta con il ricorso in esame; il giudizio viene nelle more sospeso.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dispone:</h:div><h:div>1) la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affinché si pronuncino sul sollevato conflitto negativo di giurisdizione e in particolare affinché affermino la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia introdotta con il ricorso in esame;</h:div><h:div>2) la sospensione del giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Deni Antonella</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>