<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20160197420230822185125490" id="20160197420230822185125490" modello="3" modifica="25/08/2023 10:06:58" pdf="0" ricorrente="Orazio Mangano" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01974"/><fascicolo anno="2023" n="02595"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160197420230822185125490.xml</file><wordfile>20160197420230822185125490.docm</wordfile><ricorso NRG="201601974">201601974\201601974.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>23/08/2023 20:00:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giacinta Serlenga</firma><data>22/08/2023 19:57:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del V Settore “Polizia Locale” del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1974 del 2016, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 213; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Ollà, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con ricorso ritualmente notificato il 30 settembre 2016 e depositato il 18 ottobre 2016, i signori Mangano e Galasso hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del V Settore “Polizia Locale” del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Rappresentano di essere comproprietari di un tratto di terreno distinto in catasto al -OMISSIS- ricadente in Zona “-OMISSIS-” del vigente P.R.G. del Comune di -OMISSIS-; e che, invece, la ricorrente sia proprietaria esclusiva di un terreno confinante con il precedente e distinto in catasto al medesimo foglio, -OMISSIS-. </h:div><h:div>Con istanza prot. n. -OMISSIS- del 9 gennaio 2007 chiedevano al Comune il rilascio di concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un immobile per civile abitazione nel lotto di terreno sito in via -OMISSIS-; e, sulla scorta dei pareri favorevoli emessi dalle competenti autorità, il nullaosta preventivo del Responsabile del VII Settore Funzionale “Ecologia e Cimiteri” nonché l’atto d’obbligo previsto in progetto e costituente parte integrante della emananda concessione, il Dirigente del XIII Settore Funzionale Urbanistica del Comune rilasciava la concessione edilizia n. -OMISSIS- del 18 settembre 2007 ad entrambi i ricorrenti. </h:div><h:div>In data 25 agosto 2011, a seguito di sopralluogo effettuato, i VV.UU. appartenenti al Comando “Servizio di Polizia Giudiziaria, Antiabusivismo Edilizio e Controllo del Territorio” del Comune riscontravano la realizzazione di opere abusive, dandone atto nel verbale di accertamento urgente sui luoghi, trasmesso con nota prot. gen. n. -OMISSIS-. Da questo emergeva che gli odierni ricorrenti avessero realizzato, in difformità alla C.E. n. -OMISSIS- rilasciata per la realizzazione di un edificio per civile abitazione, con una superficie coperta di mq. 41,00 e sottostante piano cantinato della stessa superficie, una costruzione, avente al piano terra una superficie coperta di circa mq. 116,00, con un’altezza di circa m. 3,10 dal piano di calpestio (che presentava un dislivello dal piano di campagna di circa m. 0,90) nonché un piano cantinato, avente una superficie di circa mq. 100,00 con un’altezza all’intradosso del solaio di circa m. 2,80; così producendo un consistente aumento di superficie e volume rispetto a quanto autorizzato, un vano servizi avente una superficie di circa mq. 5,00, situato all’interno del cantinato e una tettoia in legno e tegole della superficie di circa mq. 25,00, sostenuta da pilastri in mattoni a vista e ubicata al piano terra, in adiacenza alle pareti perimetrali, sul lato sud e in parte sul lato ovest del fabbricato. L’abitazione si presentava completa in ogni sua parte, rifinita e abitata. </h:div><h:div>Alla luce di tale accertamento, il Comune inviava le comunicazioni di partecipazione al procedimento amministrativo il 19 febbraio 2013, notificate ai deducenti in data 7 marzo 2013, tramite nota prot. gen. n. -OMISSIS-, a cui non seguiva alcun riscontro. </h:div><h:div>Il Responsabile di Settore adottava, quindi, l’ordinanza impugnata in data 5 aprile 2016 e successivamente gli operatori della Polizia Municipale, in seguito a sopralluogo, constatando che le opere abusivamente realizzate non erano state demolite nel termine prescritto, accertavano l’inottemperanza alla predetta ingiunzione, dandone atto nel relativo verbale redatto il 20 aprile 2019.  </h:div><h:div>In data 3 novembre 2016, il Comune intimato si costituiva in giudizio mediante atto formale, contestando specificatamente quanto dedotto <corsivo>ex adverso</corsivo> anche in punto di fatto e chiedendo il rigetto del ricorso perché ritenuto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto; articolava le sue difese in successiva memoria.</h:div><h:div>In vista dell’udienza straordinaria di trattazione, il 22 marzo 2023 il Comune depositava documenti a supporto della legittimità del provvedimento impugnato e il 29 marzo i ricorrenti depositavano documenti al fine di sostenere le loro censure.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2.- Il gravame è incentrato su cinque motivi che di seguito si sintetizzano.</h:div><h:div>2.1.-Con il primo motivo si deduce la violazione del termine per la conclusione del procedimento, avendo l’Amministrazione comunale fatto trascorrere ben 3 anni dall’accertamento dell’abuso e dall’avvio del procedimento. I termini per l’espletamento della procedura sarebbero finalizzati alla tutela del privato e il bene protetto dalla norma sarebbe il rispetto dei tempi certi per l’emissione del provvedimento, al fine di salvaguardare la progettualità del destinatario del provvedimento e la determinazione dell’assetto di interessi dallo stesso preordinato in relazione ai tempi del procedimento. </h:div><h:div>Con il secondo motivo si lamenta la parziale erroneità dell’ordinanza di demolizione poiché diretta anche al coniuge della ricorrente non proprietario dell’immobile sul quale insisterebbe l’abuso.</h:div><h:div>Con il terzo motivo si contesta la realizzazione di un immobile <corsivo>ex novo</corsivo> sostenendo che si tratti di lavori realizzati su immobile preesistente.</h:div><h:div>Nel quarto motivo si sostiene, poi, che la tettoia sarebbe una costruzione precaria, in quanto tale non soggetta a permesso di costruire. </h:div><h:div>Infine, con il quinto motivo si fa valere un presunto difetto di motivazione.</h:div><h:div>2.2.-Nessuno dei motivi può trovare accoglimento.</h:div><h:div>2.2.1.-Quanto al primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare come nessuna incidenza possa avere il decorso del tempo in fattispecie come quella in esame, avendo l’illecito edilizio natura di illecito permanente, che non consente di poter configurare alcuna decadenza né un legittimo affidamento in capo agli interessati e non essendo soggetto a termini perentori il potere di repressione degli abusi edilizi. Tale potere, invero, non si consuma allo spirare del termine di conclusione del procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 2 della legge n. 241/1990, il cui decorso non si riverbera per ciò solo in termini di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Anche a distanza di tempo l’Amministrazione ha l’obbligo di reprimere gli abusi edilizi e, come tutti di tutti i provvedimenti sanzionatori in tale materia, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato, subordinato al ricorrere di determinati presupposti, in presenza dei quali l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (in termini già C.d.S., Sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3010 e 11 maggio 2011, n. 2781). Nel caso di illeciti edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, confidando nell’omissione dei controlli o nella persistente inerzia tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza; il fattore tempo non può dunque agire in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse.</h:div><h:div>2.2.2.-Quanto al secondo motivo di gravame, lo stesso appare pretestuoso: la concessione edilizia n. -OMISSIS-/2007 è stata rilasciata ad entrambi i ricorrenti, interessando sia la particella n.80 che quella n.458 in comunione ed entrambi hanno sottoscritto il relativo atto d’obbligo; prevedeva, oltre alla realizzazione dell’immobile per civile abitazione, anche la sistemazione degli spazi pertinenziali di verde e parcheggio. Dunque, poiché l’attività edilizia si è discostata dai termini ivi delineati, il Comune ha correttamente individuato come destinatari della conseguente ordinanza di demolizione cumulativamente ambedue i ricorrenti, atteso che le opere abusive riscontrate sono ubicate all’interno del lotto di terreno sito in via -OMISSIS-, identificato in catasto terreni al foglio 6, particelle 80 e 458, di cui la prima di proprietà esclusiva della ricorrente e la seconda in comproprietà dei due ricorrenti. L’ingiunzione impugnata si riferisce indistintamente a tutti gli abusi accertati.</h:div><h:div>Si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la <corsivo>res</corsivo> tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4115). </h:div><h:div>2.2.3.-Privo di riscontro probatorio, poi, il terzo motivo di ricorso giacché non vi è traccia di alcun immobile preesistente; trattasi di costruzione realizzata in totale difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata. </h:div><h:div>Dalla documentazione in atti, invero, non emerge alcuna porzione di costruzione preesistente; l’unico fabbricato di cui si discute è quello realizzato in totale difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata, la quale, così come può facilmente evincersi dalla lettura degli allegati, veniva richiesta ed ottenuta per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un immobile per civile abitazione nel lotto di terreno sito in via -OMISSIS-.</h:div><h:div>2.2.4.- Quanto alla quarta censura, l’invocata normativa non può trovare applicazione in ragione del fatto che la struttura realizzata non riveste il carattere della precarietà; non è rimuovibile in quanto stabilmente infissa al suolo né può essere qualificata quale mera opera pertinenziale.</h:div><h:div>Alla stregua di condivisi principi generali, la tettoia realizzata in adiacenza all’edificio principale richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’immobile; è, invece, sottratta a tale regime ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accede (da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 marzo 2023, n. 416). Nel caso <corsivo>de quo</corsivo>, la tettoia con copertura in tegole è da considerare rilevante a fini urbanistici.</h:div><h:div>In ogni caso, quand’anche si volesse qualificare la tettoia come struttura pertinenziale, non sarebbe applicabile l’art. 5 della L. R. 37/85, che presuppone un rapporto di servizio rispetto ad un preesistente edificio legittimamente realizzato, nel caso di specie non rintracciabile.</h:div><h:div>2,2,5.-Infine, anche l’ultima doglianza appare destituita di fondamento, ove si consideri che le opere sono <corsivo>ictu oculi</corsivo> realizzate in totale difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata sicché l’ordine di demolizione è atto sanzionatorio dovuto, non soggetto alle garanzie procedimentali né all’obbligo di motivazione. </h:div><h:div>Non sussiste in particolare alcun obbligo di motivazione del provvedimento con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole; la realizzazione e il consapevole mantenimento in <corsivo>loco</corsivo> di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato <corsivo>contra legem</corsivo> (cfr., questo T.A.R., Sez. II, 11 luglio 2022, n. 1841)</h:div><h:div>In conclusione, legittimamente il Comune ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in totale difformità dal titolo autorizzatorio, ai sensi dell’art. 31 T.U. edilizia; opere che hanno determinato “..<corsivo>di fatto un aumento di superficie e volume</corsivo>”, come rimarcato nella parte motiva del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>3.- Il gravame va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune resistente che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00), oltre spese documentate e accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Luca Violette</h:div><h:div>Giacinta Serlenga</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>