<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160128820230626110249854" descrizione="Terzo condono in Sicilia. Resp. Spese comp." gruppo="20160128820230626110249854" modifica="03/08/2023 17:35:23" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01288"/><fascicolo anno="2023" n="02516"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160128820230626110249854.xml</file><wordfile>20160128820230626110249854.docm</wordfile><ricorso NRG="201601288">201601288\201601288.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>28/07/2023 22:35:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alfredo giuseppe allegretta</firma><data>29/06/2023 07:18:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo:</h:div><h:div>- del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio ex L. 326/2003), prot. n. 167110 del 9 maggio 2016, notificato il 19 maggio 2016, per la pratica edilizia n. 2393 prot. gen. n. 182672 del 23/12/2004, relativa alla realizzazione di un immobile in contrada Torre Allegra, fondo n. 2, foglio 56, particella 2262, sub 3, cat. C/3, piano terra;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque agli stessi connesso, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente, ivi compresi quelli di cui in narrativa;</h:div><h:div>quanto al primo ricorso per motivi aggiunti</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio ex L. 326/2003), prot. n. 382465 del 27/10/2016, notificato il 21 novembre 2016, per la pratica edilizia n. 2486, prot. gen. n. 182670 del 23/12/2004, relativa alla realizzazione di un immobile ubicato in contrada Torre Allegra, fondo 2, km 107 s.s., destinata ad ufficio con superficie dichiarata nell’istanza di sanatoria di mq. 45,00, censita al C.T. foglio 56, particella 2262, ex 2237 e CEU foglio 56, part. 2262, sub 2, cat. A/10, piano terra;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque agli stessi connesso, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente, ivi compresi quelli di cui in narrativa;</h:div><h:div>quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento n. URB/610 del 27 novembre 2017, Cod. 12822/02 e Cod. 15383/12 con il quale è stato notificato in data 16/01/2018 ai sigg.ri Mauceri Giuseppe e Grillo Agata l’accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale (prot. n. 432284 del 27 novembre 2017);</h:div><h:div>- dell’ordinanza di demolizione del 19.7.2013 (mai comunicata);</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque agli stessi connesso, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla parte ricorrente, ivi compresi quelli di cui in narrativa al ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Giuseppe Mauceri, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, piazza Lanza, 18/A; </h:div><h:div>Grillo Agata, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò D'Alessandro e Lara Firrarello, con domicilio eletto presso Nicolò D'Alessandro, in Catania, piazza Lanza, 18/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Catania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza telematica del giorno 15 maggio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 1.7.2016 e depositato in Segreteria in data 6.7.2016, Giuseppe Mauceri e Grillo Agata adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento meglio indicato in oggetto.</h:div><h:div>Esponevano in fatto che di essere proprietari di due diversi immobili, realizzati in assenza di titolo abilitativo, siti in Catania, contrada Torre Allegra, fondo n. 2, censiti al catasto al foglio n. 56, particella 2262, sub 2, cat. A/10 e sub 3, cat. C/3.</h:div><h:div>In data 23 dicembre 2004 presentavano due diverse istanze di condono edilizio ai sensi della L. n. 326/2003 relative a due immobili con destinazione, l’una, a laboratorio artigianale, l’altra, a uffici.</h:div><h:div>Relativamente all’istanza avanzata per l’immobile sub 3, cat. C/3, il Comune di Catania, in data 23 novembre 2013, notificava il preavviso di diniego con la seguente motivazione “l’immobile di che trattasi ricade in zona soggetta ad inedificabilità assoluta (…) b) l’edificio in oggetto ricade all’interno dell’AREA di riserva – Zona B – della riserva naturale Orientata “Oasi del Simeto”.</h:div><h:div>Successivamente, e segnatamente il 31 luglio 2015, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania adottava il nulla osta paesaggistico di cui all’art. 23 comma 10 L.R. n. 37/1985 per le succitate opere abusive oggetto di istanza di condono edilizio.</h:div><h:div>Cionondimeno, l’Amministrazione comunale con provvedimento URB/ 380 prot. n. 167110 del 9 maggio 2016, notificato il successivo 19 maggio, rigettava definitivamente l’istanza di condono edilizio avanzata dai ricorrenti con la seguente motivazione: «la sentenza della terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n° 14436/2004, nella quale ha espresso la propria posizione in merito al campo di applicazione del nuovo condono edilizio, dove le nuove costruzioni non residenziali sono escluse dall’accesso al condono edilizio: “… soltanto le nuove costruzioni residenziali rientrano nella sanatoria prevista con il decreto legge n. 269/2003, pertanto chi ha presentato la domanda per nuove costruzioni non residenziali si è autodenunciato per l’abuso edilizio che la Corte considera non regolarizzabile”». </h:div><h:div>Relativamente, invece, all’istanza formulata per l’immobile sub 2, cat. A/10, il Comune di Catania, in data 12 maggio 2016, notificava il preavviso di diniego con la seguente motivazione “in riferimento alle disposizioni del comma 25 art. 32 capoverso uno L. 326/2003 le nuove costruzioni non residenziali non rientrano nella suddetta sanatoria”. </h:div><h:div>Tale motivazione veniva confermata nel successivo provvedimento definitivo di rigetto - URB/784 prot. n. 382465 del 27 ottobre 2016 - notificato ai ricorrenti il 21 novembre 2016.</h:div><h:div>Gli odierni ricorrenti gravavano entrambi i provvedimenti indicati. </h:div><h:div>Il primo provvedimento (URB/ 380 prot. n. 167110 del 9 maggio 2016) veniva impugnato con ricorso introduttivo notificato l’1 luglio 2016 e depositato il successivo 6 luglio. </h:div><h:div>In relazione ad esso, l’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio con memoria di stile del 4 agosto 2016.</h:div><h:div>Avverso il secondo diniego di condono edilizio (URB/784 prot. n. 382465 del 27 ottobre 2016) gli istanti proponevano ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 dicembre 2016 e depositato il 5 gennaio 2017.</h:div><h:div>In data 16 gennaio 2018 l’Amministrazione Comunale notificava ai ricorrenti l’accertamento di inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 22/133 del 21 maggio 2002 (notificato il 29 maggio 2002 e il 25 luglio 2002) e URB/872 del 19 luglio 2013.</h:div><h:div>Tale ultimo provvedimento veniva gravato con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato l’1 marzo 2018 e depositato il successivo 9 marzo.</h:div><h:div>Il Comune di Catania si costituiva in giudizio il 10 luglio 2018 per resistere ad entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Previo deposito di memorie conclusive, all’udienza del 15 maggio 2023 il ricorso veniva definitivamente posto in decisione.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, quanto al ricorso introduttivo, con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, nonché violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione al procedimento.</h:div><h:div>Più nel dettaglio, parte ricorrente lamenta la non corrispondenza tra la motivazione addotta dall’Amministrazione comunale in seno al provvedimento di rigetto dell’istanza di condono e quella inserita nel preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90.</h:div><h:div>In specie, il preavviso di rigetto riportava la seguente motivazione: «l’immobile di che trattasi ricade in zona soggetta ad inedificabilità assoluta (…) b) l’edificio in oggetto ricade all’interno dell’AREA di riserva – Zona B – della riserva naturale Orientata “Oasi del Simeto», mentre il diniego era così motivato: «la sentenza della terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n° 14436/2004, nella quale ha espresso la propria posizione in merito al campo di applicazione del nuovo condono edilizio, dove le nuove costruzioni non residenziali sono escluse dall’accesso al condono edilizio: “… soltanto le nuove costruzioni residenziali rientrano nella sanatoria prevista con il decreto legge n. 269/2003, pertanto chi ha presentato la domanda per nuove costruzioni non residenziali si è autodenunciato per l’abuso edilizio che la Corte considera non regolarizzabile”».</h:div><h:div>Da tale diversità discenderebbe la violazione dei principi del contraddittorio e della partecipazione al procedimento, in quanto, così operando, l’Amministrazione avrebbe impedito ai ricorrenti di fornire un utile contributo partecipativo, atto a mettere a disposizione della stessa Amministrazione ulteriori elementi ai fini di un’eventuale rideterminazione dell’agire amministrativo.</h:div><h:div>Il motivo è privo di pregio.</h:div><h:div>Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la norma sulla comunicazione dei motivi ostativi e sul conseguente dovere dell'Amministrazione procedente di indicare nella motivazione del provvedimento finale le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'interessato trova un limite nelle ipotesi in cui l'Amministrazione svolga attività vincolata (come nel caso di specie), per la contestuale presenza dell'art. 21-octies della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241, che preclude l'annullamento del "provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti" e che trova applicazione anche nel caso in cui la violazione procedimentale sia costituita dall'omessa motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni comunicazione dei motivi ostativi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5622, secondo cui il carattere vincolato dell'azione amministrativa "toglie peso [...] al profilo di censura basato sulla violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, con specifico riguardo alla dedotta mancata presa in considerazione della memoria procedimentale depositata dal privato ai sensi, appunto, della norma della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e sul fatto che dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In ogni caso, l'onere di cui al citato art. 10 bis non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata. Al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite. E in ogni caso trova applicazione l'art. 21 octies, comma secondo, della l. n. 241 del 1990 [...]"); cfr. altresì Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021, n. 5114.</h:div><h:div>Ciò che più rileva, tuttavia, è che, come anche più di recente evidenziato, nell'ambito di un procedimento amministrativo l'onere dell'Amministrazione pubblica di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni dei privati, presentate ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non deve essere inteso in senso formalistico, atteso che lo stesso viene meno nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, le dette osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale in concreto adottato dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 158) (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 3.8.2022, n. 2181; sez. I, 15.7.2022, n. 1914).</h:div><h:div>Nel caso in esame, considerando le ragioni (e la natura vincolata) della decisione di diniego di concessione in sanatoria, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio sono stati dedotti i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L.R. 5 novembre 2004, n. 15 che ha recepito il terzo condono edilizio, nonché di violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.R. n. 37/1985.</h:div><h:div>Parte ricorrente contesta il provvedimento gravato nella parte in cui motiva il diniego di condono edilizio in ragione della dedotta impossibilità di condonare, come nella specie, le costruzioni non residenziali.</h:div><h:div>Assume che l’art. 32 comma 25 della c.d. Legge sul terzo condono (d.l. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003), secondo cui è possibile condonare solo le opere destinate ad uso residenziale - e non anche invece, come nella specie, opere con destinazione differente - non sarebbe applicabile in Sicilia in virtù dell’autonomia legislativa che sussiste in materia urbanistica e soprattutto con riferimento alla dinamica applicativa che la norma sul recepimento del “terzo condono edilizio” ha determinato. </h:div><h:div>In proposito, occorre osservare che il recepimento nella legislazione regionale di detta disciplina è avvenuto con L. regionale n. 15/2004, il cui art. 24, comma 1, prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.</h:div><h:div>In specie, i ricorrenti deducono che “il terzo condono edilizio pur essendo stato recepito può applicarsi nei termini del recepimento che inizialmente è stato effettuato dall’art. 23 della stessa L.R. n. 37/1985 (…) che ha unificato gli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in un unico articolo, rubricato: 32-33. Condizioni di applicabilità della sanatoria.</h:div><h:div>Infatti l’art. 32, comma 43, del D.L. n. 269/2003 ha sostituito, solo nella legislazione statale, l’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; mentre nessuna modificazione è stata apportata al successivo art. 33 della stessa legge n. 47/1985. </h:div><h:div>Di conseguenza, essendo in Sicilia il parametro di applicazione l’art. 23 L.R. n. 37/1985 il quale, recependo insieme gli art. 32 e 33 della L. n. 47/85, non ha mai previsto alcuna distinzione tra immobili residenziali e non residenziali, non si ritiene che la differenza introdotta dall’art. 32 comma 25, del D.L. n. 269/2003 possa trovare applicazione nella legislazione siciliana. </h:div><h:div>In riscontro a quanto ivi sostenuto si richiama l’art. 31 Legge n. 47/1995 il quale al comma 2 prevedeva e prevede espressamente che ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.</h:div><h:div>In ragione di ciò, il provvedimento di diniego impugnato avrebbe violato l’art. 24 L. regionale n. 15/2004, di recepimento del terzo condono.</h:div><h:div>Per una migliore comprensione della censura formulata, giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento:</h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 24, comma 1, L. regionale siciliana n. 15 del 2004, che ha attuato in Sicilia il cosiddetto terzo condono edilizio, introdotto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella L n. 326 del 2003, è consentita, dalla data di entrata in vigore della legge, la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria “ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003”; </h:div><h:div>- l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, consentiva, al fine di regolarizzare il settore edilizio, il condono delle opere abusive esistenti mediante il rilascio del titolo abilitativo alle condizioni stabilite dalla stessa norma statale e dalle normative regionali, fatte comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale (commi da 1 a 4);</h:div><h:div>- il condono, ai sensi del comma 25 art. 32 cit., avrebbe dovuto riguardare le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 che non avessero comportato un ampliamento dell'esistente in misura superiore al trenta per cento della relativa volumetria, o in alternativa che presentassero ulteriori caratteristiche espressamente indicate, e, per quanto rileva in questa sede, le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi (…);</h:div><h:div>- tali disposizioni venivano dettate come estensione della disciplina del condono già introdotta dalle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), e 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tuttavia, a differenza delle leggi appena citate, la legge sul terzo condono edilizio prevedeva espressamente la sola sanabilità delle nuove costruzioni residenziali, non menzionando, viceversa, le costruzioni non residenziali;</h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 37 del 1985, attuativa del primo condono edilizio introdotto dalla legge n. 47 del 1985, “la legge n. 47 del 1985 e successive modifiche e integrazioni si applica, ad eccezione degli artt. 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, nella Regione Siciliana con le sostituzioni, modifiche e integrazioni della presente legge”;</h:div><h:div>- l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 37 del 1985 sostituisce con un unico articolo gli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 i quali, nel definire le condizioni di applicabilità del condono, nella loro formulazione originaria, ammettevano la sanatoria delle opere abusive senza distinguere tra opere residenziali e non residenziali.</h:div><h:div>Tanto premesso, parte ricorrente deduce che il riferimento contenuto nella legge sul terzo condono edilizio, relativo alla possibilità di condonare le sole opere residenziali, non sarebbe applicabile in Sicilia. </h:div><h:div>Ciò in quanto, in virtù dell’accorpamento sopra indicato, il testo dei citati artt. 32 e 33 vigente nella Regione Siciliana sarebbe impermeabile alle modifiche successivamente apportate dalla legislazione statale e quindi coinciderebbe tuttora con la versione iniziale. </h:div><h:div>La vigenza di quanto originariamente previsto dagli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985 si tradurrebbe - secondo la ricostruzione di parte ricorrente - nella perdurante applicazione di quanto previsto dall'art. 23 della l. reg. Siciliana n. 37 del 1985 che li ha recepiti, con la conseguenza che in Sicilia non troverebbe applicazione il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003 che limita l’ambito di applicazione del condono alle sole nuove costruzioni residenziali, con implicita esclusione delle nuove opere con destinazione differente.</h:div><h:div>Tale esegesi sarebbe avvalorata dall’interpretazione fornita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite del 17 marzo 2015, secondo cui in Sicilia gli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli di inedificabilità relativi siano condonabili previo assenso dell’Ente preposto, diversamente da quanto stabilito dall’art. 32 d.l. n. 269 del 2003, come convertito, che invece precludeva tale possibilità.</h:div><h:div>L’argomentazione di parte ricorrente non può essere condivisa.</h:div><h:div>Infatti, l’art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004, nel rinviare all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, senza limitazioni di sorta, ha recepito integralmente il suo contenuto precettivo, inclusi i limiti alla sanatoria dettati dal comma 25.</h:div><h:div>La ricostruzione prospettata dai ricorrenti, secondo cui - si ripete - nell'ambito della Regione Sicilia dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge statale n. 47 del 1985 e recepita dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985, che non limita la sanatoria alle sole opere residenziali, determinerebbe la prevalenza di una legge regionale anteriore rispetto ad una disciplina nazionale successiva.</h:div><h:div>In tal senso, con interpretazione condivisa dal Collegio, si è pronunciata la Corte di Cassazione penale, secondo cui “La normativa della legge Regionale della Sicilia citata dal ricorrente (L. n. 37 del 1985) è anteriore al D.L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003 e si riferisce alle disposizioni sul condono edilizio previsto dalla L. n. 47 del 1985.</h:div><h:div>La L.R. n. 37 del 1985, art. 23, infatti, sostituisce con un unico articolo la L. n. 47 del 1985, artt. 32 e 33 limitatamente alla Regione Siciliana.</h:div><h:div>Tale disposizione, pertanto, non può costituire eccezione alle previsioni di una normativa statale introdotta successivamente” (cfr. Cassazione penale, sez. III, 27.10.2011, n. 45977).</h:div><h:div>Peraltro, già sulla base della sua portata letterale, infatti, l'art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004 richiama espressamente l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, nella sua integralità.</h:div><h:div>Di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 25 dell'art. 32, che prevede la possibilità di sanare le nuove costruzioni residenziali e non anche, invece, quelle con destinazione differente.</h:div><h:div>Anche al riguardo si registra un consolidato orientamento della Corte di Cassazione penale, secondo cui l’art. 24 della legge reg. siciliana n. 15 del 2004 ha stabilito, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva, che la concessione edilizia in sanatoria può essere richiesta e rilasciata nelle forme e nei limiti di cui all'art. 32 della legge nazionale, essendo tale l'interpretazione letterale del disposto normativo (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cassazione penale, sez. III, 24.06.2021, n. 30693; Cassazione penale, sez. III, 20.12.2016, n. 7400).</h:div><h:div>Né tantomeno coglie nel segno la difesa dei ricorrenti laddove, al fine di corroborare l’interpretazione prospettata, invoca l’indirizzo ermeneutico espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a mente del quale, diversamente da quanto stabilito dall’art. 32 d.l. 269 del 2003 come convertito, in Sicilia gli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli di inedificabilità relativi sono condonabili previo assenso dell’ente preposto.</h:div><h:div>Invero, tale orientamento non risulta più predicabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022 che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana n. 19 del 2021, ha espressamente affermato “che la disposizione impugnata, a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare”.</h:div><h:div>Inoltre, i principi espressi nella sentenza appena citata, ancorché specificamente riferiti alla sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, essendo invero principi di carattere generale incidenti sulle modalità di recepimento in Sicilia della legge sul c.d. terzo condono edilizio.</h:div><h:div>In proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che, già sulla base della sua portata letterale, infatti, l'art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004 richiama espressamente l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, nella sua integralità.</h:div><h:div>Di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell'art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta» (sentenza n. 117 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 181 del 2021, n. 225 del 2012, n. 290 e n. 54 del 2009 e n. 196 del 2004). Fra questi, ma non solo, come prescrive la citata lettera d), vi sono «i vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».</h:div><h:div>In tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l'altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo, in termini che questa Corte reputa condivisibili, che la legge regionale siciliana n. 37 del 1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch'essa recepita dalla citata legge regionale siciliana n. 15 del 2004 (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 24 giugno 2021, n. 30693, 8 aprile 2016, n. 45527, e 27 ottobre 2011, n. 45977).</h:div><h:div>Non pare condivisibile, invece, il diverso avviso del CGARS, adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell'ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge n. 47 del 1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta.</h:div><h:div>Dunque, la legge regionale siciliana n. 37 del 1985, che implicitamente ammetteva la sanatoria anche per le costruzioni non residenziali, non può prevalere sulla legge statale sopravvenuta, che disciplina compiutamente il terzo condono edilizio ed è integralmente recepita dalla legge regionale siciliana n. 15 del 2004.</h:div><h:div>In conseguenza di tanto, come espressamente affermato dalla sentenza citata, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, che nel caso di specie risulta essere quello di cui al comma 25 dell’art. 32 d.l. 269 del 2003, a mente del quale la sanatoria era consentita solo per le nuove costruzioni residenziali.</h:div><h:div>Per le ragioni sin qui esposte, le censure scrutinate sono infondate e conducono al rigetto del ricorso introduttivo. </h:div><h:div>Ne consegue, altresì, il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti, affidato esclusivamente alla medesima doglianza appena esaminata e ritenuta infondata (Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L.R. 5 novembre 2004, n. 15 che ha recepito il terzo condono edilizio - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. R. n. 37/1985).</h:div><h:div>Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, come sopra riferito, con esso i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento: </h:div><h:div>A) del provvedimento n. URB/610 del 27 novembre 2017 Cod. 12822/02 e Cod. 15383/12 con il quale è stato notificato in data 16/01/2018 ai Sigg.ri Mauceri Giuseppe e Grillo Agata l’accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale (prot. n. 432284 del 27 novembre 2017); </h:div><h:div>B) dell’ordinanza di demolizione del 19.7.2013 (mai comunicata); </h:div><h:div>In primo luogo, parte ricorrente prospetta censure di illegittimità derivata per le medesime doglianze già sollevate in seno al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti, ossia: Violazione dell’art. 10 bis l n. 241/1990 - violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione al procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l.r. 5 novembre 2004, n. 15 che ha recepito il terzo condono edilizio - violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l.r. n. 37/1985.</h:div><h:div>Tali censure sono infondate, dato che, in base a quanto evidenziato <corsivo>supra</corsivo>, tali vizi sono stati già ritenuti insussistenti.</h:div><h:div>In secondo luogo, lamenta l’illegittimità dipendente derivante dalla nullità-inefficacia dell’ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>L’ordinanza di demolizione URB/872 del 19 luglio 2013, asseritamente non notificata ai ricorrenti, sarebbe nulla, o comunque inefficace, poiché adottata anteriormente rispetto ai provvedimenti di diniego della sanatoria edilizia, emanati dall’Amministrazione comunale nel 2016. </h:div><h:div>La nullità discenderebbe sia dall’assenza di un elemento essenziale del provvedimento, e segnatamente dal difetto del presupposto oggettivo consistente nel definitivo rigetto delle istanze di condono attestanti la violazione della legge urbanistica, sia dall’impossibilità di eseguire la demolizione in virtù delle istanze di condono edilizio non esitate dal Comune al momento dell’adozione dell’atto. </h:div><h:div>Ne conseguirebbe, dunque, l’illegittimità derivata dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale gravata con il ricorso in esame e, in ogni caso, per la medesima ragione suindicata, l’inefficacia dell’ordine di demolizione presupposto all’atto di acquisizione.</h:div><h:div>Stante l’infondatezza del motivo nel merito, può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di rito prospettate dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Invero, nel merito, coglie nel segno la difesa del resistente laddove, con memoria depositata il 9 aprile 2023, osserva che parte ricorrente lamenta pretestuosamente la nullità dell’ingiunzione di demolizione URB/872 del 19 luglio 2013, per farne discendere l’illegittimità dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.</h:div><h:div>Ed infatti, come provato dall’Amministrazione resistente con la documentazione versata in atti, per un verso, l’ordinanza citata si riferisce ad opere edilizie abusive diverse da quelle oggetto delle istanze di condono edilizio e, per altro verso, la medesima ordinanza è stata regolarmente notificata ai ricorrenti e ne è stata altresì accertata l’inottemperanza (cfr. verbale P.M. n. 525/12 del 30 giugno 2014), con attestazione facente piena prova fino a querela di falso.</h:div><h:div>In specie, con riguardo alle opere abusive oggetto delle istanze di condono edilizio, e in relazione alle quali era stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 22/133 del 21 maggio 2002, il provvedimento gravato con il ricorso in esame (URB/610 del 27 novembre 2017), così recita: «considerato che la predetta ingiunzione di demolizione è stata sospesa dalla presentazione delle istanze di sanatoria (…) n° 2393 (ex L. 326/03) e n° 2486 (ex L. 326/03). Visti i provvedimenti di diniego di concessione in sanatoria n° URB/380 del 09/05/2016 e n° URB/784 del 27/10/2016». </h:div><h:div>Diversamente, come affermato dall’Amministrazione resistente, l’ingiunzione di demolizione URB/872 del 19/07/2013, notificata ai ricorrenti il 13 agosto 2013 (data di spedizione della notifica; cfr. all. n. 9 a “documenti” del 12.03.2023), si riferisce ad opere abusive estranee alle istanze di condono edilizio e, segnatamente, alle seguenti opere: sul lato est di un preesistente capannone, già oggetto di procedimento repressivo sospeso dalla presentazione di istanza di sanatoria (L. 326/03), manufatto di mq. 45 circa, adibito a ricovero roulotte, avente struttura in ferro ancorata al suolo con piastre metalliche ed avente tompagnatura e copertura in pannelli termocoibentati; sul lato ovest del predetto capannone, manufatto di mq. 24 circa adibito a ricovero roulotte, avente struttura in ferro ancorata al suolo con piastre metalliche, chiuso ai lati con teloni, ed avente copertura in pannelli di onduline metalliche; all’interno del predetto capannone, realizzazione di un W.C. in muratura di mq. 8 circa; sul lato est del lotto, manufatto di mq. 16 circa con tettoia antistante di mq. 21 circa, adibito a deposito ed avente struttura in ferro e tompagnatura e copertura in pannelli termocoibentati. </h:div><h:div>Quanto riferito in ordine alla estraneità di tali opere rispetto alle istanze di condono edilizio è vieppiù confermato dal medesimo provvedimento, il quale, dopo aver indicato le opere abusive nei termini appena riferiti, aggiunge “fermi restando eventuali ulteriori provvedimenti repressivi scaturenti dall’esito delle richieste di Condono Edilizio prot. n. 182670 e 182672 del 23/12/2004 per le opere preesistenti”.</h:div><h:div>Appurato, dunque, che il provvedimento n. URB/872 del 19 luglio 2013 si riferisce ad opere del tutto estranee rispetto a quelle oggetto delle domande di sanatoria speciale, ne consegue che non sussiste alcun vizio di nullità o di inefficacia del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n. URB/610 del 27 novembre 2017 per come denunciato dai ricorrenti, atteso che, a tacer d’altro, lo stesso risulta correttamente adottato successivamente ai provvedimenti di diniego delle istanze di sanatoria speciale, adottati il 9 maggio e il 27 ottobre 2016.</h:div><h:div>Con un’ulteriore censura, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 47/1985.</h:div><h:div>In primo luogo, parte ricorrente assume che l’acquisizione al patrimonio è un atto che consegue automaticamente al verbale di inottemperanza dell’ordine di demolizione e, dunque, non potrebbe avere un contenuto sanzionatorio diverso ed ampliativo rispetto a quello dell’ordinanza di demolizione. </h:div><h:div>Di contro, nella fattispecie in esame, l’ordine di demolizione non avrebbe reso esplicito al cittadino che, in seguito all’inottemperanza oltre alla sanzione della demolizione delle opere abusive ed alla acquisizione dell’area di sedime, sarebbe stata applicata l’acquisizione delle ulteriori aree necessarie per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente edificate. </h:div><h:div>Secondo i ricorrenti tale indicazione sarebbe necessaria per mettere il privato in grado di valutare il rischio conseguente alla mancata demolizione.</h:div><h:div>Peraltro, vi sarebbe una palese discrasia tra l’individuazione della consistenza degli immobili di cui all’ordinanza di demolizione - pari a mq 45 circa + mq 24 + mq 8 + mq16 + mq 21 - e all’atto di acquisizione, secondo cui la superficie occupata dalle opere abusivamente eseguite è mq. 5006, di cui 477 edificati per uno sviluppo volumetrico pari a 986,50.</h:div><h:div>Non vi sarebbe, dunque, corrispondenza di contenuto tra la sanzione di cui all’ordine di demolizione e quella comminata con l’acquisizione al patrimonio comunale.</h:div><h:div>In secondo luogo, parte ricorrente lamenta che, trattandosi di opere abusivamente realizzate su area soggetta a vincolo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 l. n. 47 del 1985, l’acquisizione non dovrebbe disporsi a favore del patrimonio del Comune, come avvenuto nel caso in esame, ma a favore dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nella specie la R.N.O. Oasi del Simeto.</h:div><h:div>Il motivo è privo di pregio.</h:div><h:div>Con riguardo al primo profilo, va anzitutto evidenziato che, ad onta di quanto sostenuto dai ricorrenti, entrambe le ordinanze di demolizione (n. 22/133 del 21 maggio 2002 e URB/872 del 19 luglio 2013) richiamate dal provvedimento impugnato prevedono che, in caso di inottemperanza alle stesse, l’Amministrazione comunale avrebbe proceduto all’acquisizione delle opere abusive assieme all’area di sedime ed a quella necessaria, ai sensi del terzo comma dell’art. 7 della Legge 47/1985.</h:div><h:div>Tanto precisato, la censura va disattesa alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità a mente del quale “essendo l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione un evento normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (Cons. St., sez. VI, 24/06/2020, n. 4058; Cons. St., sez. IV, n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St., sez. VI, n. 1998 del 2004) (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 25.10.2022, n. 9068; per l’individuazione con atto successivo al provvedimento di acquisizione T.A.R. Napoli, sez. IV, 16.05.2022, n. 3269). </h:div><h:div>In merito alla lamentata discrasia tra l’ordinanza di demolizione e l’atto di acquisizione relativamente alla consistenza degli immobili, giova preliminarmente rammentare che gli abusi in relazione ai quali i ricorrenti hanno presentato istanza di sanatoria speciale erano stati sanzionati con l’ordinanza di demolizione n. 22/133 del 21 maggio 2002, che, per quanto d’interesse, aveva enucleato le seguenti opere abusive: «recinzione di un lotto di terreno di mq. 5000 circa, (…); all’interno del lotto nella parte nord-est insiste una costruzione terrana di mq. 55 circa in muratura mista (…); Nella parte nord del lotto è stata realizzata una tettoia di mq. 125 circa, con intelaiatura in ferro (…); Nella parte nord-ovest del lotto in aderenza alla tettoia di cui sopra insiste un manufatto prefabbricato di mq. 25 circa (…); nella parte sud-est insiste un capannone di mq. 150 circa (…); Nell’angolo sud del capannone ed in aderenza allo stesso insiste una struttura metallica (lamiera e ferro) di mq. 10 circa. Nell’angolo sud-est in aderenza ai muri perimetrali insiste altro manufatto in muratura di mq. 6 circa (…)». </h:div><h:div>Orbene, ciò posto, parte ricorrente sembra non considerare che il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale si riferisce sia agli abusi appena citati di cui all’ordinanza di demolizione n. 22/133 del 21 maggio 2002 (manufatti abusivi per: mq. 55 + 125 + 25 + 150 + 10 + 6), sia agli abusi di cui all’ingiunzione di demolizione n. URB/872 del 19 luglio 2013 (avente ad oggetto successivi e differenti abusi, come già chiarito al precedente sub. 4.2., pari a mq 45 + 24 + 16 + 21), per un totale di 477 mq. edificati, come indicato nel provvedimento di acquisizione gratuita impugnato.  </h:div><h:div>Ne consegue che non sussiste l’asserita discrasia di cui i ricorrenti si dolgono.</h:div><h:div>Con riguardo al secondo profilo, concernente l’asserita violazione dell’art. 7 comma 6 L. 47 del 1985, per aver il Comune acquisito un’area soggetta a vincolo in luogo dell’Autorità preposta alla cura del vincolo stesso, preme rammentare che, come ben evidenziato dal C.G.A.R.S. con sentenza del 24 marzo 2017 n. 126 "essendo gli interessati sottoposti alla sanzione legale della perdita della proprietà quale effetto diretto dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire emessa a loro carico, non può riconoscersi loro la titolarità di alcun interesse individuale meritevole di tutela all'esatta determinazione dell'Amministrazione destinata a beneficiare del correlativo acquisto proprietario (giacché la circostanza che dell'acquisto possa profittare il Comune o la Regione non riveste, per loro, alcun apprezzabile rilievo pratico)" (cfr. in termini T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11.07.2022, n. 1841). </h:div><h:div>Resta pertanto ferma l’attribuzione al Comune dell’area in contestazione.</h:div><h:div>Ne discende, dunque, l’infondatezza della censura.</h:div><h:div>Con l’ultimo motivo, parte ricorrente lamenta erroneità e falsa motivazione.</h:div><h:div>In sintesi, i ricorrenti assumono che il Comune abbia acquisito l’intero lotto su cui sono state realizzate le opere abusive in ragione del fatto che le stesse insistono su area sottoposta a vincolo e, segnatamente, all’interno della Zona B della R.N.O. Oasi del Simeto. </h:div><h:div>Così operando, tuttavia, l’amministrazione comunale avrebbe obliterato il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania in data 31.07.2015 in cui si dà atto che il mantenimento delle opere non costituisce pregiudizio per il paesaggio.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Parte ricorrente, a sostegno della propria ricostruzione, invoca il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. attestante la compatibilità paesaggistica tra il mantenimento delle opere abusive realizzate e la tutela del paesaggio. </h:div><h:div>Tuttavia, non è dato comprendere per quale ragione la valutazione di compatibilità paesaggistica ivi contenuta possa incidere sull’individuazione dell’area da acquisire.</h:div><h:div>Ed infatti, il riferimento al nulla osta paesaggistico - peraltro oramai <corsivo>inutiliter</corsivo>
				<corsivo>data</corsivo> alla luce della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2022 che ha escluso anche in Sicilia la possibilità di avvalersi della sanatoria speciale per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, ancorché non assoluti - risulta del tutto inconferente rispetto alla valutazione che l’Amministrazione comunale compie ai fini dell’individuazione dell’area da acquisire ai sensi dell’art. 31 comma 3 d.P.R. n. 380/01. </h:div><h:div>Del resto, come emerge dal tenore testuale del provvedimento, il richiamo alla circostanza che le opere insistono in zona B della R.N.O. Oasi del Simeto è operato al precipuo fine di individuare la disciplina di riferimento (D.A. Territorio e Ambiente n. 85 del 14.03.1984 e Decreto A.R.T.A. n. 173 del 29.03.2002) da cui ricavare il regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio alla cui stregua sviluppare il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il motivo deve essere rigettato.</h:div><h:div>In conclusione, da quanto sin qui esposto consegue che il ricorso introduttivo del giudizio, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere tutti respinti, in quanto infondati nel merito.</h:div><h:div>Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della complessità in fatto delle problematiche affrontate, le spese di lite possono essere integralmente compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Luca Violette</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>