<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160121320231005172838402" descrizione="rig. ord. dem., accert. inottemp. e sanzione" gruppo="20160121320231005172838402" modifica="07/10/2023 23:51:26" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01213"/><fascicolo anno="2023" n="02947"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160121320231005172838402.xml</file><wordfile>20160121320231005172838402.docm</wordfile><ricorso NRG="201601213">201601213\201601213.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Burzichelli</firma><data>06/10/2023 10:01:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gustavo giovanni rosario cumin</firma><data>05/10/2023 23:52:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Cristina Consoli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>con il ricorso principale</h:div><h:div>- dell'ordinanza n. 45/2016 del 19.04.2016 emessa dal Dirigente del IV Settore - Servizi al Patrimonio, Ecologia Ambiente con cui si ingiunge alla ricorrente di demolire entro il termine di giorni 90 dalla notifica le opere all'interno della stessa descritta, realizzate sulla particella n. 1789 sub 3 foglio 107 - in Belpasso;</h:div><h:div>con il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 18/10/2016.</h:div><h:div>- dell’accertamento della mancata ottemperanza al contestato provvedimento di demolizione con verbale prot. n. 30028/16 del 21/09/2016 ad opera del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Belpasso;</h:div><h:div>con il ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 22 febbraio 2017:</h:div><h:div>- della determina dirigenziale n. 112 settoriale del 29/11/2016, con la quale veniva comminata alla Sig.ra Grazia Testa la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 133/2014, nella misura massima di 20.000,00 euro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Grazia Testa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovambattista Spampinato e Lucia Spampinato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, v.le XX Settembre, 50; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Belpasso, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37, e dal 19/07/202 rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Rita Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Sig.ra Grazia Testa è proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di Belpasso catastalmente individuato alla particella n. 1789 sub 3 del Foglio 107. L’immobile è stato oggetto di un cambio di destinazione d’uso, da civile abitazione a garage, autorizzato con provvedimento n. 120 del 06/12/1999 del Comune di Belpasso. </h:div><h:div>A seguito di esposto presentato dal proprietario di un immobile con quello confinante, sopravveniva un accesso ispettivo della Polizia Municipale del Comune di Belpasso, dal quale risultava che l’immobile di proprietà della Sig.ra Grazia Testa presentava una estensione della superficie superiore di 9 mq. rispetto a quella autorizzata.  Di conseguenza con ordinanza n. 45/2016 del 19/04/2016 veniva ingiunta la demolizione della parte dell’intervento abusivamente realizzato.</h:div><h:div>La Sig.ra Grazia Testa impugnava il predetto provvedimento con ricorso depositato in Segreteria il 29/06/2016.</h:div><h:div>Sopravvenendo l’accertamento della mancata ordinanza al contestato provvedimento di demolizione con verbale prot. n. 30028/16 del 21/09/2016 ad opera del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Belpasso, la già ricorrente principale impugnava anche tale atto con un (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 18/10/2016.</h:div><h:div>Sulla domanda cautelare incidentalmente proposta con entrambi i due menzionati atti di gravame il Collegio si pronunciava negativamente con ordinanza n. 1213/2016, ritenendo insussistente il prescritto requisito del “<corsivo>periculum in mora</corsivo>”, il quale avrebbe semmai potuto derivare alla ricorrente dall’adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quelli impugnati e, segnatamente, dagli eventuali atti con cui l’Amministrazione avesse disposto l’acquisizione gratuita del bene o la demolizione in danno.</h:div><h:div>Con ulteriore determina dirigenziale n. 112 settoriale del 29/11/2016 veniva comminata alla Sig.ra Grazia Testa la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 133/2014, nella misura massima di 20.000,00 euro.</h:div><h:div>La già ricorrente principale impugnava anche tale atto con un (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 22/02/2017.</h:div><h:div>Neppure in questo caso la domanda cautelare con esso incidentalmente formulata veniva accolta, a ciò ostando – a parere del Collegio nell’ordinanza di rigetto n. 170/2017 – l’assenza del pregiudizio grave ed irreparabile.</h:div><h:div>In data 5 ottobre 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.</h:div><h:div>I.1 – Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 20 della L.R. n. 71/1978 e dell’art. 5 della L.R. n. 37/1985, in quanto non “<corsivo>può parlarsi di ampliamento per la superficie contestata di 9 mq., ovvero per l’ulteriore superficie di mq. 13, atteso che nessuna difformità è rilevabile dall’atto di provenienza dell’immobile, in cui è descritta la sua reale consistenza, rimasta immutata sino ad oggi</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva in contrario il Collegio che dall’atto notarile di acquisto del 28/10/1997 nulla è possibile desumere circa le dimensioni del “v<corsivo>ano</corsivo>” da cui sarebbe stato composto (oltre che da una ulteriore piccola cucina con sottostante cisterna, da un wc, e da un piccolo ripostiglio) l’immobile interessato dalla avversata ordinanza di demolizione. Gli unici elementi a riguardo possono piuttosto essere ritratti da un progetto, presentato dalla attuale ricorrente e mai approvato (stante il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Comunale con atto n. 11332 del 25/03/1999), di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso. Da esso risulta che la originaria volumetria del fabbricato sarebbe stata pari a 198,870 mc. Visto allora che il “<corsivo>vano</corsivo>” di dimensioni non indicate nell’atto di acquisto è stato assoggettato a modifiche che ne hanno portato la profondità a 8 m., rispetto agli originari 5,30 m.; ed ancora che quel dato, correlato a quelli relativi alla larghezza del vano ed alla altezza minima della sua parte sommitale, così come ancora desumibili da quello stesso progetto – e pari, rispettivamente, a 5,10 m. ed a 3,35 m. – consente di determinare l’aumento di volumetria realizzato abusivamente dalla ricorrente in 46,120 mc., deve escludersi la violazione degli artt. 20 della L.R. n. 71/1978 e 5 della L.R. n. 37/1985 imputata al Comune: dato che l’aumento di volumetria realizzato, rispetto a quella preesistente di 198,870 mc., ha sforato il limite massimo del 20%, - pari a 39,774 mc. - previsto dalla seconda delle due norme, raggiungendo la misura di 46,120 mc.; con consequenziale qualificazione come essenziale della violazione commessa dalla ricorrente.</h:div><h:div>Non merita invece alcun distinto esame il secondo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente ha diversamente qualificato, stavolta come affetta da vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, quella stessa valutazione - soltanto in tesi erronea, in base alle antecedenti considerazioni - circa la consistenza dell’aumento di volumetria dell’immobile del quale la ricorrente è proprietaria.</h:div><h:div>I.2 – Con il terzo motivo del ricorso principale la ricorrente ha dedotto un vizio di difetto di motivazione sotto il profilo di carenza dell’interesse pubblico alla adozione del provvedimento repressivo contestato con il ricorso principale.</h:div><h:div>Sul punto però ha ormai fatto definitiva chiarezza il Consiglio di Stato con sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria, enunciando il seguente principio di diritto: “"<corsivo>il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino</corsivo>”.</h:div><h:div>II – Con il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 18/10/2016 la ricorrente ha impugnato il verbale prot. n. 30028/16 del 21/09/2016 redatto dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Belpasso, con il quale è stata accertata la mancata ottemperanza al provvedimento di demolizione contestato con il ricorso principale, e la cui efficacia non è mai stata cautelarmente sospesa.</h:div><h:div>Il Comune intimato, nelle proprie difese, ha eccepito la inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso tale gravame, perché la stessa avrebbe avuto ad oggetto un atto non autonomamente lesivo.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene fondata l’anzidetta eccezione – sempre che, come da condivisa giurisprudenza, si abbia cura di “<corsivo>distinguere il verbale di accertamento redatto dai Vigili, avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, dal formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art.31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l'effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all'interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.”( </corsivo>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sentenza 9 ottobre 2020, n. 4377). Solo quest’ultimo, infatti, costituisce un provvedimento concretamente ed attualmente lesivo e quindi giustiziabile; in ciò a differenza del contestato verbale prot. n. 30028/16 del 21/09/2016, che, in quanto redatto dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Belpasso, costituisce invece un <corsivo>“mero atto endoprocedimentale della P.A., privo di efficacia esterna, di per sé inidoneo a ledere situazioni giuridiche, fino a che non venga emanata la determinazione finale della P.A e come tale non impugnabile</corsivo>” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sentenza 12 ottobre 2020, n. 4427).</h:div><h:div>Il Collegio dichiara pertanto inammissibile per difetto di interesse il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in Segreteria il 18/10/2016.</h:div><h:div>III - Con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 22/02/2017 la ricorrente ha contestato la sanzione di 20.000,00 euro comminatale dal Dirigente del IV° Settore - Servizi al Patrimonio, Ecologia e Ambiente del Comune di Belpasso nell’esercizio dei poteri di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>La ricorrente contesta la violazione dell’art. 1 della L. n. 689/1981 – in base al quale “<corsivo>nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati</corsivo>” - in quanto l’abuso contestatole dovrebbe “<corsivo>considerarsi, in ogni caso, coevo al mutamento di destinazione d’uso (regolarmente concesso) e quindi (realizzato) in data anteriore al 2002</corsivo>”. A parte la scarsa comprensibilità di quella datazione – poiché il cambiamento di destinazione d’uso è stato autorizzato con provvedimento del 06/12/1999, sicchè la realizzazione dell’intervento dovrebbe invece retrodatare sino a quella data, piuttosto che ad un qualche indeterminato anno anteriore al 2002 - ai fini dell’applicazione della sanzione è però priva di rilevanza la data di realizzazione di interventi edilizi abusivi. Infatti il comportamento sanzionato dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 non è la realizzazione di un intervento edilizio abusivo in sé e per sé, ma la mancanza della spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione impartito dalla competente Autorità amministrativa onde ripristinare la situazione antecedente alla realizzazione di un tale abuso. </h:div><h:div>Ora la sanzione comminata alla ricorrente è stata introdotta all’interno dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 soltanto dal D.L. n. 133/2014, entrato in vigore il 13/09/2014. Il D.P.R. n. 380/2001, poi, è stato introdotto, con modifiche, nell’ordinamento regionale dalla L.R. n. 16/2016, entrata in vigore il 03/09/2016.</h:div><h:div>Rispetto ai passaggi normativi evidenziati in precedenza, la ordinanza di demolizione è stata notificata alla ricorrente il 02/04/2016, il verbale di inottemperanza alla disposta demolizione è stato notificato il 26/09/2016, ed il provvedimento sanzionatorio contestato con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato il 02/12/2016. Dato che però il terzo comma dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede un termine massimo di 90 giorni per ottemperare ad una disposta ordinanza di demolizione, il giorno che astrattamente rileverebbe per la sussistenza dell’illecito è l’01/07/2016. Ma a quella data l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 non era stato ancora immesso nell’ordinamento regionale. Tuttavia, il fatto che l’inerzia del ricorrente si sia protratta oltre tale termine, ed oltre quello della data di recepimento nell’ordinamento regionale del D.P.R. n. 380/2001, consente di ritenere rispettati il principio di cui all’art. 1 della L. n. 689/2001 se ed in quanto una inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 45/2016 del 19/04/2016 si sia protratta oltre il termine di 90 giorni dalla data del 03/09/2016.</h:div><h:div>Alla data del 01/12/2016 era dunque intercorso l’intervallo temporale minimo che rendeva sanzionabile il comportamento della ricorrente a norma del combinato disposto dei commi 3 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 anche all’interno della Regione Siciliana.</h:div><h:div>La legittimità della sanzione irrogata dipende quindi interamente dal privilegio che, rispetto alla data sopra indicata, si ritenga di dovere accordare a quella di adozione o a quella di notificazione del provvedimento contestato con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Ora il provvedimento di applicazione della sanzione certamente è stato notificato alla ricorrente in data 02/12/2016, così come comprovato dalla relata di notifica acclusa alla sua copia prodotta in giudizio. Per quanto invece attiene al provvedimento notificato, la data del 29/11/2016 che appare in calce allo stesso non figura (anche) come data di sua protocollazione, la quale rimane al contrario assolutamente indeterminata. Dato allora che “<corsivo>la protocollazione … costitu</corsivo>(isce)<corsivo> piuttosto il mezzo per attribuire al documento data certa facente fede fino a querela di falso </corsivo>(Cass. S.U. n. 759 del 1999; Cass. n. 9959 del 1998)” [Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10315],</h:div><h:div>da ciò consegue che, pure a voler seguire certa giurisprudenza nel ” <corsivo>distinguere tra l'efficacia del provvedimento e la perfezione di esso, che coincide con la sua adozione, con la conseguenza che un atto esiste se è stato adottato anche se non è stato comunicato al destinatario, concernendo la notificazione/comunicazione dell'atto amministrativo - secondo le regole generali - non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell'efficacia” </corsivo>(T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, sentenza 6 marzo 2012, n. 416; TAR Lazio - Roma, Sez. III, sentenza 8 aprile 2010, n. 5873; TAR Lombardia - Milano, Sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n. 1910), la data di adozione dell’atto è qui nient’affatto certa, e non può quindi essere in alcun modo privilegiata rispetto a quella della effettuata notifica del provvedimento impugnato alla ricorrente.</h:div><h:div>In applicazione della regola generale di cui all’art. 21-bis della L. n. 241/1990 (alla cui stregua “<corsivo>il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci</corsivo>”), la data rilevante per lo scrutinio della legittimità sostanziale della determina dirigenziale n. 112 settoriale del 29/11/2016 è quindi quella della sua avvenuta notifica all’indirizzo della ricorrente in data 02/12/2016: ovvero dopo che, a partire dal giorno 01/12/2016, erano già decorsi 90 giorni dalla data di immissione nell’ordinamento della regione Siciliana del D.P.R. n. 380/2001, con più specifico riguardo al suo art. 31 nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dal D.L. n. 133/2014.</h:div><h:div>Per le anzidette ragioni anche il (secondo) ricorso per motivi aggiunti viene respinto.</h:div><h:div> IV – Il Collegio, conclusivamente pronunciando:</h:div><h:div>1)	rigetta il ricorso principale;</h:div><h:div>2)	dichiara inammissibile per carenza d’interesse il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 18/10/2016;</h:div><h:div>3)	rigetta il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 22/02/2017. </h:div><h:div>Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda):</h:div><h:div>1)  rigetta il ricorso principale;</h:div><h:div>2)  dichiara inammissibile per carenza d’interesse il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 18/10/2016</h:div><h:div>3)	rigetta il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in segreteria il 22/02/2017.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, liquidandole nell’importo di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, più accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicotra Francesco</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>