<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20140085020230816170947558" id="20140085020230816170947558" modello="3" modifica="16/08/2023 17:57:03" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="00850"/><fascicolo anno="2023" n="02563"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140085020230816170947558.xml</file><wordfile>20140085020230816170947558.docm</wordfile><ricorso NRG="201400850">201400850\201400850.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Agata Gabriella Caudullo</firma><data>16/08/2023 17:57:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto -OMISSIS- del 16-12-2013, notificato in data 3-1-2014, con cui il Questore della Provincia di Catania ha revocato al ricorrente la licenza di porto fucile ed il relativo libretto; </h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 850 del 2014, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Gula, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso delle Province, n. 203; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Questura di Catania, Ministero dell'Interno, Prefettura di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege </corsivo>dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catania, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con decreto -OMISSIS- del 16 dicembre 2013, notificato il 3 gennaio 2014, il Questore della Provincia di Catania ha revocato al ricorrente la licenza di porto fucile ed il relativo libretto rilasciatogli il 17 agosto 2010 dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il provvedimento veniva adottato a seguito di un controllo eseguito dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- in data 4 agosto 2012 presso l’abitazione del ricorrente sita in -OMISSIS- (CT) in via -OMISSIS-.</h:div><h:div>Nel corso di tale controllo, secondo quando emerge dalla comunicazione della notizia di reato del l6 agosto 2012, il personale di polizia riscontrava l’assenza di una delle tre armi legittimamente detenute dal -OMISSIS- e, in particolare, di una carabina calibro 4,5 matricola n. B02489.</h:div><h:div>Il ricorrente giustificava tale assenza rappresentando di aver trasferito l’arma in altra abitazione di sua proprietà, sita in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il personale di polizia rinveniva l’arma nella località indicata “<corsivo>adagiata sul pavimento, lateralmente ad una credenza posta nel vano di ingresso della casa</corsivo>”.</h:div><h:div>L'Autorità di pubblica sicurezza che aveva reperito l’arma in luogo di custodia diverso da quello denunciato, oltre che procedere alla trasmissione degli atti all'indirizzo dell'autorità giudiziaria in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., trasmetteva ulteriore informativa all'indirizzo della Prefettura e della Questura di Catania in vista della possibile adozione del provvedimento di revoca del porto fucile uso caccia e di divieto di detenzione di armi.</h:div><h:div>Con nota prot. n. -OMISSIS-del 6 ottobre 2012, il Prefetto di Catania comunicava l'avvio del procedimento di divieto detenzione armi e, successivamente, con nota -OMISSIS- del 10 ottobre 2013, il Questore di Catania, per il tramite del Commissariato di -OMISSIS-, notificava l’avvio del procedimento di revoca della licenza del porto fucile.</h:div><h:div>L’odierno ricorrente con memoria difensiva del 7 marzo 2013 chiedeva l’archiviazione del procedimento amministrativo. </h:div><h:div>Con decreto -OMISSIS- del 16 dicembre 2013, notificato in data 3 gennaio 2014, il Questore di Catania disponeva la revoca della licenza di porto fucile e del relativo libretto, ritenendo che a causa della condotta posta in essere il ricorrente “<corsivo>non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti richiesti dalla legge per essere titolare di un titolo di polizia in materia di armi</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato il 4 marzo 2013 e ritualmente depositato, il ricorrente è insorto contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 43 del t.u.l.p.s., approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773. Eccesso di potere per contraddittorietà con circolare del Ministero dell'Interno n. 6454 del 17 marzo 2003. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento sarebbe illegittimo perché fondato esclusivamente sull’omessa denuncia della detenzione in luogo diverso da quello autorizzato e sul decreto penale di condanna emesso in ragione di ciò, che, tuttavia, non sarebbero <corsivo>ex se</corsivo> sufficienti per revocare la licenza di porto fucile.</h:div><h:div><corsivo>II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 43 del t.u.l.p.s. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo></h:div><h:div>Del tutto irrilevante sarebbe, altresì, il riferimento, contenuto solo nella comunicazione di avvio del procedimento e non anche nel provvedimento definitivo di revoca della licenza di porto d’armi, ad asserite frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati.</h:div><h:div>Si tratterebbe, infatti, di incontri del tutto casuali e, peraltro risalenti nel tempo.</h:div><h:div>3. Con atto di mero stile depositato il 14 aprile 2014 si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate.</h:div><h:div>4. All’udienza pubblica di smaltimento del 10 luglio 2023, in vista della quale parte ricorrente depositava un ulteriore scritto difensivo, il ricorso veniva posto in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>5.1. Non si ravvisa la sussistenza dei vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria né il lamentato travisamento dei fatti, contestati con il ricorso.</h:div><h:div>La normativa applicabile alla materia oggetto del contendere è rappresentata:</h:div><h:div>- dall'art. 11 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che, per quanto qui rileva, così dispone:</h:div><h:div>" Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta” (comma 2)</h:div><h:div>“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione"<corsivo> </corsivo>(comma 3);</h:div><h:div>- dall'art. 43 dello stesso TULPS, ai sensi del quale <corsivo>“La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" </corsivo>(comma 2).</h:div><h:div>5.2. La citata normativa, nel prevedere che l’autorizzazione in argomento possa essere negata nel caso in cui il richiedente non venga ritenuto completamente affidabile, attribuisce, dunque, all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in ordine ai requisiti di idoneità alla detenzione delle armi.</h:div><h:div>Alla luce di tale quadro normativo si è formata una ormai univoca giurisprudenza che afferma l’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, “costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).</h:div><h:div>Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, autorizza, infatti l’Amministrazione allo<corsivo> “svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati»</corsivo> <corsivo>(Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617). […]</corsivo> <corsivo>Peraltro, come ripetutamente è stato affermato dalla Sezione, “il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente</corsivo> <corsivo>(Cons. St., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l’esistenza di sospetti o indizi negativi, che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata nella fattispecie dall’amministrazione”</corsivo> (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4887 del 9 agosto 2018).</h:div><h:div>5.3. Nel caso di specie, i comportamenti di cui il ricorrente si è reso protagonista sono, ad avviso del Collegio, del tutto idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Questura, non risultando il provvedimento impugnato censurabile sotto i contestati profili della illogicità ed inadeguatezza né sotto l’ulteriore profilo del difetto di istruttoria.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato ha dato atto, invero, non solo del fatto che <corsivo>il titolare della licenza aveva trasferito un’arma in luogo diverso da quello nel quale risultava denunciata senza darne comunicazione all’Autorità di P.A. </corsivo>ma, altresì, che <corsivo>l’arma era “adagiata sul pavimento” nel vano d’ingresso dell’abitazione. </corsivo>Nella comunicazione della notizia di reato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- era stato ulteriormente precisato che l’arma era adagiata sul pavimento lateralmente ad una credenza posta nel vano d’ingresso della casa.</h:div><h:div>Come si evince dalla suddetta comunicazione della notizia di reato <corsivo>per questi motivi al -OMISSIS- -OMISSIS- venivano contestate le violazioni di cui agli art. 38 del T.U.L.P.S. in relazione all’art. 58 del regolamento del T.U.L.P.S. nonché dell’art. 20 della legge nr. 110 del 1975 </corsivo></h:div><h:div>Il GIP presso il Tribunale di Catania, con decreto del 15 novembre 2012, ne aveva quindi disposto la condanna.</h:div><h:div>I fatti così descritti giustificano da soli la preoccupazione delle competenti autorità e la valutazione negativa da esse effettuate in relazione alla affidabilità del -OMISSIS- circa il buon uso delle armi.</h:div><h:div>6. In ragione di quanto esposto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lizzio Andrea</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>