<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20130110020230225182404881" id="20130110020230225182404881" modello="2" modifica="3/2/2023 8:14:27 PM" pdf="0" ricorrente="Euro Impianti Plus S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="01100"/><fascicolo anno="2023" n="00735"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130110020230225182404881.xml</file><wordfile>20130110020230225182404881.docm</wordfile><ricorso NRG="201301100">201301100\201301100.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1080 Gustavo Giovanni Rosario Cumin\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gustavo giovanni rosario cumin</firma><data>02/03/2023 18:04:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>26/02/2023 16:25:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Presidente</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa sospensiva</h:div><h:div>dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 1/13 del 24 gennaio 2013, notificata alla ricorrente in data 4 febbraio 2013 con la quale si ingiunge di demolire, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, l’immobile sito in Milazzo, contrada -OMISSIS- s.n.c. identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-05 e 2007 e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Curatela del Fallimento -OMISSIS-. in liquidazione, in persona del curatore, rappresentata e difesa - in virtù di provvedimento del G.D. del Tribunale di Palermo, sez. fallimentare, del 23 marzo 2022 - dall’avvocato Giuliana Ardito, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giulianaardito@pec.it;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Rugolo, con domicilio digitale <corsivo>ex lege</corsivo> come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione per prosecuzione del giudizio della Curatela del Fallimento -OMISSIS-. in liquidazione;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 8 aprile 2013 e depositato in data 7 maggio 2013 -OMISSIS-. ha rappresentato quanto segue.</h:div><h:div>Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, con decreto 22-23 dicembre 2011 ha disposto, ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.lgs. n. 159/2011, la misura del sequestro dell’intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale della -OMISSIS-., con sede in Milazzo, nominando a tal uopo l’avvocato Andrea Aiello quale amministratore giudiziario.</h:div><h:div>In virtù dell’investitura ricevuta nei primi giorni di gennaio 20-OMISSIS-, l’amministratore giudiziario avvocato Aiello ha dato corso alle operazioni di ricognizione dei beni aziendali e delle relative attività in essere della società ricorrente e, relativamente alla sede, è emerso che l'immobile identificato al catasto del Comune di Milazzo, al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-05 e 2007, era stato edificato in terreno agricolo zona “E” e che in data 24 gennaio 2007 il precedente amministratore aveva chiesto ed ottenuto, specificatamente il 13 giugno 2008, concessione edilizia n. 86 per la realizzazione, sulla predetta area, di un fabbricato rustico di servizio ad una elevazione fuori terra ed un piano seminterrato.</h:div><h:div>Al momento del sequestro il fabbricato in questione risultava ultimato in tutte le sue parti e ampiamente utilizzato dalla società, non soltanto per lo svolgimento dell'attività economica, ma anche per le esigenze abitative del precedente legale rappresentante, sig.ra -OMISSIS-; l’immobile, infatti, è allo stato costituito da una palazzina di tre piani, di cui uno seminterrato, utilizzata per le esigenze abitative della sig.ra -OMISSIS- per il piano secondo e, per l’attività aziendale della -OMISSIS-., per il piano primo ed il seminterrato. </h:div><h:div>Al momento del sequestro, inoltre, lo stesso immobile non risultava ancora censito al N.C.E.U., e quello che più conta era ed è manifesta difformità dell'edificio dall’anzidetta concessione edilizia. </h:div><h:div>L’amministratore giudiziario ha quindi proposto al giudice delegato alla misura di prevenzione di valutare l'opportunità - nonché la fattibilità - di chiedere il rilascio di una concessione in sanatoria invocando altresì con urgenza lo spostamento della sede da Milazzo a Palermo (come poi è avvenuto) al fine di interrompere con sollecitudine l'uso abitativo che sino ad allora veniva fatto. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2013 - avversata con il ricorso in epigrafe – il Comune di Milazzo - 2° Ufficio di Staff “Politica del Territorio” ha ingiunto alla -OMISSIS-., in persona dell’amministratore giudiziario, di demolire, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, le opere edilizie realizzate abusivamente in assenza di concessione edilizia.</h:div><h:div>1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Milazzo chiedendo di respingere la domanda cautelare e di dichiarare inammissibile, infondato e comunque di rigettare il ricorso.</h:div><h:div>1.2. Con ordinanza 4 giugno 2013, n. 528 è stata respinta la domanda cautelare. </h:div><h:div>1.3. Con atto di costituzione per prosecuzione del giudizio notificato in data 17 giugno 2022 e depositato in data 20 giugno 2022 la Curatela del Fallimento -OMISSIS-. in liquidazione ha insistito in tutte le domande già avanzate con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>1.4. In data 19 luglio 2022 la Curatela del Fallimento -OMISSIS-. in liquidazione ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2020; con decreto 28 settembre 2022, n. 160 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto l’istanza.</h:div><h:div>1.5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha insistito sui motivi già proposti negli scritti difensivi, mentre il difensore del Comune resistente si è riportato agli atti ribadendo le proprie conclusioni. Terminata la discussione fra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di rito - di tardiva proposizione del ricorso introduttivo - frapposta dal Comune resistente, in ragione dell’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di <corsivo>Difetto di legittimazione passiva. Violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 del DPR 380/01. </corsivo></h:div><h:div>Per la parte ricorrente, in sintesi, legittimato passivo all'ordinanza di ingiunzione a demolire è il proprietario ed il responsabile dell’abuso; la giurisprudenza ha poi precisato - confortata dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 15 luglio 1991 - che il proprietario è legittimato passivo indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell'abuso: infatti, l’estraneità del proprietario (cui è diretta l’ordinanza di demolizione) agli abusi edilizi commessi sul bene di cui abbia la piena ed esclusiva disponibilità (ed anche se commessi anteriormente al suo acquisto dal precedente proprietario) non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. </h:div><h:div>Ne consegue, per la deducente, che è solo l’attuale proprietario del bene abusivo il soggetto legittimato passivamente ad ottemperare all’ordinanza, ovvero il responsabile dell’abuso edilizio, e non l’amministratore giudiziario che in quanto tale non ha alcun diritto reale sul bene abusivamente realizzato; l’amministratore giudiziario, infatti, nella qualità di mero esecutore delle direttive del giudice delegato, non può in alcun modo essere definito proprietario o comunque titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo. </h:div><h:div>Inoltre, argomenta la ricorrente, l’ordinanza di ingiunzione impugnata non reca la notifica del suddetto provvedimento al responsabile dell’abuso - sig.ra -OMISSIS- nella qualità di precedente rappresentante legale della -OMISSIS-., peraltro qualificata dallo stesso provvedimento proprietaria dell’immobile (cfr. pag. 2) - così come previsto dall’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. </h:div><h:div>Infine, osserva la parte ricorrente, a fronte di un abuso realizzato nel 2008 il Comune di Milazzo ha effettuato il sopralluogo solo nel dicembre del 20-OMISSIS- - in costanza di amministrazione giudiziaria - con emissione dell’ordine di demolizione nel gennaio 2013. </h:div><h:div>2.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Come si ricava nell’ordinanza avversata la concessione edilizia n. 86/08 del 13 giugno 2008 - per la realizzazione del fabbricato oggetto della contestata misura repressiva - è stata rilasciata alla -OMISSIS-., in persona dell'amministratore unico; lo stesso provvedimento impugnato ha rivolto l’ingiunzione di demolizione alla -OMISSIS-., in persona dell'amministratore giudiziario.</h:div><h:div>Orbene, come di recente chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta “<corsivo>al proprietario e al responsabile dell'abuso</corsivo>”, e non è previsto uno sdoppiamento della responsabilità per il caso in cui essa sia ascrivibile ad una persona giuridica: l’illecito amministrativo che si estrinseca nella realizzazione di opere edilizie abusive non è tipizzato quale illecito del quale deve rispondere, a titolo personale, anche, o solo, il legale rappresentante della persona giuridica alla quale l’opera abusiva debba essere imputata; di conseguenza, quando il soggetto responsabile dell’abuso sia da individuare in una persona giuridica, sarà a quest’ultima che deve essere indirizzata l’ingiunzione di rimozione o demolizione, e non già, a titolo personale, al legale rappresentante di questa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5031).</h:div><h:div>Nella vicenda in esame, l’Amministrazione comunale resistente ha individuato quale soggetto responsabile dell’abuso la stessa -OMISSIS-. alla quale, pertanto, in piena aderenza al dettato normativo, è stata indirizzata l’avversata ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>L’ingiunzione di demolizione non è stata rivolta, invece, a titolo personale all’amministratore giudiziario della compagine societaria ricorrente.</h:div><h:div>Inoltre, la circostanza dell’intervenuto mutamento della persona dell’amministratore - dall’amministratore unico sig.ra -OMISSIS- all’amministratore giudiziario avvocato Andrea Aiello - è irrilevante ai fini di interesse, in ragione del già evidenziato presupposto dell’individuazione - quale soggetto responsabile dell’abuso - della persona giuridica -OMISSIS-..</h:div><h:div>Il riferimento, nel provvedimento impugnato, alla sig.ra -OMISSIS- quale “proprietaria” appare verosimilmente un <corsivo>lapsus calami</corsivo>, e comunque non risulta né allegato né dimostrato dalla parte ricorrente che l’immobile in questione non è di proprietà della -OMISSIS-..</h:div><h:div>Infine, la circostanza che a fronte dell’abuso del 2008 il sopralluogo è stato effettuato dal Comune di Milazzo solo nel dicembre 20-OMISSIS- (con emissione della misura demolitoria nel gennaio 2013) non inficia la validità dell’ordinanza impugnata: invero, la repressione degli abusi edilizi è, per giurisprudenza costante, attività vincolata, che prescinde del tutto dall’epoca di realizzazione e dallo stesso momento di verifica dei medesimi (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 novembre 2020, n. 1702).</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di <corsivo>Violazione di legge. Violazione dell’att. 321 c.p. nonché degli arridi 20, comma 1, 34, comma 9 e 40 comma 3, del D.lgs. 159/2011</corsivo>.</h:div><h:div>La parte ricorrente, in sintesi, ha innanzitutto tracciato le caratteristiche salienti dell’istituto del sequestro preventivo, il cui profilo peculiare è quello di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per estendere nel tempo o in intensità le conseguenze del crimine o per agevolare il compimento di altri reati.</h:div><h:div>Per l’esponente, dunque, le superiori considerazioni danno certezza del fatto che l’immobile su cui grava il provvedimento impugnato è allo stato immodificabile: l’ordinanza di demolizione, infatti, qualora fosse ottemperata dall’amministratore giudiziario nominato, avrebbe come palese conseguenza la violazione del predetto vincolo di indisponibilità e consequenziale configurazione del reato di cui all’art 349 c.p.; né, a ben vedere, la presenza del provvedimento di sequestro che qui occupa risulta compatibile in linea di principio con il provvedimento di ingiunzione a demolire, essendo opinione costante in giurisprudenza penale e amministrativa che il sequestro preventivo non osta di per sé alla emanazione del provvedimento di ingiunzione adottato dal Comune <corsivo>ex</corsivo> art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ma l’ordinanza dì demolizione può ritenersi legittimamente emanata solo nell’ipotesi in cui il provvedimento di prevenzione sia strumentale all’abuso edilizio per il quale si chiede la condanna a demolire. </h:div><h:div>Invero, osserva la deducente, il provvedimento di cui all’art. 321 c.p. e quello di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 possono coesistere ma la loro coesistenza è in ogni caso disciplinata dalla competente autorità giudiziaria penale, alla quale spetta il compito di ponderare le esigenze cautelari con l’esigenza di ripristino dello stato dei luoghi, talché solo l’istanza di dissequestro negata può rilevare come scriminante nei riguardi dell’autore dell’abuso edilizio che non ottemperi all’ordine del Comune. </h:div><h:div>In sostanza, per l’esponente, il Comune ove ha sede l’immobile abusivo e sottoposto a sequestro preventivo dall’Autorità penale a causa della sua abusività può legittimamente emettere l’ordinanza di demolizione se, in sede penale, venga accertato che l’esigenza di ripristino e tutela del territorio sia preponderante rispetto a quella della temporanea immodificabilità dei luoghi ai fini preventivi. Nel caso che qui occupa, invece, il sequestro preventivo <corsivo>ex</corsivo> art. 321 c.p. dell’immobile abusivo non è stato disposto dal giudice penale a seguito della realizzazione dell’opera abusiva e a seguito dell’accertamento previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, ma dal Tribunale di Palermo-sez. Misure di prevenzione nell’ambito del procedimento penale di applicazione delle misure di prevenzione a carico dei sigg.ri -OMISSIS-  e -OMISSIS- e della -OMISSIS-. con finalità precipua non tanto di tutela dell’ambiente e delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, ma di prevenzione dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (al fine di evitare che nelle more dell’accertamento della colpevolezza o meno degli imputati lo stesso immobile possa continuare ad essere utilizzato come possibile ed eventuale frutto dell’attività illecita o per il suo reimpiego). Osserva la deducente che, nell’ipotesi di accertamento positivo delle fattispecie di reato, l’immobile <corsivo>de quo</corsivo> verrà acquisito alla titolarità dello Stato mentre, in caso contrario, tornerà nella disponibilità dei legittimi proprietari che, peraltro, in quanto autori dell’abuso edilizio risponderanno all’ordine di ingiunzione. </h:div><h:div>In questo momento, argomenta la parte ricorrente, l’immodificabilità impressa dal sequestro preventivo rende illegittima qualsiasi statuizione modificativa dello stato dei luoghi e della consistenza del patrimonio sequestrato: ne consegue che l’ordinanza di ingiunzione a demolire (intervenuta dopo 5 anni dall’abuso e in costanza di amministrazione giudiziaria) risulta illegittima poiché adottata in violazione del combinato disposto di cui all’art. 321 c.p. e 20, comma 1, D.lgs. 159/2011.</h:div><h:div>Per l’esponente, infatti, ben diverse sono le finalità - e soprattutto il bene giuridico tutelato - nel caso di sequestro preventivo <corsivo>ex</corsivo> art. 321 c.p. eseguito in combinato disposto con gli artt. 20, comma 1, e 34 comma 9, del D.lgs. 159/2011: le norme contenute nel c.d. codice antimafia mirano, infatti, a imprimere ai beni della persona sottoposta a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. un vincolo di indisponibilità allorquando si ha motivo - sulla base di sufficienti indizi - di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (cfr. art. 20, comma 1). </h:div><h:div>Tale vincolo è imprimibile anche sui beni connessi ad attività economiche quando, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 19 del D.lgs. 159/2011, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio delle sopradette attività (comprese quelle imprenditoriali), sia direttamente che indirettamente, possa comunque agevolare l’attività delle persone sottoposte a procedimento penale o ai suoi familiari; in tal caso il Tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria dei predetti beni (art. 34 commi 1 e 2). Se poi vi è concreto pericolo che i beni sottoposti all’amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il Procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia o il Questore possono chiedere al Tribunale di disporre il sequestro (art. 34, comma 9). </h:div><h:div>Dall'esame dell’impianto normativo dettato dal c.d. codice antimafia del 2011, argomenta la deducente, emerge che in presenza di sufficienti indizi di reità su persone sottoposte a procedimento penale per i reati stabiliti dall’art. 416-bis c.p. le autorità preposte possono disporre, nelle forme dell’art. 321 c.p., il sequestro dei beni personali, nonché dei beni connessi ad attività commerciali ed imprenditoriali che possono costituire il frutto dell’attività illecita o del suo reimpiego; a tal fine le suddette norme mirano a tutelare un interesse pubblico primario evitando che i reati di cui all’art. 416-bis c.p., vengano portati ad ulteriori conseguenze qualora i beni non vengano temporaneamente sequestrati o le aziende vengano lasciate nel libero esercizio delle loro attività. </h:div><h:div>Ed infatti, per l’esponente, ulteriore finalità del codice antimafia è quella - una volta accertato con sentenza definitiva in sede penale che il bene sequestrato è frutto dell’attività illecita - di apprenderlo alla titolarità definitiva dello Stato con lo strumento della confisca e l’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione frusterebbe la <corsivo>ratio</corsivo> della normativa antimafia: sottrarrebbe il bene sequestrato alla disponibilità temporanea dello Stato e a quella eventualmente definitiva, con evidente danno economico al patrimonio statale, ponendosi di conseguenza in evidente contrasto con le norme del codice antimafia. </h:div><h:div>Ulteriore profilo di illegittimità, per la parte ricorrente, risiede nella violazione dell’art. 40 del D.lgs 159/2011 che disciplina la gestione dei beni sequestrati affidando al giudice delegato alla misura di prevenzione ed al nominato amministratore giudiziario la <corsivo>gestio</corsivo> dei beni sequestrati. </h:div><h:div>Il primo, infatti, impartisce al secondo le direttive generali della gestione che dev’essere svolta sotto il rigido controllo del giudice delegato; l’amministratore giudiziario, infatti, nella gestione dei beni non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, compiere atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. </h:div><h:div>Anche l’ipotetica ottemperanza all’ordine di demolizione, per la deducente, violerebbe la “competenza esclusiva” di cui gode il giudice penale delegato alla misura di prevenzione, solo organo deputato alla gestione del bene sequestrato sino a quando è pendente il procedimento penale. </h:div><h:div>In conclusione, per il deducente, solo all’esito del predetto procedimento che accerti la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 20 e ss. del D.lgs. 159/2011, con conseguenziale dissequestro del bene e restituzione dello stesso agli aventi diritto (ai legittimi proprietari), si potrà ottemperare all’ingiunzione a demolire.</h:div><h:div>3.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>3.1.1. Giova premettere che non risulta contestata, dalla parte ricorrente, l’abusività del manufatto edilizio in questione, avendo anzi la stessa parte dato atto della “<corsivo>manifesta difformità dell’edificio dall’anzidetta concessione edilizia</corsivo>” (cfr. pag. 3 del ricorso); inoltre, non risulta dimostrata l’avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria, oggetto di proposta dell’amministratore giudiziario al giudice delegato (cfr. sempre pag. 3 del ricorso).</h:div><h:div>3.1.2. Il Collegio ritiene, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, che la sanzione demolitoria, in edilizia, ha carattere doveroso e vincolato (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, -OMISSIS- dicembre 2022, n. 7702; T.A.R. Toscana, sez. III, 5 agosto 2022, n. 992).</h:div><h:div>3.1.3. Fermo quanto sopra, in tema di effetti del sequestro giudiziario sul procedimento amministrativo di repressione di abusi edilizi, si registrano in giurisprudenza tre distinti orientamenti:</h:div><h:div>- secondo il primo, l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 21-<corsivo>septies</corsivo> della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11);</h:div><h:div>- in base al secondo, invece, il sequestro di un immobile abusivo da parte dell'Autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che lo attinge, ma soltanto l'eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che sarà onere dell'interessato richiedere tempestivamente. Conseguentemente, la circostanza che il fabbricato è oggetto di un sequestro penale deve essere tenuta in conto dall'Amministrazione procedente soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo. L'obbligato quindi ha l'onere di chiedere all'Autorità giudiziaria penale il dissequestro, secondo la procedura prevista dall' art. 85 disp. att. cod. proc. pen., allo scopo di ottenere l'autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dei luoghi, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell'istanza giustificherebbe il <corsivo>factum principis</corsivo> tale da inibire l'ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 9 febbraio 2023, n. 426; T.A.R. Umbria, sez. I, 14 dicembre 2022, n. 943);</h:div><h:div>- infine, per il terzo orientamento, non può mai configurarsi un obbligo di chi abbia patito un provvedimento di sequestro di un suo bene, di attivarsi in alcun modo per assicurare l’esecuzione, in pendenza del sequestro medesimo, di una ingiunzione a demolire e nemmeno è ravvisabile un onere di collaborazione con l’autorità comunale, onde portare ad esecuzione una ingiunzione a demolire, in pendenza di un sequestro penale (per detto orientamento, l’assenza di un obbligo o di un onere siffatto, non porta ad escludere che, in casi particolari, chi sia stato colpito da un sequestro penale, e in pendenza del medesimo, possa comunque - al di fuori di qualunque assetto coercitivo - avere interesse a ottemperare all’ordine di demolizione emanato da una amministrazione comunale, senza attendere l’esito del processo penale). Per detto indirizzo ermeneutico, non sembra possa confermarsi l’indirizzo che reputa nulla, nella sostanza per impossibilità dell’oggetto, l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del predetto sequestro penale; a ben discernere, l’oggetto di un’ordinanza siffatta, anche perdurante il vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità, non essendosi in presenza insomma di un oggetto “impossibile”. Semmai, stante quanto sopra considerato in merito all’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione <corsivo>contra se</corsivo> con l’autorità amministrativa, per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277).</h:div><h:div>3.1.4. Premessa la superiore ricostruzione, il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo (terzo) orientamento, la cui persuasività è, nella vicenda in esame, irrobustita dalla peculiare <corsivo>ratio</corsivo> e finalità del sequestro disposto dal Tribunale di Palermo – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, nonché dalle specifiche regole dettate in materia dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</h:div><h:div>In altri termini, proprio in ragione del carattere doveroso e vincolato della misura ripristinatoria, come sopra evidenziato, l’ordinanza impugnata deve ritenersi esente dai vizi denunciati; nondimeno, la sua efficacia è subordinata all’evento della cessazione del sequestro.</h:div><h:div>4. In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>5. La peculiarità della vicenda contenziosa nonché l’esistenza di dibattiti interpretativi sulle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</h:div><h:div>6. Come sopra evidenziato, con decreto 28 settembre 2022, n. 160 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dalla Curatela del Fallimento della -OMISSIS-. in liquidazione.</h:div><h:div>Orbene, ai fini delle determinazioni finali in materia occorre acquisire dalla parte ricorrente copia di idonea documentazione circa l’eventuale sopravvenienza di modifiche delle condizioni rilevanti in punto di ammissione al beneficio <corsivo>de quo</corsivo> e, segnatamente, il decreto del giudice delegato che attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese fino alla data di definizione della causa.</h:div><h:div>A tal fine viene pertanto assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta (60), dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, riservando ogni determinazione a successivo provvedimento.</h:div><h:div>All’uopo si deve sin d’ora precisare che, secondo condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art. 83, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 783, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) – in base al quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - non impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta (peraltro, nel caso in esame, depositata prima della definizione nel merito della causa) dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito (arg. <corsivo>ex</corsivo> Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448).</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Assegna alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il deposito della documentazione in motivazione.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 <corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Strazzeri Martina</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>