<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20130091120221026175513239" id="20130091120221026175513239" modello="4" modifica="10/26/2022 7:58:02 PM" pdf="0" ricorrente="Nora Maricchiolo" stato="2" tipo="16" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="00911"/><fascicolo anno="2022" n="02848"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130091120221026175513239.xml</file><wordfile>20130091120221026175513239.docm</wordfile><ricorso NRG="201300911">201300911\201300911.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\874 Francesco Brugaletta\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>26/10/2022 19:54:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Brugaletta,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- quanto al ricorso introduttivo del giudizio:</h:div><h:div>1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 10/12/2013, notificata alla ricorrente il 17/01/2013, per mezzo della quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha rigettato la domanda prot. n. -OMISSIS- del 10/12/2004 di accertamento di compatibilità paesaggistica e definizione degli illeciti edilizi presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003, e 2) di ogni ulteriore atto, anche sconosciuto, precedente o successivo, propedeutico, connesso e/o consequenziale a quello impugnato;</h:div><h:div>- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data -OMISSIS-, per l’annullamento previa sospensione: </h:div><h:div>a) dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del Responsabile Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS-avente ad oggetto “demolizione e ripristino stato dei luoghi dell’immobile adibito a civile abitazione sito in via -OMISSIS- n. 65” a mezzo della quale è stata ordinata alla odierna ricorrente “la demolizione delle opere realizzate nell’immobile sito in -OMISSIS-via -OMISSIS- n. 65 riportato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- ricadente nel prg vigente in zona B7 – alto interesse ambientale come stabilito nelle sentenze penali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- che qui si intendono riportate e trascritte con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, antecedente gli interventi abusivi oggetto delle sentenze, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della presente”, b) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Responsabile Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS-il quale, nel riscontrare la motivata istanza di annullamento in autotutela di -OMISSIS-, rappresentava che l’ordine di demolizione è stato emesso “in 2 applicazione della sentenza del giudice monocrativo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- depositata in cancelleria il -OMISSIS- e sentenza della Corte di Appello di Messina n. -OMISSIS- del -OMISSIS- depositata in cancelleria il -OMISSIS-” e, quindi, implicitamente rigettava l’anzidetta istanza di annullamento in autotutela;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato -OMISSIS- in Giarre, viale -OMISSIS- n. 43, e con domicilio digitale <corsivo>ex lege</corsivo> come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC. di Messina, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div><h:div>Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC. di Messina;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 24 ottobre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS- la deducente ha proposto la domanda in epigrafe.</h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC. di Messina al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.</h:div><h:div>3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS- la deducente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.</h:div><h:div>4. Con ordinanza -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 24 ottobre 2022, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Rileva il Collegio che la decisione della controversia passa dall’applicazione dell'art. 25 <corsivo>bis </corsivo>(norma di interpretazione autentica) della legge reg. Sic. 10 agosto 2016, n. 16, così come introdotto con legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, il quale stabilisce che l’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 <corsivo>“si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente</corsivo>” (comma 1).</h:div><h:div>Tale disposizione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 27 ottobre 2021, in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 3, l’art. 117, comma 2, lett. l) e s), e l’art. 123 Cost., nonché per violazione degli artt. 14 e 27 dello Statuto speciale della Regione Siciliana.</h:div><h:div>7. Il Collegio ritiene che la detta decisione della Corte costituzionale può direttamente incidere sulla valutazione della questione di che trattasi e che, pertanto, ricorrono i presupposti per disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio fino alla definizione del giudizio pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte costituzionale.</h:div><h:div>Va sul punto evidenziato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, con la puntualizzazione che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, pena l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, ord. 30 giugno 2022, n. 5452).</h:div><h:div>8. Il presente giudizio, pertanto, deve essere sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul sopra richiamato ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19; per la prosecuzione del giudizio dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., una nuova istanza di fissazione entro il termine di giorni 90 decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale di definizione del giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, sospende il giudizio nei sensi indicati in motivazione. </h:div><h:div>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 <corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lizzio Andrea</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>