<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120302320230613110340465" descrizione="Locale a stromboli con autorizzazioni in bilico. Resp. Spese comp." gruppo="20120302320230613110340465" modifica="6/18/2023 8:55:01 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Soc. Sabbia Nera S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2012" n="03023"/><fascicolo anno="2023" n="02411"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120302320230613110340465.xml</file><wordfile>20120302320230613110340465.docm</wordfile><ricorso NRG="201203023">201203023\201203023.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alfredo giuseppe allegretta</firma><data>18/06/2023 20:55:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>oltre al risarcimento dei danni consequenziali,</h:div><h:div>- dell'ordinanza dirigenziale del IV Settore Servizio Sviluppo Economico n. 70 del 27.07.2012, notificata in data 30.07.2012, recante la sospensione immediata dell'attività di bar effettuata nel chiosco esterno al locale sito in Lipari - Stromboli, loc. Scari Via Marina, nonché la decadenza della DIA sanitaria n. 19049 del 29.05.2012, nonché, nell’ipotesi in cui non si ritenesse implicitamente revocata o annullata dalla superiore ordinanza 70/12, dell’ordinanza dirigenziale del IV Settore Servizio Sviluppo Economico n. 62 del 18.07.2012, notificata in data 24.07.2012, recante la cessazione immediata dell'attività di somministrazione esercitata nel chiosco installato sull'area di cui al foglio 24, particella 962, nonché l'archiviazione della DIA sanitaria assunta in data 29.05.2012 al prot. 28108 (in realtà n. 19049);</h:div><h:div>- dell'ordinanza dirigenziale del II Settore Sviluppo e Tutela del Territorio n. 65/12, notificata il 24.07.2012, di “rimessa in pristino dei luoghi” sulla scorta della ritenuta assenza di autorizzazione alla realizzazione, in area di cui al foglio 24, particella 962, di una struttura in materiale ligneo con tettoia in cannucciato ed allo scavo per la preparazione della relativa superficie;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, il verbale di ispezione di esercizio commerciale del 26.05.2012 ed il verbale di accertamento di violazione amministrativa del 31.05.2012, entrambi del Corpo di Polizia Municipale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3023 del 2012, proposto da </h:div><h:div>Sabbia Nera S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Paolo Russo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Luisa Calderonio e Ottavio Occhipinti, con domicilio eletto presso Silvana Ricca, in Catania, via Trieste, 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, in Catania, via Istituto Sacro Cuore, 22; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza telematica del giorno 15 maggio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 6.11.2012 e depositato in data 4.12.2012, la società Sabbia nera S.r.l. esponeva di essere affittuaria di un ramo di azienda della società “Il Malandrino s.n.c.”, avente ad oggetto l’esercizio di attività bar, pasticceria, gelateria, pizzeria, rosticceria con vendita di caffè e bevande alcooliche di bassa ed alta gradazione, in Lipari, isola di Stromboli, Via Marina, munita di autorizzazione n. 76 per l'esercizio di tipo A (pizzeria annuale e rosticceria stagionale) ed autorizzazione n. 77 per l'esercizio di tipo B (bar, pasticceria), rilasciate entrambe dal Comune di Lipari in data 27 luglio 1996, nonché di autorizzazione sanitaria n. 604 del 18 marzo 1999, integrata in data 13 ottobre 2003, e di licenza di vendita di bevande alcoliche n. 790 del 2 dicembre 1996. </h:div><h:div>In data 3 settembre 2010, la società ricorrente presentava al Comune e all'ASL la DIA sanitaria prot. 28108, ALL. 1, recante la comunicazione del cambio di nome da “Il Malandrino s.n.c.” a “Sabbia Nera s.r.l.” e della modifica degli impianti e/o delle attrezzature. </h:div><h:div>In data 29 maggio 2012 la ricorrente depositava DIA prot. 19049 con la quale comunicava la modifica degli impianti e/o attrezzature della zona adibita a bar esterno, mediante allegazione di planimetria relativa alla struttura esterna, ricadente sulla particella 692, foglio di mappa 24, detenuta in forza di contratto di locazione registrato in data 15.01.2009. </h:div><h:div>ln data 6 luglio 2012, la ricorrente depositava richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/85 della tettoia con cannucciato a servizio del locale commerciale, ricadente nella particella 692 del foglio di mappa 24. </h:div><h:div>In data 9 luglio 2012, l’Amministrazione notificava ordinanza n. 52 del 4 luglio 2012, con la quale veniva ordinata la cessazione immediata, in quanto esercitata abusivamente, dell'attività di somministrazione in assenza del titolo autorizzativo e l'archiviazione della DIA sanitaria assunta in data 29.05.2012 al prot. 28108.</h:div><h:div>In data 24 luglio 2012 veniva notificata ordinanza n. 62 del 18 luglio 2012, con la quale il dirigente, rettificando l’ordinanza n. 52 che erroneamente indicava la particella 693, ordinava alla ricorrente la cessazione immediata dell’attività di somministrazione esercitata abusivamente nel chiosco istallato sull'area al foglio 24, particella 962, Comune di Lipari, Sez. Stromboli, nonché l'archiviazione della DIA sanitaria assunta in data 29.5.2012, al prot. 28108 (rectius 19049). </h:div><h:div>ln data 24 luglio 2012 veniva altresì notificata l’ordinanza n. 65 di ripristino dei luoghi abusivamente edificati.</h:div><h:div>Con istanza del 27.7.2012 il legale rappresentante della società ricorrente, contestandone la legittimità, chiedeva che l'Amministrazione provvedesse all'annullamento e/o alla revoca in autotutela delle ordinanze n. 52 del 4 luglio 2012 e n. 62 del 18 luglio 2012. </h:div><h:div>ln data 30 luglio 2012 veniva notificata ordinanza n. 70 del 27 luglio 2012, con cui l'Amministrazione dichiarava decaduta la DIA sanitaria n. 19049 del 29.05.2012 e nel contempo ordinava: </h:div><h:div>1) la sospensione immediata della attività di bar effettuata nel chiosco esterno al locale sito in Lipari, Stromboli, località Scari via Marina; </h:div><h:div>2) di uniformarsi alle prescrizioni previste al decreto Assessoriale Sanità Regione Sicilia del 27.02.2008 al fine di poter presentare nuova DIA Sanitaria e alla legge 287/91 integrata e modificata dal D.Lgs. n. 59 del 26.3.2012. </h:div><h:div>Nella stessa data del 30.07.2012, alla predetta ordinanza di sospensione, notificata dal Corpo di polizia Municipale presso la Caserma dei CC di Stromboli, veniva data esecuzione immediata per ammonizione espressa del Comandante dei CC, evidenziando che, in difetto, si sarebbe provveduto coattivamente con trasmissione degli atti alla procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p. </h:div><h:div>Con ulteriore istanza del 2.08.2012 la società ricorrente chiedeva la revoca in autotutela dell’ordinanza n. 70 del 27 luglio 2012, rilevando l'avvio della procedura di sanatoria edilizia; tale istanza restava priva di riscontro da parte del Comune. </h:div><h:div>Avverso il provvedimento n. 70, la ricorrente insorgeva in giudizio, sollevando le seguenti censure: </h:div><h:div>1) Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. </h:div><h:div>In tesi della società ricorrente, il provvedimento n. 70/12 di sospensione dell'attività di bar nel chiosco realizzato sulla particella 692 si fonda sostanzialmente su:</h:div><h:div>- l’assenza di autorizzazione al relativo esercizio; </h:div><h:div>- l’invalidità della comunicazione DIA sanitaria n. 19049 del 29.05.2012 per asserita violazione dell’art. 3 del decreto assessoriale (D.A.) del 27.02.08;</h:div><h:div>- l'abusività della struttura in materiale ligneo con tettoia in cannucciato realizzata sulla predetta part. 692. </h:div><h:div>Con riferimento a ciascuna delle predette violazioni, la ricorrente ha dedotto quanto segue: l’esercizio commerciale in questione rientrerebbe nel novero dei cc.dd. esercizi di vicinato, di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 114/98, per i quali l’art. 65 D.Lgs. 59/2010, vigente<corsivo> ratione temporis</corsivo>, subordinerebbe l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento della superficie alla dichiarazione inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio.</h:div><h:div>Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe dovuto dotarsi di un’autorizzazione per l’attività svolta nel chiosco, che non costituirebbe un esercizio autonomo di attività, ma solo un punto di somministrazione all’esterno dalla struttura principale.</h:div><h:div>Pertanto, avendo la ricorrente comunicato in data 29.05.2012 l’ampliamento degli impianti e la modifica dell’attrezzatura adibita a bar esterno, avrebbe pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla legge per l’estensione delle autorizzazioni di cui era già in possesso. </h:div><h:div>La regolarità dell’operato della ricorrente sarebbe stata peraltro confermata dall’art. 2, comma 7, del D.A. n. 41256, a norma del quale l’operatore del settore alimentare è tenuto a dare comunicazione alla locale azienda sanitaria e al SUAP delle modifiche strutturali di impianto e di attrezzature. Avendo assolto a quanto previsto dalla legge, la ricorrente sostiene che l’unica ragione in forza della quale l’Amministrazione avrebbe ritenuto la DIA illegittima sarebbe stata l’assenza dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione della tettoia in cannucciato.</h:div><h:div>Tuttavia, secondo la prospettazione di parte, la mancanza del titolo edilizio non dovrebbe incidere sulla validità della DIA: il comma 8 dell’art. 64 del D.lgs. n. 59/2010 non contemplerebbe, infatti, tale ipotesi fra le cause di decadenza della dichiarazione di inizio attività.   </h:div><h:div>La motivazione addotta a sostegno dell’ordine di sospensione sarebbe totalmente incompatibile con il provvedimento adottato.</h:div><h:div>Laddove anche la sospensione fosse stata ordinata per consentire alla ricorrente di mettersi in regola con le prescrizioni asseritamente violate, in ogni caso l’ordinanza impugnata non avrebbe menzionato l’istanza in sanatoria ex art. 13 L. 47/85, presentata dalla società il 6 luglio 2012. </h:div><h:div>Tale circostanza, ai sensi dell’art. 17 ter TULPS, a mente del quale “non si dà comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”, avrebbe evitato la sospensione dell’attività sino al 4 settembre 2012.  </h:div><h:div>2) Eccesso di potere. </h:div><h:div>In tesi, la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 cit. avrebbe determinato l’illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino dei luoghi, notificato il 24 luglio 2012, in quanto la preesistenza della domanda di sanatoria avrebbe reso illegittima l’irrogazione della sanzione demolitoria. </h:div><h:div>3) Risarcimento dei danni patiti.</h:div><h:div>In tesi, la società ricorrente era stata costretta a chiudere il bar esterno in data 30.07.2012 e per tutta la durata della stagione estiva. Avrebbe, dunque, subito un pregiudizio economico quantificabile in euro 90.000,00 per il mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere nel periodo compreso tra il 30.07.2012 e il 4.09.2012 (data di scadenza dell’istanza di sanatoria entro il quale l’Amministrazione non avrebbe potuto sanzionare la ricorrente per gli asseriti abusi edilizi). Tale somma risultava, in particolare, parametrata all’incasso dell’anno precedente e dello stesso mese di luglio 2012. </h:div><h:div>In data 4.02.2013 si è costituita l’Amministrazione resistente, deducendo la tardività del ricorso relativamente all’impugnazione dell’ordinanza n. 52, e l’infondatezza delle censure sollevate dalla controparte, alla luce delle note comunali nn. 3762/PM del 13 novembre 2012; 38689 del 14.11.2012; 24991 dell’11.7.2012.  </h:div><h:div>In vista dell’udienza del 15.05.2023, la ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a., con le quale ha osservato che: </h:div><h:div>- sarebbe infondata l’eccezione di tardività sollevata dal Comune, in quanto la sospensione feriale vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo> era di 46 giorni;   </h:div><h:div>- la difesa del Comune si sarebbe affidata a relazioni e documenti interni redatti e acquisiti dopo la notifica del ricorso, effettuando un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati. Di conseguenza non si riscontrerebbero ragioni idonee a confutare la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti, fondate sulla presentazione di valida DIA del 29.05.2012 (per l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato) e sulla richiesta di sanatoria ex art. 13 L. 47/85, con riferimento alla quale, in assenza di espresso diniego, non vi sarebbe stato il presupposto per la sospensione dell’attività e per l’irrogazione dell’ordine di rimessione in pristino. </h:div><h:div>All’udienza straordinaria del 4.07.2022, con ordinanza collegiale n. 1833/ 2022, il ricorso è stato dichiarato interrotto, per il venir meno dello <corsivo>ius postulandi</corsivo> in capo al difensore del Comune di Lipari. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 80, comma 3 c.p.a., i ricorrenti hanno riassunto il ricorso, con atto notificato al Comune in data 11.10.2022 e depositato in pari data.  </h:div><h:div>All’udienza telematica del 15.05.2023, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto. </h:div><h:div>Per una migliore comprensione della vicenda in esame è necessario ricostruire i fatti di causa.</h:div><h:div>La società “Sabbie Nere s.r.l.” è affittuaria di un ramo d’azienda della società “Il Malandrino s.n.c.”, avente ad oggetto l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel locale sito in Stromboli, località Scari Via Marina, foglio di mappa 24, particella 961, 962, 1229, giuste autorizzazioni amministrative n. 76 e 77 del 27.07.1996 e autorizzazione sanitaria n. 604 del 18.03.2012. </h:div><h:div>In data 26 maggio 2012, su segnalazione di terzi, gli agenti della stazione dei Carabinieri e della polizia municipale di Lipari effettuavano un’ispezione presso l’esercizio commerciale facente capo alla società ricorrente.</h:div><h:div>Nel corso del sopralluogo si rinveniva una struttura in materiale ligneo e copertura in canne con annesso bancone, di forma rettangolare di dimensioni pari a circa mt 2,70 x 5,00 e altezza di circa mt 2,70; opera utilizzata come bar all’aperto e dotata di tavoli e sedie. </h:div><h:div>Il legale rappresentante della società ricorrente produceva: </h:div><h:div>- autorizzazione alla collocazione di un chiosco adibito alla vendita di bibite sul terreno censito in catasto alla particella 963 del foglio 24, adibito alla vendita di bibite e gelati, avente prot. 26647 del 30.07.2010; </h:div><h:div>-  autorizzazione edilizia n. 36647 del 13.08.2010, riguardante la collocazione temporanea di un chiosco prefabbricato sulla particella 963, cioè in un’area diversa rispetto a quella nella quale era stata realizzata la tettoia in questione; </h:div><h:div>- autorizzazione paesaggistica n. 3936/10 del 30.06.2010 per la collocazione di un chiosco prefabbricato da utilizzare per la vendita di bibite e gelati presso l’attività esistente in Via Marina foglio 24, particella 963, ditta Paolo Russo, “Sabbia nera s.r.l.”;  </h:div><h:div>- richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Sovrintendenza di Messina in deroga al protocollo quale attività produttiva per la collocazione di un chiosco prefabbricato del 30.04.2012;  </h:div><h:div>- DIA sanitaria assunta con protocollo n. 20836 del 2012 (mese e giorno non leggibili);</h:div><h:div>- aggiornamento DIA del 3.09.2010, entrambe prive di elaborati allegati. </h:div><h:div>Il 29 maggio 2012, tre giorni dopo l’avvenuta ispezione, la società ricorrente presentava la DIA sanitaria, prot. 19049, nelle cui planimetrie veniva riportato il bar esterno, così come accertato durante il sopralluogo del 26.05.2012. </h:div><h:div>Il 31 maggio 2012 presso l’ufficio Sviluppo Economico veniva redatto il verbale di accertamento di violazione, rilevando che:   </h:div><h:div>- la DIA sanitaria assunta al prot. 28108 del 3.09.2010 risultava annullata, come da comunicazione trasmessa dalla società ricorrente, assunta al prot. 28109 del 3.09.2010, con la quale il legale rappresentante della società comunicava di avere erroneamente depositato in data 10.06.2010 ALL. 1 DIA sanitaria, anziché ALL. 2;</h:div><h:div>- la DIA assunta in data 3.09.2010 al prot. 28108 e le planimetrie allegate non riportavano alcuna struttura nell’appezzamento di terreno dove era stata accertata la collocazione del manufatto abusivo, cioè la particella 962. </h:div><h:div>Pertanto, si dava atto che l’attività di bar somministrazione di alimenti e bevande svolta nel predetto manufatto avveniva in strutture prive di qualsiasi titolo abilitativo (autorizzazione, nulla osta soprintendenza ai BB.CC.AA., nulla osta del Genio Civile). </h:div><h:div>In più, nella nota 24991 dell’11.07.2012, il Responsabile del Servizio Tutela ambientale attestava l’insussistenza dell’autorizzazione allo scarico fognario per l’esercizio dell’attività commerciale. </h:div><h:div>Ciò premesso, il provvedimento avversato censura il mancato rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, in violazione dell’art. l’art. 64, comma 6, D.Lgs. n. 59/2010 (che espressamente statuisce: “L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”) e dell’art. 3 D.A. 28108 del 27.02.2008 (di seguito ritrascritto:</h:div><h:div>“<corsivo>Il comune, attraverso il SUAP od altro ufficio individuato dal comune, dovrà:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-  provvedere, a norma di legge, alle verifiche in materia urbanistica (agibilità e destinazione d'uso, etc.) di scarichi fognari sia civili che produttivi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altro controllo tecnico, previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-  resta inoltre a carico del SUAP, o, in assenza, di altro ufficio comunale individuato, la verifica del possesso di ogni altro requisito dichiarato dalla ditta in materia ambientale, antincendio, emissione in atmosfera, etc., tramite il coinvolgimento degli enti preposti secondo le rispettive competenze (provincia, ARPA, vigili del fuoco, etc.);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-  il responsabile del procedimento del SUAP o ufficio comunale, in caso di dichiarazione mendace, omissione o di altre irregolarità, adotta i provvedimenti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e li comunica, per conoscenza, all'Azienda unità sanitaria locale interessata, ai fini delle proprie determinazioni circa l'eventuale sospensione o revoca della registrazione.</corsivo>”).</h:div><h:div>Tali previsioni subordinano l’esercizio dell’attività di somministrazione di cibo e bevande al rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico - sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro.</h:div><h:div>Pertanto, acclarata l’esistenza dell’abuso edilizio, legittimamente l’Amministrazione ha ingiunto l’ordine di sospensione dell’attività ivi esercitata. </h:div><h:div>In proposito, la giurisprudenza ha affermato che “La legittimità edilizia e la conforme destinazione urbanistica di un immobile costituiscono indefettibile presupposto dell'autorizzazione commerciale” (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5215).</h:div><h:div>In senso dirimente si veda altresì CGARS 18 maggio 2022 n. 591, in base alla quale: “Osserva il Collegio che, per giurisprudenza ormai prevalente del giudice amministrativo che ha modificato un precedente orientamento, in locali non in regola con le norme che governano il territorio non è legittimo esercitare attività commerciale ed imprenditoriale.”; “la giurisprudenza amministrativa ha in molteplici occasioni riconosciuto che la regolarità urbanistico – edilizia dell'opera condiziona l’esercizio dell'attività commerciale all'interno di essa, anche perché opinare in senso contrario significherebbe eludere le sanzioni previste per la repressione degli illeciti edilizi. In particolare, è stato affermato che la stretta connessione tra materie del commercio e dell’urbanistica ha indotto il legislatore del 1991 a indicare il medesimo fatto quale presupposto per l’esercizio di poteri propri sia della materia dell’urbanistica e sia di quella del commercio, con la conseguente inibizione, per l’autorità amministrativa, di assentire l’attività nel caso di non conformità della stessa alla disciplina urbanistico – edilizia” (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 ottobre 2015 n. 4880). </h:div><h:div>In definitiva, il legittimo esercizio di un’attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere. </h:div><h:div>Per tutte valga la seguente ulteriore pronuncia: “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato, come nella fattispecie, su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2011 n. 5537 e id., V, 8 maggio 2012, n. 5590). </h:div><h:div>Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880). </h:div><h:div>5.3.2. Va quindi confermato che la regolarità urbanistico edilizia dell’opera condiziona l’esercizio dell’attività commerciale al suo interno anche perché ritenere il contrario comporterebbe elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi. Così si è affermato che la stretta connessione tra materie del commercio e dell’urbanistica ha indotto il legislatore a indicare il medesimo fatto quale presupposto per l’esercizio di poteri propri sia della materia dell’urbanistica, sia di quella del commercio, con la conseguente inibizione, per l’autorità amministrativa, di assentire l’attività nel caso di non conformità della stessa alla disciplina urbanistico – edilizia (Cons. Stato, V, 17 ottobre 2002, n. 5656 e 28 giugno 2000, n. 3639). E’ stato così superato il precedente indirizzo giurisprudenziale che affermava l’illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale (o di ampliamento o di trasferimento dell’esercizio) per ragioni di ordine urbanistico, sul presupposto che l’interesse pubblico nella materia del commercio fosse di diversa natura ed implicasse perciò criteri valutativi differenti (cfr. Cons. Stato, V, 21 aprile 1997, n. 380): il revirement giurisprudenziale si fonda su un criterio di ragionevolezza e sul principio costituzionale di buona amministrazione per cui non è tollerabile l’esercizio dissociato, addirittura contrastante, dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la tutela di interessi pubblici distinti, specie quando tra questi interessi sussista un obiettivo collegamento, come è per le materie dell’urbanistica e del commercio. </h:div><h:div>5.3.4. Tale conclusione trova del resto riscontro nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e succ. mod., il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato, nella parte rimasta in vigore dopo le modifiche e le abrogazioni apportate con il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso” (cfr. Cons. St., sez. V, sent. 29 maggio 2018 n. 3212). </h:div><h:div>Sulla stessa identica linea di pensiero si veda T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 26.04.2021, n. 2691, secondo cui: “L'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non può che comportare la revoca dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, atteggiandosi la revoca ad atto dovuto. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, l. n. 287/1991 hanno, infatti, coordinato il profilo urbanistico - edilizio e quello più propriamente commerciale, stabilendo che anche la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa. In termini più generali, riferiti a qualsivoglia attività commerciale, deve riconoscersi che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.”.</h:div><h:div>Si aggiunga, inoltre, che con nota prot. 2736 del 11.07.2012 l’ASP di Messina comunicava alla ricorrente la carenza della documentazione presentata con la DIA; in particolare, chiedeva l’integrazione dell’autorizzazione sanitaria n. 604 del 25.11.2002; di cinque copie delle relazioni tecniche e planimetriche, con la descrizione dello stato dei luoghi e degli arredi; una relazione sulla parte esterna del bar e sulle eventuali autorizzazione delle quali è corredato. </h:div><h:div>Tale nota non veniva riscontrata dalla ricorrente. </h:div><h:div>Pertanto, si constata, a monte, la mancata formazione del titolo che avrebbe abilitato l’istante allo svolgimento dell’attività liberalizzata, a causa dell’insussistenza di uno o più elementi costitutivi della fattispecie normativamente prevista. </h:div><h:div>Invero, la liberalizzazione amministrativa implica che il privato possa svolgere un’attività senza che sia necessario un preventivo provvedimento amministrativo, atteso che il controllo pubblico avviene soltanto in una fase successiva.</h:div><h:div>Tuttavia, ciò non implica una totale “deregulation”, in quanto occorre pur sempre il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività liberalizzata, la cui sussistenza è accertata <corsivo>ex post</corsivo> dall’Amministrazione. </h:div><h:div>Invero, in base alla disciplina generale di cui all’art. 19 L. 241/90, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività liberalizzata, esercita poteri conformativi, prescrivendo al denunciante le misure necessarie al fine di adeguare l’attività intrapresa alla normativa vigente; se il privato non ottempera, l’attività si intende vietata. </h:div><h:div>Ciò suffraga ulteriormente la legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività, stante la carenza dei presupposti a cui la legge subordina l’esercizio dell’attività in questione.</h:div><h:div>Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la deducente contesta il vizio di eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, che avrebbe adottato il provvedimento demolitorio nonostante il deposito dell’istanza di accertamento di conformità per il chiosco in questione.  </h:div><h:div>Orbene, l’istanza di accertamento di conformità è stata depositata il 6.07.2012; il provvedimento demolitorio è stato notificato in data 24.07.2012; l’ordine di sospensione è stato comunicato in data 1.08.2012. </h:div><h:div>Come è noto, l’accertamento di conformità, già previsto dall'art. 13, L. n. 47 del 1985 ed ora regolato dall'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione ed autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.</h:div><h:div>In simili ipotesi, la valutazione che l'Amministrazione deve svolgere è del tutto doverosa e vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, di tal che il provvedimento di accertamento di conformità assume una connotazione oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali.</h:div><h:div>Chiarita la <corsivo>ratio</corsivo> dell’istituto, nel caso in cui il privato depositi istanza di accertamento di conformità dopo l’adozione dell’ordine demolitorio, l’efficacia di quest’ultimo è temporaneamente sospesa. Invero, l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi sulla sanatoria del bene entro sessanta giorni dal deposito della domanda; decorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia emesso il provvedimento favorevole, si forma il silenzio rigetto sull’istanza e, di conseguenza, la misura demolitoria quiescente torna ad essere eseguibile. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il Comune ha adottato l’ordine di demolizione il 21.06.2012, sebbene sia stato notificato alla società ricorrente in data 24.07.2012, e l’istanza per ottenere l’accertamento di conformità dell’opera è stata depositata il 6.07.2012, con conseguente sospensione dell’efficacia della misura sanzionatoria. </h:div><h:div>Tuttavia, non essendo stato adottato alcun provvedimento favorevole nei successivi sessanta giorni, deve ritenersi formato il silenzio rigetto sull’istanza del ricorrente a far data dal 6.09.2012; silenzio-rigetto ormai divenuto incontestabile in quanto non impugnato nel termine di legge. </h:div><h:div>Pertanto, dal 6.09.2012 l’ordine demolitorio ha riacquistato la sua piena efficacia, divenendo nuovamente eseguibile.   </h:div><h:div>Si veda sul punto T.A.R. Catania, sez. I, 30 giugno 2022, n. 1754 “(…) In base a giurisprudenza consolidata "l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione...In pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l'esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l'emanazione di ulteriori atti sanzionatori". (Cons. Stato, VI, 3417/2018; Cons. VI, 6 maggio 2014, n. 2307; Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909; Sez. VI, ord. 19 giugno 2017, n. 2533).”.</h:div><h:div>Nello stesso senso T.A.R. Catania, sez. I, 11 agosto 2022, n. 2255 “Per costante orientamento giurisprudenziale l’esercizio dei poteri repressivi in mancanza di abilitazione edilizia è subordinato unicamente alla verifica del difetto del prescritto titolo, non occorrendo alcuna indagine sulla sanabilità delle opere, dovendosi in particolare escludere che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'adozione dell'ordinanza recante l’ingiunzione a demolire, incida sulla legittimità od efficacia di quest’ultima (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2019, n. 6464). </h:div><h:div>Va inoltre riaffermato che la presentazione della domanda di accertamento di conformità - e, si ribadisce, all’atto della presentazione del gravame detta domanda comunque non era stata presentata - non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 giugno 2021, n. 623; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 8 marzo 2021, n. 227)”. </h:div><h:div>Infine, parimenti infondata appare la censura relativa all’eccesso di potere, in quanto, vertendosi in ipotesi di attività vincolata, non è di per sé configurabile il vizio in questione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1.07.2020, n. 4184).</h:div><h:div>Il comportamento tenuto in concreto dall’Amministrazione resistente era meramente doveroso e non è di per sé valutabile in termini di illegittimità, non essendo state poste in essere scelte di natura discrezionale.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la correlata richiesta risarcitoria, anch’essa va conseguentemente respinta. </h:div><h:div>L’azione di risarcimento del danno presuppone l’accertamento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non ricorrono i presupposti per un addebito di responsabilità in capo all’Ente, non sussistendo di conseguenza i presupposti di fatto e di diritto di una responsabilità risarcitoria.</h:div><h:div>Ne consegue l’integrale reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.</h:div><h:div>Da ultimo, la peculiarità del caso di specie e la complessità in fatto della vicenda sottoposta a scrutinio giustificano la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Luca Violette</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>