<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110059820230324141144209" descrizione="" gruppo="20110059820230324141144209" modifica="3/24/2023 7:17:21 PM" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2011" n="00598"/><fascicolo anno="2023" n="01023"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20110059820230324141144209.xml</file><wordfile>20110059820230324141144209.docm</wordfile><ricorso NRG="201100598">201100598\201100598.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Accolla</firma><data>24/03/2023 19:17:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Salvatore Accolla,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Emanuele Caminiti,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per il risarcimento </h:div><h:div>del danno arrecato al condominio ricorrente, ex art. 2043 e 2050 del codice civile, dall’interruzione di energia verificatasi in data 14 marzo 2007.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 598 del 2011, proposto da </h:div><h:div>Condominio Simona 2 Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Noto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Morosoli, 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Enel Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorino Lo Giudice, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Condelli, 23; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il Condominio ricorrente, nella persona del suo Amministratore, presentava il ricorso in esame avente ad oggetto la domanda di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’impianto ascensore del medesimo edificio condominiale a seguito di un forte sbalzo di tensione della fornitura dell’energia elettrica. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno derivante dalla diminuzione della funzionalità e della vivibilità degli alloggi afferenti al medesimo Condominio durante il periodo, compreso tra il 15/3/2007 ed il 15/11/2009, di fermo dell’impianto.</h:div><h:div>Esponeva, più precisamente, che in data 14 marzo 2007, dalle ore 6:20 circa alle ore 12:53, a seguito di un forte sbalzo di tensione, vi era stato un improvviso e prolungato distacco della fornitura di energia che avrebbe causato il danneggiamento della centralina oleodinamica e del quadro di manovra del predetto impianto. Il nesso di causalità tra il distacco della fornitura ed il danneggiamento della centralina sarebbe stato accertato anche da ditte specializzate prontamente contattate per la ricognizione del malfunzionamento.</h:div><h:div>Rimaste prive di riscontro le richieste dell’Amministratore del Condominio di addivenire ad un accertamento bonario del danno, l’odierna parte ricorrente aveva presentato ricorso, di fronte al giudice civile, per l’accertamento tecnico preventivo, instaurando, quindi, un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.</h:div><h:div>Tuttavia, con ordinanza del 15 luglio 2010, il Tribunale civile di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, aveva declinato la giurisdizione sulla controversia in favore del giudice amministrativo. </h:div><h:div>Conseguentemente, il giudizio era stato riassunto di fronte a questo Tribunale.</h:div><h:div>Nell’atto di riassunzione del giudizio parte ricorrente qualificava l’azione come domanda per il risarcimento dei danni derivati, ex art. 2050 c.c., dall’esercizio dell’attività “pericolosa” di erogazione dell’energia.</h:div><h:div>In considerazione di tale classificazione dell’azione e della presunzione di responsabilità prevista dal predetto art. 2050 c.c. asseriva che sarebbe stato onere dell’Enel medesima dimostrare la preventiva adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno.</h:div><h:div>In ogni caso, sarebbe gravato su Enel Distribuzione un obbligo contrattuale di fornitura dell'energia elettrica che avrebbe comunque ricompreso il rispetto dei limiti garantiti per la sicurezza dell’erogazione di energia.</h:div><h:div>Il danneggiamento dell’impianto sarebbe stato documentalmente provato, così come l’evidente disagio che la mancata fruizione dell’ascensore avrebbe comportato per tutti i condomini; d’altra parte, la giurisdizione del giudice amministrativo, affermata dal giudice ordinario, avrebbe riguardato, ex art. 35 del d.lgs. 80/98, anche le controversie per il risarcimento del danno ingiusto.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio Enel Distribuzione, eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Nel merito, evidenziava che, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte, il ricorrente avrebbe rinunciato ad ogni richiesta risarcitoria dovuta ad eventuali variazioni di frequenza o di tensione. D’altra parte, la ricorrente non avrebbe fornito prova che l’impianto fosse a norma.</h:div><h:div>Le norme CEI avrebbero d’altra parte previsto sia i buchi di tensione che le brevi e le lunghe interruzioni e la parte non avrebbe fornito alcuna prova della sussistenza di una fattispecie al di fuori dei normali standard. </h:div><h:div>All’udienza del 26 gennaio 2023, udita la discussione delle parti, il Collegio sollevava, ex art. 73 comma 3 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo e, quindi, poneva il ricorso in decisione.</h:div><h:div>Ciò premesso, deve evidenziarsi che la presente controversia, originariamente instaurata di fronte al Tribunale civile di Catania, è stata riassunta di fronte a questo Tribunale a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario.  </h:div><h:div>Il Tribunale civile ha ritenuto, infatti, che, poiché la trasmissione ed il dispacciamento sono servizi pubblici essenziali affidati in concessione dallo Stato al Gestore della Rete, le relative controversie sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in applicazione delle previsioni all’epoca presenti nell’art. 33 del d.lgs. n. 80/98.</h:div><h:div>Inoltre, dal momento che la richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sarebbe stata proposta per un’asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, secondo il giudice ordinario non sarebbe venuto in considerazione un mero comportamento, bensì delle scelte dirette a garantire il funzionamento della rete, che costituirebbero espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione del servizio, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio di trasmissione dell’energia elettrica.</h:div><h:div>Tale ricostruzione, a parere di questo Tribunale, è errata.</h:div><h:div>Essa, infatti, ha omesso la corretta individuazione sia del soggetto sia della fase della filiera del complessivo servizio di fornitura dell’energia elettrica cui la ricorrente ha addebitato il disservizio da cui sarebbero derivati i danni di cui ha chiesto il risarcimento.</h:div><h:div>Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella ordinanza n. 13877/2007 e nella sentenza n. 21765/2008 citate dal giudice civile hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo solo per le controversie con il gestore della rete (al momento dei fatti di causa, Terna s.p.a) e non anche per quelle instaurate nei confronti dei soggetti responsabili di tutti gli altri segmenti della complessa filiera elettrica (distribuzione, fornitura etc.). </h:div><h:div>A questo proposito il Collegio ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione esistente tra la figura e le attività svolte dal distributore e quelle del gestore della Rete.</h:div><h:div>Dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 del d.lgs. n. 79/99 e del D.M. Industria 7 luglio 2000 emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete nazionale (e perciò fino alle cabine primarie di Enel distribuzione e degli altri distributori locali) è gestita in esclusiva dalla Grtn S.p.A. (l’attività è stata ceduta, dal 2005, a Terna s.p.a, impresa, comunque, del tutto autonoma rispetto ad Enel Distribuzione); emerge, altresì, come siano riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete (a partire dal 2005 a Terna s.p.a), solo ed esclusivamente la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e nell'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell'energia elettrica.</h:div><h:div>La riserva pubblicistica di attività e il carattere di servizio pubblico in senso stretto di tali attività non si estende oltre tale preciso campo di applicazione e, pertanto, oltre tale limite – e, dunque per l’attività di distribuzione dell’energia esercitata dalla società convenuta ( consistente nel “trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”) - non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. </h:div><h:div>Può dirsi, in tal senso, che trova applicazione l’orientamento in base al quale, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se in essa la pubblica amministrazione (o il soggetto comunque dotato di pubblici poteri) agisce esercitando poteri autoritativi.</h:div><h:div>La materia, inoltre, è specificamente disciplinata dall’art. 133, comma 1, lett. o), del d. lgs. 104/2010, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (solo) per le fattispecie “concernenti la produzione di energia …. e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”, e sempre, deve precisarsi, alla condizione che siano attinenti a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la vicenda per cui parte ricorrente ha formulato la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso non pare neanche mediatamente riconducibile all’esercizio del potere amministrativo - come richiede, invece, l’art. 7, comma 1 c.p.a., per il radicamento della giurisdizione amministrativa, - dovendosi altresì tener conto che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a, l’azione per il risarcimento del danno è esercitabile di fronte al giudice amministrativo se “derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa”.</h:div><h:div>Infatti, nel caso in esame, il danno lamentato dalla parte ricorrente deriva da un asserito disservizio nell’esecuzione di un contratto che, pur attenendo allo svolgimento di un servizio certamente essenziale, ha, per definizione, natura privatistica.</h:div><h:div>In conclusione, il Collegio non ritiene di discostarsi da quell'orientamento giurisprudenziale per cui "sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da esso regolamento scaturito" (T.A.R. Catania, sez. II, 25 febbraio 2011, n. 448; Cass. civ. sez. un., 28 aprile 2004, n. 8103).</h:div><h:div>Le considerazioni che sono state esposte sono, altresì, conformi alle seguenti pronunce: TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 giugno 2009, n. 1415; T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 10/05/2016, n. 402.</h:div><h:div>Per le ragioni che sono state indicate, il Collegio non ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il Tribunale ordinario di Catania- sez. di Mascalucia e, pertanto, ritiene di sollevare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui gli atti vanno rimessi, conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 comma 3 del codice del processo amministrativo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) solleva il conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui gli atti del giudizio sono rimessi. </h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Salvatore Accolla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>