<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20100037820230323073238165" id="20100037820230323073238165" modello="3" modifica="3/24/2023 8:18:32 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2010" n="00378"/><fascicolo anno="2023" n="00995"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20100037820230323073238165.xml</file><wordfile>20100037820230323073238165.docm</wordfile><ricorso NRG="201000378">201000378\201000378.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\56 Giuseppa Leggio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppa Leggio</firma><data>24/03/2023 17:37:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierluigi Buonomo</firma><data>23/03/2023 16:35:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppa Leggio,	Presidente</h:div><h:div>Diego Spampinato,	Consigliere</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento: </h:div><h:div>del provvedimento del 27 novembre 2009, n. -OMISSIS--Av, avente ad oggetto “Avanzamento (…) al grado di Mar. A. s. UPS – anno 2006” con il quale veniva comunicato al ricorrente l’esito della procedura di valutazione ai fini della promozione al grado superiore, nonché l’attribuzione di punti -OMISSIS- e la collocazione al posto -OMISSIS-° del relativo quadro di avanzamento;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, e comunque connesso, ivi compresi, in parte qua, gli atti della procedura di valutazione posti in essere dalla Commissione di valutazione ed avanzamento del Comando generale, e il decreto di approvazione n. -OMISSIS- (citato nel suddetto provvedimento).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 378 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giambo', domiciliato presso la segreteria del Tar di Catania; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, impugna gli atti della procedura per il conseguimento del grado di M.A. s.UPS dell’Arma dei Carabinieri – anno 2006. </h:div><h:div>Il ricorrente, nell’ambito della selezione contestata, si era visto attribuire il punteggio di -OMISSIS-, collocandosi al posto n. -OMISSIS- in graduatoria (a fronte di 295 partecipanti da promuovere). </h:div><h:div>In diritto, deduce: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, violazione della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 429/58-1-2005 del 17.11.2009, in relazione al d.lgs. 196/2003. </h:div><h:div>Nella sostanza, assume che il punteggio assegnatogli sarebbe erroneo per le seguenti motivazioni:</h:div><h:div>- si sarebbe tenuto conto, nell’ambito della documentazione matricolare, di una trascrizione riguardante la sospensione dalla valutazione all’avanzamento (nella procedura da Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo) dovuta alla pendenza di un procedimento penale, poi conclusosi con sentenza di non luogo a provvedere;</h:div><h:div>- nel foglio matricolare, sarebbe stato erroneamente trascritto che il compimento del dodicesimo mese di servizio, nell’anno -OMISSIS-, non sarebbe documentato.</h:div><h:div>2.- Si costituiva il Ministero della Difesa, rassegnando le seguenti conclusioni:</h:div><h:div>- incompetenza territoriale del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania, in favore del TAR del Lazio;</h:div><h:div>- inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria, con notifica ad almeno un controinteressato;</h:div><h:div>- in subordine, infondatezza del ricorso nel merito.</h:div><h:div>3.- Con ricorso per motivi aggiunti, a seguito dell’ostensione di atti non conosciuti (disposta con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, in accoglimento di apposita istanza istruttoria della parte ricorrente), venivano ampliate le censure iniziali.</h:div><h:div>4.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questo TAR dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del TAR del Lazio. </h:div><h:div>A seguito di regolamento di competenza innanzi al Consiglio di Stato, veniva statuito che la competenza territoriale era del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania. </h:div><h:div>5.- Il giudizio veniva riassunto innanzi a questo TAR che, con la sentenza n. -OMISSIS-, lo dichiarava inammissibile per omessa impugnazione, ab origine, della graduatoria, con notifica ad almeno un controinteressato ivi contemplato.</h:div><h:div>Il C.G.A., con la sentenza n. -OMISSIS-, riteneva l’appello fondato e rimetteva la causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; il ricorrente procedeva, dunque, alla riassunzione del giudizio. </h:div><h:div>6.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questo TAR ordinava la ricostruzione degli atti del fascicolo. </h:div><h:div>7.- All’udienza del 23.03.2023, in vista della quale venivano prodotte memorie e depositati documenti, il ricorso veniva trattenuto in decisione. </h:div><h:div>8.- Il ricorso è infondato. </h:div><h:div>8.1- Il Collegio prescinde da eventuali, ulteriori profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, legati al fatto che il ricorrente non ha provato come – a seguito della anelata rinnovazione della valutazione da parte dell’Amministrazione – avrebbe potuto raggiungere la posizione di potenziale vincitore (n. 295), partendo da quella attribuita (n. -OMISSIS-) ed ottenere, conseguentemente, il bene della vita. </h:div><h:div>8.2- Nel merito, è palesemente erroneo l’assunto di parte ricorrente che finisce per attribuire alla presenza di una trascrizione matricolare, relativa alla pendenza di un procedimento penale in un dato momento storico, una efficienza causale (negativa) sulla valutazione operata in sede di redazione della documentazione caratteristica, deducendone, a cascata, un pregiudizio sulla procedura oggetto di gravame. </h:div><h:div>I due aspetti rilevati hanno, invero, una diversità sotto il profilo strutturale e funzionale: </h:div><h:div>- la trascrizione matricolare ha la funzione di documentare tutte le vicende che attengono al percorso di carriera del militare, sotto svariati profili (personale, culturale, professionale);</h:div><h:div>- la documentazione caratteristica ha la funzione di esprimere un giudizio sul rendimento complessivo del militare per ogni annualità o per periodi inferiori al verificarsi di determinate cause (ad esempio, trasferimento, malattia, frequenza di corsi di formazione etc…);</h:div><h:div>- la documentazione caratteristica ha connotazione autonoma rispetto a vicende disciplinari o penali che investano il militare, rappresentando un documento che deve traguardare la figura dello stesso, nel suo complesso, in un determinato periodo di tempo.</h:div><h:div>In altri termini, un militare, “sfortunatamente” incappato in un procedimento penale (che abbia poi avuto un esito a lui favorevole), potrebbe essere valutato con la qualifica di “eccellente”, così come un altro militare, mai incappato in un procedimento penale, potrebbe essere valutato con la qualifica di “nella media”, essendo tanti e tali gli aspetti che costituiscono oggetto di giudizio (in sede di redazione della documentazione caratteristica) che non è possibile inferire, in via automatica, dalla semplice sottoposizione ad un procedimento penale, una valutazione negativa sul rendimento. </h:div><h:div>La letteratura giudiziaria sul tema insegna che proprio i militari che maggiormente si spendono nelle attività di servizio sono più “esposti” al rischio di essere “aggrediti” attraverso dei procedimenti penali, essendo maggiore il “rischio di sbagliare” e comunque di essere “presi di mira” da esponenti della criminalità comune ed organizzata.</h:div><h:div>A tal fine, proprio per scongiurare i possibili effetti negativi della pendenza di un procedimento penale sul percorso di carriera, l’art. 1393 del C.O.M. prevede l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare fintanto che il procedimento penale non venga concluso, ove i fatti contestati siano strettamente connessi con l’espletamento del servizio. </h:div><h:div>Tale conclusione consente di rimarcare, ancora una volta, l’autonomia del procedimento penale dal procedimento disciplinare e dalla valutazione del rendimento complessivo del militare, compendiata nella documentazione caratteristica annuale, che non può tenere conto dei fatti alla base del procedimento penale (se non accertati) e, comunque, può farlo in una prospettiva retributiva interna all’ordinamento militare, differente rispetto a quella del plesso giurisdizionale. </h:div><h:div>E’ per tale ragione che il militare, nel ritenere erronea la valutazione dell’Amministrazione (in sede di documentazione caratteristica), per aver tenuto conto di fatti non definitivamente accertati in sede penale (in quanto tali e non ai fini della integrabilità di una fattispecie di reato), avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il documento caratteristico che oggi viene richiamato come pregiudizievole nell’ambito della procedura di avanzamento.</h:div><h:div>E’, dunque, condivisibile l’affermazione della difesa erariale, laddove evidenzia l’“irrilevanza” della sussistenza di questa trascrizione nel foglio matricolare dell’interessato (impregiudicato ogni profilo relativo alla legittimità della sua persistenza “in atti” nel tempo, quale “dato giudiziario”, a fini di tutela del correlato diritto della personalità) con riferimento alle operazioni valutative di cui alla contestata selezione per l’avanzamento al grado di M.A. s.UPS. </h:div><h:div>Invero, ciò che viene preso in considerazione dalla Commissione preposta alla valutazione del militare (peraltro in una procedura basata, in primis, sul superamento di due batterie di test culturali e tecnico-professionali), non è la presenza di una mera trascrizione bensì l’andamento del rendimento nel corso delle varie annualità, così come compendiato nella documentazione caratteristica, la quale non risulta mai impugnata dal militare con tempestivo ed autonomo ricorso.</h:div><h:div>A corollario delle considerazioni appena esposte, il Collegio rileva che l’estromissione dalla procedura di avanzamento nell’anno 1996 (evidenziata dalla difesa del ricorrente a pag. 6 della memoria del 6.10.2022) si presenta quale atto dovuto, riconducibile ad una causa tipizzata dalla legge, che nulla ha a che vedere con la selezione di cui all’odierno ricorso.</h:div><h:div>8.3- Con riferimento alla documentazione caratteristica dell’anno -OMISSIS-, questa risulta ritualmente redatta e notificata al militare e correttamente valutata dalla Commissione, come versato in atti dalla difesa erariale. </h:div><h:div>A ciò si aggiunge che, all’atto di partecipare alla procedura di avanzamento, il militare ha sottoscritto una dichiarazione di completezza, che non ammette riserve ed ha natura ricognitiva di tutto il precedente servizio prestato.  </h:div><h:div>8.4- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>9.- La risalenza dei fatti di causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Pierluigi Buonomo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>