<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080255920230616070413733" descrizione="" gruppo="20080255920230616070413733" modifica="6/16/2023 12:20:14 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Parco degli Ulivi S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2008" n="02559"/><fascicolo anno="2023" n="01900"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20080255920230616070413733.xml</file><wordfile>20080255920230616070413733.docm</wordfile><ricorso NRG="200802559">200802559\200802559.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Emanuele Caminiti</firma><data>16/06/2023 12:20:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuele Caminiti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 6003 del 10.6.2008, ricevuto il 13.6.2008, con il quale il dirigente del servizio dell'Assessorato Regionale alla cooperazione ha negato alla Parco degli Ulivi s.r.l. l’inserimento della autorizzazione commerciale ad essa assentita tacitamente, a seguito del decorso del termine di 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art.9 della legge regionale n.28199, nell'elenco delle autorizzazioni contingentate ed assentite per medie strutture di vendita; </h:div><h:div>- della nota prot. n. 6142 del 7.6.2007 di annullamento della convocazione della conferenza dei servizi fissata per il 7.6.2007; </h:div><h:div>- della nota prot. n.53122 del 1.6.2007 con la quale il comune di Messina ha comunicato la riapertura dell'istruttoria della pratica e della nota prot. n. 6142 del 7.6.2007 con la quale l'Assessorato Regionale ha disposto l'annullamento della convocazione per il giorno 7.6.2007; </h:div><h:div>- per il riconoscimento dell'avvenuto assentimento della autorizzazione commerciale richiesta dalla Parco degli Ulivi s.r.l. per il silenzio assenso formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale n.28199 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Regione Sicilia n.447198 dalla data convocazione della conferenza dei servizi. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2008, proposto da Parco degli Ulivi S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Iraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>il Comune di Messina in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca e del Comune di Messina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Emanuele Caminiti;</h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La controversia in esame riguarda l'apertura di una grande struttura di vendita nel territorio comunale di Messina; parte ricorrente sostiene di essere titolare della relativa autorizzazione commerciale in quanto assentita per <corsivo>silentium</corsivo>, per il decorso del termine previsto per legge, sull’istanza del 18 gennaio 2006, prot. n. 4562 del 20 gennaio 2006.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti in epigrafe – ritenendoli illegittimi – la Parco degli Ulivi s.r.l. proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso (rubricato: <corsivo>“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 15/05 in relazione alla legge regionale n. 28/99 e al decreto dell'Assessore Regionale alla Cooperazione e al Commercio dell'8.5.2001”</corsivo>) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato posto che l’Assessorato Regionale alla Cooperazione e al Commercio avrebbe dovuto prendere atto dell’esistenza della autorizzazione commerciale assentita tacitamente alla Parco degli Ulivi s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 15/05.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, nella specie si sarebbe ampiamente formato il silenzio assenso sulla istanza del 18 gennaio 2006, prot. n. 4562 del 20 gennaio 2006.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso (rubricato <corsivo>“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n.28/99 in relazione all'art. 11 del DPRS del 26.7.2000 n.10482”</corsivo>) veniva dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati posto che troverebbe applicazione anche per i medi centri commerciali - come quello della ricorrente - la normativa secondo cui se entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza dei servizi non viene comunicato il provvedimento di diniego le domande devono ritenersi accolte (e ciò ai sensi del combinato disposto  di cui agli artt. 9, comma 5, della legge regionale n.28/99 e 11 del decreto del Presidente della Regione n. 10482 del 26.7.2000).</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso (rubricato <corsivo>“in relazione al provvedimento del SUAP di riapertura della istruttoria della pratica e al provvedimento dell'Assessorato Regionale di annullamento della seconda convocazione della conferenza dei. Servizi, la violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di procedimenti amministrativi e della legge regionale n.10/91 ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del difetto dei presupposti”</corsivo>) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento del SUAP di riapertura della istruttoria della pratica e del provvedimento dell'Assessorato Regionale di annullamento della seconda convocazione della conferenza dei servizi, atteso che non era possibile – secondo la normativa di riferimento - riaprire l’iter istruttorio ormai concluso. </h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso (rubricato <corsivo>“Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 79/409/CEE e della legge 6.12.1991 n.394 in relazione agli art.li 3, 4, 5 e 6 del DPR n.357/97 e all'art.1, comma 5, della legge 11.2.1992 n.157 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento”) </corsivo>veniva rilevato che il SUAP erroneamente e <corsivo>contra legem </corsivo> aveva comunque disposto illegittimamente la riapertura dell'istruttoria della domanda di autorizzazione commerciale “per la presunta necessità della preventiva acquisizione della valutazione di incidenza ambientale rientrando l'area di interesse del progetto nell'ambito della perimetrazione ZPS”.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di ricorso (rubricato <corsivo>“In relazione alla circolare assessoriale n.5 del 18.12.2006, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 della legge regionale n.28/99 e del decreto del Presidente della Regione n. l0482 del 26.7.2000”</corsivo>) veniva dedotta l’illegittimità dei provvedimenti per un’interpretazione erronea della normativa in materia. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’unica interpretazione corretta sarebbe quella secondo cui <corsivo>“una volta convocata la conferenza dei servizi si apre un procedimento valutativo conclusivo sulla istanza di autorizzazione che deve concludersi necessariamente con un provvedimento positivo entro 90 giorni dalla data di convocazione ovvero con un provvedimento negativo entro 120 giorni, non essendo data al Comune richiedente alcuna possibilità di riapertura del procedimento istruttorio antecedente che deve ritenersi definitivamente concluso con la richiesta di convocazione della conferenza dei servizi”</corsivo>.  </h:div><h:div>Si costituiva in giudizio (con memoria depositata il 3 novembre 2008) l’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca che, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevava quanto segue: - il silenzio-assenso vantato dalla società ricorrente, non può considerarsi maturato, in quanto la conferenza dei servizi fissata per il 7 giugno 2007 è stata annullata (con nota n. 6742 del 7 giugno 2007), facendo venir meno la produzione di eventuali effetti ai fini della formazione del titolo assentivo in parola; - in merito alla mancata comunicazione dell'annullamento della conferenza di servizi, veniva rilevato che nessun obbligo sussiste a carico delle Amministrazioni interessate di comunicazione; - la mancata chiusura dell'istruttoria da parte del Comune impedisce che possa darsi luogo alla indizione della conferenza di servizi decisoria, con conseguente eventuale maturazione del silenzio-assenso. </h:div><h:div>Si costituiva in giudizio (con atto del 5 novembre 2008) il Comune di Messina che rilevava quanto segue: - nel caso di specie viene in rilievo una “grande struttura di vendita” (art. 2, lettera g, della legge regionale n. 28/1999, esercizi con superficie superiore a 1.500 metri quadri in Comuni con più di 100.000 abitanti), rispetto alla quale non trova applicazione la normativa richiamata erroneamente da parte ricorrente che prevede la formazione del titolo <corsivo>per silentium</corsivo>; - la conferenza dei servizi non si sarebbe di fatto tenuta né, tanto meno, si sarebbe esaurita, e ciò in ragione del provvedimento di annullamento adottato dall’Assessorato Regionale in data 7 giugno 2007, comunicato con nota n. 6742 in data 7 giugno 2007, sicché il termine di 120 giorni non sarebbe, comunque, mai decorso (la ricorrente avrebbe dovuto, semmai, agire avverso il silenzio amministrativo); - mancanza della valutazione ambientale quale elemento ostativo alla formazione del silenzio assenso.</h:div><h:div>Con Ordinanza n. 253 del 12 febbraio 2009, veniva rigettata l’istanza di concessione di misura cautelare in quanto il ricorso privo del profilo di fondatezza.</h:div><h:div>Con Ordinanza Presidenziale n. 965 del 20 settembre 2022, venivano imposti incombenti a carico delle parti.</h:div><h:div>All’udienza del 8 giugno 2023, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Viene posta all'attenzione del Collegio la controversia relativa all'apertura di una grande struttura di vendita, nel territorio comunale di Messina; in relazione allo svolgimento dell'iter procedimentale, come accennato nella ricostruzione dei fatti di causa, sostiene la ricorrente di essere titolare della relativa autorizzazione commerciale assentita per <corsivo>silentium</corsivo>, per inutile decorso del termine previsto. </h:div><h:div>Si rende necessario delineare il quadro normativo regionale di riferimento.</h:div><h:div>La legge della Regione Siciliana 22 dicembre 1999, n. 28 <corsivo>("Riforma della disciplina del commercio")</corsivo> emanata nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale, ha dettato, tra l'altro, una serie di disposizioni finalizzate a garantire la programmazione della rete distributiva ed a coordinare, anche, le diverse tipologie di strutture di vendita con la programmazione urbanistica (cfr. art. 5 l.r. n. 28/99 e, in particolare, le lettere c e d).</h:div><h:div>In particolare, in base all'art. 9 della menzionata l.r. n. 28/99, <corsivo>"l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3"</corsivo>.</h:div><h:div>Il richiamato art. 5 assegna al Presidente della Regione il compito di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché le amministrazioni comunali possano adeguare gli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, tramite apposite varianti: ratio delle disposizioni in commento è quella di evitare una dislocazione sul territorio di grandi centri di distribuzione commerciale in assenza di una previa programmazione urbanistica, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico ad un ordinato e razionale assetto del territorio.</h:div><h:div>Viene, dunque, in rilievo un tessuto normativo, che ha posto a carico delle amministrazioni comunali l'obbligo di predisporre ed adottare una programmazione urbanistico-commerciale, postulando, quindi, un'imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, che vede anche la possibilità di un intervento sostitutivo, in caso di inerzia da parte del comune, dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (ora, Assessorato regionale delle attività produttive), il quale provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali (cfr. art. 5, comma 6, l.r. citata).</h:div><h:div>La ricorrente ritiene che si sia formato nella fattispecie in esame il silenzio assenso e, tuttavia, poiché il procedimento amministrativo in interesse risulta regolato, anche per la formazione della fattispecie silenziosa, da una disciplina ad hoc, va vagliato, alla luce di tale disciplina, se, nel caso in specie, si sia formata un'autorizzazione tacita all'apertura di una grande struttura di vendita, per effetto del decorso del periodo temporale previsto (art. 9, comma 3, l.r. n. 28/99; artt. 11 e 13 d.P.R.S. n. 176/2000).</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti in tal senso.</h:div><h:div>Si rileva, in primo luogo che l’art. 9 della legge regionale n. 28/1999 e l’art. 11 del decreto n. 165/2000 prevedono, con riferimento alle medie strutture di vendita, il silenzio-assenso qualora, entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza dei servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego; nel caso di specie, il Collegio osserva che viene in rilievo una <corsivo>“grande struttura di vendita”</corsivo> (art. 2, lettera g, della legge regionale n. 28/1999, esercizi con superficie superiore a 1.500 metri quadri in Comuni con più di 100.000 abitanti), per la quale risulta necessario un provvedimento amministrativo espresso proprio per la rilevante incidenza sul territorio.  </h:div><h:div>In secondo luogo, mette conto evidenziare che la convocazione della conferenza dei servizi prevista per il 7 giugno 2007 (vedi nota dell’Amministrazione Regionale n. 5756 del 29 maggio 2007) è stata annullata con nota n. 6742 in data 7 giugno 2007, sicché il termine di 120 giorni non è, comunque, mai decorso (la ricorrente avrebbe dovuto, semmai, agire avverso il silenzio amministrativo).</h:div><h:div>In terzo luogo, giova evidenziare che la formazione del titolo assentivo risulterebbe, altresì, impedita dall'assenza dello specifico strumento di programmazione settoriale previsto dall'art. 5 della l.r. n. 28/1999 e dal mancato esperimento della fase relativa all’incidenza ambientale (entrambi elementi ostativi alla formazione del silenzio-assenso).</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e, per l’effetto va respinto.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della longevità della causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicotra Francesco</h:div><h:div>Emanuele Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>