<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240026120241010161648025" descrizione="" gruppo="20240026120241010161648025" modifica="12/10/2024 12:44:10" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Marco Matteo" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00261"/><fascicolo anno="2024" n="00315"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240026120241010161648025.xml</file><wordfile>20240026120241010161648025.docm</wordfile><ricorso NRG="202400261">202400261\202400261.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>12/10/2024 12:38:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Lalla</firma><data>11/10/2024 13:47:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Lalla,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Sergio Occhionero,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della delibera della Giunta del Comune di Venafro dell’8 luglio 2024 n. 92; </h:div><h:div>- della determinazione n. 443 del 10 luglio 2024 adottata dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi del Comune di Venafro; </h:div><h:div>- del verbale istruttorio del 6 giugno 2024 della Commissione interna riunitasi in data 6 giugno 2024 per l’individuazione, sulla base del regolamento interno del Comune di Venafro, dell’Ente al quale rivolgersi per concordare l’utilizzo della graduatoria;</h:div><h:div>- della nota dell’11 marzo 2024, con la quale il Comune di Venafro ha declinato la disponibilità della graduatoria del Comune di Pozzilli; </h:div><h:div>- della nota dell’8 luglio 2024 con cui il Comune di Sora ha approvato lo schema di accordo per l’utilizzo della propria graduatoria in esito al “<corsivo>concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria giuridica area istruttori</corsivo>”; </h:div><h:div>- del regolamento interno del Comune di Venafro per l’utilizzo di graduatorie di altri enti e modifica art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Venafro, nella parte (art. 1, comma 3; art. 2, comma 2, ultimo trattino) in cui abilita l’ente comunale ad attingere ad altre graduatorie solo nel caso di omogeneità delle modalità di impiego a tempo pieno o parziale tra la necessità del Comune di Venafro richiedente e i posti messi a concorso dall’ente destinatario della richiesta.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 261 del 2024, proposto dal sig. Marco Matteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Coretti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Venafro, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43; </h:div><h:div>il Comune di Pozzilli e il Comune di Sora, non costituiti in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>il sig. Giuseppe Illiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Agnone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venafro e del sig. Giuseppe Illiano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Comune di Venafro ha attivato una procedura per l’assunzione di un agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato mediante ricorso alle graduatorie di altri enti, in base al Regolamento comunale specificamente dedicato a tale forma di reclutamento.</h:div><h:div>1.1. Nell’esaminare le graduatorie all’uopo pervenute all’indirizzo del Comune di Venafro, la Commissione interna appositamente incaricata ha ritenuto di non considerare utilizzabile quella messagli a disposizione dal Comune di Pozzilli. Tanto in applicazione dell’art. 3 del già menzionato Regolamento comunale, ossia in ragione della ritenuta non omogeneità delle rispettive posizioni lavorative, riferendosi la graduatoria del Comune di Pozzilli a posizioni lavorative a tempo parziale, mentre il Comune di Venafro intendeva assumere una risorsa a tempo pieno.</h:div><h:div>1.2. Con la deliberazione n. 92 del 8 luglio 2024, pertanto, la Giunta del Comune di Venafro ha formalmente: </h:div><h:div>- preso atto del verbale del 6 giugno 2024 con il quale la Commissione all’uopo incaricata aveva individuato l’elenco dei Comuni, in ordine di priorità, dalle cui graduatorie poter attingere il profilo idoneo da assumere;</h:div><h:div>- approvato lo schema di convenzione tipo per l’utilizzo -al detto scopo- della graduatoria concorsuale d’interesse, da sottoscrivere tra il Comune di Venafro e quello di Sora.</h:div><h:div>2. Contro i riferiti atti, nonché avverso il Regolamento comunale già citato, ha proposto la presente impugnativa il sig. Marco Matteo, che, in quanto risultato idoneo non vincitore nella graduatoria del Comune di Pozzilli, avrebbe avuto titolo all’assunzione ove il Comune di Venafro avesse attinto alla graduatoria che lo contemplava, ed era conseguentemente risultato leso dalla sua scelta di non attingere alla graduatoria messagli a disposizione dal Comune di Pozzilli. </h:div><h:div>Il gravame è stato affidato all’unico motivo di ricorso così rubricato: «<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 3/2003; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per omessa e/o carente motivazione; Violazione del regolamento del Comune di Venafro per l’utilizzo di graduatorie concorsuali; eccesso di potere per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità</corsivo>».</h:div><h:div>Secondo la tesi della parte ricorrente, la scelta del Comune di Venafro di non utilizzare la graduatoria messa a disposizione dal Comune di Pozzilli sarebbe stata illegittima, perché in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo i quali, in tema, vi sarebbe piena omogeneità nelle posizioni lavorative part-time e quelle corrispondenti a tempo pieno ai fini dell’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali di altri enti. In particolare, il ricorrente ha invocato il precedente giurisprudenziale per il quale, “<corsivo>affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo</corsivo>” (cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, 27 giugno 2023, n. 3870).</h:div><h:div>Il ricorso, a tal riguardo, ha dedotto quindi che <corsivo>“il Comune di Venafro si è limitato a richiamare la previsione del (illegittima) del proprio regolamento (doc. 5, artt. 1 comma 3 e 2 comma 2, ultimo trattino) che tuttavia, sul punto, introduce una limitazione all’utilizzo della graduatoria di altri enti pubblici, non prevista dalla legge e, peraltro, irragionevole</corsivo>” (cfr. il ricorso a pag. 8).</h:div><h:div>3. L’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. è stata accolta da questo Tribunale solo <corsivo>sub condicione</corsivo>: “<corsivo>Ritenuto che il vaglio collegiale della domanda cautelare corredante il ricorso, le cui censure si presentano meritevoli di un approfondito esame, debba avvenire mantenendo frattanto la res adhuc integra</corsivo>”- “<corsivo>unicamente sotto la condizione che il controinteressato non abbia ancora preso servizio presso il Comune di Venafro, laddove in caso opposto il presente decreto dovrà reputarsi privo di effetti</corsivo>” (cfr. T.A.R. Molise, decreto monocratico presidenziale n. 105 del 11 settembre 2024).</h:div><h:div>4. L’Ente locale intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, come pure il controinteressato, che deduceva di essere stato <corsivo/>assunto nella posizione <corsivo>de qua</corsivo> dal Comune di Venafro già prima della proposizione della presente impugnativa.</h:div><h:div>Entrambe le parti hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’A.G.A. e l’irricevibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza. </h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024, sentite le rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..</h:div><h:div>6. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.</h:div><h:div>7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.</h:div><h:div>La controversia, al contrario di quanto da queste sostenuto, non attiene infatti all’accertamento di un diritto individuale all’assunzione, bensì, inerendo a materia rimessa dalla legge a valutazioni dell’Amministrazione non prive di discrezionalità (cfr. art. 9 della legge n. 3 del 2003), investe la contestazione della scelta del Comune di Venafro di non attingere alla graduatoria messa a disposizione da quello di Pozzilli, e, ancor prima, concerne la legittimità o meno del regolamento di cui il Comune qui resistente si era preventivamente dotato sulla materia, con il risultato di autolimitarsi.</h:div><h:div>L’Amministrazione comunale di Venafro, ai fini delle proprie scelte sul se attingere o meno alle graduatorie concorsuali messegli a disposizione da altri Enti locali per la copertura delle proprie posizioni lavorative aperte, ha fatto concreto esercizio di discrezionalità munendosi, in primo luogo, di un apposito Regolamento comunale. </h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/>Giova, al riguardo, il richiamo integrale all’art. 2 del citato Regolamento, secondo cui: «<corsivo>1. La facoltà di utilizzare le graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni del comparto deve essere indicata nel piano triennale del fabbisogno di personale e potrà essere ricercata nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti. 2</corsivo>.<corsivo> L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni: - assenza di graduatorie valide nel Comune di Venafro per la categoria e la professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; - piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende ricoprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare; - omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (full-time o part-time), come specificato al precedente art. 1 comma 3</corsivo>» (cfr. il Regolamento citato, all. n. 14 alla produzione comunale del 4 ottobre 2024).</h:div><h:div>In forza di tali norme, il Comune era quindi poi chiamato specificamente a valutare, nei singoli casi concreti, la “<corsivo>corrispondenza tra profilo e categoria</corsivo>” (nonché “<corsivo>l’omogeneità del regime giuridico</corsivo>”) “<corsivo>del posto che si intende ricoprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare</corsivo>” (cfr. art. 2, comma 2, del Regolamento).</h:div><h:div>Da quanto appena esposto risulta allora evidente come, nella fattispecie, l’Amministrazione, con l’escludere l’omogeneità tra posizioni part-time e a tempo pieno, abbia esercitato i poteri discrezionali attribuitile dall’art. 9 della legge n. 3 del 2003, al cospetto dei quali la posizione rivestita dal soggetto utilmente collocato in una delle graduatorie messe a disposizione dagli altri Enti ha la natura del semplice interesse legittimo. Il che vale a radicare, secondo le regole generali di riparto, la giurisdizione di questo Plesso giudiziario amministrativo.</h:div><h:div>8. Nel merito il ricorso va respinto in ragione della sua infondatezza, la quale permette al Collegio di prescindere dal vaglio delle residue eccezioni sollevate in rito dalle parti resistenti.</h:div><h:div>9. L’unico motivo di gravame è difatti del tutto infondato.</h:div><h:div>Nella vicenda in contestazione, invero, il Comune di Venafro ha applicato correttamente il proprio Regolamento comunale “<corsivo>PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI</corsivo>”, il quale espressamente dispone che:</h:div><h:div>- “<corsivo>Per le assunzioni a tempo pieno possono essere utilizzate solo graduatorie relative a concorsi banditi per la copertura di analoghi posti a tempo pieno</corsivo>” (cfr. l’art. 1, comma 3, del citato Regolamento);</h:div><h:div>- “<corsivo>L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni: …</corsivo>
				<corsivo>omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (full-time o part-time), come specificato al precedente art. 1 comma 3</corsivo>” (cfr. l’art. 2, comma 2, del citato Regolamento).</h:div><h:div>La parte ricorrente, che ha impugnato nel presente giudizio anche le citate disposizioni regolamentari (insieme alla scelta dell’Ente locale di non attingere alla graduatoria del Comune di Pozzilli), contro siffatte regole non ha sviluppato delle autonome censure, concentrandosi sulla propria doglianza complessiva dell’asserita illegittimità di tutti gli atti comunali per contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa invocata in ricorso. </h:div><h:div>Il Collegio deve però subito chiarire,  al riguardo, che i richiami giurisprudenziali operati dal ricorso non possono valere (quantomeno di per sé soli) a denotare l’illegittimità in <corsivo>parte qua</corsivo> del Regolamento comunale “<corsivo>PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI</corsivo>”, né tanto meno quella delle determinazioni amministrative attuative del Regolamento stesso in questa sede pure gravate.</h:div><h:div>I principi enunciati dalle sentenze citate dal ricorso non risultano estensibili all’odierna controversia. Nei relativi precedenti la giurisprudenza aveva indubbiamente affermato l’illegittimità della scelta di non attingere, per la copertura di posizioni aperte a tempo indeterminato, a graduatorie concorsuali di altri Enti relative a posizioni part-time: ma questo era avvenuto in fattispecie nelle quali simili determinazioni amministrative non rinvenivano, a monte, al contrario del caso di specie, una copertura normativa in previsioni regolamentari corrispondenti.</h:div><h:div>Nella corrente vicenda<corsivo/>, invece, il Regolamento del Comune di Venafro aveva <corsivo>ex ante</corsivo> escluso, per la copertura di posti a tempo pieno, l’utilizzabilità delle graduatorie relative a concorsi banditi a tempo part-time, nella misura in cui aveva espressamente disposto che “<corsivo>Per le assunzioni a tempo pieno possono essere utilizzate solo graduatorie relative a concorsi banditi per la copertura di analoghi posti a tempo pieno</corsivo>” (in termini l’art. 1, comma 3, del Regolamento), così ineludibilmente vincolando l’azione amministrativa successiva.</h:div><h:div>E una simile circostanza dimostra la carenza di pregio della censura tesa a mettere in discussione la ragionevolezza della scelta di escludere la graduatoria messa a disposizione dal Comune di Pozzilli, proprio dal momento che nel caso di specie veniva in rilievo una norma regolamentare che limitava l’utilizzabilità delle graduatorie di altri Enti per la copertura di posti a tempo indeterminato, escludendo così l’utilizzo a tale scopo di quelle relative a concorsi espletati per posizioni part-time.</h:div><h:div>Né potrebbe essere reputata manifestamente irragionevole la stessa norma regolamentare, in quanto sorretta dall’elemento empirico della tendenziale minor competitività -e quindi selettività- che connota le procedure concorsuali tese a coprire un posto part-time rispetto alla corrispondente posizione a tempo pieno.</h:div><h:div>10. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, e non valendo la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a inficiare il menzionato Regolamento comunale <corsivo>in parte qua</corsivo>, anche lo stesso resiste all’impugnativa.</h:div><h:div>Ne consegue che l’azione amministrativa condotta dal Comune di Venafro in coerente applicazione degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 2, dell’apposito Regolamento comunale risulta esente dalle censure dedotte dal ricorso, il quale, in quanto infondato, non può che essere quindi respinto.</h:div><h:div>11. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni di legge, possono tuttavia essere compensate tra tutte le parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mariassunta Simonetti</h:div><h:div>Luigi Lalla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>