<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240025120241016123759028" descrizione="" gruppo="20240025120241016123759028" modifica="21/10/2024 18:21:59" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rida El Basri" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00251"/><fascicolo anno="2024" n="00322"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240025120241016123759028.xml</file><wordfile>20240025120241016123759028.docm</wordfile><ricorso NRG="202400251">202400251\202400251.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>21/10/2024 18:15:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sergio Occhionero</firma><data>17/10/2024 12:35:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Lalla,	Referendario</h:div><h:div>Sergio Occhionero,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia - Sportello unico per l’immigrazione in data 12.07.2024 (codice pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100106);</h:div><h:div>nonché affinché sia disposta l’applicazione </h:div><h:div>al caso di specie dell’art. 22 comma 11 d.lgs. n. 286/1998, con il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per attesa occupazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 251 del 2024, proposto dal sig. Rida El Basri, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno, l’ U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Md Construction s.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Isernia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div> 1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Campobasso, in data 12.07.2024, ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli il 1°.05.2023 su istanza della società MD Construction s.r.l., che avrebbe dovuto procedere alla sua assunzione.</h:div><h:div>A motivo del provvedimento di revoca del nulla osta l’Amministrazione ha addotto la “<corsivo>mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro”.</corsivo></h:div><h:div>2. Contro tale determinazione l’interessato ha proposto il presente ricorso, affidato alle seguenti censure: </h:div><h:div>I.<corsivo> VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E DELL’ART. 10 BIS L.N.241/1990;</corsivo></h:div><h:div>II.<corsivo> DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990</corsivo></h:div><h:div><corsivo>III. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 quinquies L.n. 241/1990;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>IV. ECCESSO DI POTERE. ABUSO DI POTERE. RITARDO. VIOLAZIONE DEL TER-MINE DI CUI ALL’ART. 21 NONIES L.N.241/1990;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>V. VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 COMMA 11 T.U. IMMIGRAZIONE. OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI RILA-SCIARE L’AUTORIZZAZIONE AL PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE IN DIFETTO DI IMPEDIMENTI.</corsivo></h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Isernia opponendosi all’impugnativa, ritenuta priva dei presupposti anche per la concessione della richiesta misura cautelare, e concludendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4. All’udienza cautelare del 9.10.2024, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso si manifesta meritevole di accoglimento per la fondatezza sia del primo motivo di gravame, nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, sia del secondo motivo, con cui parte ricorrente ha censurato il vizio motivazionale del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>6. Merita immediata condivisione il primo motivo del ricorso, nella parte in cui, come appena anticipato, viene dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, per non essere stato il provvedimento impugnato preceduto dalla notifica, al ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore, con la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale.</h:div><h:div>Giova al riguardo rammentare che la norma citata prevede infatti, al primo comma,  che  “<corsivo>ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi</corsivo>”. E il successivo art. 8, rubricato “<corsivo>modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”, </corsivo>sancisce, al comma 1, che “<corsivo>l’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale</corsivo>”. </h:div><h:div>6.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che l’avvio del procedimento di revoca non risulta esser stato comunicato all’odierno ricorrente, pur essendo egli il destinatario annunciato degli effetti diretti del provvedimento di reca poi adottato. </h:div><h:div>Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che:  </h:div><h:div>i) l’avvio del procedimento, secondo quanto rappresentato dalla stessa difesa resistente (cfr. memoria del 4.10.2024, pag. 4),  risulta essere stato comunicato esclusivamente all’indirizzo pec indicato dal rappresentante legale della MD Construction s.r.l. al momento dell’inoltro dell’istanza finalizzata al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato quale recapito (proprio e del lavoratore interessato) presso il quale ricevere le dovute comunicazioni; </h:div><h:div>ii) l’Amministrazione, pur essendo in possesso di ben due recapiti specifici del ricorrente -  l’uno fornito dal medesimo in occasione della comunicazione di primo ingresso in Italia trasmessa alla Prefettura di Isernia (allegata al ricorso introduttivo),  e l’altro indicato quale sistemazione alloggiativa del ricorrente nella su indicata istanza volta al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato ( cfr. allegato 1 alla memoria difensiva dell’amministrazione resistente del 4.10.2024)-, non risulta aver effettuato alcun tentativo di notifica della comunicazione di avvio del procedimento presso l’uno o l’altro dei due citati indirizzi. </h:div><h:div>6.2. Al riguardo, non appare persuasiva l’obiezione della difesa dell’amministrazione (cfr. memoria del 4.10.2024, pagg. 4-5) secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato sarebbe stata comunque effettuata tramite pec all’indirizzo indicato dal rappresentante legale della MD Construction s.r.l., al momento dell’inoltro dell’istanza di rilascio del nulla osta, quale recapito proprio e del lavoratore interessato. E’ infatti evidente che la modalità di comunicazione così prescelta dall’Amministrazione, non essendo il suddetto indirizzo pec autonomamente riferibile al ricorrente – vieppiù se si considera che alcun rapporto di lavoro si era <corsivo>medio tempore</corsivo> instaurato tra il predetto e la MD Construction s.r.l. - non era idonea ad assicurare le finalità partecipative a cui si ispira l’istituto di cui all’art. 7 L. n. 241/1990; e tanto meno risulta conforme alle modalità prescritte dal su indicato art. 8, che prevede, come detto, che la comunicazione debba essere “<corsivo>personale</corsivo>”.  </h:div><h:div>6.3. Il Collegio, sul punto, non può poi non soggiungere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “<corsivo>spetta al ricorrente il quale lamenti l'omessa o incompleta comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'amministrazione; solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'amministrazione 'sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1664/2022; cfr. altresì, <corsivo>ex  multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, n. 6333/2020, Cons. Stato, sez. III, n. 6755/2020). </h:div><h:div>Ma in proposito vale la circostanza che nel ricorso introduttivo è stato dedotto, tra l’altro, che “<corsivo>dall’ultimo bilancio depositato – relativo all’anno 2022- risulta che, quantomeno alla data della domanda e del rilascio del nulla osta, la società datrice possedeva il fatturato necessario per l’assunzione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni delle linee guida per la proposizione delle domande</corsivo>”. Elemento conoscitivo che, ove introdotto in sede procedimentale, qualora a suo tempo fosse stata ritualmente e tempestivamente comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore, avrebbe astrattamente potuto incidere sulla determinazione finale dell’Amministrazione (conclusione peraltro corroborata anche dal fatto che la difesa resistente non ha, in relazione ad esso, formulato nel presente giudizio alcuna specifica controdeduzione).  </h:div><h:div>Nel ricorso introduttivo è stato altresì rappresentato che l’Amministrazione, preso atto del fatto che non sarebbe stato possibile sottoscrivere il contratto di soggiorno per cause esclusivamente  ascrivibili alla sfera del datore di lavoro, avrebbe potuto valutare il rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, di cui all’art. 22 comma 11 d.lgs. n. 286/1998; tanto,  alla luce della circolare del 20.08.2007 del Ministero dell’Interno, richiamata a pag. 4 del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>A tal proposito deve evidenziarsi che al ricorso introduttivo risulta allegata anche la richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego (CPI), effettuata dal ricorrente proprio al dichiarato fine di ottenere  il rilascio del permesso in attesa di occupazione.</h:div><h:div>Tanto premesso, il Collegio rileva che anche l’elemento conoscitivo in disamina, ove introdotto in sede procedimentale, qualora a suo tempo fosse stata ritualmente e tempestivamente comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore, avrebbe astrattamente potuto incidere sulla determinazione finale dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Non appare invero persuasiva l’obiezione sollevata, sul punto, dalla difesa resistente, la quale ha affermato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il rilascio del permesso in attesa di occupazione sarebbe precluso in casi, come quello di cui alla presente vicenda, in cui si è al cospetto di una semplice “<corsivo>promessa di lavoro</corsivo>” non seguita dall’effettivo instaurarsi di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero: ed infatti deve evidenziarsi che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa erariale ( cfr. memoria del 4.10.2024, pagg. 10-14) sono tutti afferenti alla distinta ipotesi della emersione del rapporto di lavoro irregolare, sicché non appaiono pertinenti alla fattispecie che forma oggetto dell’odierno giudizio, né possono ritenersi idonei a ritenere superate, come affermato dall’Amministrazione resistente, le prescrizioni racchiuse nella circolare ministeriale del 2007 evocata dal ricorrente.</h:div><h:div>7. Il Collegio ritiene che sia del pari fondato il secondo motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il <corsivo>deficit</corsivo> motivazionale del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>La motivazione posta a fondamento del provvedimento, come stigmatizzato dall’interessato, risulta invero interamente racchiusa nella seguente lapidaria espressione: “<corsivo>mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro</corsivo>”.  </h:div><h:div>E tale motivazione è, a giudizio del Tribunale, del tutto carente, e come tale inidonea a rendere correttamente percepibili le ragioni dell’agire amministrativo alla base del provvedimento di revoca oggetto della odierna impugnazione. </h:div><h:div>7.1 Appare utile, in argomento, un preliminare richiamo alle disposizioni che compongono la cornice normativa essenziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato degli stranieri. </h:div><h:div> Secondo l’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, “<corsivo>Lo sportello unico per l’immigrazione</corsivo>, […] <corsivo>a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi</corsivo> […]”. Precisa poi l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/199, che lo SUI, ai fini del rilascio del nulla osta, “<corsivo>procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</corsivo> […]”.</h:div><h:div> L’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, ha inoltre stabilito, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi 2021, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, e che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi debba effettivamente conseguire la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. </h:div><h:div>L’art. 44 del medesimo d.l. n. 73/2022 ha introdotto una semplificazione per le verifiche di cui al succitato art. 30-bis, comma 8, demandandole, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato.</h:div><h:div>Oggi, l’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 (introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023) disciplina analiticamente un procedimento semplificato che conferma la spettanza delle verifiche in questione ai professionisti (consulenti del lavoro) di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (oltre alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato), i quali, in caso di esito positivo, rilasciano “<corsivo>apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero</corsivo>” (comma 2). L’articolo chiarisce che la verifica riguarda i “<corsivo>requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate</corsivo>” (comma 1), ma precisa anche che “<corsivo>Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa</corsivo>” (comma 2). Infine, precisa che “<corsivo>Resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure</corsivo>” (comma 4).</h:div><h:div>7.2. All’entrata in vigore dell’art. 44, del d.l. n. 73/2022, per declinare i criteri con cui effettuare dette verifiche è intervenuta la circolare del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 in data 5 luglio 2022.</h:div><h:div>Nella circolare si legge, per quanto qui interessa, che le verifiche “<corsivo>devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; -numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/20202). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero. Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.</corsivo></h:div><h:div>La circolare aggiunge anche che<corsivo> “Gli elementi di cui sopra costituiscono peraltro il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano altresì acquisire: </corsivo>[oltre al DURC, e a dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa l’inesistenza di condanne per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori o in materia di immigrazione, l’inesistenza di sanzioni amministrative per l’impiego di manodopera irregolare e l’eventuale richiesta di ulteriori asseverazioni]<corsivo> … una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente; …”.</corsivo></h:div><h:div>All’indomani dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 l’INL, con la circolare della Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro prot. 2066 in data 30 marzo 2023, ha ribadito detti criteri, aggiungendo chiarimenti sul requisito della capacità economica (di cui qui si discute). </h:div><h:div>In particolare, è stata presa in considerazione l’ipotesi di domande plurime, affermandosi quanto segue. </h:div><h:div>“<corsivo>In ordine alla valutazione della capacità economica dell’impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 D.M. 27.05.2020, deve confermarsi l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui. La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità”; </corsivo>sicché è stato detto che,<corsivo> “Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, quindi, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali: a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; b) reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda</corsivo>.” […].</h:div><h:div>7.3. Tutto ciò posto, la <corsivo>ratio</corsivo> delle verifiche in questione è evidentemente quella di assicurare, attraverso una valutazione delle condizioni attuali e delle prospettive economiche del datore di lavoro, che l’assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile, affinché possa presumersi che il rapporto di lavoro si svolga nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva, assicurando in tal modo che il contratto di soggiorno possa davvero fungere da mezzo di integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed economico del Paese (cfr. T.A.R. Umbria, sentenza n. 609/2024).</h:div><h:div>Il Collegio, stante però la consistenza degli accertamenti ai quali l’Amministrazione è tenuta nell’ambito delle verifiche in disamina, e attesa la molteplicità dei parametri di valutazione alla stregua dei quali le verifiche sul datore di lavoro devono essere svolte, deve rilevare il carattere del tutto insoddisfacente e sostanzialmente apodittico della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, la quale è stata interamente circoscritta -come detto- nella espressione della “<corsivo>mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>Invero, siffatta motivazione: i) non è supportata da alcun richiamo agli accertamenti istruttori svolti dall’Amministrazione, che non risultano peraltro neppure allegati al provvedimento (né prodotti in giudizio); ii) non consente di rendere in alcun modo intellegibile il parametro alla stregua del quale l’Amministrazione ha concluso circa la carenza della capacità economica del datore di lavoro, laddove le verifiche richieste dalla legge ai fini della sostenibilità economica dell’assunzione dei cittadini stranieri, pur demandando la relativa applicazione alla discrezionalità dell’Amministrazione, prevedono una molteplicità di elementi da prendere in considerazione.</h:div><h:div>7.4. Né in proposito potrebbero valere, a favore dell’Amministrazione, gli elementi di maggior dettaglio illustrati dalla (sola) difesa erariale (alle pagg. 6-7 della memoria del 4.10.2024) per tentare di giustificare la legittimità della motivazione del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Allo scopo è stato rappresentato che: i) il legale rappresentante della MD Construction s.r.l. non avrebbe trasmesso all’Amministrazione la cd. asseverazione, ossia il documento, redatto da un professionista/consulente a ciò incaricato, che certifica il rispetto, da parte del datore di lavoro, di tutti i requisiti previsti per l’assunzione di personale straniero, per il che, anche alla luce degli accertamenti  condotti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, sarebbe stata disposta la conclusiva revoca del nulla osta al lavoro subordinato già concesso in data 1°.05.2023 al ricorrente;  2) successivamente alla notifica del provvedimento di revoca impugnato, il legale rappresentante della MD Construction s.r.l ha poi comunicato  allo Sportello Unico per l’Immigrazione, con nota del 30.07.2024, la rinuncia all’assunzione dei cittadini stranieri per “<corsivo>sopraggiunte problematiche aziendali</corsivo>” (cfr. allegato 6 alla medesima memoria difensiva), precisando di aver trasmesso all’Amministrazione detta comunicazione già in data 24.11.2023 senza avervi però inserito, per “<corsivo>mero errore/refuso di stampa</corsivo>”, nel novero di lavoratori alla cui assunzione si dichiarava di rinunciare, anche l’odierno ricorrente.</h:div><h:div>A fronte di tanto il Tribunale deve però rimarcare, da un lato, che il provvedimento impugnato non fa  alcuna menzione della mancata trasmissione dell’asseverazione; dall’altro, che la comunicazione relativa alla rinuncia alla assunzione allegata alla memoria dell’Amministrazione resistente è un atto addirittura successivo al provvedimento impugnato; infine, e soprattutto, che una ipotetica valorizzazione dei suddetti elementi ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato contrasterebbe con il notorio divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).</h:div><h:div>7.5. Sicché anche il motivo in trattazione si conferma fondato. </h:div><h:div>E in questo quadro diventa davvero superfluo aggiungere la notazione che nel testo del provvedimento prefettizio la “<corsivo>mancanza della capacità economica da parte del datore di lavoro</corsivo>” è stata riferita alla persona del sig. Forte Vittorio, mentre il nulla osta per lavoro subordinato era stato rilasciato su istanza del diverso soggetto giuridico MD Construction s.r.l.. </h:div><h:div>8	Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento dei residui motivi di doglianza il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.</h:div><h:div> La peculiarità della materia induce a compensare tra le parti le spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento della Prefettura di Isernia oggetto d’impugnativa.</h:div><h:div>Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mariassunta Simonetti</h:div><h:div>Sergio Occhionero</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>