<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230020220230915111510288" descrizione="" gruppo="20230020220230915111510288" modifica="16/09/2023 18:33:08" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Lucio Valerio" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00202"/><fascicolo anno="2023" n="00245"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230020220230915111510288.xml</file><wordfile>20230020220230915111510288.docm</wordfile><ricorso NRG="202300202">202300202\202300202.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>16/09/2023 12:49:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Federico Giuseppe Russo</firma><data>15/09/2023 11:30:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Ferrari,	Referendario</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del responsabile dell’Area Vigilanza e Tributi del Comune di Fornelli prot. n. 4644 del 10 luglio 2023, con il quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori relativi all’immobile denominato “Villa Lombardi”, sito in Fornelli alla Via Laurelli n. 120.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto dal sig. Antonio Lucio Valerio, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Fornelli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fornelli;</h:div><h:div>Visto il decreto cautelare n. 80 del 15 luglio 2023;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il sig. Antonio Lucio Valerio, proprietario dell’immobile denominato ‘Villa Lombardi’, sito nel Comune di Fornelli alla via Laurelli n. 120, presentava al predetto Ente locale una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) il 24 marzo 2023 con prot. n. 1929, avente a oggetto “<corsivo>Manutenzione della copertura dell'edificio denominato "Villa Lombardi" sito in Via Laurelli nel comune di FORNELLI (IS)</corsivo>”. </h:div><h:div>2. Successivamente l’Ufficio Tecnico del Comune rilasciava su istanza dell’interessato un permesso di occupazione di suolo pubblico, in data 20 aprile 2023, per i lavori edili riferiti alla predetta CILA, oltre per sopraggiunti lavori emergenziali derivanti dalla caduta di calcinacci dal cornicione del tetto e della facciata, di cui al verbale prot. n. 2383 della Polizia Municipale del 9 aprile 2023.</h:div><h:div>3. Tuttavia, una verifica presso il cantiere allestito dal ricorrente sulla palazzina faceva rilevare che alcune delle lavorazioni in corso non risultavano corrispondenti a quelle assentite mediante la C.I.L.A. del 24 marzo 2023 (rifacimento integrale della facciata esterna). </h:div><h:div>4. A seguito di un supplemento di istruttoria con l’Ufficio Tecnico comunale, all’interessato veniva quindi comunicato un avvio di procedimento di vigilanza con atto del 30 giugno 2023, rappresentando che “<corsivo>la CILA riportata sulla cartellonistica, n. 6 prot. 1929 del 24.3.2023, non riguarda le lavorazioni in essere ma “MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO”; agli atti dell’Ufficio Tecnico vi è una ulteriore richiesta collegata all’immobile de quo e compatibile con le lavorazioni in essere, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a prot. 1715/2023, che fa riferimento al &lt;&lt;RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EDIFICIO DENOMINATO “VILLA LOMBARDI” SITO IN VIA LAURELLI NEL COMUNE DI FORNELLI (IS)&gt;&gt; a seguito della quale è stata inviata una richiesta di integrazione da parte della Regione Molise, acquisita a nostro protocollo n. 2713 del 26‐04‐2023, da cui la Vs integrazione a nostro protocollo n. 3540 del 26.5.2023, inviata alla Regione Molise in data 12.6.2023 con prot. 3990</corsivo>”.</h:div><h:div>5. A fronte di detta comunicazione l’interessato, per il tramite del professionista incaricato, faceva pervenire apposite osservazioni, con le quali si sosteneva che i lavori di rifacimento della facciata (in corso in occasione dell’accertamento) sarebbero consistiti in una sua mera manutenzione ordinaria, per la quale non era chiesto alcun titolo edilizio in quanto attività libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>6. Ritenute infondate dette osservazioni, il Comune emetteva allora un provvedimento di sospensione dei lavori <corsivo>ex</corsivo> art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 con prot.n. 4644 del 10 luglio 2023, osservando che: - i lavori in corso di esecuzione al momento dell’accertamento consistevano non già in una semplice messa in sicurezza, bensì nelle opere per le quali lo stesso privato aveva già richiesto un’autorizzazione paesaggistica che però non gli era stata ancora concessa; - l’assenza dei titoli edilizi relativi ai predetti lavori e delle connesse autorizzazioni profilavano una violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>7. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato per mezzo PEC il 14 luglio 2023 e depositato nel medesimo giorno, con il quale il ricorrente impugnava il menzionato provvedimento di sospensione affidando il gravame al seguente articolato motivo di censura:</h:div><h:div>“-<corsivo>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 3 E 27 DEL DPR 380/2001;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL DPR 31/2017;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3, 7, 8, 10 DELLA L. 241/1990;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO</corsivo>”.</h:div><h:div>In estrema sintesi, il ricorso si fondava sulle seguenti quattro censure: </h:div><h:div>- in primo luogo, un vizio di incompetenza in capo al funzionario accertatore ad emettere il provvedimento impugnato, che sarebbe stato invece di competenza dell’Ufficio Tecnico dell’ente locale;</h:div><h:div>- un eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione nell’adozione del provvedimento non aveva indicato quale fosse l’eventuale titolo edilizio occorrente per il compimento delle lavorazioni accertati quali ultronee;</h:div><h:div>- ancora, una violazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, in quanto il Comune obliterava le osservazioni presentate dalla ricorrente per mezzo del professionista delegato; </h:div><h:div>- infine, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 3, 6 e 27 del d.P.R. n. 380/2001 e 2 del d.P.R. n. 31/2017, poiché le lavorazioni contestate rientravano nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, e, pertanto, costituivano attività di edilizia libera, non soggetta al rilascio di alcun previo titolo edilizio né di autorizzazione paesaggistica. </h:div><h:div>8. Con Decreto cautelare presidenziale n. 80 del 15 luglio 2023 veniva respinta la richiesta di concessione di misura cautelare monocratica. </h:div><h:div>9. Si costituiva in giudizio il Comune di Fornelli, contestando il contenuto delle doglianze avversarie e chiedendo l’integrale rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.</h:div><h:div>10. All’udienza camerale del 6 settembre 2023, le parti si sono richiamate alle conclusioni dei loro rispettivi scritti precisando, dietro domanda del Collegio, che il Comune non aveva adottato ulteriori provvedimenti. </h:div><h:div>Il Presidente, quindi, informava le parti presenti del rilievo d’ufficio collegiale della possibile improcedibilità del ricorso, dando avviso alle parti stesse della possibilità di una definizione piena della controversia ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..</h:div><h:div>La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>11. Il Collegio osserva che sussistono i presupposti per la definizione integrale della controversia facendo applicazione della norma di rito appena citata.</h:div><h:div>12. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’impugnato provvedimento comunale di sospensione dei lavori ha perduto definitivamente la propria efficacia per decorrenza del termine di quarantacinque giorno di cui all’art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, infatti, di prestar adesione alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “<corsivo>il potere di sospensione dei lavori edilizi, previsto dall'art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura interinale e provvisoria fino all'adozione dei provvedimenti definitivi (ordine di demolizione o applicazione di una sanzione pecuniaria); pertanto, allo spirare del termine di n. 45 giorni previsto dalla legge, ove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia</corsivo>” (cfr., tra le molte, T.A.R. Veneto, sez. II, 10 ottobre 2019, n. 1078; T.A.R. Campania, sez. II, 7 dicembre 2018, n. 7007; <corsivo>id.</corsivo>, 3 settembre 2018, n. 5329). Invero, "<corsivo>l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti definitivi, quali l'ordine di demolizione; ne consegue che la sua impugnazione, quand'anche proposta prima del decorso dei 45 giorni dalla sua notificazione, è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo della postuma perdita di effetti dell'ordinanza stessa o per la successiva adozione dell'ordine di demolizione, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001</corsivo>" (cfr. T.A.R. Umbria, 27 settembre 2018, n. 507).</h:div><h:div>Applicati detti principi al caso di specie, il Collegio osserva come l’ordinanza di sospensione emessa dal Comune di Fornelli abbia senz’altro già perduto la propria efficacia per decorrenza di 45 giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 10 luglio 2023.<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>Peraltro, gli stessi difensori delle parti costituite hanno convenuto, all’udienza camerale, che al provvedimento impugnato non è seguita l’adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di alcun provvedimento definitivo.</h:div><h:div>13. Ne consegue, pertanto, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente all'annullamento dell’ordinanza sospensiva gravata, che ha ormai perso definitivamente la sua efficacia giuridica.</h:div><h:div>L'esito del giudizio giustifica, allora, la compensazione delle spese di lite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mariassunta Simonetti</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>