<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230018620260518105449511" id="20230018620260518105449511" modello="3" modifica="18/05/2026 11:48:55" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00186"/><fascicolo anno="2026" n="00199"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230018620260518105449511.xml</file><wordfile>20230018620260518105449511.docm</wordfile><ricorso NRG="202300186">202300186\202300186.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2023\202300186\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Lalla</firma><data>18/05/2026 11:48:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Lalla</firma><data>18/05/2026 11:48:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luigi Lalla,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Sergio Occhionero,	Referendario</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza n. 78 (prot. n. 28102) del 18/04/2023, con la quale il Comune di Campobasso ha irrogato la sanzione di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del d.P.R. n. 380/2001;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Gli interessati in epigrafe hanno contestato l’ordinanza n. 78 del 18.04.2023, con la quale il Comune di Campobasso ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’ammontare massimo previso di € 20.000,00, per non avere questi ottemperato alla precedente ordinanza n. 246 del 28.11.2017 di demolizione dell’opera abusiva consistente in un “<corsivo>manufatto in muratura occultato all’interno di un capanno in legno e lamiera</corsivo>” realizzata in territorio comunale sull’area individuata nei registri catastali al -OMISSIS- (ora mappale n. 1316 sub 1 e 2) (cfr. l’ordinanza n. 78/2023).</h:div><h:div>Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I- «<corsivo>Violazione dell’art.18 della legge 24/11/1981 n. 689 per intervenuta prescrizione</corsivo>»; </h:div><h:div>II- «<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001; violazione dell’art.14 della legge 689/81</corsivo>»; </h:div><h:div>III- «<corsivo>violazione dell’art.14 della legge 689/81; intervenuta decadenza del potere sanzionatorio; violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001</corsivo>»;</h:div><h:div>IV- «<corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001</corsivo>»; </h:div><h:div>V- «<corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e motivazione apparente; difetto di motivazione</corsivo>»;</h:div><h:div>VI- «<corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001</corsivo>».</h:div><h:div>In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:</h:div><h:div>A) dell’intervenuta prescrizione del “<corsivo>diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative</corsivo>” ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 (motivo I);</h:div><h:div>B) sarebbe mancato il previo formale accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza n. 246 del 28.11.2017 (motivo I); </h:div><h:div>C) in mancanza della previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza n. 246 del 28.11.2017 ai sensi dell’art. 14 della 689/81, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di applicazione della sanzione pecuniaria in contestazione (motivo III); </h:div><h:div>D) l’irrogazione della sanzione non sarebbe stata preceduta dalla previa adozione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale (motivi IV);</h:div><h:div>E) la determinazione della sanzione sarebbe stata erroneamente basata sui criteri di calcolo fissati dalla deliberazione di G.C. n. 188/2016, relativa alle sanzioni previste in caso di interventi realizzati in assenza del permesso di costruire comportanti un aumento di volume e non al diverso caso di inadempimento dell’ordine di demolizione (motivo V);</h:div><h:div>F) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del DPR 380/2001 sarebbe stata illegittimamente irrogata al proprietario formale dell’opera abusiva, invece che ai soli soggetti che avevano realizzato l’abuso (motivo VI).</h:div><h:div>2. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso, eccependo l’infondatezza complessiva dell’impugnativa.</h:div><h:div>3. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e documenti.</h:div><h:div>4. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 nessuno è comparso e, dopo aver dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalle parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>6. Innanzitutto va osservato che rappresenta un dato incontestato il fatto che l’ordinanza di demolizione n. 246 del 28.11.2017 non è stata eseguita.</h:div><h:div>Come è noto l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ai primi due periodi dispone che "<corsivo>l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima</corsivo>".<corsivo/></h:div><h:div>Nell'ordinanza con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria a carico dell’odierna parte ricorrente, in quanto già destinatario dell'ordinanza 246 del 28.11.2017 che disponeva la demolizione delle opere edilizie, si legge tra l'altro che:</h:div><h:div>- con verbale n. 23226 del 15.04.2021 la Polizia Municipale ha dato conto della mancata ottemperanza all'ordine demolitorio di cui sopra nei tempi ivi previsti;</h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>si è quindi disposto di irrogare la sanzione pecuniaria nella misura massima in applicazione dei criteri stabiliti dalla delibera della Giunta municipale n. 188 del 2016<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>In via generale il presupposto dell'applicazione dell'art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, d.P.R. 380/2001 è costituito dall'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, atteso che detta disposizione è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione, visto che il presupposto è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione. Si tratta, in particolare, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti che, potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.</h:div><h:div>Chiarito, dunque, che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, non è autonoma ed aggiuntiva, ma viene inflitta in ragione della mera inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7347 e 3 gennaio 2019, n. 85), il solo fatto che l'abuso edilizio è stato effettivamente perpetrato, in quanto le opere sono state realizzate prive di titolo abilitativo, dovendosene quindi disporre la demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 ed essendo stato accertato che l'abuso è stato realizzato in assenza del necessario titolo edilizio, tutto ciò giustifica l'irrogazione della sanzione, come si dirà oltre, nella misura massima di 20.000 euro prevista dalla norma suindicata.</h:div><h:div>Ciò posto, come sta per dirsi, nessuno dei motivi di ricorso risulta degno di pregio.</h:div><h:div>7. È opportuno cominciare la disamina ricostruendo il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>7.1. Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2023, l’art. 31 del d.P.R. n.380/2001 struttura l’intervento repressivo del Comune in quattro distinte fasi.</h:div><h:div>Una prima fase è attivata dalla notizia dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell’esistenza dell’illecito, con un’ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine.</h:div><h:div>Una seconda fase si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall’Amministrazione su istanza di quest’ultimi) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino.</h:div><h:div>Nel caso di accertamento positivo, l’autore dell’abuso mantiene la titolarità del suo diritto, non potendo l’Amministrazione emanare l’atto di acquisizione.</h:div><h:div>L’ordinamento, dunque, incentiva l’autore dell’illecito a rimuovere le sue conseguenze materiali, con la prospettiva del mantenimento del suo diritto reale nel caso di tempestiva esecuzione dell’ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>Nel caso di accertamento negativo, alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è <corsivo>ipso iure</corsivo> proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità.</h:div><h:div>A seguito dell’entrata in vigore del comma 4-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 31, l’Amministrazione deve anche irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria (anche con atto separato, qualora tale sanzione per una qualsiasi ragione non sia stata contestuale all’accertamento dell’inottemperanza).</h:div><h:div>Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano “<corsivo>la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla</corsivo>” (sentenza n. 140 del 2018, § 3.5.1.1.; sentenza n. 427 del 1995; sentenza n. 345 del 1991).</h:div><h:div>La sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato <corsivo>propter rem</corsivo> a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.</h:div><h:div>Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).</h:div><h:div>In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l’Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza.</h:div><h:div>Pertanto, l’atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità – ad es. per una malattia completamente invalidante - della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell’ordine di demolizione (salvi gli obblighi del suo eventuale rappresentante legale).</h:div><h:div>Per il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il destinatario dell’ordine di demolizione – o, in ipotesi, del suo rappresentante legale - dedurre e comprovare la sussistenza di tale non imputabilità: l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni, deve emanare l’atto di acquisizione.</h:div><h:div>Una terza fase – già disciplinata dal testo originario dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e poi disciplinata anche dalla legge n. 164 del 2014, che ha ivi aggiunto i commi 4-<corsivo>bis</corsivo>, 4-<corsivo>ter</corsivo> e 4-<corsivo>quater</corsivo> - concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari.</h:div><h:div>Infatti, l’obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione dopo la scadenza di tale termine viene meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito <corsivo>ex lege</corsivo> dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.</h:div><h:div>Con l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, l’art. 31 è stato integrato con i commi 4-<corsivo>bis</corsivo>, 4-<corsivo>ter</corsivo> e 4-<corsivo>quater</corsivo>.</h:div><h:div>L’art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, dispone che: “<corsivo>L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria</corsivo>”.</h:div><h:div>Esso ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della “area ulteriore”, la riforma del 2014 ha aggiunto la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo).</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> di tale ulteriore previsione si basa anch’essa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione.</h:div><h:div>Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un <corsivo>vulnus</corsivo> al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>In considerazione della scarsità delle risorse economiche di cui sono ordinariamente dotati i Comuni e della complessità delle procedure in base alle quali le Amministrazioni possono disporre la demolizione in danno e porre le spese a carico del responsabile, il legislatore ha inteso in questo modo stimolare il responsabile ad eliminare le conseguenze dell’illecito edilizio, con la previsione di una sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>La quarta (ed eventuale) fase riguarda il ‘come’ l’Amministrazione intenda gestire il bene ormai entrato nel patrimonio comunale.</h:div><h:div>A seguito della perdita <corsivo>ipso iure</corsivo> del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo, né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene <corsivo>sine titulo</corsivo>.</h:div><h:div>In alternativa alla demolizione del bene il Consiglio comunale può, ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’art. 31, deliberare il mantenimento in essere dell’immobile abusivo, che secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost., n. 140 del 2018) è una via del tutto eccezionale, che può essere percorsa per la presenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.</h:div><h:div>In assenza di tale motivata determinazione del Consiglio comunale, va senz’altro disposta, ai sensi del primo periodo del comma 5, la materiale demolizione del bene abusivo a spese del responsabile dell'abuso e dei suoi eventuali aventi causa, fermo restando che la demolizione non comporta il riacquisto dell’area di sedime, ormai definitivamente acquisita al patrimonio comunale.</h:div><h:div>Anche in tal caso, l’Amministrazione può consentire che la demolizione possa essere effettuata dal responsabile (o dal suo avente causa), il quale può averne uno specifico interesse, per contenerne le spese, che altrimenti sarebbero anticipate anche in misura superiore dall’Amministrazione, con rivalsa nei suoi confronti.</h:div><h:div>Salvo il caso eccezionale in cui l’Amministrazione ritenga di evitare la demolizione dell’immobile ormai entrato nel suo patrimonio per soddisfare interessi pubblici, l’esito finale ordinario dell’abuso edilizio è dunque costituito dalla demolizione del manufatto abusivo.</h:div><h:div>Il responsabile dell’illecito, il proprietario ed i suoi aventi causa hanno sempre il dovere di rimuoverne le conseguenze, sicché vanno distinte le seguenti fasi temporali:</h:div><h:div>a) fino a quando scade il termine fissato nell’ordinanza di demolizione, questi hanno il dovere di effettuare la demolizione, che, se viene posta in essere, evita il trasferimento della proprietà al patrimonio pubblico;</h:div><h:div>b) qualora il termine per demolire scada infruttuosamente, i destinatari dell’ordinanza di demolizione commettono un secondo illecito di natura omissiva, che comporta, da un lato, la perdita <corsivo>ipso iure</corsivo> della proprietà del bene con la conseguente e connessa irrogazione della sanzione pecuniaria e, dall’altro, la novazione oggettiva dell’obbligo <corsivo>propter rem</corsivo>, perché all’obbligo di demolire il bene si sostituisce l’obbligo di rimborsare l’Amministrazione, per le spese da essa anticipate per demolire le opere abusive entrate nel suo patrimonio, risultanti <corsivo>contra ius</corsivo> (qualora essa non abbia inteso eccezionalmente utilizzare il bene ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R.n. 380 del 2001);</h:div><h:div>c) decorso il termine per demolire, qualora l’Amministrazione non decida di conservare il bene, resta la possibilità di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo dell’ordine di demolire, che non comporta il sorgere di un diritto di quest’ultimo alla “retrocessione” del bene, né fa venire meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma può evitargli, da un lato, la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno. Il proprietario non ha dunque alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine dei 90 giorni, spettando alla discrezionalità dell’Amministrazione di valutare se coinvolgerlo ulteriormente nella demolizione.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la “natura” degli illeciti edilizi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, va evidenziata la diversità delle qualificazioni rilevanti nel diritto penale e nel diritto amministrativo.</h:div><h:div>Tenendo da parte il profilo penale, rileva qui la natura “amministrativa” dell’illecito edilizio.</h:div><h:div>Infatti, l’articolo 31 del testo unico n. 380 del 2001, proprio perché la realizzazione delle opere abusive comporta un perdurante <corsivo>vulnus</corsivo> ai valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione, ha previsto, da un lato, l’obbligo dell’autore dell’illecito di demolire le opere abusive entro il termine fissato con l’ordinanza di demolizione (cui segue l’obbligo di rimborsare gli oneri sostenuti dall’Amministrazione, per la demolizione del bene nel frattempo divenuto suo) e, dall’altro, il dovere del Comune di reprimere l’illecito.</h:div><h:div>L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta – come si è sopra rilevato – un secondo illecito di natura omissiva, che si aggiunge a quello di natura commissiva (insito nella realizzazione delle opere abusive) e comporta la perdita del diritto di proprietà.</h:div><h:div>La perdurante situazione <corsivo>contra ius</corsivo> – caratterizzata dalla novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile, che dapprima è quello di demolire l’immobile abusivo ancora suo e poi diventa quello di rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute per la demolizione d’ufficio - viene meno o quando è emesso un provvedimento con effetti sananti (l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del testo unico n. 380 del 2001 o il condono in passato previsto dalle leggi speciali) o quando le opere abusive sono materialmente demolite.</h:div><h:div>Sotto il profilo amministrativo, dunque, l’abuso edilizio ha una peculiare natura di illecito con effetti permanenti, in quanto la lesione dei valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata (col rilascio di un titolo abilitativo o con la materiale demolizione delle opere), mutando nel tempo l’obbligo del responsabile (poiché all’obbligo di demolire il proprio bene abusivo si sostituisce <corsivo>ex lege</corsivo> l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione per la demolizione, salva la possibilità per l’Amministrazione di emanare nuovamente l’ordinanza di demolizione e di disporre una ulteriore sanzione pecuniaria nel caso di ottemperanza, qualora la competente Regione dia attuazione all’art. 31, comma 4-<corsivo>quater</corsivo>).</h:div><h:div>Al riguardo l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017 ha chiarito che l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.</h:div><h:div>Inoltre, la medesima sentenza dell’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinda dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la <corsivo>res</corsivo> tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.</h:div><h:div>Con l’acquisto del diritto reale da parte dell’avente causa, si verifica una novazione soggettiva cumulativa dell’obbligo <corsivo>propter rem</corsivo> di demolire il bene.</h:div><h:div>Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:</h:div><h:div>a) <corsivo>la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive</corsivo>;</h:div><h:div>b) <corsivo>la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza</corsivo>;</h:div><h:div>c) <corsivo>l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva)</corsivo>;</h:div><h:div>d) <corsivo>l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato</corsivo>.</h:div><h:div>7.2. Venendo, più nel dettaglio, alla regola di cui al comma 4 <corsivo>bis</corsivo> del citato art. 31, la stessa prevede che: “<corsivo>L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria</corsivo>”.</h:div><h:div>La formulazione della disposizione non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la sanzione pecuniaria è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: vero è che l’accertamento deve necessariamente precedere l’irrogazione della sanzione.</h:div><h:div>La condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione comporta, quindi, per il proprietario una duplice sanzione: a) la perdita della proprietà del bene; b) una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 20.000 euro.</h:div><h:div>Si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione: il loro presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Deve, pertanto, concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue all’inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall’autorità.</h:div><h:div>Come sopra evidenziato, l’acquisto del bene avviene <corsivo>ope legis</corsivo>, sicché l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa.</h:div><h:div>Sulla base dei principi nazionali e tenuto anche conto dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi 8 giugno 1976, la sanzione pecuniaria in questione ha la finalità di prevenzione generale e speciale, mirando a dissuadere dalla commissione degli illeciti edilizi e a salvaguardare il territorio nazionale: il comma 4-<corsivo>bis </corsivo>sanziona chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati direttamente o a causa della mancata vigilanza sui propri beni.</h:div><h:div>Ciò posto, le citate coordinate ermeneutiche già avviano alla reiezione dell’intero gravame.</h:div><h:div>8. Innanzitutto, infondato risulta il primo mezzo, appuntato sulla presunta prescrizione del “<corsivo>diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative</corsivo>” ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981.</h:div><h:div>Come sopra ampiamente illustrato, la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che “<corsivo>Va disattesa anche la doglianza incentrata sull'asserita prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria, atteso che l'illecito amministrativo dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (per il quale è prevista la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001) è un illecito omissivo permanente (cfr. Ad. Plen. n. 16 del 2023) sicché la relativa prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla demolizione (cfr. Cons. St. n. 10484 del 2022), che nel caso di specie non è mai avvenuta</corsivo>” (cfr. Cons. Sato, Sez. VII, 18.07.2025, n. 6368).</h:div><h:div>In applicazione di siffatto orientamento giurisprudenziale si deve escludere la prescrizione nel caso di specie, non essendo mai avvenuta la demolizione del manufatto abusivo oggetto dell’ordinanza n. 246 del 28.11.2017.</h:div><h:div>9. Va altresì disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del fatto che l’Amministrazione non avrebbe provveduto ad adottare un atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Innanzitutto, agli atti di causa risulta che nel caso di specie il formale accertamento dell’inottemperanza vi sia stato: con la “terza comunicazione” n. prot. 23226 del 14.04.2021 il Comando della Polizia Locale di Campobasso ha formalmente attestato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 246/2017, evidenziando che “<corsivo>In riferimento alla ripresa dei termini del procedimento di cui all’Ordinanza Dirigenziale N° 246 del 28.11.2017 Prot. N°51222, il personale scrivente appartenente al Comando in intestazione, in data 12/04/2021 alle ore 12,00 circa ha effettuato il relativo sopralluogo alla -OMISSIS-, accertando che gli ingiunti compiutamente in epigrafe generalizzati, alla scadenza del relativo termine non hanno ottemperato a quanto disposto dall’ordinanza in questione</corsivo>” (cfr. pag. 2 all. n. 19 alla produzione della difesa comunale del 12.09.2023).</h:div><h:div>Per converso, il provvedimento impugnato, oltre a rinviare al citato verbale n. 23226 del 15.04.2021 della Polizia Municipale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, esso stesso ha accertato la perdurante inottemperanza lì dove ha attestato che “<corsivo>tuttora non si è provveduto alla rimozione delle opere abusive e che non risulta presentata alcuna richiesta di regolarizzazione urbanistica (Sanatoria)</corsivo>” (cfr. l’ordinanza n. 78/2023 a pag. 2). </h:div><h:div>Del resto, come pure ha rilevato la difesa comunale, il comma 4-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 si limita a prescrivere, ai fini dell’adozione della relativa sanzione pecuniaria, che sia stata “<corsivo>constata l’inottemperanza</corsivo>”, senza richiedere un formale atto di “accertamento” da adottare all’esito di un autonomo procedimento: il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale deve ritenersi pertanto del tutto sufficiente ai fini della irrogazione della sanzione in esame.</h:div><h:div>Diversamente, il necessario “<corsivo>accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire</corsivo>” è previsto soltanto dal comma 4 del medesimo art. 31, quale “<corsivo>titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari</corsivo>”: ma esclusivamente ai fini della distinta acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’opera abusiva secondo la regola di cui all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>E, infatti, la giurisprudenza richiamata dal ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 398/2019; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 61/2019; C.G.A.R.S., n. 418/2017) si riferisce al caso -diverso da quello della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001- dell’acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale, in particolare:</h:div><h:div>- con la sentenza n. 398/2019, il Consiglio di Stato ha chiarito che “<corsivo>L'istituto dell'acquisizione, infatti, è funzionale alla successiva applicazione della sanzione amministrativa della demolizione e dunque a consentire all'ente pubblico di procedere motu proprio al ripristino del territorio. L'effetto ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. Cass., sez. III, 22 gennaio 2010 n. 2912). Tuttavia, tale effetto, ancorché discendente automaticamente dall'inottemperanza, non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l'accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell'immobile</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 398/2019);</h:div><h:div>- la sentenza n. 418/2017 del C.G.A.R.S. si è limitata a chiarire che “che<corsivo> il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Il relativo provvedimento – che non deve indicare l'interesse all'adozione della misura, stante la sua natura interamente vincolata - necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834), dal momento che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015)” </corsivo>(C.G.A.R.S., n. 418/2017);</h:div><h:div>- il T.A.R. Campania, Sez. Napoli, con la sentenza n. 61/2019, si è a sua volta occupato del tema della acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo, e non delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Si tratta, quindi, di una giurisprudenza a ben guardare inconferente rispetto all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie in esame.</h:div><h:div>Né si rivela utile, d’altra parte, il richiamo alle sentenze del T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 234/2021, n. 138/2021 e n. 2674/2022 (anche queste richiamate dal ricorso a sostegno del mezzo in esame), nelle quali risulta essere stata fatta applicazione di un orientamento consolidatosi presso quel Tribunale in relazione a specifici casi, secondo un’interpretazione della giurisprudenza amministrativa che il Collegio ritiene non pertinente nel caso di specie.</h:div><h:div>Alla luce di quanto appena esposto il secondo motivo di ricorso deve essere disatteso.</h:div><h:div>10. Carente di pregio risulta altresì il terzo mezzo, secondo il quale in mancanza della previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza n. 246 del 2017, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di applicazione della sanzione pecuniaria in contestazione.</h:div><h:div>Il ricorso ha contestato il fatto che “<corsivo>l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione adottato dalla Polizia Municipale non è stato notificato al trasgressore e, comunque, non è stato notificato nel termine di novanta giorni</corsivo>” (cfr. il ricorso a pag. 8).</h:div><h:div>10.1. L’impostazione ricorsuale va disattesa perché la regola di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 <corsivo>in parte qua</corsivo> non trova applicazione al caso delle misure ex art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del d.P.R. n. 380/2001 le quali, pur sanzionando un illecito autonomo rispetto alla commissione dell’abuso, si innestano pur sempre nell’ambito del procedimento attivato allo scopo di addivenire alla repressione degli abusi edilizi, condividendone <corsivo>ratio</corsivo> e funzione nei termini già illustrati ai precedenti paragrafi.</h:div><h:div>Come sopra ampiamente osservato, dall’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione discendono <corsivo>ipso iure</corsivo>: - l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale; - e la dovuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, citato.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la seconda, ai fini che qui rilevano, l’unico presupposto è l’accertamento formale dell’inottemperanza, non anche la sua notifica.</h:div><h:div>Il ricorso si è doluto dell’omessa notifica per sostenere la decadenza dell’Amministrazione dal potere di irrogare la sanzione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981: ma una simile doglianza non risulta degna di pregio.</h:div><h:div>Sul punto deve trovare applicazione la disciplina speciale dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la quale ha richiesto espressamente la “<corsivo>previa notifica all’interessato</corsivo>” dell’accertamento dell’inottemperanza solo al fine di costituire “<corsivo>titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari</corsivo>” ai sensi del comma 4, senza richiedere una simile notifica nel successivo comma 4-<corsivo>bis</corsivo>.</h:div><h:div>E se già questo dato testuale sarebbe sufficiente a escludere la necessità della notifica ai fini che qui rilevano, va altresì evidenziato che la logica dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 non può essere utilmente estesa alle sanzioni ex art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Solo nel primo caso, infatti, ci si trova al cospetto di un soggetto che potrebbe ignorare di aver commesso una violazione, rispetto al quale si pone l’esigenza di contestazione immediata o entro novanta giorni (cfr. l’art. 14 della legge n. 689 del 1981).</h:div><h:div>Nella seconda ipotesi, invece, l’autore dell’abuso risulta:</h:div><h:div>- già raggiunto nelle precedenti fasi del procedimento dalle comunicazioni e notifiche necessarie;</h:div><h:div>- consapevole di aver commesso un abuso edilizio, rispetto al quale non si pongono esigenze né di tutela dell’affidamento né di certezza dei tempi dell’azione amministrativa;</h:div><h:div>- reso edotto dalla stessa ordinanza di demolizione delle conseguenze della eventuale sua mancata ottemperanza;</h:div><h:div>- in condizione di dedurre motivi di impedimento già nel corso dei 90 giorni assegnatigli per demolire (periodo durante il quale potrebbe, ad es., richiedere una proroga), o altre ragioni particolari;</h:div><h:div>- in posizione di vicinanza con il bene oggetto dell’ingiunzione demolitoria tale da non poter ignorare l’oggettiva situazione di inottemperanza;</h:div><h:div>- in grado di contestare la misura sanzionatoria con l’attivazione di un procedimento di autotutela o delle iniziative giurisdizionali del caso.</h:div><h:div>In questo contesto il principio di autoresponsabilità impone all’autore dell’abuso di attivarsi con sollecitudine rispetto ad un ordine di demolizione, senza che l’Amministrazione possa essere gravata da oneri ulteriori rispetto all’accertamento dell’inottemperanza.</h:div><h:div>In conclusione, le descritte peculiarità, nel caso delle sanzioni di cui all’art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, inducono:</h:div><h:div>a) da un lato, ad escludere la decadenza da questo tipo di potere sanzionatorio per il mero decorso di novanta giorni dall’atto di accertamento dell’inottemperanza;</h:div><h:div>b) dall’altro, a ritenere ben possibile che la costatazione dell’accertamento dell’inottemperanza sia contenuta nello stesso provvedimento che dispone la misura sanzionatoria.</h:div><h:div>10.2. A tutto ciò non guasta aggiungere, sotto altra angolazione, che il caso di specie presenta una sua peculiarità.</h:div><h:div>Dopo che il T.A.R. Molise con l’ordinanza n. 261 del 12.10.2020 ha definitivamente acclarato la perenzione del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 246/2017 (respingendo il reclamo avverso il decreto presidenziale di perenzione n. 26 del 15.04.2020), l’Amministrazione comunale ha notificato agli interessati la diffida n. 23/E del 25.01.2021 (notificata il 26.01.2021), con la quale:</h:div><h:div>- ha rammentato che la ripresa dei termini del procedimento di cui all’Ordinanza di demolizione n. 246/2017 era stata già comunicata agli interessati con la nota prot. gen. n. 42283 del 10.08.2020;</h:div><h:div>- ha invitato nuovamente gli interessati inadempienti a provvedere entro il termine di 30 giorni alla demolizione del manufatto abusivo “<corsivo>con l’avvertenza che decorso inutilmente detto termine si provvederà prima all’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000 e poi a trasferite all’ufficio del Prefetto le informazioni finalizzate a provvedere alla loro demolizione</corsivo>” (cfr. pag. 8 dell’all. n. 19 alla produzione della difesa comunale del 12.09.2023).</h:div><h:div>Dopo di che, con la “terza comunicazione” n. prot. 23226 del 14.04.2021 il Comando della Polizia Locale di Campobasso ha formalmente attestato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 246/2017, evidenziando che “<corsivo>In riferimento alla ripresa dei termini del procedimento di cui all’Ordinanza Dirigenziale N° 246 del 28.11.2017 Prot. N°51222, il personale scrivente appartenente al Comando in intestazione, in data 12/04/2021 alle ore 12,00 circa ha effettuato il relativo sopralluogo alla -OMISSIS-, accertando che gli ingiunti compiutamente in epigrafe generalizzati, alla scadenza del relativo termine non hanno ottemperato a quanto disposto dall’ordinanza in questione</corsivo>” (cfr. pag. 2 all. n. 19 alla produzione della difesa comunale del 12.09.2023), trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica competente.</h:div><h:div>E con la successiva diffida n. 7269 del 1.02.2022 (notificata il 5.04.2022), avente ad oggetto, tra le altre cose, “…<corsivo>Ordinanza di demolizione n.246/2017 …</corsivo>
				<corsivo>Ultimo invito al ripristino dello stato dei luoghi</corsivo>”, l’Amministrazione ha comunicato agli interessati che: </h:div><h:div>- “<corsivo>preso atto sia della nota Prot. 23226 del 14.04.2021 della Polizia Municipale, circa l’inottemperanza alla suindicata ordinanza di demolizione e sia del decreto di improcedibilità emesso dal Presidente della Repubblica in data 3 Giugno 2020, avverso l’ordinanza in oggetto</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Si invita e diffida a voler provveder entro il termine perentorio di 20 gg dalla ricezione della presente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi del manufatto in oggetto</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Si avverte che in difetto decorso inutilmente detto termine si provvederà a trasferire all’ufficio del Prefetto tutte le informazioni finalizzate a provvedere alla demolizione d’ufficio con spese e oneri a vostro carico</corsivo>…” (cfr. all. n. 17 alla produzione della difesa comunale del 12.09.2023).</h:div><h:div>In altre parole, l’Amministrazione ha più volte contestato l’inottemperanza, da parte degli odierni ricorrenti, all’ordinanza di demolizione n. 246/2017, invitando reiteratamente gli stessi a procedere alla demolizione spontanea del manufatto abusivo e, soprattutto, notiziando dell’avvenuta attestazione dell’inottemperanza con la <corsivo>“nota Prot. 23226 del 14.04.2021 della Polizia Municipale</corsivo>”.</h:div><h:div>In questa sede deve essere valorizzato il contegno procedimentale degli interessati, che nonostante i reiterati inviti alla demolizione spontanea ricevuti dall’Amministrazione non solo non hanno provveduto ad ottemperare a quanto intimatole ma neppure ha dedotto ragioni di sorta a giustificazione dell’inadempimento: e questo né in sede procedimentale né nel corso del presente giudizio.</h:div><h:div>10.3. Onde non resta che rilevare la legittimità <corsivo>in parte</corsivo>
				<corsivo>qua</corsivo> dell’azione amministrativa in contestazione.</h:div><h:div>11. Quanto appena esposto già avvia a disattendere anche il quarto motivo di ricorso, secondo il quale l’Amministrazione comunale, “<corsivo>Oltre a non avere provveduto all’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione (come illustrato nel motivo precedente), non ha provveduto ad adottare l’atto di acquisizione al patrimonio che costituisce il titolo per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune</corsivo>” (cfr. ricorso pagine 10 e 11).</h:div><h:div>Come si è già detto, il formale accertamento dell’inottemperanza si è avuto con la “terza comunicazione” n. prot. 23226 del 14.04.2021 del Comando della Polizia Locale di Campobasso dove è stato formalmente attestato che “<corsivo>In riferimento alla ripresa dei termini del procedimento di cui all’Ordinanza Dirigenziale N° 246 del 28.11.2017 Prot. N°51222, il personale scrivente appartenente al Comando in intestazione, in data 12/04/2021 alle ore 12,00 circa ha effettuato il relativo sopralluogo alla -OMISSIS-, accertando che gli ingiunti compiutamente in epigrafe generalizzati, alla scadenza del relativo termine non hanno ottemperato a quanto disposto dall’ordinanza in questione</corsivo>” (cfr. pag. 2 all. n. 19 alla produzione della difesa comunale del 12.09.2023).</h:div><h:div>Una volta accertata l’inottemperanza le conseguenze di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 si producono <corsivo>ipso iure</corsivo>, senza la necessità che l’Amministrazione adotti il provvedimento di acquisizione, secondo i dettami della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, in base ai quali “<corsivo>il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons. St., Sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459). ... L’accertamento della inottemperanza certifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. ... Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 già nel suo testo originario, l’acquisto ipso iure del bene abusivo da parte dell’Amministrazione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo ricadente propter rem sull’autore dell’abuso e sui suoi aventi causa. Infatti, l’obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione dopo la scadenza di tale termine viene meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo</corsivo>” (cfr.<corsivo>
				</corsivo>Ad.Pl. n. 16/2023).</h:div><h:div>Facendo applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche emerge l’inconsistenza del mezzo di gravame in esame.</h:div><h:div>12. Infondato risulta, inoltre, il quinto motivo di ricorso, appuntato sulla presunta erroneità della determinazione della sanzione.</h:div><h:div>Come ha correttamente rilevato la difesa comunale, nel caso di specie la sanzione è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo fissati dalla deliberazione di G.C. n. 188/2016.</h:div><h:div>In particolare, secondo la difesa comunale, “<corsivo>in applicazione della suddetta deliberazione, trattandosi di intervento realizzato in assenza di permesso di costruire che ha comportato un aumento di volume, è stata applicata la sanzione di cui alla lettera A.3 di € 100,00/mc. Poiché l’importo determinato in tal modo risultava superiore al massimo edittale di cui all’art.31 comma 4-bis del DPR 380/2001 (mq 137,00 X Hm 2,75 = mc 376,75 X €100,00 = 37.675,00) si è applicata la sanzione nell’importo massimo di € 20.000,00 così come peraltro stabilito dalla deliberazione di GC 188/2016</corsivo>” (cfr. la memoria della difesa comunale del 12.09.2023 a pag. 18).</h:div><h:div>E, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, i criteri di cui alla deliberazione di G.C. n. 188/2016 erano stati approvati specificatamente “<corsivo>ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001</corsivo>” (come risulta dallo stralcio della delibera riportato a pag. 18 della citata memoria della difesa comunale, sul punto non specificatamente contestata dalla parte ricorrente).</h:div><h:div>Ne discende la legittimità della determinazione della sanzione disposta nel caso di specie.</h:div><h:div>13. Va infine disatteso il sesto motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del fatto che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del DPR 380/2001 sarebbe stata illegittimamente irrogata al proprietario formale dell’opera abusiva, invece che ai soli soggetti che avevano realizzato l’abuso.</h:div><h:div>La tesi è destituita di fondamento in quanto l’ordinanza di demolizione n. 246 del 2017 è stata diretta proprio nei confronti del sig. Di Rosa Antonio “<corsivo>in qualità di proprietario dell’area su cui insistono le opere abusive</corsivo>” e al sig. -OMISSIS- “<corsivo>nella qualità di esecutore delle opere abusive</corsivo>” (cfr. l’ordinanza di demolizione n. 246 del 2017).</h:div><h:div>Sul punto si devono richiamare i noti e consolidati principi (affermati anche dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 9) relativi al carattere reale della misura ripristinatoria e all’irrilevanza – anche ai fini dell’ampiezza dell’onere motivazionale – del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e dello stato soggettivo dell’attuale proprietario, quand’anche diverso dall’autore materiale dell’intervento. Infatti, secondo la Plenaria, «<corsivo>gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili) applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso -ex multis-: Cons. Stato, VI, 26 luglio 2017, n. 3694)</corsivo>» (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 766 del 29.01.2026).</h:div><h:div>Conclusione che trova conferma anche nei principi enunciati dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, la quale – occupandosi della non dissimile posizione del nudo proprietario- ha chiarito che «<corsivo>D’altra parte, l’ordine di demolizione – allorquando sia emesso nei confronti del nudo proprietario, oltre che nei confronti dell’usufruttuario autore dell’illecito - radica un dovere in capo allo stesso nudo proprietario, consentendogli di attivarsi per ripristinare l’ordine giuridico violato dal responsabile dell’abuso e per evitare di perdere il proprio diritto reale a causa dell’illecito comportamento altrui.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’ordine di demolizione costituisce quel factum principis che – a tutela dei sopra richiamati valori costituzionali - impone al nudo proprietario di attivarsi, qualora intenda mantenere il proprio diritto reale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Va ancora ribadito, sotto tale profilo, il principio formulato da questa Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017, per il quale “gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato”</corsivo>» (cfr. Ad.Pl. n. 16/2023).</h:div><h:div>In proposito questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che le sanzioni pecuniarie inflitte ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2002 “<corsivo>quali autonomi atti sanzionatori afflittivi (cfr. C.d.S., Ad.Pl., 11/10/2023, n. 16, par. 20.4) indotti da una precisa condotta omissiva, riguardante la mancata esecuzione della detta ordinanza di demolizione, presuppongono comunque la imputabilità effettiva dell'omissione di demolizione alle proprietarie in questione … La giurisprudenza, pur avendo preso atto che il già citato art. 31, comma 2, individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso, con la conseguenza che l'ordinanza di demolizione può di norma legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche ove egli non sia responsabile della realizzazione dell'opera abusiva (cfr. in termini, da ultimo, C.d.S., VI, 19 aprile 2024, n. 3574), ha nondimeno da tempo affermato (si veda già C.d.S., VI, 4/05/2015, n. 2211) anche il complementare principio che, "In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, costituisce principio consolidato che la posizione del proprietario possa ritenersi neutra rispetto alle sanzioni (previste dal d.P.R. n. 380 del 2001) e, segnatamente, rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti, in modo inequivocabile, la completa estraneità del proprietario stesso al compimento dell'opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento" (sentenza n. 2211/2015 cit.). La stessa pronuncia ha puntualizzato, infatti, che "il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del testo unico dell'edilizia della demolizione o dell'acquisizione (...), come effetto della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso (...), siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa", e pertanto assumere "un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore ..., non bastando invece a tal fine un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali". E la giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato si è poi convintamente attestata su tale impostazione, ampiamente confermandola (cfr. sez. VI, 5/01/2023, n. 199, e 30/01/2023, n. 1001; sez. VII, 18/08/2023, n. 7825 e n. 7826; sez. VII, 21/08/2023, n. 7882; cfr. altresì C.d.S., Ad.Pl., 11/10/2023, n. 16, par. 30.2). Questo anche in fattispecie in cui, come nella presente vicenda, le ordinanze di demolizione erano frattanto diventate inoppugnabili: cfr. sez. VII, 21/08/2023, n. 7882</corsivo>” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 357/2024).<corsivo/></h:div><h:div>Orbene nel caso di specie il proprietario del bene non ha fornito alcun elemento in grado di rappresentare iniziative di tutela (come ad esempio, una denuncia-querela penale o l'azione civile) tali da denotare con chiarezza come lo stesso possa beneficiare dell'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale appena ricordato.</h:div><h:div>In altre parole, il proprietario dell’area sulla quale è stato realizzato l’abuso, nulla ha allegato per provare la propria estraneità rispetto alla commissione dell’abuso, né tanto meno ha dedotto di aver intrapreso iniziative dirette a far demolire l’immobile al responsabile dell’abuso: sicché deve ritenersi legittimamente destinatario, oltre che dell’ordine di demolizione, anche delle sanzioni ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Onde l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di ricorso.</h:div><h:div>14. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, risultando infondati tutti i motivi di gravame, il ricorso va nel complesso respinto.</h:div><h:div>15. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine compensate tra tutte le parti del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone delle parti ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/02/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Stoppa</h:div><h:div>Luigi Lalla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>