<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220016320251004112210752" descrizione="" gruppo="20220016320251004112210752" modifica="10/10/2025 10:54:16" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Pistilli S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00163"/><fascicolo anno="2025" n="00283"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220016320251004112210752.xml</file><wordfile>20220016320251004112210752.docm</wordfile><ricorso NRG="202200163">202200163\202200163.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>10/10/2025 10:48:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Lalla</firma><data>04/10/2025 11:40:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Lalla,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Sergio Occhionero,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</corsivo></h:div><h:div>-della delibera del Consiglio Comunale di Vinchiaturo n. 4 del 9.02.2022, avente ad oggetto “<corsivo>Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido” con contestuale adozione della variante al Programma di fabbricazione Comunale per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio</corsivo>”;</h:div><h:div>-dell'avviso di avvio del procedimento, con nota del Comune di Vinchiaturo. n. 447 del 19.01.2022;</h:div><h:div>-della delibera del Consiglio Comunale di Vinchiaturo n. 6 del 22.03.2022;</h:div><h:div>-della delibera della Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 28 del 2.03.2022;</h:div><h:div>-della Delibera della Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 29 del 2.03.2022;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 50 del 2.03.2022;</h:div><h:div>-dei Verbali di Procedura Telematica della CUC - Unione di Comuni della Valle del Tammaro, dell'11.01.2022; 12.01.2022; 17.01.2022; 3.02.2022; 7.02.2022; 19.02.2022;</h:div><h:div>-della Delibera di Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 58 dell'11.05.2022;</h:div><h:div>-della delibera di Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 69 del 13.07.2018;</h:div><h:div>-della nota del Direttore del Dipartimento IV – Governo del Territorio. n. 1389930 del 26.08.2021 e dell'Allegato Decreto del Ministero dell'Istruzione del 23.06.2021, nella parte in cui ricomprende l'intervento <corsivo>de quo</corsivo> tra gli interventi di edilizia scolastica finanziabili nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;</h:div><h:div>-della nota prot. n. 138930 del 26.8.2021 resa dal Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise;</h:div><h:div>-della nota del Sindaco del Comune di Vinchiaturo assunta al prot. n. 6869 del 25.11.2020, di trasmissione alla Regione Molise della documentazione di aggiornamento annualità 2020 del Piano triennale 2018-2020 dell'Edilizia Scolastica e relativi allegati;</h:div><h:div>-della richiesta di finanziamento nota prot. n. 512 del 27.01.2020;</h:div><h:div>-della Determinazione del Direttore del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 127 del 5.06.2019;</h:div><h:div>-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 30.07.2018 e allegati, nella parte in cui include il progetto del Comune di Vinchiaturo nell'elenco degli interventi ammissibili e nella graduatoria del piano triennale di interventi in materia di edilizia 2018/2010;</h:div><h:div>-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tutti nella parte in cui dispongono l'esproprio del terreno di proprietà della ricorrente ai fini della realizzazione del polo scolastico di cui innanzi;</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pistilli S.r.l. il 6/9/2022:</corsivo></h:div><h:div>-della nota prot. 87749/2022 del 18.05.2022 del Direttore del IV Dipartimento di Protezione Civile della Regione Molise avente ad oggetto “<corsivo>Attuazione art. 11 della legge n. 77/2009 di conversione del Decreto Leggen.29 del 28 aprile 2009; Fondi Prevenzione Rischio Sismico di cui alla OCDPC n.52/2013; Interventi strutturali su edifici pubblici di cui alla D.R.G. n. 266/2011; Comune di Vinchiaturo “intervento strutturale di demolizione-ricostruzione dell'edificio comunale ex sede del comando Carabinieri; Riscontro</corsivo>”;</h:div><h:div>- della nota prot. 5345 del 2018 del Comune di Vinchiaturo avente ad oggetto “<corsivo>costruzione nuova caserma della stazione dei Carabinieri di Vinchiaturo (CB) Comunicazioni</corsivo>” compresa la nota prot. 2912/2022 del Comune di Vinchiaturo nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali e/o comunque connessi anche sconosciuti.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pistilli S.r.l. il 25/1/2023:</corsivo></h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 332 del 31.12.2022 avente ad oggetto: “<corsivo>Intervento denominato “realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido – primo stralcio funzionale” – Tematica PNRR M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU – “Aggiudicazione definitiva”</corsivo>”, pubblicata all'Albo Pretorio in data 11.01.2023 e non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>-del Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara della CUC – Unione dei Comuni della Valle del Tammaro del 27.12.2022;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 319 del 9.12.2022, pubblicata all'Albo Pretorio in data 3.1.2023 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Intervento denominato Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia ed asilo nido – primo stralcio funzionale” Tematica PNRR M4C1: - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU – “Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020</corsivo>”;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 318 del 9.12.2022, pubblicata all'Albo Pretorio in data 16.12.2022 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Approvazione verbale di validazione progetto esecutivo riferito all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia ed asilo nido”; della Delibera di Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 146 del 9.12.2022, pubblicata all'albo pretorio in data 14.12.2022 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido – primo stralcio funzionale” – Approvazione progetto esecutivo</corsivo>”;</h:div><h:div>-della Delibera di Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 140 del 28.11.2022, pubblicata all'albo pretorio in data 14.12.2022 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>III variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 ed ai suoi allegati (art. 175 del D Lgs. N. 267/2000) in parte qua; della Delibera di Giunta Comunale di Vinchiaturo n. 130 del 23.11.2022, pubblicata all'albo pretorio in data 14.12.2022 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido – primo stralcio funzionale” – Approvazione progetto definitivo</corsivo>”;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 297 del 22.11.2022, pubblicata all'Albo Pretorio in data 8.12.2022 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Approvazione verbale di validazione progetto definitivo riferita all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido”; della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 293 del 18.11.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Affidamento incarico di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva riferita all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido – primo stralcio funzionale</corsivo>”;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 292 del 18.11.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Affidamento incarico relativo alla esecuzione di prove ed indagini sui terreni riferite all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido</corsivo>”;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 291 del 18.11.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Affidamento incarico relativo alla redazione della relazione geologica riferita all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia e asilo nido</corsivo>”;</h:div><h:div>-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, il parere tecnico-sanitario, di estremi e contenuto sconosciuti, rilasciato dall'ASREM – Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione – U.O.C.I.S.P. – Igiene e Sanità acquisito al protocollo del Comune di Vinchiaturo in data 23.06.2022 con il n. 4827; e l'autorizzazione paesaggistica n. 220101/CB, di estremi e contenuto sconosciuti, rilasciata dalla Regione Molise ed acquisita al protocollo del Comune di Vinchiaturo con il n. 7564 del 19.09.2022;</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pistilli S.r.l. il 14/4/2023:</corsivo></h:div><h:div>-Della Determinazione del Responsabile della medesima Area Tecnica Manutentiva n. 57 del 23.02.2023, avente ad oggetto: “<corsivo>Affidamento incarico professionale per le operazioni di collaudo statico all'intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia ed asilo nido – primo stralcio funzionale</corsivo>” non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 58 del 24.02.2023 avente ad oggetto “<corsivo>Liquidazione indagini e prove sull'immobile esistente</corsivo>”, non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>- della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 66 del 1°.03.2023 avente ad oggetto “<corsivo>Liquidazione prove ed indagini e prove sui terreni oggetto d'intervento” non comunicata alla ricorrente; della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 58 del 24.2.2023 avente ad oggetto “Liquidazione indagini e prove sull'immobile esistente</corsivo>” non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>-della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 66 del 1.3.2023 avente ad oggetto “<corsivo>Liquidazione prove ed indagini e prove sui terreni oggetto d'intervento” non comunicata alla ricorrente; della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 78 del 7.3.2023 avente ad oggetto “Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni</corsivo>” non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la declaratoria di nullità dell'eventuale contratto di appalto sottoscritto.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pistilli S.r.l. il 17/01/2024:</corsivo></h:div><h:div>-della Delibera della Giunta del Comune di Vinchiaturo n. 192 del 29.12.2023, avente ad oggetto “<corsivo>Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia asilo nido – secondo stralcio funzionale” – Approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica redatto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 41 comma 6</corsivo>” non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, mai comunicato alla ricorrente né conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto necessari, la Determina dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Vinchiaturo n. 357 del 20.12.2023; la Determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 311 del 16.11.2023; la determina dell'Area Tecnica Manutentiva n. 181/2023; il verbale di consegna dei lavori del 3.02.2023 relativi al Primo Stralcio Funzionale; nonché per la declaratoria della nullità derivata del contratto d'appalto del 15.02.2023,tutti nella parte in cui prevedono l'espropriazione e la trasformazione del terreno di proprietà della ricorrente.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pistilli s.r.l. il 18\11\2024: </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della Delibera di C.C. di Vinchiaturo n. 21 del 10.09.2024, successivamente comunicata, avente ad oggetto: “<corsivo>Intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido – secondo stralcio funzionale” Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001</corsivo>”;</h:div><h:div>- della Relazione sommaria datata 12.09.2024 a firma del Responsabile del Procedimento;</h:div><h:div>- dell’allegata comunicazione di avvio del procedimento del 12.09.2024;</h:div><h:div>- della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria <corsivo>ex</corsivo> art. 14, c. 2 L. 214/1990 del Comune di Vinchiaturo del 7.8.2024, e dei relativi allegati e atti di assenso impliciti ed espressi connessi;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 5176 del 19.06.2024 del Comune di Vinchiaturo avente ad oggetto l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni inerenti al progetto di fattibilità relativo al 2° stralcio funzionale dei lavori dell’intervento di edilizia scolastica predetto;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 6548 del 7.08.2024 del Comune di Vinchiaturo avente ad oggetto la trasmissione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria;</h:div><h:div>- della nota del 12.09.2024 del Comune di trasmissione alla Regione Molise della delibera di C.C. N. 21/2024;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 8298 del 9.10.2024 del Comune avente ad oggetto: “<corsivo>Comunicazione approvazione progetto (art. 17 comma 2 del DPR 327/2001). Elenco dei beni da espropriare (art. 20, comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.). Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’opera di interesse pubblico denominata “realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia e asilo nido – secondo stralcio funzionale</corsivo>”; </h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese, se ed in quanto necessarie, le Determinazioni del Comune di Vinchiaturo - Area Amministrativa n. 198 del 31.7.2024 e n. 253 del 21.10.2024;</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Pistilli s.r.l. il 12\02\2025: </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della Delibera di C.C. di Vinchiaturo n. 30 del 17.12.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 30.12.2024 al 13.1.2025 e non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “<corsivo>Intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido – secondo stralcio funzionale” Approvazione variante al vigente programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 19, comma 4 del DPR 327/2001</corsivo>”;</h:div><h:div>- dell’approvazione implicita della variante urbanistica formatasi per silenzio-assenso della Regione Molise in ragione del non manifestato dissenso entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera del C.C. n. 21 del 10.9.2024, trasmessa all’Ente Regionale con nota prot. n. 7489 del 12.9.2024; comprese e se ed in quanto necessario le delibere C.C. n. 21/2024; C.C. n. 4 del 9.2.2022; G.C. n. 29/2022; G.C. 192/2023; G.C. n. 130/2022; G.C. n. 146/2022;</h:div><h:div>- della Determinazione n. 297/2022, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 163 del 2022, integrato da sei atti di motivi aggiunti, tutti proposti dalla società Pistilli s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-il Comune di Vinchiaturo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</h:div><h:div>-la Regione Molise ed il Ministero dell'Istruzione, in persona del rispettivo legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;</h:div><h:div>-la Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Futura Technologies s.r.l. e dello Studio Tecnico Associato Centro Progetti Ing. Salvatore Santone, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la sentenza non definitiva n. 205 del 17.06.2024;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Viene all’esame del Collegio l’articolata impugnativa della società Pistilli s.r.l. avente ad oggetto le determinazioni amministrative assunte dal Comune di Vinchiaturo in funzione del progetto per la “<corsivo>Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido</corsivo>”, previsto nel Piano Triennale 2018-2019 approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 30.07.2018 e finanziato con fondi pubblici.</h:div><h:div>Il progetto riguarda, più in dettaglio, la realizzazione di un edificio scolastico su un’area di proprietà pubblica con annessi parcheggi e spazi verdi, questi ultimi da realizzare, però, su un’area privata adiacente oggetto di procedura espropriativa (identificata nei registri catastali al fg. 15, p.lla 696).</h:div><h:div>L’<corsivo>iter</corsivo> amministrativo seguito per la realizzazione del descritto intervento si è caratterizzato per la divisione del progetto in due autonomi stralci funzionali:</h:div><h:div>- il primo stralcio funzionale, finanziato con fondi P.N.R.R., riguarda l’edificio scolastico ricadente nell’area di proprietà pubblica;</h:div><h:div>- il secondo stralcio funzionale è stato finanziato, invece, con i fondi dell’Amministrazione comunale, e riguarda l’occupazione e l’esproprio dell’area di proprietà della Pistilli s.r.l. per la realizzazione di parcheggi e spazi verdi (cfr. la Delibera di Giunta n. 29 del 2.03.2022 di approvazione del progetto preliminare).</h:div><h:div>1.1. Con la presente impugnativa la società Pistilli s.r.l. ha inteso contestare la procedura espropriativa avviata dal Comune sul fondo di sua proprietà.</h:div><h:div>L’interessata, venuta a conoscenza del quadro procedimentale <corsivo>in itinere</corsivo> a seguito della ostensione documentale del 13.04.2022, ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, articolato in due parti A) e B) rispettivamente dedicate all’impugnazione dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area di sua proprietà, nonché alla contestazione degli atti regionali di ammissione a finanziamento dell’intervento.</h:div><h:div>Più nel dettaglio, con riguardo alla parte A) è stato da essa dedotto che, “<corsivo>In primo luogo, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e ss. e 146 del D. Lgs. 42/2004, nonché per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e travisamento dei fatti</corsivo>” (cfr. pag. 7 del ricorso), in assenza della previa autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>Nella parte B) del ricorso si è poi soprattutto osservato che “<corsivo>la Delibera di G.R. n. 364/2018, nonché tutti gli atti ad essi conseguenti, sono illegittimi nella parte in cui inseriscono la proposta progettuale del Comune di Vinchiaturo tra gli interventi ammissibili a finanziamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico, lex specialis della procedura di gara, del presupposto D.M. Interministeriale (…) violazione e falsa applicazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20.2.2013 che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’art. 11 della L. 77 del 24 giugno 2009</corsivo>” (cfr. pag. 14 del ricorso, che riprende considerazioni già esposte a partire dalla precedente pag. 10).</h:div><h:div>1.2. Il 6.09.2022 la parte ricorrente ha poi depositato un primo atto di motivi aggiunti, per avversare la nota n. 87749/2022 del 18.05.2022 con la quale il Dirigente della Protezione Civile avrebbe, in tesi, provato a sanare l’illegittimità degli atti comunali.</h:div><h:div>1.3. Il 25.01.2023 la Pistilli s.r.l. ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti, rivolto contro le Determinazioni con cui veniva approvata la progettazione definitiva e aggiudicati i lavori, con esclusivo riferimento, però, al primo stralcio funzionale dell’intervento, ossia quello ricadente sul solo suolo di proprietà pubblica.</h:div><h:div>1.4. Il 14.04.2023 la ricorrente ha depositato anche un terzo atto di motivi aggiunti, contro ulteriori determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva comunale sempre relative al primo stralcio funzionale dell’intervento, per il quale soltanto era stato affidato l’incarico per le operazioni di collaudo.</h:div><h:div>1.5. Il 17.01.2024 la soc. Pistilli s.r.l. ha depositato un quarto atto di motivi aggiunti, insorgendo stavolta contro la Delibera della Giunta del Comune di Vinchiaturo n. 192 del 29.12.2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica relativo finalmente al secondo stralcio funzionale dell’intervento, quello ricadente nell’area di proprietà privata oggetto della procedura espropriativa.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti in giudizio: - l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la Regione Molise e per il Ministero dell’Istruzione, eccependo l’infondatezza complessiva del gravame e l’inammissibilità dei motivi aggiunti; - il Comune di Vinchiaturo, con analoghe eccezioni.</h:div><h:div>3. Con la sentenza non definitiva n. 205 del 17.06.2024 questo Tribunale ha dunque osservato introduttivamente che “<corsivo>La fisionomia delle iniziative impugnatorie della società ricorrente presenta in questo contenzioso due volti: l’uno appuntato sul primo stralcio funzionale dell’intervento di realizzazione del polo scolastico, finanziato con i fondi del P.N.R.R. sulla proprietà pubblica; e l’altro focalizzato invece sul secondo stralcio, finanziato con il mutuo attivato presso la Cassa Depositi e Prestiti e preordinato all’esproprio del fondo della Pistilli s.r.l. per realizzarvi parcheggi e spazi verdi al servizio della futura scuola</corsivo>”, con la conseguenza che “<corsivo>gli atti amministrativi relativi al primo stralcio funzionale, ... non concernendo il fondo del privato, non possono affatto reputarsi lesivi della sfera giuridica della ricorrente, sicché la loro impugnazione si presenta inammissibile per difetto di interesse al ricorso</corsivo>” (sentenza n. 205/2024, parr. 21 e 21.1).</h:div><h:div>3.1. Sulla base di tali premesse il Tribunale ha quindi così rilevato:</h:div><h:div>-  “<corsivo>l’inammissibilità, per carenza d’interesse alla decisione, dei motivi aggiunti del 6.09.2022, così come del ricorso introduttivo nella parte in cui ha contestato l’ammissione al finanziamento dell’opera, non potendo la Pistilli s.r.l. ritrarre alcuna utilità da un’ipotetica invalidazione della linea di credito accordata al primo stralcio dell’intervento, quello ricadente sul suolo pubblico, invalidazione che non si estenderebbe alla procedura preordinata all’esproprio del fondo limitrofo di proprietà privata</corsivo>” (cfr. la citata sentenza n. 205/2024, par. 21.5);</h:div><h:div>- l’infondatezza del ricorso introduttivo nella diversa parte in cui era stato effettivamente proposto a tutela del fondo privato, dinanzi all’avvio della procedura espropriativa;</h:div><h:div>- l’inammissibilità, altresì, degli atti di motivi aggiunti del 25.01.2023 e del 14.04.2023, avendo questi “<corsivo>investito le determinazioni attinenti al solo primo stralcio dell’intervento, come detto relativo all’area di proprietà pubblica e, pertanto, estraneo alla procedura appositiva del vincolo preordinato all’esproprio</corsivo>” (sentenza n. 205/2024, par. 21.1).</h:div><h:div>3.2. La stessa sentenza n. 205/2024, per contro, in relazione all’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 (il quarto in ordine di proposizione), con il quale è stata impugnata la Delibera della Giunta comunale n. 192 del 29.12.2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica relativo al secondo stralcio funzionale dell’intervento, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune, rinviando al definitivo la decisione <corsivo>in parte qua</corsivo>.</h:div><h:div>4. Nel prosieguo del giudizio il Comune di Vinchiaturo ha adempiuto agli incombenti istruttori demandatigli dalla citata sentenza parziale, depositando la relazione di chiarimenti del 4.07.2024 (all. n. 1 alla produzione comunale del 5.07.2024).</h:div><h:div>5. La società ricorrente ha, dal canto suo, depositato la memoria del 22.07.2024, con la quale ha formalizzato la “<corsivo>riserva facoltativa di appello avverso sentenza non definitiva ex art. 103 c.p.a.</corsivo>” (cfr. la memoria cit.).</h:div><h:div>6. Nel successivo corso processuale il Comune, con la produzione del 12.09.2024, ha depositato una serie di documenti, tra i quali, in particolare: </h:div><h:div>a) la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024, avente ad oggetto: “<corsivo>Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia ed asilo nido secondo stralcio funzionale" Approvazione progetto di fattibilità tecnica- economica e dichiarazione di pubblica utilità</corsivo>” (cfr. all. n. 5 alla citata produzione del 12.09.2024);</h:div><h:div>b) l’allegato denominato “<corsivo>comunicazione avvio procedimento ex art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e trasmissione documentazione</corsivo>”, protocollato in uscita in data 12.09.2024 (cfr. all. n. 7 alla citata produzione del 12.09.2024);</h:div><h:div>c) la documentazione attestante la trasmissione alla Regione Molise, in data 12.09.2024, della citata Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024, ai fini del procedimento di approvazione della variante urbanistica e della conseguenziale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio discendente dall’approvazione del progetto di fattibilità  tecnico ed economica dell’opera in questione ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. l’all. n. 8 alla citata produzione del 12.09.2024).</h:div><h:div>La difesa comunale ha altresì sviluppato le proprie tesi con la memoria del 20.09.2024.</h:div><h:div>7. Alla luce di questa documentazione di provenienza comunale la ricorrente ha domandato il differimento dell’udienza pubblica del 23.10.2024, al fine di predisporre un nuovo atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>8. Così all’udienza pubblica del 23.10.2024 la discussione è stata rinviata, come da verbale, al 19.02.2025.</h:div><h:div>9. E in effetti, come preannunciato, la parte ricorrente ha depositato, il 18.11.2024, il proprio quinto atto di motivi aggiunti, esperito per ottenere l’annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 21 del 10.09.2024 e di tutti gli atti alla stessa connessi.</h:div><h:div>Detto gravame integrativo è stato affidato ai seguenti motivi di censura, così rubricati:</h:div><h:div>I- «<corsivo>Violazione e falsa applicazione artt. 8,10, 12, 16, 17, 19, 20 DPR 327/001, violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. 241/1990, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di contraddittorio, di partecipazione e trasparenza, contraddittorietà, sviamento di potere</corsivo>»;</h:div><h:div>II- «<corsivo>Violazione e falsa applicazione art. 7 e ss., 14 e 14 bis L. 241/1990. Erroneita’ dei presupposti. Violazione e falsa applicazioni principi trasparenza, partecipazione e contraddittorio P.A.</corsivo>»;</h:div><h:div>III- «<corsivo>Violazione e falsa applicazione artt. 3 D. Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione art. 19 DPR 327/2001. Violazione e falsa applicazione art. 7 DPR 380/2001. Erroneità dei presupposti fatto e di diritto. Sviamento di potere</corsivo>»;</h:div><h:div>IV- «<corsivo>Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto un altro profilo. Proprio il fatto che il Comune ha illegittimamente frazionato l’opera in due lotti rende l’intervento illegittimo ed abusivo ed inficia anche la legittimità degli atti oggetto dell’odierna impugnazione</corsivo>» (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 20);</h:div><h:div>V- «<corsivo>Gli atti impugnati sono affetti anche da illegittimità derivata in quanto consequenziali agli atti presupposti e preordinati posti in essere dall’Amministrazione resistente e già oggetto di impugnazione con il ricorso principale e i motivi aggiunti di cui al presente giudizio n.r.g. 163/2002 e che di seguito in sintesi si riportano</corsivo>» (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 25).</h:div><h:div>La parte ricorrente ha lamentato qui che, “<corsivo>nel caso di specie, l’intero procedimento è stato condotto in violazione di quanto stabilito dal T.U. espropri</corsivo>” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 11).</h:div><h:div>Le censure così dedotte sono riassumibili come segue:</h:div><h:div>i) sull’area di proprietà privata in questione non sarebbe stato ancora formalmente apposto il vincolo preordinato all’esproprio (non essendo stata approvata da parte della Regione la necessaria variante allo strumento urbanistico comunale); per di più, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (nel caso di specie integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.09.2024, <corsivo>di </corsivo>“<corsivo>Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n.327/2001</corsivo>”) sarebbe intervenuta senza la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento all’interessata <corsivo>ex</corsivo> art. 16 del d.P.R. n. 327/2001; di conseguenza, illegittima sarebbe stata altresì la nota n. 8298 del 9 ottobre 2024 con la quale il Comune aveva comunicato all’interessata che “<corsivo>in data 10 settembre 2024 è divenuta efficace la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 10 settembre inerente la proposta progettuale in parola, comportante ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a del citato decreto, dichiarazione di pubblica</corsivo>
				<corsivo>utilità</corsivo>”, con contestuale trasmissione dell’elenco dei beni da espropriare e della somma offerta per l’esproprio (motivo I);</h:div><h:div>ii) l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2023 sarebbero state illegittime anche per violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, in relazione alla mancata comunicazione all’interessata dell’indizione della conferenza di servizi in data 10.06.2024 prescritta, invece, <corsivo/>dall’art. 14 della citata legge n. 241/1990 (motivo II);</h:div><h:div>iii) gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi anche in quanto “<corsivo>fondati sul presupposto che i lavori da realizzare sull’area di proprietà della ricorrente siano oggetto di uno “stralcio funzionale” il cui progetto, dunque, può essere approvato separatamente rispetto a quello del cd. “primo stralcio” funzionale, come se fossero due entità distinte anche se riferite ad un unico intervento</corsivo>”, laddove l’intervento in questione non sarebbe stato invece scindibile ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. qq) (motivo III, a pag. 19);</h:div><h:div>iv) dalla allegata inscindibilità del progetto in due stralci funzionali deriverebbe allora l’illegittimità dell’intero intervento, nel suo complesso in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, in quanto “<corsivo>l’intervento di realizzazione del polo scolastico per l’infanzia e asilo nido non è conforme allo strumento urbanistico. non essendosi mai perfezionato il procedimento di variante semplificata, con la conseguenza che mai è stato apposto un valido ed efficace vincolo di preordinazione all’esproprio e mai è divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità</corsivo>” (motivo IV, pag. 23);</h:div><h:div>v) gli atti impugnati, sarebbero, infine, affetti “<corsivo>da illegittimità derivata in quanto consequenziali agli atti presupposti e preordinati posti in essere dall’Amministrazione resistente e già oggetto di impugnazione con il ricorso principale e i motivi aggiunti di cui al presente giudizio n.r.g. 163/2002</corsivo>” (cfr. il ricorso pp. 25 e ss.).</h:div><h:div>10. Durante l’ulteriore corso del giudizio, il 3.01.2025 il Comune resistente ha depositato in atti la deliberazione consiliare n. 30 del 17.12.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Intervento denominato: “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido – secondo stralcio funzionale” – Approvazione variante al vigente programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n.327/2001</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale atto il Consiglio comunale di Vinchiaturo, constatata la mancata manifestazione di dissenso da parte della Regione Molise ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, ha disposto “<corsivo>l’efficacia di quanto previsto nella predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 settembre 2024 che ha approvato il progetto di fattibilità, in variante al vigente Programma di Fabbricazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche,  relativa all’intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nifo- secondo stralcio funzionale”</corsivo>” (cfr. la Delibera n. 30 del 2024).</h:div><h:div>La difesa comunale ha successivamente eccepito l’infondatezza del quinto atto di motivi aggiunti, oltre all’inammissibilità della censura appuntata sulla presunta inscindibilità dell’intervento in due autonomi stralci funzionali.</h:div><h:div>11. Indi la parte ricorrente ha proposto il proprio conclusivo atto di motivi aggiunti del 12.02.2025 (il sesto), domandando integrativamente l’annullamento della citata Delibera del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2024. </h:div><h:div>Tale conclusivo atto di gravame è stato affidato a un articolato motivo, rubricato “<corsivo>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, 3, 7, 9, 14 e 14 BIS E SS. L. 241/1990 E SS.MM.II. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24, 41 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E PARITA’ DI TRATTAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 E SS. DPR. 327/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DPR 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D. LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONED. LGS. 23 E 26 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 77/2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D. L. 104/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE 3 GENNAIO 2018 – PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 – PUBBLICATO SU G.U. SERIE GENERALE N. 78 DEL 4.4.2018 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. ISTRUZIONE 23.6.2021 N. 92. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 REGOLAMENTO EU 2021/241. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITA’. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI CONTRADDITTORIO. SVIAMENTO DI</corsivo>
				<corsivo>POTERE</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel dettaglio, la parte ricorrente ha così avanzato le seguenti censure:</h:div><h:div>I- “<corsivo>In primo luogo, la Delibera di C.C. n. 30 del 17.12.2024 si appalesa illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 DPR 327/2001, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione del Piano di fabbricazione e delle NTA comunali vigenti, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, trasparenza della P.A. anche in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione e sviamento di potere</corsivo>” (cfr. il sesto atto di motivi aggiunti a pag. 9);</h:div><h:div>II - “<corsivo>Le delibere citate, infatti, sono fondate sull’ulteriore presupposto che gli atti del procedimento relativo all’Intervento di realizzazione del polo scolastico siano stati fino ad oggi adottati legittimamente e che dunque il Comune possa procedere -solo oggi e dopo aver già realizzato i lavori del cd. I stralcio - ad approvare il progetto del II stralcio ai fini dell’adozione e del successivo perfezionamento della variante, secondo la forma semplificata di cui all’art. 19 DPR 327/2001, sull’area di proprietà privata e di conseguenza ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio</corsivo>” (cfr. il sesto atto di motivi aggiunti a pag. 12).</h:div><h:div>III - “<corsivo>Gli atti impugnati sono affetti anche da illegittimità derivata in quanto consequenziali agli atti presupposti e preordinati posti in essere dall’Amministrazione resistente e già oggetto di impugnazione con il ricorso principale e i motivi aggiunti di cui al presente giudizio n.r.g. 163/2002</corsivo>” (cfr. il medesimo atto di motivi aggiunti, pag. 17).</h:div><h:div>In estrema sintesi, la variante allo strumento urbanistico comunale non avrebbe potuto essere approvata <corsivo>per silentium</corsivo> dalla Regione ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, poiché il Comune aveva trasmesso all’Amministrazione regionale la sola delibera n. 21/2024, e non anche gli allegati indispensabili -secondo la prospettiva ricorsuale- all’individuazione delle aree interessate dalla stessa variante urbanistica.</h:div><h:div>La inalterata destinazione urbanistica dell’area di proprietà privata avrebbe quindi precluso la realizzazione del progetto, con la conseguente illegittimità dell’azione amministrativa: la quale sarebbe peraltro già scaturita anche dalla divisione dell’intervento in due stralci funzionali, determinazione -quest’ultima- che si sarebbe posta in violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>12. Il Comune di Vinchiaturo ha resistito anche al sesto atto di motivi aggiunti, eccependone l’infondatezza. </h:div><h:div>Secondo la difesa comunale, l’approvazione regionale della variante urbanistica si sarebbe regolarmente perfezionata <corsivo>per silentium</corsivo>, tenuto conto che “<corsivo>la Regione Molise, demandata ad approvare la delibera, non ha mai evidenziato l’assenza di documentazione utile all’approvazione. E ciò non sorprende, in quanto il Comune di Vinchiaturo aveva da mesi messo a disposizione dell’Ente regionale tutta la documentazione necessaria. Difatti, in sede di convocazione della conferenza dei servizi, trasmessa proprio alla Regione Molise (nota prot. 5176), con estremo zelo, il Comune di Vinchiaturo riportava</corsivo>
				<corsivo>link (tramite la piattaforma google drive) dove erano caricati tutti i documenti inerenti alla procedura. Di qui la Regione era già in pieno possesso di ogni documento necessario, tanto da non rilevare alcuna carenza</corsivo>” (memoria del 17.02.2025 a pag. 8).</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica del 19.02.2025, su richiesta dei difensori presenti, la discussione è stata rinviata alla data del 7 maggio 2025, allo scopo di consentire alle parti resistenti l’articolazione di mezzi difensivi rispetto alla proposizione del sesto atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>Frattanto questo Tribunale, con l’ordinanza n. 21 del 20.02.2025, resa sulla domanda cautelare incidentalmente avanzata con il quinto atto di motivi aggiunti del 18.11.2024, ha sospeso l’efficacia della Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 21 del 10.09.2024, sulla base della seguente motivazione:</h:div><h:div>«<corsivo>Considerato che gli elementi trasmessi dal Comune di Vinchiaturo alla Regione Molise ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, allo specifico fine del perfezionamento della fase dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il tramite della approvazione regionale della relativa variante urbanistica, appaiono di dubbia esaustività, per non essere stato inviato alla Regione, in particolare, l’allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 21/2024, denominato “Piano di Fabbricazione delle aree da espropriare – grafico e descrittivo”, nel quale erano state indicate le aree interessate dalla variante stessa, oggetto della riclassificazione da zona “C1-Espansione residenziale semintensiva” a zona “1-Attrezzature e servizi pubblici”;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, che sotto il profilo del perfezionamento del vincolo preordinato all’esproprio le censure di parte ricorrente, meritevoli di maggior approfondimento in sede di merito, si presentano sorrette da un fumus boni iuris atto a giustificare la concessione della misura sospensiva invocata</corsivo>» (T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 21 del 2025).</h:div><h:div>14. Nel prosieguo le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.</h:div><h:div>In particolare, la difesa comunale ha depositato documenti tesi a dimostrare che nell’ambito della Conferenza di Servizi svolta ai fini dell’approvazione dell’intervento edilizio in analisi fosse stata comunque trasmessa alla Regione tutta la documentazione necessaria ai fini del perfezionarsi <corsivo>per</corsivo>
				<corsivo>silentium</corsivo> della variante urbanistica.</h:div><h:div>15. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, uditi i difensori ribadire le reciproche posizioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione, come da verbale d’udienza.</h:div><h:div>16. Il Tribunale rileva che l’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 (il quarto) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’atto di motivi aggiunti del 18.11.2024 (il quinto) è fondato nella parte in cui ha lamentato la violazione degli artt. 11 e 16, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, avendo l’Amministrazione mancato di dare, all’interessata, avviso dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto valido ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e della contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; infine, anche l’atto di motivi aggiunti del 12.02.2025 (il sesto) è fondato, nella parte in cui ha lamentato la violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, per essere stata trasmessa all’organo regionale competente all’approvazione della variante urbanistica la sola Delibera consiliare n. 21 del 10.09.2024, senza la relativa completa documentazione (illegittimità, queste ultime, che hanno tutte attinenza puntuale rispetto <corsivo/>alla procedura espropriativa del fondo in proprietà della ricorrente).</h:div><h:div>16.1. Nel prossimo paragrafo si illustreranno le ragioni dell’improcedibilità dell’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024, chiarendo che le determinazioni amministrative precedenti alla Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024 non attenevano specificamente alla procedura espropriativa d’interesse della ricorrente.</h:div><h:div>Trattandosi, inoltre, di provvedimenti relativi all’ammissione a finanziamento delle opere, nessuna utilità pratica immediata sarebbe comunque derivata alla ricorrente da un loro ipotetico annullamento.</h:div><h:div>Il citato quarto atto di motivi aggiunti del 17.01.2024, si ricorda, ha contestato la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 10 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001 e, più in generale, del diritto alla partecipazione al procedimento sancito dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Nella prospettiva della parte ricorrente, il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato in data 29.12.2023 dal Comune di Vinchiaturo avrebbe sostanziato un vero e proprio progetto definitivo ai sensi degli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001: e pertanto esso sarebbe stato valevole, nell’ambito del procedimento espropriativo in corso, quale dichiarazione implicita di pubblica utilità delle opere.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>Al contrario, però, l’Amministrazione comunale ha opposto che i provvedimenti amministrativi fino ad allora adottati, riguardando la mera ammissione al finanziamento dell’opera, sarebbero rimasti estranei alla procedura espropriativa.</h:div><h:div>Difatti il Comune di Vinchiaturo, nella relazione di chiarimenti resa in adempimento della sentenza non definitiva n. 205/2024, ha esposto che la Delibera del Consiglio comunale n. 4/2022<corsivo> “non è stata trasmessa all’organo Regionale competente all’approvazione della variante urbanistica</corsivo>” (cfr. il par. 21 della relazione di chiarimenti); che “<corsivo>non si è ancora provveduto alla formale adozione dell’atto deliberativo avente natura di dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento</corsivo>” (cfr. la relazione di chiarimenti al par. 20); e che alla dichiarazione di pubblica utilità si sarebbe senz’altro provveduto “<corsivo>previa comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati</corsivo>” (cfr. la relazione di chiarimenti, par. 20).</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>17. Svolte queste premesse, il Collegio deve quindi rilevare l’improcedibilità dell’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024.</h:div><h:div>17.1. A tal proposito, va rimarcato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel ritenere che il difetto delle “<corsivo>condizioni dell'azione è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (art. 35, comma 1, cod. proc. amm.), perché essi costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l'esercizio dei poteri giurisdizionali (cfr. sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152; sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1657; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4024)</corsivo>”; ed è parimenti compatta nell’affermare che “<corsivo> è indiscutibile che la questione dell’interesse e della legittimazione ad agire sia valutabile d’ufficio in qualunque momento del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4004; sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116; sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157)</corsivo>”<corsivo> </corsivo>(in tali esatti termini si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5010 del 28.11.2016).</h:div><h:div>D’altro canto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul tema dell’interesse al ricorso ha chiarito:</h:div><h:div>a) che esso va identificato nel «<corsivo>“bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l’esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio;</corsivo> <corsivo>da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela; esso resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche</corsivo>» (Ad. Pl., sentenza n. 9 del 2014);</h:div><h:div>b) che lo stesso interesse deve correlarsi alla “<corsivo>prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un.,2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio)</corsivo>” (Ad. Pl., sentenza n. 4 del 2018);</h:div><h:div>c) che «<corsivo>ad esso è attribuita una funzione di filtro processuale, sino a farne (…) uno strumento di selezione degli interessi che chiedono tutela secondo la loro “meritevolezza”</corsivo>» (Ad. Pl., sentenza n. 22 del 2021).</h:div><h:div>Pertanto, l’astratta affermazione della parte in ordine al sussistere del proprio interesse non esonera affatto il giudice amministrativo dal compito di verificare la sua effettiva sussistenza (a conferma di tale potere officioso, <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1645 del 22.03.2012): tanto più in presenza delle specifiche eccezioni di inammissibilità sollevate al riguardo dalle parti resistenti.</h:div><h:div>17.2. Tanto premesso, con il gravame integrativo in esame “<corsivo>si è lamentata la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 10 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, del più generale diritto alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio sancito dagli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e partecipazione della P.A, anche in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Nella prospettiva della ricorrente il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato in data 29.12.2023 sostanzierebbe un vero e proprio progetto definitivo ai sensi degli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, e pertanto valevole nell’ambito del procedimento espropriativo in corso quale dichiarazione implicita di pubblica utilità delle opere. Inquadramento dal quale discenderebbe l’illegittimità della Delibera della Giunta comunale di sua approvazione derivante tanto dal mancato avviso del procedimento all’interessato (espressamente richiesto dall’art. 16, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 327 del 2001), quanto dal mancato perfezionamento preventivo del procedimento di variante urbanistica, desunto dall’assenza di prova della formazione - quantomeno per silentium - dell’approvazione regionale richiesta dalla legge</corsivo>” (cfr. la sentenza n. 205/2024 citata, par. 24.1).</h:div><h:div>Ma su questi temi la difesa comunale, sin dalla memoria del 13.02.2024, ha obiettato che “<corsivo>la procedura di esproprio è ferma alla delibera n.4/2022 del 9.2.2022</corsivo>” (cfr. pag. 6 della memoria citata), e che, inoltre, “<corsivo>non essendo ancora intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell’indennizzo né, ovviamente, il successivo decreto di esproprio ... manca ogni interesse della società ricorrente all’impugnazione degli atti oggi gravati in quanto evidentemente non lesivi della posizione della ricorrente società</corsivo>” (cfr. pag. 7 della memoria citata).</h:div><h:div>Secondo il Comune, infatti, “<corsivo>tutte le attività progettuali ed esecutive svolte ad oggi attengono solo ed esclusivamente al primo stralcio di cui al primo lotto e, pertanto, interessano esclusivamente i terreni comunali… In primo luogo si evidenzia che circa la doglianza con cui la Pistilli s.r.l. lamenta l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alcuna comunicazione era dovuta in quanto la procedura era afferente alla procedura di approvazione del progetto definitivo attiene esclusivamente al lotto n.1, ovvero al primo stralcio, che nulla ha che vedere con i terreni oggetto di esproprio che, come si è già chiarito, rientrano nelle attività di cui al secondo stralcio -lotto n.2</corsivo>” (cfr. pag. 11 della memoria citata).</h:div><h:div>Per contro, l’approvazione regionale della variante, riguardando la sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area privata, sarebbe stata perfezionata nella successiva fase di “<corsivo>attuazione del secondo stralcio funzionale</corsivo>” (cfr. pag. 12 della stessa memoria).</h:div><h:div>17.3. Al cospetto di simili deduzioni comunali, “<corsivo>a fronte dei limitati e non univoci elementi disponibili</corsivo>”, con la sentenza n. 205/2024, “<corsivo>al fine di ottenere precisazioni sull’assetto della procedura espropriativa in corso di svolgimento e l’esatta scansione delle sue fasi</corsivo>”, il Tribunale ha ritenuto opportuno “<corsivo>acquisire dall’Amministrazione comunale una relazione di chiarimenti, con la contestuale allegazione di tutta la pertinente documentazione, sui seguenti punti:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- lo stato attuale del procedimento espropriativo per cui è causa, con indicazione specifica delle fasi fin qui percorse e delle prossime da compiere;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- l’eventuale adozione, ad oggi, di atti formali aventi, per espressa indicazione amministrativa, natura di dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- l’avvenuta trasmissione della Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 2022 (o altra di analogo contenuto) all’organo regionale competente all’approvazione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché la sua espressa approvazione regionale, ove intervenuta</corsivo>» (cfr. la citata sent. n. 205/2024 par. 25.5).</h:div><h:div>17.4. E il Comune di Vinchiaturo, in adempimento della sentenza n. 205/2024, ha confermato la propria posizione depositando la relazione di chiarimenti del 4.07.2024 (all. n. 1 alla produzione della difesa comunale del 5.07.2024), nella quale ha attestato che:</h:div><h:div>- la delibera di Giunta n. 192 del 29 dicembre 2023 ha approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica “<corsivo>ai soli fini dell’ottenimento del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa propedeutico alla copertura finanziaria del secondo stralcio funzionale</corsivo>” (cfr. il par. 16 della relazione);</h:div><h:div>- “<corsivo>non si è ancora provveduto alla formale adozione dell’atto deliberativo avente natura di dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento, essendo in corso di acquisizione i pareri dei competenti organi istituzionali a ciò necessari (Regione Molise, Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Archeologici del Molise, Azienda Sanitaria Regionale, ecc.). Ad acquisizione degli stessi, per i quali è stata già indetta convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri), si provvederà, previa comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati, all’adozione del formale atto amministrativo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri)</corsivo>” (cfr. il par. 20 della relazione);</h:div><h:div>- “<corsivo>In merito alla deliberazione consiliare 4/2022 si precisa che la stessa, non è stata trasmessa all’organo Regionale competente all’approvazione della variante urbanistica, in quanto dispositiva della sola “adozione” ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropri) della variante al Programma di fabbricazione del Comune di Vinchiaturo. Ad acquisizione dei pareri da parte dei compenti organi istituzionali, si disporrà la definitiva “approvazione” in sede consiliare della variante allo strumento urbanistico ed alla successiva ed alla successiva, necessaria trasmissione del relativo atto deliberativo di approvazione all’organo Regionale competente alla pianificazione territoriale per la definitiva approvazione della variante medesima</corsivo>” (cfr. il par. 21 della relazione).</h:div><h:div>17.5. La stessa parte ricorrente, nel prosieguo del giudizio ha poi riconosciuto che “<corsivo>nella Relazione datata 4 luglio 2024 e depositata dall’Amministrazione in adempimento alla predetta sentenza, il Comune ha confermato quanto, peraltro già eccepito da parte ricorrente nei precedenti atti difensivi, e cioè che fino ad allora: - non era ancora stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; - ancora non erano stati acquisiti i necessari pareri da parte dei competenti organi istituzionali (Regione, Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Archeologici del Molise, Azienda Sanitaria Regionale ecc.); - la Delibera di C.C. n. 4/2024  </corsivo>[<corsivo>rectius</corsivo> 4/2022] <corsivo>di approvazione del progetto di fattibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016 e di adozione della variante semplificata al PdF comunale ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001 non era mai stata trasmessa alla Regione ai fini del perfezionamento dell’iter di approvazione di cui al comma 2 del medesimo articolo citato</corsivo>” (cfr. il quinto atto di motivi aggiunti del 18.11.2024).</h:div><h:div>17.6. In definitiva, nel corso del giudizio è dunque emersa la completa estraneità alla procedura espropriativa degli atti impugnati con il quarto atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>La Delibera della Giunta comunale n. 192 del 29.12.2023 ha approvato il progetto di fattibilità ai soli fini dell’accesso al finanziamento del secondo stralcio funzionale dell’intervento, e non anche ai fini dell’avvio del procedimento<corsivo>
				</corsivo>espropriativo nei confronti della Pistilli s.r.l..</h:div><h:div>17.7. E tale circostanza ha trovato conferma nell’avvento della successiva Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024 (cfr. pag. 7 dell’allegato n. 8 alla produzione comunale del 12.09.2024), con la quale il Comune, <corsivo>medio tempore,</corsivo> ha dato inequivocabilmente autonomo e specifico impulso al procedimento espropriativo concernente l’area della ricorrente: provvedimento sopravvenuto il cui avvento determina in ogni caso l’improcedibilità dell’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 (il quarto), le cui censure sono state completamente superate e assorbite dai successivi atti quinto e sesto di motivi aggiunti del 18.11.2024 e 12.02.2025, esperiti contro i nuovi atti dell’Amministrazione. </h:div><h:div>17.8. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.</h:div><h:div>18. Deve dunque procedersi ora all’esame dell’atto di motivi aggiunti del 18.11.2024 (il quinto), proposto per l’annullamento della suddetta Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024, avente ad oggetto la “<corsivo>Realizzazione di un polo scolastico per l'infanzia ed asilo nido secondo stralcio funzionale" Approvazione progetto di fattibilità tecnica- economica e dichiarazione di pubblica utilità</corsivo>” (cfr. all. n. 5 alla citata produzione del 12.09.2024).</h:div><h:div>Come anticipato, tale impugnativa è suscettibile di trovare accoglimento nella limitata parte in cui, con il primo mezzo, essa ha censurato la mancata comunicazione, all’interessata, dell’avvio del procedimento di cui sta per dirsi, dovendo invece essere disattese le restanti doglianze formulate con lo stesso atto. </h:div><h:div>La censura meritevole di adesione presenta un doppio volto, in quanto la stessa, articolata in due direzioni, per un verso contesta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto valida ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre, per altro verso, lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto di fattibilità ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 10, 11 e 19 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001.</h:div><h:div>18.1. Infatti, nel caso di specie, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla Delibera consiliare n. 21/2024 è stato approvato non solo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ma anche -facendo ricorso allo strumento della variante semplificata del Piano di Fabbricazione comunale - al fine di pervenire all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>Può quindi evidenziarsi subito che l’azione amministrativa ha violato <corsivo>in primis</corsivo> l’art. 11 del citato d.P.R. n. 327/2001. </h:div><h:div>Va rammentato, in proposito, che ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 l’approvazione del progetto di fattibilità rileva effettivamente anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio attraverso un procedimento di variante al Piano di Fabbricazione comunale.</h:div><h:div>Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla Delibera consiliare n. 21/2024, infatti, è stato approvato facendo ricorso allo strumento della variante semplificata del Piano di Fabbricazione comunale, proprio al fine di pervenire all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>Si ricorda che il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto “<corsivo>con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare … con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti</corsivo>” (cfr. l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001).</h:div><h:div>In tal caso, però, “<corsivo>La partecipazione degli interessati</corsivo>” è assicurata dal successivo art. 11, in base al quale “<corsivo>Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento</corsivo>: … <corsivo>nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale</corsivo>” (cfr. l’art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001).</h:div><h:div>Ma nel caso di specie una simile comunicazione all’interessata è mancata del tutto, donde l’illegittimità già <corsivo>in</corsivo>
				<corsivo>parte qua</corsivo> della Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024.</h:div><h:div>Non vale, in proposito, l’eccezione sollevata dalla difesa comunale, nella memoria del 16.01.2025, secondo la quale, ai fini dell’adempimento prescritto dall’art. 11 citato, dovrebbe aversi riguardo a una nota risalente al 19 gennaio 2022 (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 1° giugno 2022).</h:div><h:div>Innanzitutto, la <corsivo>ratio legis</corsivo> impone una comunicazione tempestiva, cui faccia seguito a stretto giro l’adozione delle correlate determinazioni: non è possibile quindi considerare valido un avviso di avvio del procedimento risalente a diversi anni prima dell’adozione del provvedimento di cui si tratta, soprattutto tenendo conto del fatto che, come il Comune ha messo in evidenza nella relazione di chiarimenti depositata in adempimento della sentenza n. 205/2024, il procedimento era poi rimasto per lungo tempo fermo.</h:div><h:div>D’altro canto, la sentenza non definitiva n. 205/2024 aveva affrontato la questione con limitato riguardo alla censura proposta a contestazione della distinta Delibera del Consiglio comunale n. 4 del 2022: ma una volta che il Comune ha chiarito che quelle risalenti determinazioni amministrative erano estranee alla procedura espropriativa, è del tutto ragionevole che rispetto al nuovo impulso dell’azione espropriativa occorresse un’autonoma e nuova comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Conclusione che tanto più s’impone se si tiene conto che il progetto di fattibilità, del cui procedimento di approvazione aveva dato avviso la nota comunale del 19 gennaio 2022, risultava completamente diverso rispetto a quello che ha formato oggetto di approvazione con la Delibera n. 21/2024 (si pensi che con la successiva Delibera di Giunta n. 29 del 2.03.2022 è stato approvato un differente progetto preliminare costituito da due autonomi stralci funzionali).</h:div><h:div>18.2. Ciò posto, la censura in trattazione coglie però nel segno anche con riguardo al suo secondo volto: quello appuntato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità delle opere.</h:div><h:div>Nella relazione depositata in adempimento alla sentenza n. 205/2024 il Comune di Vinchiaturo, nell’attestare che “<corsivo>non si è ancora provveduto alla formale adozione dell’atto deliberativo avente natura di dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al secondo stralcio funzionale dell’intervento</corsivo>”, aveva aggiunto che alla dichiarazione di pubblica utilità si sarebbe provveduto “<corsivo>previa comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati</corsivo>” (cfr. la relazione comunale al par. 20).</h:div><h:div>Nonostante questo intendimento, però, nel successivo corso dell’azione espropriativa l’Amministrazione non ha dato poi all’interessata alcun avviso preventivo dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto valevole ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: il Comune sul punto si è limitato ad una mera comunicazione postuma (in data 12.09.2024) della Delibera n. 21 del 10.09.2024, con la quale si era ormai già provveduto alla “<corsivo>Approvazione progetto di fattibilità tecnica- economica e dichiarazione di pubblica utilità</corsivo>” (cfr. all.ti nn. 5 e 7 alla citata produzione del 12.09.2024).</h:div><h:div>Come ha correttamente rilevato la ricorrente, però, le regole di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 sono nel senso che la “<corsivo>la P.A. espropriante per adottare l’atto che dichiara la pubblica utilità è tenuta a comunicare al proprietario dell’area su cui è prevista la realizzazione dell’opera l’avvio del relativo procedimento concedendo al privato un termine di trenta giorni per formulare eventuali osservazioni o formulare la richiesta di acquisire eventuali frazioni residue dei suoi beni, su cui l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi con atto motivato (art. 16 DPR 327/2001, applicabile ai sensi dell’art. 18 anche alle ipotesi in cui un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche)</corsivo>” (cfr. il quinto atto di motivi aggiunti a pag. 15).</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>Ora, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui alla medesima Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024, valeva però anche come dichiarazione di pubblica utilità delle opere, in quanto il detto progetto era sostitutivo del progetto definitivo.</h:div><h:div>A tal proposito, infatti, l’art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36 del 2023, semplificando il quadro normativo previgente (cfr. l’art. 23, comma 5 <corsivo>bis,</corsivo> del D.Lgs. n. 50 del 2016), dispone che “<corsivo>Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo</corsivo>” (cfr. l’art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023).</h:div><h:div>E siccome “<corsivo>La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: … quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità</corsivo>” (cfr. l’art. 12, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001), vale la regola per la quale all’interessato deve essere dato avviso dell’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo.</h:div><h:div>A tal riguardo, invero, l’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 dispone che: “<corsivo>Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento</corsivo>” (cfr. l’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001).</h:div><h:div>Nella specie, non avendo ricevuto l’interessata neppure quest’ultimo avviso, la Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024 risulta pertanto illegittima anche sotto questo profilo.</h:div><h:div>18.2.1 Né vale l’obiezione comunale che la comunicazione postuma del 12.09.2024 sarebbe stata comunque idonea ad assicurare all’interessata l’esercizio delle prerogative partecipative riconosciutele dall’art. 16 citato del d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>In proposito la difesa comunale ha eccepito quanto segue: «<corsivo>il Comune ha tempestivamente comunicato - ai sensi dell’art. 16 DPR 327/2001 - il 12 settembre 2024 l’avviso dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto di fattibilità ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Dunque, il Comune ha garantito pienamente la partecipazione della ricorrente nel rispetto delle previsioni richiamate. Neppure coglie nel segno l’osservazione della Pistilli a dire della quale la comunicazione fosse “farlocca” in quanto afferente una delibera – 21/2024 – già efficace e produttiva di effetti</corsivo> … <corsivo>la delibera di approvazione del progetto di fattibilità non acquisisce efficacia fin tanto che – come previsto espressamente dal quarto comma succitato – la Regione (nel caso di specie) non abbia manifestato il proprio dissenso entro il termine di 90 giorni. Solo dopo il decorso di tale termine il Comune dispone l’efficacia, con ulteriore provvedimento, della delibera de qua. Dunque, la comunicazione di avviso di avvio del procedimento effettuata ai sensi dell’art. 16 comma 4 alla Pistilli, avveniva in una fase in cui delibera di approvazione del progetto di fattibilità non era ancora efficace. Non a caso, la delibera n.21/2024 del 10 settembre 2024 è stata successivamente trasmessa alla Regione per l’approvazione ai sensi dell’art. 19 co.4. Solo dopo il decorso del termine di 90 giorni, senza che l’Ente regionale manifestasse il proprio dissenso, la delibera è stata dichiarata efficace. Difatti, come da previsione richiamata, la dichiarazione di efficacia, avveniva solo con la deliberazione del Consiglio Comunale di Vinchiaturo n.30 del 17.12.2024. Dunque, alla Pistilli sono stati garantiti tutti i termini di legge affinché presentasse osservazioni ben prima della dichiarazione di efficacia della delibera n.21/2024. Eppure, ancora una volta, nulla veniva osservato, salvo poi rimettere, ancora una volta, la questione innanzi a Codesto spett.le Tar. Si conclude sul punto rilevando che nella stessa comunicazione del 12.9.2024 trasmessa dal Comune alla Pistilli veniva precisato che era stato “avviato il procedimento per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica”. Dunque la Pistilli aveva piena contezza della non efficacia della delibera e di avere ogni possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 precipuamente richiamato nell’avviso. La scelta di non partecipare – ancora una volta – della procedura, fa desumere un comportamento volutamente ostruzionistico da parte della ricorrente</corsivo>» (cfr. la memoria della difesa comunale del 16.01.2025 alle pagine 9, 10 e 11).</h:div><h:div>18.2.2 L’obiezione comunale, oltre a non essere condivisibile, conferma l’illegittimità dell’azione amministrativa per le ragioni sopra già evidenziate.</h:div><h:div>L’impostazione comunale non può trovare adesione innanzitutto per ragioni di ordine testuale, essendo la legge chiara nell’identificare l’oggetto dell’avviso che l’Amministrazione espropriante è tenuta a dare all’interessato, individuandolo:</h:div><h:div>- ora nell’avviso<corsivo> “dell'avvio del procedimento</corsivo>: … <corsivo>nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale</corsivo>” (cfr. l’art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 327/2001);</h:div><h:div>- ora nell’avviso “<corsivo>dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento</corsivo>” di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 327/2001, il quale è significativamente rubricato: “<corsivo>Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</corsivo>”, a dimostrazione del fatto che è proprio l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo a dover essere assicurato all’interessato.</h:div><h:div>D’altro canto, ragioni di ordine funzionale/strutturale concorrono a far a ritenere non condivisibile la tesi per cui a rispettare le dianzi richiamate regole sarebbe stata sufficiente la comunicazione postuma della Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024.</h:div><h:div>La struttura plurifasica del procedimento espropriativo richiede che sia dato avviso dell’avvio di ogni singola qualificata fase all’interessato, perché questi possa utilmente rappresentare la propria posizione prima che l’Amministrazione espropriante di volta in volta si determini.</h:div><h:div>Viceversa, ove l’Amministrazione espropriante, come avvenuto nel caso di specie, si limitasse a comunicare provvedimenti ormai già adottati, pur se per qualche ragione ancora inefficaci, le esigenze partecipative dell’interessato sarebbero frustrate. In un caso simile, invero, l’apporto del privato non potrebbe utilmente essere valutato dall’Amministrazione, collocandosi in una fase postuma rispetto all’adozione del provvedimento per la cui adozione la partecipazione era prescritta: sicché la tesi comunale implicherebbe una negazione della partecipazione al procedimento, relegando la posizione del privato in una fase successiva, in cui potrebbe trovare spazio solo nell’ambito dell’eventuale esercizio di poteri di autotutela.</h:div><h:div>L’impostazione difensiva proposta dal Comune si rivela pertanto insostenibile in quanto in aperto contrasto con la legge n. 241 del 1990 e con il d.P.R. n. 327 del 2001, oltre che con i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, già prima dell’entrata in vigore del citato Testo Unico degli Espropri del 2001, richiedeva che anche del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai fini dell’esproprio fosse data comunicazione preventiva all’interessato.</h:div><h:div>A tal proposito viene difatti in rilievo la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale: «<corsivo>come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, da cui non ha motivo di discostarsi, la comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sia esplicita che implicita (cfr questa Sezione 20/12/2005 n. 1552; Cons Stato Ad. Pl. 15/9/ 1999 n. 14). In particolare, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 (come nel caso di specie) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'art. 7 della legge n. 241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi ( cfr Cons Stato Ad.Pl. 24/1/2000 n. 2. idem Ad. Pl. n. 14/99 già citata. TSAP 1/10/2002 n. 120 ).</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l'apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati</corsivo>» (in termini, Cons. Stato, Sez. IV,  31.12.2010, n. 9612).</h:div><h:div>Nello stesso senso è stato ancora osservato che: «<corsivo>dalla consolidata giurisprudenza sull'art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove essa - partendo dal presupposto che la dichiarazione di pubblica utilità non è un subprocedimento del procedimento espropriativo, ma costituisce un procedimento autonomo, che si conclude con un atto di natura provvedimentale, che incide direttamente sulla sfera giuridica del proprietario ed è immediatamente lesiva (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2185) - ritiene che la partecipazione degli interessati, nel corso della fase che precede la dichiarazione di pubblica utilità, abbia il fine di consentire la rappresentazione degli interessi privati coinvolti, prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità; e ciò per realizzare una ponderata valutazione degli interessi in conflitto (Cons. Stato, Sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 790). Essa vale come primo atto della procedura espropriativa (Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2969) e pertanto si deve verificare in concreto se la valutazione dell'Amministrazione di escludere le comunicazioni personali di avvio dalla procedura in questione risulta ragionevole e coerente col principio di trasparenza ovvero se, per l'inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l'Amministrazione stessa abbia finito per non porre in grado gli interessati di attivarsi per prendere effettiva visione degli atti (Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3245)</corsivo>» (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 7.04.2009, n. 479).</h:div><h:div>18.3. Le coordinate ermeneutiche appena illustrate in merito agli avvisi di avvio del procedimento di cui agli artt. 11 e 16, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 non possono, quindi, che essere interpretate nel senso di imporre all’Amministrazione espropriante una comunicazione necessariamente preventiva rispetto alla formale adozione della Delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica valevole sia ai fini dell’adozione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sia ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.</h:div><h:div>E di certo non induce a ritenere il contrario la circostanza che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità fossero, in concreto, sospesi fino all’approvazione regionale della variante urbanistica.</h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, all’interessato non residuava comunque alcun effettivo spazio partecipativo nell’ambito del procedimento espropriativo, potendo egli contare soltanto sulla ben diversa possibilità teorica di far pervenire alla Regione Molise delle eventuali osservazioni relative alla conformazione urbanistica del territorio nell’ambito, quindi, di una fase procedimentale posteriore e ontologicamente distinta dal procedimento espropriativo.</h:div><h:div>18.4. In considerazione della fondatezza dei due profili di censura da ultimo esaminati l’atto di motivi aggiunti del 18.11.2024 (il quinto) deve pertanto essere accolto, con la conseguenza che la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024 va annullata, in quanto il Comune di Vinchiaturo ha mancato di assicurare alla Pistilli s.r.l. le prerogative partecipative riconosciutele dagli artt. 11 e 16, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>18.5. L’atto di motivi aggiunti in esame nel suo restante contenuto risulta invece infondato.</h:div><h:div>18.5.1<corsivo>. In primis</corsivo>, il primo mezzo è privo di pregio nella parte in cui ha contestato la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024 per essere intervenuta in assenza della preventiva approvazione regionale della variante urbanistica.</h:div><h:div>Sul punto la difesa comunale ha condivisibilmente eccepito che “<corsivo>il Testo Unico in materia di espropri non prescrive che la dichiarazione di pubblica utilità faccia necessariamente seguito all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio che, a ben vedere, può essere disposto anche in una diversa e successiva fase</corsivo>” (cfr. la memoria della difesa comunale del 16.01.2025 a pag. 9).</h:div><h:div>E, infatti, la legge ammette espressamente che l’approvazione del progetto possa avvenire anche prima dell’approvazione della variante, nel qual caso gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità sono semplicemente differiti. In proposito l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001 recita: “<corsivo>Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, le ipotetiche criticità ascritte -sempre dal primo mezzo- alla nota n. 8298 del 9.10.2024 risultano superate, in quanto assorbite dalla sopravvenuta adozione della Delibera del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2024, quest’ultima autonomamente impugnata con il sesto atto di motivi aggiunti (di cui si dirà nel prossimo par. 19).</h:div><h:div>18.5.2. Con il secondo mezzo del quinto atto di motivi aggiunti la ricorrente si è poi doluta della mancata comunicazione dell’atto di indizione della Conferenza di Servizi del 19.06.2024, la cui determinazione conclusiva è stata posta a base dell’approvazione del progetto in contestazione.</h:div><h:div>La censura va subito disattesa, per l’assorbente considerazione che la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento a spiegazione di quale sarebbe stato l’utile apporto che avrebbe potuto recare al relativo specifico modulo procedimentale, ove le fosse stato dato il relativo avviso.</h:div><h:div>Difatti, la detta Conferenza di Servizi è servita semplicemente all’acquisizione, in vista dell’approvazione del progetto da parte del Comune, delle posizioni delle varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento, le quali avrebbero comunque dovuto esprimere i pareri di competenza: e al Collegio non è stato fatto comprendere come la partecipazione del privato potesse incidervi. </h:div><h:div>Sul punto, in definitiva, è perciò condivisibile il rilievo svolto dalla difesa comunale secondo cui “<corsivo>La conferenza dei servizi indetta dal Comune resistente era volta ad acquisire i seguenti pareri: - autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 commi 7 e 8 del D.lgs. 42/2004, da parte della Regione Molise – servizio pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise; -parere ai sensi dell’art.20, lettera f della legge 833/1978 da parte dell’ASREM Molise. È dunque evidente dalla natura dei pareri oggetto della indetta conferenza dei servizi che, anche ove la ricorrente avesse partecipato, nulla sarebbe cambiato in ordine all’esito favorevole della conferenza stessa. Infatti, nessuna delle sostenute illegittimità opposte dalla ricorrente afferisce agli ambiti oggetto della conferenza dei servizi. Pertanto in alcun caso la Regione, la Soprintendenza e l’ASREM avrebbero potuto opporre parere negativo sulla scorta delle inconferenti osservazioni avanzate dalla Pistilli. La Pistilli, anche in tale sede, persiste nel contestare unicamente la legittimità dell’iter procedurale (come confermato nello stralcio sopra riportato del ricorso) seguito dal Comune, fattispecie del tutto estranea ed irrilevante rispetto alle autorizzazioni e pareri richiesti agli Enti intervenuti nella indetta conferenza. In sostanza, nulla viene contestato nel merito dei pareri favorevoli resi dagli Enti intervenuti</corsivo>” (cfr. la memoria della difesa comunale del 16.01.2025, alle pagine 13 e 14).</h:div><h:div>D’altra parte, i pareri che le Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi erano chiamate a rendervi non presupponevano certo la verifica della legittimità del pregresso <corsivo>iter</corsivo> procedimentale seguito dal Comune nella vicenda espropriativa<corsivo/>, trattandosi al contrario di esprimere considerazioni tecniche di diversa natura.</h:div><h:div>18.5.3. Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione integrativa, entrambi appuntati sulla presunta non frazionabilità dell’intervento, pur presentandosi di dubbia ricevibilità rispetto alla suddivisione in lotti del progetto, risalente già alla Delibera di Giunta n. 29 del 2.03.2022, devono essere comunque respinti nel merito.</h:div><h:div>Secondo la parte ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in quanto “<corsivo>fondati sul presupposto che i lavori da realizzare sull’area di proprietà della ricorrente siano oggetto di uno “stralcio funzionale” il cui progetto, dunque, può essere approvato separatamente rispetto a quello del cd. “primo stralcio” funzionale, come se fossero due entità distinte anche se riferite ad un unico intervento</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, di contro, l’intervento in questione non sarebbe stato scindibile ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. qq) (motivo III, a pag. 19): e dalla ipotizzata inscindibilità dell’iniziativa in due stralci funzionali deriverebbe l’illegittimità dell’intero intervento, nel suo complesso contrastante con lo strumento urbanistico vigente, in quanto “<corsivo>l’intervento di realizzazione del polo scolastico per l’infanzia e asilo nido non è conforme allo strumento urbanistico. non essendosi mai perfezionato il procedimento di variante semplificata, con la conseguenza che mai è stato apposto un valido ed efficace vincolo di preordinazione all’esproprio e mai è divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità</corsivo>” (motivo IV, pag. 23).</h:div><h:div>Nemmeno questi mezzi colgono nel segno.</h:div><h:div>La norma invocata dalla ricorrente a loro base è l’art. 3, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. n. 50/2016, la quale definisce <corsivo>“«lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta, però, di una regola attinente alla materia degli appalti pubblici, la quale, come tale, non può assurgere a parametro di legittimità di un progetto nel ben distinto ambito di una procedura espropriativa.</h:div><h:div>La regola di cui al citato art. 3, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. n. 50/2016 illustra, difatti, le condizioni in presenza delle quali l’Amministrazione può suddividere una commessa in lotti di appalto distinti al fine di procedere, per ragioni di convenienza, ad affidamenti separati, invece che ad una procedura di gara unica. E si tratta di una norma restrittiva, la cui <corsivo>ratio</corsivo> primaria risiede nell’esigenza di limitare la frazionabilità delle commesse, al precipuo scopo di prevenire fenomeni elusivi dell’obbligo di gara (frazionando la commessa, si potrebbe portare il valore di ciascuna frazione al di sotto delle soglie al raggiungimento delle quali la disciplina comunitaria impone l’espletamento di procedure di gara).</h:div><h:div>Trattandosi, tuttavia, di una logica del tutto estranea alla materia espropriativa, la norma richiamata dalla parte ricorrente risulta inconferente rispetto all’odierna controversia.</h:div><h:div>Quanto appena notato sarebbe già sufficiente a disattendere la doglianza. In aggiunta a tanto sembra però possibile osservare quanto segue.</h:div><h:div>L’art. 3 citato si riferisce a “<corsivo>parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti</corsivo>” (cfr. art. 3, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. n. 50/2016). La disposizione, quindi, esige per la scindibilità in lotti della commessa una loro autonomia funzionale.</h:div><h:div>Ebbene, i due lotti <corsivo>de quibus</corsivo> possedevano una piena autonomia funzionale ai fini delle relative procedure di affidamento dei lavori pubblici.</h:div><h:div>Difatti, per quanto essi appartenessero ad un intervento nel suo complesso unitario, i due stralci sono perfettamente scindibili, trattandosi da un lato della costruzione di un edificio, e dall’altro della realizzazione di un parcheggio e di spazi verdi. Sicché, sul piano della disciplina dei lavori pubblici, le attività di esecuzione delle rispettive commesse non presentano alcuna interferenza, onde ciascun lotto possiede autonoma “<corsivo>funzionalità, fruibilità e fattibilità</corsivo>
				<corsivo>indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti” </corsivo>nei termini richiesti dall’ art. 3, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Siamo, dunque, al cospetto di lavori pubblici distinti e, come tali, perfettamente scindibili.</h:div><h:div>D’altro canto, un problema di interferenze nemmeno si porrebbe avendo riguardo al distinto piano della procedura espropriativa, la quale attiene esclusivamente al secondo stralcio funzionale, ossia l’unico da realizzare sul fondo privato.</h:div><h:div>L’unica interferenza indicata dalla ricorrente attiene alla conformità del complessivo intervento ai parametri urbanistici: ma è evidente l’estraneità del profilo urbanistico alla dimensione materiale e funzionale della scindibilità della commessa.</h:div><h:div>Quello così posto dalla parte ricorrente è, infatti, un problema di legalità formale, attinente alla conformità urbanistica della scuola in ipotetica assenza del parcheggio e degli spazi verdi. Ma si tratta di una problematica che non solo è estranea alla procedura espropriativa, la quale riguarda il solo fondo privato dove deve essere realizzato il parcheggio e i relativi spazi verdi, ma è anche del tutto esorbitante rispetto alle finalità per le quali, in tema di affidamenti pubblici, è richiesta l’autonomia funzionale dei diversi lotti in cui è possibile scindere una commessa.</h:div><h:div>La questione teorica della conformità urbanistica dell’edificio scolastico, in altre parole, non ha nulla a che vedere con l’autonomia funzionale richiesta al fine della scindibilità in lotti della commessa.</h:div><h:div>Sotto una diversa angolazione, inoltre, la contestazione della conformità ai parametri urbanistici dell’edificio in corso di realizzazione sull’area di proprietà pubblica, struttura oggetto del primo stralcio funzionale dell’intervento, risulterebbe affetta, se non da tardività, comunque da una carenza sopravvenuta d’interesse.</h:div><h:div>Dopo la sentenza parziale n. 205/2024, infatti, la ricorrente non avrebbe comunque alcun interesse a dolersi del fatto che i lavori relativi al primo stralcio funzionale fossero stati affidati prima dell’approvazione regionale della variante urbanistica funzionale al secondo stralcio dell’intervento.</h:div><h:div>Il limitato perimetro del <corsivo>thema decidendum</corsivo> residuato dopo la detta sentenza parziale ha invero esclusivo riguardo all’intervento da realizzare sull’area oggetto dell’esproprio: <corsivo/>e in questa prospettiva non si pone nemmeno alcun dubbio in ordine alla perfetta autonomia funzionale di un parcheggio e di spazi verdi, i quali potrebbero ben essere posti al servizio della cittadinanza a prescindere dalla realizzazione, nelle vicinanze, di edifici pubblici di sorta.</h:div><h:div>Le censure vanno pertanto disattese.</h:div><h:div>18.5.4. Del pari carenti di base risultano infine le censure veicolate dalla parte conclusiva dei motivi aggiunti in esame, sostanzialmente ripetitive di doglianze già disattese da questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 205/2024.</h:div><h:div>Le determinazioni qui gravate sarebbero state affette da illegittimità derivata, per essere -in tesi- inficiate da vizi già denunciati dal ricorso introduttivo del giudizio e dai precedenti atti di motivi aggiunti.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- sarebbe stato violato il D.M. del Ministero dell’Istruzione del 23.06.2021, che, all’art. 2, avrebbe imposto il termine per l’affidamento dei lavori alla data del 21.12.2022 (cfr. pagine 25 e 26 del quinto atto di motivi aggiunti);</h:div><h:div>- il Comune avrebbe illegittimamente ricevuto un doppio finanziamento in violazione e falsa applicazione del principio del divieto del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 191 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 (cfr. pagine 27 e 28 dell’atto di motivi aggiunti citato);</h:div><h:div>- gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi per violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e ss. e 146 del D. Lgs. n. 42/2004, nonché per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e travisamento dei fatti (cfr. pagine 28 e ss.).</h:div><h:div>Questo Tribunale ha tuttavia già disatteso tutte queste doglianze con la sentenza non definitiva n. 205/2024 con motivazioni alle quali in questa sede ci si può limitare a rinviare.</h:div><h:div>18.6. In conclusione, l’atto di motivi aggiunti del 18.11.2024 (il quinto) deve essere accolto in considerazione della fondatezza della sola censura avanzata dal primo mezzo, incentrata sulla violazione degli artt. 11 e 16, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001: e la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10.09.2024 deve essere sotto tale profilo annullata.</h:div><h:div>19. Deve ora conclusivamente essere esaminato l’atto di motivi aggiunti del 12.02.2025 (il sesto ed ultimo), proposto dalla società ricorrente contro la Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 30 del 17.12.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Intervento denominato: “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido – secondo stralcio funzionale” – Approvazione variante al vigente programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n.327/2001</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale provvedimento il Comune, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul fondo di proprietà della Pistilli s.r.l., ha inteso conferire efficacia alla propria precedente Delibera consiliare n. 21 del 10.09.2024, sul presupposto che nelle more era intervenuta l’approvazione regionale <corsivo>per silentium</corsivo> della relativa variante urbanistica. </h:div><h:div>Si anticipa, al riguardo, che il gravame integrativo in esame coglie nel segno lì dove vi si lamenta che la variante al Piano di Fabbricazione comunale non avrebbe potuto essere, in concreto, approvata <corsivo>per silentium</corsivo> dalla Regione ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001: e questo per la semplice ragione che il Comune di Vinchiaturo, nell’apposito segmento procedimentale a ciò deputato, si era limitato a tramettere all’Amministrazione regionale la sola delibera n. 21/2024, e non anche la necessaria, “<corsivo>relativa completa documentazione</corsivo>”. </h:div><h:div>Per il resto, invece, l’atto di motivi aggiunti in esame, come si vedrà, deve essere disatteso.</h:div><h:div>19.1. Il sesto atto di motivi aggiunti è fondato nella parte in cui la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001.</h:div><h:div>L’approvazione regionale richiesta dalla legge al fine del perfezionamento della variante urbanistica non poteva nel caso di specie formarsi <corsivo>per silentium</corsivo>, non essendo stata trasmessa alla Regione Molise la “<corsivo>relativa completa documentazione</corsivo>” a corredo della Delibera del Consiglio comunale n. 21/2024.</h:div><h:div>Pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area oggetto della procedura espropriativa in contestazione non poteva dirsi ancora perfezionata, con la conseguenza che la Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 30/2024 risulta illegittima nelle parti in cui ha: </h:div><h:div>- “<corsivo>constatato</corsivo>” che “<corsivo>la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 settembre 2024, unitamente alla connessa documentazione tecnica, è stata trasmessa, con nota prot. n. 7489 del 12 settembre 2024, alla Regione Molise ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche</corsivo>”, e che “<corsivo>la Regione Molise, entro il termine stabilito dall’art. 19 comma 4 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, non ha trasmesso alcuna risultanza istruttoria</corsivo>”; </h:div><h:div>- “<corsivo>dato atto</corsivo>” che “<corsivo>il comma 4 dell’art. 19 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche stabilisce che “Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l’Ente da questo delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale, non manifesta proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia”;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- “ritenuto” “di provvedere in merito, come disposto dal comma 4, dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche</corsivo>”;</h:div><h:div>- disposto “<corsivo>l’efficacia di quanto previsto nella predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 settembre 2024 che ha approvato il progetto di fattibilità, in variante al vigente Programma di Fabbricazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, relativa all’intervento denominato “Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nifo- secondo stralcio funzionale”</corsivo>” (cfr. la Delibera del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2024).</h:div><h:div>19.2. Più analiticamente, deve ricordarsi che l’art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, rubricato “<corsivo>L’approvazione del progetto</corsivo>”, dispone quanto segue:</h:div><h:div>«<corsivo>1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia</corsivo>».</h:div><h:div>19.3. Questo Tribunale aveva già rilevato delle criticità nella citata Delibera n. 30/2024 in occasione della propria ordinanza cautelare n. 21 del 20.02.2025, allorché aveva evidenziato come “<corsivo>gli elementi trasmessi dal Comune di Vinchiaturo alla Regione Molise ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, allo specifico fine del perfezionamento della fase dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per il tramite della approvazione regionale della relativa variante urbanistica, appaiono di dubbia esaustività, per non essere stato inviato alla Regione, in particolare, l’allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 21/2024, denominato “Piano di Fabbricazione delle aree da espropriare – grafico e descrittivo”, nel quale erano state indicate le aree interessate dalla variante stessa, oggetto della riclassificazione da zona “C1-Espansione residenziale semintensiva” a zona “1-Attrezzature e servizi pubblici</corsivo>” (T.A.R. Molise, ordinanza n. 21 del 2025).</h:div><h:div>19.4. Difatti, l’allegato n. 8 alla produzione in giudizio della difesa comunale del 12.09.2024, denominato “<corsivo>... trasmissione delibera consiglio Regione Molise delibera consiglio comunale n.21 del 10 settembre 2024 avente ad oggetto: "Realizzazione di un polo …</corsivo>”, comprova che al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica del IV Dipartimento della Regione Molise, in data 12.09.2024, è stata trasmessa dal Comune la sola Delibera consiliare di adozione della variante, e non anche la documentazione tecnica relativa.</h:div><h:div>In sostanza, in quel contesto alla Regione non è pervenuto alcun elaborato tecnico progettuale dal quale si potesse evincere la consistenza tecnica dell’intervento, l’individuazione delle particelle interessate dalla variante urbanistica, e la descrizione puntuale degli impatti urbanistici della variante medesima.</h:div><h:div>In pratica, quindi, il Comune di Vinchiaturo, trasmettendo la sola Delibera, non ha posto l’organo regionale competente all’approvazione della variante urbanistica in condizione di operare alcuna reale valutazione del progetto, nonché degli impatti urbanistici complessivi della variante in questione.</h:div><h:div>Orbene, è evidente come in un simile contesto non ci sia alcun margine per la formazione di un’approvazione regionale della variante <corsivo>per silentium</corsivo>: e opinare diversamente contrasterebbe con l’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 (che appunto esige, per la formazione del silenzio qualificato, la scadenza del termine di novanta giorni “<corsivo>decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione</corsivo>”), tradirebbe la relativa <corsivo>ratio legis</corsivo> e svuoterebbe di significato il ruolo di approvazione della Regione.</h:div><h:div>19.5.  La difesa comunale, al riguardo, ha eccepito che “<corsivo>la Regione Molise, demandata ad approvare la delibera, non ha mai evidenziato l’assenza di documentazione utile all’approvazione. E ciò non sorprende, in quanto il Comune di Vinchiaturo aveva da mesi messo a disposizione dell’Ente regionale tutta la documentazione necessaria. Difatti, in sede di convocazione della conferenza dei servizi, trasmessa proprio alla Regione Molise (nota prot. 5176), con estremo zelo, il Comune di Vinchiaturo riportava</corsivo>
				<corsivo>link (tramite la piattaforma google drive) dove erano caricati tutti i documenti inerenti alla procedura. Di qui la Regione era già in pieno possesso di ogni documento necessario, tanto da non rilevare alcuna carenza</corsivo>” (la memoria del 17.02.2025 a pag. 8).</h:div><h:div>Secondo l’impostazione comunale, quindi, l’onere di allegazione posto dall’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 sarebbe stato adempiuto mediante il <corsivo>link</corsivo> trasmesso dal Comune di Vinchiaturo alla Regione con la nota n. 5176 del 19.06.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia ed asilo nido – secondo stralcio funzionale” – CUP F95E23000150004. Variante semplificata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni. Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona – Indizione. APPROVAZIONE PROGETTO</corsivo>” (cfr. all. n. 11 alla produzione della difesa comunale del 5.07.2024).</h:div><h:div>Una simile tesi si pone però innanzitutto in contrasto con il testo della stessa Delibera n. 30/2024, dove invece si è affermato espressamente che “<corsivo>la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10 settembre 2024, unitamente alla connessa documentazione tecnica, è stata trasmessa, con nota prot. n. 7489 del 12 settembre 2024, alla Regione Molise ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 19</corsivo>” (cfr. la Delibera n. 30/2024).</h:div><h:div>Per altro verso, a tal riguardo rilevano le puntuali obiezioni della parte ricorrente secondo le quali “<corsivo>dagli atti depositati in giudizio si evince che la nota prot. n. 5167 del 19.6.2024 recante il link contente gli elaborati progettuali è mai stata inviata all’ “Ufficio Piani Urbanistici locali”, competente all’istruttoria in materia di varianti urbanistiche, in quanto indirizzata espressamente ai soli “Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche” e “Sezione comuni sismici”. Ciò in quanto la nota in questione era finalizzata alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta ai soli fini dell’acquisizione dei pareri mancanti necessari per l’approvazione del progetto relativo al secondo stralcio dei lavori e, dunque, ad una fase procedimentale diversa ed antecedente sia all’adozione della variante sia alla sua approvazione</corsivo>” (cfr. pag. 5 della replica della parte ricorrente del 24.04.2025).</h:div><h:div>A ben vedere, infatti, la citata nota comunale n. 5176 del 19.06.2024, di indizione della detta Conferenza di Servizi, era stata trasmessa, a suo tempo, con l’espressa indicazione dei seguenti “<corsivo>PARERI DA ACQUISIRE</corsivo>”:</h:div><h:div>- “<corsivo>Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004</corsivo>” da parte della “<corsivo>Regione Molise Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004</corsivo>” da parte della “<corsivo>Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Art. 89 del d.P.R. 380/2001</corsivo>” da parte della “<corsivo>Regione Molise Sezione comuni sismici</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Parere ai sensi dell’art. 20, lettera f) della Legge 833/1978</corsivo>” da parte della “<corsivo>ASREM Molise</corsivo>” (cfr. la citata nota n. 5176 a pag. 2, nella tab. “<corsivo>PARERI DA ACQUISIRE</corsivo>” alle voci <corsivo>“Tipologia parere</corsivo>” e “<corsivo>Ente</corsivo>”; all. n. 11 alla produzione della difesa comunale del 5.07.2024).</h:div><h:div>La nota n. 5176 del 19.06.2024 era stata quindi trasmessa alle sole ben specifiche strutture amministrative convocate nella Conferenza di Servizi che contestualmente veniva indetta.<corsivo/></h:div><h:div>Ebbene, già il dato relativo al destinatario di siffatta comunicazione lascia emergere l’inutilità della stessa ai fini specifici dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001. Difatti, la nota è stata inoltrata ad un Ufficio del “<corsivo>Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica</corsivo>” della Regione Molise diverso dall’organo regionale competente all’approvazione della variante urbanistica.</h:div><h:div>E una simile circostanza dimostra, per converso, che la funzione di una simile comunicazione non era certo quella di condurre all’approvazione di una variante urbanistica, bensì quella di valutare i soli eventuali impatti della realizzazione dell’intervento sul distinto bene del Paesaggio.</h:div><h:div>Sotto altra angolazione, vanno pure condivisi i rilievi della parte ricorrente secondo cui “<corsivo>la documentazione non è stata inviata all’Ufficio competente all’istruttoria del procedimento di variante e non vi è prova che ne abbia effettivamente mai avuto conoscenza né dell’eventuale data in cui gli sarebbe stata trasmessa ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 19 DPR 327/2001 per l’approvazione regionale della variante in forma semplificata. Peraltro, la stessa documentazione indicata nel Link è riferita ad una fase procedimentale antecedente all’approvazione del progetto e all’adozione della variante e, dunque, vi era certezza del fatto che avesse subito modifiche e/o variazioni nelle fasi successive del procedimento nelle more dell’adozione della variante da parte del Consiglio Comunale</corsivo>” (cfr. la replica del 24.04.2025 a pag. 6).</h:div><h:div>La trasmissione del predetto “link” ineriva difatti ad un procedimento distinto e autonomo, e si era verificata quasi tre mesi prima dell’adozione della delibera comunale n. 21; e non era poi affatto scontato che gli elaborati progettuali allegati all’atto dell’indizione della Conferenza di Servizi risultassero ancora attuali e validi al termine dei lavori della Conferenza, in quanto ben potevano essere intervenute delle modifiche al riguardo. </h:div><h:div>Né sul punto può essere utilmente invocata la nota del 14 aprile 2025 a firma del Direttore <corsivo>pro tempore</corsivo> del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica-Tecnico delle Costruzioni della Regione Molise, posteriore alla già citata ordinanza cautelare n. 21 del 20.02.2025, nella quale è stato genericamente affermato che: “<corsivo>Questo Ente Regionale, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 19 della legge 327/2001, non ha ritenuto di manifestare il proprio dissenso nei termini ivi previsti, ovvero, nei successivi 90 giorni. Pertanto, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, la variante al vigente P.R.G. si perfezionerà, ovvero, si è già perfezionata, con disposizione d’efficacia da parte del Consiglio Comunale del Comune di Vinchiaturo</corsivo>” (cfr. all. n. 4 alla produzione comunale del 14.04.2025).</h:div><h:div>Una simile dichiarazione, di per sé, risulta del tutto inidonea a fornire prova del fatto che l’organo regionale competente fosse stato effettivamente posto, a tempo debito, in condizione di esprimere le valutazioni di competenza sull’approvazione della variante urbanistica adottata dal Consiglio comunale di Vinchiaturo nella Delibera n. 21 del 10.09.2024.</h:div><h:div>Inoltre, non prive di serietà si rivelano le critiche sollevate all’azione amministrativa dalla ricorrente, nelle sue memorie di replica, in particolare, sulla mancata prova dell’avvenuta consegna alla Regione Molise della stessa nota n. 5176 del 19.06.2024, e dell’avvenuto effettivo accesso al <corsivo>link</corsivo> ivi allegato, nonché in ordine all’inconcludenza della documentazione depositata agli atti di causa dalla difesa comunale in data 14.06.2025.</h:div><h:div>19.6. In definitiva, il <corsivo>link</corsivo> che era stato allegato, tre mesi prima, alla nota comunale n. 5176 del 19.06.2024 di indizione della Conferenza di Servizi è risultato del tutto insufficiente ai fini del rispetto dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale, ai fini<corsivo>
				</corsivo>dell’approvazione regionale<corsivo> per silentium </corsivo>della variante urbanistica, richiede la <corsivo>ricezione</corsivo> (e quindi la trasmissione) contestuale “<corsivo>della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione”,</corsivo> in guisa tale da consentire all’organo regionale competente di poter disporre <corsivo>de plano</corsivo> con certezza di tutti gli elaborati tecnici occorrenti ai fini dell’espressione delle valutazioni di competenza. </h:div><h:div>In sintesi, quindi, anche a voler prescindere dal fatto che è rimasta indimostrata l’accessibilità del <corsivo>link</corsivo> più volte detto, così come la circostanza che all’organo regionale competente sia stata effettivamente recapitata la relativa documentazione, va soprattutto sottilineata l’inidoneità, allo scopo in questione, di una comunicazione inoltrata diversi mesi prima della trasmissione della Delibera del Consiglio comunale, e rimessa a un Ufficio regionale diverso da quello competente all’istruttoria ai fini urbanistici sulla Delibera medesima.</h:div><h:div>Senza dire, inoltre, che nella comunicazione del 12.09.2024 il Comune di Vinchiaturo non si è neppure fatto carico di indicare all’organo regionale competente all’approvazione della variante urbanistica che la documentazione relativa alla Delibera consiliare n. 21 del 10.09.2024 poteva essere rinvenuta, appunto, al <corsivo>link</corsivo> precedentemente trasmesso con la nota n. 5176 del 19.06.2024. Laddove solo così, almeno in via di di fatto, l’Ufficio regionale competente sarebbe stato posto in condizione di poter attingere le informazioni necessarie a esprimere le valutazioni di competenza dall’Ufficio regionale al quale la nota n. 5176 citata era stata recapitata.</h:div><h:div>Ed è appena il caso di evidenziare, infine, che la regola di cui all’art. 19, comma 4, de d.P.R. n. 327 del 2001, delineando una speciale forma di silenzio-assenso (peraltro, nell’ambito di un procedimento caratterizzato dalla presenza di interessi pubblici di grande rilievo), impone un adeguato rigore applicativo, e pertanto un particolare onere di diligenza e precisione in capo all’Amministrazione che intenda giovarsi del favorevole regime del silenzio-assenso. Laddove l’operato del Comune di Vinchiaturo nella vicenda in esame si è rivelato invece incapace di soddisfare il relativo standard, e, come tale, inidoneo a dar luogo all’approvazione regionale <corsivo>per silentium</corsivo>, con la conseguente illegittimità della Delibera del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2024.</h:div><h:div>19.7. Per il resto, le censure del sesto atto di motivi aggiunti vanno invece disattese.</h:div><h:div>La restante parte dell’ultimo gravame integrativo è stata infatti incentrata, da un lato, sull’asserita non frazionabilità in stralci funzionali autonomi dell’intervento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. n. 50/2016, e, dall’altro, su censure di illegittimità derivata. </h:div><h:div>Si tratta pertanto di doglianze identiche a quelle già introdotte con il quinto atto di motivi aggiunti, e superate nei precedenti parr. 18 e ss., ragione per la quale questa parte del gravame può essere disattesa facendo un semplice rinvio alle motivazioni illustrate nei suddetti paragrafi.</h:div><h:div> 19.8. Alla luce di tutto quanto dianzi esposto, l’atto di motivi aggiunti del 12.02.2025 (il sesto ed ultimo), risultando fondato nella parte in cui ha censurato la violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere sotto questo profilo accolto, con la conseguenza che va annullata la Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 30 del 17.12.2024.</h:div><h:div>20. In conclusione, mentre l’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 (il quarto) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, gli atti di motivi aggiunti del 18.11.2024 (il quinto) e del 12.02.2025 (il sesto) risultano fondati, rispettivamente, nella parte in cui con essi si è lamentata la violazione degli artt. 11 e 16, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, e la violazione dell’art. 19, comma 4, della stessa fonte normativa, con la conseguenza che il Tribunale deve pronunciare l’annullamento delle Delibere del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 21 del 10.09.2024 e n. 30 del 17.12.2024.</h:div><h:div>21. Le spese processuali dell’intero giudizio possono essere infine integralmente compensate tra le parti, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge tenuto conto della reciproca soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando su quanto della controversia residuava da decidere dopo la sentenza parziale n. n. 205 del 17.06.2024, cosi statuisce:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile l’atto di motivi aggiunti del 17.01.2024 per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>- accoglie l’atto di motivi aggiunti del 18.11.2024 nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 21 del 10.09.2024;</h:div><h:div>- accoglie l’atto di motivi aggiunti del 12.02.2025 nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Delibera del Consiglio comunale di Vinchiaturo n. 30 del 17.12.2024.</h:div><h:div>Spese dell’intero giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Lalla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>