<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190032020200217101938998" descrizione="" gruppo="20190032020200217101938998" modifica="2/24/2020 1:07:29 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Hospital Service S.r.l." versione="5" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00320"/><fascicolo anno="2020" n="00063"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190032020200217101938998.xml</file><wordfile>20190032020200217101938998.docm</wordfile><ricorso NRG="201900320">201900320\201900320.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2019\201900320\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma><data>24/02/2020 13:07:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvio Giancaspro</firma><data>17/02/2020 11:23:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvio Ignazio Silvestri,	Presidente</h:div><h:div>Rita Luce,	Primo Referendario</h:div><h:div>Silvio Giancaspro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Deliberazione del Direttore Generale f.f. Asrem n. 1136 del 21.09.2019, con cui la proposta ad iniziativa privata presentata, ai sensi dell’art. 183, comma 15 d.lgs. 50/16, dalla ricorrente, è stata ritenuta irricevibile/inammissibile, con conseguente non ammissione della Hospital Service S.r.l. alla prosecuzione della procedura;</h:div><h:div>- della nota dirigenziale prot. 84837 del 23.09.2019, con cui è stata comunicata alla ricorrente l’avvenuta adozione della Deliberazione del Direttore Generale f.f. dell’Asrem n. 1136 del 21.09.2019;</h:div><h:div>- dei verbali n. 1 del 12.09.2019 e n. 2 del 17.09.2019 redatti dalla Commissione nominata con Deliberazione del Direttore Generale Asrem n. 796 dell’11.07.2019;</h:div><h:div>- della Deliberazione del Direttore Generale f.f. Asrem n. 1219 del 9.10.2019, avente ad oggetto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico di supporto al Rup e redazione degli atti della gara avente ad oggetto la “<corsivo>gestione dei servizi di sterilizzazione dell’Asrem</corsivo>”;</h:div><h:div>- della nota dirigenziale prot. 87827 del 01.10.2019, avente ad oggetto “Procedura di gara gestione servizi di sterilizzazione dell’Asrem”:</h:div><h:div>- e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa a fornire le integrazione documentali ritenute necessarie dalla S.A., con riserva di azione risarcitoria, da intraprendere ex post con separato giudizio;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 320 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Regionale Molise-Asrem, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Molise, Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Regionale Molise-Asrem e di Regione Molise e di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Hospital Service s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1136 del 21.09.2019, con cui la Asrem ha ritenuto irricevibile/inammissibile la proposta ad iniziativa privata presentata dalla società ai sensi degli artt. 179, co. 3, e 183, co. 15, del d.lgs. 50/16 ai fini della centralizzazione del servizio di sterilizzazione dei ferri dell’azienda sanitaria, comprensivo della gestione e della messa a disposizione dello strumento chirurgico, con conseguente non ammissione della Hospital Service S.r.l. alla prosecuzione della procedura, nonché dei presupposti verbali n. 1 del 12.09.2019 e n. 2 del 17.09.2019, con cui la Commissione nominata per la valutazione della proposta ha ritenuto la stessa “<corsivo>inammissibile e/o irricevibile per la mancanza della documentazione minima prescritta dall’art. 183 co. 15 e co. 9, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, la ricorrente ha esteso l’impugnazione, in via derivata, alla successiva deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1219 del 9.10.2019, recante l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico di supporto al Rup e redazione degli atti della gara avente ad oggetto la “<corsivo>gestione dei servizi di sterilizzazione dell’Asrem</corsivo>”.</h:div><h:div>2. In particolare, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:</h:div><h:div>- il Direttore Generale facente funzioni avrebbe dovuto limitarsi alla adozione degli atti di ordinaria amministrazione e non era competente ad adottare i provvedimenti impugnati, attenendo questi alla “attività programmatoria dell’intimata Asrem” (motivo sub I);</h:div><h:div>- la prima fase del procedimento disciplinato dall’art. 183, commi 15-19, del d.lgs. 50/2016 “non è ancora finalizzata alla ricerca di un “contraente”, ma soltanto di una “proposta” che rivesta pubblico interesse”, sicché la stazione appaltante “ha erroneamente ritenuto di dover giudicare la fattibilità della proposta avanza dalla odierna ricorrente esclusivamente sulla scorta di un giudizio di incompletezza documentale, in luogo di richiedere alla HS di provvedere ad integrare i documenti ritenuti dalla ASREM indispensabili alla prosecuzione della valutazione di fattibilità” (motivi sub II.I, II.II e II.III);</h:div><h:div>- il verbale n. 2 del 17.09.2019 è inficiato da falsa presupposizione ed irragionevolezza, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la ditta proponente avesse commesso un errore nella quantificazione della spesa relativa all’acquisto dello strumentario in questione (motivo sub II.IV).</h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e la Regione Molise che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>Si è altresì costituita in giudizio la Asrem che ha analiticamente replicato alle censure formulate con il ricorso.</h:div><h:div>4. Nella udienza pubblica del 12.02.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Innanzi tutto deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Molise e del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, essendo soggetti pubblici estranei alla vicenda procedimentale oggetto del ricorso.</h:div><h:div>6. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.</h:div><h:div>6.1. L’art. 3, co. 6, del d.lgs. 502/1992 stabilisce che “In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età”.</h:div><h:div>Trattasi di prescrizione che non pone limiti di alcun tipo ai poteri del direttore generale facente funzioni, a cui pertanto è consentita l’adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell’ufficio, ivi compresi quelli che eccedono l’ordinaria amministrazione.</h:div><h:div>Di qui l’infondatezza del primo motivo.</h:div><h:div>6.2. Parimenti infondati sono i motivi sub II.I, II.II e II.III.</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva che con il verbale n. 2 del 17.09.2019 la Commissione ha attentamente esaminato la proposta presentata dalla ricorrente ed ha ritenuto la sua irricevibilità in ragione della riscontrata carenza di documenti essenziali, quali: il progetto di fattibilità, il PEF asseverato, la “matrice dei rischi e analisi Value for money”, il documento contenente la “analisi di convenienza comparata”, l’autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 183, co. 17, del d.lgs. n. 50/2016 in capo al proponente, l’impegno a prestare la cauzione nella misura del 2,5 % del valore dell’investimento, la dichiarazione di conoscenza delle ipotesi di escussione della garanzia (cfr. pag. 1 e 2).</h:div><h:div>Inoltre la Commissione ha rilevato “l’assoluta carenza contenutistica dei documenti prodotti” che impedisce, anche a prescindere dai predetti profili di irricevibilità, la “corretta valutazione della proposta in termini di pubblico interesse, e in definitiva, circa la fattibilità della proposta” ed ha analiticamente indicato tutte le mancanze del PEF, della proposta tecnica e della bozza di convenzione che rendono la proposta, nel suo complesso, non decifrabile sotto il profilo dei contenuti e quindi oggettivamente non apprezzabile da parte dell’amministrazione (cfr. pag. 4).</h:div><h:div>6.3. A fronte di tali carenze, che non sono state in alcun modo contestate dalla ricorrente, la decisione di non dare ulteriore corso alla procedura risulta sostanzialmente necessitata, dal momento che la proposta della ricorrente era priva dei requisiti (e dei contenuti) minimi per consentirne la valutazione sotto il profilo della rispondenza agli interessi della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>6.4. Vero è che la fase in questione non ha natura propriamente concorsuale sicché, come è stato sottolineato da parte ricorrente, in linea di principio nulla impedisce all’amministrazione di sollecitare le integrazioni del caso ai fini del compiuto esame della proposta.</h:div><h:div>Ciò però presuppone che la proposta si presenti, almeno in linea di massima, oggettivamente valutabile e tale da focalizzare l’interesse dell’amministrazione.</h:div><h:div>Per contro, ragioni di buona amministrazione ed economia dell’azione amministrativa inducono a ritenere che l’ente procedente non sia tenuto ad aprire un confronto istruttorio ai fini dell’implementazione e del completamento delle proposte che risultino tanto lacunose da non consentire alcuna valutazione, neanche per sommi capi, circa la loro rispondenza al pubblico interesse.</h:div><h:div>Tale è l’ipotesi che si è verificata nel caso di specie, dal momento che la Commissione, all’esito di valutazioni ampiamente discrezionali, ha chiaramente rappresentato l’assoluta impossibilità di apprezzare i contenuti tecnici ed economici della proposta nei termini in cui è stata concretamente formulata dalla ricorrente,  ciò che, in ultima analisi, equivale a ritenerne l’inidoneità rispetto al soddisfacimento degli interessi pubblici di riferimento: “<corsivo>Nel procedimento di project financing la fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31/08/2015 n. 4035).</h:div><h:div>6.5. Quanto poi all’ulteriore censura avente ad oggetto il passaggio motivazionale relativo al presunto errore commesso dal proponente nel valutare i costi di gestione (motivo sub II.IV), si osserva che, come peraltro è stato rilevato dalla stessa parte ricorrente, la circostanza resta ai margini del percorso motivazionale articolato dalla Commissione e comunque non è stata ripresa nella deliberazione n. 1136/2019, sicché la decisione di irricevibilità/inammissibilità della preposta prescinde dall’errore in questione, ciò che esclude un concreto interesse all’accoglimento della doglianza, che pertanto deve essere dichiarata inammissibile.</h:div><h:div>7. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</h:div><h:div>- estromette dal giudizio la Regione Molise ed il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise;</h:div><h:div>- rigetta i motivi sub I e II.I, II.II e II.III;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il motivo sub II.IV.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Folchi</h:div><h:div>Silvio Giancaspro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>