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   <Provvedimento>
      <meta id="20180021120180718150623421" descrizione="" gruppo="20180021120180718150623421" modifica="8/6/2018 6:16:37 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="9" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00211"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00502"/>
            <urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2018\201800211\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma>
            <data>06/08/2018 18:16:37</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Rita Luce</firma>
            <data>20/07/2018 16:31:54</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>07/08/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Silvio Ignazio Silvestri,	Presidente</h:div>
            <h:div>Orazio Ciliberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Rita Luce,	Primo Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso nei confronti dell'istante dal Prefetto della Provincia di Campobasso - Area IV, prot. n. 0025712, notificato a mezzo p.e.c. in data 27.03.2018;  </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 211 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Sanna Touray, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pucacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno - Prefettura di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui Uffici domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi, 124; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Campobasso;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il ricorrente è stato assegnato al Centro di Accoglienza Straordinario di Bojano (CB), sede operativa della Sayonara srl di Isernia, presso il Plejadi’s Hotel.</h:div>
         <h:div>Nel mese di settembre 2017, gli operatori del Centro segnalavano alla Prefettura di Campobasso le violazioni poste in essere dal Touray Sanna al regolamento interno chiedendo l'apertura di un procedimento disciplinare (nota. prot. n. 0000 574 03.01.2018);</h:div>
         <h:div>Con nota prot. n. 0010603 del 07.02.2018 la Prefettura di Campobasso comunicava al Touray Sanna l'apertura di un procedimento disciplinare teso alla revoca delle misure di accoglienza.</h:div>
         <h:div>Con note del 17.02.2018 il Comando Provinciale Carabinieri Campobasso comunicava alla Prefettura che il ricorrente, già deferito alla Autorità Giudiziaria, era stato tratto in arresto per violazione dell’art 73 della legge n. 309/90.</h:div>
         <h:div>La Prefettura, quindi, ritenendo integrate le condizioni previste dal comma 1 lettera e) dell’art. 21 del D.lgs, n. 241/215, revocava la misura di accoglienza.    </h:div>
         <h:div>Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca della misura di accoglienza denunciandone l’illegittimità: a suo dire, infatti, era stata omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90 ed era stata erroneamente applicata la previsione di cui all’art 23 co.1 lett. e ) del D.lgs n. 142/05 che si riferisce ai soli casi di cittadini accolti nelle strutture di accoglienza dello SPRAR. </h:div>
         <h:div>Il gravato provvedimento, poi, non risultava supportato da una adeguata motivazione e applicava una misura del tutto sproporzionata rispetto alla non rilevante gravità della condotta ascritta al ricorrente.</h:div>
         <h:div>Denunciava, ancora, il ricorrente il contrasto della disciplina interna di cui agli artt 13 e 23 del D.ls n. 142/15 con il principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni sancito dall’art. 20 della Direttiva 2013/33/UE e rilevava come il Tribunale di Campobasso, in data 10.04.2018, aveva sostituito la misura cautelare del divieto di dimora in Puglia e Molise, già in precedenza applicata dal Tribunale, con la misura degli arresti domiciliari da scontare presso la sede operativa del Plejadi’s Hotel.</h:div>
         <h:div>Si costituiva in giudizio la Prefettura di Campobasso evidenziando come il ricorrente non solo aveva danneggiato le suppellettili dell’Istituto in cui era stato accolto ma aveva anche tenuto una condotta gravemente violativa delle regole del centro di accoglienza, il che dava conto della correttezza dell’azione amministrativa e della piena legittimità dell’atto impugnato.</h:div>
         <h:div>Alla camera di consiglio del 11 luglio 2018 la causa è stata tratta in decisione sussistendo i presupposti di legge per una sua definizione in forma semplificata.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è manifestamente fondato quanto alla dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 23 co. 1 del D.ls n. 142/15, così come articolata nel secondo motivo di ricorso atteso che, nel caso qui in esame, la Prefettura di Campobasso ha inteso fare applicazione della lettera e) della citata disposizione normativa a mente della quale la “violazione grave e ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente protezione internazionale, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti” che, tuttavia, si riferisce espressamente alle strutture di cui all’art 14, ovvero ai centri facenti parte del così detto sistema ordinario di accoglienza laddove il ricorrente si trovava, al momento della adozione del gravato provvedimento, in un centro straordinario.</h:div>
         <h:div>La Prefettura, poi, non ha articolato alcun motivato ed espresso giudizio di pericolosità del ricorrente che, invece, avrebbe potuto giustificare la revoca della misura di accoglienza ai sensi del successivo comma 7 riferito a tutti i Centri di accoglienza di cui agli artt. 9.11.e 14 avendo inteso fare espressa applicazione della diversa ipotesi di cui al citato co. 1 lett. e).</h:div>
         <h:div>Da ultimo, la revoca della misura di accoglienza costituisce un provvedimento dalla evidente natura sanzionatoria e dal contenuto maggiormente afflittivo per il richiedente sicchè non pare riconducibile neanche alla diversa ipotesi di “misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire l’incolumità dei richiedenti protezione internazionale” che pure l’art 10 co. 1 riferisce ai centri di cui all’art 9.</h:div>
         <h:div>In conclusione, per quanto rilevato, ed assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>La novità della questione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.                                                                                                  </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese. </h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="11/07/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Amicarelli</h:div>
            <h:div>Rita Luce</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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