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   <Provvedimento>
      <meta id="20180015320190124150732425" descrizione="" gruppo="20180015320190124150732425" modifica="1/28/2019 9:09:00 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Associazione “Gli Amici per la Tutela e La Ricerca del Tartufo Molisano”" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00153"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00038"/>
            <urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
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            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2018\201800153\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma>
            <data>28/01/2019 09:09:00</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Orazio Ciliberti</firma>
            <data>24/01/2019 19:51:17</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/01/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
7            <nuova>7</nuova>
            <ereditata>7</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Silvio Ignazio Silvestri,	Presidente</h:div>
            <h:div>Orazio Ciliberti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Rita Luce,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione cautelare</h:div>
            <h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 727 del 2.3.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca – attività venatoria, del Dipartimento per il governo del territorio, la mobilità e le risorse naturali della Regione Molise, avente ad oggetto “<corsivo>L.R. 27 maggio 2005, n. 24 – tartufaia controllata del Consorzio Tuber Macchiagodinese di Macchiagodena – rinnovo attestazione di riconoscimento</corsivo>”, con la quale è stato, altresì, disposto, in assenza di procedura di evidenza pubblica, il rinnovo dell'affidamento della conduzione della tartufaia in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese” ; 2) i provvedimenti di affidamento o concessione o comodato, comunque denominati, dei terreni di proprietà pubblica in favore della parte controinteressata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta del Comune di Macchiagodena n. 113 del 14.4.1995, di concessione in comodato gratuito e a tempo indeterminato di terreni comunali in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese”, nonché quelli concernenti l'istituzione della tartufaia controllata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta provinciale di Isernia n. 333 del 4/10/1996, successivamente riconosciuta con decreto del Presidente della Provincia di Isernia n. 22054/1996, e i successivi provvedimenti di rinnovo, nonché la nota del Servizio regionale coordinamento agricoltura prot. 19172 del 7.2.2018, la Delibera di Giunta regionale n. 1212 del 4.2.2008; 3) tutti gli altri atti eventualmente adottati, comunque denominati, concernenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata e dell'affidamento della relativa conduzione al Consorzio controinteressato; nonché per la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto di comodato, ove stipulato, avente ad oggetto i terreni di proprietà pubblica inclusi nella tartufaia controllata;</h:div>
            <h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 1° ottobre 2018, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 2722 del 18.6.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura della Regione Molise; 2) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; nonché, ove necessario, per la declaratoria di decadenza e perdita di efficacia di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, per effetto del decorso del termine ivi stabilito e/o, in subordine, per l'annullamento previa sospensione degli stessi così come di seguito partitamente indicati: 1) i provvedimenti di affidamento e/o concessione e/o comodato, comunque denominati, dei terreni di proprietà pubblica in favore della parte controinteressata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta del Comune di Macchiagodena n. 113 del 14.4.1995 di concessione in comodato gratuito e a tempo indeterminato di terreni comunali in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese”, nonché di quelli concernenti l'istituzione della tartufaia controllata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta provinciale di Isernia n. 333 del 4/10/1996, successivamente riconosciuta con decreto del Presidente della Provincia di Isernia n. 22054/1996 e i successivi provvedimenti di rinnovo, nonché la nota del Servizio regionale coordinamento agricoltura prot. 19172 del 7.2.2018, la Delibera di Giunta regionale n. 1212 del 4.2.2008 e tutti gli altri atti eventualmente adottati, comunque denominati, concernenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata e dell'affidamento della relativa conduzione al Consorzio controinteressato; nonché per la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto di comodato, ove stipulato, avente ad oggetto i terreni di proprietà pubblica costituenti la tartufaia controllata;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 153 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Associazione “Gli Amici per la Tutela e la Ricerca del Tartufo Molisano”, in persona del legale rappresentante p. t., e da Fernando Gentile, Nicola Carile, Armando Ciccone, Domenico Ciccone, Donato Ciccone, Biagio D'Aversa, Giuseppe De Cesare, Nicola De Cesare, Tonino De Cesare, Gennaro D'Itri, Marco Di Lollo, Nicola Di Pardo, Antonio Gentile, Maria Giancola, Nicola Giancola, Giuseppe Giancola, Mariangela Iapaolo, Pasquale Iadisernia, Daniele Maglieri, Nico Manocchio, Antonio Palermo, Ferdinando Perrella, Massimiliano Palermo, Michele Terriaca, Nicola Terrigno, Fabrizio Verdile, Sabatino Verdile, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Regione Molise, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata<corsivo> ex lege</corsivo> in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; </h:div>
            <h:div>Comune di Macchiagodena, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi nel giudizio;</h:div>
            <h:div>Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi nel giudizio;</h:div>
            <h:div>Comando Unità Forestale Carabinieri, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Consorzio “Tuber Macchiagodinese”, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137; </h:div>
               <h:div>Antonio Barile, controinteressato, non costituitosi in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, nonché la memoria conclusiva dei ricorrenti;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Regione Molise e di Consorzio “Tuber Macchiagodenese”;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>I - I ricorrenti, titolari del tesserino d'idoneità per la raccolta del tartufo, di cui all’art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e all’art. 10, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2005, riunitisi nell’Associazione “Gli Amici per la Tutela e la Ricerca del Tartufo Molisano”, contestano il rinnovo, in assenza di procedure di evidenza pubblica, dell’affidamento diretto della conduzione della tartufaia controllata del Comune di Macchiagodena all’associazione privata denominata Consorzio “Tuber Macchiagodenese” la quale la gestisce dal 1996. Inoltre, alcuni degli odierni ricorrenti sono proprietari di terreni nell’area della tartufaia controllata (estesa oltre 200 ettari), in particolare Giancola Giuseppe (fg. 40, p.lle 194; 191), Giancola Nicola (fg. 40, p.lla 147; fg. 32, p.lla 436), D’Itri Liberato (fg. 37, p.lla 187, 186), D’Itri Gennaro (fg. 30, p.lla 421), Ciccone Donato (fg. 35, p.lla 28; fg. 33, p.lla 136; fg. 32, p.lla 523, 519, 815), sicché manifestano il proprio dissenso al rinnovo dell’inclusione dei propri terreni nel perimetro della tartufaia, avendo già diffidato il Consorzio controinteressato a rimuovere le relative tabellazioni e le Amministrazioni intimate a prenderne atto, disponendo la revoca del riconoscimento della tartufaia e dell’affidamento al Consorzio. </h:div>
         <h:div>Insorgono, con il ricorso notificato e depositato il 3.5.2018, per impugnare i seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 727 del 2.3.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca – attività venatoria, del Dipartimento per il governo del territorio, la mobilità e le risorse naturali della Regione Molise, avente ad oggetto “<corsivo>L.R. 27 maggio 2005, n. 24 – tartufaia controllata del Consorzio Tuber Macchiagodinese di Macchiagodena – rinnovo attestazione di riconoscimento</corsivo>”, con la quale è stato, altresì, disposto, in assenza di procedura di evidenza pubblica, il rinnovo dell'affidamento della conduzione della tartufaia in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese” ; 2) i provvedimenti di affidamento o concessione o comodato, comunque denominati, dei terreni di proprietà pubblica in favore della parte controinteressata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta del Comune di Macchiagodena n. 113 del 14.4.1995, di concessione in comodato gratuito e a tempo indeterminato di terreni comunali in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese”, nonché quelli concernenti l'istituzione della tartufaia controllata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta provinciale di Isernia n. 333 del 4/10/1996, successivamente riconosciuta con decreto del Presidente della Provincia di Isernia n. 22054/1996, e i successivi provvedimenti di rinnovo, nonché la nota del Servizio regionale coordinamento agricoltura prot. 19172 del 7.2.2018, la Delibera di Giunta regionale n. 1212 del 4.2.2008; 3) tutti gli altri atti eventualmente adottati, comunque denominati, concernenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata e dell'affidamento della relativa conduzione al Consorzio controinteressato. </h:div>
         <h:div>Chiedono, altresì, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto di comodato, ove stipulato, avente a oggetto i terreni di proprietà pubblica costituenti la tartufaia controllata. </h:div>
         <h:div>Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione ed errata applicazione della legge n. 752/1985, violazione ed errata applicazione della L.R. n. 24/2005 e s.m.i., violazione ed errata applicazione dell’art. 3 comma 1, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto dei presupposti, omessa predeterminazione di criteri, violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza tra gli operatori economici, nonché dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (T.F.U.E.), violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., illegittimità derivata, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento; 2) violazione ed errata applicazione degli artt. 4, comma 1, e 9-bis della L.R. n. 24/2005, violazione ed errata applicazione della legge n. 752/1985, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, eccesso di potere, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità; 3) violazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 9, della L.R. n. 24/2005, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, eccesso di potere, difetto dei presupposti di fatto e di diritto; 4) questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 24/2005 per violazione degli artt. 3, 4, 41, 42 Cost., illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati; 5) istanza istruttoria. </h:div>
         <h:div>Con i successivi motivi aggiunti del 1° ottobre 2018, i ricorrenti insorgono nuovamente per chiedere l'annullamento dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 2722 del 18.6.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura della Regione Molise; 2) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo. </h:div>
         <h:div>Chiedono, altresì, la declaratoria di decadenza e perdita di efficacia di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti, per effetto del decorso del termine ivi stabilito ovvero, in subordine, l'annullamento, previa sospensione, degli stessi, come di seguito partitamente indicati: i provvedimenti di affidamento o concessione o comodato, comunque denominati, dei terreni di proprietà pubblica in favore della parte controinteressata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta del Comune di Macchiagodena n. 113 del 14.4.1995 di concessione in comodato gratuito e a tempo indeterminato di terreni comunali in favore del Consorzio “Tuber Macchiagodinese”, nonché di quelli concernenti l'istituzione della tartufaia controllata, ivi inclusa la deliberazione della Giunta provinciale di Isernia n. 333 del 4/10/1996, successivamente riconosciuta con decreto del Presidente della Provincia di Isernia n. 22054/1996 e i successivi provvedimenti di rinnovo, nonché la nota del Servizio regionale coordinamento agricoltura prot. 19172 del 7.2.2018, la Delibera di Giunta regionale n. 1212 del 4.2.2008 e tutti gli altri atti eventualmente adottati, comunque denominati, concernenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata e dell'affidamento della relativa conduzione al Consorzio controinteressato. </h:div>
         <h:div>Chiedono, inoltre, la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto di comodato, ove stipulato, avente a oggetto i terreni di proprietà pubblica costituenti la tartufaia controllata. </h:div>
         <h:div>Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione ed errata applicazione della legge n. 752/1985, violazione ed errata applicazione della L.R. n. 24/2005 e s.m.i., violazione ed errata applicazione dell’art. 3 comma 1, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto dei presupposti, omessa predeterminazione di criteri, violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza tra gli operatori economici, nonché dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (TFUE), violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., illegittimità derivata, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento; 2) violazione ed errata applicazione degli artt. 4, comma 1, e 9-bis della L.R. n. 24/2005, violazione ed errata applicazione della legge n. 752/1985, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, eccesso di potere, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta,– violazione del principio di proporzionalità; 3) violazione ed errata applicazione dell’art. 4, comma 9, della L.R. n. 24/2005;,violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, eccesso di potere, difetto dei presupposti di fatto e di diritto; 4) questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 24/2005 per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 42 Cost., illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati; 5) istanza di esonero dal pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Con una successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e conclusioni.</h:div>
         <h:div>Si costituisce la Regione Molise, per resistere nel giudizio. Deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso.</h:div>
         <h:div>Si costituisce il Consorzio controinteressato per chiedere la reiezione del gravame. Deduce tardività, infondatezza e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Con decreto presidenziale n. 120/2018 viene accolta l’istanza cautelare interinale. Con ordinanza collegiale n. 123/2018, questa Sezione respinge la domanda cautelare dei ricorrenti. Con ordinanza n. 3129/2018, la V Sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare. </h:div>
         <h:div>All’udienza del 23 gennaio 2019, la causa è introitata per la decisione.</h:div>
         <h:div>II – Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, <corsivo>ex</corsivo> art. 133, comma 1 lett. b), del cod. proc. amm., nonché sul procedimento di scelta del contraente della pubblica Amministrazione, <corsivo>ex</corsivo> art. 133, comma 1 lett. d) punto 1), del cod. proc. amm.; nel caso di specie, l'oggetto dei provvedimenti impugnati non è propriamente la costituzione di una tartufaia controllata, bensì la concessione in uso gratuito di una porzione di territorio comunale a un’associazione di tartufai, senza alcuna procedura concorsuale, competitiva o di evidenza pubblica. Anche se l'assenza di usi civici sulle menzionate aree pubbliche date in uso al Consorzio controinteressato, non consente di qualificare le medesime come demanio comunale né come patrimonio indisponibile, nondimeno si tratta di un bene pubblico destinato all'uso collettivo del quale l’Amministrazione concede a privati l’uso esclusivo o la gestione.</h:div>
         <h:div>Viceversa, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda dei ricorrenti di declaratoria di inefficacia o nullità del contratto di comodato, eventualmente stipulato, avente a oggetto i terreni di proprietà pubblica costituenti la tartufaia controllata, atteso che la normativa di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuisce tale potere al giudice amministrativo solo nel caso di annullamento dell’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico. Trattasi di norme di stretta interpretazione, poiché con esse si deroga ai tradizionali criteri di riparto, di guisa che la giurisdizione in materia deve appartenere al giudice ordinario.</h:div>
         <h:div>Esula, inoltre, dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, la questione della contestata inclusione dei terreni privati dei ricorrenti nel perimetro della tartufaia, nonché la questione dei diritti di proprietà sui prodotti della tartufaia discendenti dagli atti di concessione del godimento, questioni sulle quali, invero, i ricorrenti – correttamente – non formulano alcuna specifica domanda in questa sede, anche se ne fanno oggetto di considerazioni e digressioni nella parte narrativa del ricorso e nei motivi di censura.</h:div>
         <h:div>III – Il ricorso e i motivi aggiunti sono evidentemente tardivi, laddove impugnano gli originari atti istitutivi della tartufaia controllata e di affidamento dell’uso e della gestione di essa al Consorzio controinteressato. Nondimeno, i ricorrenti conservano l’interesse a contestare gli atti e i provvedimenti più recenti, coi quali è stato rinnovato, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, l’affidamento diretto della gestione della tartufaia controllata al Consorzio controinteressato.</h:div>
         <h:div>IV – È da ritenersi inconferente la questione della pregiudiziale eccezione di improcedibilità del ricorso, a seguito del provvedimento della Regione Molise di nuova perimetrazione dell’area destinata alla tartufaia controllata (la determina dirigenziale n. 2722/2018), poiché tale atto è stato impugnato coi motivi aggiunti e l’impugnazione è, senz’altro, tempestiva in relazione al fatto che quel provvedimento di perimetrazione non è stato comunicato né notificato ai ricorrenti, pur trattandosi di un provvedimento per il quale doveva ritenersi richiesta la notificazione individuale, <corsivo>ex</corsivo> art. 41, comma 2, c.p.a., riguardando esso direttamente i terreni dei quali i ricorrenti sono proprietari. </h:div>
         <h:div>Ad ogni buon conto, l’oggetto del presente giudizio è l’affidamento diretto della gestione della tartufaia, non già il tema dell’estensione quantitativa della sua area, sicché il provvedimento sopravvenuto - rispetto alla lesione dedotta dai ricorrenti - risulta meramente confermativo, atteso che la rivalutazione riguarda solo l’estensione quantitativa dell’area, non anche la decisione di procedere all’affidamento diretto della gestione.</h:div>
         <h:div>V – Ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti sono ammissibili e fondati, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione.</h:div>
         <h:div>VI - La questione centrale della controversia verte intorno alla normativa di cui all’art. 4, comma 14, della L.R. n. 24/2005 che, in effetti, prevede il rinnovo pressoché automatico e senza procedure di evidenza pubblica - su semplice richiesta degli aventi titolo - delle attestazioni di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata. </h:div>
         <h:div>Invero, la L.R. 27 maggio 2005, n. 24, recante la “<corsivo>Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi</corsivo>”, all’art. 4, prevede quanto segue: “<corsivo>1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa. 2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono… 9. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione e il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato…</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Il comma 14 del citato art. 4 precisa, inoltre, che: “<corsivo>14. Le attestazioni di riconoscimenti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate, su richiesta da presentarsi nei termini di anni 1 dalla data della presente legge</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>A ben vedere, l’art. 4, comma 14, della L.R. n. 24/2005 prevede sì il rinnovo automatico - su semplice richiesta degli aventi titolo - delle attestazioni di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, ma ciò non equivale a dire che la concessione d’uso o di gestione del bene pubblico possa pacificamente avvenire mediante un affidamento diretto. Quando, infatti, la norma citata, al comma nono, fa riferimento a “<corsivo>coloro che ne hanno titolo</corsivo>” non opera alcuna identificazione tra questi e i possessori o detentori di fatto della tartufaia, lasciando quindi impregiudicata la questione della legittimità dell’affidamento a privati dell’uso o della gestione della tartufaia ricadente sulla proprietà pubblica.</h:div>
         <h:div>Non sussiste, dunque, nella legge regionale alcun regime derogatorio o di favore o di proroga dell’uso o della gestione privata in concessione del bene pubblico, di guisa che l’affidamento in uso o gestione del bene deve, in effetti, avvenire con le modalità previste per tale affidamento dalla vigente normativa.</h:div>
         <h:div>VII – L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2013, n. 5, ebbe a stabilire che la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici - in considerazione della scarsità della risorsa o quando risulti di fatto contingentata - tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà di iniziativa economica e l'effettiva concorrenza fra gli operatori economici. La mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera di ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione e alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi euro-unitari di concorrenza e libertà di stabilimento. </h:div>
         <h:div>È del tutto inconferente che il rapporto giuridico sia definito come comodato d’uso o con altro <corsivo>nomen juris</corsivo>, allorché si tratti della concessione d’uso o di gestione di un bene pubblico a privati. </h:div>
         <h:div>L'impostazione sopra descritta sembra evidentemente sposare la tesi secondo cui la concessione di beni pubblici, in quanto caratterizzata da un rapporto bilaterale consensuale avente natura contrattuale, integra una fattispecie complessa, la cui costruzione riposa sulla constatazione che all'atto amministrativo di natura concessoria accede una convenzione (o un contratto) in cui sono contenute le clausole disciplinanti il rapporto paritario di diritti e obblighi delle parti.</h:div>
         <h:div>Alla luce dell’impostazione concettuale che ravvisa nel rapporto tra concedente pubblico e concessionario privato un rapporto di natura contrattuale, si ritiene, in definitiva, che la normativa da applicare in concreto sia rinvenibile nei citati principi euro-unitari, i quali vanno a incidere, in via interpretativa, sulle specifiche norme interne. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (TFUE), l'indifferenza alla qualificazione nominale delle fattispecie consente di sottoporre ai principi sull'evidenza pubblica l'affidamento di concessioni su beni pubblici (cfr. Cons. Stato, V, 31 maggio 2011, n. 3250; T.a.r. Molise I, 26.9.2016 n. 365). </h:div>
         <h:div>VIII - La modalità di affidamento prescelta, nel caso di specie, esula del tutto dalle previsioni di cui agli artt. 5, comma 1, e 21, comma 4, L.R. Molise 27 maggio 2005, n. 24 (recante la “<corsivo>Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi</corsivo>”) che prevedono la costituzione di un Consorzio volontario e la stipulazione di un protocollo di intesa con la Provincia. Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con recente decisione n. 2914 del 14 giugno 2017, proprio per il caso di una tartufaia molisana, nel confermare una sentenza di questo T.a.r., ha stabilito che sussiste l’obbligo di gara per la concessione di un bene pubblico suscettibile di produrre utilità economiche, gravando su tutte le Amministrazioni pubbliche in generale l’obbligo di ricorrere a procedure competitive, ogni qualvolta si vada ad assegnare tale bene. Ciò in quanto l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità cui le Amministrazioni pubbliche si debbono attenere, per evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni, nonché per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la parità di trattamento. </h:div>
         <h:div>IX - Il riconoscimento di tartufaia controllata, ai sensi del comma 9 dell'art. 4 (recante la “<corsivo>Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie</corsivo>”) della citata L.R. n. 24/2005, è di competenza della Provincia. Detta normativa, infatti, stabilisce che: "<corsivo>Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione e il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato</corsivo>". Il progetto, con allegato piano quinquennale, va presentato alla Provincia che lo istruisce e, se del caso, lo autorizza sul presupposto che i richiedenti ne abbiano titolo, ovvero che abbiano la disponibilità dei terreni sui quali la tartufaia deve essere realizzata. </h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, il rinnovo dell’affidamento al Consorzio controinteressato consente a quest’ultimo di esercitare sui suoli comunali in concessione, un'attività di lucro, considerato che il commercio dei tartufi è un settore usualmente remunerativo, di talché va considerato dirimente che - salvo specifici casi giustificati da esigenze superiori nominate dalla legge - non sia legittimo figurare una dazione economica senza causa e per una siffatta concessione sia, comunque, necessaria una procedura di trasparenza ed evidenza pubblica, atta a garantire parità di trattamento di quanti potenzialmente interessati a ottenere la medesima concessione di beni e ad evitare parzialità e preferenze indebite nell’attribuzione. </h:div>
         <h:div>Per l'affidamento in gestione a terzi di beni pubblici comunque suscettibili di produrre utilità economiche, come nel caso di specie, occorre dunque una gara pubblica o quantomeno una procedura di evidenza pubblica. Su tutte le Amministrazioni pubbliche, in generale, grava l'obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si vadano ad assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico. I terreni comunali, pertanto, non possono essere oggetto di un contratto di comodato d'uso né essere suscettibili di sfruttamento economico per la ricerca e la vendita del tartufo, a beneficio esclusivo di un soggetto privato, come il Consorzio controinteressato.</h:div>
         <h:div>X - Gli impugnati provvedimenti contrastano, peraltro – come correttamente rilevato dai ricorrenti - con l'art. 12 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale "<corsivo>La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1</corsivo>". In definitiva, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati (e persino ad enti pubblici) va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni si debbono attenere, sì da evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1552).</h:div>
         <h:div>La giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, richiama e condivide i principi espressi dalla Corte di Giustizia (non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza), riconoscendo agli stessi “<corsivo>una portata generale che può adattarsi a ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti</corsivo>” (cfr.: Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1552). Sulla scorta di tanto, si può affermare che le coordinate qui esposte siano riferibili alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, tali cioè da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei privati, fungendo da parametro di interpretazione e, al contempo, di limitazione della vigente normativa in materia di concessione a privati di beni pubblici. </h:div>
         <h:div>La giurisprudenza amministrativa si è, dunque, perfettamente allineata all'impostazione delle regole dettate dal Trattato (TFUE) e dalla giurisprudenza eurounitaria per le concessioni di beni pubblici, le quali possono essere assentite solo in esito a una procedura comparativa caratterizzata da idonea pubblicità preventiva, ricadendo nel campo di applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità. E l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene pubblico, atteso che l'interesse all’utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica. </h:div>
         <h:div>XI – Ne consegue che l'affidamento al Consorzio controinteressato di una vasta porzione di terreno pubblico destinato a tartufaia controllata, avvenuta senza la minima predeterminazione di criteri e modalità cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta attenere e in aperta violazione dei detti principi, comporta che devono ritenersi illegittimi e devono, pertanto, essere annullati <corsivo>in parte qua </corsivo>i seguenti impugnati atti e provvedimenti: 1) la determinazione dirigenziale n. 727 del 2.3.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca – attività venatoria, del Dipartimento per il governo del territorio, la mobilità e le risorse naturali della Regione Molise, avente ad oggetto “<corsivo>L.R. 27 maggio 2005, n. 24 – tartufaia controllata del Consorzio Tuber Macchiagodinese di Macchiagodena – rinnovo attestazione di riconoscimento</corsivo>”; 2) la nota del Servizio regionale coordinamento agricoltura prot. 19172 del 7.2.2018; 3) la determinazione dirigenziale n. 2722 del 18.6.2018, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura della Regione Molise; tutti, nella parte in cui confermano o rinnovano l'affidamento della conduzione della tartufaia in favore del Consorzio controinteressato. </h:div>
         <h:div>XII – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti della motivazione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. </h:div>
         <h:div>I ricorrenti, avendo comunque diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione regionale soccombente del contributo unificato già versato, possono essere esonerati dal pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti, atteso che questi non hanno introdotto nuove censure né ampliato significativamente l’oggetto del giudizio (cfr.: T.a.r. Molise I, 11.7.2018 n. 535).</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
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      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe indicati, nei limiti della motivazione.</h:div>
         <h:div>Declina la propria giurisdizione sulla domanda di declaratoria d’inefficacia del contratto di comodato d’uso della tartufaia controllata, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, <corsivo>ex</corsivo> art. 11 c.p.a., ai fini della <corsivo>traslatio judicii</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div>
         <h:div>Esonera i ricorrenti dal pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="23/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Folchi</h:div>
            <h:div>Orazio Ciliberti</h:div>
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