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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160014220170327170225625" descrizione="" gruppo="20160014220170327170225625" modifica="3/29/2017 11:00:09 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Alagie Darboe" versione="7" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="00142"/><fascicolo anno="2017" n="00116"/><urn>urn:nir:tar.molise;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160014220170327170225625.xml</file><wordfile>20160014220170327170225625.docm</wordfile><ricorso NRG="201600142">201600142\201600142.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Campobasso\Sezione 1\2016\201600142\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Silvio Ignazio Silvestri</firma><data>29/03/2017 11:00:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Orazio Ciliberti</firma><data>27/03/2017 17:20:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/03/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>S</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvio Ignazio Silvestri,	Presidente</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione cautelare</h:div><h:div>del provvedimento prot. 0024579 del 26.4.2016, notificato in data 28.04.2016, con il quale il Prefetto di Campobasso ha disposto la revoca delle misure di accoglienza a carico del sig. -OMISSIS-, ospite presso l'Hotel Eden di Campobasso, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Pietro (c.f.: DPTCLD79T05B519E), con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Nobile, n. 39; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno in persona del Ministro p. t., e Prefettura – U.T.G. di Campobasso, in persona del Prefetto p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Prefettura (U.T.G.) di Campobasso;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Domenico De Falco;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I - Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Prefetto di Campobasso ha disposto la revoca delle misure di accoglienza accordate al sig. -OMISSIS-, straniero richiedente asilo, ospite presso il Centro di accoglienza “Hotel Eden” di Campobasso, sulla base della relazione della Centrale operativa dei Carabinieri di Campobasso, a tenore della quale, in data 25 febbraio 2016, il sig. -OMISSIS-“<corsivo>introdottosi nei camerini di prova dell’esercizio commerciale -OMISSIS-ubicato -OMISSIS-, lasciata la tenda aperta, -OMISSIS-dipendenti di quel negozio e, alla richiesta fattagli dai militari giunti sul posto di fornire i propri documenti di identità e le proprie generalità si rifiutava</corsivo>”. Al riguardo, la predetta informativa dei Carabinieri precisava che, per i comportamenti tenuti, il sig. -OMISSIS-era stato denunciato per i reati di cui agli artt. 527 c.p. (atto osceni) e 651 (rifiuto di fornire le proprie generalità alle autorità). Sulla base di tali rilievi, la Prefettura ha ritenuto che si fossero verificate le condizioni di cui all’art. 23, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 142/2015, a mente del quale è disposta la revoca delle misure di accoglienza nel caso di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.</h:div><h:div>Avverso la revoca delle misure di accoglienza il ricorrente ha proposto ricorso, ritualmente notificato e tempestivamente depositato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, eccependo la mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti per disporre la gravata revoca, non potendosi ravvisare un comportamento violento da parte del ricorrente. E’ versata in atti, da parte ricorrente, una dichiarazione della struttura di accoglienza “Centro Eden” attestante che il medesimo, durante il periodo di permanenza (-OMISSIS-) presso la struttura, non ha mai commesso violazioni gravi o ripetute delle regole del Centro, risultando essere “tra i più corretti e rispettosi sia nei confronti degli altri ospiti, sia nei confronti degli operatori durante tutto il periodo di permanenza”.</h:div><h:div>Si costituiscono il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Campobasso, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare, negando la sussistenza dei lamentati vizi del procedimento e della rilevata carenza di motivazione nonché, nella sostanza, che il comportamento ascritto al sig. -OMISSIS-avrebbe una caratterizzazione morale, comunque qualificabile come gravemente violenta, quindi integrante i presupposti stabiliti dal predetto art. 23 del D.Lgs. n. 142/2015, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca.</h:div><h:div>Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il requisito del “fumus” di fondatezza.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 25 gennaio 2017, la causa è stata introitata per la decisione. Nella coeva camera di consiglio il collegio si è riservato la decisione; alla successiva camera di consiglio dell’8 marzo 2017 la riserva è stata sciolta e la redazione della sentenza è stata affidata al consigliere Ciliberti.</h:div><h:div>II – Il ricorso è fondato, essendo attendibile la censura, di natura assorbente, che contesta la sussistenza del presupposto per l’adozione del gravato provvedimento.</h:div><h:div>III - Non costituisce oggetto di contestazione la realizzazione della condotta ascritta al ricorrente nei termini sopra riportati; parimenti non è contestato che tale condotta sia stata ritenuta dalla Prefettura gravemente violenta ai sensi dell’art. 23 citato. Sembrerebbe, dunque, che – all’interno di un ampio margine di apprezzamento discrezionale nella valutazione del fatto, sul quale non può esservi discussione – l’Amministrazione abbia operato la scelta di applicare la sanzione che la norma prevede per gli stranieri richiedenti asilo, quando essi incorrano in violazioni gravi o in gravi atti di danneggiamento doloso o di violenza. </h:div><h:div>Nondimeno, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie concreta, è necessario procedere a una ricostruzione ermeneutica della normativa di settore.</h:div><h:div>III - I richiedenti asilo sono stranieri extracomunitari che affermano di aver subito persecuzioni o di temere, sulla base di fondati motivi, di subire persecuzioni a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un certo gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. Essi chiedono il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di altra forma di protezione internazionale, presentando una domanda alla competente Commissione centrale e, da quel momento, hanno diritto a soggiornare in Italia, anche se sono entrati nel territorio nazionale senza documenti o in modo irregolare. Fino al momento dell’esame della loro domanda (e dell’eventuale accoglimento o respingimento di essa), i richiedenti asilo ottengono un permesso di soggiorno temporaneo o provvisorio e un’assistenza economica, nonché l’inserimento in un programma di interventi di sostegno. Le norme in materia di accoglienza dei richiedenti asilo sono contenute nel D.Lgs. n. 140/2005, di attuazione della Direttiva 2003/9/CE, che stabilisce gli “standards” minimi del trattamento di ospitalità negli Stati membri. L’accoglienza è, infatti, un obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Unione Europea e deve bastare a “garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri”. Il c.d. “Decreto Accoglienza” stabilisce, in via generale, che “la Prefettura-UTG, cui viene trasmessa, da parte della Questura, la documentazione di cui al co. 1 [richiesta di accesso alle misure di accoglienza], valutata, l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, (...), accerta, (...), la disponibilità di posti all’interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati” (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 140/2005). La Prefettura-UTG in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente asilo, può disporne il trasferimento verso un altro centro di accoglienza “per motivate ragioni” (art. 2, comma 1, D.Lgs. 25/2008 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 140/2005). Tale norma si applica anche per esigenze di carattere sanitario e per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, sia il richiedente asilo sia il rifugiato possono essere espulsi dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale con decreto del Ministro dell’Interno (ex art. 11, comma 1, della legge n. 40/1998). </h:div><h:div>La revoca delle misure di accoglienza da parte del Prefetto è, invece, una particolare misura prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 18.8.2015 n. 142, al verificarsi delle condizioni prefigurate dalla norma, in cinque ipotesi: a) la mancata presentazione presso la struttura individuata, ovvero l’abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura competente; b) la mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; c) la presentazione di una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 25/2008; d) l’accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; e) la violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti. </h:div><h:div>Tali cinque ipotesi non hanno nulla a che vedere con le motivate ragioni di ordine pubblico per le quali si può spostare un richiedente asilo da un centro di accoglienza a un altro (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 25/2008 e art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 140/2005), né con le gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale per le quali lo si può espellere dal territorio nazionale (art. 11, comma 1, della legge n. 40/1998). Né si deve confondere dette cinque ipotesi con la sussistenza dei presupposti per la valutazione di “pericolosità” del richiedente, anche alla luce di eventuali denunce o condanne penali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato D.Lgs. n. 142/2015, per le quali il Prefetto può disporre il trattenimento in un C.A.R.A. (art. 6), ovvero la revoca delle misure di accoglienza e l’invio dello straniero richiedente asilo in un C.A.R.A. (art. 23, comma 7). Si consideri, a tal proposito, che il C.A.R.A. (Centro accoglienza richiedenti asilo) è una forma di accoglienza più controllata e contenitiva che, in via di principio, dovrebbe avere una durata temporale limitata al primo periodo dell’ingresso in Italia dello straniero richiedente asilo.</h:div><h:div>Ciò che consente di comprendere la reale portata della normativa di cui all’art. 23, comma 1 lett. e), è il successivo comma 4 dello stesso art. 23, a tenore del quale “Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi”. Si tratta, dunque, con ogni evidenza, di una norma che sanziona con la perdita dell’accoglienza ricettiva le gravi violazioni, i gravi danneggiamenti e le gravi violenze commessi all’interno della struttura di accoglienza, non all’esterno di essa. </h:div><h:div>Tale facoltà è generalmente riconosciuta a qualsiasi albergo, ostello o struttura ricettiva, quella cioè di allontanare gli ospiti inadempienti, inosservanti dei regolamenti interni o troppo molesti. È la fattispecie del recesso contrattuale unilaterale - ex art. 1373, comma 2, del codice civile - tipizzata da tutti i regolamenti interni alberghieri, a tenore dei quali “la Direzione ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il regolamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo”.</h:div><h:div>Pertanto si può ritenere che la Prefettura di Campobasso – nel caso di specie – abbia applicato erroneamente la normativa di cui al citato art. 23, comma 1 lett. e), allorché ha ritenuto che un episodio di denuncia del ricorrente straniero richiedente asilo, per atti osceni in luogo pubblico, verificatosi all’esterno della struttura di accoglienza (precisamente in un grande magazzino commerciale del capoluogo molisano) integrasse il presupposto della “grave violenza” che dia luogo alla revoca dell’accoglienza. La norma in esame, viceversa, non fa riferimento al comportamento in sé anomico e scorretto tenuto dallo straniero, bensì al disturbo grave che l’ospite di un centro di accoglienza può arrecare alla struttura che lo ospita. Non a caso, è il gestore del Centro di accoglienza che deve trasmettere alla Prefettura una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi. Orbene, risulta - per dichiarazione espressa del centro di accoglienza - che il sig. -OMISSIS-ha sempre tenuto (-OMISSIS-) un comportamento improntato al rispetto delle regole del Centro e a correttezza. Pertanto, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 142/2015. </h:div><h:div>VI - Ciò considerato, il Collegio ritiene insussistente il presupposto sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che esso deve essere annullato, ferma restando per la Prefettura la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per adottare un diverso provvedimento nei confronti del ricorrente. L’obiettiva novità delle questioni esaminate costituisce eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 25 gennaio 2017 e 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/03/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Del Cioppo</h:div><h:div>Orazio Ciliberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>