<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260045420260606083232982" descrizione="" gruppo="20260045420260606083232982" modifica="06/06/2026 10:14:02" stato="2" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00454"/><fascicolo anno="2026" n="00150"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260045420260606083232982.xml</file><wordfile>20260045420260606083232982.docm</wordfile><ricorso NRG="202600454">202600454\202600454.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Cagliari\Sezione 2\2026\202600454\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>tito aru</firma><data>06/06/2026 10:14:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Tito Aru</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- dell’Autorizzazione Unica n. 74 del 6 febbraio 2026, comunicata in data 11 febbraio 2026, rilasciata - ID PRATICA: 12583000968-27062025-1107 - dal Coordinatore della Struttura di Missione ZES, per la “<corsivo>variante urbanistica per convertire un’abitazione e l'area limitrofa in un’area/ struttura ricettiva. Rilascio dei permessi o autorizzazioni necessari per l'esecuzione di interventi di dettaglio sugli immobili e aree esistenti" in tenimento del Comune di Loiri Porto San Paolo - Porto San Paolo (SS), all’interno del perimetro della ZES Unica ex D.L. 124/2023</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 454 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Struttura di Missione Zes, - Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Loiri Porto San Paolo, </h:div><h:div>Provincia Gallura Nord Est Sardegna, </h:div><h:div>Ministero della Cultura, </h:div><h:div>Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, </h:div><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Guardia Costiera Olbia, </h:div><h:div>Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, </h:div><h:div>non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Tavolara Bay S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Regione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Vista la memoria difensiva depositata dalla società TAVOLARA BAY S.r.l. in data 5 giugno 2026;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>- che ai sensi del menzionato art. 56 cpa possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;</h:div><h:div>- che l’istanza regionale di cui sopra si fonda sul rilievo che il Consiglio dei Ministri, nella riunione n. 176 del 4 giugno 2026, ha rigettato l’opposizione della Regione Sardegna avverso l’Autorizzazione Unica n. 74 del 6 febbraio 2026, come dichiaratamente appreso dal Comunicato stampa pubblicato, che si riporta integralmente: “<corsivo>Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il rigetto dell’opposizione alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi avente ad oggetto “Istanza di Autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, avente ad oggetto la “variante urbanistica per convertire un’abitazione e l’area limitrofa in un’area/struttura ricettiva. Rilascio dei permessi o autorizzazioni necessari per l’esecuzione di interventi di dettaglio sugli immobili e aree esistenti”, presso il Comune di Loiri Porto San Paolo (SS)</corsivo>”, e sul fatto che - ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 4, lett. c) del D.L. 124/2023 e 14 quinquies della L. n. 241/1990 - il rigetto dell’opposizione determina la piena efficacia dell’Autorizzazione Unica: “<corsivo>Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia</corsivo>”;</h:div><h:div>- che entrambe le parti hanno tuttavia confermato di non conoscere – allo stato - il contenuto della decisione assunta dal C.d.M., e quindi le valutazioni compiute in quella sede, anche con riguardo alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;</h:div><h:div>- che pertanto – con riferimento al provvedimento originariamente impugnato – si chiede oggi una decisione cautelare monocratica conseguente a una decisione assunta dal Consiglio dei Ministri (il rigetto dell’opposizione) della quale non si conoscono le motivazioni che l’hanno determinata;</h:div><h:div>- che quanto sopra non consente, quanto meno fino alla pubblicazione della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri, una compiuta valutazione della decisione amministrativa contestata e, dunque, un esito favorevole dell’istanza cautelare proposta dalla Regione Sardegna;</h:div><h:div>- che peraltro, in punto di <corsivo>periculum in mora</corsivo>, l’estrema gravità ed urgenza quale presupposto della decretazione presidenziale appare insussistente avuto riguardo alla comunicazione della società Tavolara Bay, versata in atti in data 5 giugno 2026, con la quale la stessa società ha formalmente dichiarato che “ <corsivo>si asterrà dal porre in essere gli interventi, inclusi in detta autorizzazione, aventi ad oggetto l’apertura e/o il completamento dei sentieri da realizzarsi nelle aree boscate, così come di installare le strutture stagionali ed in generale di compiere interventi di trasformazione del territorio, per tutta la stagione estiva 2026, in attesa che il TAR Sardegna fissi l’udienza pubblica per la discussione del ricorso promosso dalla Regione Sardegna ed attualmente pendente</corsivo>”;</h:div><h:div>- che ovviamente i cennati profili di <corsivo>periculum in mora</corsivo> potranno essere oggetto di rivalutazione anche presidenziale laddove la società Tavolara Bay dovesse disattendere il proposito – improntato al corretto comportamento processuale – di cui alla precitata nota del 5 giugno 2026;</h:div><h:div>- ritenuti pertanto insussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, ben potendo valutarsi i profili cautelari della vicenda in occasione della camera di consiglio collegiale dell’8 luglio 2026, nella quale potrà anche valutarsi - nel contraddittorio tra le parti - la fissazione in tempi particolarmente ravvicinati dell’udienza di merito,</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza cautelare ex art. 56 cpa.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 luglio 2026.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari il giorno 6 giugno 2026.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>