<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250072120251029160206708" descrizione="" gruppo="20250072120251029160206708" modifica="29/10/2025 16:25:19" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00721"/><fascicolo anno="2025" n="00972"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250072120251029160206708.xml</file><wordfile>20250072120251029160206708.docm</wordfile><ricorso NRG="202500721">202500721\202500721.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Montixi</firma><data>29/10/2025 16:22:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Primo Referendario</h:div><h:div>Roberto Montixi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione 11.7.2025 n. 665 (prot. nº 7906) della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio forniture e servizi della R.A.S., di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. nº 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di durata quinquennale di gestione della Comunità integrata "Gli Ulivi" del Comune di Sini (- CUI S80007200951202300002 - CUP I59G24000230003 - CIG B54B599719), e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al verbale del 4.7.2025 della Commissione giudicatrice. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 721 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Adi 2009 Societa' Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B54B599719, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Lauro e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Maria Lauro in Cagliari, via Salaris n. 29; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Sini, non costituito in giudizio. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La “<corsivo>ADI 2009 Società Cooperativa Sociale</corsivo>” ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione 11-07-2025 n. 665 (prot. nº 7906) della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio forniture e servizi della R.A.S., con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. nº 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità integrata "<corsivo>Gli Ulivi</corsivo>" del Comune di Sini (CIG B54B599719), oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.</h:div><h:div>2. Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta in epigrafe, gestita dalla Centrale Regionale di Committenza per conto del Comune di Sini e di aver indicato nel progetto tecnico la prestazione di servizi di personale specializzato superiori a quelli contabilizzati nel Piano Economico-Finanziario.</h:div><h:div>3. A fronte di tale circostanza, la Centrale di Committenza, con nota 29-05-2025 prot. nº 5742 , ha chiesto alcuni chiarimenti alla ricorrente, tra i quali quelli <corsivo>"in ordine – tra l'altro – al numero di ore settimanali e giornaliere indicate nella Tabella 2 del PEF, non comprendente il numero di ore aggiuntive offerte per i profili professionali sopra indicati”</corsivo>.</h:div><h:div>4. La ricorrente espone di aver fornito riscontro alla Stazione Appaltante, evidenziando che non erano stati inseriti i costi delle offerte aggiuntive della cooperativa, in quanto sostenuti dalla cooperativa stessa nell'ambito del suo bilancio generale. In particolare, si evidenziava che “<corsivo>Si è deciso di non caricare questa specifica commessa di questi costi i cui oneri non saranno sostenuti dalle entrate della struttura ma dalle risorse che la cooperativa ottiene da altre commesse. È interesse della cooperativa, infatti, investire sul territorio con risorse umane nell'organico dell'ente</corsivo>."</h:div><h:div>5. La Commissione giudicatrice, con verbale del 04 luglio 2025 considerava inammissibile la giustificazione fornita atteso che i maggiori costi di tali prestazioni non risultanti dal PEF ammontavano a circa 60 mila € annui, e ciò avrebbe comportato una perdita gestionale vicina a tale importo.</h:div><h:div>6. La gravata determina di esclusione recepiva il deliberato della Commissione valutatrice e infruttuosa risultava l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>7. Avverso tale determinazione espulsiva è insorta parte ricorrente con un unico motivo di gravame, con il quale ha dedotto la violazione per falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 in tema di tassatività delle cause di esclusione, dell’art. 185 comma 5° del medesimo Decreto Legislativo, per omesso coordinamento con l’art. 110; mancata applicazione del medesimo art. 110, in tema di offerte anormalmente basse, violazione per falsa applicazione dell’articolo 101 in materia di soccorso istruttorio ed eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio e di leale collaborazione.</h:div><h:div>7.1. Rappresenta parte ricorrente che la valutazione dell'adeguatezza e sostenibilità del PEF fa parte del giudizio generale sull'anomalia ed è un elemento integrativo della valutazione analitica e discrezionale dell'intera offerta che è stata esclusa proprio perché ritenuta <corsivo>"…non affidabile, inadeguata al progetto e non sostenibile sotto il profilo economico finanziario</corsivo>".</h:div><h:div>Per converso, l'art. 185 co. 5º del Codice dei contratti pubblici, anche se prevede che la Commissione giudicatrice verifichi l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF, non commina alcuna sanzione e, d’altro canto, l'art. 10 del D. Lgs. nº 36/2023 fissa il principio di tassatività delle cause di esclusione.</h:div><h:div>7.2. Precisa la ricorrente, sintetizzando alcuni arresti giurisprudenziali, che la valutazione dell'anomalia è dovuta anche nella gara di concessione, che il PEF è solo uno degli elementi di valutazione dell'anomalia dell'offerta in questo tipo di gara, ma non è l'unico, non sostituendosi alle spiegazioni la cui richiesta è prevista dall'art. 110 D. Lgs. nº 36/2023, non configurandosi quale "<corsivo>giustificazione preventiva</corsivo>". Inoltre, assume la ricorrente che la valutazione basata unicamente sul PEF evidenzia solo specifiche e singole inesattezze dell'offerta e non è globale; pertanto, devono ritenersi ammissibili compensazioni tra sottostime e sovrastime che – ovviamente – emergono solo dalle spiegazioni e non dal PEF.</h:div><h:div>7.3. Si duole parte ricorrente, dunque, del fatto che la Centrale di committenza abbia escluso l'offerta della ricorrente per anomalia senza svolgere la procedura prescritta e senza neppure addivenire a una previa contestazione di anomalia (la Stazione appaltante avrebbe richiesto chiarimenti nell’ambito del <corsivo>"soccorso istruttorio</corsivo>" attivato ex art. 101 co. 3º D. Lgs. nº 36/2023) limitando tali chiarimenti al solo PEF e con l'assegnazione di un termine inferiore a quello prescritto. Invece, prosegue la Cooperativa, se il sub-procedimento di verifica dell'anomalia fosse stato correttamente avviato e partecipato all'interessato, questa avrebbe potuto chiarire in che modo i costi delle offerte aggiuntive verrebbero da essa sostenuti nell'ambito del proprio bilancio generale, trovando compensazione su scala aziendale in un bilanciamento tra sottostime e sovrastime.</h:div><h:div>7.3.1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’esponente evidenzia di avere in gestione 10 strutture, di cui 3 nelle immediate vicinanze di quella di Sini e di avere a disposizione  un organico complessivo di 169 unità lavorative (oltre un certo numero, oscillante, di collaboratori esterni libero professionisti, titolari di part. I.V.A.). In tale contesto, precisa la ricorrente, è normale che la singola struttura impegni il personale – soprattutto specializzato – non ad orario pieno, e talvolta per frazioni tali da non consentire neanche rapporti part time. Ciò fa sì che la Cooperativa debba gestire il personale distribuendolo tra varie strutture, con sedi di lavoro non sempre fisse, perché si deve anche tener conto dei turni notturni e festivi. </h:div><h:div>7.3.2. La pretesa di concentrare i dati di affidabilità della gestione di una singola struttura nel solo PEF, impedirebbe, ad avviso della ricorrente, di esplicare al meglio la propria autonomia imprenditoriale attraverso l'auto-organizzazione, e di considerare anche la sottostima o la sovrastima di determinate componenti di costo oggetto di compensazione a livello aziendale.</h:div><h:div>7.3.3. Inoltre, nella generale economia aziendale la singola struttura potrebbe anche esser presa in concessione prevedendone un esercizio passivo, attesa l’utilità a mantenere i livelli occupazionali necessari a portare avanti quello delle strutture certamente attive, che altrimenti andrebbero anch'esse in passivo. Ciò considerando anche che, per patto parasociale, i soci lavoratori hanno diritto alla retribuzione integrale anche se temporaneamente non impiegati o sotto-impiegati nelle strutture e, pertanto, costituiscono una ulteriore risorsa di ore/uomo da utilizzarsi per coprire le esigenze sopra delineate.</h:div><h:div>7.4. In definitiva, la stazione avrebbe illegittimamente omesso di effettuare una valutazione globale dell’offerta, sintetizzando tutti gli elementi, tra cui il PEF (ma non solo), attraverso una verifica di anomalia formalmente attivata e correttamente partecipata all'interessato nell’ambito di un contradditorio correttamente instaurato, e avrebbe sostanzialmente celato tale verifica sotto le vesti di un soccorso istruttorio.</h:div><h:div>8. Con Decreto Presidenziale del 2 agosto 2025, n 227 veniva rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche e veniva richiesta all’amministrazione regionale il deposito di apposita relazione concernente i fatti di causa e lo stato della procedura.</h:div><h:div>9. In ottemperanza al predetto decreto, la Direzione Generale della Centrale di Committenza RAS depositava la nota illustrativa prot. 8891 del 5 agosto 2025.</h:div><h:div>10. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale instando per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>11. All’udienza camerale del 3 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, dichiarava assorbita dal merito l'istanza cautelare.</h:div><h:div>12. In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano documenti, memorie e repliche.</h:div><h:div>13. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 29 ottobre 2025.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Come evidenziato nella espositiva in fatto, la cooperativa ricorrente si duole, in via di estrema sintesi, del fatto che la Stazione Appaltante sia addivenuta al provvedimento espulsivo sulla base della mera verifica condotta ai sensi dell’art. 185 comma 5° e non abbia attivato ed espletato il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta contemplato dall’art. 110 del D.Lgs nº 36/2023.</h:div><h:div>1.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.</h:div><h:div>1.1.1. Va, in primo luogo, osservato che il Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio in questione precisava che l’operatore economico dovesse, a pena di esclusione “<corsivo>produrre e allegare a sistema nella sezione “Piano economico finanziario” della Busta Economica, il piano economico finanziario”</corsivo> funzionale a “<corsivo>dimostrare l’adeguatezza e la sostenibilità sul piano economico e finanziario dell’offerta per l’intera durata della concessione”.</corsivo></h:div><h:div>Il medesimo articolo prescriveva che “<corsivo>Il Piano economico finanziario dovrà contenere tutti i dati economici e finanziari relativi alla concessione per l’intera durata contrattuale, ovvero tutti costi e i ricavi gestionali relativi alla concessione. (...)”.</corsivo></h:div><h:div>Inoltre, tale Piano avrebbe dovuto “<corsivo>essere accompagnato da una relazione esplicativa (...), nella quale dovranno essere riportati e descritti tutti le componenti di costo e di ricavo incidenti sulla concessione; (...) il dettaglio degli oneri della manodopera determinati applicando il CCNL individuato, gli oneri della sicurezza aziendale e tutti gli oneri che dovrà sostenere il concessionario e relativi al contratto. Dalla relazione e dal Piano economico finanziario dovrà essere desunta la sostenibilità economica e finanziaria dell’offerta formulata per l’intera durata della concessione</corsivo>.”</h:div><h:div>L’art. 22 del disciplinare, rubricato “<corsivo>valutazione delle offerte tecniche ed economiche</corsivo>” prevedeva che, dopo l’analisi della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte tecniche, con assegnazione dei relativi punteggi in applicazione dei criteri e delle formule indicati nel bando e nel disciplinare, la Commissione giudicatrice avrebbe proceduto “<corsivo>all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria</corsivo>”, precisando che “<corsivo>Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione giudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario</corsivo>.”</h:div><h:div>Tale ultima disposizione recepisce il contenuto del 5 comma dell’art. 185 del codice dei contratti.</h:div><h:div>1.1.2. La Cooperativa si duole del fatto che il provvedimento espulsivo sarebbe giunto a valle di un procedimento nel quale non è stata formalmente contestata la sospetta anomalia dell’offerta, essendosi limitata la Stazione appaltante limitata a formulare una richiesta avente ad oggetto dei chiarimenti (limitati al solo PEF) nell’ambito del "<corsivo>soccorso istruttorio</corsivo>" attivato ex art. 101 co. 3º D. Lgs. nº 36/2023. Per converso, se il sub-procedimento di verifica dell'anomalia fosse stato correttamente avviato, nel corso di questo la ricorrente avrebbe potuto giustificare appieno la sostenibilità dell’offerta in ragione dei meccanismi compensativi rinvenibili nel proprio bilancio generale aziendale.</h:div><h:div>1.2. Tale approccio argomentativo non è condiviso dal Collegio.</h:div><h:div>1.2.1. La RAS, con le note prot. 5742 del 29 maggio 2025 e prot. 5767 del 30 maggio 2025, ha inoltrato alla ricorrente una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 101 comma 3 D.Lgs. 36/2023 in merito a talune voci di costo e di ricavo allocate nel PEF. In particolare, risultava necessario individuare nel suddetto Piano la contabilizzazione dei costi di alcune prestazioni offerte dalla ricorrente quali migliorie al servizio in concessione.</h:div><h:div>1.2.2. Risulta circostanza pacifica il fatto che tali voci di costo non siano state valorizzate nel suddetto documento contabile, tant’è vero che la stessa ricorrente evidenzia che “<corsivo>Non sono stati inseriti i costi delle offerte aggiuntive della cooperativa, in quanto sostenuti dalla cooperativa stessa nell’ambito del suo bilancio generale. Si è deciso di non caricare questa specifica commessa di questi costi i cui oneri non saranno sostenuti dalle entrate della struttura ma dalle risorse che la cooperativa ottiene da altre commesse.(...)</corsivo>”.</h:div><h:div>1.3. L’operato della Stazione Appaltante si rivela, in tale contesto, del tutto in linea con il dettato normativo.</h:div><h:div>1.3.1. Infatti, l’art. 110 del codice dei contratti evidenzia al terzo comma che “<corsivo>3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.”</corsivo></h:div><h:div>1.3.2. Il già richiamato art. 17 del disciplinare di gara, al comma 2, prevede l’allegazione del Piano Economico Finanziario all’offerta economica, e ciò evidenzia la correttezza procedurale dell’interlocuzione intrapresa dalla RAS che ha chiamato a chiarimenti l’operatore economico sull’allegato (nella fattispecie il PEF) all’offerta economica assegnando un termine di dieci giorni “<corsivo>per la resa di tutti i chiarimenti esplicativi della documentazione richiesta</corsivo>.”</h:div><h:div>1.3.3. A tale disposizione normativa va ricollegata, nella fattispecie in esame, il parimenti già richiamato quinto comma dell’art. 185 del codice dei contratti, recepito dall’art. 22 del Disciplinare.</h:div><h:div>In esso viene richiamato il vaglio di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario in ragione dell’offerta presentata. Ed è proprio l’esito negativo di tale riscontro che ha condotto al provvedimento espulsivo, atteso che, alla luce delle prestazioni offerte (e valutate con il punteggio premiante da parte della Commissione giudicatrice), la concessionaria avrebbe erogato un servizio con una significativa perdita annua.</h:div><h:div>In particolare, l’inserimento di figure professionali aggiuntive di cui la commissione aveva tenuto conto ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico non risultavano contabilizzate nelle corrispondenti voci di costo all’interno del PEF.</h:div><h:div>1.4. Vanno, a questo punto, tracciati i tratti distintivi concernenti, da un lato, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF nelle concessioni disciplinato dal 5° comma dell’art. 185 e, dall’altro, il vaglio dell’anomalia di cui all’art. 110.</h:div><h:div>1.4.1. Il controllo operato sul PEF serve a verificare l’equilibrio intrinseco della concessione (cioè che costi, ricavi e durata garantiscano sostenibilità nel tempo); esso non riguarda, propriamente, la “<corsivo>congruità dell’offerta</corsivo>” in senso stretto, ma serve ad accertare la fattibilità strutturale dell’operazione;</h:div><h:div>1.4.2. Siffatto controllo, tipico delle concessioni, ha, pertanto, una natura autonoma e preventiva, ed è indispensabile per la validazione del PEF e, in prospettiva, per l’efficacia del contratto.</h:div><h:div>1.4.3. Inoltre, esso non mira a sanzionare un’offerta anomala, ma tende a garantire che il rischio operativo sia effettivamente assunto dall’operatore e che la concessione sia sostenibile senza aiuti o sussidi esterni.</h:div><h:div>1.4.4. In definitiva, nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. In sostanza, nell’art. 185, co. 5 viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’art. 110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta).</h:div><h:div>1.4.5. Quindi, la verifica di congruità ex art. 110 resta applicabile alle concessioni nei limiti in cui vi sia un’offerta economica da valutare, fermo restando che il controllo preventivo e principale sull’equilibrio dell’operazione è quello di cui all’art. 185, comma 5.</h:div><h:div>1.4.6. Pertanto, condivide il Collegio quanto evidenziato dall’amministrazione regionale, ovverosia che il PEF, nel caso di specie, non può essere considerato un mero allegato contabile, in quanto esso rappresenta il documento centrale dell'offerta economica, attraverso cui l'operatore economico dimostra la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati a garantire il rimborso del capitale investito, la copertura dei costi operativi e un'adeguata remunerazione per tutta la durata del rapporto. </h:div><h:div>In altri termini, il giudizio di anomalia nelle concessioni si traduce in una valutazione dell'attendibilità ex ante del piano economico-finanziario, alla luce del rischio imprenditoriale assunto dal concessionario, e della sostenibilità globale dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 4108/2022).</h:div><h:div>1.5. Non può, dunque, condividersi l’ordito argomentativo di parte ricorrente che evidenzia che il PEF sarebbe solo uno degli elementi di valutazione dell'anomalia dell'offerta in questo tipo di gara, e che la valutazione basata unicamente su tale documento sarebbe inidoneo ad acclarare il globale vaglio di congruità che, per converso, dovrebbe essere operato anche tenendo conto di eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime contabili.</h:div><h:div>1.5.1. Rammenta, a tale proposito, il Collegio che nelle concessioni di servizi la remunerazione dell’operatore deriva direttamente dagli utenti o da altre fonti di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato in sede di gara e ciò comporta che tale Piano deve risultare in equilibrio autonomo, riferito alla singola concessione, senza poter contare su compensazioni esterne né fondare la sostenibilità su utili di altre commesse.</h:div><h:div>Pertanto, benché nelle procedure di affidamento delle concessioni di servizi, sia pacificamente riconosciuta la possibilità di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, tale verifica deve essere attuata in tale ambito con “modalità adattate alla peculiarità di tali contratti, nei quali il rischio operativo grava, in tutto o in parte, sull'operatore economico (Cons. Stato, sez. V, n. 10567/2022; TAR Campania, Napoli, I, n. 116/2024; TAR Catania, III, n. 3187/2024).</h:div><h:div>L’equilibrio della concessione non può essere garantito dal generico margine operativo positivo dell’impresa, ma deve risultare dal PEF di gara, coerente con le previsioni contrattuali e con la durata della concessione.</h:div><h:div>1.5.2. In altri termini, mentre negli appalti di lavori o servizi, può ritenersi ammissibile, a condizioni date, la compensazione interna fra voci di costo perché l’offerta economica è “chiusa” e il rischio economico rimane in capo alla stazione appaltante, nelle concessioni, invece, il rischio operativo è dell’operatore economico; pertanto, l’amministrazione non può accettare un PEF strutturalmente in perdita, nemmeno se l’operatore dichiara di poter sostenere l’iniziativa grazie ad altre attività perché ciò snaturerebbe la logica concessoria, trasformandola in un appalto mascherato.</h:div><h:div>1.5.3. A ciò si aggiunga che, in tal caso, la sostenibilità dell’operazione risulterebbe, in sostanza, condizionata ad evenienze esterne quali, ad esempio, la durata delle altre commesse delle quali l’operatore intende avvalersi: condizionamento che mal si concilia con l’esigenza di garantire l’autonoma sostenibilità dell’iniziativa indetta dall’amministrazione concedente. Inoltre, tale approccio ermeneutico determinerebbe un chiaro impatto sui principi della par condicio competitorum, atteso che altri operatori verrebbero penalizzati dalla esposizione puntuale e trasparente dei propri parametri di sostenibilità dell’iniziativa ai quali ancorare l’offerta presentata, traducendosi, una simile operazione in una inammissibile modificazione dell’offerta.</h:div><h:div>1.6. Recentemente, la giurisprudenza ha osservato che, avuto riguardo ai costi,  <corsivo>“non vi è dubbio che il concessionario ne effettui il recupero mediante i proventi dell'attività di gestione del servizio in concessione, affrontando un margine di rischio che è connaturato a quest'ultima, a sua volta connesso alla propria organizzazione e alle proprie scelte imprenditoriali (cfr.Cons. Stato, V, n. 7481/2022), ma ciò non sta affatto a significare che i costi possano essere sottostimati sin dalle previsioni del piano economico finanziario, tanto da non poter essere giustificati, nemmeno tenendo conto del detto andamento "dinamico" dei ricavi”</corsivo>(Cons. Stato, Sez. V, Sent., 16/09/2025, n. 7333).</h:div><h:div>1.6.1. In altri termini, se di poste compensative si può parlare, esse devono trovare pertinente allocazione all’interno dello stesso PEF e devono evidenziare che, nell’ambito dell’orizzonte temporale lungo il quale si dipanerà il rapporto concessorio, l’iniziativa intrapresa è in grado di sostenersi autonomamente.</h:div><h:div>Ciò in quanto <corsivo>“l'offerta del concorrente, così come risultante dal PEF, deve essere in equilibrio, prescindendo dalla forza economica dell'operatore nel mercato di riferimento, dato che questa non potrebbe mai giustificare un'offerta che si presenti "in perdita" già nella fase di gara per la mancanza di copertura economica di tutte le prestazioni offerte.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Non va, infatti, dimenticata la funzione del PEF, quale evidenziata dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale esso è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa (cfr. già Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n.4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). In sintesi, esso è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto appunto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (Cons. Stato, V, 13 aprile 2018, n. 2214)”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 16/09/2025, n. 7333 cit.).</h:div><h:div><corsivo>“I criteri giustificativi dei costi dipendono dalla specifica organizzazione imprenditoriale (che, invero, può consentire: economie nel processo di fornitura del servizio; soluzioni tecniche o condizioni eccezionalmente favorevoli della prestazione; originalità del servizio proposto), da reputarsi tuttavia rilevante per i risultati che consente di raggiungere nel contesto del singolo affidamento, non in relazione all'attività dell'impresa nell'intero mercato nel quale è operativa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Parimenti, le operazioni di "compensazione" tra distinte voci di costo o tra costi e ricavi (od utile) preventivati (pur nella peculiarità del giudizio concernente la concessione) - che caratterizzano il giudizio di anomalia "globale e sintetico" di cui alla giurisprudenza richiamata dall'appellante - vanno effettuate in riferimento alla singola offerta e, per la concessione, al piano economico finanziario presentato in gara, inteso come sopra.”</corsivo> (ancora Cons. Stato, n° 7333/2025 cit.). </h:div><h:div>1.6.2. Nel caso di specie, peraltro, le migliorie proposte sono state valorizzate, con l’attribuzione di un punteggio premiante da parte della Commissione e dunque <corsivo>“deve trattarsi di migliorie che trovano la loro remunerazione all'interno della concessione medesima (e non nell'ambito del bilancio complessivo dell'impresa), di migliorie cioè i cui costi non mandano in perdita l'offerta"</corsivo> (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sent., 28/01/2025, n. 85).</h:div><h:div>1.7. Anche le doglianze formulate dalla parte ricorrente in merito alle supposte carenze che avrebbero afflitto il contraddittorio attivato dalla Stazione appaltante nell’ambito della richiesta dei chiarimenti non sono condivisibili atteso che, una volta avanzata tale richiesta da parte  dell’amministrazione, l’operatore è onerato di fornire tutte le spiegazioni richieste a comprova dell'affidabilità della propria offerta, non essendovi “<corsivo>alcun obbligo di procedere ad un supplemento istruttorio laddove il concorrente non risulti esaustivo o non sia in grado di riscontrare adeguatamente le esigenze informative della stazione appaltante, poiché la formulazione della norma in questione è chiara nel prevedere solo la mera facoltà di richiedere ulteriori spiegazioni ("può chiedere"), rimessa alla ponderata valutazione del RUP.”</corsivo>( T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., 21/03/2025, n. 991)</h:div><h:div>1.7.1. Peraltro, i chiarimenti resi dall’operatore privato, non rappresentavano la possibilità di individuare all’interno del medesimo Piano Economico Finanziario gli elementi dai quali trarre la sostenibilità dell’offerta formulata ma, nella sostanza, prospettavano la necessità di addivenire ad una rilevante modifica del Piano stesso, corroborando i sospetti di inattendibilità e ambiguità dell'offerta presentata.</h:div><h:div>In altri, termini l’operatore non aveva enucleato all’interno del PEF neppure elementi atti ad evincere la riconducibilità del Piano medesimo all’interno di un piano industriale unitario di gruppo, nel quale fosse prevista una gestione complessiva integrata di più concessioni o attività omogenee, e tale carenza non poteva di certo essere colmata nell’ambito del subprocedimento istruttorio.</h:div><h:div>2. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso siccome proposto si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.</h:div><h:div>3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi a favore dell’amministrazione regionale nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Roberto Montixi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>