<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240036420250129113815592" descrizione="" gruppo="20240036420250129113815592" modifica="29/01/2025 11:45:23" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00364"/><fascicolo anno="2025" n="00054"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240036420250129113815592.xml</file><wordfile>20240036420250129113815592.docm</wordfile><ricorso NRG="202400364">202400364\202400364.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\731 Tito Aru\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Gana</firma><data>29/01/2025 11:45:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Tito Aru,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Gana,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A. dell'ordinanza n. 29 del 29.04.2024, notificata il 03.05.2024, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia ha interdetto l'intervento avviato con DUA prot. n. 4210 dell''11.01.2024 - cod. univ. n. 1132.703112/2024 di <corsivo>“realizzazione di cambio di destinazione d''uso di un piano seminterrato con esecuzione di opere interne ai sensi della L.R. 9/2023 art. 124, via Pairigi 36, dati catastali NCUE: Fg. 23 Mapp. 1552” e, ne contempo, dichiarato l''inefficacia della “DUA prot. n. 4210 del 11.01.2024, codice univoco 1132.703112/2024”;</corsivo></h:div><h:div>B. del presupposto atto in data 08.04.2024 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Olbia, avente ad oggetto la proposta di adozione di <corsivo>“un provvedimento interdittivo con contestuale dichiarazione di inefficacia, la DUA prot. 4210 Codice Univoco Suape (…)”</corsivo>;</h:div><h:div>C. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 364 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Andrea Usai, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Olbia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui il Comune di Olbia ha interdetto l’esecuzione delle opere e dichiarato l’inefficacia della DUA (prot. n. 4210 dell’11.01.2024), avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un piano interrato con esecuzione di opere interne ai sensi della legge regionale n. 9/2023, art. 124 - cod. univ. n. 1132.703112/2024).</h:div><h:div>1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato il Comune di Olbia ha richiamato la proposta di provvedimento interdittivo formulata dal Servizio edilizia privata comunale da cui si evince, oltre al mancato pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente, che l’intervento proposto è stato ritenuto in contrasto con l’art. 124, comma 2, della legge regionale n. 9/2024 e  con l’art. 9 bis, del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di immobile non ad uso abitativo e parzialmente difforme dall’ultimo titolo abilitativo. </h:div><h:div>2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:</h:div><h:div>I. la violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 24/2016, degli articoli 19, comma 6 bis e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, omissione nella comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione del principio di uguaglianza, imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato la tardività dell’atto interdittivo impugnato, adottato dal Comune soltanto in data 29 aprile 2024, mentre il termine ultimo per la sua adozione, ricavabile dall’art. 35 della legge regionale n. 24/2016, sarebbe dovuto essere quello del 10 febbraio 2024. Inoltre, a giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato, oltre ad essere privo dei requisiti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, sarebbe totalmente privo di una congrua motivazione idonea a giustificare l’esercizio del potere interdittivo superato tale termine, non essendo stato evidenziato alcun pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Nel merito, il ricorrente ha ribadito che l’intervento proposto sarebbe comunque conforme alle prescrizioni dell’art. 124, comma 4, della legge regionale n. 9/2023 e che l’immobile è coerente con i titoli autorizzativi, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione. </h:div><h:div>3. Il Comune di Olbia si è costituito in giudizio, in data 7 giugno 2024, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.</h:div><h:div>4. Con ordinanza del 13 giugno 2024, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha accolto la domanda di tutela cautelare, ritenendo <corsivo>“che il ricorso presenti sufficienti elementi di fondatezza, avendo il Comune tardivamente esercitato il potere interdittivo senza indicare concreti elementi di interesse pubblico che consentano di ricondurre l’atto impugnato al legittimo esercizio del potere di autotutela”. </corsivo></h:div><h:div>5. In vista della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 73 cod. proc. amm. </h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>2. Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico, il Collegio osserva che lo Suape, a fronte dell’istanza D.U.A. del ricorrente, ha comunicato l’avvio del procedimento unico in data 11 gennaio 2024 e la regolarità formale della documentazione presentata, trasmettendo la medesima agli uffici competenti del Comune di Olbia. Da tale data, l’Amministrazione comunale era tenuta svolgere, entro i cinque giorni precedenti la scadenza dei termini previsti dall’art. 35 della legge regionale n. 24/2016, il controllo circa la conformità dell'intervento alla normativa vigente.</h:div><h:div>Tali termini, nel caso in esame, sono ampiamente e pacificamente decorsi senza che l’Amministrazione adottasse alcuna determinazione di sospensione degli effetti della DUA (in ragione del ritenuto mancato pagamento degli oneri concessori) o di interdizione dell’intervento edilizio, per contrato con la legge regionale n. 9/2024 e con l’art. 9 bis, del D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che, in assenza di una esplicita determinazione dell’Amministrazione, il titolo abilitativo, formatosi per effetto della dichiarazione autocertificativa presentata dal ricorrente ha continuato a produrre i propri effetti, legittimando l’esecuzione delle opere. </h:div><h:div>In tale quadro, il provvedimento interdittivo adottato dal Comune di Olbia è evidentemente tardivo, come già evidenziato dal Collegio in sede cautelare, in quanto adottato in violazione della scansione procedimentale delineata dalla richiamata legge regionale n. 24/2016. </h:div><h:div>Né, tantomeno, tale provvedimento può trovare la propria base giuridica nell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, come erroneamente sostenuto dall’Amministrazione nella sua memoria di costituzione. Infatti, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto in base al quale <corsivo>“ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. "tardivo" sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati</corsivo> (v. <corsivo>ex multis, </corsivo>T.A.R. Napoli, sez. IV, 20/09/2024, n.5056).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il Collegio osserva, come già fatto in sede cautelare, che il provvedimento impugnato non contiene alcuna congrua e motivata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a supporto della decisione<corsivo>
				</corsivo>adottata. È rinvenibile, infatti, l’affermazione circa l’esigenza di ripristinare la legalità e la legittimità degli atti, di assicurare l’ordinato e razionale sviluppo del territorio, nonché la sicurezza ed incolumità di cose e persone che, tuttavia, non possono ritenersi idonee a sorreggere il contenuto motivazionale dell’atto, stante la loro evidente genericità. </h:div><h:div>Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.</h:div><h:div>3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Gana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>