<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20240002220240424175013232" id="20240002220240424175013232" modello="2" modifica="25/04/2024 08:59:36" pdf="2" ricorrente="Maurizio Malloci" stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00022"/><fascicolo anno="2024" n="00332"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240002220240424175013232.xml</file><wordfile>20240002220240424175013232.docm</wordfile><ricorso NRG="202400022">202400022\202400022.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Cagliari\Sezione 2\2024\202400022\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Plaisant</firma><data>25/04/2024 08:59:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Plaisant</firma><data>25/04/2024 08:59:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Jessica Bonetto,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Montixi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del provvedimento di diniego nota prot.-OMISSIS- (doc. 1), notificata il -OMISSIS-, formatosi sull'istanza di accesso del ricorrente trasmessa a mezzo PEC il -OMISSIS-;</h:div><h:div>e per il conseguente accertamento;</h:div><h:div>- del diritto del ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell'istanza, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- alla ostensione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 22 del 2024, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, Andrea Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Blegal S.r.l. Società tra Avvocati, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati.</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa.</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Nell’anno 2018 il dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, era componente della Giunta comunale di -OMISSIS-, con delega ai servizi sociali e alla gestione amministrativa della Comunità Alloggio Anziani operante nel Comune e gestita in concessione da una cooperativa privata.</h:div><h:div>Per fatti relativi alla predetta carica egli è stato imputato del reato di abuso d’ufficio, accusa dalla quale è stato, poi, assolto in via definitiva con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari in data -OMISSIS- con la formula <corsivo>“perché il fatto non costituisce reato”.</corsivo></h:div><h:div>Con note del -OMISSIS- 2023 e del -OMISSIS- 2023 il dott. -OMISSIS- ha chiesto al Comune l’integrale rifusione delle spese sostenute per la propria difesa nei due gradi del giudizio penale sopra descritto, motivando la richiesta in relazione all’art. 86 del TUEL, essendo le condotte contestate in sede penale inerenti alle sue funzioni di assessore comunale.</h:div><h:div>Con nota dirigenziale -OMISSIS- 2023, prot. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-, sul presupposto che <corsivo>“il presente procedimento richiede specifiche competenze giuridiche, e non disponendo nella propria dotazione organica del servizio di avvocatura, risulta necessario individuare un professionista esterno, in possesso di comprovata competenza e professionalità, per l’acquisizione di un parere pro veritate sul procedimento in oggetto”, gli ha comunicato di avere affidato un formale incarico a un legale “così da supportare l’Ente nell’iter procedimentale”</corsivo>, incarico, poi, effettivamente affidato allo Studio Legale BLegal S.r.l.</h:div><h:div>Dopo il preavviso di diniego inviato con nota -OMISSIS- 2023, n. -OMISSIS-, il Comune, con atto -OMISSIS- 2023, n. -OMISSIS-, ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali, motivando essenzialmente sul fatto che la sentenza di assoluzione era stata incentrata sull’assenza di dolo specifico, senza perciò escludere l’esistenza di un oggettivo conflitto di interessi e della conseguente violazione del dovere di astensione, ragion per cui, ai sensi dell’art. 86 del TUEL, come interpretato dalla giurisprudenza contabile, sarebbe mancato un presupposto indispensabile ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rimborso.</h:div><h:div>A seguito di istanza di accesso presentata il -OMISSIS- 2023 dal dott. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-, con nota -OMISSIS- 2023, prot. n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS- 2023, gli ha concesso visione e copia della documentazione richiesta con la sola eccezione del parere legale espresso dallo Studio Legale BLegal S.r.l., motivando questo parziale rifiuto con riferimento a precedenti giurisprudenziali secondo cui l’accesso a un parere legale deve essere negato laddove quest’ultimo sia stato richiesto per risolvere un contenzioso già insorto ovvero per evitare l’insorgere di una nuova lite. </h:div><h:div>Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato tale decisione, chiedendo la condanna del Comune di -OMISSIS- a concedergli accesso al sopra descritto parere legale.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune intimato, opponendosi all’accoglimento del gravame.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 24 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Non vi è dubbio che il parere legale in discussione sia stato richiesto dal Comune resistente in sede istruttoria e al fine di assumere una decisione, in sede amministrativa, sulla richiesta di rimborso formulata dal ricorrente: ciò emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> dal fatto che è stato lo stesso Comune, con nota dirigenziale -OMISSIS- 2023, prot. -OMISSIS- (vedi narrativa), a preannunciare la richiesta di parere a un legale esterno, non esistendo all’interno dell’ente figure professionali in grado di risolvere la questione tecnico-giuridica implicata dall’istanza di rimborso presentata dall’odierno ricorrente. </h:div><h:div>Trova, dunque, applicazione il pacifico orientamento giurisprudenziale che sottopone all’ordinaria disciplina sull’accesso ai documenti il parere legale che abbia concretamente inciso sulla decisione in sede amministrativa di un determinato procedimento (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. III, 23 giugno 2021, n. 4799), quand’anche, come nello specifico caso ora in esame, la suddetta decisione non contenga richiami espressi al parere legale richiesto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798).</h:div><h:div>Pertanto il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato e la condanna dell’Amministrazione resistente a concedere l’accesso richiesto.</h:div><h:div>Considerata l’obiettiva peculiarità della vicenda sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e condanna l’Amministrazione resistente a concedere accesso (visione e copia) al parere legale richiesto.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite, fermo restando l’obbligo di rimborso, da parte del Comune in favore del ricorrente, dell’importo dallo stesso versato a titolo di contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/04/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Plaisant</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>