<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230049120240404171710750" descrizione="" gruppo="20230049120240404171710750" modifica="04/04/2024 17:37:35" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00491"/><fascicolo anno="2024" n="00258"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230049120240404171710750.xml</file><wordfile>20230049120240404171710750.docm</wordfile><ricorso NRG="202300491">202300491\202300491.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gabriele Serra</firma><data>04/04/2024 17:37:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 15/21 del 20.04.2023, pubblicata sul sito della Regione Sardegna il 20.04.2023 ma resa leggibile solo in data 26.05.2023, con la quale è stato deliberato &lt;&lt; di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)”, proposto dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. l.&gt;&gt;;</h:div><h:div>- degli atti delle conferenze dei servizi e dei pareri endoprocedimentali ed istruttori in quanto abbiano concorso al giudizio negativo finale, e, in particolare:</h:div><h:div>a) Del parere SABAP CA_UO5|20/06/2022|00227868 P del 20.06.2022 reso dalla Soprintendenza dei Beni Arche ologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;</h:div><h:div>b) Del parere SABAP CA_UO5|11/10/2022|0004118 P dell'11.10.2022 reso dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;</h:div><h:div>c) Del parere SABAP CA_UO5|28/ 02/2023|0004118 P del 28.02.2023 reso dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Paesaggistici di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna;</h:div><h:div>3) Di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 491 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Marcialis, Carla Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Provincia di Oristano, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di San Basilio, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Cagliari e Province di Or e di Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente Green Energy Sardegna 2 S.r.l. è titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU).</h:div><h:div>Rispetto ad esso, ha esposto che, avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e nonostante i pareri favorevoli assunti dai Servizi di tutela del paesaggio regionali per le aree interessate nonché dagli altri enti coinvolti, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari ed Oristano e Sud Sardegna ha formulato parere negativo, confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, conducendo infine all'adozione della deliberazione n. 15/21 del 20.04.2023, con cui la Regione Sardegna ha concluso negativamente il procedimento di compatibilità ambientale.</h:div><h:div>2. Avverso tali atti la ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di diritto rubricato <corsivo>Violazione e falsa applicazione del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto dei presupposti, oltre che per la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/77/CE. Difetto assoluto e/o insufficienza di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione della nota della Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali prot. n. 5085 del 3 marzo 2009. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199/2021, come modificato dal D. L. 17 maggio 2022, n. 50. Conv. In legge 15 luglio 2022, n. 91; del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. In legge 21 aprile 2023, n. 41. Violazione e falsa applicazione della DELIBERAZIONE N. 59/90 DEL 27.11.2020 della Giunta regionale della Sardegna</corsivo>.</h:div><h:div>In primo luogo, il parere negativo della Soprintendenza non può essere considerato vincolante, come ritenuto dalla Regione.</h:div><h:div>La (quasi) totalità di pareri positivi e l’assenza di vincoli paesaggistici o emergenze archeologiche nelle aree interessate dall’intervento, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione regionale ad approvare l’intervento, evitando l’adesione ai pareri della Soprintendenza, che vengono acriticamente fatti propri senza che sia effettuato alcun bilanciamento degli interessi.</h:div><h:div>L’organo di tutela deve ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue a quelle paesaggisticamente tutelate, secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale. </h:div><h:div>La ricorrente contesta nel merito i pareri resi dalla Soprintendenza nel corso del procedimento, evidenziando come l’area oggetto di intervento non sia un’area sottoposta a vincolo paesaggistico né caratterizzata da emergenze archeologiche.</h:div><h:div>Contesta poi il profilo della visibilità dell’impianto da realizzare, evidenziato dalla Soprintendenza e rapportato alla contemporanea visibilità degli impianti esistenti e di quelli per i quali sono in corso procedure autorizzatorie, in sostanza ritenendo che il territorio di interesse - che già annovera tra i caratteri paesaggistici rilevanti ed ormai consolidati nella visione comune del paesaggio, la presenza delle torri eoliche del parco esistente ed ancora altri segni infrastrutturali importanti quali stazioni di trasformazioni e tralicci - possa accogliere senza particolari conseguenze paesaggistiche le nuove sette postazioni in esame.</h:div><h:div>Quanto poi all’argomentazione inerente alla presunta vocazione agricola delle aree interessate, la ricorrente deduce che si tratta di aree soggette a spopolamento, prive di interesse economico rilevante ed appare perciò del tutto fuorviante parlare di una vocazione agricola che non c’è ma ci dovrebbe essere, e che dovrebbe essere caratterizzata da produzioni agricole di nicchia.</h:div><h:div>Peraltro, le misure di mitigazione, le compensazioni e la rimodulazione del progetto proposti da Green Energy, del pari, sono stati trattati in maniera del tutto sommaria, né la Soprintendenza ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui neppure gli interventi di mitigazione e rimodulazione siano considerati bastevoli al fine di superare le criticità emerse o ha mai indicato, in alcuno dei pareri formulati, le prescrizioni/condizioni che avrebbero consentito il superamento delle criticità asseritamente esistenti. </h:div><h:div>3. Resistono il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. </h:div><h:div>4. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.</h:div><h:div>5. All'udienza pubblica del 6 marzo 2024, in vista della quale sono state depositate memorie, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. </h:div><h:div>L’impostazione sottesa al ricorso si articola in due principali macro-questioni: la prima attiene alla natura vincolante o meno per la Regione del parere della Soprintendenza, mentre la seconda impinge proprio nella valutazione condotta dalla Soprintendenza e dalla Regione circa gli asseriti insuperabili pregiudizi agli interessi pubblici di cui la stessa Soprintendenza è portatrice da parte dell’Impianto, denunciandosi appunto una mancata valutazione in concreto e comunque il difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai profili sollevati dall’amministrazione nel corso del procedimento.</h:div><h:div>7. Ad avviso del Collegio, il primo aspetto non assume neppure portata così decisiva nel caso di specie, in quanto in realtà, dagli atti del procedimento e, segnatamente, dai pareri resi dalla Soprintendenza con le note prot. n. 22786 del 20.6.2022, prot. n. 36505-P del 11.10.2022, prot. n. 4118 del 28.2.2023, e dalla deliberazione finale n. 15/21 de 20.04.2023 della Regione, emerge la valutazione concreta compiuta dai predetti enti in merito al giudizio di compatibilità ambientale negativo reso, che resiste, nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo in materia, alle censure spiegate in ricorso, come si vedrà di seguito.</h:div><h:div>Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “<corsivo>qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente</corsivo>”. </h:div><h:div>In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “<corsivo>comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (…)  Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l’adozione di un parere negativo (…) Sotto questo profilo non è decisiva l’affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell’11 maggio 2022 è senz’altro esaustivo). (…) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante</corsivo>” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192).</h:div><h:div>Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776).</h:div><h:div>8. Tali argomentazioni, a ben vedere, si saldano con il secondo dei profili da esaminarsi, che assume rilievo centrale e attiene all’esaustività e congruità della motivazione dei pareri della Soprintendenza e della deliberazione conclusiva della Regione. </h:div><h:div>In termini generali e rispetto alla forma del provvedimento, quanto alla deduzione di parte ricorrente per cui la deliberazione n. 15/21 si sarebbe limitata a riportare ed accettare acriticamente le conclusioni della Soprintendenza senza operare alcun bilanciamento né motivazione, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto in diversi passaggi della motivazione del provvedimento impugnato emerge la piena consapevolezza del Servizio VIA prima e della Giunta regionale dopo dell’importanza che riveste per il Paese l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur ritenendosi tuttavia prevalenti, nell’esercizio della discrezionalità tecnico/amministrativa spettante all’organo emanante, le posizioni negative espresse dal Ministero dei Beni Culturali (oltre che dagli enti locali interessati) per le valutazioni esplicitate nell’atto reiettivo (cfr. ancora T.A.R. Sardegna, n. 192/2023 e n. 776/2023). </h:div><h:div>9. Procedendo dunque ad esaminare le motivazioni che hanno condotto al giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto, in primo luogo la Soprintendenza, chiarito che “<corsivo>l’impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all’età storica, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all’insediamento umano. Per l’età del Bronzo, si rileva la forte compenetrazione tra il contesto geomorfologico e l’edificato, che si posiziona prevalentemente su siti d’altura</corsivo>”, individua precisamente i beni culturali interessati dall’Impianto, tra i quali si richiamano qui quantomeno: </h:div><h:div>“<corsivo>Comune di Ballao.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La perimetrazione proposta per il sito di Funtana Coberta risulta errata e non comprende i settori, oggetto di scavo archeologico posizionati a est del perimetro proposto e riconoscibili anche dall’immagine satellitare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo> Comune di Goni</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La tomba di giganti di Is Foradas e l’insediamento di epoca romana omonimo sono conosciuti e segnalati nel Puc; quest’ultimo, indiziato anche dal materiale archeologico in dispersione superficiale; i due siti non sono stati individuati e posizionati nell’elaborato integrativo. Risulta non corretta la perimetrazione del sito di Pranu Muttedu, sottoposta a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 31.12.1980 ex lege 1089/1939.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Comune di Senorbì.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si specifica che per quanto riguarda il nuraghe Sisini è stato avviato il procedimento di verifica dell’interesse culturale e che tale procedura è in fase di chiusura. Il sito dista 4,9 km in linea d’aria dall’aerogeneratore SD06. Il nuraghe Cuccuru e Cresia insiste sotto una struttura moderna, un’opera incongrua che dovrebbe essere eliminata al fine di una riqualificazione del sito. Anche per questo sito questa Soprintendenza ha avviato l’istruttoria per l’apposizione del vincolo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Comune di Siurgus Donigala.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il comune di Siurgus Donigala, i siti con dichiarazione di interesse culturale sono stati già dichiarati con procedimento amministrativo espresso di importante interesse culturale. Infatti, sebbene parzialmente interrati e inseriti all’interno dell’attività agricola, i nuraghi Lazzanau e Pranu Furonis A sono visibili sul terreno e facilmente individuabili. Il sito di Cuccuru ‘e Turri presenta una lunga fase di occupazione, con strutture di vari periodi tra cui dei circoli ascrivibili alla tipologia di quelli di Pranu Mutteddu di Goni. La presenza di questa tipologia di strutture in questo areale geografico risulta di particolare interesse scientifico, in quanto si consolida la rilevanza di una tipologia sepolcrale che per ora ha le sue attestazioni più significative a Goni e ad Arzachena (Li Muri). Per cui vista la rarità anche gli altri circoli segnalati sono da ritenere di interesse. Della Tomba di Giganti Mitza Piseddu residuano pochi blocchi e un frammento di stele, ma la tomba è nota sia da bibliografia sia dal censimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Tali indicazioni specifiche, sono accompagnate dal rilievo più generale per cui “<corsivo>l’area archeologica si sviluppa in un ampio areale posizionato a nord della SP 23 in località Pranu Muttedu e a S della stessa in località Genn’e Accas. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il sito si configura come la più importante area sacra/necropoli di epoca neolitica in Sardegna nella quale sono stati individuati e indagati due circoli megalitici a tumulo, tombe megalitiche di differenti planimetrie, allineamenti di menhir, strutture complesse con menhir e una ampia necropoli a domus de janas per un’estensione totale di circa 200.000 mq. Per queste motivazioni, il complesso archeologico è stato incluso nella tentative list per l’inserimento tra i siti Unesco e il riconoscimento della Preistoria sarda come patrimonio dell’umanità</corsivo>”.</h:div><h:div>Con la conclusione sul punto per cui “<corsivo>se si prende in considerazione l’intera totalità del parco archeologico, è verificato a seguito di sopralluogo che risultano oggi visibili, anche se poco sopra la linea dell’orizzonte, alcune delle pale eoliche pertinenti al parco eolico di Guardionara, cui Serra Longa risulta essere contiguo. Pertanto, i nuovi aereogeneratori, alti quasi il doppio degli esistenti, sono suscettibili di ingenerare un fortissimo impatto visivo sul sito creando una forte interferenza - non sufficientemente approfondita in sede progettuale - su questo eccezionale contesto, tra i più rilevanti della preistoria sarda. L’impatto visivo su questo sito complesso, un vero e proprio unicum e uno tra i più importanti della Sardegna, si configura come una criticità difficilmente superabile senza un radicale ridimensionamento degli aerogeneratori e una sostanziale modifica del progetto. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Infatti, tale criticità emerge anche dall’analisi delle indicazioni fornite dall’elaborato RpTav. 07 (carta dell’intensità percettiva potenziale) integrato come da prescrizioni di questo Ufficio dove si evidenzia come dall’area di Pranu Muttedu siano visibili 8 delle 9 pale in progetto. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Simile situazione si evidenzia per molti dei siti oggetto di provvedimenti di tutela e, più in generale, per i principali siti compresi nella buffer zone prevista dal DM 10.09.2010, all. 4. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>A titolo esemplificativo segnaliamo il nuraghe Goni, monumento, per il quale sono stati realizzati rendering e fotoinserimenti: gli elaborati prodotti in base all’angolo di visuale scelto per l’elaborazione a causa dell’orientamento non consentono la corretta analisi dell’impatto degli aerogeneratori che appare nullo, mentre in realtà da esso saranno visibili tutte e 9 le turbine in progetto</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Sotto questo aspetto, vale subito rilevare che senz’altro l’area oggetto di intervento non è interessata da vincoli diretti, come dedotto dalla ricorrente, ma, come emerge dalla superiore espositiva e come infatti correttamente rilevato dalla Soprintendenza “<corsivo>la ricognizione non è stata effettuata all'interno di tutto l'areale del parco, ma solo nel percorso previsto dai cavidotti, dalle pale e dalle strade. Nella documentazione prodotta non è indicato la buffer zone oggetto di indagine, che ai sensi del D.M. 10.9.2010, allegato 4, è pari a 50 volte l'altezza massima dell'aereogeneratore ossia, considerata l'altezza delle pale in progetto, di circa 9 km</corsivo>” (già con nota prot. n. 26538 del 20.7.2021 – doc. 2 Soprintendenza).</h:div><h:div>Ora, se è vero e pacifico, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca <corsivo>ex se</corsivo> e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest’ultimo con tali beni (<corsivo>ex multis</corsivo> T.A.R. Sardegna, n. 647/2020).  </h:div><h:div>11. E, nel caso di specie, tale valutazione è stata condotta ed è immune dalle censure mosse con il ricorso.</h:div><h:div>11.1. Nel primo parere reso dalla Soprintendenza prot. 22786/2022, in merito al patrimonio archeologico, già sopra analizzato, si conclude che “<corsivo>l’impianto si inserisce in un’area caratterizzata da una forte occupazione antropica in età antica, favorita dalle condizioni geografiche favorevoli all’insediamento umano. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l’idea di una intensità insediativa dell’areale particolarmente significativa. Gli aerogeneratori ricadono in prossimità di vari siti in cui sono già state avviate delle attività di scavo, come nel caso del nuraghe Goni, di Domus Suas, sempre a Goni, del castello Orguglioso a Silius e del nuraghe Sisini di Sisini. Al di là dello stato di conservazione, che non sempre è ottimale e che non si può valutare a pieno in presenza di potenti interri, e dei fenomeni di degrado, che devono essere considerati quali processi da invertire a favore di una riqualificazione e un recupero, si rileva la consistenza dei giacimenti archeologici che fanno da cornice a siti più noti e già oggetto di gestione strutturata quali Pranu Muttedu. Inoltre, oltre alle criticità legate all’impianto in progetto deve essere considerato l’effetto cumulativo che si genererà con i parchi eolici già esistenti a San Basilio e Siurgus e tra Mandas e Siurgus. Risultano, inoltre, in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell’areale territoriale in oggetto (Armungia e Ballao; Jerzu e Ulassai) che per dimensione degli aerogeneratori previsti creeranno forti interferenze visive sul patrimonio archeologico e andranno ad incidere pesantemente sull’impatto visivo dei siti in oggetto. Nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta forti criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell’areale, che difficilmente possono superate senza un radicale ridimensionamento delle opere previste</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico, si rileva già con il primo parere negativo che “<corsivo>il parco eolico denominato “Serra Longa” occupa una vasta area rurale le cui trasformazioni antropiche, legate essenzialmente alle attività tradizionali di sostentamento delle comunità locali, hanno modificato scarsamente il paesaggio agrario consolidato. (…) </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Come si deduce facilmente anche dalle argomentazioni riportate nella documentazione tecnica allegata, il contesto paesaggistico riferito alla breve e media distanza dall’impianto e alla buffer zone relativa all’area vasta appare omogeneo, stabile, riconoscibile, con un’incursione antropica bassa e con caratteri di naturalità significativi che si incrementano via via che dall’area dell’impianto ci si sposta verso nord e verso est in direzione della sub regione dei Tacchi calcarei di Perdas de Fogu, Jerzu e Ulassai, attraversando l’area del parco regionale del lago di Mulargia. (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l’estensione e la dimensione dell’opera, nonché la sua “durata”: l’incremento di altezza delle pale innesca, in effetti, un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dai rilievi tabulari delle sub regioni della Trexenta e del Gerrei, vero e proprio preambolo alla succitata area dei Tacchi calcarei, già gravata peraltro dalla presenza di altri parchi eolici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In diretta relazione con il precedente punto si pone il problema dell’alterazione dei caratteri percettivi del contesto paesaggistico analizzato: la visibilità dell’impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. Sulla breve distanza, l’istallazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture o ai bordi dei dirupi degli altipiani; la presenza delle torri, di altezza pari ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili (ben descritti negli elaborati tecnici, relazione paesaggistica e fotosimulazioni); la presenza delle torri eoliche è rilevante soprattutto in riferimento all’importante sito di Pranu Muttedu sul quale incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l’alterazione del “paesaggio culturale” che qualifica l’area, caratterizzato dall’unione inscindibile dell’opera dell’uomo preistorico/protostorico con il paesaggio di alta naturalità che ancora oggi si conserva.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La proposta modificativa presentata con le integrazioni, con il diverso posizionamento di alcune torri eoliche, non modifica le valutazioni sull’impatto complessivo dell’impianto che, comunque, nonostante la modifica sull’area di sedime di alcune torri eoliche, incide comunque sulla diffusa presenza delle emergenze di natura archeologica e sul paesaggio che esse contribuiscono a formare in continuità con le valenze percettive offerte dalle distese tabulari degli altipiani e delle colline circostanti</corsivo>” (doc. 4 Soprintendenza). </h:div><h:div>11.2. Nei successivi pareri prot. 36505/2022 (doc. 5 Soprintendenza) e prot. 4118/2023 (doc. 6 Soprintendenza), la Soprintendenza ha poi preso in considerazione le integrazioni documentali e modifiche proposte dalla ricorrente, nonché le osservazioni rese <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/1990 dalla stessa. </h:div><h:div>In particolare, quanto alle integrazioni trasmesse a seguito del parere negativo n. 22786/2022, con le quali “la <corsivo>proponente Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha proceduto all'eliminazione di 2 ulteriori aerogeneratori (SD01 e SD02) oltre a quello già eliminato nel corso della prima variante (SD05). La configurazione impiantistica del parco eolico così modificata risulta quindi costituita da n. 7 aerogeneratori della potenza nominale di 4,28 MW cadauno, anziché 10 da 3 MW così come inizialmente proposto, per una potenza nominale complessiva finale che risulta pari a ca. 30,0 MW (cfr. elaborato RI-Tav. 1). Le integrazioni trasmesse comprendono la revisione della documentazione progettuale già presentata secondo la riconfigurazione impiantistica composta da n. 7 aerogeneratori</corsivo>”, la Soprintendenza rileva:</h:div><h:div>- quanto al patrimonio archeologico, che “<corsivo>nonostante l’eliminazione di tre delle pale in progetto (SD 01, SD 02, SD 05) i rendering prodotti evidenziano il forte impatto visivo degli aerogeneratori sul sito in oggetto. Il rendering relativo al circolo 1, benché esso sia immerso nella vegetazione, evidenzia come siano ben visibili gli aerogeneratori SD 03 e SD 04; il rendering relativo alla radura compresa tra le tombe IV e VI in località Genn’e Accas evidenzia come siano visibili gli aerogeneratori SD 003 e 004 e più in lontananza gli aerogeneratori SB 07, SB 08 e SB09, ma soprattutto l’area occupata dal complesso di domus de janas in località Genn’e Accas, essendo in posizione rilevata e libera dalla vegetazione, subisce l’impatto visivo maggiore, risultando aperta verso il profilo ovest del parco eolico e verso i due gruppi di turbine SD 03/SD 04 e SB 07/SB 08 /SB 09.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Gli aerogeneratori in progetto, alti quasi il doppio degli esistenti, ingenererebbero un fortissimo impatto visivo sul sito creando una forte interferenza su questo eccezionale contesto, tra i più rilevanti della preistoria sarda. L’impatto visivo su questo sito complesso, un vero e proprio unicum e uno tra i più importanti della Sardegna, si configura come una criticità difficilmente superabile senza un radicale ridimensionamento degli aerogeneratori o un loro diverso posizionamento, che renderebbe necessaria una sostanziale modifica del progetto. Dall’elaborato RP-R.1.1 appare evidente il forte impatto visivo degli aerogeneratori in progetto per tutti i siti scelti per i rendering, il nuraghe Goni, (dal quale risultano visibili le pale SD 03, SD 04, SD 06 e SB 10e in secondo piano gli aerogeneratori SB 07, SB 08, SB 09), i circoli di S’Incorradroxiu a Silius (turbine SD 03, SD 04, SB 07, SB 08, SB 09), il nuraghe Sa Domu e s’Orcu di San Basilio (turbine SD 06, SB 10, SB07, SB 08, SB 09), il nuraghe Fruccau di Siurgus Donigala (turbine SD03, SD 04, SD 06, SB 10), nuraghe S’Ega (turbine SD 03, SD 04) e il nuraghe Bau Orroli (SB 07, SB 08, SB 09, SD03, SD 04) a Siurgus Donigala come anche l’insediamento di Cuccuru ‘e Turri (turbine SB 07, SB 08, SB 09). Tali criticità emergono chiaramente anche dall’analisi delle indicazioni fornite dall’elaborato RPTav. 06 e RP TAV 07 (carta dell’intensità percettiva teorica e potenziale) integrato come da prescrizioni di questo Ufficio</corsivo>”;</h:div><h:div>- quanto al patrimonio architettonico e paesaggistico, che “<corsivo>la visibilità dell’impianto nel suo complesso è rilevante e difficilmente mitigabile. Anche lo spostamento delle pale dal sito di Pranu Muttedu non raggiunge l’esito prefisso di eliminare la cornice di taglio altamente tecnologico delle pale che fa da sfondo comunque all’importante sito, caratterizzato da un contesto di alta naturalità. (…) si riscontrano criticità difficilmente sormontabili sottese alla realizzazione dell’opera in oggetto, soprattutto in merito all’interferenza con il paesaggio formato dalla diffusa presenza di emergenze archeologiche e della loro relazione con il paesaggio agrario dell’area; anche le opere di contorno, quali le nuove strade di collegamento tra le torri eoliche, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, ancorchè ridotte e semplificate nei tracciati in relazione alla riduzione del numero delle torri, introducono uno sconvolgimento del paesaggio agreste caratterizzato da strutture a rete di basso impatto ed integrate con il contesto storico quali le strutture dei muretti a secco presenti e caratterizzanti il paesaggio da tempi storici (qualificati come beni identitari dal PPR della Sardegna) e i relativi tratturi e sentieri esistenti di collegamento delle varie aree, caratterizzati da basso impatto paesaggistico ed integrati con il paesaggio agrario; anche lo sconvolgimento di dette opere accessorie risulta non sostenibile dal paesaggio consolidato. Pertanto, considerate anche le criticità esplicitate per la parte relativa al patrimonio archeologico ed alla sua diffusa presenza sul territorio in esame, si considera che le proposte integrative sottoposte all’esame non superano le gravi criticità che un impianto di tale portata assegnano al territorio interessato dal parco eolico proposto; inoltre, le misure compensative proposte appaiono non risolutive e scarsamente bilancianti rispetto al danno paesaggistico che l’impianto potrebbe arrecare al sito. Pertanto, si esprime parere negativo al parco eolico proposto. Si suggerisce, infine, di attivare un’opzione alternativa consistente nella localizzazione del parco in un’area brownfield o, comunque, di scarso rilievo paesaggistico e meno densa di beni culturali</corsivo>” (parere prot. 36505/2022).</h:div><h:div>A seguito poi delle osservazioni presentate dalla ricorrente, con “<corsivo>Memorandum sull'iter istruttorio a seguito della III Conferenza dei Servizi</corsivo>” con allegato un “<corsivo>approfondimento legale</corsivo>”, che contesta l’inesistenza di beni culturali e paesaggistici con cui l’impianto interferirebbe direttamente, nonché la critica alla proposta di localizzazione dell’impianto in area <corsivo>brownfield</corsivo> e ribadendo il carattere non vincolante del parere della Soprintendenza, la stessa Soprintendenza ha ulteriormente argomentato nel parere prot. 4118/2023, rilevando in particolare l’impatto specifico del progetto: </h:div><h:div>- rispetto al patrimonio archeologico, “<corsivo>a titolo esemplificativo si riporta la foto simulazione prodotta dal proponete in relazione al sito di Cuccuru ‘e Turri, dichiarato con provvedimento espresso. Tale sito viene ritenuto di scarso interesse per il fatto che sorge su un lotto privato e attualmente adibito ad attività pastorale, aspetti (quello domenicale e quello della valorizzazione) che nulla incidono nella valutazione del particolare interesse archeologico.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pur non tralasciando di evidenziare le criticità relative a tutto il patrimonio archeologico esistente, nelle proprie note questo Ufficio ha focalizzato le problematiche relative al sito d Pranu Mutteddu, che è stato inserito nella tentative list dell’Unesco e che pertanto potrebbe essere oltremodo penalizzato fino all’esclusione dalla citata tentative list, qualora il contesto di giacenza sia alterato da ulteriori impianti eolici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, corre l’obbligo di ricordare il parere nota prot. n. 26538 del 20.7.2021, con cui questo Ufficio ha evidenziato la prossimità delle opere e degli aerogeneratori ai beni archeologici (a titolo esemplificativo si citano SD4, a 1,3 KM da Cuccuru e Turri, e SD6 600 metri da Funtan’e figu, SB07 che dista 700 metri da calla ‘e oi; SB9 dista 600 metri da nuraghe Bruncu pei cani e 800 metri dalla tomba di giganti Ortu). Nei pareri di questa Soprintendenza è stato analizzato puntualmente l’areale previsto di 9,125 Km, con particolare riferimento ai beni maggiormente vicini agli aereo generatori</corsivo>”;</h:div><h:div>- rispetto al patrimonio paesaggistico, “<corsivo>le emergenze ascrivibili al patrimonio della civiltà nuragica sono da sempre associate al particolare paesaggio sardo, dalle spiccate caratteristiche di omogeneità, anche percettiva; la stratificazione antropica del paesaggio sardo è caratterizzata da poche varianti date da limitati segni antropici quali le distese di praterie, la fuga di rade boscaglie, il diffuso reticolo dei muretti a secco, gli elementi puntiformi delle torri nuragiche, immerse nelle distese di sugherete o di cisteti; pertanto, il grado di sostenibilità si abbassa notevolmente nei riguardi dell’installazione di un parco eolico con torri di più di 100 metri di altezza. Nel caso in esame, oltre al classico paesaggio dell’entroterra sardo caratterizzato, appunto, dall’emergenza di qualche “tipica” torre nuragica, abbiamo anche l’”unicum” del circolo megalitico di Pranu Muttedu (candidato nella tentative list dell’UNESCO) il quale, contrariamente da quanto si afferma nel memorandum e nel contributo, non ha portato l’Ente preposto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ad escludere “qualunque parco eolico” ma specificatamente quello in esame in quanto, comunque, contribuisce ad inserire elementi detrattori tali da non essere sostenibili dal bene in questione: la presenza, anche in lontananza, delle incombenti torri eoliche, contribuiscono a svilire la percezione del sito, sia per chi si trovasse in prossimità dell’emergenza archeologica, sia per chi percorra il territorio in avvicinamento ad essa, snaturando così l’assetto culturale tutelato ed il suo contesto di riferimento</corsivo>”.</h:div><h:div>12. Ora, a fronte di tale ampio e articolato compendio motivazionale, reso anche in chiave dialogica con le controdeduzioni e integrazioni presentate dalla ricorrente, che si è riportato proprio per verificarne la sufficienza a fronte delle censure mosse in ricorso, ad avviso del Collegio non possono trovare accoglimento le deduzioni della ricorrente.</h:div><h:div>In senso contrario ad esse infatti, dalla superiore espositiva, emerge come l’amministrazione abbia ampiamente preso in considerazione e congruamente motivato in merito ai medesimi profili qui riproposti dalla ricorrente. </h:div><h:div>12.1. Non conduce ad una valutazione di illegittimità del giudizio negativo di compatibilità paesaggistica la circostanza per cui l’Impianto non interferisce in alcun modo con beni soggetti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e gli unici beni oggetto di vincolo diretto sono collocati nella fascia di rispetto dell’Impianto, poiché, come visto, l’amministrazione ha ampiamente e congruamente motivato, in concreto, sull’impatto negativo che l’Impianto produce sui beni di rilevanza archeologica presenti e tale valutazione concreta svolta, che non può considerarsi irragionevole o frutto di errori e carenze nell’istruttoria, è quanto, anche su un piano motivazionale, è richiesto all’amministrazione nell’esercizio del potere in esame. </h:div><h:div>12.2. Tali considerazioni si saldano inscindibilmente altresì con il superamento della censura per cui si sarebbe attribuito valore totalizzante ed assorbente alla valutazione di compatibilità con gli interessi di tutela del patrimonio archeologico e culturale, poiché invero essi sono stati oggetto di valutazione concreta e bilanciamento e ritenuti insuperabili e prevalenti. </h:div><h:div>Sul punto, anche a dimostrazione delle valutazioni comunque condotte, pur sulla base dei pareri acquisiti, da parte del Servizio V.I.A. regionale prima e dalla Giunta poi, nella deliberazione conclusiva qui impugnata si evidenzia che, anche attraverso il dialogo con il proponente, che ha più volte interloquito con gli enti coinvolti, si è cercato di considerare l’interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti a energia rinnovabile, richiamando: </h:div><h:div>- lo “<corsivo>scenario programmatico di riferimento, orientato alla massima incentivazione e diffusione delle fonti rinnovabili, e dal conseguente “favor” manifestato dal legislatore nazionale per la realizzazione degli impianti F.E.R., tenuto conto degli obiettivi nazionali (S.E.N., P.N.I.E.C., P.N.R.R.), che recepiscono gli indirizzi stabiliti in sede europea sin dalla direttiva n. 2001/77/CE, come da ultimo ribaditi dal Regolamento UE n. 2577/2022</corsivo>”; </h:div><h:div>- gli “<corsivo>ultimi sviluppi normativi tesi al perseguimento degli obiettivi anzidetti, comprese le innovazioni introdotte dalla legge n. 108/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n. 77/2021, nonché dal D.Lgs. n. 199/2021 (come anche modificato dal D. L. n. 50/2022) che ha, tra l'altro, introdotto, all'art. 20, comma 8 “aree idonee", la lettera c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici</corsivo>”;</h:div><h:div>- le “<corsivo>modifiche successivamente introdotte dal D.L. 24.2.2023, n. 13 (la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici)</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia, il Servizio VIA ha valutato come “<corsivo>tenuto conto delle specificità territoriali dell'impianto in esame e delle numerose presenze, in stretta prossimità, di beni sottoposti a tutela da parte del vigente D.Lgs. n. 42/2004 (…) il sito interessato dall'intervento non può essere considerato “area idonea”</corsivo>” e di poi concluso che “<corsivo>nel suddetto complessivo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, ha tenuto doverosamente conto anche di quelli inerenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e archeologico, anch'essi aventi rilievo di natura costituzionale ed europea. In particolare ha valutato che la tutela di detti interessi sia stata adeguatamente rappresentata dalla Soprintendenza che, anche nell'ultima nota prot. n. 4118 del 28.2.2023, ha confermato il proprio parere negativo, formulato non in maniera generica ma sulla base di un'analisi puntuale e circostanziata del contesto archeologico, storico-culturale e paesaggistico dell'area interessata dal proposto parco eolico, fornendo precise valutazioni in relazione all'impatto, anche cumulativo, ed evidenziando significative criticità, non mitigabili né compensabili, sull'esistente patrimonio archeologico, storico-culturale e paesaggistico</corsivo>”.</h:div><h:div>13. In ordine poi a quanto evidenziato dalla ricorrente circa “<corsivo>la mancanza del bilanciamento di questi interessi non riguarda il solo intervento oggetto di ricorso, ma denota un trend di carattere nazionale, che ostacola la realizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili, e l’attuazione dello stesso PNRR (di cui una notevole parte è dedicata a questo aspetto)</corsivo>” (p. 9 ricorso) e in memoria di replica per cui “<corsivo>l’insieme dei progetti – per una valutazione fatta a monte dal legislatore nazionale e da quello internazionale – è indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, che non possono essere raggiunti se viene mantenuta la prevalenza della produzione di energia da fonte fossile</corsivo>” (p. 5 replica), esse non possono considerarsi decisive ai fini dell’assentibilità del progetto, in presenza dell’ampia motivazione sin qui analizzata di contrasto dello stesso con altri interessi pubblici che non hanno, per ciò solo, perduto rilevanza. </h:div><h:div>In merito, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, anche recentemente questo Tribunale ha ribadito che “<corsivo>gli obiettivi energetici ed ambientali del Paese di cui alla Strategia Energetica Nazionale 2017 ed alla Proposta di piano nazionale integrato per l’energia ed il clima del 31 dicembre 2018 non comportano affatto la doverosità dell’approvazione del progetto presentato dalla Erg</corsivo>” (Cons. Stato, n. 8754/2021 e T.A.R. Sardegna n. 814/2022) e che “<corsivo>le effettive semplificazioni introdotte dalla precitata normativa nazionale con l’obiettivo di “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050” non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti</corsivo>” (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023). </h:div><h:div>Il Collegio, come già rilevato anche nel precedente di questo Tribunale relativo ad altro ricorso proposto dalla stessa Green Energy (cfr. la già citata T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 776/2023) non può fare a meno di rilevare, in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. </h:div><h:div>Invero, il “territorio”, quale componente dell’“ambiente”, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di “paesaggio”, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre. </h:div><h:div>14. Dunque, il bilanciamento compiuto e la motivazione resa in concreto in ordine ai singoli aspetti di incompatibilità ambientale del progetto, segnatamente sotto il profilo del rapporto con la tutela archeologica e paesaggistica, determinano l’irrilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del ricorso, della giurisprudenza ampiamente richiamata dalla parte ricorrente circa la necessità che la tutela del patrimonio culturale non abbia una portata totalizzante. </h:div><h:div>Tale portata infatti non discende dalla circostanza per cui venga denegata in toto la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile e non già solo, ad esempio, imposte prescrizioni o limitazioni, pur ammettendone la realizzazione, come sembra adombrare la ricorrente nel denunciare la mancanza di bilanciamento di interessi, bensì, come avvenuto nel caso di specie, alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, si impone una compiuta valutazione di tutti gli interessi rilevanti, verificando in concreto e con idonea motivazione le eventuali possibilità di mitigazione dell’impatto sui beni culturali e paesaggistici proposti dalla parte private. </h:div><h:div>Ciò che nel caso di specie è stato fatto, come risulta dalla motivazione dei ben tre pareri della Soprintendenza, resi anche a seguito di integrazioni e osservazioni e che esse hanno compiutamente preso in considerazione (cfr. <corsivo>supra</corsivo> parr. 11.1 e 11.2).</h:div><h:div>Di tal che, le critiche rivolte nel ricorso alle motivazioni esposte dall’amministrazione si risolvono unicamente nella valutazione, tuttavia soggettiva, della parte privata in ordine alla validità delle stesse osservazioni già confutate e comunque ampiamente esaminate e superate dall’amministrazione.</h:div><h:div>Per poterle perciò ritenere decisive ai fini dell’accoglimento del ricorso, si imporrebbe a questo giudice di non limitare il proprio sindacato alla valutazione di congruità del giudizio tecnico-discrezionale compiuto dall’amministrazione, bensì di operarne uno proprio o, ancor più precisamente, di condividere quello della ricorrente circa, ad esempio, la sufficienza ai fini della tutela, pur bilanciata, dei beni culturali, dei progetti presentati e delle misure compensative proposte, sposando le conclusioni degli atti presentati in corso di procedimento dalla ricorrente; la quale valutazione tuttavia è già stata svolta e motivata, in senso negativo, dal soggetto a cui è rimessa dall’ordinamento e al quale quindi il giudice amministrativo non può sostituirsi.</h:div><h:div>Non può dimenticarsi infatti che “<corsivo>l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile;</corsivo>" (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022; n. 776/2023).</h:div><h:div>15. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. </h:div><h:div>Le spese del giudizio, stante la complessità e peculiarità, fattuale e giuridica delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Gabriele Serra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>