<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230031520230713155021555" descrizione="" gruppo="20230031520230713155021555" modifica="13/07/2023 16:59:57" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00315"/><fascicolo anno="2023" n="00567"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230031520230713155021555.xml</file><wordfile>20230031520230713155021555.docm</wordfile><ricorso NRG="202300315">202300315\202300315.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\745 Marco Lensi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Montixi</firma><data>13/07/2023 16:59:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Lensi,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Montixi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia</h:div><h:div>serbata dal Comune di Golfo Aranci rispetto all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento attivato dalla ricorrente con la domanda di condono edilizio 2.10.1986 prot. 4985 e relative integrazioni – a norma della L.R. n. 47/1985 e della L.R. n. 23/1985 – relativa a piccole varianti non autorizzate (nel corpo “M”, vari subalterni, di un edificio realizzato in virtù della concessione edilizia 18.10.1978 n. 758/780 in Golfo Aranci, località Marineledda) consistenti, essenzialmente, in una diversa distribuzione volumetrica, con ampliamento del piano terra e di parte del piano interrato e di un box auto, senza incremento di volumetria né riduzione della distanza dal mare.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 315 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Novembre '79 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto n. 106/G; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ernesto Di Vizio, Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Golfo Aranci;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe, la NOVEMBRE ‘79 Srl ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Golfo Aranci rispetto alla domanda di condono edilizio avanzata dalla ricorrente in data 2.10.1986 con nota prot. 4985 e relative integrazioni, a norma della L.R. n. 47/1985 e della L.R. n. 23/1985, relativamente ad alcune varianti non autorizzate interessanti l’edificio realizzato in virtù della concessione edilizia 18.10.1978 n. 758/780 e precisamente il corpo “M”, e il box auto.</h:div><h:div>2. Espone la ricorrente, che a fronte della predetta domanda di condono avanzata, il Comune resistente avrebbe dapprima attivato il procedimento per poi sospenderlo nell’attesa che l’Amministrazione regionale si pronunciasse sulla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto della domanda di condono.</h:div><h:div>3. Rappresenta la Novembre ‘79 srl come, all’esito dell’articolato contenzioso sviluppatosi in merito ai cennati profili di compatibilità paesaggistica, con sentenza di questo TAR 26 aprile 2019, n° 371, confermata dal Consiglio di Stato sez. VI del 15 marzo 2021, n° 2224, tali aspetti venivano definiti in termini positivi per la ricorrente in ragione del parere favorevole a suo tempo reso dalla Regione con atto del 25 gennaio 2010.</h:div><h:div>4. Sulla scorta di tale rinnovato quadro, l’esponente -per il tramite del proprio legale-  ha instato per la definizione della domanda di condono che, tuttavia, pur a seguito di plurimi solleciti, non veniva in alcun modo riscontrata.</h:div><h:div>5. Avverso la perdurante inerzia dell’amministrazione comunale è, pertanto, insorta la parte ricorrente proponendo ricorso ex art. 31 e 117 cpa.</h:div><h:div>6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci che ha eccepito di non aver mai sospeso il procedimento per il rilascio del condono, quanto piuttosto, con riguardo alle pratiche inerenti all’intervento edilizio correlato alla realizzazione del box auto, di averlo denegato, comminando successivamente la demolizione delle opere abusivamente realizzate e, con riferimento, invece, alle modifiche apportate al “corpo M”, ha evidenziato di aver richiesto a suo tempo apposita documentazione integrativa, cui non aveva fatto seguito satisfattivo riscontro da parte della parte ricorrente. In particolare, la pratica risultava a tutt’oggi carente della richiesta perizia di idoneità statica dell’abuso, del computo metrico estimativo delle opere realizzate abusivamente e del conguaglio degli oneri concessori. </h:div><h:div>7. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza camerale del 13 luglio 2023.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso è fondato. </h:div><h:div>1.1. Parte ricorrente, a conclusione dell’articolato iter giurisdizionale afferente alla compatibilità urbanistica dell’intervento, ha reiteratamente richiesto all’amministrazione (cfr, PEC del 30 aprile 2021, del 20 giugno 2022 e del 1° dicembre 2022) di perfezionare la pratica di condono, rendendosi disponibile ad offrire ogni eventuale chiarimento e precisazione.</h:div><h:div>L’amministrazione dal canto suo ha serbato un contegno del tutto inerte astenendosi dal rendere alcun riscontro in merito alle richieste avanzate.</h:div><h:div>Solo all’esito della proposizione del ricorso, volto a stigmatizzare l’illegittimità di tale silenzio, l’amministrazione ha rappresentato che la pratica di condono inerente al box 110 era stata definita in senso reiettivo con i provvedimenti 8383 e 8390 dell’8 ottobre 1998 e che, con note prott. 7914 del 16 ottobre 1996 e 9690 del 19 dicembre 1996, l’ufficio condoni dell’amministrazione resistente aveva provveduto a notificare alla Società resistente una richiesta d’integrazione documentale necessaria al completamento della pratica. </h:div><h:div>1.2. Orbene, in disparte della vicenda afferente al box auto, con riguardo alla quale il procedimento correlato all’istanza di condono può effettivamente definirsi concluso, non altrettanto può dirsi in merito alle modifiche apportate al “corpo M”.</h:div><h:div>Infatti, non può non osservare il Collegio come il peculiare iter procedimentale e processuale sviluppatosi in un lasso temporale particolarmente ampio, nel cui ambito la questione inerente alla compatibilità paesaggistica si è intersecata con il restante sviluppo istruttorio della pratica, imponesse alla p.a. di farsi parte diligente, a valle della definizione della fase contenziosa e all’esito delle reiterate istanze del privato, nel rappresentare quale fosse lo stato della pratica e quali gli eventuali elementi mancanti e/o ostativi alla definizione della stessa.</h:div><h:div>Non risponde, infatti, ai canoni di buona amministrazione la condotta del Comune resistente che, nell’astenersi dal dare il benchè minimo riscontro alle reiterate richieste avanzate dal privato, giustifichi solo in giudizio l’impossibilità di definire la pratica per l’affermata incompletezza della documentazione a suo tempo prodotta.</h:div><h:div>1.3. La giurisprudenza sempre più accorta è pervenuta ad affermare, anche in base ad un elementare principio di civiltà giuridica (che pretende dall'Amministrazione un comportamento sempre improntato ai più moderni canoni di trasparenza e collaborazione), che l'obbligo di provvedere scaturisce non soltanto da specifiche previsioni di legge, attributive del potere amministrativo in capo alla p.a. (da esercitare entro il termine ordinario di cui all'art. 2 citato ovvero entro termini ad hoc fissati nella medesima fonte normativa attributiva del potere), bensì anche dai doveri solidaristici di correttezza e buona fede, che obbligano la p.a. a dare, comunque, riscontro alle istanze quando esigenze di giustizia sostanziale e di certezza dei rapporti impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in rapporto al quale il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, n. 183/2020, n. 3118/2020; Tar Lazio, Roma, n. 4739/2020 e n. 4604/2020).</h:div><h:div>In quest'ottica, si è persino pervenuti ad affermare che "<corsivo>In presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici"</corsivo> (cfr. Cons. St. n. 3118/2020 e n. 2370 del 2018; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07.05.2020, n.4806).</h:div><h:div>Pertanto, avendo il ricorrente attivato una pratica di condono, instando ripetutamente per la sua evasione, era preciso onere dell’Amministrazione riscontrare tali richieste rappresentando gli elementi che, in concreto, ne impedivano la pronta definizione.</h:div><h:div>1.4. In altri termini, i richiamati principi di correttezza e buona fede, avrebbero dovuto suggerire all’amministrazione di rappresentare già nel corso del procedimento le circostanze evidenziate solo all’esito della proposizione del presente giudizio in merito alla impossibilità di definire in senso favorevole per l’istante le pratiche in questione, offrendo al privato -a valle di una attività di certo non onerosa- quei chiarimenti che gli avrebbero consentito di attivarsi in senso conseguente, esonerandolo dall’avvio della presente iniziativa giudiziaria.</h:div><h:div>2. Conclusivamente, e per i suesposti motivi, il ricorso è meritevole di accoglimento e l’amministrazione va dichiarata tenuta a concludere, entro il termine di giorni 60 dal pervenimento della documentazione richiesta al ricorrente, la pratica di condono per il tramite di un provvedimento espresso, preavvertendo sin d’ora che, in difetto, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell’Ente inadempiente.</h:div><h:div>3. I peculiari profili della vicenda inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso:</h:div><h:div>- lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio sopravvenuto alla istanza formulata dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>- ordina all’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci di concludere, entro il termine di giorni 60 dal pervenimento della documentazione richiesta al ricorrente, la pratica di condono per il tramite di un provvedimento espresso, preavvertendo sin d’ora che, in difetto, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell’Ente inadempiente.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Montixi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>