<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220080420231010083250482" descrizione="" gruppo="20220080420231010083250482" modifica="10/10/2023 08:51:16" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Green Energy Sardegna 2 S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00804"/><fascicolo anno="2023" n="00776"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220080420231010083250482.xml</file><wordfile>20220080420231010083250482.docm</wordfile><ricorso NRG="202200804">202200804\202200804.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\745 Marco Lensi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gabriele Serra</firma><data>10/10/2023 08:51:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Lensi,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare,</h:div><h:div>- della Deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna recante “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale ricadenti nei comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS). Proponente: Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.”;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti e provvedimenti a esso presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, inclusi:</h:div><h:div>- la nota prot. D.G.A. n. 3964 del 17 febbraio 2022 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato di difesa dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, recante “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 45/24 del.2017. Progetto: “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW, da realizzarsi nel Comune di Nule (SS), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (R.T.N.), ricadenti nei Comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS)”. Proponente: Società Green Energy Sardegna 2. S.r.l. N. Reg. 19/I/19. Anticipazione esito negativo, ex art. 10 – bis della L. 07.08.1991, n. 241, s.m.i.”; </h:div><h:div>- i pareri sfavorevoli espressi nell'ambito del procedimento di VIA dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Sassari e Nuoro, e segnatamente: il parere prot. n. 10695 del 29 ottobre 2020; il parere prot. 15127 del 14 ottobre 2021; il parere prot. 8143 del 22 giugno 2022;</h:div><h:div>- per quanto occorrer possa: la nota prot. 23512 del 17 novembre 2020 (prot. D.G.A. n. 23395 del 16.11.2020), adottata dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente nella parte in cui richiama il parere sfavorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro prot. n. 10695 del 29 ottobre 2020; la nota prot. n. 5895/XIV.12.2.5 del 12 febbraio 2020, adottata dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, nella parte in cui elenca i beni presenti nell'“area buffer” di 1600 m.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 804 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Green Energy Sardegna 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Ludovica Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio V, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali - Servizio Tutela del Paesaggio Sassari e Nuoro, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente, Comune di Nule, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente Green Energy Sardegna 2 S.r.l. è titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW, composto da 7 aerogeneratori di potenza pari a 3 MW ciascuno, da ubicarsi presso il Comune di Nule (SS), località “Su Campu”, con le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da collocarsi nei comuni di Nule, Osidda (NU) e Buddusò (SS).</h:div><h:div>Rispetto ad esso, ha esposto che, avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e nonostante i pareri favorevoli assunti dai Servizi di tutela del paesaggio regionali per le aree interessate nonché dal Comune di Nule, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro ha formulato parere negativo, confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, conducendo infine all'adozione della a deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022, con cui la Regione Sardegna ha concluso negativamente il procedimento di compatibilità ambientale.</h:div><h:div>2. Avverso tali atti la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: </h:div><h:div>- I <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 14 bis della l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021 – violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2 del d.lgs. 42/2004 – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e delle linee guida di cui al d.m. 10.09.2010 - eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione nonché per violazione dei principi di buona amministrazione e del giusto procedimento – illogicità e arbitrarietà – violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ex art. 97 cost. e di proporzionalità – abuso di potere</corsivo>.</h:div><h:div>In primo luogo, il parere negativo della Soprintendenza non può essere considerato vincolante, come ritenuto dalla Regione.</h:div><h:div>Ciò in ragione del disposto dall’art. 30, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, in quanto l’Impianto non interferisce con beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004. Gli unici beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela (vale a dire, i Nuraghi Voes e Iscopalzu e il Nuraghe Biddè) sono, infatti, collocati rispettivamente ad una distanza di oltre 1 Km e di quasi 2 km dall’area dalla turbina più prossima a ciascun sito. </h:div><h:div>Né si può sostenere che l'art. 30 cit. sarebbe applicabile ai soli procedimenti <corsivo>stricto sensu</corsivo> autorizzatori e non anche al procedimento di VIA, neppure valendo, a tal fine, il richiamo, contenuto nella deliberazione impugnata, alla fascia di rispetto di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021. Invero, come ravvisabile dall’incipit della norma (“<corsivo>Ai soli fini della presente lettera […]</corsivo>”), la determinazione della fascia di rispetto di sette chilometri per impianti eolici rileva ai soli fini della qualificazione dell’area quale “area idonea”.</h:div><h:div>Inoltre, poiché non trova applicazione l'art. 26, comma 2 D.Lgs. 42/2004, come ritenuto dalla Regione, neppure mai richiamato dai pareri della Soprintendenza e, comunque, per l’assorbente ragione per cui l’area di Impianto non è sottoposta a puntuali vincoli archeologici o culturali.</h:div><h:div>In ogni caso, il provvedimento è illegittimo per violazione degli artt. 3 e 14 e ss. della L. 241/1990, che impongono, in ossequio ai principi generali di efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, oltre che ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, di bilanciare gli interessi concorrenti, adottando un provvedimento finale che costituisca il frutto di una autonoma valutazione dell’Amministrazione procedente.</h:div><h:div>- II <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 14 e 14 bis della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2 del d.l. 50/2022 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per violazione dei principi di trasparenza, di pubblicità, di buona amministrazione e del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del d.m. 10.09.2010 – violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e della direttiva 2009/28/ce del 23 aprile 2009 - violazione e falsa applicazione della comunicazione repowerue del 18 maggio 2022 e della “proposta di regolamento del consiglio che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili” del 9 novembre 2022 - violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 27 cost. e di proporzionalità – arbitrarietà. illegittimita’ derivata</corsivo>.</h:div><h:div>In ogni caso, la deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 si pone in insanabile contrasto con il disposto di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ove prevede che “<corsivo>eventuali valutazioni negative dia[no] adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, è del tutto mancato qualsivoglia giudizio in concreto di compatibilità dell’Impianto con le esigenze di tutela dei beni vincolati, anche alla luce del fatto che i beni archeologici individuati dalla Soprintendenza “<corsivo>nelle vicinanze</corsivo>” dell’Impianto Nule sono beni oggetto di “<corsivo>vincolo puntuale</corsivo>” e, pertanto, da fare oggetto di “<corsivo>puntuale</corsivo>” tutela, a nulla rilevando la mera “<corsivo>visibilità</corsivo>” dell’Impianto. </h:div><h:div>Visibilità peraltro da escludersi, come controdedotto dalla società e ignorato dalla Soprintendenza, posto che l’Impianto Nule non interferisce in alcun modo sulla visibilità dei siti archeologici indicati dal momento che sono gli stessi siti a non essere visibili dalla viabilità primaria o secondaria.</h:div><h:div>Quanto poi all'asserita incompatibilità sul piano agropastorale, non può sottacersi il dato per cui ciò che dalla Soprintendenza viene enfatizzato altro non è che un assetto agropastorale, in taluni casi in stato di abbandono. Al punto che lo stesso Comune di Nule auspica e ritiene necessario “<corsivo>un importante intervento di valorizzazioni di queste realtà</corsivo>” e che i Servizi regionali di tutela del paesaggio hanno espresso pareri favorevoli.</h:div><h:div>Né la Soprintendenza ha in alcun modo esplicitato le ragioni per cui neppure gli interventi di mitigazione e valorizzazione del sito siano considerati bastevoli al fine di “<corsivo>superare le criticità emerse</corsivo>” o ha mai indicato, in alcuno dei pareri formulati, le prescrizioni/condizioni che avrebbero consentito il superamento delle criticità asseritamente esistenti. </h:div><h:div>- III <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 14 e 14 bis della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dell’allegato 3 al d.m. 10.09.2010 – violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e della direttiva 2009/28/ce del 23 aprile 2009 – violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 7 del d.lgs. 199/2021 – violazione e falsa applicazione della delib.g.r. n. 40/11 del 7.8.2015, in combinato disposto con la delib.g.r. 59/90 del 27.11.2020 – violazione del principio di proporzionalità – arbitrarietà</corsivo>.</h:div><h:div>Infine, la Deliberazione n. 30/56 del 30 settembre 2022 è illegittima anche nella parte in cui ha fondato il giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla mera e statica ubicazione dell’Impianto in “<corsivo>area non idonea</corsivo>” ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015, in quanto il mero inquadramento dell’Impianto nella suindicata “area non idonea” non può assurgere aprioristicamente ad elemento ostativo ai fini della approvazione del progetto, né la fascia di rispetto summenzionata può essere interpretata nel senso di imporre distanze minime inderogabili dalle aree archeologiche.</h:div><h:div>3. Resistono il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e di Nuoro, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. </h:div><h:div>4. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.</h:div><h:div>5. All'udienza pubblica del 21 settembre 2023, in vista della quale sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. </h:div><h:div>L’impostazione sottesa al ricorso si articola in due principali macro-questioni: la prima attiene alla natura vincolante o meno per la Regione del parere della Soprintendenza, mentre la seconda impinge proprio nella valutazione condotta dalla Soprintendenza e dalla Regione circa gli asseriti insuperabili pregiudizi agli interessi pubblici di cui la stessa Soprintendenza è portatrice da parte dell’Impianto, denunciandosi appunto una mancata valutazione in concreto e comunque il difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai profili sollevati  nel corso del procedimento.</h:div><h:div>7. Ad avviso del Collegio, il primo aspetto non assume neppure portata così decisiva nel caso di specie, in quanto in realtà, dagli atti del procedimento e, segnatamente, dai pareri resi dalla Soprintendenza con le note prot. 10695 del 29.10.2020, prot. 15127 del 14.10.2021, prot. 8143 del 22.06.2022, e dalla deliberazione finale n. 30/56 de 30.09.2022 della Regione, emerge la valutazione concreta compiuta dai predetti enti in merito al giudizio di compatibilità ambientale negativo reso, che resiste, nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo in materia, alle censure spiegate in ricorso, come si vedrà di seguito.</h:div><h:div>Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “<corsivo>qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente</corsivo>”. </h:div><h:div>In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate con il primo motivo di ricorso, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “<corsivo>comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (…)  Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l’adozione di un parere negativo (…) Sotto questo profilo non è decisiva l’affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell’11 maggio 2022 è senz’altro esaustivo). (…) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell’art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante</corsivo>” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192).</h:div><h:div>8. Tali argomentazioni, a ben vedere, si saldano con il secondo dei profili da esaminarsi, che assume rilievo centrale e attiene all’esaustività e congruità della motivazione dei pareri della Soprintendenza e della deliberazione conclusiva della Regione. </h:div><h:div>In termini generali e rispetto alla forma del provvedimento, quanto alla deduzione di parte ricorrente per cui la deliberazione regionale n. 30/56 si sarebbe limitata a riportare ed accettare acriticamente le conclusioni della Soprintendenza senza operare alcun bilanciamento né motivazione, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto in diversi passaggi della motivazione del provvedimento impugnato emerge la piena consapevolezza del Servizio VIA prima e della Giunta regionale dopo dell’importanza che riveste per il Paese l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur ritenendosi tuttavia prevalenti, nell’esercizio della discrezionalità tecnico/amministrativa spettante all’organo emanante, le posizioni negative espresse dal Ministero dei Beni Culturali (oltre che dagli enti locali interessati) per le valutazioni esplicitate nell’atto reiettivo (cfr. ancora T.A.R. Sardegna, n. 192/2023). </h:div><h:div>9. Procedendo dunque ad esaminare le motivazioni che hanno condotto al giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto, in primo luogo la Soprintendenza individua precisamente i beni culturali interessati dall’Impianto: </h:div><h:div>“<corsivo>Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e dei precedenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In territorio comunale di Nule: circa 1500 m a sud-est della turbina NU05, circa 1200 m a sud-est della turbina NU06 e circa 1100 m dalla turbina NU07 il nuraghe Voes, tutelato ai sensi del D.M. 06.04.1964.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In territorio comunale di Osidda: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• circa 1800 m a nord- ovest della Turbina NU 01 il Nuraghe e villaggio in località Biddè, tutelato con D.D.R. 139/9.11.2010. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• circa 1300 a nord della turbina NU 05 il Nuraghe e villaggio di Iscopalzu, tutelato con D.D.R. 183/20.11.2012.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dall’esame della documentazione agli atti di questo Ufficio si evince la presenza di numerosi beni archeologici all’interno del “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”, che si elencano di seguito. In territorio comunale di Nule: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• necropoli a domus de janas di Terrasole (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 438) distante circa 490 m dalla turbina NU 01, circa 270 m dalla turbina NU 02, circa 650 m dalla turbina NU 03 e circa 690 m dalla turbina NU 04; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• nuraghe Duscamine (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3823) distante circa 1200 m dalla turbina NU 04, circa 1215 m dalla turbina NU 05, circa 1300 m dalla turbina NU 06 e circa 1515 m dalla turbina NU 07; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• nuraghe Badu 'e Porcheddos (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3817) distante circa 470 m dalla turbina NU 05, circa 815 m dalla turbina NU 06 e circa 1105 m dalla turbina NU 07; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• tomba di giganti Isporo (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 203) distante circa 1110 m dalla turbina NU 05, circa 1240 m dalla turbina NU 06 e circa 1315 m dalla turbina NU 07; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• nuraghe Laonidde (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3825) distante circa 1300 m dalla turbina NU 05, circa 1080 m dalla turbina NU 06 e circa 885 m dalla turbina NU 07; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In territorio comunale di Osidda: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• nuraghe Piradolta (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 2706), distante circa 1350 m dalla turbina NU 01; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• tombe dei giganti Sa Raighina (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 896), distante circa 1100 m dalla turbina NU 01;</corsivo>” (parere prot. 10695 del 29.10.2020).</h:div><h:div>A tale elencazione, la Soprintendenza aggiunge poi: “<corsivo>Di seguito si elencano ulteriori beni archeologici, ad integrazione di quelli elencati nella nota prot. 5895 del 12.2.2020 (agli atti con prot. 1414 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale quali beni archeologici con valenza paesaggistica, ricadenti all'interno del buffer di 1600 m dai rotori in progetto; bisogna ricordare che possono essere citati in questo ambito i beni tutelati dall’art. 10, quindi che siano vincolati o, in alternativa, di proprietà pubblica: NU01: nuraghe Piradolta (Osidda) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 2706), distante circa 1350 m; tombe dei giganti Sa Raighina (Osidda) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 896), distanti rispettivamente circa 1200 m e circa 1100 m; necropoli a domus de janas di Terrasole (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 438) distante circa 490 m. NU02: necropoli a domus de janas di Terrasole (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 438) distante circa 270 m. NU03: necropoli a domus de janas di Terrasole (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 438) distante circa 650 m. NU04: necropoli a domus de janas di Terrasole (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 438) distante circa 690 m; nuraghe Duscamine (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3823) distante circa 1200 m. NU05: nuraghe Iscobalzu (Osidda), tutelato ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.con D.D.R. 183/20.11.2012, distante circa 1360 m; nuraghe Badu 'e Porcheddos (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3817) distante circa 470 m; tomba di giganti Isporo (Nule). (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 203) distante circa 1110 m; nuraghe Duscamine (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3823) distante circa 1215 m; nuraghe Laonidde (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3825) distante circa 1300 m; nuraghe Voes , tutelato ai sensi del D.M. 06.04.1964, distante circa 1500 m. NU06: nuraghe Badu 'e Porcheddos (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3817) distante circa 815 m; tomba di giganti Isporo (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 203) distante circa 1240 m; nuraghe Duscamine (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3823) distante circa 1300 m; nuraghe Laonidde (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3825) distante m circa 1080; nuraghe Voes (Nule) distante m 1580; nuraghe Voes , tutelato ai sensi del D.M. 06.04.1964, distante circa 1200 m. NU07: nuraghe Badu 'e Porcheddos (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3817) distante circa 1105 m; tomba di giganti Isporo (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 203) distante circa 1315 m; nuraghe Duscamine (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3823) distante circa 1515 m; nuraghe Laonidde (Nule) (Repertorio dei beni paesaggistici e dei beni identitari: codice 3825) distante m circa 885; nuraghe Voes (Nule) distante 1400 m; nuraghe Voes , tutelato ai sensi del D.M. 06.04.1964, distante circa 1100 m</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Sotto questo aspetto, vale subito rilevare che senz’altro l’area oggetto di intervento non è interessata da vincoli diretti, come dedotto dalla ricorrente, ma, come emerge dalla superiore espositiva e come infatti correttamente rilevato dalla Soprintendenza “<corsivo>in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui è individuata un'area di non compatibilità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non devono ricadere beni di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ora, se è senz’altro vero e pacifico, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca <corsivo>ex se</corsivo> e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest’ultimo con tali beni (<corsivo>ex multis</corsivo> T.A.R. Sardegna, n. 647/2020).  </h:div><h:div>11. E, nel caso di specie, tale valutazione è stata condotta ed è immune dalle censure mosse con il ricorso.</h:div><h:div>11.1. Nel primo parere reso dalla Soprintendenza prot. 10695/2020, dopo aver evidenziato che “<corsivo>anche per alcuni edifici rurali è indicata negli elaborati l’interferenza del tracciato del cavidotto o della viabilità, ma non è specificato se per tali manufatti sia prevista la rimozione. Altre dimore rurali, antichi ovili o più recenti aziende agro-pastorali Nell’area dell’impianto o nelle aree limitrofe sono infatti presenti importanti beni archeologici e tracce di antichi insediamenti, dal neolitico al medioevo. La morfologia dell’area direttamente interessata dall’impianto è costituita da colline prevalentemente ricoperte da boschi (lecci, roverella, querce da sughero, ecc.), da macchia mediterranea e da pascolo, con rocce affioranti. I caratteri paesaggistici dominanti del luogo sono dunque in buona parte ancora naturali o riferibili al paesaggio storico agro-pastorale, con edificazione rada, tracce di frequentazione antichissime e limitata antropizzazione recente. I quadri naturali sono definiti sullo sfondo dai rilievi del Goceano e dalla catena montuosa del Marghine. Le quote delle aree collinari e dell’altopiano su cui è prevista l’installazione dell’impianto eolico superano i 700 mt sul livello del mare, alcuni dei siti di collocazione degli aerogeneratori (vedi ad esempio gli aerogeneratori NU.03, NU.05 e NU.07) si affacciano su ampie vallate. Tutte le aree individuate per la collocazione degli aerogeneratori hanno alto grado di visibilità dalle vallate circostanti e verso le vallate stesse, dai versanti della catena del Goceano e da un’ampia estensione di territorio, fino al Monte Ortobene</corsivo>”, si è allora concluso, che “<corsivo>le forti criticità sopra rilevate, l’introduzione degli aerogeneratori di 182 metri di altezza nel contesto paesaggistico agro-pastorale ancora in gran parte arcaico, con contenuti segni di antropizzazione recente e ampie visuali, l’incidenza degli aerogeneratori stessi sulla lettura della stratificazione insediativa del territorio e del paesaggio culturale e le modifiche previste alla viabilità storica, con eliminazione di alberature, di vegetazione e di importanti elementi quali i muri a secco che disegnano il paesaggio sardo, oltre alla rilevante presenza di importanti siti archeologici con i quali l’impianto interferirebbe negativamente, portano a ritenere non idonea la localizzazione proposta per tale tipologia di impianto e a valutare negativamente gli effetti che la realizzazione dell’impianto produrrebbe sul contesto paesaggistico e sul patrimonio culturale</corsivo>”.</h:div><h:div>11.2. Nei successivi pareri prot. 15127 del 14.10.2021 e prot. 8143 del 22.06.2022, la Soprintendenza ha poi preso in considerazione le integrazioni documentali e modifiche proposte dalla ricorrente, nonché le osservazioni rese <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/1990 dalla stessa, così motivando: </h:div><h:div>- quanto alla tutela del patrimonio archeologico, in merito all’intervento denominato “<corsivo>Progetto di compensazione ambientale o rimboschimento compensativo in Comune di Osidda</corsivo>”, la Soprintendenza rileva che “<corsivo>Poiché i lavori in oggetto prevedono “… lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm...” e “… l’apertura delle buche aventi dimensioni indicativamente 40 x 40 x 40 cm...”, si ravvisa un alto grado di rischio archeologico e la non ammissibilità degli stessi in assenza di accurate indagini archeologiche nel sottosuolo”</corsivo> e che <corsivo>“Sempre all’interno dello stesso elaborato, si sottolinea che il Nuraghe Biddè è in realtà ubicato nel territorio comunale di Osidda e non di Nule. A proposito di quanto scritto riguardo il Nuraghe Iscopalzu, si precisa che gli interventi di ristrutturazione del vicino agriturismo sono stati puntualmente autorizzati da questo Ufficio e che hanno sempre avuto effetti migliorativi sulla tutela e sulla visuale del monumento. Lo stesso Nuraghe, inoltre, contrariamente a quanto asserito nella Relazione Paesaggistica, non sarebbe comunque visibile dalle strade circostanti a causa della vegetazione e del suo ridotto sviluppo in elevato; l'agriturismo inoltre non potrebbe in alcun modo far "da schermo alla veduta del villaggio [scil. de S'Iscopalzu] per chiunque transiti per le strade Provinciali e Comunali circostanti " in quanto posto ad una quota inferiore e di scarso sviluppo in altezza</corsivo>” (parere prot. 15127/2021); </h:div><h:div>- quanto alla tutela del patrimonio paesaggistico, le controdeduzioni vengono superate evidenziando che “<corsivo>Le “situazioni agropastorali estremamente povere e disorganizzate” segnalate dal proponente come elemento detrattore del paesaggio interessato dall’impianto eolico sono invece proprio l’elemento caratterizzante e di valore di vaste aree della Sardegna centrale, e tali situazioni hanno contribuito a preservare in queste aree i caratteri di naturalità e a sottrarle allo sviluppo incontrollato che ha interessato altre aree con economia più ricca e organizzata. E gli “sparuti ovili” che punteggiano il territorio, numerosi in pietra a vista e coppi antichi, di dimensioni minime, costituiscono di questo ambito territoriale, insieme ai recinti e ai muri a secco, un ulteriore elemento di valore paesaggistico e importanti testimonianze della storia e della identità locale”</corsivo> e che<corsivo> “le misure di compensazione proposte, con creazione di una nuova area boscata con nuove alberature, costituiscono in realtà una compensazione minimale al danno determinato dalla eliminazione di alberi che possono essere anche secolari o comunque di notevole età, dei quali non si forniscono specifiche immagini fotografiche e che non sono comunque indicati nelle visuali fotografiche d’insieme</corsivo>” (parere prot. 15127/2021);</h:div><h:div>- quanto alla “<corsivo>Proposta progettuale per la valorizzazione del Nuraghe Voes fra identità e paesaggio culturale</corsivo>”, la Soprintendenza evidenzia, sotto un profilo archeologico, che “<corsivo>le valutazioni economiche previste nel Piano generale di investimenti, per un totale di 150.000,00 euro (da intendersi con ogni probabilità al lordo di oneri e tasse), a fronte di un impianto eolico della durata di messa in opera ed esercizio di 30 anni, risultano assolutamente inadeguate a garantire la tutela, la conservazione, la conoscenza dell'importante complesso archeologico, come del resto dovrebbe essere ben noto agli esperti della materia. (…) non può prescindere dalla sua più accurata documentazione, conoscenza mediante lo scavo stratigrafico e conseguente restauro, redazione di un accurato progetto di fruizione, con impegno scientifico ed economico di tutt'altra portata rispetto a quanto sommariamente abbozzato, oltre alle valutazioni già argomentate anche nei precedenti pareri circa l'impatto negativo che l'impianto in esame avrebbe proprio sui beni archeologici di cui si tratta</corsivo>” (parere prot. 8143/2022);</h:div><h:div>- sotto un profilo paesaggistico, la Soprintendenza argomenta che la stessa relazione proposta dalla ricorrente “<corsivo>non può che evidenziare il conflitto che nascerebbe dalla installazione nel paesaggio archeologico e a ridosso dei beni archeologici delle invasive e gigantesche pale eoliche: con lo stesso Nuraghe Voes che si propone di “valorizzare” e che oggi è pienamente protagonista del contesto paesaggistico, si vogliono porre in concorrenza gli aerogeneratori da 182 metri di altezza che si imporrebbero e risalterebbero per la mole sullo scenario archeologico unico al mondo. Tralasciando che l’elaborato resta ben lungi dal delineare una proposta progettuale, per la quale occorrerebbero nel caso specifiche professionalità, e propone un quadro economico peraltro del tutto inadeguato, anche un reale progetto di valorizzazione del Nuraghe Voes non potrebbe comunque in alcun modo superare le criticità emerse, già evidenziate da questo Ufficio nelle precedenti fasi di valutazione</corsivo>” (parere prot. 8143/2022). </h:div><h:div>12. Ora, a fronte di tale ampio e articolato compendio motivazionale, reso anche in chiave dialogica con le controdeduzioni e integrazioni presentate dalla ricorrente, che si è riportato proprio per verificarne la sufficienza a fronte delle censure mosse in ricorso, ad avviso del Collegio non possono trovare accoglimento le deduzioni della ricorrente.</h:div><h:div>In senso contrario ad esse infatti, dalla superiore espositiva, emerge come l’amministrazione abbia ampiamente preso in considerazione e congruamente motivato in merito ai medesimi profili qui riproposti dalla ricorrente. </h:div><h:div>12.1. Non conduce ad una valutazione di illegittimità del giudizio negativo di compatibilità paesaggistica la circostanza per cui l’Impianto Nule non interferisce con beni soggetti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e gli unici beni oggetto di vincolo diretto sono collocati nella fascia di rispetto dell’Impianto, poiché, come visto, l’amministrazione ha ampiamente e congruamente motivato, in concreto, sull’impatto negativo che l’Impianto produce sui beni di rilevanza archeologica presenti e tale valutazione concreta svolta, che non può considerarsi irragionevole o frutto di errori e carenze nell’istruttoria, è quanto, anche su un piano motivazionale, è richiesto all’amministrazione nell’esercizio del potere in esame. </h:div><h:div>12.2. Tali considerazioni si saldano inscindibilmente altresì con il superamento della censura per cui si sarebbe attribuito valore totalizzante ed assorbente alla valutazione di compatibilità con gli interessi di tutela del patrimonio archeologico e culturale, poiché invero essi sono stati oggetto di valutazione concreta e bilanciamento e ritenuti insuperabili e prevalenti. </h:div><h:div>Sul punto, anche a dimostrazione delle valutazioni comunque condotte, pur sulla base dei pareri acquisiti, da parte del Servizio V.I.A. regionale prima e dalla Giunta poi, nella deliberazione conclusiva qui impugnata si evidenzia che “<corsivo>Dall'analisi della citata ultima comunicazione della Soprintendenza è emersa, pertanto, la conferma del significativo impatto negativo, determinato dall'intervento, sul paesaggio e, in particolare, sul patrimonio culturale, non mitigabile e non compensabile dalle proposte avanzate dalla Società proponente. Ciò rende anche applicabili le disposizioni previste dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Il Servizio V.I.A., nell'ambito della propria istruttoria, come anche riportato, in sintesi, nella seduta della conferenza, ha tenuto conto delle recenti innovazioni normative, ispirate dal chiaro “favor” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzato al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sempre più importanti, a livello nazionale e internazionale, anche ai fini della tutela dell'ambiente. A mero titolo d'esempio sono state considerate le innovazioni introdotte dalla legge n. 108/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n. 77/2021, nonché, anche successivamente alla seconda seduta della conferenza, dal D.Lgs. n. 199/2021, come anche modificato, da ultimo, dal D.L. n. 50 del 2022”, pur tuttavia “Considerate le specificità territoriali dell'impianto in esame e le numerose presenze, in stretta prossimità, di beni sottoposti a tutela da parte del sopra menzionato D.Lgs. n. 42/2004, l'area proposta non può essere considerata “area idonea”, ai sensi delle richiamate, recenti, disposizioni normative e non si ritengono applicabili le procedure autorizzative specifiche per le medesime aree, previste dall'art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 199/2021. Il Servizio V.I.A., considerati non superabili i significativi e rilevanti impatti negativi emersi in sede istruttoria per l'impianto in esame, come sopra esplicitati e rappresentati, in particolare, dalla Soprintendenza, e comunque pienamente motivati e condivisi dal medesimo Servizio V.I.A., ha concluso l'istruttoria con la proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>13. In ordine poi alle sollevate questioni in merito alla circostanza per cui “<corsivo>L’Impianto Nule, per il quale il complessivo investimento è stimato in euro 34,4 milioni, si colloca pienamente nel solco della strategia individuata dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra responsabili dell’attuale grave emergenza climatica. Strategia nell’ambito della quale l’Italia, entro il termine ultimo del 2030, si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di energie rinnovabili sino a coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili</corsivo>” (p. 4 ricorso), esse non possono considerarsi decisive ai fini dell’assentibilità del progetto, in presenza dell’ampia motivazione sin qui analizzata di contrasto dello stesso con altri interessi pubblici che non hanno, per ciò solo, perduto rilevanza. </h:div><h:div>In merito, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ben chiarito che “<corsivo>gli obiettivi energetici ed ambientali del Paese di cui alla Strategia Energetica Nazionale 2017 ed alla Proposta di piano nazionale integrato per l’energia ed il clima del 31 dicembre 2018 non comportano affatto la doverosità dell’approvazione del progetto presentato dalla Erg</corsivo>” (Cons. Stato, n. 8754/2021 e T.A.R. Sardegna n. 814/2022) e che “<corsivo>le effettive semplificazioni introdotte dalla precitata normativa nazionale con l’obiettivo di “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050” non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti</corsivo>” (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023). </h:div><h:div>Il Collegio, in termini coincidenti, non può fare a meno di rilevare, in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile <corsivo>favor</corsivo> legislativo per gli impianti F.E.R.. </h:div><h:div>Invero, il “territorio”, quale componente dell’“ambiente”, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di “paesaggio”, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre.</h:div><h:div>14. Dunque, il bilanciamento compiuto e la motivazione resa in concreto in ordine ai singoli aspetti di incompatibilità ambientale del progetto, segnatamente sotto il profilo del rapporto con la tutela archeologica e paesaggistica, determinano l’irrilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del ricorso, della giurisprudenza ampiamente richiamata dalla parte ricorrente circa la necessità che la tutela del patrimonio culturale non abbia una portata totalizzante. </h:div><h:div>Tale portata infatti non discende dalla circostanza per cui venga denegata in toto la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile e non già solo, ad esempio, imposte prescrizioni o limitazioni, pur ammettendone la realizzazione, come sembra adombrare la ricorrente nel denunciare la mancanza di bilanciamento di interessi, bensì, come avvenuto nel caso di specie, alle amministrazioni coinvolte nel procedimento si impone una compiuta valutazione di tutti gli interessi rilevanti, verificando in concreto e con idonea motivazione le eventuali possibilità di mitigazione dell’impatto sui beni culturali e paesaggistici proposti dalla parte private. </h:div><h:div>Ciò che nel caso di specie è stato fatto, come risulta dalla motivazione dei ben tre pareri della Soprintendenza, resi anche a seguito di integrazioni e osservazioni e che esse hanno compiutamente preso in considerazione (cfr. parr. 11.1 e 11.2.).</h:div><h:div>Di tal che, le critiche rivolte nel ricorso alle motivazioni esposte dall’amministrazione si risolvono unicamente nella valutazione, tuttavia soggettiva, della parte privata in ordine alla validità delle stesse osservazioni già confutate e comunque ampiamente esaminate e superate dall’amministrazione.</h:div><h:div>Per poterle ritenere decisive ai fini dell’accoglimento del ricorso, si imporrebbe a questo giudice perciò di non limitare il proprio sindacato alla valutazione di congruità del giudizio tecnico-discrezionale compiuto dall’amministrazione, bensì di operarne uno proprio o, ancor più precisamente, di condividere quello della ricorrente circa, ad esempio, la sufficienza, ai fini della tutela dei beni culturali, dei progetti presentati e delle misure compensative proposte, sposando le conclusioni della Relazione Archeologica presentata in corso di procedimento dalla ricorrente; la quale valutazione tuttavia è già stata svolta e motivata, in senso negativo, dal soggetto a cui il potere è rimesso dall’ordinamento e al quale quindi il giudice amministrativo non può sostituirsi.</h:div><h:div>Non può dimenticarsi infatti che “<corsivo>l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile;</corsivo>" (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022).</h:div><h:div>15. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. </h:div><h:div>Le spese del giudizio, stante la complessità e peculiarità, fattuale e giuridica delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Gabriele Serra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>