<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220058120230926130859557" descrizione="" gruppo="20220058120230926130859557" modifica="27/09/2023 10:17:48" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Drago Alberto Adamo Cerchiari" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00581"/><fascicolo anno="2023" n="00682"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220058120230926130859557.xml</file><wordfile>20220058120230926130859557.docm</wordfile><ricorso NRG="202200581">202200581\202200581.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Jessica Bonetto</firma><data>27/09/2023 10:17:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div><h:div>Jessica Bonetto,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza n. 34 del 19 luglio 2022 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula, con oggetto “<corsivo>Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11.10.195 n. 23 e ss.mm.ii. di opere eseguite senza titolo edilizio e dell'autorizzazione ex art. 146 del d. lgs. 42/2004 sull'area ubicata in pula, località santa margherita – foxi e sali, censita in catasto al foglio 53, mappale 712</corsivo>”; </h:div><h:div>- del verbale di sopralluogo del 18 marzo 2022 e dell’allegata relazione tecnica a firma del Geom. Roberto Soru, Funzionario presso Settore Tecnico del Comune di Pula e ausiliario di P.G. e del Responsabile del medesimo Settore;</h:div><h:div>- ove d’occorrenza, della “<corsivo>Comunicazione di accertamento di opere abusive ai sensi dell’art. 27 dpr n. 380/2001 e dellart. 13 comma 4 della l.r. n. 8/2015</corsivo>” a firma del Comandante della Stazione Forestale di Pula del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, prot. n. 262 pos. 14.22.1 del 10 maggio 2022;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 581 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Drago Alberto Adamo Cerchiari, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pula, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizia Borea, Giuseppe Gentile Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Sardegna, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Francesco Marras, Emanuele Marras, Massimo Marras, Roberto Marras, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pula, di Francesco Marras, di Emanuele Marras, di Massimo Marras e di Roberto Marras;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza n. 34 del 19.7.2022 del Comune di Pula, avente ad oggetto “<corsivo>ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11.10.1985 n. 23 e ss.mm.ii. di opere eseguite senza titolo edilizio e dell’autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 sull’area ubicata in Pula, località Santa Margherita – Foxi e Sali, censita in catasto al foglio 53, mappale 712</corsivo>”.</h:div><h:div>In fatto ha allegato di essere l’attuale proprietario dell’area sita in Comune di Pula, località Santa Margherita – Foxi e Sali, sulla quale insiste un fabbricato ligneo ad uso civile abitazione (posto su di un basamento in calcestruzzo, sviluppato interamente su di un unico livello fuori terra, composto da ingresso-soggiorno, cucina, una camera, tettoia, veranda ed annesso cortile circostante di pertinenza esclusiva), oltre ad un ulteriore manufatto destinato a servizio igienico, il tutto censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 53, particella 712. </h:div><h:div>Tale abitazione è stata venduta al ricorrente da Marras Francesco e Manca Giuseppa, con atto pubblico rep. n. 3240 racc. 2547 del 23.12.2019, nel quale i venditori hanno dichiarato e garantito, assumendosene ogni responsabilità di legge: che i lavori di costruzione dei fabbricati insistenti sull’area erano stati eseguiti nell’anno 1962 in conformità con la normativa edilizio-urbanistica all’epoca vigente; che quanto realizzato era immune da vizi per i quali fossero stati adottati provvedimenti sanzionatori e che sull’area non erano stati eseguiti lavori per i quali dovesse richiedersi il rilascio di concessione e/o autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985; che i dati catastali dichiarati nell’atto e l’allegata planimetria erano conformi allo stato di fatto dell’immobile e che non vi erano difformità sulla consistenza ed attribuzione della classe, della categoria e della rendita catastale ex art. 17 del R.D. 13.4.1939 n. 562, tali da rendere obbligatoria la presentazione di una nuova planimetria. </h:div><h:div>In data 19.7.2022 è stata tuttavia notificata al Dottor Cerchiari l’impugnata ordinanza con la quale, sul presupposto della risalenza dei manufatti lignei presenti nell’area di sua proprietà ad epoca successiva all’anno 1978, quando risultavano necessari il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica, mai rilasciati, se ne ordinava la demolizione, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza sarebbero stati applicati i provvedimenti ulteriori previsti dalla vigente normativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali conseguenti. </h:div><h:div>Avverso tale ordinanza il ricorrente ha articolato le seguenti censure in diritto.</h:div><h:div>1. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 23/1985 e/o dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Con riferimento ai manufatti lignei presenti sui luoghi ed oggetto dell’ordinanza di demolizione (un fabbricato ad uso abitativo, articolato su un livello fuori terra e costituito da due vani ed un loggiato, avente una superficie coperta di circa 51 mq, una volumetria di circa 63 mc ed un’altezza massima di circa 3,25 mt; un manufatto in legno destinato a wc, avente una superficie coperta di circa 1,78 mq, una volumetria di circa 3,75 mc ed un’altezza massima di circa mt 2,1), il ricorrente contesta il presupposto affermato dal Comune (vedi anche verbale di sopralluogo ed allegata relazione tecnica del 18.3.2022) circa l’edificazione in data successiva all’anno 1978, in quanto a suo dire tali immobili risalirebbero al 1962, come dichiarato dai suoi danti causa all’atto dell’acquisto dell’area nel 2019. </h:div><h:div>Al contrario, l’Amministrazione ha ritenuto i manufatti lignei risalenti ad epoca successiva il 1978 traendo la propria conclusione dalla comparazione di un elaborato grafico (Tavola 2) rappresentante i manufatti in questione allegato alla pratica SUAPE attivata dal ricorrente, con due aerofotografie tratte dal sito internet www.sardegnageoportale.it:.</h:div><h:div>Il Comune ha infatti affermato: “<corsivo>dalla lettura del citato verbale di sopralluogo e della relazione tecnica allegata emerge che il fabbricato in legno ad uso abitativo e manufatto in legno destinato a wc è stato rappresentato nella tav. n. 2 sostitutiva integrativa bis con la dicitura “costruzione abitativa esistente ante 1962 non oggetto d’intervento in legno su basamento in calcestruzzo”, mentre lo stesso non risulta visibile nelle foto aeree degli anni 1968 e 1977-1978, consultabili dal sito: www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree ...</corsivo>”, aerofoto allegate come “ESTRATTI CARTOGRAFICI” alla richiamata relazione tecnica del 18.3.2022. </h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente i soli due “<corsivo>estratti ortofoto 1968 e 1977-78</corsivo>” allegati alla relazione tecnica del 18.3.2022, senza ulteriori accertamenti o verifiche da parte dell’Ente, non consentirebbero tuttavia di ritenere provata l’inesistenza dei manufatti alla data dichiarata del 1962, anche perché le foto utilizzate sarebbero state scattate su un’area caratterizzata da folta vegetazione che rendeva i fabbricati lignei mimetizzabili, anche per le ridotte dimensioni degli stessi (altezza massima di m. 3,25 per una superficie totale di 51 mq quanto al fabbricato ad uso abitativo e altezza massima di m. 2,19 per una superficie di mq 1,78 quanto al locale wc).</h:div><h:div>Il Comune, quindi, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto svolgere un’ulteriore istruttoria al fine di accertare la situazione di fatto esistente al 1962, così da verificare se a quella data detti manufatti effettivamente esistevano, come dichiarato dai danti causa del ricorrente all’atto della vendita, ovvero se gli stessi siano stati realizzati solo dopo il 1978 come invece affermato dall’Ente nel provvedimento impugnato.</h:div><h:div>2. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 23/1985.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente l’ordinanza sarebbe illegittima anche perché non contiene l’indicazione dell’area che verrebbe acquisita di diritto dal Comune in ipotesi di mancata demolizione nel termine assegnato.</h:div><h:div>Inoltre, il provvedimento non sarebbe stato notificato anche i suoi danti causa Marras Francesco e Manca Giuseppa, incombente a suo dire necessario, atteso che nell’ipotesi venisse accertata l’effettiva abusività dei manufatti, l’atto di vendita al ricorrente sarebbe nullo ab origine ex art. 40 della Legge n. 47/1985 e/o ex art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 per falsa dichiarazione della data di realizzazione dei fabbricati, sicché il Dottor Cerchiari non sarebbe mai divenuto proprietario del terreno e dei manufatti, né potrebbe di conseguenza provvedere alla demolizione intimata, in quanto privo della disponibilità giuridica dei beni.</h:div><h:div>Infine, a suo dire, senza il coinvolgimento dei suoi danti causa, il ricorrente non potrebbe essere chiamato a corrispondere, in caso di inottemperanza al provvedimento demolitorio, la sanzione pecuniaria ex comma 6 dell’art. 6 della L.R. n. 23/1985 e comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, e i signori Marras Francesco e gli eredi di Manca Giuseppa (odierni controinteressati) potrebbero agire in rivalsa nei suoi confronti laddove procedesse senza titolo alla demolizione dei manufatti lignei in contestazione.</h:div><h:div>Sulla base di tali argomentazioni il ricorrente ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata.</h:div><h:div>I controinteressati si sono costituiti in giudizio associandosi alle difese di parte ricorrente in ordine alla datazione dei manufatti lignei oggetto dell’ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>Il Comune di Pula si è costituto in giudizio contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.</h:div><h:div>All’udienza del 20.09.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutte le censure articolate.</h:div><h:div>Invero, come evidenziato dal Comune costituendosi in giudizio, il provvedimento impugnato è stato originato da un controllo che ha fatto seguito all’invio da parte del ricorrente, in data 13.1.2022, della comunicazione di inizio dei lavori di sistemazione dell’area, e della successiva trasmissione, sempre da parte del ricorrente, in data 25.2.2022, di un’ulteriore comunicazione di inizio lavori (anche definita “CILA Superbonus”), finalizzata all’efficientamento energetico del fabbricato ligneo esistente sull’area, dichiarazione annullata dallo stesso istante per motivi personali dopo alcuni giorni. </h:div><h:div>Anche alla luce della suddetta seconda comunicazione, poi ritirata dall’interessato, il Corpo forestale, al fine di verificare la corrispondenza dello stato di fatto dell’area con quanto indicato nelle tavole progettuali presentate dal ricorrente, ha acquisito documentazione catastale e le note aereofotogrammetrie relative all’area, dalla verifica delle quali sono emerse delle anomalie relativamente ai manufatti lignei oggetto dell’odierna ordinanza di demolizione, non trovando essi riscontro né negli elaborati catastali, né nelle foto aeree.</h:div><h:div>Pertanto, è stato fissato un sopralluogo congiunto per il 18.03.2022, al quale hanno partecipato il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula, con alcuni rappresentanti del Corpo forestale presso la Stazione forestale di Pula, il ricorrente e i suoi tecnici. </h:div><h:div>Durante il sopralluogo al ricorrente sono state contestate le difformità riscontrate, tra le quali l’inesistenza dei fabbricati lignei che, tuttavia, il Dottor Cerchiari sosteneva essere legittimi perché realizzati in data antecedente al 1967, come dichiarato dai suoi danti causa.</h:div><h:div>Oggetto di discussione in questo giudizio è quindi proprio la datazione dei predetti manufatti lignei, insistendo pacificamente gli stessi su area sottoposta a diversi livelli di tutela (ambientale, paesaggistica, del demanio marittimo), ricadendo – come allegato dall’Amministrazione in giudizio - in zona F (Zone turistiche) del Programma di fabbricazione vigente presso il Comune di Pula, e in zona F (Turistica) sottozona F2.12 (Insediamenti turistici spontanei e interventi ante “Legge Ponte” - Foxi e Sali) e parte zona H (Salvaguardia), sottozona H2.1 (Salvaguardia costiera), dell’adottato Piano urbanistico comunale; inoltre, l’area è ricompresa nell’Ambito di Paesaggio Costiero n. 2 (Nora) del Piano Paesaggistico Regionale, e gode di tutela ambientale e paesaggistica, anche per effetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle spiagge del Comune di Pula”, avvenuta con D.M. 19 luglio 4 1963; infine, l’area ricade nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo. </h:div><h:div>Pertanto, individuare la datazione dei manufatti risulta dirimente, atteso che se gli stessi risalgono, come sostiene il Comune, ad epoca successiva il 1978 ne va sicuramente affermata l’abusività perché si tratta di opere pacificamente realizzate senza titoli autorizzativi; al contrario, se i manufatti risultassero antecedenti il 1967, stante la superfluità in quel periodo dei predetti titoli in forza della normativa all’epoca vigente, l’ordinanza di demolizione risulterebbe illegittima.</h:div><h:div>Il Comune ha tratto la convinzione che tali manufatti risalgono ad epoca successiva il 1978, nonostante le dichiarazioni dell’odierno ricorrente e dei suoi danti causa circa la loro realizzazione prima del 1962, in quanto dal sopralluogo effettuato era emerso che il fabbricato in legno ad uso abitativo e il manufatto in legno destinato a wc, rappresentati con la dicitura “<corsivo>Costruzione abitativa esistente ante 1962 [1965, ndr.] non oggetto di intervento in legno su basamento in calcestruzzo</corsivo>” nella “<corsivo>Tav. n. 2 sostitutiva integrativa bis</corsivo>” della pratica n. 60 del 14 settembre 2021 presentata dallo stesso Dottor Cerchiari, non risultavano visibili nelle foto aeree degli anni 1968 e 1977-1978, consultabili dal sito: www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree.</h:div><h:div>E tale conclusione troverebbe per l’Ente conferma anche nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2809 del 5 ottobre 2004, dichiarativa dell’acquisto per usucapione dell’area in favore dei signori Giuseppa Manca e Francesco Marras, danti causa dell’odierno ricorrente, nella quale vengono richiamate le testimonianze acquisite nel procedimento civile, dalle quali si ricaverebbe che i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione sono stati edificati in data non anteriore gli anni 1970-71, e quindi certamente in data successiva alla cd. legge-ponte del 1967.</h:div><h:div>Il ricorrente, al contrario, sostiene che i manufatti in contestazione sarebbero stati edificati prima del 1967, senza quindi bisogno di alcuna autorizzazione, e tale conclusione troverebbe a suo dire conferma nella dichiarazione in tal senso dei suoi danti causa, operata nel 2019 all’atto della vendita dell’area e dei manufatti lignei ivi insistenti. </h:div><h:div>In particolare, il ricorrente contesta il fatto che l’Amministrazione abbia posto a sostegno della ritenuta datazione dei manufatti solo gli estratti ortofoto del 1968 e del 1977-78, in quanto a suo avviso tali elementi non costituirebbero prova sufficiente.</h:div><h:div>Sul punto, tuttavia, va innanzitutto rilevato che per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, spetta al privato l’onere di dimostrare la data di realizzazione del fabbricato senza i necessari titoli autorizzativi al fine di poter beneficiare del regime previsto dall’art. 31 comma 1 della Legge n. 1150 del 1942, fino alle modifiche apportate dall’art. 10 della c.d. Legge ponte n. 765 del 1967 che ha introdotto la necessità del previo rilascio del titolo edilizio stabilendo che “<corsivo>chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Tar Cagliari, con la sentenza n. 676 del 2023, si è infatti così pronunciato al riguardo: “<corsivo>per consolidata giurisprudenza, nel caso in cui sia contestata la realizzazione di opere edilizie abusive l’onere probatorio circa l’epoca di costruzione delle stesse grava sul proprietario raggiunto dall’ordinanza di demolizione (ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II (stralcio), n. 5219 del 27 marzo 2023); invero, ai sensi dell’art. 63, comma 1, e dell’art. 64, comma 1, c.p.a. spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità: la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è dunque posta a carico del privato e non dell’amministrazione, atteso che solo questi può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio (cfr. Cons. Stato, n. 903/2019)</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, non è l’Amministrazione a dover dimostrare la datazione delle opere senza titolo ad epoca successiva al 1967, bensì il privato che afferma la legittimità delle opere realizzate senza previo rilascio del titolo, a dover dimostrare la realizzazione dei manufatti prima di tale data.</h:div><h:div>In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, ad esempio con la sentenza n. 2906 del 2020, affermando: <corsivo>“Il Collegio, non soltanto sulla scorta della recente pronuncia di Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903, ma anche di una giurisprudenza del tutto consolidata sul punto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2179; id. 27 luglio 2015, n. 3666, 5 gennaio 2015, n. 6, 10 giugno 2014, n. 2960, e 22 settembre 2014, n. 4766), non può che ribadire, anche nel presente giudizio, che grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, primo comma, della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. “legge ponte” n. 765 del 1967. Tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità</corsivo>”).</h:div><h:div>E sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5668 del 2023 ha precisato: “<corsivo>tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (cfr. ancora, in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, 4 marzo 2019 n. 1476 e 9 luglio 2018 n. 4168)</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel caso in esame, invece, il ricorrente nulla ha dimostrato al riguardo, limitandosi a richiamare, a dimostrazione dell’asserita risalenza dei manufatti al 1962, le dichiarazioni dei suoi danti causa che tuttavia non possono ritenersi sufficienti in tal senso, sia per l’evidente interesse in causa degli stessi, che per l’assenza di elementi forniti dal ricorrente a conferma della verità di tali affermazioni.</h:div><h:div>Al contrario, pur non essendo come visto suo onere farlo, il Comune ha allegato gli elementi in base ai quali si può ricavare che i manufatti non esistevano prima del 1967, facendo riferimento, da un lato, alle foto aeree degli anni 1968 e 1977-1978, consultabili dal sito: www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree) dalle quali risulta che all’epoca le opere non risultavano ancora esistenti e, dall’altro, richiamando le testimonianze rese nel processo civile per usucapione dell’area che ha visto come parti i danti causa del ricorrente.</h:div><h:div>Pertanto, sulla base di tali motivi, certamente infondate sono le doglianze contenute in ricorso in ordine alla correttezza del presupposto posto dal Comune a fondamento dell’ordinanza impugnata, circa la data di realizzazione dei manufatti lignei.</h:div><h:div>Del pari prive di pregio risultano poi le censure concernenti la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione anche ai danti causa del ricorrente, avendo l’Ente correttamente ordinato il ripristino all’attuale proprietario dei beni che ha oggi la disponibilità dell’area (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1878 del 2010 “<corsivo>Il proprietario del suolo sul quale insiste la costruzione abusiva, infatti, è legittimato passivo ai sensi dell’art. 936 c.c., insieme al responsabile dell’abuso, dell’ordinanza di demolizione […] l’ordine di demolizione di opere abusive è notificato al proprietario dell’area, che si presume, fino a prova contraria, quanto meno corresponsabile dell’abuso, non avendo l’Amministrazione l’obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale</corsivo>”).</h:div><h:div>Né può il ricorrente invocare ragioni ostative all’esecuzione dell’ordine demolitorio facendo leva sull’asserita nullità <corsivo>ab origine</corsivo> dell’atto di vendita stipulato con i propri danti causa, dovendo comunque l’eventuale nullità dell’atto essere dichiarata dal Giudice Ordinario, e non ravvisandosi nelle more alcun limite in capo al ricorrente a dare esecuzione all’ordine demolitorio, salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei suoi danti causa.</h:div><h:div>Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria prevista per il caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, per pacifica giurisprudenza si tratta di una misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, avente carattere reale, sicché può colpire anche l’attuale proprietario, pur non responsabile dell’abuso, se comunque destinatario dell’ordine demolitorio (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 2558 del 2021). </h:div><h:div>Infine, per ciò che concerne l’indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, per giurisprudenza consolidata l’esatta indicazione della stessa non deve necessariamente essere presente nel provvedimento demolitorio, potendo essere chiarita nel successivo provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio dello Stato (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 5471 del 2017).</h:div><h:div>Conclusivamente, quindi, stante l’infondatezza di tutte le censure articolate dal ricorrente, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, per la peculiarità della fattispecie in esame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- respinge il ricorso;</h:div><h:div>- compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Jessica Bonetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>