<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220055420220912095155480" descrizione="CALENDARIO VENATORIO 22 23 -ACC. LIM. MORIGLIONE (CONF. DP 225 22)  RESPINGE NEL RESTO - CC 5 10" gruppo="20220055420220912095155480" modifica="12/09/2022 12:09:21" stato="2" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00554"/><fascicolo anno="2022" n="00226"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220055420220912095155480.xml</file><wordfile>20220055420220912095155480.docm</wordfile><ricorso NRG="202200554">202200554\202200554.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Cagliari\Sezione 1\2022\202200554\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>marco buricelli</firma><data>12/09/2022 12:09:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Marco Buricelli</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento parziale</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia, e previa adozione di misure cautelari monocratiche,</h:div><h:div>del decreto A/7 prot. n. 4143 del 10.8.2022, dell’Assessore della difesa dell’Ambiente, concernente il calendario venatorio per la stagione 2022-2023;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, proposto da: Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, LAC, LAV, ENPA, LIPU, LNDC-Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato Ambiente, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituitasi in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Associazione Caccia Pesca Ambiente, non costituitasi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso, con i relativi allegati;</h:div><h:div>vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; </h:div><h:div>rilevato preliminarmente che il fascicolo di causa non contiene il provvedimento impugnato del quale viene chiesto l’annullamento parziale, vale a dire il decreto RAS –Assessorato della difesa dell’Ambiente, prot. n. 4143 del 10.8.2022, recante il calendario venatorio 2022/2023;</h:div><h:div>che risulta invece allegato al ricorso il decreto direttoriale regionale in data 3.8.2022, relativo  al calendario venatorio 2022/2023 e recante il giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale –VINCA, atto con cui si esprime tra l’altro il giudizio che l’attività venatoria debba essere sospesa con riguardo alle  specie Moriglione e Pavoncella;</h:div><h:div>che, nondimeno, alla luce della segnalata situazione di estrema gravità e urgenza, si ritiene ugualmente di poter provvedere sulla istanza;</h:div><h:div>puntualizzato in via preliminare che le associazioni ricorrenti segnalano quale inizio del danno la data del 15 settembre 2022 ma che, dall’esame del decreto impugnato (p. 14.), la caccia al Moriglione è prevista a partire dal 18 settembre e fino al 29 gennaio 2023, con un prelievo limitato a tre capi stagionali, e la caccia alla Pavoncella, a partire dal 13 ottobre 2022 e fino al 29 gennaio 2023, con un prelievo di cinque capi al giorno e 25 stagionali, come correttamente specificato nel ricorso;</h:div><h:div>fatta salva ogni valutazione collegiale su rito e merito;</h:div><h:div>considerato:</h:div><h:div>che, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;</h:div><h:div>che la prima camera di consiglio utile per la trattazione di misure cautelari collegiali risulta fissata per il 5 ottobre 2022;</h:div><h:div>che da un primo esame di insieme del ricorso emerge che il danno risulta illustrato in modo sufficiente soltanto con riferimento alla caccia del Moriglione e della Pavoncella, mentre, per le altre specie faunistiche, le deduzioni formulate, in punto di danno e, segnatamente, di estrema gravità e urgenza appaiono, allo stato, alquanto generiche;</h:div><h:div>che la richiesta di misure cautelari monocratiche, riferita al prelievo della Pavoncella, non può  essere accolta, dato che l’apertura della caccia è prevista per il 13 ottobre e la situazione di fatto prospettata non risulta talmente urgente da imporre un intervento presidenziale immediato e da rendere intempestivo il provvedimento collegiale previsto per il 5 ottobre;</h:div><h:div>che, invece, quanto alla caccia al Moriglione, disposta “a partire dal 18 settembre”, a un primo esame i motivi di ricorso formulati appaiono perlomeno non manifestamente infondati e meritevoli comunque di approfondimento in sede collegiale;</h:div><h:div>che, come considerato con decreto presidenziale n. 225/2022 adottato sul ricorso, per certi versi analogo, n.r.g. 553/2022, “con nota prot. n. 39696 del 28 maggio 2020 il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) aveva motivatamente proposto di escludere il Moriglione dai calendari venatori, anche al fine di evitare il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, e che l’ISPRA, nel parere trasmesso il 26 luglio 2022 alla Regione Autonoma della Sardegna (v. pag. 3), ha fatto esplicito riferimento alla citata nota del MATTM”;</h:div><h:div>vista l’ordinanza cautelare di accoglimento di questo TAR n. 284/2021, relativa alla cacciabilità del Moriglione nella precedente stagione venatoria, e considerato che le ragioni, esposte nel decreto impugnato (v. pagine 17. e 18., punto 14.), che hanno indotto la Regione a consentire comunque la caccia del Moriglione, non condividendo la proposta del MATTM di divieto di caccia, e altre valutazioni similari, dovranno essere vagliate in modo approfondito in sede collegiale, in relazione ai profili di illegittimità prospettati nel ricorso;</h:div><h:div>che, con riguardo a quanto sopra osservato e al pregiudizio segnalato, idoneo a determinare una situazione irreversibile, sussiste, “in parte qua”, il presupposto della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, a cui l’art. 56 c.p.a. subordina la concessione della tutela cautelare monocratica;</h:div><h:div>che, quanto all’aspetto della durata della attività venatoria, ogni eventuale questione attinente alla anticipazione della chiusura della attività medesima a data anteriore al 29 gennaio 2023 potrà essere adeguatamente esaminata in sede collegiale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche di cui in premessa esclusivamente con riguardo alla caccia al Moriglione. Per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, nella parte in cui prevede la caccia al Moriglione a partire dal 18 settembre 2022, fino alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021, alla quale rimette le parti per la trattazione collegiale della domanda cautelare. </h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari il 12 settembre 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>