<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220055320221006094928312" descrizione="" gruppo="20220055320221006094928312" modifica="10/6/2022 11:58:03 AM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00553"/><fascicolo anno="2022" n="00254"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220055320221006094928312.xml</file><wordfile>20220055320221006094928312.docm</wordfile><ricorso NRG="202200553">202200553\202200553.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>tito aru</firma><data>06/10/2022 11:55:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Tito Aru,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>del decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 4143/7 del 10 agosto 2022, pubblicato sul BURAS in data 25 agosto 2022, con il quale la Regione ha adottato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, limitatamente all’allegato n. 1 ove prevede la caccia al moriglione a partire dal 18 settembre e alla pavoncella a partire dal 13 ottobre sino alla terza decade del mese di gennaio (29 gennaio 2023).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 553 del 2022, proposto da: </h:div><h:div>Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Associazione Nazionale Libera Caccia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci, Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Enalcaccia, Associazione Caccia Pesca Ambiente, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Federcaccia Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci, Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Associazione Nazionale Libera Caccia Sardegna;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> spiegato da Federcaccia Sardegna;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto il decreto presidenziale n. 225 del 9 settembre 2022 di accoglimento in sede monocratica dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>1) che la determinazione assunta dalla Regione, come evidenziato in ricorso, può contribuire ad un consistente peggioramento dello stato di conservazione delle specie in questione in quanto l’asserito (ma contestato) incremento della popolazione di Pavoncella e Moriglione risultato nell’ultimo periodo di rilevazione - a fronte di un sicuro consistente calo accertato nei periodi precedenti - rafforza l’esigenza di tutela  – peraltro  già riconosciuta nell’anno precedente da questo Tribunale con ordinanza n. 284/2021 - in vista di un più stabile e consolidato ripopolamento che potrebbe essere gravemente compromesso dalla riapertura della caccia consentita con il decreto impugnato;</h:div><h:div>2) che il parere che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, così recita, per la parte qui di interesse:</h:div><h:div>“<corsivo>Per quanto riguarda le specie Pavoncella e Moriglione si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio c.a. in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie. Inoltre, in riferimento al richiamo contenuto nella nota sopra citata relativo alla necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione, si informa che questo Istituto, onde contribuire al conseguimento dell'obiettivo, sta ultimando la redazione delle bozze dei piani di gestione di Moriglione e Pavoncella, il primo dei quali è al momento in fase di consultazione da parte di esperti e portatori di interessi</corsivo>”;</h:div><h:div>3) che la richiamata nota del Ministero così recita:</h:div><h:div>“<corsivo>Si fa seguito alla nota inviata dalla scrivente Direzione il 7 aprile 2020 Prot. n. 24896, richiamando altresì la nota della ex Direzione generale per la protezione della natura e del mare Prot. n. 16169 del 9 luglio 2019 di pari oggetto, con cui si invitavano codeste Regioni e Province autonome ad escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Questo invito è stato rinnovato tenuto anche conto del fatto che, durante l’ultimo Meeting delle Parti, le specie citate sono state inserite nell’allegato A dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia ed Africa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Come è noto i recenti pronunciamenti dei TAR relativi ai calendari venatori della stagione 2019-20 hanno stigmatizzato l’inserimento delle specie in oggetto tra le specie cacciabili.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A questo proposito appare opportuno richiamare la Guida interpretativa alla caccia della Commissione Europea, con particolare riguardo all’obiettivo generale fissato dalla normativa europea di assicurare il mantenimento delle popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso di specie in declino, la caccia non può per definizione essere considerata sostenibile, qualora non si sia in grado di assicurare l’inversione della tendenza al declino. La necessità di adottare e attuare piani di gestione per assicurare tale inversione di tendenza è già stata evidenziata nell’ambito del caso EU-Pilot 6955/14, che precede, come è noto, l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Pertanto, risulta massimamente urgente per le specie moriglione e pavoncella, già oggetto di esplicito richiamo a seguito dell’iscrizione negli allegati dell’Accordo AEWA, sospenderne la caccia. La caccia delle due specie sopra richiamate appare in contrasto con le prescrizioni di cui all’articolo 7 della “Direttiva Uccelli” e il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con conseguenti danni a carico dell’erario, deve con ogni mezzo essere scongiurato</corsivo>”.</h:div><h:div>4) che dette evidenze di particolare rilievo non possono essere superate dall’osservazione regionale che l’Ispra – che potrà se del caso essere espressamente sollecitato sul punto - non ha ancora predisposto i piani di gestione per pavoncella e moriglione;</h:div><h:div>5) che in presenza di un quadro fattuale contraddittorio, in forza del cd. «principio di precauzione» che costituisce un principio prudenziale di tutela ritenuto superabile solo con la prova contraria del fatto su cui esso si fonda, in presenza di dati e di rilevazioni forniti dalle parti parzialmente contrastanti sul trend di ripopolamento di Moriglione e Pavoncella non può che attribuirsi prevalenza al <corsivo>periculum</corsivo> di pregiudizio delle specie;</h:div><h:div>6) che, in relazione a quanto sopra osservato e come detto al pregiudizio prospettato idoneo a determinare una situazione di danno irreversibile, sussistono i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>7) che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: </h:div><h:div>a) sospende il provvedimento impugnato avente ad oggetto “Calendario venatorio 2022/2023”, nella parte riguardante la caccia al Moriglione (Aythia ferina), alla Pavoncella (Vanellus vanellus);</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 1° febbraio 2023.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase del giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Tito Aru</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>