<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210059220221212193606987" descrizione="" gruppo="20210059220221212193606987" modifica="12/12/2022 7:53:28 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ditta Solinas Emanuele" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00592"/><fascicolo anno="2022" n="00857"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210059220221212193606987.xml</file><wordfile>20210059220221212193606987.docm</wordfile><ricorso NRG="202100592">202100592\202100592.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\758 Antonio Plaisant\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gabriele Serra</firma><data>12/12/2022 19:53:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/12/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. MIC_SABAP-SS14/06/2021 0008838-P del 14.6.2021 a firma del Soprintendente per le Province di Sassari e Nuoro, con il quale è stata disposta la “sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.” autorizzati mediante “Provvedimento Unico n. 115 del 13/09/2017 – Progetto impianto minieolico” in Comune di Pattada, Località Mastrarigione;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Solinas Emanuele il 17/9/2021: </h:div><h:div>- della nota prot. MIC_SABAP-SS 05/08/2021 0011650-P con la quale la Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/90, l'“Avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui alla Parte II – Titolo I art. 10, c. 3 lettera a, artt. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.”;</h:div><h:div>- ove occorra, della presupposta relazione istruttoria prot. MIC_SABAP-SS 18.6.2021 0009125-P a firma del Funzionario Archeologo dott. Gianluigi Marras.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Solinas Emanuele il 9/2/2022: </h:div><h:div>- del decreto del Ministero della Cultura - Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n° 97 del 21.11.2021, notificato esclusivamente al proprietario dell'area in data 1.12.2021 unitamente alla nota di accompagnamento prot. n° 6989 del 24.11.2021, mediante il quale “il bene denominato “Nuraghe Punta Olisé” – sito nel Comune di Pattada, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati” è stato “dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n, 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto legislativo”;</h:div><h:div>- dell'allegata relazione archeologica del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;</h:div><h:div>- dell'allegata planimetria catastale e dell'allegato riepilogo dei dati catastali;</h:div><h:div>- della proposta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro espressa con nota prot. n° 17088 del 19.11.2021, (conosciuta solo per estremi), e della documentazione allegata;</h:div><h:div>- del verbale della seduta del 19.11.2021 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna (conosciuto solo per estremi), nella parte in cui ha dichiarato l'interesse particolarmente importante del suddetto bene immobile;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ditta Solinas Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23; </h:div><h:div>Comune di Pattada, Sportello Unico Attivita' Produttive Comune di Pattada, Regione Sardegna Assessorato Difesa Ambiente Dir. Gen. Corpo Forestale e di Vigilanza Amb. Ispettorato Rip. di Sassari, Segretariato Regionale per la Sardegna - Ministero della Cultura, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro e di Regione Autonoma della Sardegna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Parte ricorrente ha esposto di aver presentato al Comune di Pattada, in data 24.03.2017, l’istanza D.U.A. prot. n° 1748 (Cod. Univ. SUAPE 3136), finalizzata alla “<corsivo>installazione e connessione alla rete pubblica 0,4 kV di un aerogeneratore da 59,9 kW. Ottenimento autorizzazioni per le opere di connessione. Rilascio ad E-Distribuzione dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio opere rete. Pratica n. 134487</corsivo>”.</h:div><h:div>All'esito della conferenza di servizi, veniva adottato il provvedimento unico n. 115 del 13.09.2017 di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, il quale veniva dapprima sospeso per l'acquisizione del parere espresso del Servizio SASI relativamente al dimensionamento della pala eolica e, escluso che il progetto necessitasse di sottoposizione a VIA, con determinazione conclusiva del procedimento unico SUAP n. 114 del 20.09.2019, il SUAPE convalidava il provvedimento unico n. 115 del 13.09.2017.</h:div><h:div>2. Tuttavia, in data 14.06.2021 è stata adottata l'impugnata ordinanza di “<corsivo>sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.</corsivo>” da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, la quale è motivata in ragione della segnalazione circa la presenza di <corsivo>"…accumuli di massi verosimilmente riconducibili a resti archeologici…</corsivo>" e della riscontrata presenza di "<corsivo>un nuraghe monotorre, posto a brevissima distanza dallo scasso operato per l'impianto della Pala Eolica</corsivo>".</h:div><h:div>3. Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto col ricorso principale, in primo luogo, il difetto di istruttoria, in quanto l’approfondimento sull’eventuale insistenza nel sito di manufatti di rilevanza storico-archeologica avrebbe dovuto (se del caso) essere condotto in un momento antecedente rispetto al rilascio del titolo autorizzativo sulla D.U.A. presentata dalla ricorrente; nel caso di specie, invece, la sospensione è intervenuta decorsi due anni dalla convalida del provvedimento autorizzativo e dunque la ricorrente ha maturato un legittimo affidamento circa la realizzabilità dell’intervento.</h:div><h:div>In merito, rileva anche che i massi a cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato non sono stati rinvenuti per effetto degli scavi propedeutici all’insediamento della pala; le pietre che oggi la Soprintendenza ha ipotizzato possano costituire un nuraghe monotorre sono sempre state fuori terra e, dunque, visibili mediante sopralluogo, oltreché individuabili come potenziale “resto archeologico” da soggetti con competenze in materia.</h:div><h:div>Ha inoltre, dedotto il difetto di motivazione della sospensione in merito all'inclusione del rinvenimento in questione nella categoria dei beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, non risultando neppure che i citati accumuli di massi presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, mancando peraltro la dichiarazione <corsivo>ex</corsivo> art. 13 d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Infine, ha dedotto il difetto di proporzionalità nell'adozione della misura inibitoria.</h:div><h:div>4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ditta ricorrente ha poi impugnato l'avvio del procedimento e la relazione istruttoria volta all'adozione della dichiarazione dell’interesse culturale del bene citato e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura - Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 7 del 21.11.2021, mediante il quale “<corsivo>il bene denominato “Nuraghe Punta Olisé” – sito nel Comune di Pattada” è stato “dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n, 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto legislativo</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1. Con i primi motivi aggiunti, oltre ad estendere le censure del ricorso principale, la ricorrente ha contestato l'attribuita rilevanza archeologica al ritrovamento, deducendo come essa si fondi su criteri labili, imprecisi e comunque immotivati per determinare il pregio archeologico-culturale dell’asserito ritrovamento, descritto in termini di probabilità e non di certezza.</h:div><h:div>Ha evidenziato, in senso contrario, come quello che viene definito come un “<corsivo>nuraghe a torre megalitica</corsivo>” si sostanzia, in realtà, in un insieme di 5 filari di massi posti in cima ad un affioramento granitico e che la conformazione geologica del rilievo su cui i massi poggiano, costituita da un affioramento granitico, impedisce  di ipotizzare che al di sotto delle pietre visibili ad occhio nudo, nonché al di sotto dello strato di terreno superficiale, possa nascondersi la restante parte di un nuraghe monotorre a tecnica megalitica, ignorando anche le produzioni fotografiche.</h:div><h:div>Tali vizi sono riscontrabili anche nella relazione istruttoria sulla cui base è stato avviato il procedimento, in quanto l’attività ispettiva condotta sul sito è lacunosa sotto il profilo motivazionale e istruttorio.</h:div><h:div>4.2. Avverso il solo provvedimento finale di dichiarazione dell'interesse archeologico, oltre ai motivi già proposti, la ricorrente ha dedotto, con i secondi motivi aggiunti, l'illegittimità per omessa notifica dello stesso alla ricorrente, ma solo al proprietario dell'area, contestando comunque la motivazione posta a sostegno della dichiarazione di interesse archeologico intervenuta.</h:div><h:div>5. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso ove si evidenzia una lacunosità dell'istruttoria originaria da parte della Regione nel rilascio dell'autorizzazione iniziale. </h:div><h:div>6. Resistono il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per le Provincie di Sassari e Nuoro, che hanno richiesto, in relazione a tutti i ricorsi, il loro rigetto siccome infondati. </h:div><h:div>7. Con ordinanza cautelare n. 319 del 14.10.2021, emessa in relazione all'istanza formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, da un lato, per la "<corsivo>prevalenza dell’interesse alla tutela del bene culturale rispetto agli interessi privati</corsivo>", dall'altro per "<corsivo>la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, dovendosi ritenere la sufficienza dell’istruttoria e delle motivazioni addotte a sostegno degli atti impugnati</corsivo>".</h:div><h:div>8. All'udienza pubblica del 06.12.2022, in vista della quale le parti hanno presentato rispettive memorie, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>9. I ricorsi, principale e i due motivi aggiunti, sono infondati e devono essere rigettati. </h:div><h:div>Le censure, salva quella di difetto di notificazione del decreto di dichiarazione di interesse archeologico, possono essere esaminate congiuntamente, involgendo tutte la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione sulla cui base si è dapprima proceduto a sospendere i lavori di realizzazione dell'impianto mini eolico e, di poi, a dichiarare l'interesse archeologico dei resti ritrovati, venendo contestato che detti resti possano effettivamente assurgere a beni culturalmente rilevanti e come tali idonei a determinare l'impossibilità di esecuzione dell'impianto autorizzato. </h:div><h:div>9.1. È appena il caso di rilevare, in premessa, che in questo giudizio non può compiersi una valutazione sulla legittimità dell'originaria istruttoria che aveva condotto al rilascio del titolo autorizzatorio, poi convalidato in seguito a successivo adempimento istruttorio. </h:div><h:div>Ciò in quanto, nel caso che occupa, non si controverte della legittimità dell'autorizzazione, sulla quale contestazione evidentemente la ricorrente non avrebbe interesse, ma neppure dell'eventuale risarcimento del danno che la ricorrente subirebbe nel caso dell'accertamento della legittimità dei provvedimenti intervenuti a dichiarare l'interesse archeologico dei resti ritrovati, ostativi all'esecuzione dell'opera autorizzata. </h:div><h:div>Tale questione, pure prospettata nel ricorso principale e sulla quale infatti è intervenuta la difesa regionale, esula in realtà dall'ambito del presente giudizio e potrà, eventualmente, essere oggetto di analisi in caso di proposizione di azione di risarcimento del danno da parte della ricorrente in separato giudizio.</h:div><h:div>10. Ciò posto, come anticipato, ad avviso del Collegio l'istruttoria e la motivazione posta a fondamento dell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione sono sufficienti a giustificare l'adozione degli atti impugnati. </h:div><h:div>A tal fine, è appena il caso di ricordare che "<corsivo>il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile;</corsivo>" (Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357).</h:div><h:div>11. Nel caso che occupa, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, basandosi anche sulla proposta della Soprintendenza n. 17088 del 19.11.2021, ha ritenuto che l'immobile denominato "Nuraghe Punta Olisè" presenti particolare interesse archeologico <corsivo>ex</corsivo> art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, a mente del quale "<corsivo>sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante</corsivo>", dichiarandolo tale <corsivo>ex</corsivo> art. 13.</h:div><h:div>Tale valutazione è motivata, in particolare, sulla scorta della Relazione scientifica redatta dalla Soprintendenza, che è necessario riportare per esteso, al fine di valutarne la legittimità, seppure nei limiti sopra descritti del sindacato consentito al giudice amministrativo: </h:div><h:div>"<corsivo>Il nuraghe di Punta Olisè sorge su uno spuntone granitico alla quota dì 760 m s.l.m. in località Mastrarigione, circa 3500 m ad ovest del centro urbano di Pattada e 2000 m a Sud-sud-ovest di quello di Bantine. Il rilievo fa parte di un sistema di alte colline che si sviluppa a nord del massiccio maggiore di Monte Sa Nièra e si localizza nell’ambito di un areale che in età protostorica era densamente occupato. Si trovano infatti segnalati, a nord del monumento in oggetto, i nuraghi di Badde Sirana, Campus I e ll e Mandrana, torri che furono costruite con una evidente volontà di presidio delle posizioni eminenti e in riferimento alla località centrale rappresentata dal nuraghe Sa Nièra, a 676 m s.I.m., e dalla fonte sacra omonima costruita lungo il versante nordoccidentale del medesimo monte. La importante funzione di controllo e di occupazione dell’area é inoltre testimoniata dai più distanti Nuraghe Su Nelo, a sud, e Crabiles e Sa pedra ’e s’Abba, a nord.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’immutata valenza strategica di tale compendio territoriale è altresì confermata per le epoche successive dalla presenza, segnalata in bibliografia, di un segmento della strada romana che dalle Aquae Lesitanae dirigeva verso Castro (Ozieri) e che toccava l’antico insediamento localizzato a est-nordest del nuraghe di Punta Olisè, presso la frazione Bantine di Pattada. Un altro insediamento di età medievale è segnalato presso la località di Biduvè - alle pendici sudorientali di Monte Nièra - del quale oggi rimangono le sole chiese di Santu Miali e di San Nicola. Ancora ottocentesca la ”Strada da Bantine a Ozieri”, rilevabile nelle tavolette pre-catastali del 1846, passava a breve distanza dal monumento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Entrando nello specifico, il nuraghe Punta Olisè è stato riconosciuto in occasione di recenti lavori di sbancamento operati nelle sue immediate vicinanze per la realizzazione di un impianto minieolico.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il monumento conserva un elevato di circa cinque filari nel prospetto settentrionale, mentre le articolazioni interne non sono leggibili perché obliterate dal crollo e dalla vegetazione coprente, nonché dai residui del succitato sbancamento. E' possibile al contrario riconoscere l’integrazione delle murature costruite con il substrato granitico, secondo modalità ben conosciute nei vicini altopiani granitici di Buddusò- Bitti e nel nuorese, ed in particolare, a nord-est della torre, un corridoio di ingresso che porta ad uno spazio aperto antistante il nuraghe. La tecnica muraria del nuraghe monotorre prevede l’utilizzo di blocchi granitici, appena sbozzati, di grandi e medie dimensioni, posti in opera su filari murari più o meno regolari, rinzeppati con schegge litiche.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nell’area ad ovest e nord- ovest della torre, in corrispondenza di altrettanti salti di quota sono state individuate ulteriori murature in tecnica megalitica che chiudono più ambienti, sempre mediante l'utilizzo delle rocce naturali, la cui articolazione planimetrica non è al momento definibile con precisione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per queste ragioni si può ipotizzare un piccolo insediamento coevo al nuraghe di cui l’impianto planimetrico e l’estensione però non sono al momento leggibili con chiarezza a causa della fitta vegetazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per il suo inquadrarsi in un complesso contesto di occupazione del territorio e per gli importanti dati integrativi che offre nella ricostruzione diacronica dell’evoluzione storica del paesaggio nel quale si inserisce, nonché per la conoscenza dell'architettura nuragica in quest'area, si ritiene che il nuraghe di Punta Olisè sia un bene culturale di interesse particolarmente importante, per il quale è necessario procedere alla dichiarazione di interesse culturale in base alle disposizioni previste dagli am. 10, 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il monumento si individua nel Foglio 41, mappale 28, parte; mappale 31, parte; mappale 407, parte; map- pale 411, parte. L’area distinta dalla dichiarazione si estende per 13277,65 mq.</corsivo>".</h:div><h:div>12. A fronte di tale motivazione, le censure di parte ricorrente non sono sufficienti a far sconfinare la, pur se si vuole opinabile, valutazione circa la rilevanza archeologica e culturale del ritrovamento, in valutazione illegittima per difetto di "<corsivo>logicità, coerenza e completezza</corsivo>". </h:div><h:div>12.1. In merito, non coglie nel segno la deduzione attorea per cui la valutazione dell'amministrazione è stata compiuta "<corsivo>più sulla descrizione dell’area circostante che sull’interesse archeologico del (preteso) nuraghe monotorre</corsivo>".</h:div><h:div>In senso contrario infatti, dalla motivazione sopra riportata, si coglie che solo una compiuta descrizione degli ulteriori beni di interesse archeologico circostanti, in particolare insediamenti nuragici, tutti connessi alla "<corsivo>località centrale rappresentata dal nuraghe Sa Nièra, a 676 m s.I.m., e dalla fonte sacra omonima</corsivo>", consente di inquadrare i resti ritrovati quali espressivi della medesima testimonianza nuragica nell'area; in altre parole, sono unicamente atti a dimostrare la qualificabilità dei ritrovamenti, peraltro proprio discussa da parte ricorrente, quale insediamento nuragico. </h:div><h:div>In aggiunta a ciò, come si legge nella motivazione, la Relazione non si limita a valutare l'area circostante, ma descrive poi compiutamente le caratteristiche del nuraghe in esame, denominato di Punta Olisè, al fine di qualificarlo, tecnicamente, come nuraghe monotorre a tecnica megalitica. </h:div><h:div>Il combinato disposto di queste due valutazioni ha condotto perciò alla valutazione complessiva di immobile di interesse culturale: "<corsivo>Per il suo inquadrarsi in un complesso contesto di occupazione del territorio e per gli importanti dati integrativi che offre nella ricostruzione diacronica dell’evoluzione storica del paesaggio nel quale si inserisce, nonché per la conoscenza dell'architettura nuragica in quest'area…</corsivo>".</h:div><h:div>12.2. Del pari, non è condivisibile la deduzione per cui sarebbe violato il principio di proporzionalità, in relazione all'estensione del vincolo sino allo scavo realizzato per la posa dell'impianto minieolico. </h:div><h:div>Ma, in senso contrario, <corsivo>i.e.</corsivo> che anche tale area possa essere interessata dal ritrovamento, appare al Collegio che deponga, quanto meno nel senso della non irragionevolezza della valutazione, la documentazione fotografica allegata alla relazione di sopralluogo svolta, a seguito della segnalazione, dal funzionario della Soprintendenza; in particolare, dalle fotografie nn. 6 e 7 (ed anche, almeno in parte, 8 e 9), si coglie la prospicienza dello scavo rispetto al nuraghe oggetto di interesse culturale (doc. 15, pp. 6-7 ricorrente). </h:div><h:div>A ben vedere, la stessa giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 10.09.2021, n. 6253), nell'affermare la sindacabilità dei provvedimenti impositivi di vincoli culturali sotto il profilo della violazione della proporzionalità, espressamente richiama la possibile rilevanza culturale "<corsivo>nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall'appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale</corsivo>".</h:div><h:div>In realtà, per quanto già visto, il posizionamento dello scavo rispetto al nuraghe, consente di affermare che la valutazione compiuta dall'amministrazione non è affetta da quei vizi di legittimità unici che possono essere rilevati dal giudice amministrativo, apparendo fondata su elementi fattuali concludenti, quantomeno in termini di opinabilità tecnica, circa l'interesse culturale del nuraghe, anche in relazione all'area di scavo, come detto particolarmente prossima ad esso. </h:div><h:div>12.3. Del pari, le considerazioni spese nel primo ricorso per motivi aggiunti con cui si sollevano dubbi e perplessità circa l'effettiva possibilità che i resti ritrovati configurino un nuraghe (cfr. par. B) e C) primi motivi aggiunti), non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità quali ragioni idonee ad affermare l'illegittimità della valutazione, opposta, compiuta dal Ministero. </h:div><h:div>Invero, esse sollevano elementi e circostanze (quali la natura degli elementi rinvenuti e il non inserimento del bene negli elenchi anche non ufficiali) che possono al più giustificare una diversa valutazione – e in ciò a ben vedere si esauriscono, poiché la ricorrente sostituisce la propria valutazione di interesse culturale rispetto a quella dell'amministrazione – ma non conducono a ritenere oltre la soglia dell'opiniabilità quella condotta dall'ente pubblico; come tali perciò sono unicamente evidenze che si scontrano con quelle acquisite dall'ente, le quali tuttavia risultano motivate in merito alle ragioni di interesse culturale del bene rispetto a dati oggettivi, fattuali e di carattere storico, rispetto alla valutazione compiuta. </h:div><h:div>Peraltro, è stata depositata in giudizio dal Ministero una relazione anche in merito alle deduzioni, di carattere tecnico, sviluppate dalla ricorrente nel primo ricorso per motivi aggiunti, nella quale vengono spese svariate considerazioni di carattere tecnico, suffragate anche da richiami alla letteratura scientifica, atte a corroborare gli elementi istruttori posti a base della decisione e a offrire ragionevoli confutazioni alle considerazioni di natura tecnica spese dal ricorrente (doc. 12 Ministero). </h:div><h:div>Se così è, ciò dimostra, ad avviso del Collegio, che la valutazione compiuta dall'amministrazione può essere considerata, al più, opinabile e, come tale, legittima.</h:div><h:div>12.4. Di tal che, devono essere rigettati i motivi di ricorso volti a contestare la motivazione e l'istruttoria posta a base degli atti impugnati.</h:div><h:div>13. In ultimo, è infondata anche la censura con cui si assume l'illegittimità del decreto di dichiarazione di interesse culturale, impugnato con i secondi motivi aggiunti, per non essere stato notificato anche alla ricorrente, quale detentore dell'area, ma solo ai proprietari. </h:div><h:div>Sul punto, anche in ossequio al combinato disposto degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., è sufficiente richiamare il consolidato principio di diritto per cui "<corsivo>la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare</corsivo>" (da ultimo T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 13 giugno 2022, n. 597).</h:div><h:div>Né risultano ragioni a sostegno della tesi per cui dall'omessa notifica del decreto finale in confronto della ricorrente discenderebbe conferma dell'insufficienza dell'istruttoria condotta. </h:div><h:div>Il mezzo deve dunque essere respinto, avendo la ricorrente tempestivamente impugnato, con i secondi motivi aggiunti, il decreto in questione. </h:div><h:div>14. In conclusione, tanto il ricorso principale, quanto i due ricorsi per motivi aggiunti, sono infondati e devono essere rigettati. </h:div><h:div>Le spese del giudizio, stante la complessità fattuale delle questioni sottese ai provvedimenti impugnati, possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, tanto principale, quanto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Gabriele Serra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>