<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200080320210106114100554" descrizione="" gruppo="20200080320210106114100554" modifica="1/8/2021 9:53:45 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00803"/><fascicolo anno="2021" n="00019"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200080320210106114100554.xml</file><wordfile>20200080320210106114100554.docm</wordfile><ricorso NRG="202000803">202000803\202000803.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\52 Francesco Scano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>grazia flaim</firma><data>08/01/2021 09:53:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Scano,	Presidente</h:div><h:div>Grazia Flaim,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div> previa sospensione dell'esecuzione:</h:div><h:div>1) della Determinazione n. 408 del 09.11.2020, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza del Comune di Abbasanta HA APPROVATO GLI ATTI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda, formulando la graduatoria finale di merito e dichiarando vincitori: RTP Studio Tecnico Ing. Maurizio Manias, con punti 78,62 (1°); RTP Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa, con punti 78,3 (2°);  RTP Antonella Ferrari, 77,13 (3°); RTP Ing. Alessio Bellu, con punti 75,24 (4°); RTP Metassociati srl 75,13 (5°), ASSEGNANDO I PREMI ivi specificati, nella parte in cui HA <corsivo>ESCLUSO</corsivo> IL RTP RICORRENTE DALLA GARA E DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO;</h:div><h:div>2) del verbale di gara n. 3 del 20.10.2020, nella parte in cui il RTP con capogruppo mandataria MYND Ingegneria s.r.l., risultato 1° CLASSIFICATO nella graduatoria provvisoria di merito con punti 81,62 (codice identificativo n. 1365), È STATO ESCLUSO DAL CONCORSO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN SEDE DI GARA;</h:div><h:div>3) ove occorra, della clausola del Disciplinare di gara di cui al punto 8.2 in parte qua.</h:div><h:div>Con conseguente obbligo dell'Amm.ne di RIAMMETTERE IN GARA il RTP ricorrente e di riformulare la graduatoria finale di merito dichiarando vincitore il RTP ricorrente con punti 81,62; nonché, previa declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, nelle more, eventualmente stipulato col RTP dichiarato vincitore, per il conseguimento o il subentro nel contratto stesso; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto del'esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 803 del 2020, proposto da </h:div><h:div>MYND INGEGNERIA S.r.l. in proprio e Capogruppo Mandataria del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena 40; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI ABBASANTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Usala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-Studio Tecnico Ing. Maurizio MANIAS, in proprio e quale mandatario del costituendo RTP con Serra Franceschino, Serra Giancarlo, Mocci Silvia, Canargiu Nicholas Laura Mascia (mandanti); rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>- OFFICINE 18 Soc. di Ingegneria, </h:div><h:div>- Antonella FERRARI, in proprio e quale mandataria del RTP con Pandolfini Luella, Fedele Antonio, Flu Project Studio, in persona del contitolare e legale rappresentante, ing. Mario Lucarelli, Faggioli Guido; Pedemonte Alessandro; Quintini Marta (mandanti);</h:div><h:div>- Ing. Alessio BELLU, in proprio e quale mandatario del RTP con Secci Daniele, Napoleone Fabrizio, Loggia Angelo, Meloni Paolo, D’Angelo Roberta (mandanti);</h:div><h:div>- METASSOCIATI srl, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del RTP con Niffoi Franco, Dessì Giovanni, Rainaldi Elisa, Uda Stefania (mandanti)</h:div><h:div>controinteressati che non si sono costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maurizio Manias e di Comune di Abbasanta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Comune di Abbasanta, con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico e Vigilanza n. 427 del 03.12.2019, ha indetto il “<corsivo>Concorso di progettazione – Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda</corsivo>”, articolato in un'unica fase, a procedura aperta , in forma anonima, ai sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 gestita attraverso la piattaforma Sardegna CAT. </h:div><h:div>Con acquisizione dei Progetti di fattibilità tecnico economica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Il concorso prevede l’assegnazione del premio in danaro di euro 37.908,73 oltre accessori di legge per il primo partecipante utilmente collocato in graduatoria, al quale competerà il più rilevante affidamento dell’incarico di progettazione e delle altre attività conseguenti per un importo di euro 279.995,15, in considerazione del valore dell’opera finanziata di 2.533.000 euro.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni di ammissione e di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, il Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza del Comune ha approvato con determinazione n. 408 del 09.11.2020, gli atti del Concorso di progettazione, ed in particolare: i verbali attinenti l’esame della documentazione amministrativa, i verbali della Commissione Giudicatrice e quelli del RUP.</h:div><h:div>E’ stata disposta:</h:div><h:div>- l’esclusione dal Concorso di progettazione di tre operatori economici, tra i quali l’odierna ricorrente, “<corsivo>in quanto la documentazione presente nella busta tecnica è risultata non conforme al bando di gara ed al disciplinare”;</corsivo></h:div><h:div>- l’approvazione della graduatoria finale di merito, con l’individuazione del RTP Studio Tecnico Ing. Maurizio Manias, quale vincitore del Concorso, con punti 78,62.</h:div><h:div>L’esclusione del Raggruppamento Mynd è stata determinata dalla rilevata presenza, nell’Organigramma, di alcuni &lt;elementi di caratterizzazione&gt; del gruppo che elaborato l'intervento di progettazione e che non potevano essere apposti. </h:div><h:div>Tali elementi sono l'atto di fondazione della società nonché le date di laurea e di conseguimento dell'abilitazione degli 8 professionisti partecipanti e componenti l’Organigramma.</h:div><h:div>La ricorrente, che si era classificata al primo posto con punti 81,62 è stata poi esclusa dalla graduatoria per violazione del &lt;principio dell'anonimato&gt;. </h:div><h:div>Principio espressamente  considerato dall’ art. 155 comma 4° del Codice 50/2016 e che è stato declinato dal Disciplinare, al punto 8.2 (pag. 20).</h:div><h:div>Il ,Disciplinare ha tipizzatole molteplici ipotesi (esemplificando, per incrementare chiarezza) che avrebbero potuto concretizzarsi. </h:div><h:div>Tale disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> (anch’essa impugnata) ribadisce prevede, al punto e) del par. 8.2 (pag. 26), la necessità di:</h:div><h:div><corsivo>“Indicazione in forma anonima della composizione del Gruppo di lavoro con la specifica della tipologia di esperti, delle varie aree di competenza e dei ruoli nell’ambito del progetto e della relazione tra essi, specificando eventuali certificazioni possedute. Si specifica che devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”. </corsivo></h:div><h:div>Inoltre, lo stesso disciplinare, al par. 8.1.4 pag. 19, sul soccorso istruttorio, esclude espressamente la sanatoria per eventuali mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità che afferisca l’offerta tecnica.</h:div><h:div>La determinazione di esclusione dal concorso e la disposizione del Disciplinare sono state impugnate dalla Società Mynd Ingegneria (in proprio e quale capogruppo mandataria del suddetto costituendo R.T.P.), con ricorso depositato il 14.12.2020, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti lesivi, la riammissione alla gara , la riformulazione della graduatoria , con assegnazione del primo posto.</h:div><h:div>Sono state formulate le seguenti censure:</h:div><h:div>violazione e falsa applicazione art. 155 D.Lgs 50/2016 e dei principi giurisprudenziali concernenti la regola dell’anonimato nelle pubbliche gare; violazione falsa applicazione dell’art. 8.2. del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione del principio di tassatività e di stretta interpretazione delle clausole di esclusione e del “<corsivo>favor partecipationis</corsivo>” (art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/2016) ; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, motivazione insufficiente, illogicità e contraddittorietà manifeste.</h:div><h:div>E’ stata proposta anche richiesta risarcitoria, in forma specifica, con inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro nello stesso.</h:div><h:div>In via subordinata il risarcimento è stato richiesto per equivalente, per le spese sopportate per la partecipazione al concorso, il danno curriculare, il mancato guadagno, e gli ulteriori danni subiti e subendi, da quantificare meglio in causa, anche attraverso idonea CTU.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che il controinteressato vincitore, chiedendo il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>Alla Camera di consiglio del 22 dicembre 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, in forma semplificata, con definizione nel merito.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il concorso di progettazione prevede l’assegnazione del premio in danaro di € 37.908,73, oltre oneri ed IVA. per il 1° classificato), e, qualora il Comune non intenda affidare all’interno i successivi livelli di progettazione, il coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori, tali attività professionali vengano affidate con procedura negoziata senza bando al Raggruppamento di professionisti vincitore, per un valore di opere da realizzare di € 2.533.000, oltre IVA (punto 3 del Disciplinare di gara).</h:div><h:div>L’Amministrazione ha escluso il RTP ricorrente a causa dell’indicazione, nell’Organigramma del gruppo di lavoro, dei seguenti elementi:</h:div><h:div>*“<corsivo>anno di fondazione della ditta: 2016</corsivo>” ;</h:div><h:div>* “<corsivo>data/anno di</corsivo>
				<corsivo>conseguimento della laurea in ingegneria, architettura, geologia nonché delle abilitazioni dei componenti del gruppo di progettazione</corsivo>.”</h:div><h:div>In particolare la Mynd ha precisato nell’Organigramma di gruppo che “<corsivo>è una società di ingegneria ed architettura fondata nel 2016</corsivo>” , fornendo , per ogni singolo componente, elementi di caratterizzazione personale. </h:div><h:div>Per gli 8 componenti del Gruppo-Organigramma venivano segnalati, nei <corsivo>curriculum</corsivo> dei soggetti appartenenti alla società di ingegneria e architettura, identificativi soggettivi:</h:div><h:div>* ingegnere mandatario capogruppo , legale rappresentante e direttore tecnico della società, con conseguimento della <corsivo>laurea in ingegneria nel marzo 2005</corsivo> e <corsivo>abilitato all'esercizio della libera professione dal 28 luglio dello stesso anno</corsivo> con iscrizione all'albo degli ingegneri;</h:div><h:div>* l'architetto, direttore tecnico della società, professore di progettazione a tempo definito al dipartimento di architettura con <corsivo>conseguimento della laurea e abilitazione nel 1990</corsivo> , nonchè il dottorato in progettazione e composizione architettonica ; con <corsivo>iscrizione all'albo dell'Ordine degli architetti dal 1991;</corsivo></h:div><h:div>* geologo, direttore tecnico della società con <corsivo>laurea in Scienze Geologiche nel 1998 ed è iscritta all'ordine dei Geologi dal 2003 ; </corsivo>dal febbraio 2019 è direttore tecnico per il settore geologia della società di ingegneria ed è responsabile dei servizi geologici e geotecnici affidati alla società;</h:div><h:div>* ingegnere assistente alla progettazione strutturale con <corsivo>laurea magistrale in ingegneria civile nel Aprile 2018, </corsivo>dal febbraio 2019 fa parte della struttura tecnica della società in qualità di dipendente con mansioni tecniche incentrate sulla progettazione strutturale;</h:div><h:div>* Giovane ingegnere con <corsivo>laurea in ingegneria edile-architettura nel marzo 2018, abilitato all'esercizio della professione dal 2018 con iscrizione all'ordine degli ingegneri nello stesso anno;</corsivo> dal 2018 fa parte della struttura tecnica della società ingegneria srl in qualità di collaboratore;</h:div><h:div>* architetto responsabile capo progetto, <corsivo>laureata in Architettura dal 2010 e abilitata alla professione nel 2011;</corsivo> ha conseguito i titoli di studio presso una scuola Nazionale superiore di architettura in Francia ; da 10 anni ha esercitato la professione a titolo di dipendente e/o  collaboratrice con diversi studi e società di architettura in Francia e in Italia; in parallelo dal 2015 esercita anche la libera professione con relativa iscrizione all'albo degli architetti in Italia; </h:div><h:div>* architetto assistente al progetto architettonico punto e, <corsivo>conseguito la laurea in architettura nel novembre 2018 ed è abilitato all'esercizio della professione dal 2020 con iscrizione all'ordine degli architetti nello stesso anno;</corsivo></h:div><h:div>* architetto assistente al progetto architettonico ha conseguito la <corsivo>laurea magistrale in architettura nel 2017 ed è iscritta all'albo dell'Ordine degli architetti dal 2020.</corsivo></h:div><h:div>La sanzione espulsiva è stata adottata in diretta applicazione dell’art. 8.2. del Disciplinare di gara, che testualmente sancisce:</h:div><h:div>“<corsivo>Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando. GLI ELABORATI, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE ANONIMI, SENZA ALCUN SEGNO DI RICONOSCIMENTO e dovranno essere redatti in lingua italiana.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>AD ULTERIORE GARANZIA DELL’ANONIMATO, in tutti gli elaborati (compresi i relativi file) dell’offerta tecnica Busta B, pena l’esclusione dal concorso, DOVRANNO ESSERE OMESSI: nomi, proprietà dei file, provenienza o indicazioni TALI DA SVELARE O SUGGERIRE L’IDENTITÀ del concorrente COME AD ESEMPIO DATE DI NASCITA, DATE DI LAUREA E SIMILARI, inoltre l’impaginazione dei documenti deve essere priva di loghi, simboli, intestazioni e piè di pagina”.</corsivo></h:div><h:div>La disposizione è chiarissima, non crea dubbi interpretativi  ed espone con certezza la volontà dell’Amministrazione di ottenere elaborati del tutto privi di segni indicativi, diretti o indiretti, compresi quelli “attenuati”  e riferiti a taluni profili idonei, nel loro complesso, a consentire un collegamento identificativo.</h:div><h:div>La Commissione Giudicatrice deve essere tutelata e non deve subìre condizionamento alcuno, anche in termini solo  potenziali,  da informazioni e/o da notizie che possono essere idonee ad identificare un determinato partecipante o parte del gruppo di lavoro (organigramma).</h:div><h:div>La scelta del partecipante di offrire tali specificazioni ( anni di laurea e di abilitazione; anno di fondazione della società) si pone in netto contrasto con la previsione del disciplinare, che ha declinato, a livello esemplificativo,  alcune ipotesi che  sarebbero state considerate lesive  del principio di anonimato del partecipante al concorso di progettazione.</h:div><h:div>Con il ricorso è stata impugnata non solo l'esclusione, ma anche questa disposizione generale posta a monte, della quale è stata fatta diretta applicazione da parte dell'organo competente ad approvare la graduatoria e decretare il vincitore.</h:div><h:div>In materia di segni di riconoscimento il principio è quello che il partecipante non deve creare modalità che rendano “possibile” l’ identificazione del soggetto partecipante.</h:div><h:div>Trattasi di una categoria aperta che va interpretata, analizzando, in concreto, quali possano essere gli effetti dell'apposizione di specificazioni (non utili per altri scopi)  che possano sembrare astrattamente idonee a consentire  di poter risalire ai soggetti che hanno presentato la propria candidatura .</h:div><h:div>Sotto tale profilo, nel nostro caso, è sufficiente che le informazioni inserite nella proposta fossero oggettivamente tali da permettere il riconoscimento dei soggetti o società che hanno predisposto il progetto.</h:div><h:div>E l'articolo 8.2 del Disciplinare individuava ragionevoli ed appropriate ipotesi (comprese date, non utili ad altri fini) che consentivano di svelare o suggerire l'identità dei concorrenti.</h:div><h:div>Gli elaborati dovevano essere tutti anonimi, a pena ad esclusione.</h:div><h:div>La sanzione espulsiva deriva dal vincolo inderogabile scolpito a livello normativo (art. 155 Codice 50/2016), attuato dal Disciplinare che ha specificato, in modo opportuno, i segni/indicazioni da evitare. Con tutela del principio di uniformità del giudizio tecnico sulle proposte progettuali.</h:div><h:div>Nel caso di specie sono state innumerevoli le indicazioni apposte che possono suggerire l’identità del concorrente (date di fondazione, di laurea e di abilitazione) tassativamente e specificatamente inibite dalla norma del disciplinare.</h:div><h:div>L’Organigramma del gruppo è uno degli otto documenti che debbono, necessariamente, comparire all’interno della “busta tecnica” a pena di esclusione. Per la valutazione delle professionalità la Commissione poteva assegnare fino a un massimo di 10 punti.</h:div><h:div>In riferimento alla compilazione della tavola - organigramma del gruppo di lavoro, il disciplinare specificamente individuava, tra i vari casi di violazione della regola dell’anonimato, proprio le date di laurea, nonchè le altre indicazioni che possano suggerire l’identità del ricorrente.</h:div><h:div>In ordine all’organigramma del gruppo di lavoro il Disciplinare specifica <corsivo>che “devono essere illustrate le competenze e il ruolo dei componenti del gruppo, ma senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”</corsivo>.</h:div><h:div>Per poter considerare segni, simboli e indicazioni come finalizzati alla propria identificazione occorre che sussistano i presupposti dell’idoneità del segno di riconoscimento e dell’intenzionalità dell’utilizzo.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, in merito all’ identificazione di tali requisiti ha affermato, con la sentenza  n. 4331/2018, che <corsivo>“La giurisprudenza ha messo in luce, rispetto al primo elemento, che quel che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato; e che, quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5137/2015; V, n. 202/2014, n. 652/2018). </h:div><h:div>I segni contestati si trovano nell’Organigramma del gruppo di lavoro inserito all’interno della Busta B <corsivo>“Busta Tecnica”.</corsivo> L’organigramma  del gruppo di lavoro costituisce documento essenziale dell’offerta tecnica “a pena di esclusione”( Disciplinare documento “e” al par. 8.2.</h:div><h:div>E la norma contenuta nel par. 8.2 punto e) del disciplinare individua le modalità redazionali dell’organigramma, disponendo espressamente che la composizione del gruppo di lavoro sia individuata in forma anonima e ribadisce ulteriormente l’esigenza dell’anonimato specificando che i ruoli e le competenze devono essere illustrate “senza riportare notizie o fatti tali da poter svelare o suggerire l’identità dei concorrenti”.</h:div><h:div>Il Contenuto della Busta B - <corsivo>“Busta tecnica”</corsivo> prevede, al punto e) l’inserimento dell’ <corsivo>“organigramma del Gruppo di lavoro”.</corsivo></h:div><h:div>Con l’indicazione , in grassetto, che<corsivo>:“Ad ulteriore garanzia dell’anonimato, in tutti gli elaborati (compresi i relativi file) dell’offerta tecnica Busta B, pena l’esclusione dal Concorso, dovranno essere omessi: nomi, proprietà dei file, provenienza o indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente come ad esempio date di nascita, date di laurea e similari, inoltre l’impaginazione dei documenti deve essere priva di loghi, simboli, intestazioni e piè di pagina”.</corsivo></h:div><h:div>L’ inserimento di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti (esplicitamente vietati) ha determinato l’esclusione per violazione della clausola del Bando e della norma presupposta del Codice.</h:div><h:div>Le disposizioni che hanno fornito la peculiare disciplina per lo svolgimento della gara non erano equivoche e, anzi, fornivano elementi di chiarezza per i partecipanti, i quali non avevano ragione di discostarsi dalle prescrizioni espressamente fornite (in applicazione del principio di anonimato espressamente sancito dalla norma, di rango superiore, del Codice appalti, art. 155 4° comma e declinato dal Disciplinare, per facilitare la partecipazione).</h:div><h:div>La “strutturazione” del Gruppo di lavoro è stata ampiamente descritta nell’illustrazione dell’Organigramma e delle competenze tecniche e specialistiche dei singoli componenti il Gruppo di progettazione, senza che fosse necessario precisare, anche, date di riferimento.</h:div><h:div>In questo contesto non vi è motivo per preferire una tesi che ritenga illegittima la clausola del Disciplinare 8.2.</h:div><h:div>Non si tratta di formalismi e/o illegittime restrizioni alla partecipazione, come ritiene la ricorrente, ma di profili sostanziali per tutelare l’anonimato e la <corsivo>par condicio</corsivo> fra i concorrenti.</h:div><h:div>Coinvolgendo profili essenziali e sostanziali (e non meramente formali) l’esclusione è stata disposta con applicazione dei criteri appropriati, aderenti al disposto normativo.</h:div><h:div>Trattasi, infatti, di elementi anomali e non necessari, presenti nell’articolazione del <corsivo>team</corsivo> di progettazione (offerta tecnica Busta B), astrattamente idonei a consentire l’identificazione della società proponente e dell’offerta tecnica (e che il Disciplinare espressamente e con chiarezza escludeva).</h:div><h:div>Le indicazioni riferite alla società (anno di fondazione) e ad una buona parte dei componenti del Gruppo (data di laurea e della data di abilitazione professionale) sono elementi che rendono possibile la riconducibilità dell’offerta ad un preciso partecipante.</h:div><h:div>Non è necessario che i singoli commissari potessero in concreto individuare il concorrente.</h:div><h:div>E’ sufficiente, per legittimare l’esclusione, l’inserimento in offerta di indicazioni ultronee e non funzionali a qualificare, nello specifico, il Gruppo di progettazione, in violazione del principio dell’anonimato.</h:div><h:div>La dovizia di particolari nell’indicazione delle date (in alcuni casi con giorno, mese e anno) in merito all’acquisizione della laurea, al conseguimento dell’abilitazione professionale, all’assunzione di incarichi all’interno della Società di Ingegneria, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad identificare, non solo in astratto ma concretamente, i singoli partecipanti e l’intero gruppo di lavoro.</h:div><h:div>La ricorrente, con coscienza e volontà, ha inserito nell’elaborato molteplici indicazioni “ulteriori” (espressamente vietate dalla legge di gara, e sanzionate con l’esclusione, in attuazione dell’art. 155 del Codice 50/2016) tali da svelare o suggerire l’identità del gruppo di lavoro e/o dei suoi componenti.</h:div><h:div>Nel Disciplinare (pag. 26) veniva espressamente previsto che l’elaborato doveva recare l’ “<corsivo>Indicazione in forma anonima della composizione del Gruppo di lavoro con la specifica della tipologia di esperti, delle varie aree di competenza e dei ruoli nell’ambito del progetto e della relazione tra essi, specificando eventuali certificazioni possedute. Si specifica che DEVONO ESSERE ILLUSTRATE LE COMPETENZE E IL RUOLO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO SENZA RIPORTARE NOTIZIE O FATTI TALI DA POTER SVELARE O SUGGERIRE L’IDENTITÀ DEI CONCORRENTI”.</corsivo></h:div><h:div>Tale prescrizione attua e applica l’art. 155 comma 4 del Codice D.Lgs. 50/2016 , norma che prevede che “ <corsivo>I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i PROGETTI PRESENTATI DAI CANDIDATI IN FORMA ANONIMA e unicamente SULLA BASE DEI CRITERI SPECIFICATI NEL BANDO DI CONCORSO. L'ANONIMATO DEVE ESSERE RISPETTATO SINO AL PARERE O ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE..</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In particolare, la Commissione:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) verifica la CONFORMITA' DEI PROGETTI ALLE PRESCRIZIONI DEL BANDO;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) assume le decisioni anche a maggioranza;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) redige i verbali delle singole riunioni;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.”</corsivo></h:div><h:div>Il principio dell’anonimato è imposto dal legislatore a garanzia di un principio irrinunciabile di <corsivo>par condicio</corsivo> fra i partecipanti nonché di riservatezza fino alla definizione del giudizio tecnico da parte della Commissione. In modo che i progetti siano individualmente valutati in termini oggettivi e non soggettivi (senza, cioè, poter identificare il progettista/i proponente/i).</h:div><h:div>Trattandosi di obbligo posto <corsivo>ex lege</corsivo> , specifico per il concorso di progettazione, la previsione di esclusione contenuta nel Disciplinare e nel conseguente provvedimento attuativo risulta coerente al sistema e non lede il principio di tassatività delle clausole di esclusione.</h:div><h:div>Parte ricorrente richiama una sentenza del Tar Lazio, Sez. I, n. 5712 del 07.05.2019, che ha sostenuto che <corsivo>“la regola dell'anonimato non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove (ovvero l'esclusione da una procedura a evidenza pubblica per violazione dell'art. 155 del Codice) ogni volta che sussista una mera, astratta, possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario (ri)conosca una particolare  modalità di stesura previamente conosciuta, per cui deve emergere, in più, l'elemento dell'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sè dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività "oggettiva" di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto;Cons. Stato 4331/18.)”.</corsivo></h:div><h:div>La Mynd ritiene che le indicazioni inserite (senza precisare l’Università o dell’Ordine professionale dove sono stati conseguiti i titoli), non sarebbero obiettivamente idonee a riferire la proposta tecnica al RTP ricorrente o ad alcuno dei suoi componenti; né tali indicazioni , ritenute generiche, sarebbero in grado di rivelare l’ &lt;<corsivo>intenzione</corsivo>&gt; del raggruppamento o dei suoi componenti di farsi riconoscere dalla Commissione.</h:div><h:div>Sotto tale profilo il provvedimento lesivo di esclusione sarebbe irragionevole, sproporzionato e restrittivo della partecipazione, mancando qualsiasi possibilità, anche astratta, di individuare i componenti del RTP ricorrente attraverso le date di laurea e di abilitazione indicate nell’organigramma.</h:div><h:div>Sul punto la ricorrente ritiene che l’indicazione nell’Organigramma del gruppo di lavoro, delle date di conseguimento della laurea, dell’abilitazione professionale e delle certificazioni possedute dai componenti del RTP, non era anomala, ma logica e congruente per il fatto che la Commissione doveva attribuire il punteggio (10 punti) anche per le competenze e l’esperienza professionale, ossia per il curriculum professionale dei componenti del R TP (art. 11 - subcriterio n. 7).</h:div><h:div>E’ vero che il Disciplinare all’ art. 7 (che, a pag. 12,prevede, l’ “<corsivo>Allegato 3: Dichiarazione sulla composizione del Gruppo di lavoro</corsivo>” e l’ “Allegato 4: <corsivo>Autocertificazione dei titoli dei componenti del Gruppo</corsivo>”) e all’ art. 8.2. lettera “e” l’ “<corsivo>Organigramma del Gruppo di lavoro</corsivo>” (a pag. 20) dettaglia la descrizione del <corsivo>Team</corsivo> dei professionisti che avrebbe preso parte al progetto.</h:div><h:div>Ma un conto è l’illustrazione del Gruppo multidisciplinare dei componenti (in questo caso  8), con le relative specializzazioni e  con indicazioni ampie e generali, altra cosa è l’inserimento (voluto e non certo per errore, considerata la molteplicità di elementi ripetuti e caratterizzanti) di elementi di precisazione e di dettaglio (non necessari, anzi espressamente esclusi), riferiti ai diversi soggetti, in grado, potenzialmente, di agevolare l’identificazione del proponente. </h:div><h:div>Né la tesi della ricorrente che  l’ “<corsivo>Organigramma del gruppo di lavoro</corsivo>”, non sarebbe un “elaborato” (di progetto) può essere condivisa,  posto che tutti i documenti tecnici che compongono la proposta (e l’organigramma indubbiamente lo è) , richiesti come elementi dell’offerta-proposta, fanno parte della progettazione e sono subordinati al principio dell’anonimato.</h:div><h:div>Sotto tale profilo la distinzione tra gli “elaborati” in senso stretto (“grafici” ed “economico-finanziari” di cui alle lettere “b” e “c” dell’art. 8.2) e gli altri documenti inseriti nella busta contenente l’offerta tecnica non implica  una differenziazione di regime normativo (con  arretramento del principio dell’anonimato per la lett. “e”).</h:div><h:div> Pena la privazione di significato della disposizione (art. 155 Codice) che sancisce il vincolo per l’intera procedura.</h:div><h:div>La società ricorrente sostiene, poi,  di aver “<corsivo>dovuto</corsivo>” inserire nell’Organigramma le date contestate ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio previsto per il costituito <corsivo>team</corsivo> articolato di professionisti (con competenze differenziate e peculiari), posto che le disposizioni di gara prevedono l’assegnazione di un punteggio per l’esperienza e competenza professionale dei componenti dell’Organigramma Gruppo di progettazione (art. 11 punto 7 del Disciplinare di gara).</h:div><h:div>Tale Criterio , sottodistinto in 3 voci, consentiva l’attribuzione dei seguenti punteggi per l’organigramma (richiesto al punto 8.2 lett. “e” del Disciplinare):</h:div><h:div>- “<corsivo>Presenza nel gruppo di progettazione di almeno un esperto in ambienti di apprendimento</corsivo>” Punti 4;</h:div><h:div>- “<corsivo>Competenze multidisciplinari del Gruppo di lavoro e sua Coerenza con la proposta progettuale </corsivo>Punti 4;</h:div><h:div>-“ <corsivo>Presenza di Esperti con competenze certificate per la progettazione degli edifici (ambientali, antincendio, BIM, etc.)”,</corsivo> Punti 2.</h:div><h:div>Dunque risultavano del tutto irrilevanti eventuali “anzianità” (desumibili dalle date di laurea ed abilitazione), assumendo rilievo, ai fini del punteggio, solo l’esistenza di professionisti con competenze e certificazioni attuali.</h:div><h:div>La questione controversa (in punto di segni di riconoscimento in gara per selezione di progetti) è stata già affrontata da questo Tribunale con la sentenza n. 51 del 23.1.2019 , che ha rigettato un ricorso analogo promosso contro l'esclusione del partecipante per violazione delle regole dell' “anonimato” nell'ambito di un concorso di progettazione (anche in quel caso, per edilizia scolastica e con previsioni omogenee sul punto).</h:div><h:div>Anche in quel caso il R.T.I. ricorrente era  stato escluso dalla procedura in quanto l'offerta non rispettava la clausola che imponeva l'anonimato, ai sensi dell'art. 155 del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Anche in quel caso il Disciplinare prevedeva, al punto 8.2, che gli elaborati dell'offerta "<corsivo>dovranno essere anonimi e senza alcun segno di riconoscimento, pena l'esclusione, e dovranno essere redatti in lingua italiana. [...] pertanto su tutti gli elaborati ed i relativi file dell'offerta tecnica Busta B dovranno essere omessi: nomi, proprietà, provenienza o indicazioni tali da svelare o suggerire l'identità del concorrente, pena l'esclusione dal Concorso</corsivo>.”</h:div><h:div>E nella controversia in esame la norma del disciplinare (art. 8.2  2° e 3° comma) prevede, in grassetto, tale vincolo, con ulteriori specificazioni (tra cui esemplificazione anche del divieto di apporre “<corsivo>date di laurea e similari</corsivo>”).</h:div><h:div>La norma del disciplinare non si limita a ribadire la regola dell'anonimato imposta, in termini generali dall'art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, ma stabilisce, anche, una serie di prescrizioni formali che tendono a ridurre i margini di opinabilità, tipizzando le ipotesi di violazione del principio di segretezza.</h:div><h:div>Non è necessario (come è stato già ribadito nella decisione 51/2019) che dagli elaborati tecnici trasmessi dal concorrente emerga, in concreto, lo svelamento della  paternità in modo da rendere comprensibile alla commissione giudicatrice l’autore del progetto.</h:div><h:div>Il Comune ha disposto l’ esclusione perché la Mynd aveva indicato nell’Organigramma del gruppo di lavoro alcuni elementi “di dettaglio” soggettivi (anno di fondazione della ditta; date di conseguimento delle lauree e delle abilitazioni di alcuni componenti del gruppo di progettazione.</h:div><h:div>La decisione è coerente con l’art. 155 del D.Lgs 50/2016 e con il Disciplinare, non lede il principio di tassatività delle cause di esclusione e tutela  la regola dell’anonimato nelle pubbliche gare. </h:div><h:div>L’art. 8.2. del Disciplinare di gara pone una disposizione chiara (coerente con l’art. 155 del Codice) a tutela della <corsivo>par condicio</corsivo> nella valutazione tecnica dei progetti da parte della Commissione. </h:div><h:div>Nel caso di specie è riscontrabile sia l’ elemento oggettivo che soggettivo, in quanto vi è stato, da parte del concorrente, l’inserimento volontario di dati e profili, caratterizzanti l’autore, non necessari (e non giustificabili per ragioni tecniche di dimostrazione delle competenze del gruppo di lavoro), con intenzionalità, oltretutto in pieno contrasto con la chiara disposizione de Disciplinare che tali indicazioni espressamente vietava.</h:div><h:div>La violazione della regola dell’anonimato implica la sussistenza di due elementi (uno oggettivo e l’altro soggettivo), qui sussistenti:</h:div><h:div>-l’ idoneità oggettiva del segno/indicazione di riconoscimento ad identificare il partecipante ed i componenti del Gruppo di lavoro;</h:div><h:div>- l’intenzionalità del soggetto autore, nell’utilizzo del peculiare segno/indicazione, di poter consentire l’identificazione del concorrente.</h:div><h:div>Quando il potenziale segno di riconoscimento è imputabile al partecipante al concorso di progettazione e si presta ad essere considerato ed interpretato come informazione voluta ed utile (ed astrattamente idonea) ad identificare il partecipante (proprio per la sua caratterizzazione soggettiva), l’esclusione si giustifica e risulta doverosa per la stazione appaltante. A tutela dell’anonimato e della <corsivo>par condicio</corsivo>.</h:div><h:div>Infine, nessun elemento contrastante emerge dalla sentenza del TAR Lazio invocata dalla ricorrente (sez. I, n.5712 del  7/5/2019), in quanto, in quel caso è stata  disposta la riammissione del concorrente in quanto il segno apposto negli elaborati tecnici era un logo (di Roma Capitale) riferito all’Amministrazione coinvolta. </h:div><h:div>Tale indicazione è stata ritenuta non idonea ad identificare il partecipante, in quanto:</h:div><h:div><corsivo>“Considerato, in sostanza, che la dicitura "Roma Capitale" sull'elaborato non costituiva elemento idoneo a rendere potenzialmente conoscibile l'identità del soggetto che aveva presentato il relativo progetto prima della fase di decrittamento del codice di riferimento, sia perché non assumeva un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione di un progetto che riguardava proprio il territorio di "Roma Capitale", sia perché era potenzialmente estensibile a qualunque concorrente, non rinvenendosi peculiarità atte a ricondurre l'elaborato proprio al r.t.i in questione e a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di renderlo riconoscibile”.</corsivo></h:div><h:div>Ben diverso il contenzioso  qui in esame ove tutti gli elementi contestati afferiscono a profili soggettivi del proponente e dei progettisti inseriti nell’Organigramma.</h:div><h:div>Con violazione della regola dell'anonimato, obbligatoria in sede di partecipazione ad un concorso di progettazione.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna  (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del Comune di Abbasanta e di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del controinteressato ing. Manias, oltre oneri di legge, per spese ed onorari del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Grazia Flaim</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>