<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200020220200420104937531" descrizione="" gruppo="20200020220200420104937531" modifica="4/20/2020 4:25:10 PM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00202"/><fascicolo anno="2020" n="00141"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200020220200420104937531.xml</file><wordfile>20200020220200420104937531.docm</wordfile><ricorso NRG="202000202">202000202\202000202.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Cagliari\Sezione 1\2020\202000202\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>dante d'alessio</firma><data>20/04/2020 16:25:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Dante D'Alessio</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>dell’ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che sono “<corsivo>confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività  [...] di commercio al dettaglio di libri</corsivo>”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 202 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Edizioni Giuridiche S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Andreozzi, Riccardo Caboni, Giovanni Dore, Bruno Massacci, Milva Pili, Emanuele Pisano, Maria Cristina Ximenes, Enrico Palmas, Alessio Vinci, Cristian Puzzoni, Laura Massa, Giulia Andreozzi, Federica Deplano, Giuseppina Nonne, Matteo Atzeni, Maria Enrica Corda, Alessandro Cossa, Giuseppe Di Marco, Sandra Gaviano, Giampiero Massacci, Mario Tuveri, Sergio Vacca, Nicola Matta, Mauro Trogu e Simone Angei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulia Andreozzi in Cagliari, via Gianturco n. 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che la ricorrente, titolare di una rivendita al dettaglio di libri sita in Cagliari nella via Grazia Deledda n. 70, ha impugnato l’ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che sono “<corsivo>confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività  [...] di commercio al dettaglio di libri”;</corsivo></h:div><h:div>Considerato che l'ordinanza impugnata, recante “<corsivo>Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna</corsivo>”, è stata adottata ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;</h:div><h:div>Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «<corsivo>Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</corsivo>» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;</h:div><h:div>Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “<corsivo>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Considerato che l’art. 2 del DPCM del 10 aprile, all’art. 2, recante le “<corsivo>Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali</corsivo>” al comma 1, prevede che “<corsivo>Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che nell’allegato 3 del DPCM sono indicate alcune attività produttive (fra le quali il commercio al dettaglio di libri) che potrebbero riprendere la loro attività, nel rispetto delle necessarie precauzioni, a partire dal 14 aprile;</h:div><h:div>Considerato che, l’art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 19 del 2020 prevede che, “<corsivo>Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che, per effetto di tali disposizioni, i Presidenti delle Regioni non hanno la possibilità di disporre misure meno restrittive di quelle imposte con DPCM a livello nazionale ma possono introdurre misure ulteriormente restrittive (di quelle imposte con DPCM) in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso;</h:div><h:div>Considerato che l’ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che sono “<corsivo>confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività  [...] di commercio al dettaglio di libri</corsivo>”, risulta adottata sulla base di un parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito, per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020;</h:div><h:div>Considerato che, con particolare riferimento all’opportunità di riaprire, a decorrere dal 14 aprile 2020, le attività afferenti al commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri, al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché alla riapertura al pubblico degli studi professionali, il parere espresso dal richiamato Comitato tecnico scientifico, ispirato ad un criterio di massima cautela, si è espresso nel senso di un mantenimento delle misure di chiusura in atto, con riferimento alle summenzionate attività, almeno fino al 26 aprile, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall’andamento delle curve di diffusione del virus, per una riapertura a decorrere dal 27 aprile 2020;</h:div><h:div>Considerato che l’ordinanza impugnata ha quindi effetto fino al 26 aprile 2020, per un numero oramai limitatissimo di giorni feriali, salvo nuova proroga esplicita, e che (anche) la questione riguardante il commercio al dettaglio di libri sarà a brevissimo oggetto di una nuova valutazione da parte dell’Autorità regionale che vi dovrà provvedere nel rispetto di quanto stabilito dalle indicate disposizioni normative e sulla base di eventuali situazioni specifiche di rischio sanitario presenti nel territorio sardo o in una parte di esso;</h:div><h:div>Considerato che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali, deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;</h:div><h:div>Ritenuto che non può essere quindi accolta la domanda di sospensione cautelare, con un provvedimento monocratico urgente <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>, dell’ordinanza regionale impugnata;</h:div><h:div>Considerato che ogni ulteriore valutazione potrà essere fatta adeguatamente in sede di trattazione collegiale della questione.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge la richiesta di misure cautelari monocratiche.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso il giorno 20 aprile 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>