<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180037120240604121123519" descrizione="" gruppo="20180037120240604121123519" modifica="08/06/2024 16:28:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Maklas S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00371"/><fascicolo anno="2024" n="00460"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180037120240604121123519.xml</file><wordfile>20180037120240604121123519.docm</wordfile><ricorso NRG="201800371">201800371\201800371.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>oscar marongiu</firma><data>08/06/2024 16:28:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia:</h:div><h:div>a) dell'ordinanza di demolizione n. 5 del 5.3.2018, inviata in pari data alla ricorrente a mezzo p.e.c.;</h:div><h:div>b) di ogni altro atto ad essa presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 371 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Maklas S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Angelo Fenza e Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimo Fenza in Cagliari, via Cugia 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castiadas, in persona del Sindaco in carica <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Alagon 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ilaria Lussu, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiadas;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente gestisce un chiosco bar con ombreggio noto al pubblico come “Maklas”, nel comune di Castiadas in località San Pietro, nel quale svolge l’attività di bar, ristorazione e noleggio di lettini e ombrelloni, nonché il servizio di sicurezza e salvataggio dei bagnanti.</h:div><h:div>Con l’odierno ricorso impugna l’ordinanza con cui il Comune di Castiadas ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione entro novanta giorni di tutti i manufatti presenti nell’area.</h:div><h:div>1.1. Espone in fatto la ricorrente che:</h:div><h:div>- la concessione demaniale marittima originaria, relativa al sedime su cui insiste il chiosco, veniva rilasciata nel 2002 ad altro titolare, mentre l’interessata otteneva il subingresso nel 2008, con successivi rinnovi fino al 2020;</h:div><h:div>- il chiosco veniva realizzato in virtù di autorizzazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio della Regione n. 197 del 3.5.2006 e di autorizzazione edilizia comunale n. 19 del 21.6.2006, in cui si stabiliva che il manufatto avrebbe potuto permanere nel periodo 1° giugno/31 ottobre 2006;</h:div><h:div>- con determinazione prot. n. 259 del 4.1.2012 (avente ad oggetto “<corsivo>Ordinanza balneare. Legge comunitaria 2010. Adeguamento alle disposizioni recate dalla l. 15.12.2011 n. 217, art. 11, 6° comma. Liberalizzazione degli orari e dei periodi di apertura delle imprese turistico-balneari di cui all’art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400</corsivo>”) la Direzione generale dell’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, in attuazione sia dell’art. 34 del d.l. n. 201/2011, sia dell’art. 11, comma 6, della l. n. 217/2011 (“legge comunitaria 2010”), stabiliva che “<corsivo>le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti e di tutte le attività esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera che precede (1° maggio - 31 ottobre), possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneari previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell’attività da effettuarsi</corsivo>”;</h:div><h:div>- in ragione di quanto previsto nella predetta determinazione n. 259/2012 la ricorrente, in data 22.9.2016, comunicava al Comune che l’attività di ristorazione del “Maklas” sarebbe restata aperta tutto l’anno;</h:div><h:div>- il Comune, con nota prot. n. 9172/VI/3 del 9.12.2016, diffidava la ricorrente allo smontaggio del chiosco, preannunciando l’eventualità di avviare il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale in caso di inottemperanza, sull’assunto della perdurante efficacia della condizione posta dall’autorizzazione paesaggistica del 2006, secondo cui “<corsivo>la permanenza delle strutture sull’arenile non può protrarsi oltre il 31 ottobre 2006</corsivo>”, e in applicazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, della l.r. n. 45/1989 (poi abrogato dall’art. 41 della l.r. n. 11/2017), a mente del quale, a dire del Comune, sussisteva l’obbligo di smontaggio dei chioschi nei litorali extraurbani al termine della stagione estiva;</h:div><h:div>- il Comune, dunque, con nota del 27.6.2017 comunicava l’avvio del procedimento volto all’adozione di una ordinanza di demolizione, cui seguivano le osservazioni della ricorrente e, infine, adottava l’ordinanza n. 5 del 5.3.2018, oggetto dell’odierna impugnazione.</h:div><h:div>1.2. La ricorrente sostiene di avere agito legittimamente nel proseguire l’attività senza rimuovere la struttura alla fine della stagione estiva (per reinstallarla all’inizio della stagione successiva), poiché tale obbligo, a suo dire, non era più richiesto dalla normativa vigente.</h:div><h:div>1.3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I) “<corsivo>Violazione del decreto assessorile n. 1/Ass. del 23.01.2008, della determinazione regionale n. 882 del 18.04.2011, come modificata dalla determinazione regionale n. 259 del 4.01.2012, e della determinazione regionale n. 19435 dell'11.04.2017 – Violazione dell'art. 11, comma 6, l. 217/2011 - Eccesso di potere per contraddittorietà – Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Violazione dell'art. 41 Cost. - Violazione dell'art. 10-bis l.r. 45/1989</corsivo>”;</h:div><h:div>II) “<corsivo>Violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990.  Violazione del decreto assessorile n. 1/Ass. del 23.01.2008, della determinazione regionale n. 882 del 18.04.2011, come modificata dalla determinazione regionale n. 259 del 4.01.2012, e della determinazione regionale n. 19435 dell'11.04.2017, nonché violazione dell'art. 11, comma 6, l. 217/2011 sotto diverso profilo</corsivo>”;</h:div><h:div>III) “<corsivo>Violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990</corsivo>”;</h:div><h:div>IV) “<corsivo>Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta – Violazione dell'art. 3 l. 241/1990</corsivo>”;</h:div><h:div>V) “<corsivo>Difetto di istruttoria</corsivo>”;</h:div><h:div>VI) “<corsivo>Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità</corsivo>”;</h:div><h:div>VII) “<corsivo>Violazione degli artt. 6 e 7 d.P.R. 62/2013 – Violazione dell'art. 97 Cost.</corsivo>”;</h:div><h:div>VIII) “<corsivo>Violazione della tutela del legittimo affidamento</corsivo>”.</h:div><h:div>1.3.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in primo luogo, che l’obbligo di rimozione dei manufatti doveva ritenersi venuto meno fin dall’adozione del decreto dell’assessore regionale n. 1/Ass. del 23.1.2008. Ciò in quanto, con l’art. 4 di tale decreto, è stata “<corsivo>revocata, con efficacia retroattiva, la condizione contenuta nelle autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate per le strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione relativa all’obbligo della demolizione delle strutture medesime e la loro successiva ricostruzione nel caso di rinnovo della concessione amministrativa, in quanto in contrasto con la vigenza dell’atto concessorio</corsivo>”. Sarebbe stata dunque revocata sin dal 2008 la predetta condizione, contenuta nell’autorizzazione paesaggistica e nell’autorizzazione edilizia ottenute dalla ricorrente nel 2006, sicché la sua violazione non potrebbe costituire il presupposto di una ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>Peraltro, anche la previsione di cui alla lett. i-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, della l.r. n. 45/1989, introdotta dall’art. 13, comma 1, della l.r. n. 11/2017 (con cui sono stati inseriti, tra gli interventi edilizi in deroga al regime di inedificabilità dei terreni costieri, quelli relativi alla realizzazione di “<corsivo>strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare</corsivo>”) confermerebbe la volontà del legislatore regionale di escludere l’obbligo di smontaggio dei chioschi e di strutture simili ubicate sulle spiagge.</h:div><h:div>In secondo luogo, l’ordinanza gravata si porrebbe in contrasto con l’ordinanza balneare 2011 (approvata dall’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica con determinazione n. 862 del 18.4.2011, come modificata dalla già citata determinazione del medesimo Assessorato n. 259/2012), con cui la Regione aveva confermato che le aperture dei chioschi al di fuori del periodo 1° maggio - 31 ottobre potessero “<corsivo>essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneari previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell’attività da effettuarsi</corsivo>”. Sul punto, la ricorrente evidenzia che si tratta di modifica adottata in esecuzione dell’art. 11, comma 6, della l. n. 217/2011 (c.d. legge comunitaria 2010), con la quale, al fine di “<corsivo>promuovere il rilancio delle attività turistico balneari e la tutela della concorrenza</corsivo>”, si stabilisce che “<corsivo>non possono essere poste limitazioni d’orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico</corsivo>”.</h:div><h:div>Sarebbe evidente, secondo Maklas S.r.l., che il legislatore, nell’ottica di garantire la concorrenza tra strutture balneari ed analoghe attività commerciali extra balneari, nonché nel perseguimento del rilancio delle prime, abbia inteso destagionalizzare tali attività, svincolandole dal loro legame con la sola stagione estiva. Con la sopra richiamata modifica dell’ordinanza, quindi, l’Assessorato regionale, nel recepire il principio espresso dal legislatore nazionale, avrebbe stabilito che tutti gli stabilimenti balneari potessero restare aperti per tutto l’anno.</h:div><h:div>Analoga previsione è stata poi confermata con l’ordinanza balneare 2017, approvata con la determinazione assessorile prot. 19435 rep. n. 707 dell’11.4.2017.</h:div><h:div>In terzo luogo, la ricorrente deduce che anche in ossequio al principio di gerarchia delle fonti la prescrizione concernente l’obbligo di smontaggio dopo la stagione estiva, siccome contenuta nell’autorizzazione paesaggistica e nell’autorizzazione edilizia del 2006 (aventi efficacia limitata al soggetto che ne è titolare):</h:div><h:div>- dovrebbe ritenersi revocata dal summenzionato decreto assessorile del 23.1.2008, avente efficacia generale e, come tale, prevalente rispetto ai singoli titoli abilitativi;</h:div><h:div>- contrasterebbe con quanto disposto nelle citate ordinanze balneari del 2011 e del 2017, anch’esse a contenuto generale con effetti <corsivo>erga omnes</corsivo>;</h:div><h:div>- non sarebbe in linea nemmeno con le previsioni contenute: a) nel citato art. 11, comma 6, della l. n. 217/2011, che aveva vietato ogni discriminazione tra i gestori dei chioschi sulle aree demaniali marittime ed i titolari di attività con essi concorrenti nelle altre aree del territorio comunale, con riferimento alle “<corsivo>limitazioni d’orario e di attività</corsivo>”; b) nella citata lett. i-<corsivo>bis</corsivo>) del comma 2 dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della l.r. n. 45/1989, secondo cui nei terreni costieri possono sempre realizzarsi strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione.</h:div><h:div>In quarto luogo, la ricorrente deduce che fino al dicembre 2016 lo stesso Comune, per circa 10 anni dal rilascio del titolo edilizio (2006), non ha mai ordinato alla ricorrente il ripristino dei luoghi ma, al contrario, avrebbe implicitamente affermato - rinnovando la concessione demaniale all’interessata, incamerando l’imposta sui rifiuti e controllando il puntuale adempimento dell’obbligo di versare il canone di concessione annuale - il venir meno dell’obbligo di rimozione del chiosco al termine di ogni estate, così ingenerando un affidamento legittimo meritevole di tutela in capo alla parte privata che poi sarebbe stato tradito dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Per le medesime ragioni, infine, l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (tra cui, <corsivo>in primis</corsivo>, il rinnovo della concessione demaniale <corsivo>de qua</corsivo>).</h:div><h:div>1.3.2. Con il secondo motivo la ricorrente, in ragione di quanto esposto in precedenza, afferma che sia l’autorizzazione paesaggistica che quella edilizia del 2006 sarebbero tuttora efficaci, per effetto del venir meno dell’obbligo di smontaggio della struttura al 31 ottobre secondo le previsioni del decreto assessorile del 23.1.2008, della determinazione n. 259/2012 e dell’ordinanza balneare 2017.</h:div><h:div>L’ordinanza gravata, quindi, avendo ad oggetto un chiosco (in tesi) munito dei titoli abilitativi paesaggistico ed edilizio, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della l. n. 241/1990, in quanto il Comune, prima di ingiungere alla ricorrente la rimozione del chiosco, avrebbe dovuto annullare l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione edilizia, ciò che tuttavia non è avvenuto.</h:div><h:div>1.3.3. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta, il difetto d’istruttoria, nonché l’irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, in quanto:</h:div><h:div>- l’ordinanza di demolizione si fonda su ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, in violazione del diritto al contradditorio;</h:div><h:div>- il Comune pretende che la ricorrente proceda alla demolizione entro il 3.6.2018, ossia durante la stagione balneare estiva, dunque durante il periodo in cui gli stessi titoli abilitativi (paesaggistico ed edilizio) consentirebbero il riposizionamento della struttura;</h:div><h:div>- l’assunto del Comune secondo cui la presenza del chiosco <corsivo>de quo</corsivo> comporta il superamento dell’indice di edificabilità di zona (zona H) denoterebbe una carenza di istruttoria, giacché nella zona in questione sarebbe disponibile una grande quantità di cubatura e l’indice di edificabilità previsto dal “decreto Floris” (pari allo 0,001 mc/mq) verrebbe rispettato anche se la struttura della ricorrente non venisse rimossa;</h:div><h:div>- non sarebbe dato comprendere per quale ragione la struttura per cui è causa, che legittimamente permane durante l’estate, nel mese di novembre non sarebbe più tollerabile sotto il profilo dell’impatto paesaggistico, mentre d’altra parte, proprio sotto il profilo paesaggistico, il bene tutelato apparirebbe maggiormente leso in caso di continua rimozione e di riposizionamento della struttura sull’arenile (piuttosto che nell’ipotesi di stabile permanenza della stessa), a causa della natura invasiva della costante ripetizione di tali interventi edilizi, che rischierebbero di arrecare gravi danni agli <corsivo>habitat</corsivo> dunali.</h:div><h:div>1.3.4. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 97 Cost., in quanto l’ordinanza di demolizione impugnata è stata adottata dalla responsabile del servizio tecnico del Comune in una situazione di conflitto d’interessi, “<corsivo>per aver revocato illegittimamente altra concessione demaniale della quale era titolare il legale rappresentante della ricorrente</corsivo>”, fattispecie per la quale la responsabile del servizio è stata rinviata a giudizio nel procedimento penale r.n.r. n. 444/15-21.</h:div><h:div>1.3.5. Con l’ottavo e ultimo motivo la ricorrente ha invocato la tutela del legittimo affidamento, in quanto l’Amministrazione avrebbe ordinato la rimozione del (presunto) abuso sebbene fosse sempre stata a conoscenza della sua esistenza, in ragione del fatto che – come detto in precedenza - tra il 2006 e il 2018 il Comune ha rinnovato la concessione demaniale e ha sempre accettato il pagamento della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti.</h:div><h:div>1.4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>La difesa comunale evidenzia in sostanza che l’ordinanza di demolizione, preso atto della mancata rimozione spontanea del chiosco (già intimata con diffida del 9 dicembre 2016), si fonda sul presupposto di fatto che dall’ottobre 2006 il chiosco risultava in piedi in assenza di legittimi titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, non avendo l’interessata proceduto al suo smontaggio al termine della stagione balneare 2006, come dichiarato dalla stessa ricorrente e come anche attestato dal fatto che non esisteva alcun nuovo titolo che legittimasse la (re)installazione della struttura negli anni successivi.</h:div><h:div>1.5. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 la domanda cautelare, su concorde richiesta delle parti, è stata riunita al merito, in quanto la ricorrente nelle more ha presentato domanda di accertamento di conformità per le opere per cui è causa.</h:div><h:div>1.6. In data 20 settembre 2023 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di permanenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai soli fini risarcitori, <corsivo>ex</corsivo> art. 34, comma 3, c.p.a.</h:div><h:div>1.7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.</h:div><h:div>La ricorrente ha ribadito anche in sede di memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a. il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, evidenziando di avere effettivamente proceduto allo smontaggio del chiosco.</h:div><h:div>1.8. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Preliminarmente, occorre dare atto che persiste in capo alla ricorrente – come da essa stessa dichiarato, in ragione dell’avvenuto smontaggio della struttura - l’interesse all’accertamento dell’illegittimità della gravata ordinanza ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui qualora “<corsivo>nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori</corsivo>”.</h:div><h:div>Come chiarito dall’Adunanza Plenaria, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi della richiamata disposizione è sufficiente dichiarare di avervi interesse ai fini risarcitori, non essendo necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né, tanto meno, averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione.</h:div><h:div>La dichiarazione di interesse alla declaratoria di illegittimità deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., come avvenuto nella fattispecie, e dal punto di vista processuale si configura quale <corsivo>emendatio libelli</corsivo> in senso riduttivo rispetto al <corsivo>petitum</corsivo> immediato, non integrando un mutamento non consentito dell’originaria domanda; a sua volta, la dichiarazione in parola è preordinata a provocare una pronuncia che, sebbene non modificativa della realtà giuridica, come invece quella demolitoria di annullamento, interviene su un antecedente logico-giuridico dell’azione risarcitoria, suscettivo di assurgere a cosa giudicata in senso sostanziale <corsivo>ex</corsivo> art. 2909 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 13 luglio 2022 n. 8).</h:div><h:div>3. Passando al merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.</h:div><h:div>3.1. Principiando dal primo motivo, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente:</h:div><h:div>- in data 3.5.2006 ha ottenuto il nulla osta paesaggistico, nel quale si prevedeva che “<corsivo>i manufatti potranno permanere nel periodo 1 giugno / 31 ottobre 2006. Si intende non compreso nel periodo temporale sopra indicato il lasso di tempo necessario per il montaggio e la rimozione dei manufatti, ragionevolmente stimabile in 15 giorni antecedenti e susseguenti le date sopra indicate</corsivo>” e che “<corsivo>la rimozione dei manufatti dovrà essere comunicata entro e non oltre il 15 dicembre 2006 al Comune e al Servizio Tutela del Paesaggio</corsivo>”;</h:div><h:div>- in data 21.6.2006 ha ottenuto la relativa autorizzazione edilizia per l’installazione di un chiosco in legno in località San Pietro, con le prescrizioni che “<corsivo>il presente Nulla Osta ha validità per l’anno in corso</corsivo>” e che “<corsivo>i manufatti potranno permanere nel periodo dalla data di rilascio al 31.10.2006, escludendo da tale termine il lasso di tempo necessario per il montaggio e la rimozione dei manufatti</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal contenuto di tali atti, dunque, risulta che la ricorrente avrebbe dovuto smontare la struttura nel termine previsto e che, per poter procedere al rimontaggio della stessa nella stagione balneare successiva, avrebbe dovuto conseguire nuovi titoli autorizzatori, che invece non ha ottenuto, come emerge <corsivo>per tabulas</corsivo>.</h:div><h:div>3.1.1. Ora, è pacifico e incontestato che alla data del 31.10.2006 la ricorrente non abbia provveduto a rimuovere il manufatto oggetto delle predette autorizzazioni.</h:div><h:div>Successivamente a quella data, quindi, il chiosco non poteva più ritenersi in regola, in quanto pacificamente contrastante con le prescrizioni contenute nei ridetti titoli del 2006 (paesaggistico ed edilizio).</h:div><h:div>3.1.2. Da ciò discende l’irrilevanza, sotto il profilo edilizio, del richiamo al decreto assessorile del 23 gennaio 2008, evocato da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, in quanto il decreto in questione è stato adottato successivamente alla commissione dell’abuso (consistente nel mantenimento della struttura nell’area oltre il termine consentito) e non poteva valere, quindi, a sanare lo stesso.</h:div><h:div>Sotto il profilo paesaggistico, poi, occorre considerare che se il predetto decreto assessorile del 2008 (art. 4), da una parte, stabiliva che “<corsivo>è revocata, con efficacia retroattiva, la condizione contenuta nelle autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate per le strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione relativa all’obbligo della demolizione delle strutture medesime e la loro successiva ricostruzione nel caso di rinnovo della concessione amministrativa, in quanto in contrasto con la vigenza dell’atto concessorio</corsivo>”, dall’altra teneva espressamente fermo il termine di validità delle concessioni amministrative e quello quinquennale riguardante le autorizzazioni paesaggistiche, con la conseguenza che il nulla osta paesaggistico regionale rilasciato alla ricorrente nel 2006 avrebbe, in ogni caso, mantenuto la sua validità ed efficacia al più tardi fino al mese di maggio del 2011 (una volta, cioè, concluso il quinquennio di validità dello stesso), sicché non poteva più giustificare il mantenimento del chiosco.</h:div><h:div>Sotto entrambi i profili, pertanto, il Comune ha correttamente ritenuto che i manufatti in questione fossero ormai privi di validi titoli abilitativi.</h:div><h:div>Analoghe considerazioni, inoltre, valgono con riguardo all’asserito contrasto con le ordinanze balneari del 2011 e del 2017 e con l’art. 11, comma 6, della l. n. 217/2011, in quanto sia le ordinanze che la disposizione legislativa in parola presuppongono la persistente validità ed efficacia dei titoli abilitativi necessari per il mantenimento nell’area delle opere per cui è causa.</h:div><h:div>3.1.3. Peraltro, nella gravata ordinanza (alle pagg. 3-4) si chiarisce anche che:</h:div><h:div>- “<corsivo>le opere oggetto di demolizione sono state autorizzate in relazione alla stagione 2006 in quanto amovibili e temporanee con la conseguenza che la mancata rimozione entro il termine indicato nel provvedimento autorizzativo ha determinato il venir meno del requisito della temporaneità e della precarietà dell’opera e conseguentemente ha determinato la necessità che quest’ultima fosse autorizzata mediante titolo abilitativo pari al permesso di costruire o concessione edilizia avente valore di titolo concessorio solo previa verifica dell’indice di edificabilità della sottozona urbanistica</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>per opere di carattere precario devono infatti intendersi quelle, agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 29/05/2014 n. 386; 12/2/2010 n. 158; 12/4/2012 n. 375; 12/12/2013 n. 878). Il suddetto carattere deve essere escluso allorquando, come nel caso di specie, vi sia un’oggettiva idoneità del fabbricato ad incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva ed intrinseca natura della costruzione (cfr. TAR Palermo, Sez. II, 28/1/2010 n. 986)</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo, aggiunge il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, la qualificazione di opere come “<corsivo>amovibili</corsivo>” all’interno di una autorizzazione paesaggistica non è idonea a dimostrare la natura stagionale delle stesse, ovvero ad attribuire agli interventi costruttivi <corsivo>de quibus</corsivo> il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “<corsivo>non facilmente amovibili</corsivo>”, dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, non essendo destinati ad essere trasferiti nella proprietà del demanio (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. VII , 30.12.2022 , n. 11715). </h:div><h:div>Anche sotto tale aspetto, dunque, il decreto assessorile sopra richiamato non poteva fare venire meno l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni contenute nei titoli edilizio e paesaggistico (smontaggio della struttura al termine del periodo assentito), nonché di richiedere un’ulteriore autorizzazione edilizia per il rimontaggio del chiosco e un’ulteriore autorizzazione paesaggistica alla scadenza della sua validità.</h:div><h:div>3.1.4. Quanto sopra esposto trova conferma anche nei provvedimenti di rinnovo della concessione demaniale in favore della ricorrente.</h:div><h:div>In particolare, il provvedimento che ha disposto il rinnovo fino al 30.6.2014 (doc. 6 della ricorrente), all’art. 6 (“Condizioni generali”), prevede che “<corsivo>l’esercizio delle attività da svolgersi all’interno della concessione e la realizzazione delle opere previste è soggetta all’ottenimento delle altre autorizzazioni e licenze amministrative che fossero necessarie, e in particolare nel caso di posizionamento di manufatti, il concessionario, dovrà dotarsi dell’autorizzazione Edilizia del Comune e dell’autorizzazione, </corsivo>ex<corsivo> art. 146 del d.lgs. 42/04, rilasciata dal Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica</corsivo>”.</h:div><h:div>Allo stesso modo, il rinnovo fino al 31.12.2020 (doc. 9 della ricorrente), all’art. 11, stabilisce una analoga prescrizione. </h:div><h:div>Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall’esponente, nessun comportamento concludente dell’Amministrazione può essere desunto dai disposti rinnovi della concessione, che non risultano in alcun modo idonei a far maturare in capo all’interessata un affidamento meritevole di tutela.</h:div><h:div>Né può ravvisarsi nell’operato del Comune alcun profilo di contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione.</h:div><h:div>3.1.5. Priva di pregio è anche la censura relativa alla violazione della lett. i-<corsivo>bis</corsivo> del comma 2 dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della l.r. n. 45/1989, come modificata dall’art. 13 della l.r. n. 11/2017, anzitutto perché tale disposizione è entrata in vigore quando l’abuso (la mancata rimozione nei termini prescritti) si era già perfezionato e, oltretutto, era già stato contestato all’interessata con diffida del dicembre 2016 (cui ha fatto seguito la comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza di demolizione della struttura).</h:div><h:div>In ogni caso, occorre considerare che la disposizione in parola esclude “<corsivo>gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne</corsivo>” dal vincolo di inedificabilità di cui al precedente comma 1, ma non fa venir meno, in capo a chi intende realizzare gli interventi <corsivo>de quibus</corsivo>, l’obbligo di richiedere e ottenere preventivamente i relativi e necessari titoli edilizi o paesaggistici.</h:div><h:div>3.1.6. D’altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che il mantenimento per l’intero anno sull’area in concessione di strutture precarie, funzionali alle attività stagionali di uno stabilimento balneare, è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prevista ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per i beni soggetti a tutela e non derogabile da una normativa regionale in ragione dell’esclusiva competenza statale in materia (come, del resto, affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., in relazione all’art. 146 cod. beni culturali, che reca «<corsivo>norme di grande riforma economico-sociale</corsivo>», valide anche per le Regioni a Statuto speciale, e dell’art. 3 dello Statuto speciale - il comma 1-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 43 della l.r. n. 8/2015, aggiunto dall’art. 2 della L.R. 21 febbraio 2020, n. 3, il quale stabiliva che “<corsivo>Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi </corsivo>[…]”).</h:div><h:div>Invero, l’autorizzazione paesaggistica, espressione dell’ampia discrezionalità delle amministrazioni competenti, garantisce, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il godimento e la tutela del bene, valorizzando esigenze che variano in base ai diversi periodi dell’anno. </h:div><h:div>Conseguentemente, all’esito di un giudizio di compatibilità che valuti gli interventi realizzati, conciliabili con il vincolo posto a tutela, purché limitati in un arco temporale strettamente necessario all’attività balneare, grava sul concessionario l’obbligo di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi al termine della stagione estiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.5.2020, n. 3219).</h:div><h:div>Del resto, la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario; alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilità di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Ne consegue che qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l’intero anno solare, delle strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle ragioni del paesaggio costiero (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.3.2023, n. 2559).</h:div><h:div>3.1.7. Nessuno dei profili di censura dedotti con il primo motivo, dunque, merita accoglimento.</h:div><h:div>3.2. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che la ricorrente muove dall’erroneo assunto secondo cui sia l’autorizzazione paesaggistica che quella edilizia del 2006 sarebbero tuttora efficaci ed avrebbero quindi dovuto essere annullate dal Comune.</h:div><h:div>Tale prospettazione è erronea per le ragioni già esposte sopra, alle quali si fa rinvio per brevità.</h:div><h:div>La censura, pertanto, va respinta.</h:div><h:div>3.3. Non hanno pregio nemmeno le censure mosse con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, in quanto:</h:div><h:div>- a fronte della riscontrata mancanza di titoli edilizio e paesaggistico che legittimassero la permanenza del manufatto in questione, il provvedimento assunto dal Comune aveva carattere vincolato (per le ragioni sopra evidenziate), sicché sono prive di rilevo le denunciate violazioni procedimentali, <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della l. n. 241/1990, perché il contenuto della decisione finale dell’Amministrazione non avrebbe comunque potuto avere un contenuto differente da quello in concreto adottato;</h:div><h:div>- è irrilevante la circostanza che l’ordinanza impugnata imponesse la rimozione del chiosco entro il 3 giugno 2018, ossia in piena stagione balneare, in quanto il Comune aveva diffidato la ricorrente a procedere allo smontaggio già dal 9 dicembre 2016, così ponendo l’interessata nelle condizioni di adempiere secondo una tempistica che le avrebbe consentito il rimontaggio e la ripresa dell’attività entro l’inizio della nuova stagione balneare, previo rilascio dei nuovi titoli abilitativi; del resto, nessun titolo – come già visto – legittimava ormai l’ulteriore permanenza <corsivo>in loco</corsivo> della struttura per cui è causa;</h:div><h:div>- la questione concernente il rispetto dell’indice territoriale delle zone H non ha alcuna rilevanza, perché tale aspetto è stato preso in considerazione dal Comune in termini meramente astratti e dubitativi e non costituisce elemento fondate della decisione assunta dall’Ente, come emerge dalla semplice lettura dell’ordinanza gravata;</h:div><h:div>- nemmeno la doglianza con cui viene contestata la limitazione al solo periodo estivo della permanenza delle strutture può trovare accoglimento in quanto, come efficacemente dedotto dalla difesa comunale, l’ordinanza di demolizione non si fonda su una valutazione del Comune circa la compatibilità paesaggistica del chiosco, ma sul semplice presupposto che la ricorrente non risulta più titolare dei titoli assentivi, edilizio e paesaggistico, necessari per il mantenimento della struttura.</h:div><h:div>Le censure, pertanto, vanno respinte.</h:div><h:div>3.4. Quanto al settimo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 97 Cost. in ragione della asserita incompatibilità della Responsabile del Servizio firmataria dell’ordinanza di demolizione impugnata, osserva il Collegio che nella fattispecie non è ravvisabile la contestata ipotesi di conflitto di interessi.</h:div><h:div>Ed invero, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, non risulta pendente alcuna causa tra la Responsabile del Servizio e Maklas S.r.l., a tal fine non essendo sufficiente una semplice richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.</h:div><h:div>Del resto la giurisprudenza - sebbene in altro settore e con riferimento all’analoga previsione dell’art. 51 c.p.c., ma con argomentazioni che possono essere estese anche alla fattispecie per cui si controverte -, ha chiarito che le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quale applicazione dell’obbligo costituzionale di imparzialità, rivestono un carattere tassativo: esse sfuggono, quindi, ad ogni tentativo di manipolazione analogica all’evidente scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità dell’operato della p.a.; pertanto l’asserita (o attuata) presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del giudice (o, per analogia, del funzionario dell’Amministrazione) non costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente (per la natura oggettiva della giurisdizione penale) o di grave inimicizia (cfr., <corsivo>mutatis mutandis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1577/2014).</h:div><h:div>Né, d’altra parte, viene dimostrata in altro modo la sussistenza di una grave inimicizia tra il predetto funzionario comunale e il legale rappresentante della ricorrente, situazione che all’evidenza non può farsi derivare dal semplice fatto che il medesimo funzionario avesse in precedenza revocato una concessione demaniale che era stata rilasciata allo stesso soggetto (e non già a Maklas S.r.l., comunque).</h:div><h:div>La censura, pertanto, va respinta.</h:div><h:div>3.5. Infine, l’ottavo motivo, con cui si lamenta la violazione del legittimo affidamento asseritamente ingenerato in capo alla ricorrente, non può trovare accoglimento per le medesime ragioni già esposte <corsivo>supra</corsivo>, <corsivo>sub</corsivo> par. 3.1.4, alle quali si rimanda.</h:div><h:div>3.6. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>3.7. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo; nulla deve disporsi, peraltro, nei confronti della parte non costituita.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate tra le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Oscar Marongiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>