<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180028520231014133145516" descrizione="riconvocata respinge e compensa" gruppo="20180028520231014133145516" modifica="06/11/2023 12:56:00" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Spiniccio S.a.s. di Pasella Pierpaola" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00285"/><fascicolo anno="2023" n="00845"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180028520231014133145516.xml</file><wordfile>20180028520231014133145516.docm</wordfile><ricorso NRG="201800285">201800285\201800285.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\745 Marco Lensi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lensi</firma><data>05/11/2023 22:59:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Montixi</firma><data>25/10/2023 19:18:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Lensi,	Presidente</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario</h:div><h:div>Roberto Montixi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>dell'ordinanza di sospensione lavori n. 28 del 30/3/2018 (prot. n. 12796) del Dirigente del Settore 2 del Comune di Arzachena;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti:</h:div><h:div>- del provvedimento unico n. 124 del 23/04/2018 a firma del Dirigente SUAPE del Comune di Arzachena, nonché del connesso verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 23/04/2018, nel contesto della quale si è deciso l'annullamento d'ufficio del provvedimento unico n. 29 del 23/01/2018 riguardante l'approvazione di un progetto per l'installazione di un chiosco in loc. Le Piscine;</h:div><h:div>- ove occorra:</h:div><h:div>a) della proposta di annullamento in autotutela formulata dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Arzachena con nota prot. 15626 del 19/4/2018;</h:div><h:div>b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2015 avente ad oggetto adozione preliminare del Piano di Utilizzo dei Litorali, in parte qua;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 285 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Spiniccio S.a.s. di Pasella Pierpaola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Doro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzachena;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.  La SPINICCIO s.a.s. esponeva di essere proprietaria di un’area, in Comune di Arzachena, loc. Le Piscine, acquisita, con atto pubblico del 6 novembre 2015 dalla società Immobiliare Punta di Smeraldo srl.;</h:div><h:div>2. Rappresentava la ricorrente che la “Punta di Smeraldo srl.”, con DUAAP del 9 luglio 2014, aveva richiesto l’approvazione del progetto necessario all’istallazione di un chiosco per somministrazione di alimenti e bevande, con annessi servizi igienici, al servizio della balneazione la cui ubicazione era prevista, fin dal 2011, dal Consiglio Comunale di Arzachena.</h:div><h:div>3. Nel corso della conferenza di servizi tenutasi il 13 maggio 2015 la società richiedente veniva autorizzata al posizionamento del chiosco a carattere precario e provvisorio per il periodo dal 1.04.2015 al 31.10.2015 per la stagione estiva.</h:div><h:div>4. Il procedimento in parola veniva poi portato a conclusione con provvedimento finale 24 gennaio 2018 n° 3310.</h:div><h:div>5. All’esito della ricognizione condotta sugli interventi autorizzati, il Settore Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Ambiente del Comune di Arzachena ravvisava la necessità di condurre approfondimenti circa la legittimità del sopra indicato provvedimento conclusivo SUAPE, soprattutto in merito all’applicazione delle misure di salvaguardia rese operanti a seguito dell’adozione del PUL. </h:div><h:div>6. In ragione del rilevato avvio di attività edilizie e della possibile loro interferenza con le predette misure di salvaguardia, la resistente amministrazione adottava l’ordinanza n°28 del 30.3.2018, con la quale veniva disposta l’immediata sospensione dei lavori, fatta salva l’adozione dei successivi provvedimenti che si fossero resi necessari.</h:div><h:div>7. Avverso la predetta Ordinanza insorgeva l’odierna ricorrente che formulava due motivi di gravame.</h:div><h:div>7.1. Con il primo motivo la società ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 380/01, eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorieta’ e carenza motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/90.</h:div><h:div>7.1.1. Evidenziava parte ricorrente che il provvedimento impugnato, nel configurarsi quale “<corsivo>autotutela indiretta</corsivo>”, si rivelava completamente difforme dal paradigma normativo invocato art. 27 del Testo unico Edilizia e dall’art. 21 nonies L. 241/90 in quanto nell’istruttoria che aveva preceduto l’adozione dell’ordinanza non era stata neppure ipoteticamente ravvisata alcuna attività illecita. Inoltre, a supporto dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori veniva prospettata la presunta illegittimità del titolo, senza che fosse tuttavia avviato il pertinente procedimento ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90 e senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione concreta di pubblico interesse.</h:div><h:div>La ricorrente si doleva, altresì, del fatto che la motivazione posta a supporto del provvedimento fosse carente e contraddittoria in quanto tale atto, da un lato, presupponeva che anche lo stradello di collegamento con la viabilità principale era stato autorizzato e contemplato negli elaborati progettuali, dall’altro, perché disponeva la sospensione dei lavori relativi all’installazione del chiosco, benché questi non fossero neppure iniziati.</h:div><h:div>7.2. Con un secondo ordine di censure la Spiniccio sas deduceva la violazione e falsa applicazione della Legge 1902/1952, dell’art. 43 l.r. 8/2015, dell’art. 10 bis e 22 bis l.r. 45/89, oltre che eccesso di potere per violazione dell’art. 1, commi 24 e ss. l.r. 2/2008 in relazione al principio tempus regit actum.</h:div><h:div>Si doleva la ricorrente del fatto che il posizionamento del chiosco nel sito poi autorizzato fosse contemplato da una deliberazione del Consiglio Comunale del 2011, in variante al precedente P.U.L e che la conferenza di servizi decisoria del maggio 2015 fosse antecedente all’adozione preliminare del nuovo progetto di P.U.L.; pertanto non avrebbero potuto trovare applicazione le richiamate norme di salvaguardia. </h:div><h:div>Inoltre, sarebbe risultato improprio il richiamo a tali misure di salvaguardia atteso che queste potevano accompagnare l’adozione di un piano urbanistico generale, ma non anche uno strumento meramente attuativo quale il PUL.</h:div><h:div>Ulteriormente evidenziava la ricorrente che il chiosco era ricompreso in area privata e dunque non poteva ritenersi assoggettato ai vincoli del PUL riguardanti la sola disciplina transitoria prevista dalle direttive regionali in ambito demaniale.</h:div><h:div>Infine, rappresentava che l’art. 43 della l.r. 8/2015 contempla la possibilità di installare chioschi durante la stagione balneare, che l’art. 10 bis L.r. 45/89, conferma la compatibilità di tali strutture con i vincoli presenti nella fascia dei 300 mt dalla battigia e che l’intervento in questione risultava perfettamente compatibile con lo strumento urbanistico comunale.</h:div><h:div>8. In data 23.4.2018 il Comune di Arzachena, a conclusione del procedimento in autotutela, adottava il Provvedimento Unico n°124/2018 con il quale annullava il provvedimento autorizzativo n°29 del 24.1.2018 rilevando il contrasto delle opere in progetto con le norme di salvaguardia del PUL adottato con la delibera C.C. 70/2015. </h:div><h:div>In particolare, il provvedimento evidenziava che il chiosco in progetto ricadeva nell'area classificata Z3- "<corsivo>Zona Umida</corsivo>" ove erano vietate le attività di carattere turistico ricreativo e  servizi per la fruizione balneare e l’installazione dei relativi manufatti, e che il P.U.L. classificava l'area ove sarebbe dovuta sorgere la viabilità in progetto come zona Z8.a (settore colluviale retro-litorale) che, parimenti, non ammetteva alcuna forma di attività turistico-ricreativa o di supporto alla balneazione.</h:div><h:div>9. Avverso tale provvedimento insorgeva con motivi aggiunti la Spiniccio s.a.s. che estendeva l’impugnativa anche alla delibera del Consiglio Comunale di Arzachena n° 70/2015.</h:div><h:div>9.1. Sotto un primo profilo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/90 e del principio del contraddittorio procedimentale in ragione del fatto che la particolarmente ristretta tempistica procedimentale afferente all’iter volto al ritiro dell’autorizzazione a suo tempo assentita aveva, nei fatti, impedito alla società ricorrente di poter partecipare al procedimento di secondo grado.</h:div><h:div>9.2. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 21 nonies della L.241/90, dell’art. 20 della L.R. 45/89 e dell’art. 12 del DPR 380/01.</h:div><h:div>Più nello specifico, la ricorrente censurava innanzitutto il fatto che la delibera consiliare 70/2015 avesse reso operativa la disciplina vincolistica di salvaguardia sin dall’adozione del P.U.L. e non solo a far data dalla sua entrata in vigore conseguente all'approvazione definitiva e pubblicazione.</h:div><h:div>In seconda battuta, la ricorrente deduceva che l'annullamento in autotutela sarebbe intervenuto oltre il termine (di diciotto mesi) previsto per legge, atteso che la conferenza decisoria, attraverso la quale erano stati espressi tutti gli atti di assenso al posizionamento del chiosco ed all'allargamento dello stradello di servizio, risalivano all'estate del 2015.</h:div><h:div>Infine, il provvedimento di autotutela adottato risultava carente rispetto ai profili motivazionali inerenti alla prevalenza dell'interesse all'annullamento rispetto a quelli concernenti la conservazione dell'atto.</h:div><h:div>9.3. Con il terzo motivo di ricorso veniva dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti fatto e diritto, violazione del principio tempus regit actum ed eccesso di potere per carenza d'istruttoria e sviamento.</h:div><h:div>9.3.1. Con tale motivo la ricorrente eccepiva il fatto che la conferenza di servizi decisoria con cui era stato assentito il progetto esecutivo del chiosco era anteriore all'adozione del P.U.L. e che la deliberazione di Consiglio comunale del 2011 con cui era stato previsto il posizionamento di tale chiosco era a sua volta anteriore a tale Piano attuativo. Inoltre, evidenziava che l’esame dei luoghi e la cartografia di riferimento smentivano le risultanze di cui alla classificazione della zona di ubicazione del chiosco, non potendosi ritenere la stessa in possesso delle caratteristiche fattuali individuate (zona umida e “<corsivo>retro colluviale</corsivo>”).</h:div><h:div>9.4. Con il quarto e ultimo motivo, infine, la ricorrente censurava la violazione dell’art. 10 bis della L.R. 45/89 e il difetto di motivazione in quanto l’atto di ritiro adottato dall’amministrazione, dichiaratamente volto ad impedire il completamento dell’allargamento del sentiero necessario all'approvvigionamento del chiosco, si sarebbe posto in contrasto con  il predetto art. 10 bis l.r. 45/89 che, al contrario, ammette la realizzazione di pertinenze, quale lo stradello in questione, non trattandosi di un'infrastruttura, né di una strada, ma di un collegamento necessario, pacificamente assentito dal Comune nel 2015 dopo apposita istruttoria.</h:div><h:div>10. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente che instava per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>11. Con Ordinanza di questa Sezione dell’11 maggio 2018, n° 127 la proposta istanza cautelare veniva accolta in ragione della non evidenziata prevalenza, nel provvedimento in questione dell’interesse pubblico idoneo a giustificare il sacrificio dell’iniziativa imprenditoriale della ricorrente.</h:div><h:div>12. In vista dell’udienza di merito il Comune di Arzachena depositava memorie nelle quali rappresentava come il ricorso e i motivi aggiunti si palesassero improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento degli atti impugnati in quanto questi avevano cessato la loro vigenza, per mera decorrenza dei termini temporali loro assegnati, e ciò tanto in riferimento all’ordinanza di sospensione dei lavori (avente un’efficacia temporale di soli 45 giorni dalla sua emissione avvenuta il 30.03.2018) sia del provvedimento unico n. 124 del 23.04.2018 la cui sospensione giudiziale aveva fatto sì che riprendesse vigore il provvedimento autorizzatorio del 23.01.2018, avente una durata temporale di tre anni e, quindi, scaduto nell’anno 2020. </h:div><h:div>La ricorrente in sede di discussione orale insisteva, per converso, per la definizione nel merito della controversia.</h:div><h:div>13 La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11 ottobre 2023.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, osserva il Collegio come l’eccezione d’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse formulata dalla difesa dell’amministrazione sia fondata solo avuto riguardo al ricorso introduttivo rivolto avverso l’Ordinanza di sospensione dei lavori n° 28 del 30 marzo 2018.</h:div><h:div>Su tale provvedimento, avente natura cautelare, infatti, si è innestato l’annullamento in autotutela (disposta con provvedimento unico n° 124 del 23 aprile 2018) dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Arzachena in data 23 gennaio 2018 con provvedimento n° 29, prot. 3310.   </h:div><h:div>L’Ordinanza in questione, peraltro, delimitava l’arco temporale della propria efficacia ad una durata di 45 giorni entro i quali l’amministrazione si riservava di adottare i successivi provvedimenti (concretantesi nel richiamato intervento in autotutela) all’esito del completamento delle verifiche avviate.</h:div><h:div>L’impugnativa incardinata con il ricorso introduttivo -rivolta unicamente nei confronti della predetta Ordinanza di sospensione lavori- deve pertanto dichiararsi improcedibile in ragione del fatto che gli effetti di tale atto sono venuti meno per effetto dell’intervenuto provvedimento in autotutela.</h:div><h:div>2. Non altrettanto può dirsi con riguardo all’impugnativa proposta con i motivi aggiunti e rivolta nei confronti del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione n° 29 del 23 gennaio 2018.</h:div><h:div>L’amministrazione Comunale sottolinea che, per effetto dell’Ordinanza di questo TAR del 27 aprile 2018, n° 127, con la quale è stata disposta la sospensione degli effetti del richiamato intervento in autotutela, avrebbe ripreso vigenza la predetta autorizzazione del gennaio 2018. Tuttavia, tale atto autorizzatorio avrebbe avuto una durata temporale di tre anni e sarebbe, quindi, scaduto nell’anno 2020.</h:div><h:div>2.1. Il Collegio non condivide la ricostruzione offerta dal Comune di Arzachena.</h:div><h:div>Il provvedimento autorizzatorio n° 29 del 23 gennaio 2018, infatti, non delimitava al triennio la propria efficacia, ma stabiliva testualmente che <corsivo>“il lavori relativi al presente provvedimento ha validità di anni tre dal rilascio del presente Provvedimento Unico</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, in disparte della formulazione lessicale, l’autorizzazione precisava unicamente che i lavori autorizzati dovessero essere portati a compimento entro il triennio.</h:div><h:div>Tant’è vero, che la stessa autorizzazione precisava che la ditta interessata avrebbe dovuto “<corsivo>comunicare al SUAP la data di fine lavori utilizzando il modello F-3</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra, non trova conferma la circostanza riportata dall’amministrazione secondo la quale, al termine del triennio, l’autorizzazione in parola non potesse in ogni caso rappresentare più titolo per il posizionamento stagionale del chiosco.</h:div><h:div>Ne consegue che, anche alla luce delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione orale all’udienza pubblica, deve ritenersi sussistente l’interesse di questa ad avere una decisione di merito relativamente all’impugnativa proposta con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>3. Ciò precisato in rito, osserva il Collegio come il ricorso sia -tuttavia- infondato.</h:div><h:div>L’Amministrazione Comunale ha infatti correttamente fatto uso dei propri poteri di autotutela nel momento in cui, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ha ravvisato come l’autorizzazione rilasciata nel gennaio 2018 si ponesse in contrasto con l’assetto del PUL adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 27 novembre 2015 ed in relazione al quale scattavano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3 del DPR 380/2001.</h:div><h:div>Ciò in quanto il chiosco in progetto ricadeva nell'area classificata Z3- "Zona Umida" ove erano vietate le attività di carattere turistico ricreativo e la messa a dimora di strutture turistico ricreative e servizi per la fruizione balneare e di qualsiasi altro apparecchio e/o manufatto funzionale allo svolgimento delle attività turistico-creative e di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se rimovibile.</h:div><h:div>3.1. Avuto riguardo alla dedotta violazione del principio del contraddittorio procedimentale osserva il Collegio come nel verbale della Conferenza di Servizi che ha accolto la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento unico 29/2018, si dia atto della circostanza che l’indizione della conferenza di servizi in modalità sincrona, convocata con nota prot. del 19 aprile 2018, n° 15654 sia stata trasmessa anche alla ditta interessata. Peraltro, lo stesso ricorrente riconosce l’inoltro di apposita PEC al progettista dell’impresa.</h:div><h:div>Ma ciò che più rileva è il fatto che l’intervento in autotutela si sia collocato all’interno di un procedimento, intrapreso con l’Ordinanza di Sospensione dei Lavori, nel quale veniva evidenziato come il fulcro della questione attenesse proprio al possibile contrasto dell’Autorizzazione rilasciata con la disciplina del Piano di Utilizzo dei Litorali di cui alla Delibera C.C. 70/2015.</h:div><h:div>Tale provvedimento, preavvertiva l’interessato che, nell’arco di 45 giorni, si sarebbe conclusa tale fase di verifica con l’eventuale adozione dei successivi provvedimenti.</h:div><h:div>Ne discende che il ricorrente fosse ben al corrente dell’iter procedimentale in corso e fosse, pertanto, pienamente nelle condizioni di rappresentare all’Ente tutte le osservazioni e i chiarimenti ritenuti utili a tutela della propria posizione.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha, sul punto, chiarito come <corsivo>“le norme dettate in tema di partecipazione al procedimento amministrativo sono finalizzate ad una funzione difensiva nonché a formare, nella P.A., una più completa e meditata volontà e non possono essere ritenute applicabili in modo meramente meccanicistico, dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall'omissione di comunicazione non sussista nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l'utilità della comunicazione all'azione amministrativa</corsivo>” (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2012 n. 3595).</h:div><h:div><corsivo>Ne consegue che se l'interessato ha avuto aliunde informazione dell'avvio del procedimento, come nell'ipotesi qui sussistente, tali esigenze partecipative possono essere ritenute soddisfatte</corsivo> ( conf. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2011 n. 5032; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2884).</h:div><h:div>Peraltro, deve ulteriormente osservarsi come <corsivo>“anche in dipendenza dei principi stabiliti dall'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, non può configurarsi la violazione dell'obbligo di comunicazione, nel caso in cui il soggetto, inciso sfavorevolmente da un provvedimento, non dimostri che, ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio, tali da far determinare in modo diverso le scelte dell'Amministrazione procedente dell'azione amministrativa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>E, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia dimostrato che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento gli abbia precluso di dedurre nel procedimento medesimo, a propria difesa, elementi decisivi e tali da indurre l'Amministrazione Comunale ad un diverso apprezzamento della fattispecie.</corsivo>” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 15-01-2014, n. 50.)</h:div><h:div>In altri termini, “<corsivo>l'invocata disposizione non deve essere interpretata ed applicata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio (di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo), con la conseguenza che l'eventuale omissione dell'adempimento non determina illegittimità dell'azione amministrativa, laddove il destinatario abbia avuto, comunque e aliunde, conoscenza del procedimento in corso, con conseguente possibilità di parteciparvi”</corsivo>. (Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-09-2011, n. 5032).</h:div><h:div>Sulla scorta di quanto sopra osservato, il primo motivo di gravame si rivela, pertanto non suscettibile di positivo apprezzamento.</h:div><h:div>3.2. Non miglior sorte può essere riservata al composito secondo motivo di doglianza.</h:div><h:div>3.2.1. In particolare, non può condividersi la tesi della ricorrente che assume l’illegittimità della Delibera 70/2015 nella parte in cui correla l’insorgenza e l’operatività delle misure di salvaguardia alla sola adozione del PUL e non anche alla sua entrata in vigore conseguente all’approvazione definitiva e pubblicazione.</h:div><h:div>Sul punto osserva il Collegio che le cd. “<corsivo>misure di salvaguardia</corsivo>”, in una prospettiva esclusivamente cautelare, sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva di un piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l’assetto per come “<corsivo>progettato</corsivo>” e pensato negli strumenti adottati. Esse si concretizzano nella doverosa sospensione dei procedimenti finalizzati al conseguimento di ridetti titoli, fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico pianificatorio, e in attesa della sua entrata in vigore, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva. L’esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è dunque di carattere conservativo e si identifica nella necessità di evitare che le richieste dei privati –fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata– finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l’attuazione del piano in itinere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 257.Cons. Stato, Sez. II Sentenza 23 marzo 2020, n. 2012)</h:div><h:div>Attesa l’evidente ratio conservativa e precauzionale delle misure di salvaguardia, pertanto, non si rinviene ragione alcuna che giustifichi la non estendibilità al Piano di Utilizzo del Litorale del meccanismo previsto dall’art. 12 comma 3 del DPR 380/2001 volto a scongiurare l’operatività di interventi di trasformazione del suolo interessato da un nuovo assetto pianificatorio nelle more della definizione dell’iter approvativo del piano.</h:div><h:div>Una siffatta esclusione, infatti, contrasterebbe oltre che con la logica di consentire all’amministrazione di dare concreto seguito alle scelte pianificatorie che fisiologicamente presuppongono lo sviluppo di un articolato iter, anche con la circostanza che il Piano di Utilizzo del Litorale costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Urbanistico Comunale atteso che a seguito dell’adozione del Piano Paesaggistico Regionale è stato posto a carico di tutti i Comuni l’onere di dotarsi o adeguare il proprio strumento urbanistico alle linee guida del PPR.</h:div><h:div>D’altro canto, le misure interinali di tutela in ambito paesaggistico e ambientale sono state valorizzate al punto da ritenere che misure vincolistiche possano operare anche in ragione dell’adozione delle linee guida Regionali volte a dettare la disciplina provvisoria del rilascio di nuove concessioni nelle more del procedimento di approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali. </h:div><h:div>Ciò in ragione dell’esigenza di condurre “<corsivo>un approccio interpretativo teleologico-sistematico che tenga conto della funzione di salvaguardia perseguita da tali previsioni</corsivo>” (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15.05.2017, n. 2271).</h:div><h:div>3.2.2. Avuto riguardo alla tempistica dell’intervento in sede di autotutela da parte dell’amministrazione Comunale, il Collegio ritiene sufficiente osservare come l’atto di ritiro del 23 aprile 2018 sia intervenuto sul provvedimento unico emanato nel gennaio dello stesso anno e dunque di certo all’interno del “ragionevole termine” di cui all’art. 21 nonies.</h:div><h:div>Ne’ può ritenersi che gli atti ai quali riferirsi ai fini del decorso del termine al quale ancorare l’atto di ritiro sia il verbale della conferenza di servizi, atteso che con esso si formalizzava un parere favorevole che, peraltro, prescriveva adempimenti -quali la stipula di apposita polizza fideiussoria- prima dell’adozione del provvedimento unico.</h:div><h:div>Nel caso specifico pertanto l'esito della Conferenza dei servizi costituiva solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che risultava essere l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non rivestiva valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III 18.12.2019, n. 2691; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-03-2020, n. 482).</h:div><h:div>Pertanto, l’intervento di autotutela adottato dall’amministrazione comunale si correla al di poco precedente provvedimento autorizzatorio del gennaio 2019, risultando pienamente rispettoso delle disposizioni riguardanti la tempistica degli atti di ritiro.</h:div><h:div>3.2.3. Anche in punto di onere motivazione il provvedimento in questione risulta andare immune dalle formulate censure.</h:div><h:div>Nella nota 15626 del 19 aprile 2018, avente a firma del Dirigente del settore Edilizia Privata, Tutela Paesaggio e Ambiente di richiesta al SUAPE di intervento in autotutela, si dà espressamente atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto <corsivo>“in ragione della tutela e difesa dell’ambiente e di zona ad altissimo pregio ambientale, beni di primaria importanza costituzionalmente tutelati.”</corsivo></h:div><h:div>Ritiene il Collegio che il particolare ambito territoriale nel quale sarebbe andato ad insistere l’insediamento a suo tempo autorizzato ed oggetto dell’intervento in autotutela alla luce dell’incoerenza dello stesso con le previsioni del PUL, non richiedesse alcuna particolare motivazione ulteriore rispetto a quella -seppur stringata- che si richiama alla necessaria salvaguardia dell’ambiente (bene costituzionalmente tutelato) e delle peculiarità naturalistiche della zona.</h:div><h:div>In tale contesto, quindi, l’impianto motivazionale, in uno con la tempistica particolarmente ristretta dell’intervento di ritiro rendono immune dalle prospettate censure il provvedimento, costituendo esso, invece, la <corsivo>“risultante di una adeguata ponderazione dei vari interessi in gioco, nel quale non vi è traccia di quei profili di palesi abnormità, incoerenze motivazionali, evidenti errori di fatto, ecc, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali e/o tecnico-discrezionali dell'Amministrazione.</corsivo>“ T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., (ud. 04/11/2015) 05-11-2015, n. 3166.</h:div><h:div>Il provvedimento di sospensione lavori è, infatti, intervenuto in data 30 marzo 2018, a distanza di poco più di due mesi dal rilascio dell’autorizzazione n° 29/2018, e l’atto di ritiro del predetto provvedimento abilitativo dopo soli tre mesi esatti.</h:div><h:div>E’ evidente, pertanto, che in tale contesto non potesse dirsi sorto in termini particolarmente pregnanti un affidamento in capo al ricorrente.</h:div><h:div>Va, altresì, osservato che la giurisprudenza ha evidenziato che <corsivo>“quando il vizio che inficia l'atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell'interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante</corsivo>” (Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588). È stato, altresì, affermato che <corsivo>"che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi</corsivo> (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent. 20-03-2019, n. 810);</h:div><h:div>3.3. Anche il terzo motivo di gravame non è suscettibile di apprezzamento rivelandosi in parte infondato e in parte inammissibile.</h:div><h:div>Avuto riguardo all’asserita violazione del principio “<corsivo>tempus regit actum</corsivo>” in ragione dell’anteriorità della conferenza decisoria con la quale è stata assentito il progetto rispetto all’adozione del PUL, ribadisce il Collegio che la data alla quale riferirsi per l’operatività delle norme di salvaguardia va rinvenuta in quella di adozione del provvedimento autorizzatorio n° 29, intervenuto nel gennaio 2018, allorquando il PUL era stato formalmente adottato con conseguente operatività delle norme di salvaguardia.</h:div><h:div>Risulta inammissibile, invece, il medesimo motivo di censura nella parte in cui contesta il vizio di carenza di istruttoria e sviamento nella redazione del PUL nella parte in cui avrebbe classificato la zona di ubicazione del chiosco come di rispetto ambientale.</h:div><h:div>La censura appare estremamente generica, non contestualizzata e priva di qualsiasi riferimento utile a consentire al Collegio alcun approfondimento. </h:div><h:div>E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento in ragione del quale <corsivo>“nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto"</corsivo> (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158).</h:div><h:div>Va anche osservato che il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione costituisce una estrinsecazione del potere connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343).C.d.S. Sezione Seconda Sentenza 23 marzo 2020, n. 2012).</h:div><h:div>Pertanto, il sindacato rimesso al giudice amministrativo sconta i noti limiti della manifesta irragionevolezza, abnormità, travisamento che, nel caso di specie, anche alla luce dell’assenza di puntuali deduzioni in merito da parte del ricorrente, non sussistono.</h:div><h:div>3.4. Risulta infondato anche il quarto e ultimo motivo di ricorso laddove si deduce il difetto di motivazione del provvedimento di ritiro nella parte in cui preclude l’allargamento di un sentiero necessario all’approvvigionamento del chiosco e della sicurezza dei bagnanti.</h:div><h:div>La censura oltre a rivelarsi improcedibile per carenza d’interesse in ragione della dichiarata infondatezza delle censure afferenti al posizionamento del chiosco, tale per cui verrebbe meno qualsiasi ragione d’essere per la realizzazione di una percorso di accesso ad una struttura non assentibile, risulta comunque infondata in considerazione del fatto che l’area di sedime dello stradello d’accesso era contemplata nel PUL come “<corsivo>settore colluviale retro litorale</corsivo>” ove non era consentita l’apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste.</h:div><h:div>Anche tale motivo di gravame, pertanto, è meritevole di reiezione.</h:div><h:div>4. Alla luce delle suesposte considerazioni pertanto, il ricorso introduttivo si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse mentre i motivi aggiunti si rivelano infondati.</h:div><h:div>5. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili e in parte infondati.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 e del 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Roberto Montixi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>