<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160074020230520085110831" descrizione="DA RIPORTARE IN CC OK" gruppo="20160074020230520085110831" modifica="6/19/2023 12:25:19 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Lucia Salis" versione="3" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00740"/><fascicolo anno="2023" n="00445"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160074020230520085110831.xml</file><wordfile>20160074020230520085110831.docm</wordfile><ricorso NRG="201600740">201600740\201600740.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\745 Marco Lensi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lensi</firma><data>19/06/2023 10:30:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Plaisant</firma><data>20/05/2023 19:36:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Lensi,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del provvedimento del Dirigente del Settore n. 2 – Urbanistica e Edilizia Privata – del 31 maggio 2016 - prot. 20335 - con il quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla Sig.ra Loi Alessandra in data 6 agosto 2004, relativa ad un intervento edilizio consistente nella “copertura e chiusura del patio esterno e realizzazione di una veranda a servizio di un appartamento facente parte del condominio ‘La residenza sul Porto’ in loc. Porto Cervo”, nonché di ogni atto presupposto e, segnatamente, per quanto occorrer possa, delle Deliberazioni n. 77 del 19.12.2013 e n. 21 del 7.5.2013 del Consiglio comunale di Arzachena, nella parte in cui hanno omesso di inserire</h:div><h:div>nel perimetro delle zone F2 del territorio comunale all’interno del quale sarebbe stato possibile sanare gli interventi “abusivi” realizzati entro il 31 marzo 2003 l’area sulla quale insiste la “Residenza sul Porto”, in località Porto Cervo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 740 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Lucia Salis e Guido Manca Di Bitti, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Vignolo, Gianmarco Delunas e Massimo Massa, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio eletto presso lo studio Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello n.1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati.</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzachena.</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa.</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata 31 maggio 2016, n. 20335, il Comune di Arzachena ha respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 6 agosto 2004 dalla sig.ra Loi Alessandra -ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326- avente a oggetto una veranda di mq. 5,16 e un nuovo vano (mediante chiusura del patio) con superficie di mq 22,20 e volume di mc. 59,94 abusivamente realizzati quali pertinenze di un appartamento di sua proprietà rientrante nel condominio La Residenza sul Porto, in loc. Porto Cervo, sito a meno di 300 m. dalla linea di battigia, in Zona classificata F/2 <corsivo>“Completamento di intervento turistico”</corsivo> dal vigente Piano di fabbricazione del 1983, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale 12 maggio 1966.</h:div><h:div>A fondamento di tale provvedimento negativo il Comune ha evidenziato che: - l’art. 63 del vigente Regolamento edilizio comunale vigente esige che le aree comprese in Zona F2 di completamento turistico siano oggetto di apposita pianificazione attuativa, assente nel caso di specie; - l’art. 32, del d.l. n. 269/2003, comma 27, lett. d), non consente il condono di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nel caso in esame duplicemente sussistente, vista la congiunta operatività del vincolo relativo previsto dal decreto ministeriale 12 maggio 1966 e del vincolo assoluto gravante sulla fascia di 300 m. dalla linea di battigia marina; - non potrebbero trovare applicazione le ipotesi derogatorie previste dall’art. 10 bis, comma 2, della L.R. n. 45/89, tanto è vero che l’area su cui insiste l’immobile non figura tra quelle a tal fine individuate dal Comune con deliberazione consiliare 19 dicembre 2013, n. 77, se non altro perché l’area di riferimento, edificata prima del 1967, non è stata oggetto di pianificazione attuativa e di conseguente convenzione di lottizzazione, per cui su di essa non sussiste alcun impegno dei privati proprietari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla loro successiva cessione al patrimonio comunale.</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe descritto, notificato in data 7 maggio 2016, i sig.ri Lucia Salis e Guido Manca Bitti, subentrati nella proprietà dell’immobile sopra descritto in forza di rogito notarile del 28 maggio 2010, chiedono l’annullamento di tale esito negativo del procedimento di condono, sostenendo, qui in estrema sintesi, che lo stato di completa urbanizzazione in cui versa la zona interessata consenta l’applicazione, quanto meno in via analogica, delle deroghe al vincolo di inedificabilità assoluta previste dallo stesso art. 10 bis della l.r. n. 47/1985 e ss.mm.ii., per cui le stesse deliberazioni del Consiglio comunale di Arzachena n. 77/2013 e n. 21/2013 sarebbero illegittime nella parte in cui non hanno inserito l’area ora in questione tra quelle suscettibili di deroga al vincolo e, pertanto, di condono edilizio.</h:div><h:div>Con ordinanza 26 ottobre 2022, n. 758, il Collegio ha disposto il deposito, da parte del Responsabile </h:div><h:div>del Servizio Edilizia Privata del Comune di Arzachena, di apposita relazione, corredata dalla necessaria documentazione di riferimento, indicante il livello di urbanizzazione del comparto edilizio (e dell’intera zona di riferimento) su cui insiste La Residenza sul Porto (in loc. Porto Cervo), specificando: - se le necessarie opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) risultino realizzate e funzionanti o meno; - la data in cui le stesse sono state realizzate; - i titoli eventualmente rilasciati dal Comune (ovvero da altri enti pubblici) per la realizzazione delle stesse; - le opere di urbanizzazione che, eventualmente, risultino tuttora mancanti. </h:div><h:div>In data 26 gennaio 2023 il Comune di Arzachena, eseguendo tale adempimento istruttorio, ha depositato la relazione richiesta, sostanzialmente riferendo che l’area in questione, ancorché non sottoposta a vincolo attuativo, è dotata di tutte le infrastrutture richieste dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 17 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Il ricorso è infondato in ragione di un elemento normativo, invero, esterno alla disciplina di cui all’art. 10 bis della l.r. n. 45/1989, sul quale si è principalmente soffermata l’analisi delle parti, che non consente l’esito positivo del condono pur a fronte dell’accertata “urbanizzazione completa” dell’area interessata, la quale, pure, avrebbe potuto teoricamente consentire l’applicazione delle deroghe al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 300 m. dalla linea di battigia previste dallo stesso art. 10 bis della l.r. n. 45/1989. </h:div><h:div>Si tratta del fatto che la richiesta di condono di cui ora si discute è stata presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, relativamente a un’opera abusiva dotata di consistenza volumetrica (creazione di un nuovo vano) e realizzata su area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente in base al d.m. 12 maggio 1966.</h:div><h:div>Difatti l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla procedura di condono regolata dal medesimo decreto legge, tra l’altro, le opere abusive che <corsivo>“d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto deve necessariamente trovare applicazione al caso ora in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicazione del c.d. “Terzo condono” (quello, per l’appunto, previsto dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003) proprio agli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), restando condonabili in zona sottoposta a vincolo, sempre secondo la citata forma di condono, i soli abusi “minori” indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 stesso (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sono, infatti, conformi in questo senso numerose pronunce della giurisprudenza sia amministrativa che penale, tra cui Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425, Sez. VI, 28 ottobre 2019, n.7341, Sez. VI, 17 settembre 2019, n. 6182, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1434, Sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813, Sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3487, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4587, Cassazione penale, Sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676.</h:div><h:div>Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese processuali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 17 maggio 2023 e 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa M. Giuliana Ferrara</h:div><h:div>Antonio Plaisant</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>