<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130005920200427161636451" descrizione="" gruppo="20130005920200427161636451" modifica="5/25/2020 8:43:47 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Società Sportiva Dilettantistica Greenfields S.r.l." versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2013" n="00059"/><fascicolo anno="2020" n="00292"/><urn>urn:nir:tar.sardegna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130005920200427161636451.xml</file><wordfile>20130005920200427161636451.docm</wordfile><ricorso NRG="201300059">201300059\201300059.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Cagliari\Sezione 1\2013\201300059\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>dante d'alessio</firma><data>25/05/2020 08:43:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giorgio manca</firma><data>24/05/2020 11:10:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sardegna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Dante D'Alessio,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Plaisant,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della Convenzione tra la Provincia di Cagliari e la Società sportiva dilettantistica Greenfields s.r.l., per la concessione dell’area sita in Cagliari, loc. Terramaini, presso gli Istituti I.T. Meucci e I.P.S.I.A. Pertini, per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi presso i succitati Istituti per la durata di anni 20, dietro la realizzazione delle opere previste per l’importo di € 574.914,26, stipulata nella forma pubblico amministrativa in data 27.04.2004, rep. 5024;</h:div><h:div>nonché, avverso ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresa:</h:div><h:div>- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 382 del 2 agosto 2002, con la quale si stabiliva la concessione ai privati del patrimonio provinciale, nella parte in cui nella stessa sono state inserite anche aree successivamente risultate non essere di proprietà della Provincia;</h:div><h:div>- la determinazione dirigenziale n. 547 del 10 settembre 2002 – successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 522 del 23.10.2003 – con cui veniva disposto l’affidamento mediante licitazione privata della concessione per la costruzione e gestione degli impianti sportivi presso gli Istituti I.T. Meucci e I.P.S.I.A. Pertini, e nel contempo approvati il bando di gara e lo schema di convenzione, nonchè la determinazione dirigenziale n. 280 del 9 giugno 2003;</h:div><h:div>nonché, per l’accertamento e declaratoria della responsabilità della Provincia di Cagliari ex art. 1337 e 1338 c.c. in ordine alla stipulazione della Convenzione e del contratto in forma pubblico – amministrativa sopra indicati, con conseguente condanna a carico della medesima Amministrazione al risarcimento del danno perciò cagionato alla Società ricorrente.</h:div><h:div>In via subordinata e gradata:</h:div><h:div>- per la risoluzione per inadempimento della Provincia di Cagliari del contratto in forma pubblico amministrativa per la concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi presso gli Istituti I.T. Meucci e I.P.S.I.A. Pertini, sopra richiamato;</h:div><h:div>- per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento;</h:div><h:div>- ovvero, in ulteriore subordine, accertato il recesso ovvero la revoca della Provincia dai medesimi atti, per la determinazione del rimborso spettante al concessionario ex art. 158 del d.lgs. 163/2006 e/o per il ristoro e/o il risarcimento dei danni patiti per dette cause;</h:div><h:div>- in ulteriore subordine, ovvero, in alternativa, per la condanna della Provincia di Cagliari al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale con riferimento al comportamento da essa tenuto per non aver dato corso e voluto formalizzare l’accordo transattivo per cui correvano trattative contemporanee e susseguenti all’instaurazione della controversia radicata davanti al T.A.R. Sardegna con il R.G. 167/2007.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 59 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Società Sportiva Dilettantistica Greenfields S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Margelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Besta n. 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Cagliari, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Cagliari;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – La società ricorrente espone di aver stipulato in data 27 aprile 2004, all’esito della procedura di gara per licitazione privata, il contratto con il quale la Provincia di Cagliari affidava, alla medesima ricorrente, la concessione di costruzione e di gestione degli impianti sportivi presso l’Istituto Tecnico “Meucci” e l’I.P.S.I.A. “Pertini”, per la durata di anni 20, dietro realizzazione delle opere previste per l’importo di € 574.914,26, alle condizioni del capitolato lavori e degli elaborati allegati al medesimo contratto. In pari data, veniva stipulata anche la Convenzione con la quale la Provincia di Cagliari concedeva alla Società sportiva dilettantistica Greenfields s.r.l. l’area di pertinenza dei predetti Istituti scolastici, su cui realizzare i lavori.</h:div><h:div>2. - Dopo aver iniziato i lavori, la società chiedeva all’Ente concedente la disponibilità a prestare fideiussione – secondo quanto previsto dall’art. 207, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – a garanzia di un mutuo di € 500.000,00 che la medesima concessionaria intendeva ottenere dall’Istituto per il Credito Sportivo. Acquisita la disponibilità della Provincia a prestare garanzia, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto mutuante deliberava la concessione del credito richiesto, subordinando il definitivo perfezionamento del contratto a ulteriori incombenti, i quali, tuttavia, non venivano portati a termine in quanto la Provincia comunicava di non essere proprietaria dei beni già oggetto di convenzione e concessione, dichiarando altresì che essa deteneva detti cespiti in uso gratuito dal Comune di Cagliari, ai sensi della legge n. 23 del 1996. </h:div><h:div>Il Comune di Cagliari, peraltro, sollecitato a operare il trasferimento in favore della Provincia, negava di poter procedere in tal senso, in quanto i beni concessi dalla Provincia appartenevano alla Regione Autonoma della Sardegna. </h:div><h:div>Con nota del 10 novembre 2006, l’Istituto per il Credito Sportivo comunicava alla Greenfields e all’Amministrazione Provinciale la revoca del citato finanziamento.</h:div><h:div>3. - Ciò posto in linea di fatto, l’odierna ricorrente riferisce, altresì, di aver proposto ricorso davanti al T.A.R. Sardegna (R.G. 167/2007), con il quale venivano sollevate doglianze inerenti alla nullità del contratto di concessione di costruzione e gestione stipulato; nonché vizi di nullità e/o annullamento dei medesimi atti anche dal punto di vista dell’azione amministrativa (ivi compresa tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica espletata) connessa alla stipulazione degli atti impugnati, chiedendo, altresì, lo svincolo della cauzione prestata. Tra le parti venivano avviate delle trattative volte a stipulare un accordo transattivo, il cui schema veniva depositato dalla Provincia all’udienza del 18 dicembre 2008. In vista della conclusione della transazione, la Greenfields dichiarava di rinunciare al ricorso e il T.A.R. con sentenza del 19 maggio 2009, n. 719, pronunciava l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.</h:div><h:div>4. - Espone ulteriormente la società ricorrente che, dopo la sentenza menzionata, la Provincia non diede alcun seguito alla disponibilità manifestata e l’accordo transattivo non fu mai concluso.</h:div><h:div>5. - Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la società sportiva Greenfields S.r.l. ripropone - in via alternativa o subordinata tra loro – le domande di nullità o annullamento, ovvero la domanda di risoluzione per inadempimento, del contratto in forma pubblico amministrativa e della convenzione stipulate con la Provincia di Cagliari; ovvero, ancora, la dichiarazione e l’accertamento che negli atti e nel comportamento dell’amministrazione provinciale vi sono gli estremi della revoca o del recesso dal rapporto convenzionale e di concessione; e, di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni subiti, anche per essere stata coinvolta dalla Provincia nella stipulazione di atti contrattuali che quest’ultima doveva sapere essere nulli, annullabili, e comunque inefficaci. </h:div><h:div>In via subordinata, dichiarata la risoluzione per inadempimento, chiede che sia accertato e dichiarato il diritto al ristoro del valore delle opere realizzate e di quanto speso. Infine, l’accertamento della autonoma responsabilità precontrattuale della Provincia di Cagliari per non aver definito la promessa transazione per cui pendevano trattative e preliminari impegni.</h:div><h:div>6. - Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Cagliari, subentrata alla Provincia di Cagliari ai sensi e per gli effetti della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2016, chiedendo che il ricorso sia respinto, senza svolgere ulteriori difese.</h:div><h:div>7. - All’udienza pubblica del 4 marzo 2020, nel corso della quale il Collegio ha segnalato alle parti (ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.) la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>9. - Come emerge da quanto riferito in fatto, le domande proposte dalla società ricorrente riguardano la fase di esecuzione del rapporto di concessione (o, più nettamente, del rapporto contrattuale) nato dalla stipula della convenzione con la Provincia di Cagliari per la realizzazione e la (successiva) gestione degli impianti sportivi presso due Istituti scolastici. In sintesi, con tali domande si chiede - sul presupposto dell’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione, imputabile alla Provincia - la risoluzione della concessione e il risarcimento dei danni subiti; ovvero, sul presupposto del più radicale vizio genetico della nullità della concessione per impossibilità dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346 e 1418 cod. civ., sussistendo un impedimento originario di carattere giuridico per il fatto che le aree oggetto della concessione non fossero nella disponibilità giuridica della Provincia, si chiede l’accertamento e la dichiarazione della nullità della convenzione con il conseguente risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale; ovvero, ancora, l’annullamento per errore essenziale e riconoscibile, perché la società non avrebbe stipulato il contratto di concessione ove avesse avuto conoscenza della situazione giuridica delle aree.</h:div><h:div>9.1. - La controversia, riguardando una concessione di beni collegata all’appalto di lavori e all’affidamento della gestione dell’opera pubblica risultante dai lavori eseguiti dalla concessionaria, apparentemente sembrerebbe rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lettere <corsivo>b)</corsivo> [<corsivo>«controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici»</corsivo>] e <corsivo>c)</corsivo> [<corsivo>«controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi»</corsivo>], del codice del processo amministrativo, che – in dette ipotesi - escludono dalla cognizione del giudice amministrativo le sole controversie <corsivo>«concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi»</corsivo>, ossia le controversia di contenuto meramente patrimoniale. E quindi nella giurisdizione amministrativa esclusiva rientrerebbero non solo le controversie nelle quali la materia del contendere riguardi profili di esercizio dei poteri amministrativi implicati nel rapporto di concessione o comunque relativi all’interpretazione del contenuto del regolamento contrattuale o convenzionale, ma anche quelle aventi per oggetto la fase esecutiva del rapporto (come quelle in cui si chiede di accertare l’inadempimento o la mancata attuazione degli obblighi derivanti dal contratto di concessione).</h:div><h:div>9.2. - Tuttavia, secondo l’indirizzo da ultimo affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione, l’interpretazione esposta deve essere corretta, espungendo dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio le ipotesi in cui la materia del contendere si concentri su profili e pretese relative esclusivamente all’attuazione del rapporto contrattuale o concessorio, senza che venga in giuoco l’esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione.</h:div><h:div>L’espressione più recente si ritrova nell’ordinanza 8 luglio 2019, n. 18267, nella quale le Sezioni Unite – muovendo dalla fondamentale regola di riparto della giurisdizione in materia di contratti pubblici, secondo cui <corsivo>«la stipulazione del contratto di appalto rappresenta lo spartiacque delle giurisdizioni»</corsivo> (cfr. ordinanza cit., pag. 8), ed estendendola alle controversia relative agli affidamenti in concessione di un pubblico servizio – ha delineato la giurisdizione amministrativa esclusiva (anche) nella materia delle concessioni di beni e servizi alla luce dell’art. 103 della Costituzione e secondo i noti principi accolti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, per i quali <corsivo>«la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo»</corsivo> (Corte Cost. n. 204 del 2004, p. 3.4.2).</h:div><h:div>Secondo le SS.UU <corsivo>«</corsivo>[t]<corsivo>ale potere non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il «vincolo» contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l'amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all'aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o comunque nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge»</corsivo> (ordinanza citata, pag. 8). Del che si troverebbe conferma anche nello stesso testo dell’art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a., che <corsivo>«tipizza le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell'esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle “relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”»</corsivo>.</h:div><h:div>In conclusione, secondo la nuova regola di riparto dettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, <corsivo>«in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge»</corsivo>.</h:div><h:div>9.4. - Applicando i principi enunciati alla concreta fattispecie, la controversia in esame spetta alla giurisdizione ordinaria.</h:div><h:div>10. - Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>11. - Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la novità e complessità della questione decisa. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>Spese compensate tra le parti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/03/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dottoressa Flaviana Basciu</h:div><h:div>Giorgio Manca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>