<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240006020240626182736492" descrizione="" gruppo="20240006020240626182736492" modifica="05/08/2024 16:20:48" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Andrea Mussner" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00060"/><fascicolo anno="2024" n="00212"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240006020240626182736492.xml</file><wordfile>20240006020240626182736492.docm</wordfile><ricorso NRG="202400060">202400060\202400060.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\73 Lorenza Pantozzi Lerjefors\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Sacchetti</firma><data>05/08/2024 16:20:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/08/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere</h:div><h:div>Stephan Beikircher,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Sacchetti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 28 novembre 2023, n. 1049, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 7 dicembre 2023, recante “Intervento integrativo alla zona sciistica “Danterceppies–Passo Gardena” nel Comune di Selva di Val Gardena riguardante lo spostamento del tracciato della seggiovia Costabella. Approvazione”;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ad oggi non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, il parere del Comitato ambientale n. 6/2023, seduta del 17 maggio 2023; il parere del 10 agosto 2023 della Commissione di cui all’articolo 5 comma 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, trasmesso in data 12 ottobre 2023 n. 2023 (Prot. Nr. 801342); la deliberazione del Consiglio comunale di Selva di Val Gardena n. 1, assunta in data 31 gennaio 2022, unitamente ai relativi allegati “A” e “B”, pubblicata sull’albo pretorio digitale in data 4 febbraio 2022; - la deliberazione del Consiglio comunale di Selva di Val Gardena n. 34, assunta in data 9 agosto 2021 e pubblicata sull’albo pretorio digitale in data 13 agosto 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Andrea Mussner, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Chiara Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello e Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1; </h:div><h:div>Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Seggiovia Costabella S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Comune di Selva di Val Gardena, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Schullian in Bolzano, viale Stazione, 5; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, della Seggiovia Costabella S.r.l. e del Comune di Selva di Val Gardena;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso di data 2 febbraio 2024, notificato in pari data, Andrea Mussner impugnava la Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1049/2023 con cui veniva approvato l’intervento integrativo alla zona sciistica “Danterceppies–Passo Gardena” sita nel Comune di Selva di Val Gardena e avente ad oggetto lo spostamento del tracciato della seggiovia Costabella su un’area localizzata al di fuori delle zone sciistiche di proprietà del medesimo. </h:div><h:div>Il ricorrente evidenziava di essere proprietario del complesso immobiliare costituente il maso chiuso “Kosta”, tavolarmente identificato nella P.T. 74/I nel C.C. Selva e ritenuto, per la sua particolare ubicazione, particolarmente apprezzabile sia sotto un profilo ambientale, sia sotto un profilo paesaggistico. Nell’ambito di tale complesso la sola particella fondiaria ricompresa nella zona sciistica “10.05. Danterceppies – Passo Gardena” risultava la p.f. 755, mentre le restanti particelle non risultavano attinte da interventi urbanistico-edilizi particolarmente impattanti.</h:div><h:div>Il ricorrente evidenziava come lo spostamento del tracciato della seggiovia “Costabella” avrebbe per contro interessato diversi punti dei confini della sua proprietà, che sarebbe stata peraltro oggetto di temporanea occupazione per la realizzazione delle fondamenta dell’erigendo impianto, che avrebbe a sua volta deturpato la parte orientale del maso a causa della presenza dei due piloni di valle e del passaggio delle cabine in prossimità dell’abitazione. L’intervento proposto dalla società Seggiovia Costabella avrebbe inoltre comportato una generale svalutazione della zona “Ta Mulin”, determinando un deprezzamento dei terreni e degli immobili presenti sull’area, un aumento del carico urbanistico nonché ostacoli alla mobilità.</h:div><h:div>Lo studio di fattibilità presentato dalla società controinteressata e approvato dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano prevedeva un intervento molto impattante, il cui secondo fine era quello di ampliare l’Hotel Stella senza essere preannunciato alla collettività o pianificato tenendo conto dell’interesse della comunità di Selva di val Gardena.</h:div><h:div>Le alternative proposte dal ricorrente non venivano prese in considerazione, tanto che il Consiglio comunale approvava lo studio di fattibilità adottando la deliberazione n. 34/2021, la cui impugnazione innanzi a questo T.R.G.A. veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 99/2023.  </h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente la gravata delibera n. 1049/2023, adottata previa acquisizione dei pareri rilasciati dalle strutture preposte alla valutazione del progetto, riteneva erroneamente passata in giudicato la citata sentenza n. 99/2023.</h:div><h:div>2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:</h:div><h:div>2.1. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.P. 14/2010. Violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto e contraddittorietà con il vigente Piano di settore di impianti di risalita e piste da sci approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545/2014, nonché con il “Masterplan Gherdëina”, adottato dal Comune di Selva di Val Gardena con deliberazione del Consiglio n. 26/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta illogicità e irragionevolezza</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente la delibera impugnata contrastava con il vigente piano di settore di impianti di risalita e piste da sci nonché con il “Masterplan Gherdeina”, che imponevano di privilegiare la cura dei luoghi e la sostenibilità dello sviluppo turistico, oltre alla qualità dell’ambiente di vita dei cittadini.</h:div><h:div>Il Comune di Selva di Val Gardena e la Giunta provinciale, nell’approvare l’impugnato intervento integrativo, omettevano di considerare l’impatto abnorme e sproporzionato della nuova struttura funiviaria sull’ambiente dell’intera Val Gardena e del paesaggio dolomitico.</h:div><h:div>L’Amministrazione comunale e provinciale, lungi dal considerare le soluzioni alternative prospettate dal ricorrente, recepivano per contro acriticamente le proposte e gli interessi privati della controinteressata Seggiovie Costabella S.r.l., ponendosi in contraddizione con gli strumenti di pianificazione territoriale. </h:div><h:div>2.2. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3/2012, nonché dell’art. 53 della L.P. n. 9/2018. Violazione dell’art. 33 delle Norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Selva di Val Gardena, adottate con delibera del Consiglio comunale n. 19/1999. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e arbitrarietà</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente censurava altresì l’avvenuta adozione dell’approvazione consiliare e della deliberazione della Giunta provinciale in difetto dell’atto presupposto, ossia la previa variante al P.U.C., in considerazione della destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’intervento.</h:div><h:div>In particolare, la realizzanda stazione di valle dell’impianto risultava collocata nel pieno centro del paese, segnatamente in una zona qualificata in termini di “<corsivo>zona di parcheggio pubblico ad iniziativa privata</corsivo>”. La formulazione dell’art. 33 delle norme di attuazione al P.U.C. rendeva impossibile la realizzazione di una qualsiasi struttura sulla zona interessata dall’intervento, risultando altresì apposto un vincolo espropriativo nel caso di modifica della destinazione urbanistica di parcheggio.</h:div><h:div>L’edificazione della stazione di valle necessitava pertanto di una previa variante al P.U.C., finalizzata a destinare urbanisticamente tale area a “<corsivo>zona adatta alla realizzazione di infrastrutture sciistiche</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 52, comma 2, lett. b) della l.p. n. 9/2018 imponeva al Comune di definire, attraverso apposito piano per il territorio e il paesaggio (di seguito: P.C.P.T.), la delimitazione e la definizione della destinazione delle singole zone urbanistiche con la rispettiva disciplina di edificazione e d’uso, fissando ai successivi artt. 52 e 53 un preciso <corsivo>iter</corsivo> implicante il coinvolgimento del Consiglio e della Giunta comunali, delle Commissioni comunale e provinciale territorio e paesaggio nonché della Giunta provinciale anche ai soli fini dell’adozione di una variante.</h:div><h:div>Il Comune di Selva di Val Gardena, in altri termini, doveva previamente attuare una variante al proprio piano urbanistico, con conseguente mutamento della destinazione urbanistica della zona interessata. Tale variante doveva inoltre essere necessariamente preceduta da un’opportuna indagine conoscitiva circa il fabbisogno comunale dei parcheggi pubblici e quindi essere sorretta da un’adeguata motivazione in merito alle ragioni per le quali un’area ad oggi essenziale per la mobilità urbana del paese doveva essere “sacrificata” a favore di interessi privati.</h:div><h:div>Il Comune di Selva di Val Gardena, nell’approvare l’intervento integrativo come prospettato nel relativo studio di fattibilità, disponeva un’indebita inversione dei profili logici e cronologici del procedimento, anteponendo un atto amministrativo consequenziale, quale la deliberazione dello studio di fattibilità, all’atto amministrativo di programmazione presupposto, ossia la variazione al piano urbanistico.</h:div><h:div>Il tenore testuale dell’art. 8–<corsivo>ter</corsivo> del d.P.P. n. 3/2012 enfatizzava la necessità dell’adozione di una variante da parte del Comune e, quindi, di una nuova destinazione urbanistica dell’area oggetto dell’intervento, nel caso di inconciliabilità della attuale destinazione rispetto alla realizzazione di impianti funiviari, come rinvenibile nel caso di specie.</h:div><h:div>2.3. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 18 e 21 della L.P. n. 9/2018, nonché del D.P.P. 7 maggio 2020, n. 17. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle Norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Selva di Val Gardena, adottate con delibera del Consiglio comunale n. 19/1999, nonché dell’art. 46 del Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 5 luglio 2021. Eccesso di potere per illogicità e difetto di ponderazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente lamentava altresì la mancata considerazione, da parte del Comune di Selva di Val Gardena, degli effetti derivanti dalla realizzazione della stazione di valle dell’impianto funiviario rispetto alla programmazione comunale di mobilità e accessibilità ai sensi dell’art. 51 della l.p. n. 9/2018.</h:div><h:div>La normativa urbanistica provinciale imponeva infatti di garantire le dotazioni territoriali e funzionali minime, assicurando altresì ulteriori opere di urbanizzazione primaria, tra cui spazi di sosta e parcheggi.</h:div><h:div>L’intervento impugnato ometteva tuttavia di considerare l’obbligo di garantire la presenza e l’efficienza di opere primarie, quali i parcheggi e gli spazi di sosta, da considerarsi indispensabili in una località turistica come Selva di Val Gardena. La soppressione di un parcheggio di notevoli dimensioni, dunque, doveva necessariamente essere valutata e decisa nel programma di mobilità, rientrante ai sensi dell’art. 51, comma 5 lett. f) della l.p. n. 9/2018 nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (P.S.C.T.P.).</h:div><h:div>L’area di insediamento della nuova opera risultava inoltre funzionale al rispetto delle dotazioni minime di parcheggio legalmente prescritte non solo in relazione all’impianto di risalita, ma anche alle ulteriori attività ricettive e commerciali ivi presenti. Lo studio di fattibilità, di conseguenza, ometteva di considerare l’incidenza dell’intervento rispetto alla mobilità generale del paese di Selva di Val Gardena non solo sotto il profilo della diminuzione degli spazi destinati a parcheggio, ma anche in relazione alle disposizioni in materia di dotazioni minime di parcheggi per spazi privati di interesse pubblico. </h:div><h:div>2.4. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle norme di attuazione al vigente Piano di settore di impianti di risalita e piste da sci, nonché dell’art. 41 delle Norme di attuazione al Piano urbanistico comunale del Comune di Selva di Val Gardena. Violazione dell’art. 96 del R.D. n. 523/1904 (“Testo unico sulle opere idrauliche”). Eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e arbitrarietà</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente le dimensioni necessariamente elevate della stazione di valle, tenuto conto della particolare ubicazione della stessa, rendevano improbabile il rispetto delle distanze contemplate dall’art. 4 delle norme di attuazione al Piano di settore di impianti di risalita e piste da sci, richiamato dall’art. 22.2 delle norme di attuazione al P.U.C. di Selva di Val Gardena.</h:div><h:div>La vicinanza della erigenda struttura al torrente Rio Gardena si poneva in contrasto con le ulteriori disposizioni in materia di distanza dai corsi d’acqua, determinando un vincolo assoluto di inedificabilità anche solo in relazione allo scavo iniziale. </h:div><h:div>2.5. “<corsivo>Illegittimità della Deliberazione n. 1049/2023 per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, difetto di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento di potere ed illogicità</corsivo>”.</h:div><h:div>La deliberazione impugnata, caratterizzata da plurimi errori e travisamenti, si profilava altresì viziata da un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Dalla lettura del parere n. 6/2023 emergeva infatti come il Comitato ambientale non avesse tenuto conto delle osservazioni presentate dal pubblico, prescritte <corsivo>ex lege</corsivo>, omettendo di motivare la decisione di rilasciare un parere favorevole in relazione all’impatto ambientale.</h:div><h:div>Il parere reso dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 della l.p. 14/2012 non risultava indicativo di nessun interesse pubblico evidente o comunque prevalente rispetto alle ragioni del privato pregiudicato dall’intervento gravato, emergendo per contro la neutralità dell’interesse pubblicistico alla realizzazione del progetto.</h:div><h:div>Il medesimo parere ometteva inoltre di considerare come ulteriori aspetti, tra i quali l’interesse pubblico dell’intera comunità degli abitanti di Selva, come desumibile dalla allocazione del nuovo impianto di risalita, sovrastante non solo diverse abitazioni e terreni di privati, bensì anche la via principale e la ciclabile del paese. L’inserimento di una cabinovia in un contesto alpino si traduceva in sostanza in un sensibile intervento di antropizzazione e trasformazione del territorio, creando notevoli disagi in termini di inquinamento acustico e implicando il disboscamento dell’area circostante alle stazioni di valle e di monte.</h:div><h:div>L’intervento presentava inoltre profili di pericolosità in relazione ai rischi geologici ad esso connessi, considerata la natura della zona e tenuto conto che lo stesso progetto prevedeva la necessità di un approfondito studio geologico e l’adozione di misure adeguate, contraddicendo l’affermazione dello studio di fattibilità tesa ad escludere il rischio di frane e valanghe. L’art. 41 del P.U.C. di Selva di Val Gardena vietava inoltre qualsiasi edificazione nelle aree a rischio, quale risultava qualificata la zona individuata per la realizzazione dell’intervento integrativo.</h:div><h:div>Il ricorrente evidenziava inoltre come la realizzazione di un impianto funiviario con sei piloni di sostegno deturpasse e compromettesse la vista panoramica del massiccio del Sella, rappresentando un intervento del tutto sproporzionato ed esorbitante rispetto al concetto di sostenibilità. Nell’attraversare una zona abitata, costeggiando tre abitazioni nel primo tratto a valle, l’impianto esponeva necessariamente gli abitanti a un pesante inquinamento acustico, con conseguente peggioramento della vita e possibili danni alla salute a lungo termine.</h:div><h:div>La deliberazione risultava inoltre adottata in assenza del <corsivo>plenum</corsivo> dell’organo collegiale, difettando pertanto la ponderazione tra interessi maggiormente coinvolti che i membri della Giunta non presenti avrebbero certamente rappresentato.</h:div><h:div>Il provvedimento gravato, nel porre a proprio fondamento l’asserito passaggio in giudicato della sentenza n. 99/2023 del T.R.G.A. di Bolzano, risultava caratterizzato da un assoluto travisamento, essendo ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato il giudizio di appello instaurato a seguito dell’impugnazione da parte del ricorrente.</h:div><h:div>2.6. “<corsivo>Sull’illegittimità della Deliberazione n. 1049/2023 per violazione del principio di proporzionalità e legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità e del minor danno. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, difetto di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento di potere ed illogicità</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente il provvedimento impugnato violava altresì il principio di proporzionalità e il legittimo affidamento dallo stesso maturato circa il pacifico godimento del bene.</h:div><h:div>L’eventuale scopo di pubblica utilità sotteso al censurato progetto poteva essere soddisfatto attraverso soluzioni alternative non coinvolgenti le aree di proprietà del sig. Mussner, che tuttavia l’Amministrazione ometteva di considerare – nonostante le sollecitazioni intervenute nel corso del procedimento – adottando un intervento del tutto sproporzionato rispetto al sacrificio imposto allo stesso.</h:div><h:div>I fondi pregiudicati dall’intervento non erano mai stati interessati da interventi urbanistico edilizi particolarmente impattanti, proprio in considerazione del contesto alpino dolomitico in cui risultavano inseriti. La Giunta provinciale, inoltre, approvava l’intervento di spostamento del tracciato della seggiovia Costabella in difetto di un’adeguata motivazione, nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente. </h:div><h:div>A fronte di una situazione di affidamento circa il pacifico godimento delle aree, l’Amministrazione doveva pertanto necessariamente motivare in maniera rigorosa la decisione di approvare la proposta.</h:div><h:div>3. In data 26.03.2024 si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, depositando in data 17.05.2024 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.</h:div><h:div>4. In data 02.04.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Selva di Val Gardena, contestando l’impugnazione e chiedendone a sua volta la declaratoria di inammissibilità e in ogni caso la reiezione.</h:div><h:div>5. In parti data si costituiva la controinteressata Seggiovia Costabella s.r.l., chiedendo di dichiarare l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e in ogni caso la reiezione per infondatezza nel merito.</h:div><h:div>6. A seguito della rituale produzione di memorie difensive, alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso introduttivo, in quanto attinto da plurimi profili di inammissibilità e di infondatezza, non merita accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.</h:div><h:div>2. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente in considerazione dell’asserita natura delle delibere impugnate, aventi ad oggetto non già l’approvazione definitiva dell’intervento, quanto piuttosto il semplice studio di fattibilità sotteso allo stesso. Ad avviso della difesa della Provincia Autonoma di Bolzano la dedotta natura del provvedimento impugnato lo renderebbe di conseguenza privo di effetti immediatamente lesivi, difettando dunque un interesse attuale e concreto alla sua impugnazione.</h:div><h:div>Il Collegio osserva per contro che la deliberazione assunta ai sensi dell’art. 9-<corsivo>bis</corsivo> d.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3, costituendo presupposto imprescindibile ai fini della presentazione di un progetto per la realizzazione di nuove strutture sciistiche, assume carattere immediatamente lesivo, generando conseguentemente un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato ha al riguardo avuto modo di osservare che: “<corsivo>la deliberazione di approvazione di uno studio di fattibilità ai sensi dell’art. 9-bis d.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3 (Regolamento d’esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”), per interventi integrativi alle zone sciistiche, assume carattere immediatamente lesivo, poiché si tratta del presupposto indefettibile per la presentazione di un progetto per la realizzazione di nuove strutture sciistiche – nel senso che quest’ultima è possibile solo all’esito della positiva conclusione della procedura ex art. 9-bis cit., che prevede la presentazione, ad opera del proponente, di un rapporto ambientale ex art. 5 della direttiva 2001/42/CE e l’adozione di un parere motivato sull’impatto ambientale dell’intervento da parte del Comitato ambientale, di cui la Giunta provinciale deve tener conto in sede di approvazione dell’intervento –, con la conseguente sussistenza di un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione, al fine di eliminare/caducare un presupposto giuridico di approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova infrastruttura sciistica ai sensi del precedente art. 9, che si fondi su tale atto (v. art. 9-bis, comma 4, d.P.P. n. 3/2012, secondo cui «[i]n caso di approvazione dello studio di fattibilità l’avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato della documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all’articolo 9»)</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4021 di data 24.05.2021).</h:div><h:div>3. I residui plurimi profili di inammissibilità e di infondatezza dell’impugnazione presentata dalla ricorrente esimono il Collegio dall’affrontare l’eccezione di inammissibilità per carenza della condizione del cd. “<corsivo>interesse a ricorrere</corsivo>” sollevata dalla difesa del Comune di Selva di Val Gardena, trattandosi di questione assorbita dalla reiezione del ricorso.</h:div><h:div>4. Tanto doverosamente premesso, il primo motivo di gravame è in primo luogo infondato.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, il Piano di Settore e il cd. “<corsivo>Masterplan</corsivo>”, lungi dall’inibire in assoluto la realizzazione di impianti di risalita, si limitano a prescrivere – con valenza meramente programmatica – la necessaria compatibilità delle opere rispetto all’ambiente e al paesaggio del territorio alpino-dolomitico.</h:div><h:div>Tali aspetti risultano essere stati presi inconsiderazione dal cd. “rapporto ambientale”, esaminato e valutato favorevolmente dal gruppo di lavoro in materia ambientale, dal Comitato ambientale e dalla Commissione <corsivo>ex</corsivo> art. 5 l.p. 14/2010 (cfr. i documenti prodotti dalla Provincia Autonoma di Bolzano rispettivamente sub 27, 5 e 3).</h:div><h:div>In particolare, il Comitato ambientale, a seguito di una accurata disamina di tutta la documentazione rilevante, ai sensi dell’art. 9-<corsivo>bis</corsivo>, comma 3 del d.P.P. n. 3/2012 ha espresso, in merito all’impatto ambientale dell’intervento integrativo riguardante lo spostamento del tracciato della funivia “Costabella”, parere positivo caratterizzato dall’apposizione di prescrizioni, che dovranno necessariamente essere rispettate in sede di presentazione del progetto definitivo.</h:div><h:div>Con specifico riferimento alla particolare natura dell’intervento, inoltre, il Collegio osserva come l’intervento oggetto di censura da parte della ricorrente riguardi non già la realizzazione <corsivo>ex novo</corsivo> di un impianto di risalita, quanto piuttosto la dislocazione di una struttura già esistente con riposizionamento della stazione di valle.</h:div><h:div>L’intervento, come rilevato dalla commissione ai sensi dell’art. 5 l.p. 14/2010, non risulta pertanto finalizzato a determinare un aumento dell’offerta infrastrutturale sciistica, quanto piuttosto a migliorare la qualità dell’offerta esistente: “<corsivo>Die Modernisierung des „Costabella“-Sessellifts allein wird wahrscheinlich nicht zu einer signifikanten Veränderung der Besucherzahlen im Skigebiet führen, aber das Projekt hat eine Reihe von positiven Aspekten, die für eine sozioökonomische Bewertung relevant sind. Neben der Modernisierung und der Effizienzsteigerung in Bezug auf Energie und Transportkapazität würde die Verlegung der Anlage, die Gegenstand der Machbarkeitsstudie ist, vor allem die Anbindung der „Sellaronda“-Runde verbessern, den Transit der Skifahrer erleichtern und den Verkehrsfluss reibungsloser gestalten. Die in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagene Maßnahme würde auch den Zugang und die Nutzung des Sessellifts durch Fahrräder, Kinderwagen und Menschen mit Beeinträchtigungen während der Sommermonate ermöglichen. Von der Bergstation führt nämlich eine Forststraße zum Dantercepies-Gebiet. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, die Ausgabe von Kombitickets auch in der Sommersaison in Erwägung zu ziehen, um die Anlage stärker in die lokale Mobilität und in die benachbarten Anlagen zu integrieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in der Machführbarkeitsstudie skizzierte Maßnahme, die im Wesentlichen in der Verlegung einer Anlage besteht, darauf abzielt, langfristig eine Verbesserung der Effizienz und eine bessere Nutzbarkeit derselben auch im Sommer zu gewährleisten und damit der Notwendigkeit zu entsprechen, sich an die aktuellen Tourismustrends in den alpinen Gebieten anzupassen (Nutzung von Skiliften für den Sommertourismus, Entwicklung von Radrouten in den Bergen). Unter diesem Gesichtspunkt ist absehbar, dass dieses Projekt dazu beitragen wird, die Nutzbarkeit des Sessellifts „Costabella“ sowohl für Skifahrer, die auf der „Sellaronda“-Runde unterwegs sind, als auch für jene Benutzerkategorien zu verbessern, die bisher durch die architektonische Barriere der Straßenüberführung benachteiligt waren</corsivo>”.</h:div><h:div>A ben vedere, le prospettazioni dedotte dalla ricorrente attengono non tanto alla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto al merito delle valutazioni ivi contenute, insuscettibili di essere sindacate nella presente sede in assenza di errori di fatto ovvero di abnormi illogicità.</h:div><h:div>La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha al riguardo avuto modo di precisare che: “<corsivo>Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2019 n. 8917)</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7881 di data 21.08.2023; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7977 di data 14.09.2022, secondo cui: “<corsivo>le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità</corsivo>”).</h:div><h:div>Nel caso di specie l’Amministrazione provinciale, lungi dall’incorrere in errori di fatto e/o abnormi illogicità, ha recepito le valutazioni positive adottate dal gruppo di lavoro in materia ambientale, dal Comitato ambientale e dalla Commissione di cui all’art. 5, comma della l.p. 14/2010, richiamandole espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Appare pertanto evidente come il ricorrente, nell’evidenziare che l’Amministrazione comunale prima e provinciale in seguito si sarebbero poste in contraddizione e antitesi con gli strumenti di pianificazione territoriale omettendo di privilegiare nel bilanciamento degli interessi coinvolti dagli interventi la cura dei luoghi e la sostenibilità dello sviluppo turistico, solleciti in realtà una inammissibile intromissione nel merito della scelta operata nel provvedimento gravato, la cui adozione ha peraltro puntualmente recepito tutte le prescrizioni imposte dalle potenziali criticità riscontrate.</h:div><h:div>5. Parimenti destituito di fondamento si profila il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente censura l’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una previa variazione della destinazione urbanistica attualmente impressa dal P.U.C.</h:div><h:div>Invero, le doglianze prospettate dal ricorrente non tengono in debita considerazione la natura del provvedimento gravato, consistente nell’approvazione del mero studio di fattibilità di cui all’art. 9-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2 del d.P.P. 3/2012, le cui finalità sono agevolmente desumibili dai requisiti richiesti dal successivo art. 10. In particolare, tale ultima disposizione prevede che lo studio debba essere caratterizzato da una descrizione dettagliata dell’intervento previsto, degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine nonché delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull’economia locale, requisiti che ne evidenziano le finalità meramente programmatiche.</h:div><h:div>Le valutazioni sulla realizzabilità di massima dell’intervento possono pertanto essere compiute anche in maniera disancorata rispetto alle destinazioni urbanistiche caratterizzanti le aree interessate dall’intervento, la cui conformità alle previsioni del P.U.C. non rappresenta quindi un presupposto essenziale e indefettibile per l’approvazione dello studio di fattibilità. In altri termini, i progetti riguardanti gli interventi integrativi si sviluppano sul livello della fattibilità e prescindono dai vincoli di destinazione urbanistica, limitandosi a una valutazione di compatibilità dell’intervento con il piano di settore a livello provinciale.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 9 <corsivo>bis</corsivo>, comma 4 del d.P.P. 3/2012 l’approvazione dello studio di fattibilità consente infatti all’avente titolo la presentazione del progetto definitivo, a sua volta sottoposto all’ulteriore procedura di approvazione delineata dal precedente art. 9 del medesimo decreto presidenziale, nel cui ambito devono essere affrontate le problematiche afferenti la sua concreta realizzazione.</h:div><h:div>Tale seconda fase trae dunque l’abbrivio dalla presentazione del progetto definitivo, sul quale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d.P.P. 3/2012, è competente a deliberare la Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale, con conseguente trasmissione alla Provincia in caso di approvazione ai fini dell’acquisizione della V.I.A. e dell’autorizzazione paesaggistica. Successivamente all’inserimento dell’impianto nel Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, quindi, il Sindaco potrà rilasciare il titolo edilizio.</h:div><h:div>Nello specifico, ai sensi dell’art. 8-<corsivo>ter</corsivo>, comma 1 del d.P.P. 3/2012 gli atti di assenso di competenza provinciale per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della l.p. 14/2010, tra i quali sono ricompresi gli impianti a fune, vengono inseriti nel cd. “registro delle piste da sci e degli impianti di risalita” previsto dall’art. 5-<corsivo>ter</corsivo> della medesima legge. L’annotazione in tale registro, oltre a costituire presupposto per il rilascio del titolo edilizio (cfr. artt. 8-<corsivo>ter</corsivo>, comma 3 e 9, comma 8 del d.P.P. 3/2012), assume rilievo anche in relazione agli strumenti di pianificazione, atteso che l’art. 5-<corsivo>ter</corsivo>, comma 2 della l.p. 14/2010 ne sancisce una equiparazione all’inserimento nel P.U.C. prevedendo espressamente che: “<corsivo>L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all’inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1</corsivo>”.</h:div><h:div>Stante l’inequivoco tenore testuale del dato normativo richiamato, dunque, deve ritenersi che l’inserimento degli impianti di risalita nell’apposito registro si risolva in una variante al P.U.C., con ciò smentendo quanto sostenuto dal ricorrente circa l’imprescindibile necessità di una previa modifica della destinazione urbanistica ai fini dell’approvazione dello studio di fattibilità ai sensi dell’art. 9-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.P. 3/2012. </h:div><h:div>Appare pertanto evidente come le valutazioni circa la necessità di variazione degli strumenti di panificazione attengano esclusivamente alla seconda fase, delineata dall’art. 9 del d.P.P. 3/2012, non assumendo alcuna rilevanza rispetto all’adozione del provvedimento gravato nella presente sede.</h:div><h:div>Né il ricorrente può utilmente invocare il disposto di cui all’art. 8-<corsivo>ter</corsivo>, comma 2 del d.P.P. 3/2012, secondo cui: “<corsivo>Il registro è adeguato d’ufficio alle modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, nel caso in cui siano previste destinazioni d’uso incompatibili con le infrastrutture di cui al comma 1</corsivo>”. Il tenore testuale della norma è infatti inequivocabilmente riferito alle sole modifiche al P.U.C. apportate successivamente all’inserimento delle infrastrutture nel registro di cui all’art. 5-<corsivo>ter</corsivo>, comma 2 della l.p. 14/2010, ciò a maggior ragione laddove si consideri come, proprio ai sensi di tale disposizione, l’inserimento delle infrastrutture nel registro equivalga a inserimento nel P.U.C., con conseguente prevalenza rispetto a quest’ultimo strumento urbanistico.</h:div><h:div>La norma di cui all’art. 8-<corsivo>ter</corsivo>, comma 2 del d.P.P. 3/2012 invocata dal ricorrente, di tutta evidenza, deve ritenersi circoscritta ai casi di sopravvenuta modificazione della destinazione urbanistica divenuta incompatibile con le aree e infrastrutture di un’area sciistica già iscritta nel citato registro.</h:div><h:div>Ne consegue l’infondatezza del motivo di gravame.</h:div><h:div>6. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione degli effetti dell’intervento sulla mobilità del Comune di Selva, non è a sua volta meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, dallo studio di fattibilità emerge chiaramente come l’intervento oggetto di censura annoveri, tra le proprie finalità, anche il miglioramento del servizio di mobilità integrata a Selva. Il paragrafo 2 del citato studio di fattibilità evidenzia inequivocabilmente i risvolti positivi del realizzando impianto anche in relazione alla mobilità locale, prospettando una maggiore facilitazione dello scambio intermodale tra l’impianto e altri mezzi di trasporto pubblici e privati favorendo l’utilizzo dell’impianto anziché dei veicoli, tanto da portare ad affermare che: “<corsivo>La ricollocazione della stazione di valle migliora il servizio di mobilità integrata nel Comune di Selva garantendo la possibilità di poter usufruire del servizio di collegamento anche nella stagione estiva seguendo quindi l’esigenza sempre maggiore di garantire servizi anche al di fuori del turismo invernale</corsivo>” (cfr. pag. 7 del doc. 18 prodotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano). </h:div><h:div>Analogamente, dal parere della commissione di cui all’art. 5 della l.p. 14/2010 emerge una valutazione positiva anche in relazione all’aspetto della mobilità, essendo ivi evidenziato come il trasferimento dell’impianto, oltre a modernizzare e aumentare l’efficienza in termini di energia e capacità di trasporto, consentirebbe un miglioramento del collegamento con il circuito “Sellaronda”, facilitando il transito degli sciatori e rendendo più fluido il traffico, senza particolari variazioni sotto il profilo della mobilità, non incidendo in termini significativi sull’esistente parcheggio: “<corsivo>Aus Mobilitätssicht sind mit dem vorgelegten Projekt folglich kaum Veränderungen zu erwarten, da der Abstand von der nächstgelegenen Bushaltestelle in etwa gleich bleibt und der MIV ebenfalls nicht zunehmen wird, zumal die Parkplätze unverändert bleiben bzw. sogar reduziert würden</corsivo>” (cfr. doc. 3 prodotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano).</h:div><h:div>A fronte di quanto evidenziato nella documentazione richiamata dal provvedimento impugnato, deve conseguentemente ritenersi che le censure prospettate dal ricorrente si risolvano – <corsivo>more solito</corsivo> – in una non consentita richiesta di sindacato del merito delle valutazioni adottate dall’Amministrazione, insuscettibili di essere sindacate nella presente sede in assenza di errori di fatto ovvero di abnormi illogicità (cfr. la giurisprudenza riportata al § 4).</h:div><h:div>7. Inammissibili, prima ancora che infondate, si profilano inoltre le doglianze prospettate con il quarto motivo di gravame in relazione all’asserita violazione delle distanze intercorrenti tra la realizzanda stazione a valle e i confini degli edifici adiacenti nonché il torrente “Rio Gardena”.</h:div><h:div>Invero, il ricorrente deduce tali profili illegittimità in via meramente ipotetica e congetturale, prospettando una futura violazione in termini di mera verosimiglianza in considerazione delle presunte dimensioni “<corsivo>necessariamente elevate</corsivo>” della stazione a valle – per la quale non risulta allo stato nemmeno elaborato un progetto definitivo – nonché della sua ubicazione, evidenziando testualmente che: “<corsivo>Stante le dimensioni necessariamente elevate della stazione di valle, e in considerazione dell’ubicazione della stessa, prevista in pieno centro abitato, pare improbabile, se non obiettivamente impossibile, che la struttura possa essere realizzata senza incorrere in una violazione delle distanze minime sopra indicate</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue pertanto che le censure ivi articolate non risultano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “<corsivo>L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158)</corsivo>” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022).</h:div><h:div>In relazione a tale profilo, dunque, il quarto motivo di impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.</h:div><h:div>In ogni caso, il Collegio non può esimersi dal rilevare come l’art. 52, comma 3, lett. b) della l.p. 9/2018 attribuisca al Comune, al fine di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico di singole zone determinate e nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, la facoltà di prescrivere deroghe alle distanze tra fabbricati, prevedendo testualmente: “<corsivo>3. Nel piano comunale il Comune: … b) … per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico di singole zone determinate, può prescrivere distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, a condizione che tali distanze ridotte siano comunque idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico</corsivo>”.</h:div><h:div>Analogamente, in relazione alle distanze dai corsi d’acqua la l.p. 35/1975 ne consente la riduzione, previa adozione di adeguate misure di sicurezza. L’art. 15, comma 3 della citata normativa prevede infatti che: “<corsivo>L’edificazione è vietata a distanza minore di 10 metri dal limite del demanio idrico. Con riguardo ad esigenze di difesa del suolo o urbanistiche nei piani urbanistici, può essere stabilita anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinamento urbanistico provinciale, una distanza maggiore o minore, previo parere favorevole in sede di esame della commissione urbanistica provinciale da parte del rappresentante dell’Agenzia per la Protezione civile</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue pertanto che le doglianze articolate nell’ambito del quarto motivi di gravame si profilano comunque infondate.</h:div><h:div>8. Prive di pregio risultano inoltre le censure dedotte nel quinto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>In merito alla omessa considerazione delle osservazioni formulate dai privati il Collegio osserva come le stesse, in materia di atti a contenuto pianificatorio, rappresentino un mero apporto collaborativo alla loro formazione, con la conseguenza che il loro rigetto, in assenza di una qualsivoglia idoneità a generare peculiari aspettative, non richiede una motivazione dettagliata. Il Consiglio di Stato ha infatti anche di recente ribadito che: “<corsivo>le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative. Pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo i limiti sopra esposti., sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2089)</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2535 di data 15.03.2024).</h:div><h:div>Tanto doverosamente premesso, dagli atti del procedimento emerge come sia il Comune di Selva, sia la Provincia Autonoma di Bolzano abbiano preso atto delle osservazioni formulate dal ricorrente.</h:div><h:div>In particolare, il Comune di Selva ha più volte richiamato nell’ambito della propria delibera consiliare n. 1/2022 (doc. 18 del Comune di Selva) le osservazioni del ricorrente e di altri privati, evidenziando a pag. 2 che: “<corsivo>Si prende atto che in merito allo studio di fattibilità adottato dal Comune di Selva di Val Gardena con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09.08.2021, sono pervenute nei termini di legge, le osservazioni e le proposte indicate nell’allegato “A”. Al riguardo sono approvate le controdeduzioni indicate nell’allegato “B”</corsivo>.” Ancora, le medesime osservazioni risultano ulteriormente richiamate alla successiva pag. 4, con specifica indicazione della persistenza dei presupposti di interesse pubblico all’approvazione della modifica: “<corsivo>Avverso lo studio di fattibilità sono state presentate le osservazioni e proposte elencate nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Si ritiene pertanto necessario formulare le controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate. Sussistono i presupposti di interesse pubblico all’approvazione della modifica</corsivo>”.</h:div><h:div>Da una disamina dell’allegato “B” richiamato nella citata delibera emerge inoltre come il Comune di Selva abbia preso in considerazione le osservazioni, ritenendole con motivazione ragionevole e congrua – per ciò stesso insindacabile nella presente sede – in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base del provvedimento adottato. Invero, alle pagg. 16 ss. della delibera n. 1/2022, con specifico riferimento alle osservazioni presentate dal ricorrente, viene espressamente rilevato: “<corsivo>2. Osservazioni dd. 20.09.2021 a firma di Andrea Mussner e Elisabeth Mussner Con richiamo ad una relazione allegata alle osservazioni si critica la mancata illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, con particolare riferimento alla L.P. n. 20/2012 (‘disposizioni in materia di inquinamento acustico’). La medesima critica viene sollevata in riferimento alla lettera f) (si presume, che il riferimento sia alla lettera f) dell’allegato I alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001) che imporrebbe di fornire informazioni sull’interrelazione tra “i suddetti fattori (...) aria e rumore.” A prescindere dall’osservazione che la lettera f) dell’allegato I della direttiva citata non richiama il rumore, si fa presente che nel rapporto ambientale la tematica è trattata, anche se in termini soltanto generali a causa del grado di progettazione, che si limita a un mero studio di fattibilità sfornito da quegli elementi di concretezza necessari per poter fornire informazioni concrete e dettagliate. In data 14.10.2021 la società proponente ha presentato una relazione emissioni acustiche, la quale, tramite richiamo ad impianti analoghi, fornisce la dimostrazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico, come anche illustrato nelle osservazioni a favore dell’intervento presentate dalla società proponente. Si ritiene che tali indicazioni siano sufficienti a ritenere sussistente la compatibilità ambientale dell’intervento anche sotto tale aspetto, fermo restando che la valutazione concreta sarà possibile soltanto in sede di progettazione (e approvazione) definitiva. In più nelle osservazioni in oggetto si contesta la valutazione del rischio geologico, rientrando gran parte del tracciato dell’impianto nella zona a rischio all’interno della quale, a norma dell’articolo 41 (rectius: 44) delle norme di attuazione al PUC sarebbe vietata qualsiasi edificazione. Va precisato che attualmente il Comune di Selva non dispone di un piano delle zone di pericolo. Opportunamente quindi il rapporto ambientale prevede che “per i sostegni di linea ricadenti all’interno della zona dovrà essere effettuato un approfondito studio geologico e dovranno essere prese le adeguate misure per la prevenzione del rischio e l’adeguata stabilizzazione delle fondazioni.” Giova rammentare che in ogni caso tali valutazioni saranno eseguite con la dovuta concretezza in sede di progettazione e approvazione definitiva. Si richiama anche in questa sede la relazione preliminare sulla fattibilità geologica a firma del dott. geol. Stefano Paternoster presentata dalla società proponente in data 14.10.2021, quindi successivamente alla presentazione dello studio di fattibilità ed all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, ma in tempo utile onde consentire a questo Consiglio di valutare le preoccupazioni espresse; a tal riguardo si richiama anche quanto dedotto sul punto in riferimento alle osservazioni già trattate sub n. 1. Alle osservazioni in esame è allegata una proposta alternativa a firma dell’Ing. Peter Mussner dello studio A6 Architekten di Zurigo. La proposta prevede l’inserimento di un impianto funiviario sulla linea di quello attuale con la stazione a valle posizionata in corrispondenza dell’attuale attraversamento dell’impianto con la pista ciclabile. La stazione di valle potrebbe essere raggiunta dagli utenti attraverso una struttura contenente scale mobili in parte interrata (in Tunnel) con un percorso di circa 150 e un dislivello di 15m. L’inserimento della stazione di valle nella posizione indicata nella proposta di variante necessiterebbe uno sbancamento di notevole porzione del terreno del versante attiguo con una pendenza naturale media di 27°; lo scavo a tal uopo necessario sarebbe enorme e difficilmente realizzabile senza forti ripercussioni ambientali e sulla stabilità globale del versante stesso; inoltre il pendio innevato a monte dello scavo necessiterebbe di consistenti opere fisse di protezione valanghiva oltre a opere geotecniche per la tenuta delle scarpate. Anche le modalità di accesso all’impianto attraverso un complesso percorso che dovrebbe prevedere l’attraversamento della strada statale e del rio Gardena mediante tunnel o ponte con utilizzo di scale mobili sulle rampe più ripide appaiono di difficile realizzazione oltre che di difficile gestione con grandi flussi di sciatori. Inoltre è da far presente che l’attraversamento del rio Gardena con una struttura poco sopra il livello dell’acqua stessa è di impossibile realizzazione in quanto in data 19.11.2008 e 20.04.2009, due domande per l’allargamento del ponte Mulin ad un’altezza molto superiore e, praticamente nello stesso punto, sono state rigettate con due pareri negativi dall’ufficio provinciale demanio idrico. In più non sarebbe risolta in modo soddisfacente la problematica dell’accesso di persone con handicap oppure con biciclette e passeggini</corsivo>” (cfr. inoltre, nell’ambito del medesimo allegato, le controdeduzioni alle osservazioni presentate da altri soggetti privati).</h:div><h:div>La Provincia Autonoma di Bolzano, nell’impugnato provvedimento n. 1049/2023, ha a sua volta espressamente menzionato le osservazioni del ricorrente, richiamando e facendo proprie le controdeduzioni di cui al sopra riportato allegato “B” alla delibera n. 1/2022.</h:div><h:div>Lo stesso Comitato ambientale, nel parere n. 6/2023, ha espressamente richiamato le osservazioni, evidenziando di avere disposto una integrazione del parere ambientale con uno studio acustico e una relazione geologica, sottoposti a esame e sfociati quindi nelle seguenti prescrizioni (riportate in lingua tedesca nel parere del Comitato ambientale n. 6/2023 prodotto <corsivo>sub</corsivo> doc. 5 dalla Provincia Autonoma di Bolzano e riproposte nella successiva delibera n. 1049/2023): “1<corsivo>) Il sostegno della nuova seggiovia nella riva del Rio Gardena dovrà essere spostato dalla riva in direzione stazione di valle (all’esterno della riva); 2) Tutte le misure di protezione acustica contenute nella comunicazione del 18 aprile 2023, devono essere riprese in materia vincolante nel progetto; 3) Il progetto definitivo deve essere sottoposto alla valutazione del Comitato ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Né può ritenersi che il parere reso dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 della l.p. 14/2012 non fosse indicativo di nessun interesse pubblico evidente o comunque prevalente rispetto alle ragioni del privato pregiudicato dall’intervento gravato.</h:div><h:div>Invero, il citato parere ha assunto carattere positivo e da una disamina del suo impianto motivazionale emerge come la sua adozione sia stata sorretta da una valutazione di molteplici aspetti, tra i quali:</h:div><h:div>- l’età dell’impianto da sostituire, notevolmente superiore alla media degli impianti della medesima categoria, così come i suoi problemi di accessibilità da parte di determinate categorie di fruitori;</h:div><h:div>- l’obiettivo primario del progetto di incentivazione dell’utilizzo dell’impianto anche nella stagione estiva, così come la necessità di procedere a investimenti nel settore al fine di consolidare e garantire l’attrattività del comprensorio sciistico;</h:div><h:div>- il miglioramento dei flussi di accesso, considerando che la realizzazione della stazione in paese ne consentirebbe il raggiungimento a piedi o in bicicletta o <corsivo>skibus</corsivo> a seconda della stagione estiva o invernale e che i parcheggi non subirebbero una variazione, potendo addirittura essere ridotti in conseguenza dell’effetto di contenimento del traffico derivante dal progetto.</h:div><h:div>A fronte dell’ampia motivazione del provvedimento, non esorbitante dai margini di opinabilità, anche in relazione a tale aspetto le doglianze articolate nell’ambito del quinto motivo di gravame attengono al merito delle valutazioni adottate dall’Amministrazione, sottratte al sindacato di legittimità di questo Giudice amministrativo (cfr. la giurisprudenza riportata al § 4).</h:div><h:div>Di conseguenza devono ritenersi altresì infondate le censure formulate nei confronti della delibera n. 1049/2023 impugnata nella presente sede, essendosi l’Amministrazione resistente basata proprio sul parere reso dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 della l.p. 14/2012 in ossequio al disposto di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 9-<corsivo>bis </corsivo>del d.P.P. 3/2012, a tenore del quale: “<corsivo>La giunta provinciale delibera sull’intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, inoltre, una disamina dei citati provvedimenti induce ad escludere l’asserita mancata ponderazione degli interessi coinvolti, essendo state per contro ampiamente evidenziate le ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare l’intervento proposto dalla controinteressata.</h:div><h:div>Oltre alle sopra riportate indicazioni di cui al parere reso dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 della l.p. 14/2012, anche nella delibera n. 1/2022 del Comune di Selva risultano ampiamente esplicitate le ragioni di interesse pubblico sottese all’intervento, come ivi riportato a pag. 15: <corsivo>“Il Consiglio comunale ha condiviso – anche a maggioranza qualificata - quanto ivi esposto anche in riferimento alle criticità dell’impianto attuale (tra cui l’accesso alla stazione a valle attraverso il sovrappasso stradale, le difficoltà di imbarco dovute all’area limitata, problemi di sicurezza nel trasporto di bambini, l’inaccessibilità dell’impianto per portatori di handicap, l’impossibilità del trasporto di biciclette), ritenendo di interesse pubblico superare le stesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Il medesimo provvedimento, nel sopra riportato stralcio (estrapolato dalla pag. 16), smentisce le doglianze del ricorrente circa l’omessa valutazione dell’intervento sull’ambiente e il paesaggio, essendone stato espressamente valutato l’impatto e anche a fronte di soluzioni alternative proposte dai privati, di cui è stata evidenziata l’impraticabilità. </h:div><h:div>Analogamente la Provincia Autonoma di Bolzano, nell’ambito della relazione istruttoria del gruppo di lavoro ambientale (prodotta dalla medesima Amministrazione <corsivo>sub</corsivo> doc. 27), ha affrontato gli aspetti riguardanti l’impatto dell’intervento sul paesaggio, sull’acustica e nei confronti dei rischi idrogeologici. Le doglianze articolate in merito a tale ultimo aspetto, inoltre, trovano un’ampia smentita nella relazione geologica allegata allo studio di fattibilità (prodotta <corsivo>sub</corsivo> doc. 16 del Comune di Selva), elaborato caratterizzato dalle seguenti – positive, ancorché circoscritte alla mera realizzabilità dell’intervento – conclusioni: “<corsivo>Su incarico della Società Costabella S.r.l., che da anni gestisce l’omonima seggiovia a Selva di Val Gardena, è stato eseguito il presente studio geologico preliminare riguardante la fattibilità di una nuova seggiovia che dovrà sostituire l’esistente, adeguandosi ai moderni standard del turismo invernale. Sulla base dei rilievi preliminari eseguiti si può affermare la fattibilità geologica degli interventi, rispettando, nel corso dello sviluppo progettuale, le prescrizioni riportate nel presente elaborato, prescrizioni che verranno ottimizzate in fase di progettazione definitiva/esecutiva, anche sulla base delle previste indagini geologiche e geotecniche. La presente Relazione geologica preliminare non costituisce documento idoneo al rilascio di concessioni/autorizzazioni ad edificare</corsivo>”.</h:div><h:div>Deve inoltre essere disattesa la lamentata erroneità del richiamo al passaggio in giudicato della sentenza n. 99/2023 del T.R.G.A. di Bolzano, trattandosi di elemento non rilevante ai fini della tenuta del provvedimento impugnato, che sarebbe stato legittimamente emesso anche in assenza di tale riferimento.</h:div><h:div>Destituito di fondamento si profila altresì il censurato difetto di istruttoria della delibera 1049/2023, asseritamente riconducibile alla sua adozione in assenza del <corsivo>plenum </corsivo>della Giunta provinciale.</h:div><h:div>Il Collegio, in linea di continuità con la sentenza n. 476 pronunciata da questo T.R.G.A. in data 06.11.1997, osserva come la Giunta provinciale, in assenza di apposita autoregolamentazione, sia assoggettata alla disciplina prevista dall’art. 32 della l.p. n. 17/1993 in relazione agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia. In particolare, assume rilievo il comma 4 del citato art. 32, a tenore del quale: “<corsivo>Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue pertanto la piena e incondizionata validità della delibera, adottata in presenza di cinque componenti della Giunta provinciali a fronte di una pianta organica di otto Assessori e approvata all’unanimità dei presenti.</h:div><h:div>9. Da ultimo, non meritevole di accoglimento risulta il sesto motivo di gravame, con il quale il ricorrente denuncia la violazione da parte dell’Amministrazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.</h:div><h:div>In merito al primo profilo è appena il caso di evidenziare come il Comune di Selva, nel controdedurre alle osservazioni formulate dal ricorrente, abbia valutato tutte le soluzioni alternative prospettate dai privati, ritenendole tuttavia non adeguate e inidonee a raggiungere l’obiettivo perseguito attraverso una motivazione insindacabile nella presente sede. In particolare, nello stralcio riportato al § 8 ed estrapolato da pag. 16 della delibera n. 1/2022, evidentemente condivisa dalla Giunta provinciale, è stato evidenziato come le soluzioni alternative non solo non consentissero di pervenire all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma fossero altresì caratterizzate da elementi di criticità sotto l’aspetto idrogeologico e paesaggistico.</h:div><h:div>Il cd. “rapporto ambientale” allegato allo studio di fattibilità della controinteressata ha quindi escluso la percorribilità di varianti alternative, affermando testualmente che: “<corsivo>L’unica ALTERNATIVA a questo progetto è la variante ZERO ovvero il mantenimento dell’attuale impianto nella medesima posizione. Ovviamente la variante ZERO può sussistere finché l’impianto attuale può ancora essere in grado di funzionare garantendo il rinnovo della vita tecnica ovvero il funzionamento in sicurezza per l’esercizio. Nel momento in cui non potrà più essere garantita questa funzionalità si ripresenterà la necessità di inserire un impianto di nuova tecnologia ricadendo nella problematica della collocazione dimensionale dell’impianto che viene affrontata in questa pianificazione</corsivo>” (cfr. pag. 17 del cd. “rapporto ambientale” allo studio di fattibilità prodotto dal Comune di Selva <corsivo>sub</corsivo> doc. 8).</h:div><h:div>Merita inoltre di essere evidenziato come anche la cd. “variante zero” richiamata dal rapporto sia stata ritenuta inadeguata, in quanto non idonea a superare le criticità concernenti accessibilità e utilizzo in sicurezza dell’impianto in periodo estivo: “<corsivo>Inoltre, la variante ZERO non risolve i problemi legati all’accessibilità e all’utilizzo in sicurezza dell’impianto nel periodo estivo</corsivo>” (cfr. pag. 17 del medesimo rapporto ambientale).</h:div><h:div>Né il ricorrente può utilmente invocare la pretesa violazione del legittimo affidamento, situazione configurabile esclusivamente laddove il soggetto inciso dall’attività amministrativa abbia previamente conseguito una utilità sulla base di una attività autoritativa posta in essere dalla stessa amministrazione, maturando una legittima e incolpevole aspettativa circa il mantenimento della posizione di vantaggio (nozione cd. “comunitaria”), ovvero da intendersi in termini di regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse (nozione cd. “nazionale”). La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare al riguardo che: “<corsivo>Nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l’interesse pubblico e fermo in ogni caso l’indennizzo della posizione acquisita. Naturalmente, affinché un affidamento sia legittimo è necessario un requisito oggettivo, che coincide con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all’uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l’aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l’affidamento non è quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa). Con la surrichimata L.15/2005 il principio di garanzia del legittimo affidamento è stato recepito a livello nazionale, da un lato subordinando l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio al limite temporale del termine ragionevole oltre che ai criteri della comparazione degli interessi (art. 21-nonies della L. n. 241/1990); dall’altro stabilendo la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di revoca anticipata (art. 21-quinquies della stessa L. n. 241/1990). Tuttavia, anche il principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento non assumono un valore assoluto: sebbene tali valori richiedano che il procedimento di revoca di un atto amministrativo si svolga entro un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto della misura in cui il beneficiario ha potuto confidare della legittimità dell’atto, già la stessa Corte di Giustizia evidenzia che tali limiti non possono essere opposti da uno Stato membro per paralizzare il ricorso della Commissione finalizzato a far accertare l’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi discendenti da una direttiva (Corte giust., 4 maggio 2006, C-508/03). Va soggiunto che dalla nozione comunitaria di affidamento deve distinguersi la nozione nazionale: quest’ultima, infatti, non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma è una regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4392 del 08.08.2020).</h:div><h:div>Nel caso di specie l’amministrazione non ha conferito al ricorrente alcuna pregressa posizione di vantaggio, né ha serbato alcun tipo di scorrettezza comportamentale idonea a ingenerare, in capo al ricorrente, aspettative destinate a essere deluse.</h:div><h:div>Per mero completezza, il Collegio osserva come in materia urbanistica la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito che: “<corsivo>l’esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica non comporta per l’Amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni delle differenti scelte operate, anche quando queste siano nettamente peggiorative per i proprietari e per le loro aspettative, dovendosi in tali casi dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie intendono perseguire; più specificamente, la mera esistenza, nella pianificazione previgente, di una destinazione urbanistica più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a fondare in capo a quest’ultimo quell’aspettativa qualificata la cui sussistenza imporrebbe all’Amministrazione un obbligo di più puntuale e specifica motivazione rispetto a quella, di regola sufficiente, basata sul richiamo alle linee generali di impostazione del piano (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, nr. 3142; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015, nr. 1767; id., 18 novembre 2014, nr. 5661; id., 31 luglio 2014, nr. 4042; id., 25 giugno 2013, nr. 3476; id., 26 ottobre 2012, nr. 5492; id., 15 maggio 2012, nr. 2759)</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n5547 di data 30.12.2016).</h:div><h:div>Ne consegue l’infondatezza anche del sesto motivo di ricorso.</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dal ricorrente.</h:div><h:div>3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni esposte in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente Andrea Mussner al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, di Seggiovia Costabella S.r.l. e Comune di Selva di Val Gardena, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Klaus Schwarzer</h:div><h:div>Andrea Sacchetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>