<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230007120230719145610261" descrizione="" gruppo="20230007120230719145610261" modifica="25/08/2023 09:56:11" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Mur S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00071"/><fascicolo anno="2023" n="00269"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230007120230719145610261.xml</file><wordfile>20230007120230719145610261.docm</wordfile><ricorso NRG="202300071">202300071\202300071.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\73 Lorenza Pantozzi Lerjefors\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stephan Beikircher</firma><data>25/08/2023 09:56:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente</h:div><h:div>Alda Dellantonio,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Menestrina,	Consigliere</h:div><h:div>Stephan Beikircher,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia o la disapplicazione</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti amministrativi:</h:div><h:div>1) ordinanza del Sindaco del Comune di Vandoies dd. 14.2.2023, “<corsivo>Attività di deposito sulle p.f. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1 C.C. Vandoies di Sopra - Ingiunzione alla cessazione dell’attività di deposito ed alla destinazione delle aree all’utilizzo agricolo</corsivo>”;</h:div><h:div>2) comunicazione di avvio del procedimento dd. 16.11.2022, prot. n. 0017438;</h:div><h:div>3) e di ogni altro atto amministrativo connesso;</h:div><h:div>B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Mur S.r.l. il 16 marzo 2023 degli stessi atti amministrativi di cui <corsivo>sub</corsivo> A).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 71 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da</h:div><h:div>Mur S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Manfred Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vandoies, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Josef Kuen e Onlus - Verein Tierheim Obervintl, in persona del legale rappresentante Josef Kuen, rappresentati e difesi dall’avvocato Federico Mazzei e dall’avvocata Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vandoies e di Josef Kuen e dell’Onlus-Verein Tierheim Obervintl;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza del 5 aprile 2023, n. 15, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>(<corsivo>Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dal Comune di Vandoies</corsivo>).</h:div><h:div>1. Oggetto di lite è l’ordinanza di cessazione dell’attività di deposito e rimessa in pristino dello stato e della destinazione delle aree all’utilizzo agricolo avente ad oggetto i terreni, di proprietà della ricorrente, siti in Vandoies e tavolarmente identificati come pp.ff. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1, CC Vandoies di Sopra (doc. 4), emessa il 14.2.2023 (doc. 15) dal Comune di Vandoies a carico della ricorrente medesima. È, altresì, impugnata la relativa comunicazione di avvio del procedimento del 16.11.2022 (doc. 13).</h:div><h:div>2. La vicenda all’esame del Collegio richiede una preliminare ricostruzione dei fatti occorsi.</h:div><h:div>3. I fondi, siti principalmente in “<corsivo>zona di verde agricolo</corsivo>” e in piccola parte nel “<corsivo>bosco</corsivo>” (cfr. doc. 5 e 6), risultano ubicati sulla destra orografica del fiume Rienza, e sono oggi, rispetto al fiume, intersezionati (cfr. doc. 9 ricorrente) dalla circumvallazione di Vandoies di Sopra (p.f. 667) realizzata negli anni 2014 - 2015.</h:div><h:div>4. In data 8.7.1975 il Presidente della Giunta provinciale, con decreto n. 2961 (doc. 8), ha autorizzato in via di sanatoria il progetto dei fratelli Wierer riguardo a un impianto di estrazione della ghiaia (“<corsivo>Schottergewinnungsanlage</corsivo>”) a Vandoies di Sopra, giusta rilievo-progetto (“<corsivo>Bestandsaufnahme</corsivo>”) del geom. Rubner, vistato e approvato dal Vice-Sindaco di Vandoies in data 12.3.1975 (doc. 7).</h:div><h:div>5. In data 10.11.1998 (doc. 9) il Comune di Vandoies chiedeva un chiarimento all’allora Assessore provinciale all’urbanistica riguardo all’impianto di sabbia e ghiaia (“<corsivo>Sand- und Schotterwerk</corsivo>”) esistente accanto alla strada statale vicino al fiume Rienza. Tale richiesta trovava risconto nel parere dell’Ufficio affari legali dell’urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano dd. 8.3.1999, prot. n. 475 (doc. 10). Nel parere si esprimeva l’avviso che, sulla base della documentazione acquisita e in particolare dall’istanza di sanatoria dd. 28.11.1974, l’impianto di estrazione della ghiaia risultava essere stato costruito 15 anni fa [e quindi nel 1959 - n.d.r.], ed era stato sanato paesaggisticamente con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale nel 1975, sicché non si sarebbe potuto procedere contro l’impianto di ghiaia.</h:div><h:div>6. In seguito, con deliberazione della Giunta provinciale 23.10.2006, n. 3843 (doc. 8 ricorrente) è stato modificato il piano urbanistico (PUC) del Comune di Vandoies, mediante l’inserimento di una variante alla strada statale della Pusteria SS 49 (doc. 9 ricorrente) recante la circumvallazione di Vandoies.</h:div><h:div>7. In considerazione del fatto che la ditta Mur aveva presentato in data 14.4.2006 una presa di posizione, rimasta inconsiderata, contro tale modifica del PUC, ove evidenziava che il nuovo tracciato previsto della SS 49 attraverserebbe direttamente le proprie strutture aziendali, la Giunta provinciale con deliberazione del 25.5.2009, n. 1412 (doc. 10 ricorrente) avviava la procedura per la modifica d’ufficio del PUC mediante l’inserimento di una zona produttiva destinata alla lavorazione della ghiaia sulle pp.ff. 358/1, 358/6 e 378/1, nonché del relativo accesso diretto dal vecchio tracciato della SS 49 con una strada comunale di tipo B, giusta allegato grafico (doc. 11 ricorrente) e rapporto ambientale del maggio 2009 (doc. 12 ricorrente).</h:div><h:div>8. Con deliberazione della Giunta provinciale del 10.5.2010, n. 784 (doc. 13 controinteressati), rimasta inoppugnata, la proposta di modifica del PUC è stata rigettata, in quanto:</h:div><h:div>- l’inserimento della zona nel piano urbanistico comporterebbe lo spostamento dell’area dell’impresa Mur più vicino alle case residenziali ed al canile;</h:div><h:div>- la lavorazione della ghiaia sull’area esistente sarebbe stata effettuata in misura limitata negli ultimi anni, il che significa che la ripresa della lavorazione di ghiaia provocherebbe un notevole inquinamento dell’aria ed acustico per i confinanti e peggiorerebbe la qualità abitativa;</h:div><h:div>- una zona destinata alla lavorazione della ghiaia direttamente adiacente al canile avrebbe effetti sul comportamento degli animali (incremento dell’abbaiare) ed aumenterebbe in modo rilevante il rumore;</h:div><h:div>- una zona destinata alla lavorazione della ghiaia, prevista all’entrata del paese, si ripercuoterebbe negativamente sul paesaggio;</h:div><h:div>- in correlazione con la pianificazione stradale della SS 49, il Comune perseguirebbe l’obiettivo di sopprimere l’impianto per la lavorazione della ghiaia e di spostarlo.</h:div><h:div>9. In seguito alla realizzazione della circumvallazione i controinteressati (cfr. lettera dd. 20.4.2022 - doc. 1), richiamando le precedenti diffide dd. 7.2.2022 e dd. 1.3.2022, sollecitavano il Comune a intervenire riguardo alle pp.ff. 358/1, 378/1 e 378/3 per far cessare l’illegittima trasformazione della superficie destinata a verde agricolo e movimentazione del terreno, ripristinare la superficie della p.f. 378/1 nello stato originario in cui si trovava a seguito dell’abbattimento delle opere ivi un tempo collocate per la lavorazione del catrame e non usare la p.f. 378/1, autorizzata con provvedimento dd. 12.2.2021 temporaneamente al deposito di legname, per il deposito di ghiaia e sugli ulteriori abusi in violazione della normativa edilizia e urbanistica.</h:div><h:div>10. Il Comune, in data 26.4.2022 (doc. 10 controinteressati), trasmetteva in risposta alle istanze dei controinteressati l’esito del sopralluogo eseguito in data 8.4.2022 (doc. 14 ricorrente) per verificare gli asseriti abusi. Il tecnico comunale redigeva all’uopo una sovrapposizione (doc. 14 ricorrente) della planimetria del deposito di ghiaia approvato nel 1975 (evidenziato in giallo) con l’ortofoto attuale, indicando nella sovrapposizione il materiale rinvenuto, nonché l’areale destinato al deposito di legname (evidenziato in rosso). Il tecnico documentava altresì con fotografie il materiale scoperto: ghiaia, tubi d’acciaio con grande diametro, piccole quantità di legno, piccole quantità di lastre in pietra e una tubatura.</h:div><h:div>11. Il Comune comunicava indi con la lettera dd. 26.4.2022 ai vicini istanti che avrebbe intrapreso l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 86 e seguenti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (“<corsivo>Territorio e paesaggio</corsivo>”) per l’accertamento della violazione delle prescrizioni urbanistiche.</h:div><h:div>12. Viste le persistenti istanze d’intervento dei controinteressati il Comune di Vandoies con lettera dd. 24.5.2022 (doc. 11) si rivolgeva all’Ufficio amministrativo Territorio e Paesaggio della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di chiarire la situazione urbanistico-edilizia dell’areale oggetto di contestazione alla luce delle deduzioni dei controinteressati. </h:div><h:div>13. In data 6.7.2022 si svolgeva un ulteriore sopralluogo (doc. 15 ricorrente), ove si dava atto dell’asporto del materiale illegittimamente depositato sull’area, tranne i tubi d’acciaio e i tubi con grande diametro, necessari per le attività. Il Comune procedeva quindi con lettera dd. 14.7.2022 (doc. 16) all’archiviazione del procedimento riguardo al deposito di tubi d’acciaio, resti di legname, lastre di pietra e tubi sulle pp.ff. 358/9 e 378/3. Con lettera dd. 14.7.2022 (doc. 17 ricorrente) indirizzata allo studio legale incaricato dai controinteressati il Comune evidenziava che il tecnico, in occasione del predetto sopralluogo aveva verificato che il deposito di ghiaia si sarebbe trovato entro la superficie definita nella planimetria del deposito di ghiaia approvata nel 1975 e che per accertamenti più precisi si sarebbe dovuto eseguire un rilievo con picchettamento dell’area interessata.</h:div><h:div>14. Nel frattempo i controinteressati impugnavano dinnanzi a questo TRGA il silenzio serbato dal Comune sulle loro istanze, nonché, per quanto occorrer possa, la nota del 14.7.2022. In seguito all’adozione dell’impugnato ordine di ripristino questo Tribunale con sentenza 13 aprile 2023, n. 117 (cfr. doc. 11 controinteressati) dichiarava la cessazione della materia del contendere di quel giudizio, mentre riguardo all’impugnazione della nota del Comune dd. 14.7.2022, ove questo aveva esplicato l’attività svolta, veniva dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di lesività.</h:div><h:div>15. Con il parere dd. 11.11.2022 (doc. 12), l’Ufficio provinciale interpellato, constatato che le strutture dell’impianto di estrazione di ghiaia erano state nel frattempo smantellate e che sul luogo non si svolgeva più l’estrazione di ghiaia, chiariva - anche alla luce delle “<corsivo>direttive per tutti i depositi di materiali da scavo in zona di pascolo e verde alpino, prato e pascolo alberato e nel verde agricolo se superiori a 10.000 m³</corsivo>” diramate in data 8.9.2022 - che nella zona di verde agricolo sono compatibili unicamente le attività conciliabili con tale destinazione. Gli usi a fini produttivi sarebbero permessi in tale zona solo qualora autorizzati, per un periodo di tempo determinato, da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, le disposizioni sulle cave e torbiere di cui alla legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7. L’art. 54, comma 6, della legge provinciale n. 9 del 2018, permetterebbe il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante PUC. L’autorizzazione deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica.</h:div><h:div>16. Sulla base di tale risposta l’Amministrazione comunale comunicava in data 16.11.2022 all’odierna proprietaria dei terreni, l’avvio del procedimento (cfr. doc. 13) volto all’adozione di un provvedimento di rimozione e rimessa in pristino riguardante l’abusivo deposito di materiale di scavo non più connesso all’estrazione di ghiaia a suo tempo autorizzata in sanatoria sulle pp.ff. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1, CC Vandoies di Sopra. Il procedimento avviato non riguardava, per espressa indicazione, il deposito temporaneo di legname sulle pp.ff. 378/3 e 378/1, approvato con l’intesa dd. 15.2.2020 tra Ispettorato Forestale di Bressanone, Stazione Forestale di Rio di Pusteria e lo stesso Comune di Vandoies.</h:div><h:div>17. Nelle controdeduzioni dd. 9.12.2022 (doc. 14) l’interessata, odierna ricorrente, oltre a ripercorrere le vicende, sopra già riportate, rimarcava che, ai sensi dell’art. 17 della nuova legge provinciale n. 9 del 2018, sarebbe permessa l’attività produttiva autorizzata ed esistente sin dal 1975. Essa chiedeva pertanto l’archiviazione del procedimento avviato.</h:div><h:div>18. Il Comune sentiva la ricorrente in data 24.1.2023 e, ritenendo le argomentazioni della ricorrente non fondate, emanava in seguito l’impugnata ingiunzione alla cessazione dell’attività di deposito e al ripristino della destinazione delle aree all’utilizzo agricolo entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento dell’ordinanza, prorogabile di 30 giorni su motivata richiesta dell’interessata.</h:div><h:div>19. Contro questo provvedimento la ricorrente insorgeva. In data 7 marzo 2023 notificava al Comune di Vandoies, nonché al signor Josef Kuen, nella sua doppia qualità, l’atto di gravame volto all’annullamento della contestata ordinanza. Impugnava in uno con la medesima anche la comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>20. La ricorrente formula cinque rubriche di censura, così epigrafate:</h:div><h:div>- “<corsivo>1. violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e/o dell’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13; eccesso di potere per motivazione carente</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>2. violazione e falsa applicazione dell’articolo 86 e seguenti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; violazione e falsa applicazione dell’art. 96 della Costituzione della Repubblica; violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della Costituzione della Repubblica</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>3. violazione e falsa applicazione dell’articolo 86 e seguenti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; violazione e falsa applicazione delle preleggi al Codice civile ed ivi in particolar modo dell’articolo 11, comma 1; eccesso di potere per omessa istruttoria, sviamento, travisamento di fatti, motivazione carente, manifesta illogicità</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>4. eccesso di potere per contrasto tra atti provenienti dalla medesima amministrazione</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>5. violazione e falsa applicazione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, ed ivi in particolar modo dell’articolo 88, comma 3; eccesso di potere per travisamento di fatti, sviamento di potere, motivazione carente, omessa istruttoria</corsivo>”.</h:div><h:div>21. Successivamente, in data 16 marzo 2023, la ricorrente notificava e depositava il ricorso per motivi aggiunti, con il quale chiedeva l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, integrando con il motivo n. 6 il terzo motivo del ricorso introduttivo nell’intestazione con la “<corsivo>violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 e seguenti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Vandoies; violazione e falsa applicazione del piano paesaggistico di Vandoies</corsivo>” e deducendo ulteriori due censure, così epigrafate:</h:div><h:div>- “7<corsivo>. eccesso di potere per contrasto all’interno del medesimo atto amministrativo e per perplessità/manifesta illogicità</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>8. violazione e falsa applicazione della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ed ivi in particolar modo dell’articolo 7; violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ivi in particolar modo dell’art. 1; eccesso di potere per motivazione carente in merito all’interesse pubblico effettivo - violazione del principio di proporzionalità</corsivo>”.</h:div><h:div>22. Il controinteressato signor Josef Kuen, in proprio e quale Presidente dell’associazione Onlus-Verein Tierheim Obervintl, con memoria dd. 17 marzo 2023 si è costituito formalmente in giudizio, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso, in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato nel merito.</h:div><h:div>23. Con controricorso del 24 marzo 2023 si è costituito formalmente in giudizio il Comune di Vandoies, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.</h:div><h:div>24. La situazione di marzo-aprile 2023 con vari cumuli di materiale è documentata da fotografie (doc. 21 ricorrente e doc. 19 controinteressati). Nella relazione dd. 28.3.2023 (doc. 21 ricorrente) la ricorrente espone, inoltre, che sul piazzale di deposito per materiale autorizzato ed esistente da decenni si trova depositata una consistente quantità di circa 5.800 m³ di sabbia, ghiaia e terra, già lavorate. Per poter spostare tale quantità ci vorrebbe un deposito della stessa grandezza con relativa autorizzazione risp. destinazione d’uso (“… <corsivo>ist zu erwähnen, dass auf dem bereits seit Jahrzehnten bestehenden und genehmigten Materiallagerplatzes eine beträchtliche Menge von circa 5.800 Kubikmetern bereits verarbeitetem Sand, Schotter und Erde gelagert wird. Diese Menge entspricht einer Anzahl von 400 Lkw-Ladungen. Um eine solche Menge auslagern zu können, bedarf es eines ähnlich großen Lagerplatzes mit der dazugehörigen Genehmigung bzw. Zweckbestimmung</corsivo>“).</h:div><h:div>25. L’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, avversata dalle resistenti, è stata parzialmente accolta da questo TRGA con ordinanza n. 15/2023.</h:div><h:div>26. Le parti hanno versato in atti ulteriori documenti e scritti difensivi in vista dell’udienza pubblica fissata per il 19 luglio 2023. Al termine dell’ampia discussione la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>27. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la presunta illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 7 (“<corsivo>Motivazione del provvedimento</corsivo>”) della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (“<corsivo>Disciplina del procedimento amministrativo</corsivo>”) o del relativo <corsivo>pendant</corsivo> normativo regionale (legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante “<corsivo>Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</corsivo>”), nonché per eccesso di potere per la carente motivazione dell’ordinanza che richiamerebbe genericamente gli articoli 86 e seguenti della legge provinciale n. 9 del 2018, senza individuare nello specifico il tipo di illecito urbanistico/paesaggistico perpetrato.</h:div><h:div>28. In sintesi, secondo la ricorrente mancherebbe l’indicazione delle ragioni di diritto, perché, a fronte della risalenza dell’attività svolta sull’area, sarebbe stato preciso obbligo del Comune individuare la corretta normativa urbanistica applicabile.</h:div><h:div>29. Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità di questa doglianza proposta dalla difesa del Comune di Vandoies per assoluta genericità e apoditticità, in quanto il motivo è infondato.</h:div><h:div>30. Va premesso in generale che secondo il consolidato e pienamente condiviso indirizzo giurisprudenziale l’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata, con la conseguenza che l’ordinanza di ripristino ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato; per l’effetto, il provvedimento ripristinatorio è già dotato di un’adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2023, n. 7028, 6 giugno 2023, n. 5527, 24 gennaio 2023, n. 756, 3 novembre 2020, n. 6771 e 6 febbraio 2019, n. 903; TRGA Bolzano, 23 febbraio 2023, n. 45).</h:div><h:div>31. Il provvedimento impugnato contiene una precisa descrizione dell’attività ritenuta abusiva. Essa consiste nel cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante delle aree naturali e agricole, realizzato a mezzo della mai autorizzata trasformazione del paesaggio libero, destinando l’areale in questione, in seguito al venir meno dell’attività estrattiva della ghiaia, della lavorazione della ghiaia e del deposito della stessa ghiaia, con smantellamento dell’impianto stesso, a deposito e lavorazione di materiale di scavo a tempo indeterminato.</h:div><h:div>32. I motivi di tale abusività vengono ricondotti dal Comune di Vandoies alle restrizioni dell’uso del suolo imposte dall’art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2018. La richiamata disposizione ammette unicamente la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ma non di edifici commerciali [<corsivo>recte</corsivo> produttivi - “<corsivo>gewerbliche Gebäude</corsivo>”, così nel testo tedesco dell’impugnato provvedimento]. Secondo il Comune sussiste altresì un aperto contrasto dell’attività di deposito e lavorazione di ghiaia e materiale di scavo scollegata dall’attività di estrazione di ghiaia, approvata dal punto di vista paesaggistico in via di sanatoria a suo tempo nell’anno 1975 sul sito, con la destinazione paesaggistica e urbanistica della zona.</h:div><h:div>33. Ne consegue che la motivazione a sostegno dell’impugnata ingiunzione, con richiamo <corsivo>per relationem</corsivo> del parere legale dd. 11.11.2022, sviscera tutti gli aspetti della complessa vicenda e tiene in debita considerazione l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 1975.</h:div><h:div>34. La stessa deve, pertanto, valutarsi - contrariamente all’affermazione della parte ricorrente - come del tutto sufficiente, anche secondo quanto prescritto dall’art. 7 della legge provinciale n. 17 del 1993, a sorreggere l’ordine ripristinatorio.</h:div><h:div>35. Di conseguenza, la doglianza espressa nel primo motivo è infondata con conseguente rigetto della stessa.</h:div><h:div>36. La seconda rubrica di censura si fonda sulla violazione del principio di tipicità dei provvedimenti, in quanto tra i contenuti tipici di un provvedimento repressivo di un illecito edilizio non rientrerebbe quello di ordinare la cessazione di una determinata attività e, di conseguenza, l’avvio di un’altra attività, nel caso di specie, agricola. Ciò violerebbe oltre all’art. 86 della legge provinciale n. 9 del 2018, anche gli articoli 96 e 23 della Costituzione.</h:div><h:div>37. Pure questa censura non coglie nel segno.</h:div><h:div>38. In punto di fatto, giova ricordare che le particelle pp.ff. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1, CC Vandoies di Sopra, hanno le seguenti caratteristiche:</h:div><h:div>a) risultano inserite nel piano urbanistico comunale con la destinazione di “<corsivo>verde agricolo</corsivo>”;</h:div><h:div>b) sono inserite nel piano paesaggistico comunale (approvato con D.P.G.P. del 13.10.1994, n. 330, così come armonizzato con decreto dell’Assessora provinciale n. 18276 del 5.10.2020), in parte quale “<corsivo>zona di verde agricolo</corsivo>” che “<corsivo>comprende i terreni ad utilizzazione agricola che compongono un quadro ambientale di interesse paesaggistico a testimonianza di una tradizione storico-culturale secondo la quale il paesaggio si è andato trasformando ad opera dell’uomo</corsivo>” (art. 2 lett. B) e in parte come “<corsivo>paesaggio naturale</corsivo>” che “<corsivo>è formata da zone boschive … che per il loro carattere, la loro conformazione, vegetazione e funzione ambientale formano un paesaggio di particolare valore</corsivo>” (art. 2 lett. C).</h:div><h:div>39. Orbene, in punto di diritto, la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l’Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l’espansione dell’aggregato urbano (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6600, nonché, più di recente, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380 e 14 aprile 2020, n. 2378; negli stessi termini sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7010, 2 dicembre 2011, n. 6373, 3 novembre 2008, n. 5478 e 25 luglio 2007, n. 4149), ben potendo la pianificazione, quindi, con tale destinazione perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale.</h:div><h:div>40. La costante giurisprudenza condivide, da sempre, il principio secondo cui la destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell’ambiente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 100).</h:div><h:div>41. Ne consegue che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento di ripristino consiste nella reintegrazione della destinazione dell’areale rispetto agli atti pianificatori sopra richiamati nell’interpretazione giurisprudenziale datane a tale destinazione e, quindi, nell’eliminazione delle sole attività non propriamente agricole. In sintesi il ripristino della destinazione impone, pertanto, l’eliminazione di tutte le attività che sono estranee al dato normativo.</h:div><h:div>42. In tale prospettiva, l’ordine ripristinatorio adottato dall’amministrazione resistente si rivela immune dal denunciato vizio, poiché attraverso il ripristino del “<corsivo>verde agricolo</corsivo>” e cioè degli spazi liberi coltivati o comunque coperti da vegetazione a verde, concretizza i benefici alla comunità residente, in termini ecologici e di salubrità ambientale, voluti a monte in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica.</h:div><h:div>43. In questo quadro l’Amministrazione comunale, ingiungendo la cessazione dell’attività di deposito sulle p.f. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1, ritenuta in contrasto con le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 9 del 2018 e con gli strumenti pianificatori, e ordinando il ripristino della conseguente destinazione delle aree all’utilizzo agricolo, non era tenuta ad indicare quale fra le tante attività possibili la ricorrente avrebbe dovuto svolgere sui terreni oggetto di causa, sicché la relativa censura è infondata.</h:div><h:div>44. Con il terzo motivo di ricorso, così come integrato con il motivo n. 6 dei motivi aggiunti nell’epigrafe del motivo stesso, la ricorrente aggredisce l’impugnata ordinanza, perché il Comune di Vandoies baserebbe illegittimamente il provvedimento su vicende sopravvenute e precisamente sulla cessazione dell’attività di estrazione di ghiaia dal fiume Rienza (per effetto della realizzazione della circumvallazione di Vandoies).</h:div><h:div>45. L’attività “<corsivo>produttiva</corsivo>” di stoccaggio e di lavorazione di inerti sarebbe stata invece avviata negli anni ’60 e, quindi, nel periodo antecedente alla c.d. “<corsivo>legge ponte</corsivo>” e prima dell’entrata in vigore di una legge provinciale che prevedesse zonizzazioni, destinazioni d’uso, nonché l’obbligo di ottenere un’autorizzazione urbanistica per questo tipo di trasformazione del territorio. L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata nel 1975, avallata urbanisticamente dal Comune con l’apposizione del proprio timbro, avrebbe chiuso il cerchio e assorbirebbe tutte le altre questioni, rendendo legittimo l’uso “<corsivo>produttivo</corsivo>” sia per il passato che per il futuro.</h:div><h:div>46. La riduzione dell’attività dell’estrazione di ghiaia dal fiume Rienza e lo sfruttamento meno intenso dell’area non potrebbe far perdere la legittimità della restante parte dell’attività autorizzata paesaggisticamente (deposito), in quanto da nessun atto amministrativo risulterebbe una limitazione temporale dell’esercizio dell’attività di estrazione di ghiaia.</h:div><h:div>47. Tale attività sarebbe semplicemente l’occasione dello svolgimento dell’attività di lavorazione e stoccaggio sul terreno adiacente e sarebbe inoltre stata sostanzialmente condivisa in occasione dell’abortito procedimento di modifica al PUC mediante inserimento di una zona per la lavorazione degli inerti.</h:div><h:div>48. La ricorrente evidenzia che il quadro normativo di cui alla legge urbanistica provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, che vietava nel verde agricolo questo tipo di trasformazione, non sarebbe cambiato con la nuova legge provinciale n. 9 del 2018, sicché il Comune di Vandoies avrebbe dovuto intervenire oltre vent’anni fa e non solo adesso.</h:div><h:div>49. Il motivo, così sintetizzato, è privo di fondamento.</h:div><h:div>50. Giova premettere che le circostanze volte a dimostrare la consapevolezza dell’amministrazione comunale circa lo stato di fatto dell’area riscontrato in precedenza (lettera del Sindaco del 1998 e parere dell’Avvocatura della Provincia del 1999), sanzionato poi solo nel 2023, non risultano idonee ad incidere sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto nel frattempo la situazione, allora rappresentata, è radicalmente cambiata con la costruzione della circumvallazione di Vandoies di Sopra. Tale fatto sopravvenuto nel 2014 - 2015 ha condotto a una diversa valutazione della situazione urbanistica ed edilizia dell’attività svolta sull’areale in oggetto.</h:div><h:div>51. A tale proposito occorre tener conto dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria che ha ritenuto irrilevante il fatto dell’intervento dell’ingiunzione di ripristino a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (cfr. Cons. Stato, 17 ottobre 2017, n. 9).</h:div><h:div>52. Inoltre, deve qui essere richiamato il consolidato orientamento, basato sul principio della vicinanza della prova, secondo cui ricade sul privato l’onere della prova in ordine alla realizzazione di interventi di rilievo urbanistico ed edilizio. Ciò, in quanto soltanto l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un intervento (sul punto, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2023, n. 6019, 13 dicembre 2022, n. 10904 e 27 luglio 2015, n. 3666; CGARS, 13 marzo 2023, n. 219; TAR Toscana, 15 luglio 2020, n. 930).</h:div><h:div>53. Ebbene tornando alla scarna documentazione versata in atti, il Collegio può far risalire il probabile momento della realizzazione dell’impianto di estrazione di ghiaia (tradotto dal testo originale in lingua tedesca “<corsivo>Schottergewinnungsanlage</corsivo>”; cfr. rilievo e autorizzazione paesaggistica in sanatoria; doc. 7 e 8), di cui trattasi, al 1959.</h:div><h:div>54. Infatti, nel parere legale del 1999 si legge: “<corsivo>Aus den Unterlagen geht hervor, daß die Firma Wierer Franz &amp; Co. OHG aus Kiens am 28.11.1974 ein Gesuch für die Schottergewinnungsanlage in Obervintl eingereicht hat. Dieser Antrag ist am 3.12.1974 bei der Gemeinde Vintl protokolliert. Aus dem damaligen Schreiben geht hervor, daß die Schottergewinnungsanlage bereits vor 15 Jahren errichtet wurde. Weiters sind die dort bestehenden Anlagen, Hallen usw. aufgezeigt</corsivo>.“</h:div><h:div>55. L’attività di estrazione di ghiaia era sicuramente in atto alla fine degli anni ’60 dello scorso secolo. Ciò si desume dalla richiesta di parere del 1998 del Comune rivolto all’allora assessore provinciale (doc. 9): “<corsivo>bereits seit Ende der 60iger Jahre besteht in Obervintl unweit der Staatsstraße neben der Rienz ein Sand- und Schotterwerk, welches in den vergangenen 3 Jahrzehnten mehrmals den Besitzer gewechselt hat. Aus ästhetischer Sicht (von der Straße aus sehr einsichtbar) wirken die verrostete Anlage, sowie die Sand- und Schotterhaufen landschaftsstörend. Außerdem kommt hinzu, daß sich bei starkem Wind Staubwolken bilden und die Schotterquetsche eine starke Lärmentwicklung hat</corsivo>”).</h:div><h:div>56. Pertanto a tale momento occorre far riferimento al fine di individuare le previsioni legislative, peraltro solo genericamente richiamate dalle parti, che costituiscono il quadro normativo incidente sull’odierno contenzioso.</h:div><h:div>57. A questo proposito è necessario ricordare che a mente dell’art. 92 del primo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, “<corsivo>nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato</corsivo>” (cfr. oggi, negli stessi termini, l’art. 105 del nuovo Statuto di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).</h:div><h:div>58. Ebbene già la legge urbanistica nazionale del 17 agosto 1942, n. 1150 (cfr. art. 7 - contenuto del piano regolatore generale e art. 34 - programma di fabbricazione per i comuni sprovvisti di piano regolatore) prevedeva la zonizzazione del territorio.</h:div><h:div>59. Anche la legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 (“<corsivo>Ordinamento urbanistico</corsivo>”) imponeva la pianificazione urbanistica ed edilizia:</h:div><h:div>- l’art. 6 prevedeva tra i contenuti del piano provinciale di coordinamento la distribuzione delle attività agrarie, industriali, artigianali, commerciali e turistiche nel territorio;</h:div><h:div>- l’art. 14 disponeva tra i contenuti del piano regolatore generale la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale, paesistica, verde, ecc.), nonché la suddivisione delle zone residenziali in intensiva, semintensiva, estensiva e rurale con la normazione relativa agli indici di edificazione (area minima dei lotti, densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, distanze, tipi edilizi);</h:div><h:div>- infine l’art. 31 disponeva per i comuni sprovvisti di piano regolatore il dovere di includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione che doveva indicare i limiti di ciascuna zona secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché precisare i tipi edilizi propri di ciascuna zona.</h:div><h:div>60. Ai sensi dell’art. 31 della legge urbanistica, vigente nel 1959, l’obbligo di previa licenza edilizia sussisteva solo per edificare nei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal piano regolatore generale (entro i cd. “<corsivo>perimetri urbani</corsivo>”).</h:div><h:div>61. Anche il legislatore provinciale prevedeva con la legge provinciale n. 8 del 1960 per determinati interventi (cfr. art. 24) l’obbligo della licenza edilizia (“<corsivo>Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto deve chiedere apposita licenza al Sindaco del Comune</corsivo>”). In generale la legge provinciale in esame prevedeva che “<corsivo>costituisce trasformazione agli effetti della legge: a) la esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l’utilizzazione in atto; b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile anche se ciò non comporta un mutamento della utilizzazione in atto</corsivo>” (cfr. art. 1, comma 2).</h:div><h:div>62. Nel caso di specie paiono di rilievo pure l’art. 97, comma 1, lett. m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernente il “<corsivo>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</corsivo>”, che così dispone: “<corsivo>Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto</corsivo> [ingegneri capi degli uffici del genio civile - cfr. r.d. 19 novembre 1921, n. 1688]<corsivo> e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: … m) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l’autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl’interessi pubblici o privati esserne lesi</corsivo>”, nonché l’art. 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, recante “<corsivo>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno</corsivo>” che disciplinava invece l’attività per l’esercizio di una cava.</h:div><h:div>63. Infatti solo con il D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (“<corsivo>Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione</corsivo>”) sono state trasferite alla Provincia di Bolzano le cave (cfr. art. 4) e il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze (cfr. art. 8, comma 1, lett. e)), ad esclusione dei fiumi Adige e Drava (nei tratti classificati di 1ͣ e 2ͣ categoria) e Isarco.</h:div><h:div>64. Il legislatore provinciale ha disciplinato le relative materie trasferite con la legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32 (Disciplina delle cave e delle torbiere), escludendo le escavazioni di sabbia e di ghiaia negli alvei del demanio idrico provinciale da tale legge (cfr. art. 1, comma 1, lett. b)), e con la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell’azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo).</h:div><h:div>65. Quest’ultima legge dispone tutt’ora all’art. 21 come di seguito: “<corsivo>1.</corsivo>
				<corsivo>Le concessioni relative all’estrazione di materiale dai fiumi, torrenti e rivi vengono rilasciate dall’Assessorato ed hanno scadenza annuale, mentre le concessioni relative all’affitto di terreni e le concessioni di attraversamento del demanio idrico provinciale, rilasciate dallo stesso Assessorato, hanno una durata maggiore, disciplinata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dalla Giunta provinciale. 2. Il disciplinare allegato alla concessione ne specifica, per ogni caso, la durata e il rispettivo canone, le modalità di uso, le cautele necessarie per la tutela dell’ambiente ed il ripristino dopo l’effettuazione dei lavori</corsivo>.”</h:div><h:div>66. Appurata la cornice normativa, consegue, come giustamente rilevato dalla ricorrente, che nel 1959 non risultava necessario un titolo edilizio per la realizzazione delle costruzioni eseguite dal dante causa dell’odierna ricorrente funzionali all’attività di estrazione della ghiaia dal fiume Rienza.</h:div><h:div>67. Tale circostanza non può però significare che l’attività edilizia, allora “<corsivo>libera</corsivo>”, abbia comportato pure, come sostenuto dalla ricorrente, l’individuazione dell’area come zona produttiva di lavorazione di inerti (ghiaia) da scavi.</h:div><h:div>68. È di palmare evidenza che l’attività edilizia e l’attività pianificatoria del territorio comunale operano su piani differenti. Una simile destinazione d’uso “<corsivo>produttivo</corsivo>” poteva sorgere solo in sede di pianificazione urbanistica.</h:div><h:div>69. Nel presente giudizio non sono stati prodotti, come era onere della ricorrente, la documentazione pianificatoria riguardo alla porzione di terreno interessata dall’impianto risalente all’epoca della realizzazione dell’impianto. Né si rinvengono atti autorizzatori rilasciati dalle competenti autorità riguardo all’attività estrattiva di ghiaia o all’esercizio di una cava.</h:div><h:div>70. L’unico titolo autorizzativo relativo all’impianto, prodotto in atti, è l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 recante “<corsivo>Tutela del paesaggio</corsivo>”. Pertanto il Collegio può determinare la natura dell’impianto a suo tempo realizzato unicamente sulla base dell’esame dell’autorizzazione paesaggistica dd. 8.7.1975 (doc. 8) con l’allegato rilievo (doc. 7).</h:div><h:div>71. Appare pacifico che tale autorizzazione paesaggistica, per la sua finalità e per la sua natura di esame della compatibilità paesaggistica dell’attività autorizzata con il paesaggio (cfr. il richiamo al parere della II Commissione provinciale per la tutela del paesaggio), non poteva produrre alcuna zonizzazione urbanisticamente rilevante dell’area.</h:div><h:div>72. Infatti l’art. 12 della legge provinciale n. 16 del 1970, richiamato espressamente nell’autorizzazione dd. 8.7.1975, all’epoca del rilascio dell’autorizzazione in sanatoria disciplinava “<corsivo>lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame</corsivo>”. Al primo comma, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, disponeva, per quanto di interesse, così: “… <corsivo>l’apertura di miniere, cave e torbiere</corsivo> …<corsivo>, che siano progettate nell’ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell’Assessore provinciale competente, sentito il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio</corsivo>”.</h:div><h:div>73. Orbene l’autorizzazione, risalente all’8.7.1975, concerneva un impianto di estrazione di ghiaia (“<corsivo>Schottergewinnungsanlage</corsivo>”), giusta progetto (“<corsivo>Projekt</corsivo>”) dei fratelli Wierer. Il “<corsivo>progetto</corsivo>” consiste in un semplice rilievo (“<corsivo>Bestandsaufnahme</corsivo>”) (cfr. doc. 7) delle opere esistenti e delle aree utilizzate. Tale “<corsivo>progetto</corsivo>” individua un’area per l’estrazione della ghiaia (“<corsivo>Schotterentnahme</corsivo>”) e un’area per il deposito della stessa (“<corsivo>Schotterlagerung</corsivo>”).</h:div><h:div>74. Dall’esame delle fotografie allegate al rilievo del 1975 lo stato dell’areale può essere ricostruito come di seguito. La prima delle due fotografie storiche del 1975, allegate allo stato di consistenza (doc. 7), mostra in primo piano un campo agricolo e sullo sfondo quattro strutture, contraddistinte da lettere e descritte nella legenda: A (“<corsivo>Traffokabine</corsivo>” - cabina elettrica), B (“<corsivo>Traffokabine</corsivo>” - cabina elettrica), C (“<corsivo>Silo (Schotter - Sand)</corsivo>” - silo ghiaia - sabbia) e D (“<corsivo>Geräteschuppen</corsivo>
				<corsivo>- Hauptgebäude</corsivo>” - rimessa degli attrezzi - edificio principale), attorniati da due cumuli di ghiaia; la seconda foto mostra in primo piano un piazzale sterrato e in secondo piano gli edifici C e D, ove accanto alla struttura C si trova un cumulo di ghiaia. Chiaramente si vede il nastro trasportatore che dall’impianto di lavorazione della ghiaia si protende verso il fiume con l’evidente finalità di trasportare il materiale estratto dal fiume all’impianto per poi selezionarlo nell’impianto.</h:div><h:div>75. Lo stato di consistenza evidenzia, oltre alle strutture A, B, C e D, indicate nel piano mappale, anche la struttura contraddistinta con la lettera E, e cioè una vasca di depurazione per il deflusso delle acque derivanti dall’impianto di lavaggio della ghiaia (“<corsivo>Klärbecken für Abfluss Schotterwaschanlage</corsivo>”), e la relativa sezione 1:100, con evidenziazione dell’“<corsivo>Einlauf</corsivo>” e dell’“<corsivo>Abfluss - Rienz</corsivo>”. L’ortofoto 1982/1985 (doc. 14 controinteressati) evidenzia la persistenza dell’impianto in riva al fiume Rienza.</h:div><h:div>76. Le successive ortofoto danno contezza dell’intersezione dell’area con la nuova SS 49 (doc. 15 controinteressati - anno 2014 e doc. 16 controinteressati - anno 2017). Altre fotografie documentano la situazione dei luoghi negli anni 2016 - 2019 (doc. 23 controinteressati), ove si vede il deposito di vari materiali, oltre ad alcuni cumuli di ghiaia. Si può constatare che l’impianto di lavorazione della sabbia e ghiaia (allora contraddistinto con la lettera C) con il nastro trasportatore è stato smantellato.</h:div><h:div>77. L’attuale situazione è rappresentata sia dai sopralluoghi effettuati dal Comune di Vandoies (cfr. doc. 14 e 15 ricorrente) con sovrapposizione del rilievo eseguito nel 1975 all’area che dalla relazione della ricorrente dd. 28.3.2023 (doc. 21 ricorrente).</h:div><h:div>78. L’autorizzazione in sanatoria concessa, visto il progetto dei fratelli Wierer concernente l’impianto di estrazione di ghiaia (“<corsivo>Nach Einsichtnahme in das Projekt der Gebrüder Wierer betreffend die Schottergewinnungsanlage in Obervintl</corsivo>”), contiene tre condizioni:</h:div><h:div>- “<corsivo>das stillgelegte Teerwerk muß sofort vollständig entfernt werden</corsivo>” (l’impianto per la produzione di catrame disattivato dev’essere rimosso);</h:div><h:div>- “<corsivo>die bestehenden Bürogebäude müssen verputzt werden</corsivo>” (gli edifici per uffici esistenti devono essere intonacati);</h:div><h:div>- “<corsivo>die Schotterverarbeitungsanlage muß dunkelgraugrün gespritzt werden</corsivo>” (l’impianto di lavorazione della ghiaia deve essere verniciato a spruzzo in grigio-verde scuro).</h:div><h:div>79. Il rilievo cui fa riferimento l’autorizzazione in sanatoria depone inequivocabilmente nel senso che trattasi proprio di un classico impianto di estrazione di ghiaia dal demanio idrico, ove l’area di deposito della ghiaia estratta, lavata e separata dagli altri materiali estratti, quali sabbia e ciottoli, è funzionalizzata e strettamente collegata all’attività estrattiva esercitata sul vicino fiume. Proprio la realizzazione di due vasche di depurazione per il deflusso delle acque derivanti dall’impianto di lavaggio della ghiaia nel fiume Rienza, nonché il nastro trasportatore, sottolineano questa intima connessione fra estrazione, lavaggio e deposito della ghiaia.</h:div><h:div>80. Sulla base di questi elementi si deve escludere che nel caso di specie sia stata realizzata in origine un’attività produttiva con uno stabilimento industriale per la lavorazione di inerti derivanti da scavi e la produzione di catrame.</h:div><h:div>81. In questo senso va anche la condizione imposta nell’autorizzazione in sanatoria di rimuovere l’impianto per la produzione di catrame, peraltro all’epoca già disattivato. In pari senso, e cioè <corsivo>a contrariis</corsivo>, depone l’iniziativa della Provincia intrapresa all’inserimento di una zona produttiva avviata nel maggio del 2009, poi archiviata con delibera della Giunta provinciale del 10.5.2010, n. 784. Sul punto si rammenta, che qualora sull’area vi fosse già una destinazione “<corsivo>produttiva</corsivo>” l’iniziativa non avrebbe avuto alcun senso.</h:div><h:div>82. Quindi la reale ed effettiva attività esercitata sull’areale era quella dell’estrazione di ghiaia (“<corsivo>Schottergewinnung</corsivo>”) dal fiume Rienza, del lavaggio e della selezione del materiale estratto con deposito del materiale separato (ghiaia, sabbia e sassi) in attesa del suo utilizzo. Per inciso si osserva che ancora oggi l’attività di cava, di cui alla legge provinciale n. 7 del 2003, che ha sostituito la legge provinciale n. 32 del 1976, è autorizzabile indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal PUC (cfr. art. 54, comma 6, legge provinciale n. 9 del 2018), fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico.</h:div><h:div>83. Una volta interrotto il collegamento funzionale tra estrazione della ghiaia e della sabbia dal fiume e il deposito del materiale estratto a causa della realizzazione della circumvallazione di Vandoies di Sopra la situazione tornava all’originaria destinazione di cui agli strumenti pianificatori secondo il PUC di “<corsivo>verde agricolo</corsivo>” e secondo il piano paesaggistico comunale, in parte quale “<corsivo>zona di verde agricolo</corsivo>” e in parte come “<corsivo>paesaggio naturale</corsivo>”.</h:div><h:div>84. La trasformazione dell’attività di estrazione di ghiaia e di deposito del materiale estratto in attività di deposito di materiale da scavo in verde agricolo e di lavorazione di inerti nella zona di verde agricolo costituisce di conseguenza una trasformazione abusiva della destinazione d’uso. A parte il fatto che il signor Kuen nella lettera del 28.4.2019 (doc. 18 controinteressati) ha contestato il rilievo del 1975, il riconoscimento ivi espresso da parte dello stesso (“<corsivo>Die Firma Mur darf das verbliebene kleine Areal lediglich für Aushubmaterial und Schotterablagerung nutzen. Zur Weiterverarbeitung muss das Aushubmaterial zum Schotterwerk Mur nach Mühlbach gebracht werden</corsivo>”) riguardo all’utilizzo dell’areale rimasto in seguito alla costruzione della circumvallazione di Vandoies di Sopra per il deposito di materiale di scavo e ghiaia non può certamente “<corsivo>autorizzare</corsivo>”, come sostenuto dalla ricorrente, una simile trasformazione urbanistica ai fini del deposito di tale materiale, competendo ogni valutazione urbanistica ed edilizia al Comune.</h:div><h:div>85. Se l’ordinamento restasse indifferente ai cambi di destinazione d’uso dei singoli immobili si finirebbe per vanificare lo scopo della zonizzazione. In una parola si renderebbe inutile ogni tentativo di governo del territorio.</h:div><h:div>86. La predetta conclusione trova ulteriore riscontro nella regola generale del divieto di interventi di nuova costruzione nelle aree naturali e agricole, sancito dall’art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2018. Per “<corsivo>interventi di nuova costruzione</corsivo>”, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e), cui rimanda l’art. 17, si intendono, tra gli altri, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio ed in ispecie “<corsivo>la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato</corsivo>” (cfr. punto 7). </h:div><h:div>87. In conclusione il proprietario di un immobile sito in zona “<corsivo>verde agricolo</corsivo>” e destinato ad attività agricola non può pertanto svolgere al suo interno un’attività diversa, nella specie produttiva, non consentita dalla destinazione d’uso.</h:div><h:div>88. Proprio con riferimento ad una simile fattispecie di deposito di materiali edili in zona di verde agricolo, questo Tribunale con sentenza 11 gennaio 2017, n. 7 ha ritenuto pienamente legittimo l’ordine di sgombero: “<corsivo>Nun zur dritten Rüge. Auch sie ist unbegründet, denn das Areal hat die Zweckbestimmung landwirtschaftliches Grün und darf daher nur diesem Zwecke dienen und nicht anderen Zwecken, wie Lager- oder Ablagerungszwecken</corsivo>.” Questo Tribunale si è rioccupato della questione nella sentenza 24 maggio 2019, n. 118, ribadendo quanto segue:“<corsivo>Das Bauvergehen besteht aber solange auf den Flächen Material abgelagert ist, das mit der Zweckbestimmung „</corsivo>Landwirtschaftliches Grün<corsivo>“ nicht vereinbar ist, auch wenn das Material von Zeit zu Zeit ausgetauscht wird</corsivo>.“</h:div><h:div>89. Il Collegio richiama infine la propria sentenza 19 dicembre 2013, n. 362, ove in riferimento al parcheggio di alcune autogru e posa di due container su un terreno si è così statuito “<corsivo>al riguardo si osserva che, utilizzando il terreno per il deposito di mezzi aziendali, viene cambiata la destinazione urbanistica da agricola in produttiva. Il terreno destinato a verde agricolo può essere utilizzato per i fini previsti dall’articolo 107 della legge urbanistica, tra i quali non rientra il suo utilizzo per fini imprenditoriali non agricoli. Il cambiamento della destinazione abbisogna di concessione edilizia anche se attuato senza interventi edilizi (articolo 75, comma 3, da leggere insieme all’articolo 82, comma 2, della legge urbanistica)</corsivo>.”</h:div><h:div>90. Il Collegio intende dare continuità a questa giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente legge urbanistica provinciale, non sussistendo valide ragioni per un cambiamento della stessa anche alla luce della più rigorosa disciplina sul contenimento del consumo di suolo sopra analizzata di cui alla nuova legge provinciale n. 9 del 2018 (cfr. art. 17).</h:div><h:div>91. Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente è stato ritenuto in giurisprudenza tale da determinare una rilevante trasformazione del territorio, attesa la sensibile alterazione dell’originario piano di campagna e la notevole quantità di inerti ivi accumulati (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 20 aprile 2023, n. 339). Del resto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, qualora l’entità del deposito dei materiali e la stabilità della utilizzazione dell’area come deposito emergano con una certa evidenza, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 12 luglio 2013, n. 891, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 20 dicembre 2011, n. 3307 e sez. II, 11 marzo 2010, n. 583).</h:div><h:div>92. L’Amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo e richiesto un parere legale all’Amministrazione provinciale e dagli esiti di tale sopralluogo e dal parere ha tratto la conclusione che l’attuale destinazione dei terreni non sia più quella di “<corsivo>estrazione della ghiaia</corsivo>” dal fiume Rienza collegata al deposito della ghiaia estratta; che pertanto era stato perpetrato un non consentito mutamento della destinazione d’uso, in violazione delle disposizioni appena esaminate. Il Comune ha così assolto adeguatamente all’obbligo di istruttoria e di motivazione con infondatezze delle relative doglianze.</h:div><h:div>93. Nella specie il tipo di attività di deposito e di lavorazione di inerti posto in essere (su una superficie molto ampia) ha radicalmente messo in discussione la vocazione agricola dell’area su cui il compendio insiste, stravolgendo anche la finalità per la quale l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria era stata rilasciata.</h:div><h:div>94. In conclusione, le argomentazioni della ricorrente, basate su interpretazioni fuorviate delle norme urbanistiche, non reggono all’analisi dettagliata degli accertamenti e dei provvedimenti amministrativi.</h:div><h:div>95. L’attività di deposito e di lavorazione di inerti non è conforme alle disposizioni paesaggistiche e urbanistiche, e quindi, le contestazioni della ricorrente risultano prive di fondamento.</h:div><h:div>96. Il quarto motivo allega, sulla base dell’approvazione rilasciata dal medesimo Comune di Vandoies nel 1975 nel contesto del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, che il Comune di Vandoies si sarebbe espresso in senso positivo sull’ammissibilità anche urbanistica dell’attività già svolta a suo tempo. L’attività attualmente esercitata non esulerebbe dal quadro delineato con l’autorizzazione paesaggistica né dai titoli edificatori esistenti. La ricorrente deduce, quindi, il vizio dell’eccesso di potere per contrasto tra atti provenienti dalla medesima amministrazione.</h:div><h:div>97. Questa doglianza è priva di fondamento.</h:div><h:div>98. Il Collegio osserva che il visto e l’approvazione apposti in data 12.3.1975 dal Comune sul rilievo del 1975 erano necessitati in base al comma 2 dell’art. 12 della legge provinciale n. 16 del 1970, che allora, nella versione di cui all’art. 7 della legge provinciale n. 37 del 1973, prescriveva “<corsivo>I progetti per le opere di cui al primo comma vengono presentati al Comune interessato e trasmessi con il parere della commissione edilizia comunale, all’Assessore provinciale competente entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della relativa domanda. Le determinazioni del Presidente della Giunta provinciale devono essere comunicate ai richiedenti entro 60 giorni dalla ricezione delle domande tramite il Comune. Trascorso tale termine la decisione spetta alla Giunta provinciale, che decide entro due mesi, sentito, ove è ritenuto opportuno, il parere di uno o più esperti iscritti all’albo di cui all’art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6</corsivo>”. Nell’autorizzazione paesaggistica viene richiamato pure il parere della Commissione edilizia comunale. Orbene questi atti comunali non potevano assumere alcuna valenza urbanistica, in quanto potevano integrare, con ogni evidenza, una valutazione esclusivamente paesaggistica.</h:div><h:div>99. L’approvazione del rilievo effettuata dal Vice-Sindaco nel 1975 non è confluita in una licenza edilizia, allora prescritta dall’art. 24 del D.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, recante “<corsivo>Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento urbanistico</corsivo>”.</h:div><h:div>100. L’approvazione del rilievo nel 1975 concerneva l’attività di estrazione di materiale ghiaioso dal fiume Rienza e deposito dello stesso materiale, mentre l’impugnato ordine di ripristino concerne l’attività di deposito e lavorazione di materiale inerte scavato e asportato altrove, intrapreso dalla ricorrente sull’ampio compendio in seguito alla costruzione della circumvallazione di Vandoies di Sopra, senza alcun titolo autorizzatorio e in contrasto con gli atti pianificatori, sicché non è individuabile un contrasto tra atti provenienti dalla medesima amministrazione</h:div><h:div>101. La quinta rubrica di censura riguarda l’eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del travisamento dei fatti, dello sviamento di potere, della motivazione carente e dell’omessa istruttoria, per avere il Comune di Vandoies ritenuto di poter dare luogo, in caso di mancata osservanza dell’ordinanza impugnata, all’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell’art. 88, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018.</h:div><h:div>102. La ricorrente sostiene che l’art. 88 disciplinerebbe interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (rispetto al permesso di costruire), sicché presupporrebbe l’esistenza di un’opera (edificio o comunque parti di un edificio) distinta dall’area da acquisire al patrimonio comunale. La ricorrente evidenzia, inoltre, che la trasformazione del paesaggio e l’attività edificatoria sui terreni oggetto del contendere sono state comunque avallate e considerate legittime in occasione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel 1975.</h:div><h:div>103. L’art. 88, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018 così dispone: “<corsivo>Se il proprietario/la proprietaria o il/la responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di ulteriori 30 giorni su motivata richiesta dell’interessato/interessata, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune. L’area acquisita deve consentire l’autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita</corsivo>.”</h:div><h:div>104. Il cambiamento di destinazione d’uso <corsivo>ex</corsivo> art. 23 della legge provinciale n. 9 del 2018, in quanto urbanisticamente rilevante, ancorché attuato senza interventi edilizi è stato equiparato dal legislatore, secondo una lettura sistematica delle norme, a una vera e propria materiale esecuzione d’opera.</h:div><h:div>105. La variazione di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, è dunque sanzionabile e la necessità di concessione edilizia comporta che le variazioni realizzate abusivamente ricadano sotto la previsione dell’art. 88 della legge provinciale n. 9 del 2018, senza che sia stato fatto un uso non appropriato di tale disposizione nell’ordinanza impugnata.</h:div><h:div>106. Anche la condivisa giurisprudenza ha chiarito che il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2023, n. 4891).</h:div><h:div>107. Il Collegio constata che il provvedimento impugnato ha evidenziato la configurabilità della fattispecie di non autorizzato cambio di destinazione d’uso, sicché l’ordine di ripristino è diretta conseguenza dell’abuso perpetrato. Di conseguenza il mancato ripristino dello stato dei luoghi comporta quale effetto vincolato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, da attuarsi con separato atto di accertamento.</h:div><h:div>108. Nel provvedimento impugnato il Comune non ha ancora individuato l’area, per la quale è prevista l’acquisizione in caso di mancata osservanza dell’ordinanza, riservandosi di specificare tale area con l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.</h:div><h:div>109. Pertanto non sussiste nemmeno il denunciato vizio motivazionale della ventilata sanzione accessoria con riguardo alle peculiarità del caso e all’omessa istruttoria, in quanto il riferimento all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive nell’impugnata ordinanza costituisce mera indicazione dell’attività vincolata conseguente al verificarsi della scadenza del termine per l’adempimento indicato dalla legge.</h:div><h:div>110. Il motivo è pertanto infondato.</h:div><h:div>111. Con il settimo motivo, introdotto con i motivi aggiunti, si denuncia l’eccesso di potere per contrasto all’interno del medesimo atto amministrativo e per perplessità e manifesta illogicità, perché dal rilievo posto alla base dell’autorizzazione paesaggistica del 1975 risulterebbe che sull’areale in questione insistevano varie strutture edilizie per poter svolgere l’attività di lavorazione e stoccaggio di inerti. Queste strutture edificiali, nella parte in cui non sono state eliminate in concomitanza con la realizzazione della circonvallazione, esisterebbero tuttora e sono catastalmente individuate come pp.edd. 304 e 305, CC Vandoies di Sopra. Non essendo menzionate queste particelle edificiali nel provvedimento impugnato, la ricorrente, presupponendo una loro destinazione urbanistica “<corsivo>produttiva</corsivo>”, deduce la legittimità del persistente utilizzo produttivo delle aree circostanti e di pertinenza essendo questi edifici connessi con i terreni circostanti da uno stretto rapporto di strumentalità reciproca.</h:div><h:div>112. Anche questo motivo deve giudicarsi infondato.</h:div><h:div>113. Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia assolto l’onere probatorio su di essa incombente riguardo all’effettiva destinazione d’uso “<corsivo>produttivo</corsivo>” dei due edifici di modeste dimensioni (p.ed. 304 di 32 m² e p.ed. 305 di 13 m²; cfr. doc. 4). Non risultano prodotte fotografie, planimetrie catastali, denunce catastali, e nemmeno le necessarie autorizzazioni ambientali. Il semplice raffronto visivo dell’estratto mappa del 1975 (doc. 7) con l’estratto dal PUC (doc. 6) rende evidente la non corrispondenza delle strutture allora autorizzate dal punto di vista paesaggistico con le due particelle edificali oggi esistenti.</h:div><h:div>114. La sovrapposizione del rilievo del 1975 con lo stato di fatto riscontrato in sede dei due sopralluoghi dd. 8.4.2022 (doc. 14 ricorrente) e dd. 6.7.2022 (doc. 15 ricorrente) mostra che la p.ed. 304 si trova al di fuori dell’originario perimetro dell’area deputata al deposito della ghiaia, sicché la stessa non può rivestire alcun rilievo per la qualificazione dell’attività riscontrabile sui terreni oggetto di causa. La p.ed. 305, sita a sud della p.f. 366, viene indicata nella sovrapposizione come “<corsivo>Trafokabin</corsivo>e” (cabina elettrica). La stessa non corrisponde comunque ad alcuna delle originarie strutture <corsivo>sub</corsivo> A, B, C e D di cui al rilievo del 1975, ove le lettere A e B indicavano altrettante cabine elettriche (“<corsivo>Traffokabine</corsivo>”).</h:div><h:div>115. La cabina elettrica non è comunque indice inequivocabile di attività produttiva, essendo un simile impianto piuttosto deputato alla distribuzione dell’energia elettrica, in tesi, necessaria anche per l’attività agricola.</h:div><h:div>116. La dimensione ridotta e modesta dell’unico manufatto (cabina elettrica) riscontrabile entro il perimetro dell’originario rilievo evidenziato nella sovrapposizione in giallo (cfr. doc. 14 e 15 ricorrente) rispetto all’ampio areale, costituito dalle pp.ff. 358/1, 358/9, 378/1e 378/3, occupato dalla ricorrente con vario materiale, depone semmai per un nesso strumentale quale costruzione accessoria rispetto all’attività principale di estrazione della ghiaia. La presenza di questa struttura meramente accessoria non potrebbe comportare la legittimità dell’attività di deposito di materiale inerte sull’intero areale.</h:div><h:div>117. La tesi predicata della ricorrente condurrebbe ad un’inammissibile inversione del rapporto funzionale esistente tra gli immobili, facendo discendere da due modeste strutture la natura produttiva di un’ampia area, destinata invece a verde agricolo.</h:div><h:div>118. Si è già argomentato, nell’esame dei precedenti motivi di censura, sul punto dell’inidoneità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 1975 a modificare la destinazione d’uso dell’areale, poiché il menzionato rilievo rivestiva un valore descrittivo dell’esistente impianto di estrazione di ghiaia, ma non costitutivo di una modifica della destinazione d’uso giuridica del complesso immobiliare, tutto a destinazione agricola.</h:div><h:div>119. Si palesa dunque destituita di fondamento la tesi, svolta in questo motivo, secondo la quale il Comune avrebbe errato nel non considerare l’intero areale a destinazione produttiva.</h:div><h:div>120. Con l’ottava e ultima censura la ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che la stessa, confidando su precedenti atti provenienti anche dal medesimo Comune di Vandoies, avrebbe acquistato negli anni 2001 e 2004 i terreni per poter continuare con l’utilizzo già in atto.</h:div><h:div>121. L’impugnato provvedimento sarebbe viziato non solo per l’assenza di ogni motivazione riguardo a uno specifico interesse pubblico ad intervenire “<corsivo>ora</corsivo>”, dopo sessant’anni di utilizzo dei terreni per la medesima attività o quanto meno per la medesima tipologia di attività, ma anche per la violazione del principio di proporzionalità, che tende a tutelare i cittadini e gli operatori economici contro interventi autoritativi non commisurati al fine dichiarato (cfr. art. 1 legge n. 241 del 1990). Ammesso e non concesso il doveroso ordine di cessare l’attività svolta sulle aree del contendere, indubbiamente lo sgombero dei materiali inerti e ancor meno l’imposizione dell’avvio di un’attività agricola sarebbero sproporzionati rispetto al fine desiderato. Nel senso della sproporzionalità dell’azione intrapresa dal Comune di Vandoies deporrebbe anche la minatoria dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza.</h:div><h:div>122. Tali prospettazioni non risultano convincenti e non possono ricevere accoglimento.</h:div><h:div>123. Sul punto è d’obbligo osservare che al contratto di compravendita dd. 13.5.2004 (doc. 20 controinteressati) riguardo all’acquisto della p.f. 358/1 da parte della società Mur è allegato il certificato di destinazione urbanistica recante “<corsivo>zona di verde agricolo</corsivo>”, sicché riguardo a tale particella non poteva sorgere alcun affidamento sull’utilizzo della stessa come area di deposito e lavorazione di inerti da scavo a scopi produttivi.</h:div><h:div>124. In termini generali non può comunque ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5765, 3 gennaio 2022, n. 10 e 17 luglio 2018, n. 4368).</h:div><h:div>125. Nello stesso senso “<corsivo>in materia di abusi edilizi, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui anche in tal caso l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso</corsivo>” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 maggio 2023, n. 454).</h:div><h:div>126. Contrariamente alla necessaria comparazione tra contrapposti interessi in sede di esercizio del potere in via di autotutela amministrativa, questa non si ravvede obbligatoria per l’ontologicamente diversa potestà sanzionatoria, in relazione alla quale peraltro alcun affidamento meritevole di tutela è da constatare in capo al privato autore dell’abuso, tanto per il carattere illecito della condotta, quanto per l’insussistenza di alcun comportamento positivo dell’amministrazione che possa avere ingenerato un ragionevole convincimento in ordine alla liceità dell’opera (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2021, n. 7764).</h:div><h:div>127. Sulla base di queste coordinate ermeneutiche le doglianze perdono di consistenza.</h:div><h:div>128. Il Comune di Vandoies sulla base della modifica della situazione di fatto verificatasi in seguito alla costruzione della circumvallazione di Vandoies di Sopra negli anni 2014 - 2015 con conseguente impossibilità dell’estrazione della ghiaia dal fiume Rienza ha constatato, per la verità solo nel 2022 - 2023, la modifica della destinazione d’uso dell’areale ormai intersezionato dalla circumvallazione con abusivo utilizzo dell’areale ai fini produttivi, anziché dell’attività di estrazione e di lavorazione della ghiaia, e cioè come “<corsivo>cava</corsivo>” di ghiaia autorizzata nel 1975.</h:div><h:div>129. Dalla piana lettura del provvedimento impugnato i fatti (costituzione di deposito abusivo sulle pp.ff. 358/1, 358/9, 378/3 e 378/1 con quantitativi di vario materiale) risultano circostanziati e corroborati da ampie argomentazioni giuridiche, sicché i poteri utilizzati sono quelli previsti dall’ordinamento nella fattispecie <corsivo>de qua</corsivo> e finalizzati al doveroso ripristino dell’utilizzo agricolo.</h:div><h:div>130. Il Collegio non ignora che in materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si è sviluppata una giurisprudenza (cfr. Cons Stato, sez. VI, 12 maggio 2023, n. 4794 e 6 febbraio 2023, n. 1254) che ha analizzato la legittimità dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU, in particolare a partire dalle sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21 aprile 2016 e Kaminskas c. Lituania del 4 agosto 2020.</h:div><h:div>131. Tuttavia la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva secondo questo filone giurisprudenziale solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto l’invocato principio non viene in applicazione, nel caso di specie, ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.</h:div><h:div>132. In altri termini, la sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.</h:div><h:div>133. Le contestazioni in merito al mancato rispetto del principio di proporzionalità nell’emanare il vincolato ordine di demolizione e ripristino quale “<corsivo>sanzione</corsivo>” applicabile rispetto all’illecito edilizio perpetrato sono comunque prive di alcun fondamento, in quanto del tutto generiche.</h:div><h:div>134. La censura è pertanto manifestamente infondata.</h:div><h:div>135. Restano assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.</h:div><h:div>131. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente Mur S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vandoies e in favore della parte controinteressata Josef Kuen e dell’Onlus - Verein Tierheim Obervintl (in via solidale passiva), liquidate complessivamente a favore di ciascuna parte in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Klaus Schwarzer</h:div><h:div>Stephan Beikircher</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>