<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230002720230623104024062" descrizione="" gruppo="20230002720230623104024062" modifica="13/07/2023 08:46:58" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Lydia Insam" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00027"/><fascicolo anno="2023" n="00242"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230002720230623104024062.xml</file><wordfile>20230002720230623104024062.docm</wordfile><ricorso NRG="202300027">202300027\202300027.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1287 Alda Dellantonio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Cavallar</firma><data>13/07/2023 08:46:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alda Dellantonio,	Presidente FF</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere</h:div><h:div>Stephan Beikircher,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Cavallar,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della delibera della Giunta comunale n. 189 del 22.11.2022, pubblicata sulla Rete Civica dell'Alto Adige in data 29.11.2022, avente ad oggetto “Modifica del piano di attuazione della zona residenziale di espansione C2 denominata “B2” – lotto B11 – approvazione definitiva” (doc. 1);</h:div><h:div>2) della delibera della Giunta comunale n. 142 del 13.9.2022 avente ad oggetto “Proposta di modifica del piano di attuazione della zona residenziale di espansione C2 denominata “B2” – lotto B11” (doc. 2);</h:div><h:div>3) del parere positivo della Commissione comunale Territorio e Paesaggio (CCTP) del 30.8.2022 (doc. 3);</h:div><h:div>4) per quanto occorre, della delibera della Giunta comunale n. 142 del 13.9.2022 (doc. 4) e del parere della Commissione comunale Territorio e Paesaggio (CCTP) del 22.2.2022 (doc. 5);</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti propedeutici, infraprocedimentali, consequenziali o comunque connessi, anche se non espressamente indicati o non conosciuti dai ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 27 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Lydia Insam, Residence Zirmei di Insam Lydia, rappresentate e difese dall'avvocato Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige n. 40; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Selva di Val Gardena, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocata Elisabeth Tinkhauser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Amedeo Duca d’Aosta n. 100;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Manfred Ploner, rappresentato e difeso dall'avvocato Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Bolzano, piazza Walther n. 8;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selva di Val Gardena e di Manfred Ploner;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>(<corsivo>Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati sono quelli depositati in giudizio dalle ricorrenti)</corsivo></h:div><h:div>1. La ricorrente Insam Lydia è proprietaria dell’edificio insistente sulla p.ed. 1573, C.C. Selva, ed è titolare dell’impresa individuale Residence Zirmei di Insam Lydia, che in tale edificio esercita un’attività ricettiva (residence) (doc. 6). L’immobile è ricompreso, quale lotto “B12”, all’interno della zona residenziale di espansione C2 (doc.10), cd. “Plazola-Antermont” (ex zona residenziale “B2”), soggetta a Piano di attuazione (PdA), approvato nel 1975 su iniziativa privata e successivamente più volte modificato (doc. 33).</h:div><h:div>2. L’immobile è direttamente confinante, a ovest, con il lotto “B11” (Casa “Duleda”), contraddistinto dalla p.ed. 739 e con le pp.ff. 464/18 e 464/24, C.C. Selva, di proprietà del controinteressato Ploner Manfred (doc. 7).</h:div><h:div>3. I lotti “B11” e “B12” sono ricompresi nell’apposito comparto “B3” al quale il PdA dedica una disciplina specifica, contenuta all’art. 5 delle relative norme di attuazione (doc. 8), in quanto ha ad oggetto edifici già realizzati al momento della proposta del piano di attuazione. Il PdA approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 4086 del 12.8.1975 reca la sottoscrizione di numerosi privati (doc. 8).</h:div><h:div>4. Il testo di questa specifica disciplina è reperibile solo in lingua tedesca e recita: </h:div><h:div>“<corsivo>Die Zone “B” 3 umfaßt die bestehenden bebauten Grundstücke und ist vornehmlich für Wohngebäude bestimmt. Die Bebauung in dieser Zone wird wie folgt geregelt: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>[Omissis]</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.2. Für die Neubauten oder Zubauten gelten folgende Bestimmungen: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.2.1. Höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,5 m, jedenfalls kann die Höhe des bestehenden Gebäudes erreicht werden. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.2.2. Mindestgrenzabstand: Nicht geringer als die halbe Höhe des Gebäudes. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.2.3. Mindestgebäudeabstand: Nicht geringer als die Höhe des höchsten gegenüberliegenden Gebäudes”.</corsivo></h:div><h:div>5. Per tutti gli altri lotti il PdA prescrive una distanza minima tra edifici di almeno 10 metri, salvo per gli edifici per i quali il piano normativo prevede una distanza inferiore per il caso in cui vengano realizzate facciate senza vedute o vani accessori con vedute.</h:div><h:div>6. Nel mese di febbraio 2022 il sig. Manfred Ploner, odierno controinteressato, supponendo che la volumetria realizzabile sul lotto “B11” sarebbe stata pari a 1.376,00 mc (oltre bonus energia), ha presentato al Comune di Selva di Val Gardena (d’ora in poi semplicemente Comune) una proposta di modifica del PdA riguardante il lotto “B11”. La proposta prevedeva, tra le altre cose:</h:div><h:div>(i) l’inserimento di un limite di massima edificazione, che si estendeva fino a 5 metri dalla linea di confine con il lotto “B12”, con conseguente riduzione della distanza tra gli edifici esistenti a 6,57 m; </h:div><h:div>(ii) l’estensione del limite di massima edificazione a sud-est (a valle) fino a 5 metri dal confine del lotto;</h:div><h:div>(iii) l’inserimento per il lotto “B11” di un apposito limite massimo per le trasformazioni della linea del terreno (linea verde), sostanzialmente coincidente con i confini del lotto e</h:div><h:div>(iv) l’integrazione delle norme di attuazione con la previsione per il lotto “B11” di poter fruire del “bonus energia” di cui al D.P.P. n. 16/2020 e di poter raggiungere a tale scopo l’altezza massima stabilita dal vigente PUC per la zona in 12 m (rispetto ai 7,5 m previsti dalle norme di attuazione  al PdA in base alle allora vigenti norme urbanistiche generali riferite alla ex zona “B2”) (doc. 9 – 11). Alla proposta di modifica è stato allegato un progetto preliminare per la demolizione dell’edificio esistente sul lotto “B11” e la costruzione di un nuovo edificio residenziale sullo stesso. Il progetto preliminare prevedeva, tra le altre cose, la realizzazione di un volume fuori terra di 1.376,00 mc e un innalzamento del terreno del lotto “B11” verso il confinante lotto “B12” sorretto da muri di contenimento lungo o in prossimità dello stesso confine (doc. 12). </h:div><h:div>6.1. In data 22.2.2022 la CCTP (Commissione comunale territorio e paesaggio) ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica, che è stato dalla stessa condizionato all’integrazione di alcuni documenti e alla presentazione del rapporto ambientale preliminare, al fine di consentire la verifica di assoggettabilità a VAS della modifica al PdA (cfr. doc. 5). </h:div><h:div>7. Con delibera n. 142 del 13.9.2022 la Giunta comunale ha adottato la proposta di modifica (cfr. doc. 6), che successivamente è stata pubblicata sulla Rete civica della Provincia di Bolzano. </h:div><h:div>8. Avverso tale proposta di modifica al PdA la ricorrente Insam Lydia, tramite il proprio tecnico di fiducia Arch. Sara Giovanaz, ha formulato articolate osservazioni, contestando, oltre a diverse incongruenze grafiche, : </h:div><h:div>(i) la previsione per il lotto “B11” della volumetria massima di 1.376,00 mc, ritenuta dalla ricorrente eccessiva ed in contrasto con l’impianto planivolumetrico previsto dal PdA; </h:div><h:div>(ii) l’individuazione di un limite massimo di edificazione fuori terra con estensione fino a 5 metri di distanza dal confine con il lotto “B12” e con conseguente riduzione della distanza minima tra gli edifici, ritenuta irragionevole e del tutto sproporzionata rispetto all’effettiva potenzialità edilizia attribuita al lotto “B11”; nonché </h:div><h:div>(iii) l’inserimento del limite massimo di modifica dell’andamento del terreno, ritenuto illegittimo per violazione della distanza minima di cui all’art. 873 c.c. rispetto all’edificio sul lotto “B12” e per violazione della pendenza massima delle scarpate di 2:3 stabilita dall’art. 2, lett. r, D.P.P. n. 24/2020. </h:div><h:div>8.1. Non da ultimo, l’Arch. Giovanaz ha contestato la proposta di modifica anche sotto l’aspetto della mancanza di una fondata e concreta motivazione a giustificazione della stessa (doc. 13).</h:div><h:div>9. Successivamente il Comune ha avviato un nuovo procedimento relativo ad una seconda proposta di modifica del PdA presentata dal controinteressato, sempre riguardante il lotto “B11” (doc. 3 del Comune). L’avvio del secondo procedimento è stato giustificato dal Comune con la sopravvenuta emanazione della comunicazione del Consorzio del Comuni n. 51/2022 del 25.3.2022, secondo la quale, al fine di consentire l’utilizzo del “bonus energia” previsto dal D.P.P. n. 4/2022, tale possibilità dovrebbe essere espressamente prevista dai PdA e, in particolare, dai piani normativi (doc. 14). </h:div><h:div>10. La seconda proposta di modifica (doc. 15-26), presentata dal controinteressato nel mese di agosto 2022, contiene l’integrazione grafica del Piano normativo per l’utilizzo del “<corsivo>bonus </corsivo>energia” e prevede una rettifica della potenzialità edificatoria ipotizzata per il lotto “B11”, che dai 1.376 mc (al netto del <corsivo>bonus </corsivo>energia) di cui alla prima proposta è stata ridotta a 901,16 mc (al netto del <corsivo>bonus</corsivo> energia). </h:div><h:div>11. Tutte le altre previsioni normative ed indicazioni grafiche (limite di massima edificazione, limite massimo di trasformazione della linea del terreno) sono invece rimaste immutate rispetto a quelle previste dalla prima proposta di modifica.</h:div><h:div>12. La seconda proposta di modifica è stata esaminata dalla CCTP nella propria seduta del 30.8.2022 con parere favorevole senza prescrizioni (cfr. doc. 3) ed è stata successivamente adottata dalla Giunta comunale con delibera n. 142 del 13.9.2022 (cfr. doc. 2). </h:div><h:div>13. In seguito alla pubblicazione della relativa documentazione sulla Rete civica della Provincia di Bolzano la ricorrente Insam Lydia, sempre attraverso l’Arch. Sara Giovanaz, ha presentato dettagliate osservazioni anche avverso questa seconda proposta di modifica al PdA, contestandola, in sintesi, sotto i seguenti profili (doc. 27): </h:div><h:div>(i) limite di massima edificazione fuori terra: il limite di massima edificazione, rimasto invariato rispetto alla prima proposta di modifica, nella seconda proposta risulta ancora più sproporzionato stante la consistente riduzione di volumetria assentibile. La volumetria aggiuntiva assentibile sul lotto rispetto alla volumetria dell’edificio esistente (pari a +271 mc) sarebbe realizzabile attraverso la sopraelevazione dell’edificio (resa possibile grazie all’innalzamento dell’altezza massima fino a 12 m prevista dalla stessa proposta di modifica), sicché non sarebbe ravvisabile alcuna ragione di interesse pubblico nell’ammettere un’estensione del limite di massima costruzione fuori terra di gran lunga sovradimensionato rispetto a quello da potersi ritenere congruo, che comporterebbe, inoltre, una drastica riduzione delle distanze minime, sia in riferimento a quelle esistenti, che a quelle fissate dal Piano in vigore per gli ampliamenti su altri lotti;</h:div><h:div>(ii) limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno: </h:div><h:div>anche il limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno sarebbe rimasto invariato rispetto alla prima proposta di modifica. Il relativo limite è evidenziato nel piano normativo con una linea tratteggiata verde. Il piano normativo non indicherebbe, tuttavia, le quote massime ammesse per i riempimenti artificiali di terreno che, tuttavia, dovrebbero costituire indicazioni vincolanti strettamente correlate alla delimitazione planimetrica (al pari della definizione delle altezze massime degli edifici). Lo stesso non rispetterebbe, inoltre, la distanza di 3 metri dall’edificio sul lotto “B12” e si porrebbe pertanto in contrasto con l’inderogabile normativa civilistica. Lo stesso violerebbe anche il disposto di cui all’art. 2, lett. r, del D.P.P. n. 24/2020, dato che secondo le risultanze delle sezioni del piano normativo (oltre che delle tavole integrative del progetto preliminare), le relative scarpate risulterebbero avere una pendenza del 100% (1:1) e quindi superiore a quella ammessa dalla normativa suddetta del 66,7% (2:3). Dalla disamina delle sezioni grafiche del lotto “B11” e dalle sezioni contenute nelle tavole integrative al progetto preliminare emergerebbe una lampante contraddizione rispetto a quanto nel merito esposto nella relazione tecnica allegata alla proposta di modifica, ossia che “per garantire un andamento del terreno fluido attorno all’edificio in progettazione, il terreno deve venir adattato”, dato che apparirebbe evidente che i progettati riempimenti non servirebbero ad altro se non ad occultare nuova volumetria, permettendo di qualificarla come interrata ai fini delle verifiche urbanistiche. La nuova costruzione potrebbe quindi “esistere” anche senza tali riempimenti artificiali.;</h:div><h:div>(iii) progetto preliminare: il progetto preliminare avrebbe l’evidente scopo di fornire un’indicazione di massima circa l’edificazione verosimilmente attesa con la variante al PdA. Benché lo stesso non sia vincolante, la sua funzione sarebbe certamente quella di essere plausibile e coerente con le possibilità edificatorie che verrebbero riconosciute con l’approvazione della modifica. Nel caso di specie il progetto preliminare depositato sarebbe il medesimo accluso alla proposta iniziale, che presumeva la realizzazione di una volumetria massima decisamente superiore a quella legittimamente ammissibile. Lo stesso non costituirebbe pertanto un elaborato tecnico valido ed efficace a supportare l’adozione della modifica e a giustificarne i contenuti.;</h:div><h:div>(iv) motivazione: mancherebbe una fondata e concreta motivazione a base della modifica del PdA. </h:div><h:div>14. Con delibera della Giunta comunale n. 189 del 22.11.2022 il Comune ha approvato in via definitiva la seconda proposta di modifica del PdA, rilevando che non sussisterebbero “controindicazioni di interesse pubblico all’approvazione della modifica”. Con la stessa delibera il Comune ha preso anche posizione sulle osservazioni formulate dall’Arch. Giovanaz per conto della ricorrente, esponendo quanto segue:</h:div><h:div><corsivo>13. “[Omissis]</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Osservazioni specifiche sul limite di massima edificazione fuori terra (p.to a in D.G.C. n. 142/2022). Il limite di massima edificazione è stato determinato in conformità ai criteri adottati nelle precedenti modifiche del piano di attuazione nei lotti in vicinanza (B10-B13) ed è teso a garantire un assetto urbanistico omogeneo e la continuità della linea di costruzione con i lotti vicini. Come si evince dalla relazione tecnica e dal piano normativo, a nord-ovest esso mantiene, al pari del confinante lotto B10, una distanza di 6,50 m verso la strada d’accesso interna “Col da Lech”; a sud-est viene mantenuta una distanza di 5,00 m dalla passeggiata, dove il nuovo limite corrisponde con il lato superiore del pendio. Né l’area edificabile risulta sovradimensionata. Essa consente una più libera distribuzione della volumetria in perfetta conformità a quanto consentito nei lotti in vicinanza. Per quanto riguarda le distanze verso il lotto B12 si fa notare che il comparto B3 del piano di attuazione comprende l’edificato esistente ed è caratterizzato da una edificazione piuttosto ravvicinata. Con la modifica in atto, verso il confine del lotto B12 viene mantenuta una distanza di 5 m, verso l’edificio p.ed. 1573 di 6,57 m, il che corrisponde all’incirca alla distanza tra edifici tra p.ed. 739 (lotto B11) e p.ed. 1014 (lotto B10). Da notare, inoltre, che l’edificio su lotto B12 si trova a quota più alta rispetto all’erigendo edificio su lotto B11. Il limite di massima edificazione di cui alla presente modifica mantiene quindi l’equilibrio tra spazio costruito ed edificato. La deroga alla distanza tra edifici è ammessa nell’ambito della pianificazione attuativa se tesa a garantire, come nel caso di specie, l’assetto urbanistico unitario di una specifica area territoriale. In merito all’asserito contrasto tra previsioni del piano normativo e norme di attuazione si precisa che tale contrasto non sussiste essendo le previsioni del piano normativo in ogni caso vincolanti (cfr. art. 12 delle norme di attuazione: “Der Rechtsplan enthält folgende bindenden Angaben:”). Per renderlo più chiaro, si ritiene tuttavia di accogliere parzialmente l’osservazione e di integrare l’art. 5 come segue: “5. Die Zone “B” 3 umfaßt die bestehenden bebauten Grundstücke und ist vornehmlich für Wohngebäude bestimmt. Die Bebauung in dieser Zone wird durch die bindenden Bestimmungen des Rechtsplanes, bzw. wo solche nicht vorhanden sind, wie folgt geregelt:“</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) Osservazioni specifiche sul limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno (p.to c in D.G.C. n. 142/2022): Il limite massimo per cambiamenti del terreno è stato inserito in ragione dell’art. 2, comma 2, lettera p) DPP n. 24/2020, che in presenza di un piano di attuazione approvato consente trasformazioni del terreno esclusivamente entro il rispettivo limite evidenziato nel piano. Giacché il lotto si trova in pendenza, l’inserimento del limite massimo per i cambiamenti del terreno è necessario per consentire il modellamento del terreno attorno all’edificio in progettazione. Il rispetto delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e delle prescrizioni di cui al D.P.P. n. 24/20200 dovrà essere dimostrato al momento della richiesta del permesso di costruire. Inoltre si evince dalla relazione tecnica che “lungo il confine al lotto B12 le quote del giardino però rimangono invariate.”</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) Osservazioni complementari:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4.a) sul progetto preliminare: La proposta edificatoria di cui al progetto preliminare è tesa a fornire un’indicazione di massima circa la progettazione senza assumere valore vincolante. Il calcolo definitivo della volumetria per l’edificio nuovo dovrà essere redatto ed allegato al momento della richiesta del permesso di costruire.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>[Omissis]</corsivo></h:div><h:div>5<corsivo>) Conclusioni: Nelle conclusioni l’Arch. Giovanaz riassume le sue osservazioni, sulle quali si è già preso posizione nei punti precedenti, ai quali si rinvia. Per i motivi esposti, le osservazioni vengono quindi parzialmente accolte nei limiti di quanto sopra indicato “.</corsivo></h:div><h:div>15. Questa presa di posizione del Comune non ha soddisfatto le ricorrenti che ritengono la modifica al PdA approvata con la delibera G.C. n. 189/2022 gravemente pregiudizievole per i propri interessi. Con la stessa, infatti, è stata ridotta la distanza minima tra gli edifici sui lotti “B11” e “B12”, che fino all’approvazione della modifica era quella preesistente e comunque pari all’altezza dell’edificio più alto (a seguito della sopraelevazione da tempo avvenuta sul lotto B12) (e di fatto pari a 9,37 m tra i punti più vicini dei due edifici) e che ora è stabilita in 6,57 m (cfr. doc. 15, pag. 4, lett. d). Contestualmente è stata aumentata l’altezza massima consentita per il lotto “B11” dagli originari 7,5 m a 12 m e prevista la possibilità di eseguire riporti di terreno lungo il confine con il lotto “B12” a distanza inferiore a 5 m. Tali modifiche, oltre a consentire la realizzazione di un nuovo edificio sul lotto “B11” in deroga alle distanze finora previste dal PdA, comporterebbero per le ricorrenti anche un pregiudizio in termini di peggioramento delle condizioni di aria e luce, come sarebbe possibile evincere anche dall’elaborato grafico depositato sub doc. 28. </h:div><h:div>16. Le ricorrenti considerano pertanto questa modifica al PdA gravemente ingiusta ed illegittima, ragione per cui la impugnano a mezzo del presente ricorso, chiedendone l’annullamento, alla stregua dei seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>16.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 60, l.p. n. 9/2018. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione, per contraddizione con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione e per travisamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>16.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 60, l.p. n. 9/2018. Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio, irragionevolezza ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>16.3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 907 c.c., dell’art. 2, comma 2, lett. p) D.P.P. n. 24/2020, nonché degli artt. 57 e 60, l.p. n. 9/2018. Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>16.4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 60, l.p. n. 9/2018, nonché dell’art. 15, norme di attuazione al PUC. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta, nonché per carenza e/o insufficienza di motivazione e per contraddizione con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione.</h:div><h:div>16.5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 6, l.p. n. 9/2018, degli artt. 6 e ss. l.p. 17/2017 e della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001. Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio, contraddittorietà intrinseca e per carenza di motivazione.</h:div><h:div>17. In data 28 marzo 2023 si sono costituiti in giudizio il Comune ed il controinteressato.</h:div><h:div>18. In data 19 maggio 2023 il Comune ed il controinteressato hanno depositato le rispettive memorie difensive.</h:div><h:div>In data 31 maggio 2023 le ricorrenti hanno depositato memoria di replica.</h:div><h:div>All’udienza del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>22. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che l’impugnata modifica al PdA riguarderebbe una porzione circoscritta del territorio comunale e della zona residenziale di espansione C2 cd. “Plazola-Antermont”. Con tale modifica sarebbero state introdotte previsioni pianificatorie che derogherebbero ai criteri generali di pianificazione su cui si basa il PdA, determinando una grave lesione degli interessi delle ricorrenti, considerato che la stessa prevedrebbe una sensibile riduzione delle distanze nei confronti della loro proprietà. Il Comune avrebbe pertanto dovuto puntualmente motivare la propria decisione in punto di interesse pubblico, anche in ordine alla ponderazione degli interessi contrapposti delle ricorrenti.</h:div><h:div>22.1. Il Comune replica che la variante in esame sarebbe stata adottata per garantire l’assetto urbanistico unitario della specifica area territoriale e consentire il miglioramento energetico dell’edificio sul lotto B11. L’attendibilità e coerenza dell’argomentazione comunale emergerebbe chiaramente dal confronto dei limiti di massima edificazione del lotto B11 con quelli dei lotti vicini (doc.ti 12 e 13 del Comune). Tra i lotti B10 e B11, che avrebbero una posizione analoga, l’allineamento sarebbe identico, mantenendo la linea di massima edificazione a nord-ovest una distanza di 6,50 m dalla strada “Col da Lech” e verso sud-est di 5 m dalla passeggiata. Anche la dimensione dell’area edificabile sarebbe stata aumentata in conformità ai criteri adottati nei lotti di vicinanza B10 e B13, in cui l’area edificabile supererebbe la pianta dell’esistente e sarebbe stata aumentata con apposite modifiche del piano di attuazione (cfr. doc.ti 32-36 del Comune) per consentire una più libera distribuzione della volumetria (cfr. osservazioni sub allegato B). Nello stesso lotto B12 della ricorrente il limite di massima edificazione sarebbe stato aumentato con una modifica del piano di attuazione del 2005 per consentire un ampliamento dell’edificio. Per quanto riguarda la distanza tra edifici, lo stesso doc. 30 di parte ricorrente comproverebbe che tra diverse abitazioni del comparto B3 - e della stessa zona - la distanza tra edifici sarebbe inferiore a 10 m (B6, B8, B9, B10, B11, B12, B15, F4, F5, F6, G3, G4). Non solo, ma dal piano normativo si evincerebbe che tra numerosi lotti la distanza tra edifici sarebbe “notevolmente” inferiore a 10 m (doc. 42 del Comune). Inoltre, l’inserimento del <corsivo>bonus</corsivo> energia in un piano di attuazione corrisponderebbe ad un preciso interesse pubblico <corsivo>in re ipsa</corsivo>, che sarebbe quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici: interesse di primaria importanza non solo a livello provinciale e nazionale, ma anche a livello europeo e globale.</h:div><h:div>22.2. Il controinteressato, invece, ha dedotto l’inconsistenza delle censure delle ricorrenti in merito all’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 60 della l.p. n. 9/2018, considerato che tali disposizioni non si occuperebbero dell’obbligo di motivazione delle varianti ai piani di attuazione ed ha pure evidenziato che i provvedimenti volti alla modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica implementano di regola un atto a contenuto generale, con conseguente dequotazione dell’obbligo di motivazione. Del resto, anche le precedenti modifiche al piano di attuazione in contestazione avrebbero avuto il medesimo scopo, di derogare al regime delle distanze a vantaggio dei lotti di volta in volta presi in considerazione.</h:div><h:div>22.3. In sede di memoria di replica le ricorrenti hanno osservato che la modifica al PdA in esame riguarda un unico ed isolato lotto edificatorio (lotto B11) e incide in modo sfavorevole sugli interessi dei proprietari dei lotti confinanti e, in particolare, su quelli delle ricorrenti, soprattutto sotto l’aspetto delle distanze. Il Comune avrebbe dovuto quindi esternare in modo esplicito le concrete ragioni per le quali ha ritenuto che la modifica al PdA sia giustificata da motivi di interesse pubblico e perché l’interesse pubblico sia prevalente rispetto all’interesse delle ricorrenti. Al riguardo le ricorrenti richiamano la sentenza di questo Tribunale n. 63/2021 e la giurisprudenza citata nel ricorso introduttivo. Tutte le indicazioni contenute nella documentazione che accompagna la variante in oggetto sarebbero, infatti, prive di efficacia motivazionale in quanto esclusivamente volte a descrivere il contenuto della variante e ad illustrare, dal punto di vista del privato richiedente, la proposta di modifica, ma non recherebbero un’adeguata motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico. La variante in oggetto non mirerebbe quindi ad un assetto territoriale equilibrato ed omogeneo, ma tenterebbe di trasporre una situazione particolare ed eccezionale, vale a dire la distanza ridotta oggi esistente tra i lotti B10 e B11, ad un altro lotto, vale a dire al lotto B12, che, come quasi tutti gli edifici all’interno della zona residenziale, sarebbe posto ad una distanza di ca. 10 metri dall’edificio sul lotto B11. Inoltre, la modifica del lotto B11 non sarebbe neppure coerente con la disciplina particolare prevista per i lotti B12 e B13, e, tanto meno, con la linea di massima edificazione prevista per tali lotti, che non consente di realizzare nuove edificazioni in deroga alla distanza di 10 m. Analogo discorso varrebbe per gli altri lotti richiamati dal Comune nella propria memoria difensiva (B6, B9, B15, F4, F5, F6 ,G3 e G4), ma non citati nella delibera impugnata, considerato che gli edifici sugli stessi esistenti presenterebbero una distanza tra edifici intorno ai 10 metri, oppure sarebbero soggetti alla disciplina particolare di cui al punto 12.7 delle norme di attuazione al piano, che consente di derogare dalla distanza di 10 metri solo a condizione che entrambe le facciate contrapposte siano prive di vedute. Infine, il “<corsivo>bonus </corsivo>energia” non sarebbe espressamente richiamato nella variante come finalità di interesse pubblico, anche perché lo sfruttamento del “<corsivo>bonus </corsivo>energia” costituirebbe una mera facoltà del proprietario e riguarderebbe quindi una scelta libera ed incoercibile di quest’ultimo. Replicando, poi, a quanto eccepito dal controinteressato, il difetto di motivazione si tradurrebbe anche in una violazione degli artt. 57 e 60 della l.p. n. 9/2018, essendo evidente che il procedimento di modifica al PdA ivi disciplinato potrebbe essere avviato e concluso solo in presenza di valide ragioni di interesse pubblico.</h:div><h:div>22.4. Il motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che è indiscusso che la modifica al PdA in esame riguarda un unico lotto edificatorio (lotto B11) e che incide in modo sfavorevole sugli interessi delle ricorrenti proprietarie del lotto confinante (lotto B12), soprattutto sotto l’aspetto delle distanze.</h:div><h:div>È altrettanto incontestato che la proposta di variante è stata avanzata dalla proprietà del lotto B11, che non avrebbe potuto proporre nulla sui restanti lotti, appartenenti ad un piano di attuazione che reca la sottoscrizione di diversi privati (doc. n. 8).</h:div><h:div>È altrettanto comprensibile che dalla documentazione che accompagna la proposta del privato emergano in primo luogo valutazioni sul suo interesse privato: è pacifico che questi ambisca ad una maggiore edificabilità, sia in termini quantitativi, che qualitativi e che intenda anche avvalersi del <corsivo>bonus </corsivo>energia. Questi interessi particolari, tuttavia, di per sé non si elevano ad interessi pubblici. Una variante di questo tipo, proposta da un privato e giustificata da interessi privati, non corrisponde per nulla ad una proposta di pianificazione che potrebbe provenire da un soggetto pubblico. </h:div><h:div>Il privato che intenda proporre una variante ad un piano di attuazione è onerato di indicare i motivi di pubblico interesse sopravvenuti, o il mutamento della situazione di fatto, o perché si renda necessaria una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Nella relazione tecnica che accompagna sia la prima che la seconda proposta di variante (doc.ti 9 e 15) si giustifica la richiesta solo “al fine di migliorare le possibilità di costruire sul lotto B11” e non si indicano nemmeno i proprietari dei lotti vicini. </h:div><h:div>Sarebbe spettato al Comune, allora, spiegare se il miglioramento proposto corrispondesse anche ad un interesse pubblico e controllare che il medesimo non andasse a sacrificare i vicini.</h:div><h:div>Il Comune non ha adempiuto tale obbligo. Nelle controdeduzioni alle osservazioni delle ricorrenti contenute nella deliberazione n. 189/2022 (doc. 1) esso si limita a spiegare che “<corsivo>Il limite di massima edificazione è stato determinato in conformità ai criteri adottati nelle precedenti modifiche del piano di attuazione nei lotti in vicinanza (B10-B13) ed è teso a garantire un assetto urbanistico omogeneo e la continuità della linea di costruzione con i lotti vicini</corsivo>.”. Ora, in disparte che la “<corsivo>continuità della linea di costruzione con i lotti vicini”</corsivo> non interessa la modifica della distanza tra i fabbricati B11 e B12, il richiamo alle precedenti modifiche allo stesso PdA non è sufficiente ad indicare la ragione di pubblico interesse per la proposta di miglioria in argomento ed il Comune dà per dimostrato che le precedenti modifiche così richiamate siano completamente equivalenti a quella in contestazione. Circostanza, quest’ultima, affatto provata, sia per le diverse consistenze e sagome dei fabbricati, sia per la differente ubicazione, sia per il fatto giuridicamente rilevante che tra i proprietari dei lotti B11 e B12 si era addivenuti ad un accordo, preliminare alla richiesta di modifica al PdA (doc. 18 del controinteresssato). </h:div><h:div>Così motiva, conclusivamente, il Comune: “<corsivo>il limite di massima edificazione di cui alla presente modifica mantiene quindi l’equilibrio tra spazio</corsivo> (non) <corsivo>costruito ed edificato. La deroga alla distanza tra edifici è ammessa nell’ambito della pianificazione attuativa se tesa a garantire, come nel caso di specie, l’assetto urbanistico unitario di una specifica area territoriale</corsivo>.” Anche questa motivazione finale è insufficiente allo scopo. La deroga alla distanza tra i fabbricati B11 e B12 interviene infatti su edifici già costruiti al momento dell’approvazione dell’originario piano di attuazione e che pertanto non corrispondevano ad alcun equilibrio tra spazio non costruito ed edificato progettato dai successivi pianificatori. La modifica successivamente intervenuta sul lotto B12 era stata giustificata da un ampliamento qualitativo e quantitativo dell’albergo ivi insediato e quindi corrispondeva ad un pubblico interesse, riconosciuto da una disciplina urbanistica speciale di favore verso gli esercizi ricettivi, in quanto tesa alla salvaguardia della ricettività turistica.</h:div><h:div>Inoltre, la deroga alla distanza tra edifici generalmente fissata nel PUC con 10 m, nel rispetto dello standard nazionale di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, è ammessa nell’ambito della pianificazione attuativa solo se tesa a garantire l’assetto urbanistico unitario di una specifica area territoriale, ossia di un gruppo di edifici, non di un solo edificio.</h:div><h:div>Nel presente caso è pacifico che la modifica ha riguardato un solo lotto e non si è tradotta nella revisione di un assetto complessivo e unitario di una determinata zona del territorio. </h:div><h:div>Un atto di micropianificazione come questo, in assenza di un’adeguata motivazione, è idoneo a confliggere con “<corsivo>il principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio e nel suo necessario rispetto”, </corsivo>per il quale<corsivo> “solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, è possibile garantirne un ordinato sviluppo” </corsivo>(Corte costituzionale n. 17/2023).</h:div><h:div>Il Comune pertanto non ha rispettato l’obbligo motivazionale rafforzato che lo onerava a fronte di una modifica così circoscritta, che non corrisponde nemmeno ad un atto di pianificazione in senso sostanziale. Il Collegio richiama qui quella giurisprudenza che si è già espressa sulla natura non pianificatoria di varianti specifiche ai piani urbanistici: cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, n. 1236/2005, ai sensi della quale “<corsivo>ai fini dell’applicazione delle norme del Capo III (della legge n. 241/1990 n.d.r.) la variante localizzativa di un’opera pubblica non va considerata come ‘un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio’”</corsivo>; recentemente anche Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 2152 del 12-3-2021, per la quale: ”<corsivo>qualora la variante attenga all'esecuzione di una singola opera pubblica localizzata su di un'area ben individuata, poiché non si tratterebbe di un autentico atto di pianificazione o di programmazione del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 29 marzo 2001, n. 4; Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 17 aprile 2003 n. 2004; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 settembre 2011, n. 5229).”</corsivo>. Questa giurisprudenza, benchè riferita ad opere pubbliche, è significativa perché distingue tra zonizzazioni (porzioni sufficientemente ampie di territorio) e localizzazioni (specifici terreni) ed attribuisce solo alle prime la natura di atti di pianificazione.</h:div><h:div>Pertanto, un piano urbanistico può essere modificato per sopravvenute ragioni che determinino la totale o anche solo parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo. Si tratta di un principio immanente al diritto della pianificazione urbanistica, ricavabile ad es. dall’art. 10, comma 7, della legge urbanistica fondamentale (legge n. 1150/1942). Nondimeno, la variante urbanistica qui impugnata non motiva per quali ragioni la previgente disciplina sul lotto B11, corrispondente al c.d. interesse pubblico primario, sarebbe divenuta inattuabile; né spiega perché un’eventuale disciplina migliorativa, corrispondente ad un interesse privato secondario, non avrebbe potuto articolarsi senza modificare in termini peggiorativi lo statuto urbanistico del lotto B12, già frutto di una regolamentazione speciale all’interno dello stesso piano di attuazione: quindi doppiamente speciale. </h:div><h:div>L'uso legittimo della discrezionalità amministrativa presuppone sempre la ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario con gli interessi secondari: pubblici, collettivi e privati. Nel caso in esame, l'interesse pubblico primario trova fondamento in un pregresso piano urbanistico di dettaglio approvato in favore di determinati soggetti lottizzanti, che hanno composto i reciproci interessi con un accordo. Orbene, in questo caso l'Amministrazione non può sacrificare la posizione di uno di questi privati, corrispondente all’interesse pubblico primario, a favore di un altro privato titolare di un interesse secondario; tra l’altro, senza valutare adeguatamente possibili soluzioni alternative, egualmente capaci di soddisfare sempre e comunque l'interesse pubblico primario. Infatti, quando il resistente Comune con precedenti modifiche al medesimo piano di attuazione ha aumentato la dimensione dell’area edificabile in conformità ai criteri adottati nei lotti di vicinanza B10 e B13, (cfr. doc.ti 32-36 del Comune), per consentire una più libera distribuzione della volumetria (cfr. osservazioni sub allegato B), questi aumenti sono avvenuti senza alcun pregiudizio dei lotti vicini. Nello stesso lotto B12 della ricorrente il limite di massima edificazione è stato aumentato con una modifica del piano di attuazione del 2005 per consentire un ampliamento dell’edificio. In quel caso, tuttavia, la modifica era avvenuta con il consenso del vicino.</h:div><h:div>In conclusione, in casi come questo, per superare il difetto del consenso del vicino, che rappresenta l’interesse pubblico primario, diviene giuridicamente necessaria la dimostrazione che l’interesse privato secondario del privato promotore della modifica corrisponda in toto all’interesse pubblico primario; ferma restando, in ossequio al principio di proporzionalità, la diversa ed ulteriore riprova che non sussistano possibili soluzioni alternative, egualmente capaci di soddisfare sempre e comunque l'interesse pubblico primario ma con minor sacrificio per gli interessi del vicino.</h:div><h:div>22.5. Un’ultima attenzione merita la tematica dei nuovi premi edilizi connessi alla fruizione del c.d. “<corsivo>bonus</corsivo> energia”, poiché il “<corsivo>bonus </corsivo>energia” è richiamato nella variante urbanistica in esame (doc. 16), integrando le norme di attuazione al piano normativo.</h:div><h:div>Secondo il resistente Comune l’inserimento del <corsivo>“bonus</corsivo> energia” in un piano di attuazione corrisponderebbe ad un preciso interesse pubblico <corsivo>in re ipsa,</corsivo> che sarebbe quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; interesse di primaria importanza non solo a livello provinciale e nazionale, ma anche a livello europeo e globale.</h:div><h:div>In merito il Collegio osserva che il c.d. <corsivo>“bonus </corsivo>energia” rimane condizionato dalla pianificazione attuativa e non ne determina <corsivo>ex se</corsivo> la doverosa rielaborazione, ovvero non attribuisce al privato un diritto alla revisione del piano di attuazione. </h:div><h:div>Infatti, l’art. 15<corsivo> bis</corsivo> – introdotto nel D.P.P. n. 16/2020 con D.P.P. 7.2.2022 n. 4 – che stabilisce che “<corsivo>in zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano</corsivo>”, non può essere interpretato nel senso che sussista in capo all’Amministrazione un obbligo di modifica dello strumento urbanistico di dettaglio, in quanto un tale obbligo si sarebbe dovuto prevedere nella presupposta disciplina legislativa di cui all’art. 21, comma 3, lett. c), della L.P. n. 9/2018, per il quale: “<corsivo>3) Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono emanate norme in materia edilizia: per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata sia suddivisa in tempi successivi.”</corsivo>. </h:div><h:div>Il legislatore provinciale, non solo non ha previsto alcun obbligo di rielaborazione dei piani di attuazione in vigore, ma si è limitato a prevedere incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive. </h:div><h:div>A questa previsione ha fatto seguito il relativo regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 1. Esso si è limitato a individuare l’incentivo urbanistico come percentuale di maggiorazione della volumetria ammissibile fuori terra, senza considerare i restanti indici edilizi, quali l’altezza, le distanze, la superfice coperta. </h:div><h:div>Solo con l’art. 15 <corsivo>bis</corsivo>, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 febbraio 2022, n. 4, al comma 10, si dispone che “… <corsivo>In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano.</corsivo>” Quest’ultima previsione assume solo il significato di condizionare l’utilizzo del<corsivo> bonus</corsivo> energia alla sua sussunzione nel piano di attuazione o di recupero, ove tale inserimento sia possibile giuridicamente, conformemente alle molteplici finalità urbanistiche, riassunte all’art. 2 della L.P. n. 9/2018, che uno strumento urbanistico deve soddisfare. L’utilizzo del <corsivo>bonus </corsivo>energia deve essere previsto nel relativo piano perché non è liberamente ed automaticamente utilizzabile. La previsione nel piano di attuazione funge pertanto da condizione procedimentale e tale previsione non costituisce in alcun modo un’attività amministrativa vincolata. </h:div><h:div>23. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>23.1. Con esso parte ricorrente lamenta che ai sensi dell’art. 57, comma 4, lett. f), L.P. n. 9/2018 (LPTP), il piano di attuazione deve, tra le altre cose, comprendere un “<corsivo>plastico in scala non inferiore a 1:500 o una idonea visualizzazione tridimensionale”. </corsivo>Questo elaborato sarebbe volto ad illustrare meglio le previsioni del piano e quindi a consentire all’Amministrazione comunale una valutazione più approfondita circa l’edificazione verosimilmente attesa con la modifica al PdA, anche per quanto riguarda l’inserimento dell’edificazione nel suo contesto territoriale e la distribuzione della stessa all’interno della zona. In mancanza di una previsione in senso contrario ed in considerazione della specifica funzione del plastico o della visualizzazione tridimensionale si dovrebbe ritenere che gli stessi siano richiesti non solo per il caso della prima approvazione del PdA, ma anche in caso di approvazione di varianti allo stesso (cfr. sul punto TRGA di Bolzano n. 65/2020).</h:div><h:div>23.2. Il Comune eccepisce che la testè citata sentenza di questo Tribunale è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1231/2022 e rileva, in ogni caso, che la visualizzazione tridimensionale sarebbe stata allegata alla variante attraverso il progetto preliminare (doc. 20 del Comune). </h:div><h:div>23.3. Il controinteressato rinvia invece al precedente di questo Tribunale n. 181/2021, che esclude la necessità di predisporre un modello in caso di mera modifica ad un piano di recupero, assimilabile ad un piano di attuazione.</h:div><h:div>23.4. Il Collegio intende confermare il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza n. 57/2022, che esclude la necessità di predisporre un modello in caso di mera modifica ad un piano attuativo: “<corsivo>l'art. 60, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2018 (che oggi disciplina il procedimento di approvazione dei piani di attuazione e che si applica anche alle modifiche dei piani di recupero per effetto del richiamo contenuto nell'art. 58, comma 6, della stessa legge) rinvia (al pari dell'abrogato art. 34-bis, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1997 richiamato nella sopra citata sentenza), in ordine alle modifiche ai piani di attuazione (e di recupero), alla sola disciplina strettamente procedimentale e non anche alla disciplina relativa al contenuto sostanziale del piano: ‘Le modifiche al piano di attuazione sono soggette allo stesso procedimento previsto per la sua approvazione. La Giunta comunale può approvare le modifiche al piano di attuazione, a condizione che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio abbia dato il suo benestare all'unanimità al suddetto piano’).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il Collegio, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, ritiene che, nel caso specifico, non occorreva presentare tutta la documentazione elencata nell'art. 57, comma 4 della legge provinciale n. 9 del 2018, ma solo quella indispensabile per l'approvazione della specifica variante, in ossequio ai principi di semplificazione e di non aggravio procedimentale.</corsivo>”.</h:div><h:div>24. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano l’illegittimità della modifica al piano di attuazione nella parte in cui ha disposto l’inserimento nel piano normativo, e per il solo lotto “B11”, di un limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno, in quanto questa modifica violerebbe gli artt. 873 e 907 c.c., l’art. 2, comma 2, lett. p) D.P.P. n. 24/2020, nonché gli artt. 57 e 60, l.p. 9/2018, e sarebbe comunque viziata da eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>24.1. Il Comune eccepisce che costituirebbe principio notorio del diritto urbanistico quello per cui le disposizioni normative prevalgono su quelle grafiche, sicché l’affermazione contenuta nella relazione tecnica e nella deliberazione di approvazione (doc. 2 del Comune) che “<corsivo>lungo il confine del lotto B12 le quote del giardino però rimangono invariate”,</corsivo> nonché che “<corsivo>il rispetto delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e delle prescrizioni di cui al D.P.P. n. 24/2020 dovrà essere dimostrato al momento della richiesta del permesso di costruire</corsivo>”, quali disposizioni normative prevalenti su disposizioni grafiche contrastanti, varrebbero a superare tutti i profili di illegittimità derivanti dall’inserimento grafico nel piano normativo, e per il solo lotto “B11”, di un limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno.</h:div><h:div>24.2. Il controinteressato eccepisce invece la vigenza, l’utilità e la ragionevolezza della previsione grafica in esame e la sua legittimità, perché rispettosa sia degli artt. 873 e 907 c.c., che dell’art. 2, comma 2, lett. p), D.P.P. n. 24/2020.</h:div><h:div>24.3. Il Collegio ritiene fondato questo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la mancanza di sufficienti dati altimetrici cui ancorare il limite massimo per le trasformazioni del profilo del terreno. Infatti, la possibilità di erigere sul confine con la p.ed. 1573 dei muri di contenimento del terreno o delle scarpate, che verrebbero a costituire delle costruzioni in fregio all’edificio delle ricorrenti in deroga alle vigenti distanze, deve essere descritta con precisione, nonché adeguatamente giustificata. La stessa difesa del Comune conferma la necessità di un maggior livello di dettaglio per la prescrizione in contestazione quando afferma che “<corsivo>La linea verde per i movimenti di terreno è stata inserita per la prima volta nel pda in quanto le norme sul punto sono cambiate essendo più rigorose e non ammettendo più movimenti di terreno, nemmeno di lieve entità, oltre la linea di edificazione</corsivo>”.  Né risulta conforme a legge introdurre in uno strumento urbanistico attuativo dei limiti all’edificazione da controllare nella fase di esecuzione del piano al momento del rilascio del titolo edilizio. Ha affermato, anche recentemente il Consiglio di Stato (sentenza n. 4010/2023) che il piano di attuazione “… <corsivo>è pre - concessione edilizia, in quanto nei piani di lottizzazione vengono, di norma, ad essere individuati elementi di maggiore dettaglio di quelli previsti dallo strumento urbanistico generale</corsivo>”. Ciò sta a significare che il piano di attuazione deve necessariamente esistere prima del titolo a edificare, in quanto nei piani di attuazione vengono di norma individuati elementi di maggiore dettaglio di quelli previsti dallo strumento urbanistico generale. In altre parole, si esce dal tipico regime di “edilizia diretta”, rispondente allo strumento urbanistico generale del Comune, per usare un “sotto-piano” di dettaglio, comprendente regole diverse o specifiche rispetto a quelle del PUC comunale che non debbono più essere vagliate al momento del rilascio del titolo edilizio.</h:div><h:div>25. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che la modifica al PdA impugnata sarebbe ulteriormente illegittima nella parte in cui prevede l’inserimento di un nuovo limite di massima edificazione nel piano normativo, che è stato previsto a distanza di 5 metri dal confine con il lotto “B12”. Per effetto dell’inserimento di tale limite verrebbe consentito al proprietario del lotto “B11” di ridurre la distanza tra gli edifici sui lotti in questione dagli attuali 9,37 m a 6,57 m (tenendo conto anche dell’aggetto del balcone previsto nel progetto preliminare, la distanza sarebbe di soli 5,07 m) e quindi di derogare dalla distanza minima tra edifici di 10 metri stabilita dall’art. 15 delle norme di attuazione al PUC (doc. 29). Tale previsione sarebbe affetta da eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta, nonché per carenza e/o insufficienza di motivazione e per contraddizione con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione.</h:div><h:div>25.1. Il Comune eccepisce che nella lamentata riduzione della distanza tra edifici il Comune avrebbe seguito gli stessi criteri che avrebbe adottato nelle recenti modifiche nei lotti vicini. Dichiara altresì: <corsivo>“Il Comune è super partes e non può certo rinunciare ad una variante al puc che consente un miglioramento della zona, solo per favorire il lotto vicino.”</corsivo></h:div><h:div>25.2. Anche il controinteressato eccepisce che le precedenti deliberazioni comunali di modifica al piano di attuazione in esame “<corsivo>seguono effettivamente uno schema uniforme ed omogeneo in ordine ai criteri seguiti dall’amministrazione per la pianificazione attuativa”</corsivo>, e pertanto, anche la modifica qui contestata, corrispondente a quello schema, non sarebbe caratterizzata dalla lamentata irragionevolezza ed illogicità. Infine, anche le doglianze formulate da parte ricorrente, riguardo l’asserita sproporzione del previsto limite edificatorio per il lotto B11 mediante sfruttamento del “<corsivo>bonus</corsivo> energia” e contestuale innalzamento dell’altezza massima a 12 metri, sarebbero prive di fondamento ed attinenti al solo merito.</h:div><h:div>25.3. Il motivo di ricorso è fondato. </h:div><h:div>Il Collegio rinvia per intero alle proprie considerazioni già spese accogliendo il primo motivo di ricorso sul difetto di interesse pubblico nella motivazione che accompagna la variante urbanistica qui contestata. </h:div><h:div>Aggiunge in questa sede, che la deroga disposta in un piano attuativo alla distanza tra edifici, generalmente fissata nel PUC con 10 m, corrispondenti tra l’altro allo standard nazionale di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, distanza che persegue l’interesse pubblico di tutela igienico sanitaria collettiva, deve essere compensata dalla contrapposta valorizzazione di altri interessi pubblici che attengono alla qualità insediativa, ossia alla qualità della vita nelle aree insediabili che i Comuni devono raggiungere nel <corsivo>più alto livello possibile</corsivo> ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.P.P. n. 17/2020; interessi pubblici che sono esattamente indicati all’art. 18 della l.p. n. 9/2018. Di tale compensazione deve essere offerta una congrua dimostrazione nel piano attuativo o nella sua modifica: ad es. attraverso l’individuazione di maggiori spazi per opere di urbanizzazione primaria o secondaria di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 18, o tramite una maggiore qualità insediativa in relazione agli ambiti di cui al comma 4, lett. da a) ad e), del medesimo articolo. </h:div><h:div>Di tale dimostrazione non viene offerta alcuna prova negli impugnati provvedimenti. </h:div><h:div>Il Comune non deve rinunciare ad una variante al piano di attuazione se essa consente un miglioramento della zona, ossia se essa corrisponde all’interesse pubblico primario. Deve però fornire tutte le ragioni giustificatrici di questo interesse pubblico primario, che riguarda la zona e non un singolo lotto. </h:div><h:div>Non si tratta poi, in alcun modo, di favorire il lotto vicino delle ricorrenti. Le ricorrenti si trovano riconosciuto un regime distanziale corrispondente all’interesse pubblico primario, rappresentato dal piano di attuazione in vigore. Se quell’interesse dev’essere modificato è compito del Comune indicarne le ragioni, che saranno tanto più estese quando la modifica al piano di attuazione riguardi solo un singolo lotto. </h:div><h:div>Ed infine, le doglianze sulla sproporzione di una misura urbanistica che attribuisce una maggiore edificabilità ad un vicino a danno del confinante non impingono nel merito amministrativo. Il principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza europea, che ha trovato una propria rilevanza positiva in seno all’art.1 comma 1 L. 241/90, come modificata nel 2005 (riprodotto nell’art. 1 della L.P. n.17/1993), vieta alle amministrazioni pubbliche di comprimere la sfera giuridica dei destinatari della propria azione in misura diversa e ultronea rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo al quale l’azione stessa è prefissata. Rappresenta la giusta misura del potere che si deve adeguare alle circostanze di fatto, senza alterare il corretto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche. Il principio in esame impone un’indagine trifasica che si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite, che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. </h:div><h:div>Si tratta, appunto, del principio del minimo mezzo, che costituisce un importante parametro di riferimento per verificare la legittimità di un atto delle istituzioni. Irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sentenza n. 5377/2023).</h:div><h:div>Nel caso concreto, se il Comune avesse dimostrato che la variante al piano di attuazione avrebbe consentito un miglioramento della zona, corrispondendo all’interesse pubblico primario, non avrebbe ancora adempiuto il principio di proporzionalità. Avrebbe infatti dovuto dimostrare l’assenza di possibili soluzioni alternative, egualmente capaci di soddisfare sempre e comunque l'interesse pubblico primario, ma con minor sacrificio per gli interessi del vicino (ad es. una riduzione del <corsivo>bonus</corsivo> volumetrico o una diversa altezza).</h:div><h:div>26. Con il quinto motivo di ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per aver approvato la modifica al PdA senza previo espletamento della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), nonché per l’assoluta inidoneità ed incompletezza della documentazione al riguardo fornita dal controinteressato. Per quanto riguarda, in particolare, i PdA, l’art. 60, comma 6, LPTP dispone che gli stessi non devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) qualora il piano comunale sia stato sottoposto a VAS e definisca la localizzazione dei nuovi interventi e delle opere di urbanizzazione, i rispettivi indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, nonché i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Leggendo la norma a contrario emergerebbe che la verifica di assoggettabilità a VAS dei PdA e delle relative modifiche sarebbe imposta ogniqualvolta il piano comunale non sia stato sottoposto a VAS e/o non abbia definito i contenuti sopra indicati. Il Comune avrebbe del tutto omesso di effettuare la verifica di assoggettabilità a VAS della modifica al PdA. In effetti, nelle delibere impugnate non vi sarebbe traccia dell’esito di tale verifica (cfr. doc. 1 e 2). E ciò pur avendone poco prima riconosciuto la necessità con nota del 25.02.2022 (cfr. doc. 5). La mancata esposizione degli esiti della valutazione di assoggettabilità a VAS in un provvedimento motivato dell’Amministrazione comunale, nonché l’inidoneità ed incompletezza della documentazione fornita dal controinteressato ai fini dell’espletamento di tale verifica, renderebbe la modifica al PdA impugnata illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 6, l.p. 9/2018, degli artt. 6 e ss. l.p. 17/2017 e della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, nonché per eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio, contraddittorietà intrinseca, e per carenza di motivazione (cfr. sul punto TRGA di Bolzano n. 201/2019).</h:div><h:div>26.1. Il Comune eccepisce che nella fattispecie in oggetto non sono attesi impatti significativi per l’ambiente, come sarebbe chiaramente desumibile dal rapporto ambientale preliminare che il Comune avrebbe fatto proprio nella delibera di approvazione e che costituirebbe parte integrante della stessa (cfr. doc. 2: documento A, file 11, e doc. 22 del Comune).</h:div><h:div>26.2. Il controinteressato richiama la sentenza di questo Tribunale n. 57/2022, secondo la quale la valutazione di assoggettabilità a VAS sarebbe caratterizzata, come parimenti la decisione sulla VAS, da un ampio margine di discrezionalità non sindacabile da questo Giudice.</h:div><h:div>26.3. Anche questo motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>L’art. 6, comma 5, della Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, così dispone: </h:div><h:div>“<corsivo>5) I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza dei Comuni sono svolti nell’ambito delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13.”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 60 della L.P. 10.7.2018, n. 9, Procedimento di approvazione dei piani di attuazione, al comma 6, stabilisce che:”<corsivo>6. Il piano di attuazione non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) né a verifica di assoggettabilità, qualora il piano comunale sia stato sottoposto a VAS e definisca la localizzazione dei nuovi interventi e delle opere di urbanizzazione, i rispettivi indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, nonché i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”</corsivo></h:div><h:div>In questo modo la legge provinciale Territorio e paesaggio non stabilisce esplicitamente il procedimento, né di valutazione ambientale strategica (VAS), né di verifica di assoggettabilità.</h:div><h:div>Tuttavia, poiché l’art. 7 della L.P. n. 17/2017 (Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi di competenza della Provincia), che separa nettamente le competenze del promotore da quelle del valutatore (il primo redige il rapporto ambientale preliminare, che comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE; il secondo, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.) stabilisce un principio fondamentale per questo istituto, diviene necessario che, all’interno del procedimento di approvazione del piano di attuazione o di una sua modifica, un organo comunale (diverso dagli organi politici) si assuma il compito di svolgere la valutazione sul rapporto ambientale preliminare. Nel presente caso un tanto non è avvenuto, perché la delibera di approvazione della variante si limita ad allegare il rapporto preliminare (cfr. doc. 2: documento A, file 11, e doc. 22 del Comune) ed il parere, emesso dalla Commissione comunale territorio e paesaggio (doc. 4 del Comune) sull’intera documentazione che compone la variante, non è stato dimesso in giudizio. Del resto, la contestazione sollevata sul punto dal Comune si è limitata alla produzione dei cennati documenti (cfr. doc. 2: documento A, file 11, e doc. 22 del Comune), con le conseguenze in tema di prova desumibili dall’art. 64, comma 2, c.p.a.: sulla base degli atti, il Comune non ha comprovato di aver valutato il rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità a VAS della modifica al PdA qui impugnata.</h:div><h:div>Quanto alla sentenza di questo Tribunale n. 57/2022 richiamata dal controinteressato, secondo la quale la valutazione di assoggettabilità a VAS sarebbe caratterizzata, come parimenti la decisione sulla VAS, da un ampio margine di discrezionalità non sindacabile da questo Giudice, essa non esclude certo che una valutazione debba essere svolta. I contenuti di quella valutazione saranno poi contraddistinti da un ampio margine di discrezionalità, ma una valutazione è ineludibile.</h:div><h:div>27. Le considerazioni che precedono portano, in conclusione, a ritenere che i provvedimenti comunali all’esame non siano conformi al contesto normativo analizzato, per la fondatezza dei motivi di ricorso nn. 1, 3, 4 e 5. </h:div><h:div>28. Atteso l’esito del giudizio il Comune di Selva di Val Gardena, in solido con il controinteressato, deve essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in applicazione del principio della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Selva di Val Gardena, in solido con il controinteressato Manfred Ploner, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida nell’ammontare di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre agli altri oneri accessori e CPA, nonché IVA, qualora dovuta, nonché le spese anticipate a titolo di contributo unificato, se versate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Klaus Schwarzer</h:div><h:div>Fabrizio Cavallar</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>