<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190020620200305100655448" descrizione="" gruppo="20190020620200305100655448" modifica="4/10/2020 7:48:58 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Eni S.p.A." versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00206"/><fascicolo anno="2020" n="00092"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190020620200305100655448.xml</file><wordfile>20190020620200305100655448.docm</wordfile><ricorso NRG="201900206">201900206\201900206.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bolzano\Sezione 1\2019\201900206\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alda Dellantonio</firma><data>10/04/2020 19:48:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Edith Engl</firma><data>10/04/2020 11:38:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alda Dellantonio,	Presidente</h:div><h:div>Terenzio Del Gaudio,	Consigliere</h:div><h:div>Margit Falk Ebner,	Consigliere</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>o la riforma in parte qua:</h:div><h:div>del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 21.8.2019, n. 15128 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 36 del 5 settembre 2019 supplemento n. 2 nonché degli atti presupposti anche non cogniti ed in particolare della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 688 del 20.08.2019; del verbale della riunione della Commissione Urbanistica-Provinciale di Bolzano dell’8.08.2019 (non conosciuto); della deliberazione del Consiglio Comunale di Bolzano n. 49 del 25.07.2019, esecutiva dal 9.8.2019; del verbale della Conferenza di servizi del 03.07.2019, non conosciuto; dell’Accordo di Programma firmato il 03.07.2019 dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal Comune di Bolzano, da Areale Bolzano – A.B.Z. S.p.a., dalla R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da Trenitalia S.p.a. e da F.S. Sistemi Urbani S.r.l. e parzialmente pubblicato sul B.U. della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 5.9.2019, nr. 36, supplemento n. 2; della nota del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 31.05.2019 (non conosciuto); della nota del Sindaco di Bolzano del 7.6.2019, prot. n. 106713 (non conosciuto); della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 399 del 28.05.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Jutta Segna e Patrizia Gianesello, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia autonoma in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1; </h:div><h:div>Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune in Bolzano, vicolo Gumer, 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Areale Bolzano - ABZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Sardegna 50; </h:div><h:div>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Simonato in Bolzano, Corso della Libertà 27;</h:div><h:div>Trenitalia S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l., entrambi non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, dell’Areale Bolzano - ABZ S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso epigrafato è impugnato l’Accordo di Programma, relativo al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) dell’Areale ferroviario di Bolzano.</h:div><h:div>2. Per comprendere la complessa vicenda all’esame è necessario ripercorrere i fatti di maggiore rilievo.</h:div><h:div>3. L’operazione inizia il 28 luglio 2006 con la sottoscrizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano di un protocollo d’intesa per la riorganizzazione e la riqualificazione dell’area ferroviaria di Bolzano. Esso prevede, in particolare, che Provincia e Comune avrebbero proceduto, anche attraverso la costituzione di una specifica società e previo eventuale esperimento di un concorso internazionale di idee, all’elaborazione di un piano di riassetto complessivo del sistema ferroviario di Bolzano e alla programmazione delle successive fasi progettuali attuative sulla scorta, da un lato, di una reale e attendibile stima dei costi inerenti la riqualificazione dell’Areale Ferroviario complessivamente considerato, nonché il recupero delle aree in degrado o sottoutilizzate, dei fabbricati e delle infrastrutture ferroviarie e, dall’altro lato, dell’individuazione delle operazioni connesse al finanziamento del “Progetto”. Presupposto necessario per la realizzazione della riqualificazione dell’areale era il coinvolgimento delle società del Gruppo Ferrovie, proprietarie delle aree incise dal progetto.</h:div><h:div>4. A tal fine, in data 10 agosto 2007, Provincia e Comune hanno dato luogo alla costituzione, su base paritetica, di una società per azioni denominata “Areale Bolzano –ABZ S.p.A.”, attribuendole come oggetto sociale «l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».</h:div><h:div>5. Nel 2010 la predetta Società ha indetto un concorso di idee per la progettazione della riqualificazione, vinto nel 2011, dal progetto presentato dagli arch. Boris Podrecca (capogruppo), Theo Hotz AG Architekten und Planer e ABDR Architetti Associati (componenti). Successivamente, tale schema preliminare di assetto delle superfici interessate è stato dapprima rielaborato in Masterplan e successivamente in una proposta di Piano di Riqualificazione Urbanistica in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale.</h:div><h:div>6. Successivamente, con nota prot. 51/2014 del 13 ottobre 2014, inviata al Presidente della Provincia, al Sindaco del Comune ed agli Amministratori Delegati di RFI, FSSU e Trenitalia, il Presidente di ABZ S.p.A., alla luce della normativa di nuova introduzione, ha proposto di approvare il Masterplan e la menzionata proposta di PRU in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale tramite un Accordo di Programma da concludersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 3ter del D. L. 351/2001.</h:div><h:div>7. Conseguentemente, in data 11 dicembre 2014, la Provincia ed il Comune hanno firmato un protocollo di intesa, con durata sino al 31 dicembre 2060, impegnandosi a realizzare forme di reciproca collaborazione con il fine di attuare la proposta di PRU e le relative NTA, la cui proposta all’uopo è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3ter del D. L. 351/2001. Successivamente, il 9 marzo 2015, Provincia, Comune e ABZ S.p.A., con adesione da parte di RFI, Trenitalia e FSSU, hanno sottoscritto una Intesa Preliminare ai fini della futura sottoscrizione di un Accordo di Programma avente effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.</h:div><h:div>8. Il Masterplan del programma è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 19 del 18 marzo 2015, in quanto atto procedimentale necessario e presupposto alla firma del successivo Accordo di Programma per l’approvazione della variante urbanistica.</h:div><h:div>9. Per la realizzazione dell’operazione immobiliare in parola, si è dunque stabilito di utilizzare l’istituto del Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale disciplinato dall’art. 3ter del DL 351/2001, da approvarsi con l’Accordo di Programma, avente valenza di variante urbanistica.</h:div><h:div>Detto Accordo di Programma è stato firmato in data 3 luglio 2019.</h:div><h:div>10. Seguivano a completamento della procedure di variante al PUC la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 25.7.2019 di ratifica dell’Accordo, il parere della Commissione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio dell’8.8.2019 e la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 688 del 20.8.2019. </h:div><h:div>11. Infine con il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15128 del 21.8.2019 l’Accordo di Programma è stato approvato definitivamente.</h:div><h:div>12. La ricorrente Eni S.p.A., titolare di particelle edificiali comprese nel nuovo comparto E1 del PRU, ritiene i predetti provvedimenti gravemente lesivi in considerazione di una asserita forte contrazione della disponibilità dei suoi immobili e del loro probabile futuro assoggettamento ad esproprio, e ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del D.L. n. 351/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410. Violazione degli artt. 4, 8 e 105 dello Statuto Speciale (DPR n. 670/1972);</h:div><h:div>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del D.L. n. 351/2001 sotto diverso profilo;</h:div><h:div>3. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento;</h:div><h:div>4. Violazione degli artt. 55 bis/ter/quater/quinquies della L.P. n. 13/1997, violazione dell’art. 3/ter del D.L. n. 351/2001 e ss.mm., violazione dell’art. 42 della Costituzione;</h:div><h:div>5. Violazione dell’art. 1 del Protocollo del 20.3.1952 Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali;</h:div><h:div>6. Violazione degli artt. 55 bis/ter/quater/quinquies della L.P. n. 13/1997, violazione degli art. 14 e segg della L.P. n. 17/1993, eccesso di potere per illogicità e perplessità, per ingiustizia grave e violazione del principio di proporzionalità.</h:div><h:div>13. Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti e i controinteressati specificati in epigrafe, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile e inammissibile e, in ogni caso, respinto nel merito. In vista dell’udienza per la trattazione del merito venivano depositate memorie difensive e di replica. </h:div><h:div>14. Nell’udienza pubblica del 4 marzo 2020 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Le eccezioni preliminari possono essere superate, poiché il ricorso è infondato.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente si duole del fatto che per l’operazione in oggetto sia stato utilizzato lo strumento del PUVaT (Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale), disciplinato dall’art. 3ter del D.L. 351/2001 anziché la legge urbanistica provinciale. In ragione della competenza primaria provinciale in materia urbanistica avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 55- ter, -quater e -quinquies della L.P. n. 13/1997. Sotto altro profilo lamenta che l’operazione esulerebbe dai fini della citata legge statale perseguendo esso una finalità prevalentemente urbanistica e non finanziaria ed ancora, non sarebbe coinvolto “l’insieme del patrimonio immobiliare pubblico, individuato come entità a sé stante”, ma singoli immobili delle Amministrazioni. </h:div><h:div>3. Il motivo non ha pregio.</h:div><h:div>3.1 Con l’Accordo di Programma, qui impugnato, è stato approvato il Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) del patrimonio immobiliare dell’Areale ferroviario di Bolzano; detto Accordo ha valenza anche di variante urbanistica. </h:div><h:div>L’Areale ferroviario, oggetto di riqualificazione, comprende una zona centrale di Bolzano, di notevoli dimensioni. In sintesi, l’operazione prevede lo spostamento dell’attuale tracciato ferroviario più a sud, a ridosso del Virgolo, recuperando sull’area liberata dai binari una zona di congiunzione tra il centro ed il nuovo quartiere residenziale Piani. Ad est del nuovo areale è prevista un’area artigianale-abitativa e a sud un centro polifunzionale con terziario, servizi e cultura. Elemento centrale è il polo della mobilità che comprende la nuova stazione ferroviaria ed il bus-terminal.</h:div><h:div>Questa riqualificazione dell’areale viene attuata mediante lo strumento del Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale, che è uno strumento innovativo, introdotto dall’art. 27, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, con cui è stato introdotto l’art. 3ter al D.L. n. 351/2001, convertito con modificazione dalla legge n. 410/2001. Nell’ambito della disciplina generale riguardante la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, di cui al citato D.L., i Programmi Unitari di Valorizzazione sono concepiti come un processo unico da attuare per raggiungere il miglior utilizzo degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con quelli di programmazione economica, fungendo da stimolo e attrazione di investimenti, migliorando le dotazioni di welfare urbano.</h:div><h:div>In coerenza con le delineate finalità, con il PUVaT in discussione il Gruppo Ferrovie, la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano hanno concordato con la società ABZ S.p.A, quale soggetto promotore, una pianificazione strategica, che prevede la realizzazione di importanti opere pubbliche e di pubblica utilità – quali, appunto, la nuova stazione ferroviaria, il bus-terminal, opere di urbanizzazione primaria e secondaria - che vengono finanziate in prevalenza tramite la valorizzazione degli immobili pubblici conferiti dagli enti coinvolti. Per l’esecuzione del programma è prevista la privatizzazione del soggetto promotore, che eseguirà i lavori necessari per la realizzazione del programma.</h:div><h:div>È di tutta evidenza che si tratta di un’operazione in cui, sullo sfondo di un progetto di riqualificazione urbana, emerge con preponderanza la finalità di governance per il miglior utilizzo degli immobili di proprietà pubblica. </h:div><h:div>3.2 L’operazione di governance, incidendo sulle previsioni urbanistiche vigenti, necessitava di una loro revisione per permettere l’attuazione del programma concordato. In particolare le aree interessate dal programma venivano ad assumere nuove destinazioni urbanistiche e così succedeva anche per il comparto E1, in cui sono collocati i beni in proprietà della ricorrente, che venivano trasformati dall’attuale destinazione a zona di “insediamento produttivi D2 di interesse comunale” in aerea “Artigianato Atelier e residenza integrata”.</h:div><h:div>Per la riconformazione degli strumenti territoriali e urbanistici il processo di attuazione del PUVaT prevede, all’art. 3ter, co. 6 del D.L. 351/2001, espressamente il ricorso all’Accordo di programma.</h:div><h:div>Per la giurisprudenza amministrativa l’Accordo di programma, disciplinato in ambito statale dall'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 (e a livello locale dall’art. 39 L.R. 3/2018), è un duttile strumento di azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di una molteplicità di procedimenti, tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più subprocedimenti indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7459/2019).</h:div><h:div>Anche nella fattispecie in oggetto si è dunque svolto, accanto al procedimento per la definizione del Programma unitario di valorizzazione, un secondo procedimento, accessorio e funzionale al primo, finalizzato alla variante PUC. Questo procedimento di natura urbanistica è stato avviato con il Masterplan, rielaborato in proposta PRU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 18.3.2015 e si è concluso con la delibera della Giunta provinciale n. 688 del 20.8.2019. </h:div><h:div>I risultati di entrambi i procedimenti hanno formato oggetto dell’Accordo di Programma, che ha avuto il consenso degli enti e delle amministrazioni interessate ed è stato approvato formalmente dal Presidente della Provincia con decreto n. 15128 del 21.8.2019.</h:div><h:div>Per quanto detto non può trovare accoglimento la censura che alla fattispecie andava applicata la disciplina della normativa urbanistica provinciale, poiché l’intervento si pone al di fuori della finalità di mero governo del territorio e correttamente, in mancanza di una disciplina locale (in Provincia di Bolzano la relativa disciplina è stata introdotta soltanto con la L.P. 3/2019), è stato applicato per la valorizzazione dell’Areale in questione l’art. 3ter del D.L. 351/2001, che costituisce la disciplina specifica che regolamenta le manovre di valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici.</h:div><h:div>3.4 Per le stesse ragioni cade nel nulla anche l’altro rilievo mosso, secondo il quale l’operazione non ricadrebbe nell’ambito di applicazione della richiamata normativa statale, poiché sarebbe da ritenersi prevalente la finalità urbanistica della stessa. Occorre ribadire al riguardo, che nella fattispecie, il profilo urbanistico dell’iniziativa era meramente funzionale al PUVaT. Il Programma era finalizzato ad attuare e concludere, di concerto tra le amministrazioni che hanno partecipato, un processo di valorizzazione unico dei beni immobili pubblici conferiti, con la contestualizzazione del programma rispetto al territorio dell’Areale ferroviario di Bolzano, per costruire opportunità di crescita e sviluppo della predetta zona e per incrementare le dotazioni di servizi pubblici e di residenze anche sociali. L’aspetto urbanistico, sul quale l’operazione necessariamente incideva, non assumeva carattere preminente.</h:div><h:div>3.4 Quanto, infine alla contestazione per cui l’applicazione della citata normativa statale richiederebbe il coinvolgimento dell’insieme del patrimonio pubblico, come entità a sé stante, va evidenziato che non si riscontra nella norma da applicare la richiesta di una tale prescrizione, facendo il testo genericamente riferimento a “immobili pubblici”, senza uno specifico riferimento all’insieme degli stessi.</h:div><h:div>4. In conclusione il motivo è infondato. </h:div><h:div>5. Va respinto anche il secondo motivo di impugnazione nel quale è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3ter del D.L. 351/2001, perché il Programma di valorizzazione coinvolgerebbe immobili di proprietà privata e non solo immobili pubblici.</h:div><h:div>5.1 Sul punto deve osservarsi che quella in oggetto è un’operazione unitaria, che per la sua estensione comprende, seppure in misura minimale, alcune proprietà private, tra cui le particelle di proprietà della società ricorrente. Per garantire gli obiettivi che il PUVaT si pone, necessariamente devono essere coinvolte tutte le aree, comprese quelle private, in quanto queste sono funzionalmente necessarie alla realizzazione del Programma. Come ha ben rappresentato la difesa della controinteressata ABZ S.p.A., esse costituiscono parte del corrispettivo pagato al privato per la valorizzazione degli immobili pubblici coinvolti e la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità previste nel Programma.</h:div><h:div>Dunque, il carattere unitario del Programma, che coinvolge tutta la perimetrazione dell’ambito d’intervento proprio per assicurare la buona riuscita dello stesso, giustifica l’inclusione di immobili privati, peraltro in numero estremamente esiguo rispetto alle dimensioni dell’intera operazione, senza che la presenza di questi beni di proprietà privata, faccia venire meno le finalità e le caratteristiche proprie del Programma di valorizzazione.</h:div><h:div>La censura va quindi disattesa. </h:div><h:div>6. Con il terzo motivo di gravame si evidenzia la contraddittorietà tra la relazione illustrativa del piano di attuazione del 28.3.2018, che richiama gli artt. 55 bis – ter, -quater e –quinquies LUP e l’Accordo di Programma e le delibere provinciali e comunali di approvazione e ratifica dell’accordo di programma, che fanno riferimento all’art. 3ter del D.L. 351/2001.</h:div><h:div>6.1 La censura è infondata. Va ripetuto quanto già detto precedentemente ovvero che nella complessa procedura dell’Accordo di Programma, che approva il Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale e la variante urbanistica coesistono due procedimenti distinti ma tra loro funzionalmente collegati, uno relativo al programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e l’altro urbanistico, relativo alla variazione del piano urbanistico. Il subprocedimento urbanistico, del quale la citata relazione tecnica fa parte, è disciplinato dalla normativa urbanistica provinciale. Questo spiega anche il richiamo alla predetta normativa contenuta nel documento tecnico accompagnatorio mentre, per converso, l’Accordo di Programma e i provvedimenti amministrativi di approvazione e di ratifica dello stesso, richiamano la normativa nazionale relativa al PUVaT. </h:div><h:div>Il vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà non è quindi configurabile in un’ipotesi, come la presente, nella quale nell’ambito dell’Accordo di programma concorrono due distinti (sub)procedimenti, regolati dalle rispettive discipline, entrambi richiamate, anche distintamente, negli atti del procedimento che dunque, nell’operare detti riferimento, con scontano profili di contraddittorietà.</h:div><h:div>7. Con il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, viene censurata la previsione dell’esproprio di aree di proprietà privata non destinate ad un fine pubblico, ma finalizzate ad incrementare gli utili di un soggetto privato. Tale impostazione sarebbe contraria alle richiamate norme statali e provinciali e in particolare all’art. 42 della Cost. ed alla CEDU.</h:div><h:div>Come già detto l’operazione relativa alla valorizzazione dell’areale ferroviario è un’operazione innovativa e di dimensioni estese. Per raggiungere gli obiettivi perseguiti, il processo di valorizzazione deve comprendere, secondo una scelta discrezionale compiuta dalle Amministrazioni procedenti, anche le particelle in questione. Come condivisibilmente esposto dalla difesa della ABZ S.p.A, la cessione di tutte le aree, comprese quelle private, costituisce il prezzo per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità previste nel Programma di valorizzazione, e per questo sono imprescindibili per la sostenibilità economico-finanziaria del programma e per la sua realizzazione. </h:div><h:div>In altre parole, i beni privati sono anch’essi serventi e strumentali al perseguimento dell’interesse pubblico, a cui mira l’intero Programma; da un lato essi sono necessari per la realizzazione dell’operazione e dall’altro sono destinati al soddisfacimento dell’interesse generale, con il quale sussiste un nesso teleologico. </h:div><h:div>Le contestate violazioni di legge non sono pertanto ravvisabili.</h:div><h:div>8. Infine, con l’ultimo motivo la ricorrente censura che l’Accordo di Programma contenga una clausola di revoca della variante PUC, che in assenza di copertura normativa imporrebbe una modifica di destinazione urbanistica dell’area precaria, con un potere di revoca ad libitum e sine die da parte delle Amministrazioni deliberanti. Anche la disciplina transitoria introdotta con la delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 49/2019 non migliorerebbe la situazione. </h:div><h:div>Lamenta inoltre, il mancato coinvolgimento nel procedimento amministrativo. </h:div><h:div>8.1 Quanto al contestato potere di revoca, la censura è infondata.</h:div><h:div>È il caso di evidenziare che l’Accordo di programma prevede che il Programma sarà attuato da un soggetto, dotato dei necessari requisiti tecnici ed economici, scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. In ordine a tale ulteriore incombenza, dall’esito non certo, l’art. 25 dell’Accordo di programma ha condizionato l’operatività concreta della variante PUC alla positiva conclusione della predetta procedura di gara, mentre in caso contrario o qualora anche eventuali opzioni differenti non siano giudicate alternative valide, il piano di riqualificazione urbanistica verrà revocato. </h:div><h:div>Riguardo a questa contestata clausola di revoca fondatamente le parti resistenti richiamano il potere di autotutela spettante alle Amministrazioni, in forza dell’art. 21 quinques della legge n. 241/1990, che opererebbe a favore dei soggetti pubblici anche in assenza di una precisa esplicitazione. Il Collegio evidenzia inoltre che in mancanza di una specificazione da parte del ricorrente circa il perché, il come e la misura in cui detta clausola inciderebbe sulla sua posizione sostanziale, non si ravvisa l’utilità che lo stesso potrebbe trarre dal suo annullamento, con la conseguenza che questa contestazione è anche inammissibile per mancanza di interesse. </h:div><h:div>8.2 La mancanza d’interesse è riscontrabile anche con riguardo al secondo profilo di censura, riferito alla disciplina transitoria, introdotta dal Consiglio comunale con la delibera n. 49. In base a tale disciplina, per il periodo intercorrente fino alla stipula della convenzione per l’attuazione dell’Accordo di programma, sono consentiti interventi edilizi compatibili con le norme del Piano Urbanistico Comunale vigente sempre che non compromettano e/o non rendano più onerosa l’attuazione del Piano di Riqualificazione Urbanistica.</h:div><h:div>Con tale disposizione il Consiglio comunale, in sede di ratifica dell’Accordo, ha introdotto una regolamentazione intertemporale, ispirandosi alle regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica (c.d. misura di salvaguardia). Con la previsione di autorizzare anche in futuro progetti edilizi, purché essi non compromettano o rendano più onerosa l’attuazione del Piano di riqualificazione, si riconoscono ai privati proprietari nel periodo di transizione specifici diritti edificatori, che altrimenti non avrebbero avuto. Non si comprende, dunque, in assenza di specifiche allegazioni al riguardo, il danno che attingerebbe il ricorrente dalla disciplina contro la quale è insorto.</h:div><h:div>8.3 Quanto alla contestata mancata partecipazione al procedimento amministrativo essa risulta smentita per tabulas in quanto, come emerge dal documento 18 dimesso dal Comune e non avversato dalla ricorrente, ENI S.p.A. è stata informata con nota del 7.6.2019, cioè prima ancora della firma dell’Accordo di programma, che la procedura per la variante PUC era in corso. Contestualmente era stata invitata a presentare eventuali osservazioni, invito al quale non risulta avere risposto.</h:div><h:div>Il motivo di gravame è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.</h:div><h:div>9. In conclusione, per tutte le ragione esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra censura o deduzione, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>10. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese legali in ragione della novità della questione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/03/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Schwarzer Klaus</h:div><h:div>Edith Engl</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>